Imposte considerate. 1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono: a) in Svizzera: i) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito comples- sivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e com- merciali, utili di capitale e altri redditi), ii) le imposte federali, cantonali e comunali sulla sostanza, iii) le imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni; b) a San Marino: l’imposta generale sui redditi che si applica: i) alle persone fisiche, ii) alle persone giuridiche e alle imprese individuali, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. 2. Il presente Accordo si applica ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura sostanzialmente ana- loga istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l’accordo delle autorità competenti delle Parti contraenti. Le autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno per iscritto le modifiche sostanziali apportate alle rispettive leggi che potrebbero pregiudicare i loro obblighi ai sensi del presente Accordo.
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Samples: Accordo Sullo Scambio Di Informazioni in Materia Fiscale
Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese.
3. Le imposte oggetto del presente Accordo sonoattuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) in Svizzera:
i) per quanto concerne le imposte federali, cantonali e comunali Filippine: l'imposta sul reddito applicata dalle Filippine; (reddito comples- sivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e com- merciali, utili qui di capitale e altri redditiseguito indicata quale “imposta filippina”),
ii) le imposte federali, cantonali e comunali sulla sostanza,
iii) le imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni;
b) a San Marino: l’imposta generale sui redditi che si applicaper quanto concerne l'Italia:
i1) alle l'imposta sul reddito delle persone fisiche,;
ii2) alle l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e alle imprese individuali, giuridiche; ancorché riscosse mediante ritenuta ritenute alla fonte; (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”).
21 Ratificata con L. 28 agosto 1989, n. 312 (G.U. 5 settembre 1989, n. 207, S.O.) Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione 15 giugno 1990, entrata in vigore il 15 giugno 1990 (G.U. 5 ottobre 1990, n. 233).
4. Il presente Accordo La Convenzione si applica ad ogni imposta applicherà anche alle imposte future di natura identica istituita o analoga che verranno istituite dopo la data firma della firma dell’Accordo presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura sostanzialmente ana- loga istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l’accordo delle autorità competenti delle Parti contraentiattuali. Le autorità Autorità competenti delle Parti degli Stati contraenti si notificheranno per iscritto comunicheranno le modifiche sostanziali importanti apportate alle loro rispettive leggi che potrebbero pregiudicare i loro obblighi ai sensi del presente Accordolegislazioni fiscali.
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Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrispondenti dalle imprese.
3. Le imposte oggetto del presente Accordo attuali cui si applica la Convenzione sono:
a) in Svizzeraper quanto concerne il Bangladesh: l'imposta sul reddito (the income tax) (qui di seguito indicata quale imposta del Bangladesh;);
b) per quanto concerne l'Italia:
i) le imposte federali, cantonali e comunali l'imposta sul reddito (reddito comples- sivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e com- merciali, utili di capitale e altri redditi),delle persone fisiche;
ii) le imposte federali, cantonali e comunali sulla sostanza,
iii) le imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni;
b) a San Marino: l’imposta generale sui redditi che si applica:
i) alle l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
ii) alle persone giuridiche e alle imprese individuali, giuridiche; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fontefonte (qui di seguito indicate quali imposta italiana;).
24. Il presente Accordo La Convenzione si applica ad ogni imposta applicherà anche alle imposte future di natura identica istituita o analoga che verranno istituite dopo la data firma della firma dell’Accordo Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura sostanzialmente ana- loga istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l’accordo delle autorità competenti delle Parti contraenti. Le autorità competenti delle Parti degli Stati contraenti si notificheranno per iscritto comunicheranno le modifiche sostanziali importanti apportate alle rispettive leggi che potrebbero pregiudicare i loro obblighi ai sensi del presente Accordolegislazioni fiscali.
1 Ratificata con L. 5 luglio 1995 n. 301(G.U. 25 luglio 1995, n. 172, S.O). Lo scambio degli strumenti di ratifica: non h ancora avvenuto. Entrata in vigore: non ancora avvenuta.
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Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito, le imposte ordinarie e straordinarie riscosse sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte oggetto del presente Accordo sonoattuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) in per quanto concerne la Svizzera:
i) : – le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito comples- sivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e com- merciali, utili di guadagni in capitale e altri redditi),, (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»); RU 2012 1251; FF 2010 4883
ii) le imposte federali, cantonali e comunali sulla sostanza,1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
iii) le imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni;2 RU 2012 1249
b) a San Marino: l’imposta generale sui redditi che si applicain Turchia:
(i) alle persone fisichel’imposta sul reddito,
(ii) alle persone giuridiche e alle imprese individualil’imposta sulle società, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte(qui di seguito indicate quali «imposta turca»).
24. Il presente Accordo La Convenzione si applica ad ogni imposta applicherà anche alle imposte di natura identica istituita o analoga che verranno istituite dopo la data firma della firma dell’Accordo Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura sostanzialmente ana- loga istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l’accordo delle autorità competenti delle Parti contraentiattuali. Le autorità competenti delle Parti degli Stati contraenti si notificheranno per iscritto comunicheranno le modifiche sostanziali importanti apportate alle rispettive leggi che potrebbero pregiudicare i loro obblighi ai sensi del presente Accordolegislazioni fiscali.
5. La Convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte da uno Stato con- traente sulle vincite a giochi, scommesse e lotterie.
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