PAGAMENTO DELLE SPESE Clausole campione

PAGAMENTO DELLE SPESE. 1) I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2) L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 3) I mandati di pagamento devono contenere: a) la denominazione dell'Ente; b) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA; c) l'ammontare della somma lorda, in xxxxx e in lettere, e netta da pagare; d) la causale del pagamento; e) l'imputazione in bilancio e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto); f) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; g) la codifica di bilancio; h) il codice SIOPE; i) il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; j) l'esercizio finanziario e la data di emissione; k) l'eventuale indicazione della modalità agevolata di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; l) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; m) l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione“. In caso di mancata annotazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo; n) la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito; o) l’eventuale annotazione “esercizio provvisorio” oppure: "pagamento indilazionabile disposto nel rispetto della norma di cui all'art. 163, punto 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli e...
PAGAMENTO DELLE SPESE. Il pagamento delle spese legali e peritali viene eseguito direttamente al professionista che ha erogato la prestazione professionale, salvo diverse pattuizioni tra le parti. La ritenuta di acconto viene versata all’Erario direttamente dalla Compagnia che provvederà in seguito all’invio al professionista della relativa certificazione. In presenza di contemporanea copertura assicurativa del Veicolo con altre assicurazioni, la Società provvede al pagamento dell’Indennizzo, entro l’ammontare globale delle spese legali e peritali, nella proporzione esistente tra l’importo dovuto secondo il presente Xxxxxxxxx e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.
PAGAMENTO DELLE SPESE. (a) All’atto dell’Iscrizione, il Contraente autorizza Hertz ad addebitare la totalità delle spese a carico del Contraente ai sensi del presente Contratto (“Spese”) sulla prima carta di credito, credito a saldo o debito specificata all’atto dell’Iscrizione e avente disponibilità di credito o fondi e che sia stata accettata nel luogo di noleggio. (Nota: a partire dall’1 giugno 2016, le carte di debito non vengono generalmente accettate nell’area EMEA.) Il Contraente autorizza Hertz a trattenere un credito o a ottenere un’autorizzazione dall’emittente della carta al momento del noleggio, per una somma ragionevole pari almeno al totale delle Spese stimate. (b) Il Contraente e qualsiasi altra persone cui, con il consenso di Hertz, il Contraente indichi espressamente di addebitare le Spese, saranno considerati congiuntamente e solidamente responsabili del pagamento di tali Spese. Nel momento in cui si indica di addebitare le Spese ad altre persone, il Contraente dichiara di esserne autorizzato. (c) In caso di mancato pagamento delle Spese da parte del Contraente entro la scadenza riportata sull’estratto conto, Hertz si riserva il diritto di addebitare al Contraente, oltre alle Spese dovute, gli interessi a un tasso annuo del 3% in aggiunta al tasso base della banca centrale per la valuta in cui le spese sono espresse.
PAGAMENTO DELLE SPESE. Alla Banca compete il pagamento delle spese dell’Università, sulla base di ordinativi di pagamento, firmati digitalmente dai soggetti legittimati e trasmessi mediante collegamento telematico. Gli ordinativi di pagamento dovranno contenere tutti gli elementi previsti dai regolamenti dell’Università. Gli ordinativi di pagamento potranno essere variati unicamente per recepire eventuali modifiche alle modalità di pagamento o ai codici Siope. In tal caso dovranno essere espressamente approvate dai soggetti di cui al precedente articolo nono. I dati modificati rientrano tra quelli soggetti agli adempimenti indicati al precedente articolo ottavo. Gli ordinativi di pagamento saranno ammessi al pagamento entro e non oltre un giorno lavorativo dall’invio telematico, fatti salvi eventuali casi di urgenza. Il pagamento dei mandati potrà avvenire con le modalità indicate dai regolamenti dell’Università, tenuto conto che il servizio dovrà essere svolto a titolo gratuito per l’Università ed i suoi creditori, fatte salve unicamente le spese di bollo previste per legge. La banca dovrà fornire riscontro informatico dell’esecuzione dell’ordinativo di pagamento. Il pagamento degli stipendi al personale dipendente dovrà essere accreditato, senza alcun onere di ogni natura e tipo né per il personale universitario, né per l’Università, sui conti correnti bancari dei beneficiari, anche se accesi presso altri Istituti di Credito, con valuta fissa al 24 di ogni mese, ad eccezione dello stipendio del mese di dicembre la cui valuta deve essere in data 16 dicembre. Nel caso in cui dette valute cadano di sabato o di domenica, o comunque in altra giornata festiva, le stesse devono essere anticipate alla giornata lavorativa immediatamente precedente. I pagamenti saranno effettuati dalla Banca nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa del conto corrente intestato all’Ateneo. Gli ordinativi di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre potranno essere commutati d’ufficio, secondo modalità stabilite fra le Parti, in assegni circolari non trasferibili, all’ordine del creditore.
PAGAMENTO DELLE SPESE. Le spese sono pagate mediante mandati di pagamento, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, autenticati ove possibile con firma elettronica, a mezzo: a) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; b) assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore; c) accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore; d) girofondi Banca d’Italia a favore di creditori titolari di conto di Tesoreria Unica; e) pagamento diretto al creditore, in contanti; f) altri strumenti previsti dalla pratica bancaria. Nei casi b) ed e) il creditore dovrà rilasciare regolare quietanza del pagamento ottenuto.
PAGAMENTO DELLE SPESE. 1.I pagamenti sono effettuati in base ad ordinativi di pagamento informatici (mandati), individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati con l’applicazione della firma digitale dal Dirigente del Settore Finanze, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo, il cui nominativo sia stato comunicato al Tesoriere con le modalità di cui al successivo art. 9 della presente convenzione. 2.I mandati di pagamento devono essere emessi nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal X.Xxx. 10 agosto 2014, n. 126 e s.m.i. e, in particolare, devono contenere i seguenti elementi: x.xx denominazione dell’Ente e firma del personale incaricato; x.xx numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; c.l’esercizio finanziario cui la spesa si riferisce; x.xx data di emissione; e.l’indicazione della missione, del programma e del titolo (capitolo, per i servizi per conto terzi) di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità distintamente per residui o competenza e cassa; x.xx codifica di bilancio; g.l’indicazione del creditore o di chi è legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o partita IVA. i mandati a favore di persone giuridiche dovranno sempre contenere l’esplicita indicazione delle persone fisiche legalmente autorizzate a riscuotere e rilasciare quietanza; h.l’ammontare della somma dovuta, in cifre e lettere, con l’evidenziazione dell’importo netto e delle ritenute operate; i.l’eventuale scadenza entro la quale deve essere eseguito il pagamento, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; x.xx causale del pagamento e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa; k.eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore; x.xx rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o prestiti.; x.xx codifica SIOPE; n.i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 del D.Lgs. 118/2011; o.l’indicazione per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; p.l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, c. 5, in caso di esercizio provvisorio; x.xx codice identificativo di gara (CIG) e/o il codice univoco di progetto (CUP); 0.Xx Tesoriere non deve dare cor...
PAGAMENTO DELLE SPESE. Il Contraente e qualsiasi persona, società o ente cui, con il consenso di Hertz, il Contraente sottoponga espressamente a scopo di addebito le spese sostenute nell'ambito dell'applicazione del presente Contratto ("Spese"), saranno congiuntamente e solidalmente responsabili del pagamento di tutte le spese. Presentando a qualsiasi persona, società o ente le Spese da addebitare, il Contraente dichiara implicitamente di essere autorizzato a fare ciò. Le Spese non pagate secondo la tempistica stabilita nel presente Contratto potranno essere soggette a commissione per pagamento arretrato. Al Contraente potranno essere addebitati anche gli oneri per eventuali assegni usati per il pagamento delle Spese, restituiti a Hertz senza essere stati incassati, o gli oneri per carte di credito, credito a saldo, debito oppure carte regalo/prepagate/ricaricabili non onorate dall'emittente. Il pagamento di tutte le Spese dovrà essere effettuato al termine del noleggio in contanti o mediante carta di credito, carta di credito a saldo, carta di debito o altri sistemi accettati da Hertz; disposizioni particolari potrebbero tuttavia essere applicabili ai noleggi pagati con voucher o coupon prepagati (vedere più avanti). Al Contraente potrebbe essere richiesta la presentazione di una carta di credito, una carta di credito a saldo o una carta di debito/carta assegni all'avvio del noleggio al fine di permettere a Hertz l'addebito delle Spese sulla vettura in questione.

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  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).

  • Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

  • SVOLGIMENTO DELLA GARA La gara si svolgerà in seduta pubblica nel giorno 20/06/2018 alle ore 09:00, presso i locali di Amag SpA in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 18 – Alessandria, alla quale saranno ammessi i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o persone munite di apposita delega. Durante tale seduta, il seggio di gara aprirà i plichi tempestivamente e regolarmente pervenuti e verificherà la correttezza formale e la completezza della Documentazione Amministrativa presentata da ciascuno dei concorrenti. Terminata la valutazione della documentazione amministrativa, il seggio di gara aprirà le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi e individuerà l’offerta migliore secondo il criterio del minor prezzo, per ogni singolo lotto, e ne darà comunicazione ai presenti, formando così la graduatoria provvisoria per gli adempimenti conseguenti per ogni lotto. I premi annuali indicati sono basi d’asta con obbligo di ribasso: pertanto sono ammesse esclusivamente pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta indicate. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario sarà effettuata, ai sensi della delibera ANAC n. 111 del 20/12/2012, così come aggiornata con la delibera n. 157 del 17/02/2016, attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Tutti i concorrenti devono pertanto registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (già AVCP) (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il possesso dei requisiti diversi da quelli per cui è prevista l'inclusione in detto sistema sarà verificato dalla Stazione Appaltante mediante le modalità ordinarie. Ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata applicando uno dei metodi previsti dalle lettere a), b), c), d) ed e) della stessa norma, che verrà sorteggiato in sede di gara. A questo fine, la Stazione Appaltante chiederà all'offerente di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta. Nel caso in cui le spiegazioni presentate dall'offerente non giustifichino sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o nel caso in cui si accerti che l'offerta è anormalmente bassa per le ragioni previste dall'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente. Ferme restando le ipotesi tassative di esclusione previste dalla legge, le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione Allegato 1, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • Fatturazione e pagamento 1. La ditta aggiudicataria potrà emettere fatture a cadenza mensile, a partire dalla data di collaudo positivo del sistema, di valore correlato all’importo contrattuale. 2. Le fatture, dovranno indicare con precisione il servizio oggetto d’appalto, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto , nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. 3. Ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o verifica di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva. Pertanto l’Affidatario dovrà fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5 per cento dell’importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l’ammontare delle ritenute effettuate. 4. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori; 1. Ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 3 della Direttiva 35/2000/Ce, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL) o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l’appaltatore, a mezzo mandato emesso dalla ASL. 2. Per individuare la data di decorrenza del pagamento si farà riferimento alla data di ricevimento delle fatture e, ove non sussistano motivi di contestazione, le fatture si intendono pervenute alle seguenti scadenze: • il giorno 15 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il 10 ed il 15° giorno del mese stesso; • il giorno 30 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.

  • Pagamento delle prestazioni All’atto dell’adesione alla copertura, i Beneficiari della prestazione in caso di Morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata da inviare a: In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari devono corredare la denuncia del decesso con l’indicazione del giorno, ora e causa dell’evento e con i seguenti documenti: a) il Modulo di Denuncia Sinistro correttamente compilato; b) l’originale del Modulo di Adesione; c) il certificato di Morte dell’Assicurato; d) la relazione dell’ultimo medico curante da redigersi su apposito modulo allegato al presente Fascicolo (se il decesso è avvenuto a seguito di Malattia); e) la copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altra documento rilasciato dall’autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso (se il decesso è avvenuto per Morte violenta: Infortunio, suicidio, omicidio); f) la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali car- telle cliniche); g) l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato. Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio dovrà risultare l’elenco di tutti gli eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla Morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione; h) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il paga- mento della somma stessa; i) la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del Prestito personale;

  • OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO Il Direttore dell’AATO Veronese Xxxxxxx Xxxxxxxxx 1. Il servizio idrico integrato è costituito, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, lett. f) della legge 5 gennaio 1994, n. 36, “dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue”, nonché della riutilizzazione delle acque reflue e del controllo sugli scarichi in pubbliche fognature. 2. Il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme regionali, nazionali e comunitarie, e delle direttive dell’Autorità d’ambito, nonché nel rispetto del presente atto. 3. Al Gestore, con il presente atto, viene affidata l’erogazione del servizio idrico integrato a tutti gli utenti dei comuni dell’Area gestionale di cui all’allegato 1, con l’utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti e di tutti quelli che verranno realizzati nel corso dell’affidamento, secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente atto, nonché con le risorse umane ed i mezzi d’opera necessari. 4. Al Gestore, con il presente atto, è, altresì, affidata la realizzazione del programma degli interventi strutturali, approvato dall’Autorità con deliberazione n. 3 del 1 luglio 2005, e successive modifiche ed integrazioni. 5. I residenti, abitanti o domiciliati nel territorio di cui all’Allegato 1, possono pretendere dal Gestore le prestazioni inerenti il servizio idrico integrato secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l’osservanza del presente atto, delle direttive statali, regionali e dell’Autorità d’ambito. 6. Al Gestore è conferito, per tutta la durata della Convenzione, il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidatogli all'interno del territorio indicato nell’allegato 1, salvo quanto previsto dal successivo art. 9. 7. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, ai sensi dell’articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le tariffe ed i corrispettivi indicati nei successivi articoli. Il Presidente di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 8. Le tariffe, i prezzi, le condizioni di fornitura ed i contributi d’allacciamento alle reti di acquedotto e di fognatura sono determinati dall’Autorità d’ambito in conformità alle vigenti norme in materia, anche su proposta del Gestore, osservando comunque l’uniformità degli standard minimi di servizio pubblico e garantendo la parità di trattamento tra gli utenti.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La data delle sedute pubbliche sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito internet del Comune xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica in data 18.11.2019 alle ore 10.00 (eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito internet del Comune), presso il Comune di San Gimignano in Piazza Duomo, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente il RUP procederà a: a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio; c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta QUALITATIVA: ELEMENTI QUALITATIVI ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte qualitative e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. L’apertura della busta contenente gli elementi e sub-elementi quantitativi sarà effettuata in seduta pubblica. L’amministrazione aggiudicatrice procederà alla verifica in ordine alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, con la procedura di cui all’art. 97, comma 5, D.lgs. 50/2016.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.