IL CONSORZIO Clausole campione

IL CONSORZIO. 1.1. La costituzione del Consorzio 1 1.2. Il comprensorio consortile 1 1.3. 1° Distretto (Collinare-Montano) 3 1.3.1. Cenni storici 3
IL CONSORZIO. 1.1 Il Consorzio è composto da ciascuno dei suddetti Membri del Consorzio. Ogni impegno assunto dal Consorzio ai sensi del - o in esecuzione del - presente Xxxxxxxxx deve essere considerato come personalmente assunto da ciascuno degli stessi Membri del Consorzio. I Membri del Consorzio rinunciano espressamente a qualsiasi diritto di annullare qualsiasi impegno assunto per conto proprio dal Consorzio. 1.2 Il Consorzio sarà coordinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo (qui di seguito il "Coordinatore del Consorzio"). Il Coordinatore del Consorzio è responsabile dei contatti con l’ETC per conto del Consorzio, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di rendicontazione del Consorzio stabiliti dal presente Contratto. 1.3 I Membri del Consorzio riconoscono irrevocabilmente ed incondizionatamente che gli obblighi assunti dal Coordinatore del Consorzio per conto del Consorzio sono da considerarsi come assunti direttamente dal Consorzio. 1.4 I Membri del Consorzio si accorderanno tra di loro sulle opportune disposizioni per il corretto processo decisionale, la gestione e l'attuazione della Campagna. Si assumeranno congiuntamente la responsabilità del completamento e dell’organizzazione finale della Campagna. 1.5 Ogni Membro del Consorzio sarà responsabile in solido nei confronti dell’ETC per il pagamento della propria parte di contributo alla Campagna. Nel caso in cui uno dei Membri del Consorzio non riesca a saldare la propria fattura, l’ETC ha il diritto di sospendere temporaneamente o annullare l'attuazione del Contratto senza alcuna implicazione finanziaria per l’ETC.

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  • INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

  • Modalità di esecuzione del servizio L’impresa affidataria dovrà avere in disponibilità, per ogni turno di servizio, un numero di carri così determinato: N 4 CARRI DEL TIPO A; N 2 CARRI DEL TIPO B; N 1 CARRI DEL TIPO C; senza che ciò comporti l’obbligo per la Civica Amministrazione di attivare il servizio mediante la richiesta di messa a disposizione di tutti i carri sopra previsti. In base alle esigenze giornaliere di servizio, l’Ufficio Rimozioni del Corpo richiederà la messa a disposizione di carri rimozione in numero determinato per turni di 6 ore, come meglio specificato al successivo art.7, i quali, nel giorno e nell’orario comunicato preventivamente in sede di richiesta di attivazione, dovranno presentarsi presso l’Ufficio Rimozioni od altro sito indicato nella richiesta di attivazione; sarà obbligo dell’operatore comunicare la presenza in servizio se in luogo diverso dalla sede dell’ufficio Rimozioni. Nel caso di mancata messa a disposizione del/i carro/i verranno applicate le penali disposte all’art. 10 del presente Capitolato Speciale. Detti carri verranno utilizzati secondo le esigenze di servizio indicate dall’ Ufficio Rimozioni del Corpo di Polizia Municipale e, conseguentemente, la loro messa a disposizione della Civica Amministrazione comporterà l’obbligo di retribuzione del servizio secondo le tariffe di cui all’allegato al presente capitolato, così come determinate a seguito del ribasso offerto in sede di gara, indipendentemente dall’effettuazione o meno di interventi. La Civica Amministrazione ha altresì facoltà di richiedere l’attivazione, anche contemporanea, di 2 (due) carri attrezzi (definiti carri di “pronto intervento”), per far fronte alle esigenze di servizio. I carri di “pronto intervento” potranno essere di tipo A o di tipo B o di tipo C a seconda delle richieste del Corpo di Polizia Municipale. Qualora richiesti, i carri di “pronto intervento “ verranno retribuiti con le seguenti modalità: per interventi di rimozione parziale senza operazioni di aggancio, sarà retribuito con il corrispettivo di un’ora secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”; per interventi di rimozione parziale con operazioni di aggancio, sarà retribuito con il corrispettivo di un’ora e mezza secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”; per interventi di rimozione totale, sarà retribuito con il corrispettivo di due ore secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”; per interventi di altra natura, sarà retribuito in base al tempo di effettivo utilizzo secondo la tariffa oraria stabilita per il carro di “pronto intervento”;. L’impresa affidataria avrà l’obbligo di fornire il nominativo di un referente che si renda reperibile personalmente o tramite delegato nelle 24 ore. Tutti gli automezzi del tipo A, B o C, compresi i carri di “pronto intervento”, dovranno raggiungere il luogo richiesto entro il tempo massimo di 30 minuti, salvo cause di forza maggiore, le quali dovranno essere debitamente documentate su richiesta della Direzione Corpo di Polizia Municipale. Le operazioni di aggancio o carico dei veicoli sottoposti a rimozione, dovranno essere eseguite in un tempo massimo di quindici minuti primi, salvo casi di oggettiva difficoltà, che dovranno di volta in volta essere segnalati dal personale della Polizia Municipale. Qualora la rimozione o lo spostamento mediante sistemi automatici si riveli impossibile, eccessivamente difficoltosa o pregiudizievole per l’integrità del veicolo e/o cose di terzi, gli addetti, su richiesta degli operatori di P.M., dovranno effettuare lo spostamento del veicolo mediante appositi sistemi meccanici azionati manualmente al fine di rendere possibile la rimozione stessa o far cessare la causa della richiesta dell’intervento, fatte salve situazioni di concreta impossibilità. Per calamità naturali e/o manifestazioni, eventi, competizioni sportive, fiere e mercati, l'orario di servizio potrà essere anticipato e/o protratto indeterminatamente.

  • MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO La corsa di spartineve comprende il percorso di andata e ritorno sul tratto di competenza ovvero sulla tratta da sgomberare, esclusi trasferimenti, e non deve subire interruzioni. Lo sgombero della neve mediante vomero universale o lama deve essere eseguito in modo che nelle due passate (andata e ritorno) il piano viabile venga ripulito per l’intera larghezza, salvo nel caso di eccezionali nevicate e per tratti stradali con piattaforma larga oltre m 6. Nel caso di forti e/o ripetute precipitazioni nevose e previsioni di nuove nevicate sarà possibile ordinare un ulteriore ampliamento della superficie pulita oltre la larghezza dell’asfalto e della banchina libera. Nell'esecuzione delle operazioni di sgombero della neve devono adottarsi gli accorgimenti necessari ad evitare formazioni di una sponda nevosa sul ciglio a monte della strada e, dove possibile, i cumuli a valle devono essere ribaltati nella scarpata stradale, a giudizio del responsabile del coordinamento e controllo. La ditta dovrà obbligatoriamente custodire in cabina guida le schede delle prestazioni (vedasi l'allegato A alla presente) che dovrà compilare in ogni sua parte sia all'atto dell'avvio del servizio sulla tratta di competenza sia ad ogni interruzione. Il personale comunale (Responsabile del Servizio, Responsabile del procedimento, Tecnici, Capo Squadra Operai, Operai comunali, Polizia Municipale) controllerà la regolarità delle compilazioni, in caso di mancata compilazione la tratta oggetto di mancata compilazione non verrà contabilizzata e quindi non liquidata e verrà comminata una penale pari a €100,00 (€uro cento,00). Entro le ore 20.00 di ogni giornata di attività (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) dovrà essere obbligatoriamente comunicato al Responsabile UTC o suo delegato a mezzo telefono, sms, fax o email il numero di ore di servizio. Entro 12 ore dal termine dell’intervento, (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) l’appaltatore dovrà far vidimare dal Responsabile UTC o suo delegato le schede per attestazione dell’avvenuta contabilizzazione dell’intervento. In ogni caso non sarà corrisposto alcun corrispettivo per trasferimenti al di fuori dalle tratte di competenza. L'ampiezza dello spartineve dovrà essere normalmente quella consentita dalla larghezza del tronco da sgombrare. La neve dovrà essere completamente spazzata dal piano viabile compresi gli slarghi in corrispondenza di bivi, incroci e non ne sarà ammesso un residuo di altezza superiore a cm. 2 (due), a sgombero ultimato. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve sulle proprietà private. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve nei punti di raccolta rifiuti e nelle immediate vicinanze, dovranno essere, ove possibile, evitati accumuli in corrispondenza degli accessi carrai. I mezzi ed il personale devono essere sempre pronti ed efficienti in particolare quando le condizioni atmosferiche facciano supporre un’imminente precipitazione nevosa. In linea generale il servizio, per qualsiasi area di intervento, dovrà essere eseguito a "rotazione" sulle strade indicate tenuto conto anche dell'innevamento. Comunque dovranno essere rispettate le seguenti PRIORITÀ:

  • DESCRIZIONE DELL’APPALTO Nell’espletamento dell’appalto, da svolgersi con la massima cura, l’impresa dovrà rispettare le modalità tecniche di seguito descritte. Il servizio triennale avrà per oggetto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 1) Presa in carico iniziale di circa 6926 metri lineari con la seguente ripartizione: Sede di Torino 1 Metri lineari di unità di archivio: ml 1600 da prelevarsi presso l’attuale gestore del servizio di esternazione degli archivi 1. 1350 ml da prelevarsi presso l’attuale gestore del servizio di esternazione degli archivi; 1. 376ml da prelevarsi presso l’attuale gestore del servizio di esternazione degli archivi ; 2. 500ml da prelevarsi presso la sede provinciale di Cuneo Sede di Aosta Metri lineari di unità di archivio: 100ml da prelevarsi presso l’attuale gestore del servizio di esternazione degli archivi Sede di Genova Metri lineari di unità di archivio: 2200ml da prelevarsi presso l’attuale gestore del servizio di esternazione degli archivi Sede di La Spezia Metri lineari di unità di archivio: 400ml da prelevarsi presso l’attuale gestore del servizio di esternazione degli archivi Sede di Imperia Metri lineari di unità di archivio: 300ml da prelevarsi presso l’attuale gestore del servizio di esternazione degli archivi Resta inteso che i Dirigenti delle Sedi, per quanto di competenza, possono indicare ulteriori indirizzi di luoghi interessati alla procedura in esame insistenti sul territorio comunale di competenza. Nell’attività di presa in carico iniziale è da considerarsi inclusa l’eventuale apertura delle scatole contenenti la documentazione; ove necessario la sanificazione e pulizia del materiale cartaceo prelevato, finalizzata alla eventuale eliminazione di polvere, umidità ed altri agenti patogeni; l’inserimento della documentazione in appositi contenitori forniti dal contraente, opportunamente catalogati con i dati di identificazione della singola pratica contenuta nella scatola (unità d’archivio) e il successivo inscatolamento in contenitori atti al trasporto e conformi alle norme per la prevenzione degli infortuni. È inoltre da considerarsi incluso in questa fase l’utilizzo di un programma informatico fornito dal contraente, che assicuri la sistematica rintracciabilità delle unità di archivio. Il materiale cartaceo contenuto in ciascun lotto di contenitori dovrà essere censito con elenchi descrittivi, al fine di rendere agevole la predisposizione dei documenti di trasporto, l’immagazzinamento e la consultazione nella fase antecedente la rilevazione informatica e l’allocazione definitiva dei contenitori nell’archivio del fornitore. L’intera fase di presa in carico avverrà alla presenza di un Responsabile dell’Istituto o di un suo delegato e di tutte le operazioni verrà redatto verbale, indicante anche lo stato di conservazione all’atto del ritiro, che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. 2) Trasporto del materiale presso il Centro d’Archiviazione dell’Appaltatore con attivazione entro 15 giorni e termine entro 30 giorni dalla data di ciascun ordinativo,relativamente sia alla presa in carico iniziale sia ai ritiri periodici di nuova documentazione , così come definito al successivo art. 4. Il trasporto dei contenitori confezionati e l’organizzazione della documentazione dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza atte a garantire la confidenzialità e l’integrità del materiale. Fatti salvi i compiti istituzionali degli Enti sovrintendenti al patrimonio archivistico della Pubblica Amministrazione, in qualunque momento l’Istituto potrà verificare, anche senza preavviso, le modalità di esecuzione del trasloco, comprese le modalità di archiviazione e catalogazione, anche nei locali del Fornitore. Laddove si riscontrassero modalità non archivistiche e/o tali da mettere a repentaglio la sicurezza delle pratiche e/o dei fascicoli e/o dei documenti movimentati o tai da non rendere certa la loro rintracciabilità, l’Istituto potrà ordinare la sospensione dei lavori fino a quando l’Impresa fornitrice del servizio non avrà adottato le misure necessarie ad eliminare le cause della sospensione. I periodi di sospensione non esimono il Fornitore dal rispetto dei previsti termini inderogabili, trascorsi i quali l’istituto avrà facoltà di applicare le previste penali come più innanzi determinate nonché di risolvere di diritto il contratto. In concomitanza con l’ultimo prelievo di ogni archivio, il Fornitore dovrà predisporre un verbale di chiusura attività per attestare la corretta e completa presa in carico del materiale cartaceo, che entrambe le parti dovranno datare e firmare. La data del verbale vale a tutti gli effetti come data di conclusione del trasloco a cui si riferisce. Durante le operazioni di trasloco, il Fornitore dovrà prevedere inoltre una procedura transitoria per rendere comunque consultabili anche durante tale frangente tutti i documenti dei fondi di archivio coinvolti nelle operazioni di trasferimento.. 3) Riorganizzazione fisica dei documenti con criteri archivistici. • l’avvenuta integrazione e ricostruzione delle serie documentali omogenee presso la sede di archiviazione, • l’effettiva reperibilità fisica dei documenti con una metodologia di campionamento a discrezione del’Istituto. 4) Servizio di deposito e di conservazione. • oneri di conservazione e custodia; • oneri assicurativi; • fornitura di scatole di formato standard; • fornitura eventuale di sistemi di antitampering; • servizio di collegamento informatico. • conservazione e gestione di tutto il materiale cartaceo preso in carico e di quello che nel tempo verrà fornito dall’ente o per conto dell’ente, con la massima cura e diligenza, onde evitare smarrimenti, deterioramenti, distruzioni, irrintracciabilità o accessi non autorizzati. E’ previsto un incremento massimo del 10% annuo, calcolato sulla base della stima iniziale, del materiale custodito senza alcun ulteriore onere aggiuntivo per l’Istituto. Per le modalità di trasporto dei documenti di nuova emissione e di aggiornamento prodotti dall’Istituto nel periodo di durata del contratto si richiama quanto stabilito al precedente punto 2, per il trasferimento dei documenti presso la sede del fornitore; • attività di movimentazione di primo inserimento dei documenti di nuova emissione, che dovranno essere svolte conformemente a quanto descritto per i documenti facenti parte dell’archivio pregresso, comprese le registrazioni informatiche e l’inserimento dei dati; • gestione informatica delle richieste di consultazione, anch’esse informatiche, degli originali cartacei tramite apposita procedura telematica via WEB posta a disposizione dell’Istituto dal Fornitore, con conseguente estrazione dalle strutture di contenimento del materiale cartaceo richiesto in consultazione; • consegna ordinaria del materiale cartaceo richiesto in consultazione ed estratto dall’archivio e presa in carico del materiale stesso a seguito dell’esaurimento della necessità di consultazione. Per ogni consegna il fornitore avrà cura di far firmare al personale incaricato dall’Istituto un apposito elenco, così come il Fornitore stesso dovrà rilasciare elenco delle pratiche/documenti di ritorno contestualmente al loro ritiro. Per maggiori dettagli di quanto indicato si rinvia al successivo punto 7 del presente articolo; • gestione richieste di consultazione urgente fascicoli/pratiche/documenti. Per maggiori dettagli di quanto indicato si rinvia al successivo punto 7 del presente articolo; • servizio di consultazione tramite scansione dei documenti, acquisizione e invio delle immagini relative ai fascicoli e/o pratiche richieste. Per maggiori dettagli di quanto indicato si rinvia al successivo punto 8 del presente articolo; • consultazione presso il Centro d’Archiviazione dell’Appaltatore da parte di personale dell’INPDAP; • gestione delle integrazioni ed appendici successive di documenti già presenti in archivio: inserimento all’interno dei fascicoli custoditi di ulteriori documenti forniti dall’Istituto entro 5 gg. lavorativi dal loro ritiro; • controllo della corrispondenza tra quanto inventariato e quanto presente nell’archivio, alla presenza dei funzionari dell’Istituto, almeno due volte l’anno.

  • Esecuzione del servizio Ai fini dell’esecuzione del servizio oggetto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario si obbliga: 1. alla stipula dei contratti discendenti dall’accordo quadro, con i singoli Enti interessati, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente documento e nella ulteriore documentazione di gara; 2. all’attivazione, sempre previa informazione e conferma da parte degli Enti interessati, dei contratti di abbonamento secondo le modalità e per i contenuti declinati in ogni singolo contratto stipulato; 3. all’attivazione, ove possibile e/o previsto, e comunque sempre previa informazione e conferma da parte degli Enti interessati, di ulteriori servizi di abbonamento a specifiche piattaforme, connesse e/o dipendenti a quelle oggetto di affidamento, a condizioni di maggior favore. Sarà cura dell’operatore economico affidatario comunicare: - agli editori, gli indirizzi IP per l’attivazione delle riviste on line ed inviare, all’inizio di ogni abbonamento, la licenza d’uso da sottoscrivere, ove prevista, e le istruzioni per l’attivazione, espressamente nei casi in cui la medesima debba avvenire a cura dei singoli Enti interessati; - agli Enti stipulanti i relativi contratti, i codici di attivazione, password ed ogni ulteriore informazione necessaria a consentire l’accesso agli strumenti bibliografici oggetto di interesse. L’operatore economico dovrà altresì informare in merito ad ogni variazione che dovesse avvenire sulle modalità di accesso. In caso di interruzioni e/o sospensioni del servizio, l’operatore economico affidatario dovrà adottare ogni misura necessaria per il ripristino, fornendo tutta la documentazione utile. Laddove il disservizio permanga per un periodo pari o superiore a 5 giorni solari e consecutivi dalla data della comunicazione da parte degli Enti interessati, per qualsivoglia inadempienza, anche imputabile agli editori, aggregatori o simili, e stante l’impossibilità assicurare un servizio completo e regolare, l’operatore economico è obbligato alla restituzione delle somme fatturate. Tale rimborso sarà calcolato in misura proporzionale a quanto effettivamente non fornito, tenendo conto cioè, sul valore della fattura, della decurtazione proporzionale ai giorni di disservizio. E’ obbligo dell’operatore economico affidatario informare, altresì, gli Enti interessati in merito a eventuali mutamenti editoriali o dei modelli di accesso alle banche dati di interesse, nonché su loro variazioni contenutistiche: ogni Ente si riserva di recedere dal contratto sottoscritto nei modi disciplinati dalla propria normativa interna. Per ulteriori aspetti quali l’applicazione di penali connesse ad inadempimento o non corretto adempimento delle prestazioni, ipotesi di risoluzione, recesso e per ogni altra questione inerente le vicende soggettive connesse alla completezza e qualità di assolvimento dei servizi affidati, si intendono applicate le disposizioni contenute nel Capitolato Generale d’Oneri del Consorzio, adottato con provvedimento dell’Amministratore delegato del 21/02/2020, e visionabile sulla pagina dedicata del profilo committente all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx- di-gara-contratti-acquisti. La Sezione II, Par. 9) “Esecuzione del contratto” prevede che: 1. Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del Codice, l’esecuzione del contratto di appalto è diretta dal RUP individuato nella lex specialis di gara, che assicura il controllo di qualità delle prestazioni avvalendosi del DEC, del collaudatore o della commissione di collaudo, del verificatore di 2. Il RUP controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al DEC, in conformità a quanto previsto dall’art. 102, comma 1, del Codice. 3. Ai sensi dell’art. 111, comma 2, del Codice, il DEC coincide, di norma, con il RUP, salvo le ipotesi di impossibilità di cumulo di tali incarichi in capo al medesimo soggetto previste dalle linee guida adottate dall’ANAC in adempimento all’art. 31, comma 5, del Codice. 4. Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto di appalto, assicurandone la regolare esecuzione da parte dell’esecutore in conformità ai documenti contrattuali. In assenza di nomina di soggetto all’uopo incaricato ai sensi dell’art. 102, comma 6, del Codice, il DEC provvede altresì all’espletamento delle attività di verifica di regolare esecuzione.

  • Descrizione del servizio Il Servizio oggetto dell'Appalto si riferisce a tutte le tipologie di apparecchiature biomediche presenti a vario titolo nell’Amministrazione contraente durante l’intero ciclo di vita di ciascun bene, dall’accettazione sino alla definitiva dismissione. La responsabilità di tutte le attività svolte per i servizi oggetto dell’Appalto sono del Responsabile di Commessa, nominato dalla Ditta aggiudicataria. I compiti elencati dovranno essere espletati con modalità, tempi e livello di cooperazione concordati con il personale dell'Amministrazione contraente, almeno conformi ai livelli minimi qualitativi e quantitativi definiti nel presente Capitolato. L'Amministrazione contraente si impegna a mettere a disposizione del Fornitore tutta la documentazione tecnico-amministrativa delle apparecchiature in suo possesso. Nel caso in cui l’Amministrazione non disponesse della documentazione tecnico-amministrativa relativa a talune apparecchiature (es. manuali d’uso e di manutenzione, la copia dell’ordine d’acquisto), la Ditta aggiudicataria supporterà il loro reperimento. Nel caso di comprovata impossibilità a reperire tale documentazione (es. per rifiuto del Fabbricante, Fornitore), la Ditta aggiudicataria, dovrà effettuare un’analisi dettagliata della apparecchiatura in oggetto e quindi procedere alla stesura della documentazione tecnica minima necessaria per la gestione delle apparecchiature stesse. La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere le proprie mansioni nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e/o nel manuale di manutenzione del fabbricante, obbligatori ai sensi delle direttive CE, e tener conto del livello di criticità associato alle caratteristiche tecniche di ogni singola apparecchiatura oltre che all’ambiente sanitario e relativi impianti in cui è collocata. Nel caso delle apparecchiature acquisite o comunque messe in uso prima dell’entrata in vigore di tali direttive, per le quali non sia possibile reperire i manuali di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà osservare per analogia le indicazioni fornite per apparecchiature di identica classe dai fabbricanti o da associazioni riconosciute a livello internazionale. Nell’esecuzione degli interventi, la Ditta aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiegare materiale originale e/o certificato compatibile ed appropriato agli impieghi, impiegando personale qualificato. All'Amministrazione contraente è riservata la facoltà di effettuare ogni attività ritenuta più idonea per verificare il livello delle prestazioni erogate con o senza preavviso in contraddittorio con il Responsabile di Commessa. Qualora dagli accertamenti dovessero risultare vizi e/o omissioni di interventi, difetti, malfunzionamenti o qualunque altra irregolarità imputabile a difetti di manutenzione preventiva e/o correttiva, dovrà immediatamente provvedere a porre in essere gli interventi necessari per il ripristino dell’ottimale funzionamento del bene, salvo il diritto dell’Amministrazione contraente di comminare le sanzioni e di adottare i provvedimenti previsti dal presente Capitolato per i casi di violazione degli obblighi contrattuali. La Ditta aggiudicataria è tenuta a partecipare a riunioni (organizzative, di verifica, ecc.) ogni qual volta si rendessero necessarie, a semplice richiesta dell’Amministrazione contraente, anche per queste specifiche circostanze. Le prestazioni di cui al presente articolo dovranno essere eseguite da personale tecnico con specifica e documentata esperienza nell’esecuzione delle relative prove e misure e con l’impiego di adeguata strumentazione sottoposta a taratura periodica e dotata di certificazione.

  • Dichiarazioni Integrative E Documentazione a Corredo (da allegare al DGUE) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge Il concorrente allega Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Risoluzione della convenzione 7.1 Le Parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1353 cod. civ., in caso di scioglimento o fallimento del Gestore, o di ammissione dello stesso ad altre procedure concorsuali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare). 7.2 La presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., altresì in caso di: a) perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle caratteristiche che legittimano l’affidamento in house della gestione del Servizio; b) ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione imputabile a colpa grave o dolo del Gestore, previa messa in mora rimasta senza effetto; c) cessione o subconcessione parziale o totale del Servizio in violazione dell’art. 6 (“Divieto di subconcessione”); 7.3 Nel caso indicato alla lettera b) il dolo o la colpa grave del Gestore dovrà essere contestato e certificato dalla Pubblica Autorità competente in materia, se diversa dall’EGA. 7.4 Fermo restando quanto sopra, l’EGA, nei casi di: a) mancato ripristino del valore della garanzia fidejussoria entro i termini di cui all’art. 43 (“Garanzie”); b) mancata stipula da parte del Gestore delle polizze assicurative di cui all’art. 44 (“Assicurazioni”); potrà risolvere la presente Convenzione, previa regolare diffida e messa in mora, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ., notificata contestualmente anche agli eventuali Enti Finanziatori, assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, per porre rimedio alle inadempienze contestate. 7.5 Gli eventuali Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della Convenzione notificando all’EGA, entro i termini di cui ai commi che precedono, la loro intenzione di intervenire o curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l’inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell’EGA di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la cura dell’inadempimento e prevenire così la risoluzione. 7.6 Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi che precedono, compreso l’ulteriore termine assegnato agli eventuali Enti Finanziatori, l’EGA potrà risolvere la Convenzione. 7.7 L’EGA avrà facoltà di attingere alla garanzia fidejussoria per assicurare comunque la regolare prosecuzione del SII decorso il termine di diffida e messa in mora di cui sopra previa comunicazione al Gestore. 7.8 Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell’EGA di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all’art. 43 della presente Convenzione. 7.9 Non costituiscono condizioni di risoluzione della presente convenzione le cause di forza maggiore come definite all’art. 1