Il territorio Clausole campione

Il territorio. La limitazione territoriale può essere riferita ad una determinata area geografica (es. Italia, Lombardia, Lombardia-Veneto-Piemonte ecc.), ovvero all’area in cui operano società concorrenti, ovvero all’area in cui opera il datore di lavoro in quanto facente parte di un Gruppo (ma entro i limiti dell’interesse dell’impresa e del Gruppo). • Il riferimento territoriale deve comunque essere specifico e deve essere valutato, ai fini della validità del patto, congiuntamente ai limiti di oggetto ed allo scopo che si intende raggiungere. Per valutare la congruità della determinazione dell’oggetto si deve tenere conto sia del contenuto obiettivo del patto, sia delle capacità economica residua del lavoratore, perché la validità dell’accordo dipende dalla validità congiunta dei 2 parametri. L’oggetto può essere riferito, alternativamente e/o cumulativamente a: ✓ mansioni svolte dal dipendente ✓ attività del datore di lavoro ✓ clienti del datore di lavoro ✓ dipendenti del datore ✓ concorrenti del datore di lavoro
Il territorio. Il distretto collinare e montano ha una superficie complessiva di 213.178 ettari, in prevalenza ricadenti nella provincia di Parma (ventotto comuni), Genova (1 comune) e La Spezia (1 comune). Il territorio e’ cosi’ delimitato: Partendo da Ovest in direzione Est, il confine inizia in località “La Riva” in asse al torrente Stirone, dove quest’ultimo si stacca dal confine tra le Province di Parma e Piacenza; segue, quindi, il limite fra i Comuni di Salsomaggiore e Fidenza sino ad incontrare il confine con il Comune di Medesano. Prosegue, per breve tratto, lungo il confine tra i Comuni di Fidenza e Medesano per poi coincidere con il limite fra i Comuni di Noceto e Medesano sino a quota 191 sul Rio Camporuota. Di qui il confine del distretto lascia detto limite comunale per seguire la strada per Case Iape’, Case Manotti e Ca’ del Bezza, Case Xxxxxx, Xxxxx, sino a S. Andrea Bagni, segue poi la strada per Felegara dove imbocca la provinciale in direzione Sud fino a Fornovo Taro. Da Fornovo Taro, coincide con la Statale n. 62 della Cisa, sino al Km 103, di poco a monte dell’abitato di Collecchio, da cui devia lungo la strada comunale dei Boschi, fino ad incontrare la xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxx. Alle prime case di questo paese, imbocca l’omonima strada comunale fino al suo incrocio con la strada comunale di Castellaro, da cui, seguendo il piede della collina, arriva all’antica opera d’arte di attraversamento del Rio Ginestra da parte del Canaletto, in corrispondenza dell’Oratorio di Castellaro. Indi il confine segue il Canaletto, risalendo fino ad incontrare nuovamente la strada comunale di Sala, che segue fino all’incrocio della strada fra X.Xxxxxx di Baganza e la località Poggio. Attraversa il Torrente Baganza seguendo la passerella fino alla località Poggio, imbocca la strada provinciale di Calestano, che abbandona all’incrocio con il Canale del Vescovo. Segue detto canale fino a S. Xxxxxxx dei Gatti, da cui prosegue lungo la strada comunale che conduce all’abitato di Felino. Devia poi verso Est lungo la strada pedemontana e attraversando S. Xxxxxxx di Tiorre continua in sinistra del canale di S. Xxxxxxx, che fiancheggia per tutto il suo percorso a monte, fino a oltrepassare la strada provinciale di Langhirano a quota 243. Da questo punto attraversa il Torrente Parma in direzione Est, fino a raggiungere quota 363, dove trovasi l’incrocio della strada secondaria per Xxxxxxx di Mulazzano con quella che conduce a Lesignano Bagni, passando per Stadirano.
Il territorio. Il Concorso si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il “Territorio”).
Il territorio. L’ASREM, coincide con il territorio della Regione Molise, una delle regioni dell'Italia Centrale esistente dal 1963 come distaccamento dalla Regione Abruzzo. Il Molise con una superficie di 4.425 Kmq è la seconda regione più piccola d'Italia e anche la meno abitata (dopo la Valle d'Aosta).

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  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Ambito territoriale L'ambito territoriale, previsto dalle vigenti normative di legge in materia, entro cui è possibile stipulare i contratti di riallineamento è la provincia.

  • Validità territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • LIMITI TERRITORIALI L’assicurazione vale per il mondo intero.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • ONERI A CARICO DEL COMUNE 1. Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche alle strutture. 2. Il concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, migliorie inerenti strutture, che l’Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. 3. Qualora derivi dall’esecuzione dei lavori la necessità di una sospensione totale dell’attività del concessionario per un periodo superiore a 30 giorni potrà essere concordato tra le parti o un recupero del periodo di inattività ovvero una riduzione proporzionale del canone annuo. 4. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati con un anticipo di almeno un mese e concordati con il gestore nel rispetto della programmazione annuale dell’attività del medesimo, salvo i casi in cui sussistano evidenti ragioni d’urgenza che impongano l’intervento immediato. 5. Il Concessionario è tenuto a segnalare gli interventi di natura straordinaria che ritiene debbano essere eseguiti. Qualora detti lavori si rendessero necessari per incompetenza o negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del Concessionario, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto Concessionario. 6. Il concessionario può proporre al Comune l’assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare o adeguare l’utilizzo dell’impianto sportivo. 7. Il Comune, previa verifica della natura e dell’entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione che sinteticamente dovranno prevedere i seguenti punti: a) che i lavori siano strettamente strumentali alla gestione del servizio; b) che dopo il loro completamento e collaudo le opere diventino di proprietà del Comune; c) che siano realizzati nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 per quanto applicabile; d) che il progetto, previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico, venga approvato dalla Giunta Comunale, dopo che lo stesso, quando previsto, abbia riportato tutti i pareri e nulla osta di legge; e) che i lavori siano svolti sotto il controllo dell’Ufficio Tecnico con obbligo da parte del concessionario di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d’opera; f) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione, presentando a garanzia opportune polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.