Corrispettivo e modalità di pagamento L'importo contrattuale per la prestazione professionale di Direttore dei Lavori, ammonta a € *******, oneri 4% e I.V.A. 22% esclusi per lo svolgimento di DL per la Realizzazione di RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L’AREA DELLO "SDO" DI PIETRALATA – ▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇. ▇▇▇/▇▇” CODICE MIUR:E1S4FT3/01 – FASC. n° 424. CUP: J89H11003590000. La procedura di appalto che si intende avviare è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali, pertanto, l’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, presuppone la non necessità di indicare espressamente, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni. Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’art. 26, comma 3-bis dispone che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno; allo stesso modo l’Autorità di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di “escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”. Di conseguenza, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00. Il valore dell’affidamento calcolato come sopra è stato effettuato sulla base delle lavorazioni effettuate e che saranno effettuate. Nell’eventualità che al momento della stipula del contratto siano state eseguite ulteriori lavorazioni (rispetto a quelle prese in considerazione indicate nella tabella di cui sopra), le stesse provocheranno un riproporzionamento del valore dell’affidamento. In tal caso opereranno le previsioni dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e l’operatore economico non potrà vantare alcun onere economico a carico dell’Amministrazione se non il corrispettivo spettante in relazione alla propria prestazione in corrispondenza con le lavorazioni per la realizzazione degli interventi edilizi poste in essere dal momento dell’affidamento. L’importo del Compenso Professionale, non prevede il riconoscimento delle spese e degli oneri accessori, poiché questi ultimi non vengono riconosciuti come prassi per DiSCo. Il compenso è da ritenersi remunerativo per: - l’esecuzione di sopralluoghi e rilievi; - tutte le attività di cui al presente affidamento; - l’esecuzione degli incontri previsti dal presente affidamento. Le pratiche autorizzative di cui al presente affidamento devono intendersi già compensate nell’onorario complessivo della parcella posto a base di gara. Tutte le spese conglobate vengono compensate con l’offerta economica in sede di gara, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente contenuto nel presente contratto disciplinare. Tali spese si intendono ricomprese all’interno dell’onorario di cui al presente affidamento. I corrispettivi sono immodificabili. Le prestazioni professionali, di DL, saranno liquidate contestualmente e proporzionalmente secondo quanto sotto riportato: • agli stati di avanzamento lavori fino al raggiungimento del 90% di quanto dovuto per la quota lavori. • Il restante 10% verrà liquidato all’ emissione del certificato collaudo La richiesta di pagamento della prestazione avverrà dopo l’emissione dei rispettivi certificati di pagamento, mentre la restante parte del 10% dopo l’emissione del certificato di collaudo. Con l'assunzione dell'incarico l’operatore economico si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. L’affidatario, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita da DISCo per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi accordi. L’operatore economico deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale. Il pagamento delle spettanze dovute avverrà entro i termini di legge dalla presentazione della fattura, a mezzo accreditamento sul conto dedicato comunicato dal professionista ai sensi dell’art. 3 c.7 della L. 136/2010. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione comprovante la regolarità contributiva (DURC), in difetto della stessa si provvederà nei termini di legge e secondo disposizioni vigenti in materia. L’Amministrazione, qualora l’operatore economico sia inadempiente agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 13 agosto 2010 n°. 136, provvederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed a tutte le conseguenze previste dalla stessa ▇▇▇▇▇. L’Amministrazione prima di effettuare i pagamenti con le modalità sopra previste, provvederà a conformarsi all’adempimento di cui all’art. 3, comma 5 della L. 13 agosto 2010 n°. 136. Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale dell’incarico ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con ▇▇▇▇▇. In fase di compilazione della fattura andranno indicati i seguenti dati: - Numero e data della determinazione direttoriale di aggiudicazione della gara - CIG - Codice dell’amministrazione destinataria; - CUP In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. Il Soggetto affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi. Nessun compenso o indennizzo spetterà al Soggetto affidatario nel caso che le lavorazioni per qualsiasi motivo non siano comunque iniziate. L’Incaricato è tenuto a fatturare in modalità elettronica. In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/02 e smi, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura. Le spese conglobate forfettariamente verranno corrisposte in quota proporzionale alla prestazione da liquidare. L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell’incarico è comunque subordinata alla verifica, da parte della SA, della regolarità contributiva. In caso di inadempimento contrattuale, la SA si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le relative penali. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni la SA opererà una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (si veda l’art 30, comma 5-bis D.Lgs. n. 50/2016 e smi).
Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di
Chi è il Titolare del Trattamento? Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali; Darta Saving Life Assurance dac, con sede in ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇, telefono ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇; email ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇, è il Titolare del Trattamento come definito dal Regolamento.
Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di ▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇, Codice IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia definitiva. Nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (previo pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta),e di procedere contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva se prevista o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r. In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell'importo dei servizi / delle forniture non eseguiti ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.