Imputazione delle somme pagate. Qualunque somma pagata dalla PARTE MUTUATARIA all’ISTITUTO FINANZIATORE sarà, con preferenza, imputata al pagamento delle spese di qualunque natura, comprese quelle giudiziali anche irripetibili, poi a regolamento degli interessi di mora, indi a regolamento delle rate di ammortamento arretrate ed infine a restituzione anticipata del mutuo; ciò tranne che l’ISTITUTO FINANZIATORE ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione.