IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 0.Xx rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità istituzioni del comparto, è eletto nei modi previsti dall’ Accordo quadro 10-7-1996. Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le XX.XX del comparto. 2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94, le parti attribuiscono particolare rilievo alle seguenti indicazioni: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al presidente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato; b) laddove il D.lgs.626/94 preveda l’obbligo da parte del presidente di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si dovrà svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il presidente consulta il rappresentante dei lavoratori su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante medesimo; in occasione della consultazione questi ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante. Inoltre lo stesso è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione. E’ altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del D.lgs.626/94; c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; d) il presidente su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta, col vincolo di farne un uso strettamente connesso alla sua funzione; e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato. Tale formazione deve prevedere un programma base almeno 32 ore, come previsto dal D.lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997. In sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze; f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali; g) per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 del D.lgs.626/94, il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 0.Xx Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ha il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori stessi. Per le aziende o unità istituzioni produttive6 che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza viene eletto tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno. L’elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali competenti delle XX.XX. stipulanti il CCNL e si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in forza all’azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato occupati nell’azienda; risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Il verbale dell’avvenuta elezione va trasmesso tempestivamente all’azienda. Nelle aziende o unità produttive6 con dipendenti superiori a 15, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono individuati, nell'ambito dei componenti delle R.S.U., secondo i seguenti criteri: - 1 (un) solo rappresentante fino a 200 dipendenti; - 3 (tre) rappresentanti da 201 a 1000 dipendenti; - 6 (sei) rappresentanti oltre 1000 dipendenti. Per l'elezione o designazione del compartorappresentante per la sicurezza si applicano i seguenti criteri:
a) nella fase di costituzione, è eletto o rinnovo, della R.S.U. il candidato a rappresentante per la sicurezza viene identificato tra i candidati proposti per l'elezione della R.S.U.; le operazioni di elezione sono quelle previste per l’elezione della R.S.U.. Nel caso di mancata elezione del candidato a rappresentante per la sicurezza, il rappresentante stesso viene designato dai componenti della costituita R.S.U. al loro interno;
b) nei modi previsti dall’ Accordo quadro 10-7-1996casi in cui sia già costituita la R.S.U. alla individuazione con designazione del rappresentante per la sicurezza provvedono i componenti della R.S.U. al loro interno; tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Qualora successivi Accordi quadro modificassero In caso di designazione, l'incarico decorre dalla data della medesima e fino ad esaurimento del mandato della R.S.U.. Nel caso di dimissioni della R.S.U. il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione della R.S.U. stessa e comunque non oltre il suo mandato; in tutto o tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le XX.XX del compartorelazione al periodo di ultrattività della carica.
2. Con riferimento alle attribuzioni c) Qualora la R.S.U. non fosse ancora stata eletta oppure non fosse più validamente costituita, si procede alla individuazione del rappresentante per la sicurezza secondo quanto previsto per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali stipulanti del presente CCNL. In tale caso il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino alla elezione della R.S.U.. I livelli territoriali competenti delle XX.XX. stipulanti del presente CCNL comunicano tempestivamente, per iscritto, alla Direzione Aziendale, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati. Ricevuta la suddetta comunicazione, la Direzione Aziendale comunica all'organismo paritetico territoriale, per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza ove presente, il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, . I rappresentanti dei lavoratori per la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e sicurezza restano in carica 3 anni. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs.626/94, le parti attribuiscono particolare rilievo alle seguenti indicazioni:
a) il D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto spettano i seguenti permessi retribuiti: - 12 ore annue - nelle aziende o unità produttive6 che occupano fino a 5 dipendenti; - 30 ore annue - nelle aziende o unità produttive6 che occupano da 6 a 15 dipendenti; - 40 ore annue - nelle aziende o unità produttive6 che occupano più di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al presidente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.lgs.626/94 preveda l’obbligo da parte del presidente di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si dovrà svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il presidente consulta il rappresentante dei lavoratori su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante medesimo; in occasione della consultazione questi ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante. Inoltre lo stesso è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione. E’ altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del D.lgs.626/94;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il presidente su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta, col vincolo di farne un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato. Tale formazione deve prevedere un programma base almeno 32 ore, come previsto dal D.lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997. In sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza, 15 dipendenti (oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentanteR.S.U.). Per l’espletamento e gli degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ) ed l) dell’art.19 dell’art. 19 del D.lgs.626/94D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 non viene utilizzato il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavoromonte ore.
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Samples: CCNL Unico Gas Acqua, Contratto Collettivo Di Lavoro
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 0.Xx rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità istituzioni tutti gli Enti del comparto, è eletto nei modi previsti dall’ Accordo quadro 10-7-1996individuato con le modalità di cui al D.Lgs. n.626/92 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le XX.XX del comparto.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94D.lgs.626/94 e successive modificazioni e integrazioni, le parti attribuiscono particolare rilievo alle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al presidente all’Ente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.lgs.626/94 preveda l’obbligo da parte del presidente dell’Ente di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si dovrà svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il presidente L’Ente consulta il rappresentante dei lavoratori su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante medesimo; in occasione della consultazione questi ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante. Inoltre lo stesso è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzionenell’Ente. E’ altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del D.lgs.626/94;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il presidente L’Ente su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta, col vincolo di farne un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato. Tale formazione deve prevedere un programma base di almeno 32 ore, come previsto dal D.lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997. In sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 del D.lgs.626/94, il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito riferimento al D.lgs.626/94, al D.lgs.242/96, al D.M.292/96,al D.M. 363/98, al D.M.382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 0.Xx 1.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità istituzioni tutti gli Enti del comparto, è eletto nei modi previsti dall’ Accordo quadro 10-7-1996individuato con le modalità di cui al D.Lgs. n.626/92 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le XX.XX OO.SS del comparto.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94D.lgs.626/94 e successive modificazioni e integrazioni, le parti attribuiscono particolare rilievo alle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al presidente all'Ente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.lgs.626/94 preveda l’obbligo l'obbligo da parte del presidente dell'Ente di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si dovrà svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il presidente L'Ente consulta il rappresentante dei lavoratori su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante medesimo; in occasione della consultazione questi ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante. Inoltre lo stesso è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzionenell'Ente. E’ ' altresì consultato in merito all’organizzazione all'organizzazione della formazione di cui all’art.22all'art.22, comma 5 del D.lgs.626/94;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il presidente L'Ente su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta, col vincolo di farne un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all’art.19all'art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato. Tale formazione deve prevedere un programma base di almeno 32 ore, come previsto dal D.lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997. In sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l’espletamento l'espletamento dei compiti di cui all’art.19 all'art.19 del D.lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l’espletamento l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 dell'art.19 del D.lgs.626/94, il predetto monte-ore e l’attività l'attività sono considerati tempo di lavoro
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito riferimento al D.lgs.626/94, al D.lgs.242/96, al D.M.292/96,al D.M. 363/98, al D.M.382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.
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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 0.Xx 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità istituzioni del compartoscolastiche previste dal D.M. n. 382/98, è eletto nei modi previsti dall’ dal succitato Accordo quadro 10-7-1996Quadro 10.7.1996 e dall’art. 58 del CCNI 31.8.1999. Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le XX.XX Organizzazioni Sindacali del compartocomparto scuola.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 artt. 18 e 19 del D.lgs.626/94decreto legislativo n. 626/94, le parti attribuiscono particolare rilievo alle a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli ; egli segnala preventivamente al presidente dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.lgs.626/94 preveda decreto legislativo n. 626/94 prevede l’obbligo da parte del presidente dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si dovrà deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il presidente ; pertanto il dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante medesimodei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione questi il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La ; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentanterappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre lo stesso il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione. E’ nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.22all’art. 22, comma 5 del D.lgs.626/94;decreto legislativo n. 626/94. Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve ; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il presidente dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta, col vincolo di farne ; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all’art.19all’art. 19, comma 1, lett.. G) del D.lgs.n.626 citatodecreto legislativo n. 626 citato e del relativo Accordo quadro. Tale La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base almeno di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 626/94, come previsto dal D.lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997. In ; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 all’art. 19 del D.lgs.626/94decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per ; per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 dell’art. 19 del D.lgs.626/94decreto legislativo n. 626/94, il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 0.Xx rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità istituzioni del comparto, è eletto nei modi previsti dall’ Accordo quadro 10-7-1996individuato con le modalità di cui all’art. 7 del D.M. 5.8.98, n. 363. Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le XX.XX del comparto.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94, le parti attribuiscono particolare rilievo alle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al presidente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.lgs.626/94 preveda l’obbligo da parte del presidente Rettore di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si dovrà svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il presidente Rettore consulta il rappresentante dei lavoratori su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante medesimo; in occasione della consultazione questi ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante. Inoltre lo stesso è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione. E’ altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del D.lgs.626/94;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il presidente Rettore su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta, col vincolo di farne un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato. Tale formazione deve prevedere un programma base almeno 32 ore, come previsto dal D.lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997. In sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 del D.lgs.626/94, il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito riferimento al D.lgs.626/94, al D.lgs.242/96, al D.M.292/96,al D.M. 363/98, al D.M.382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.
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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 0.Xx rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità istituzioni tutti gli Enti del comparto, è eletto nei modi previsti dall’ Accordo quadro 10-7-1996individuato con le modalità di cui all’art. 7 del D.M. 5.8.98, n. 363. Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le XX.XX del comparto.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94, le parti attribuiscono particolare rilievo alle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al presidente all’Ente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.lgs.626/94 preveda l’obbligo da parte del presidente dell’Ente di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si dovrà svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il presidente L’Ente consulta il rappresentante dei lavoratori su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante medesimo; in occasione della consultazione questi ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante. Inoltre lo stesso è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzionenell’Ente. E’ altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del D.lgs.626/94;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il presidente L’Ente su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta, col vincolo di farne un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato. Tale formazione deve prevedere un programma base di almeno 32 ore, come previsto dal D.lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997. In sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 del D.lgs.626/94, il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito riferimento al D.lgs.626/94, al D.lgs.242/96, al D.M.292/96,al D.M. 363/98, al D.M.382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.
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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 0.Xx rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità istituzioni del comparto, è eletto nei modi previsti dall’ Accordo quadro 10-7-1996individuato con le modalità di cui all'art. 7 del D.M. 5/8/98, n. 363. Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le XX.XX del comparto.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94, le parti attribuiscono particolare rilievo alle seguenti indicazioni:
a) : il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al presidente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) ; laddove il D.lgs.626/94 preveda l’obbligo da parte del presidente Rettore di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si dovrà svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il presidente Rettore consulta il rappresentante dei lavoratori su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante medesimo; in occasione della consultazione questi ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante. Inoltre lo stesso è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione. E’ altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del D.lgs.626/94;
c) ; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) ; il presidente Rettore su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta, col vincolo di farne un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) ; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato. Tale formazione deve prevedere un programma base almeno 32 ore, come previsto dal D.lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997. In sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) ; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) ; per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 del D.lgs.626/94, il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito riferimento al D.lgs.626/94, al D.lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M. 363/98, al D.M.382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.
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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 0.Xx 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità istituzioni del compartocom- parto, è eletto nei modi previsti dall’ ' Accordo quadro 10-7-1996. Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale contrat- tuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le XX.XX del compartocom- parto.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94, le parti attribuiscono particolare par- ticolare rilievo alle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al presidente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono pos- sono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.lgs.626/94 preveda l’obbligo l'obbligo da parte del presidente di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si dovrà svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il presidente consulta il rappresentante rap- presentante dei lavoratori su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante medesimo; in occasione della consultazione questi ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche tema- tiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte propo- ste del rappresentante. Inoltre lo stesso è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzionenell'i- stituzione. E’ ' altresì consultato in merito all’organizzazione all'organizzazione della formazione di cui all’art.22all'art.22, comma 5 del D.lgs.626/94;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni informa- zioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzionepre- venzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il presidente su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto tenu- to a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta, col vincolo di farne un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica specifi- ca prevista all’art.19all'art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato. Tale formazione deve prevedere un programma base almeno 32 ore, come previsto dal D.lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997. In sede di organismo orga- nismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione conside- razione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l’espletamento l'espletamento dei compiti di cui all’art.19 all'art.19 del D.lgs.626/94, i rappresentanti rappresentan- ti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentanterappre- sentante. Per l’espletamento l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 dell'art.19 del D.lgs.626/94, il predetto monte-ore e l’attività l'attività sono considerati conside- rati tempo di lavoro.
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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 0.Xx 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità istituzioni del compartoscolastiche previste dal D.M. n.382/98, è eletto nei modi previsti dall’ dal succitato Accordo quadro 10-7-1996. Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte 1996 e dall’art.58 Prevista la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le XX.XX del comparto.possibilità che la RSU possa designare un/a altro/a lavoratore/trice come
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94, le parti attribuiscono particolare rilievo alle a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli ; egli segnala preventivamente al presidente dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
; b) laddove il D.lgs.626/94 preveda prevede l’obbligo da parte del presidente dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si dovrà deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il presidente ; pertanto il dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante medesimodei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione questi il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La ; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentanterappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre lo stesso il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione. E’ nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del D.lgs.626/94;
. Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve ; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
; d) il presidente dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta, col vincolo di farne ; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
; e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato. Tale formazione deve prevedere un programma base almeno 32 ore, come previsto dal D.lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997. In sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) qualora non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento venga individuato all’interno della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 del D.lgs.626/94, il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavorostessa RSU.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 0.Xx rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte sicurezza è individuato con le unità istituzioni del comparto, è eletto nei modi previsti dall’ Accordo quadro 10-7-1996modalità di cui al D.Lgs. n.626/92 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le XX.XX XX.XX. del comparto.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94d.lgs.626/94 e successive modificazioni e integrazioni, le parti attribuiscono particolare rilievo alle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al presidente all’Agenzia le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.lgs.626/94 d.lgs.626/94 preveda l’obbligo da parte del presidente dell’ASI di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si dovrà svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il presidente L’ASI consulta il rappresentante dei lavoratori su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante medesimo; in occasione della consultazione questi ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante. Inoltre lo stesso è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzionenell’Ente. E’ altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del D.lgs.626/94d.lgs.626/94;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il presidente L’ASI su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta, col vincolo di farne un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all’art.19, comma 1, lett.Glett.g) del D.lgs.n.626 d.lgs.n.626 citato. Tale formazione deve prevedere un programma base di almeno 32 ore, come previsto dal D.lgs.626/94 d.lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997. In sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.lgs.626/94d.lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 del D.lgs.626/94d.lgs.626/94, il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito riferimento al d.lgs.626/94, al d.lgs.242/96, al D.M.292/96,al D.M. 363/98, al D.M.382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.
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