Il Tirocinio Clausole campione

Il Tirocinio. Il tirocinio formativo e di orientamento è uno strumento finalizzato a fornire risorse conoscitive utili a compiere scelte consapevoli sul proprio futuro formativo e professionale, e a favorire l’inserimento lavorativo attraverso un’esperienza di affiancamento in azienda che consenta di precisare il proprio obiettivo professionale sperimentandone l’effettiva coerenza con le proprie attitudini e potenzialità, e al contempo di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro; pertanto, tutte le attività del tirocinante in azienda devono essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel progetto di tirocinio. Il tirocinante è inserito nel contesto lavorativo dell’azienda ospitante, ma in nessun caso può svolgere attività non riconducibili al progetto di tirocinio o essere utilizzato in sostituzione di personale contrattualizzato, né per sopperire a carenze di organico o picchi di attività produttiva. Per le imprese, il tirocinio rappresenta un’opportunità di individuare lavoratori da inserire, immediatamente o in futuro, nel proprio organico, oltre che di costruirsi direttamente e secondo le proprie esigenze professionalità difficili da reperire sul mercato del lavoro, di sperimentare e rafforzare la propria capacità di formare il personale, e di innovare la propria cultura organizzativa e i propri processi operativi grazie all’apporto di un punto di vista esterno e di nuove competenze e stili di comportamento da applicare nelle proprie attività.
Il Tirocinio. Il candidato può reperire autonomamente un’impresa1 disposta ad averlo come tirocinante, può cioè proporre di svolgere il tirocinio in un’impresa con la quale ha preso contatti autonomamente o grazie all’intermediazione di un docente. Per finalizzare l’offerta di tirocinio egli dovrà inviare all’impresa il fac-simile della lettera di accettazione (Acceptance Letter), disponibile sulla home page del formulario on line. L’impresa dovrà compilare, stampare su carta intestata e rispedire al candidato la lettera di accettazione e questi provvederà all’upload in formato pdf della stessa nel formulario on line al momento della domanda. I candidati senza una offerta di tirocinio potranno richiedere l’intermediazione degli uffici competenti di Ateneo. Questi potranno però procedere alla ricerca di tirocinio solo a beneficio dei vincitori assegnatari (successivamente alla firma di accettazione del contributo), sulla base delle offerte, delle disponibilità e delle procedure di selezione delle imprese in partenariato con il Consorzio. N.B. L’intermediazione degli uffici dell’Ateneo non costituisce garanzia di reperimento di un’impresa. L’accettazione del tirocinante è sempre subordinata alla valutazione dell’azienda ospitante per mezzo della firma del Learning Agreement for Traineeship2. Lo studente non avrà diritto al tirocinio qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni: • non risulti iscritto nell’a.a. 2015/2016 o laureando in una sessione dell’a.a. 2014/2015 presso gli atenei consorziati all’INBB; • si laurei prima della pubblicazione della graduatoria definitiva; • l’azienda ospitante non certifichi le attività previste dal suo Learning Agreement for Traineeship; 1Qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l’economia sociale (Fonte: GU L327 24/11/2006)
Il Tirocinio. Il bando mette a disposizione n. 37 borse di mobilità per svolgere tirocini formativi della durata di 14 settimane: - le prime 2 dedicate alla preparazione linguistica e ad un orientamento culturale e professionale; - le successive 12 rivolte al placement nelle aree sopra indicate riservate alla realizzazione della work experience, in aziende individuate nel settore sopra indicato.
Il Tirocinio. L’impresa ospitante potrà essere reperita con una delle seguenti modalità:
Il Tirocinio. I tirocini attivabili nell’ambito del presente Bando hanno durata semestrale e possono essere attivati in modalità a tempo pieno o parziale, se l’orario è inferiore a quello previsto dal CCNL di riferimento. La sede di svolgimento del tirocinio deve trovarsi all’interno del territorio di una delle Province liguri territorialmente competente. Il tirocinio prevede la corresponsione alla persona inserita, da parte del datore di lavoro, di un’indennità mensile di partecipazione dell’importo di 500,00 Euro per un importo massimo di 3.000 Euro, secondo le modalità specificate al paragrafo 8. Qualora il tirocinio a tempo parziale preveda un impegno orario inferiore alle 80 ore mensili l’importo è ridotto del 50%. I datori di lavoro possono stipulare accordi aziendali per la promozione delle assunzioni, ovvero territoriali nei casi in cui nelle imprese non siano presenti le rappresentanza sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative. In tali casi, come dettagliato in seguito, sono previste condizioni di maggiore incentivazione dei tirocini e delle assunzioni.
Il Tirocinio. Il candidato può proporre di svolgere il tirocinio in un’impresa1 con la quale ha preso contatti autonomamente o grazie all’intermediazione di un docente. Per perfezionare l’offerta di tirocinio il candidato dovrà inviare all’impresa il fac-simile della lettera di accettazione (acceptance letter) disponibile sulla home page del formulario on line. L’impresa dovrà compilarla, stamparla su carta intestata e rispedirla al candidato, che a sua volta dovrà provvedere all’upload (in formato pdf) della stessa nel formulario on line. I candidati che non sono in possesso di un’offerta di tirocinio potranno richiedere l’intermediazione dell’Ufficio Erasmus+ Traineeship di Xxx Xxxxxxx, che avrà luogo solo a beneficio degli assegnatari
Il Tirocinio. “Erasmus Traineeship” può essere svolto nei Paesi partecipanti al Programma2. L’organizzazione/impresa presso cui si intende svolgere il tirocinio deve essere ascrivibile alla definizione indicata nella versione 2 (2017) della Programme Guide rilasciata dalla Commissione Europea ovvero: “qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o in settori quali l’istruzione, la formazione e la gioventù”. Questa definizione comprende: *Costituito da: Università “Tor Vergata” (Coordinatore), Università “a Sapienza”, ’Università “Roma Tre”, l’Università “Xxxx Xxxxxxx”, Xxxxxxxxxx xx Xxxxx, Università del Salento e Consorzio INBB.
Il Tirocinio. Il Tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma POSSIBILITA’’ IL NOSTRO CCNL –amministratori condominiali La formazione del futuro amministratore il «PRATICANTE» APPRENDISTATO DI ALTA

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.