XXXXX XXXXXXXX. Si conviene che in caso di infortunio con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia non comporti risarcimento a titolo di Invalidità permanente, la Società rimborserà fino ad un massimo di €6.000,00= le spese documentate sostenute dall'assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.
XXXXX XXXXXXXX. Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.
XXXXX XXXXXXXX. 1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del contratto:
a. guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Committente, l’Appaltatore e/o terzi affidatari di servizi oggetto del contratto;
b. esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c. epidemie e contagi;
d. eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorità competente.
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei servizi, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale.
3. Qualora l’evento di forza maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applica l’articolo 16 (sospensione).
4. Qualora l’impossibilità temporanea si protragga per oltre 90 (novanta) giorni consecutivi o l’evento di forza maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di gestire il servizio, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile.
XXXXX XXXXXXXX. 1. Sulle anticipazioni di cassa utilizzate di cui all'articolo 7, verrà corrisposto alla Banca un interesse annuale pari a Euribor tre mesi lettera, parametrato per ciascun mese alla media del mese precedente (- punti percentuali in sede di aggiudicazione). La Banca procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente art. 5.
XXXXX XXXXXXXX. L’ELEGANZA COMPOSTA DI ORUS
XXXXX XXXXXXXX. Xxxxxxx Xxxxxxx L’accordo ha riguardato l’acquisizione di una percentuale pari a circa il 91,4% del capitale sociale di Banca Interprovinciale per un controvalore complessivo di circa 51,2 milioni, corrispondenti a una valorizzazione del 100% di Banca Interprovinciale per 56 milioni. I restanti 550 milioni raccolti dal veicolo in fase di Ipo, dunque, saranno destinati allo sviluppo della banca, che Passera vorrebbe ben inserita innanzitutto nel settore degli npls. Il progetto imprenditoriale di Spaxs, come già annunciato, prevede la creazione di una banca innovativa dedicata al segmento delle “pmi con potenziale”, attiva nel mercato dei non-performing loans e nell’offerta di servizi bancari ad alto tasso di digitalizzazione per famiglie e imprese. A questa integrazione ha fatto seguito un’integrazione societaria tra Spaxs e Banca Interprovinciale che ha dato vita a illimity, una nuova realtà guidata da Passera quale amministratore delegato rivolta alle pmi con potenziale di crescita cui offrire servizi di invoice e crossover lending. Ad affiancare Passera ci sono altri cinque manager di esperienza, fra cui Xxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxx. Nell’operazione Spaxs è stata assistita per gli aspetti di m&a da Xxxxxxxxxx con gli avvocati Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx, con la direzione e il coordinamento del managing partner Xxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxx Bianchi studio legale associato si è occupato degli aspetti di mercato e di Borsa, con un team composto dal partner Xxxxxxx Xxxxxxx, dalla junior partner Xxxxxxx Xxxxxxx e dall’associate Xxxxxx Xxxxxxx, mentre Freshfields Bruckhaus Xxxxxxxx con il professor Xxxxxxxx Xxxxx e l’associate Xxxxxxx de Xxxxx ha curato i profili regolamentari bancari. Infine, L&P – Xxxxxxxx Xxxxxxx & Partners, con i soci Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx e gli associate Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx ha affiancato Spaxs sugli aspetti fiscali dell’operazione mentre Morpurgo e Associati su quelli giuslavoristici. The Boston Consulting Group ha curato lo sviluppo del piano strategico, Xxxxxx Sodali gli aspetti di governance. Banca Interprovinciale è stata assistita da Lawpartners studio legale e tributario, con il partner Xxxxxxxx Di Xxxxx e l’associate Xxxxxxx Xxxxxxx. Banca Imi, che ha agito come Global Coordinator in sede di Ipo, è stata anche nominated adviser e di specialist di Spaxs. MC Square Group ha agito come financial advisor per l‘operazione. Equity capital markets / m&a Spaxs acquisisce Banca Interprovin...
XXXXX XXXXXXXX. 11.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.
11.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad EMMEPOWER, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della PARTE che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle PARTI.
11.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, come sopra detto, tale PARTE ne deve dare comunicazione all’altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.
11.4 La PARTE i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all’altra PARTE.
11.5 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del Contratto per intervenuta forza maggiore, in assenza di soluzione lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10.8
XXXXX XXXXXXXX. 1. Sull’anticipazione di Tesoreria viene applicato un tasso di interesse pari a …………….(come da offerta presentata).
2. Il Tesoriere procede di sua iniziativa alla contabilizzazione sul conto di Tesoreria degli interessi a debito per il Comune, trasmettendo al Comune l'apposito riassunto scalare. Il Comune emetterà tempestivamente il relativo mandato.
3. Nei periodi in cui il parametro (Euribor) + lo spread offerto dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato”0” (zero)
4. Sulle anticipazioni di che trattasi non viene richiesta alcuna commissione di messa a disposizione di fondi né vengono applicati altri oneri o spese. 13
5. Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario, che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio di Tesoreria, saranno regolate alle stesse condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle Parti.
XXXXX XXXXXXXX. 14.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.
14.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad EDISON ENERGIA, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della PARTE che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle PARTI e, per il gas, ulteriori situazioni quali cause di forza maggiore previste dal Codice di Rete di Distribuzione.
14.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, come sopra detto, tale PARTE ne deve dare comunicazione all’altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.
14.4 La PARTE i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all’altra PARTE.
14.5 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del Contratto per intervenuta forza maggiore, in assenza di soluzione lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti del punto 12.4.