Imprese associate Clausole campione
Imprese associate. Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Imprese associate. (1) Allorché
a) un’impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato Contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato Contraente e di un’impresa dell’altro Stato Contraente e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
(2) Allorché uno Stato Contraente include fra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate fra le due imprese fossero state quelle sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all’articolo 25 della presente Convenzione.
Imprese associate. 1. Allorché:
(a) un’impresa di una Parte contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altra Parte contra- ente; o
(b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di una Parte contraente e di un’impresa dell’altra Parte contraente; e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finan- ziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sa- rebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di tali condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Quando una Parte contraente include negli utili di un’impresa di questa Parte – e tassa in conseguenza – utili sui quali un’impresa dell’altra Parte contraente è stata tassata in questa altra Parte e le autorità competenti delle Parti contraenti si accor- dano che gli utili così inclusi sono utili o parti di utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa della prima Parte se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altra Parte procede ad un aggiustamento dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per deter- minare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della pre- sente Convenzione; se necessario le autorità competenti delle due Parti contraenti si consultano a vicenda.
3. Una Parte contraente non rettifica gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso dopo sei anni dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questa Parte. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.
Imprese associate. 1A 2A ...
Imprese associate. Kuwait Petroleum Italia S.p.a, ▇▇▇ ▇▇▇▇'▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ P.IVA 00891951006 (di seguito Q8). In virtù degli accordi di partnership sottoscritti le società consentono ai Clienti Destinatari (v. art. 9) che sono altresì Clienti dell’impresa associata e che essendo iscritti alle operazioni a premio (programmi fedeltà) delle medesime imprese associate, di convertire i punti già accumulati con punti dei propri programmi fedeltà e viceversa (V. art. 12 “Scambio punti E.ON My E.volution-My E.xpression in punti Stella Q8”).
Imprese associate. Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,
Imprese associate
