INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. L'immobile / gli immobili aggiudicato/i all’offerente sarà venduto nello stato di fatto e di diritto esistente, con le relative accessioni e pertinenze, diritti e obblighi derivanti dai contratti in essere, oneri, canoni, vincoli, servitù attive e passive esistenti e/o imposti dalle vigenti leggi, senza garanzie da parte del venditore. Grava su ciascun soggetto che presenti offerte, l’onere di prendere preventiva e accurata visione dell'Immobile e di tutta la documentazione ad esso inerente. Nel caso di mancata stipula del contratto di compravendita dell’/degli immobile/i per fatto non imputabile all’aggiudicatario (a titolo esemplificativo e non tassativo, per l’eventuale sospensione della vendita disposta dal giudice delegato ex art. 108 l.f.) la sua offerta resterà valida e vincolante fino alla scadenza del termine di irrevocabilità dell’offerta, di cui all'art.5. Nel caso di mancata stipula del contratto di compravendita dell’/degli immobile/i per fatto o colpa dell’aggiudicatario, quest’ultimo si intenderà decaduto dall’aggiudicazione e il Liquidatore Giudiziale avrà diritto di incamerare la cauzione, a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tale caso, il Liquidatore Giudiziale potrà, a suo insindacabile giudizio, indire un nuovo esperimento di vendita ovvero dar luogo all’aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la seconda offerta d’importo più elevato rispetto a quella formulata dall’aggiudicatario decaduto.
INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. 1. In caso di mancata visita, ritardato pagamento del Prezzo di acquisto ovvero di mancata sottoscrizione dell’atto di vendita, se previsto, nei termini indicati ovvero di mancato e o ritardato pagamento delle spese accessorie, l’Aggiudicatario si intenderà automaticamente decaduto dall’aggiudicazione senza necessità di ulteriore comunicazione. In tal caso, la Proprietà o la Mandante potranno, a proprio insindacabile giudizio, indire una nuova Asta, ovvero, dar luogo all’Aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la seconda Offerta di importo più elevato rispetto a quella formulata dall’Aggiudicatario decaduto dal diritto.
INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. Nel caso di mancato pagamento del saldo del prezzo o di mancata stipula del contratto di compravendita per fatto o colpa dell’aggiudicatario, quest’ultimo sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, con conseguente acquisizione definitiva in capo alla procedura del deposito cauzionale a titolo di penale e, in caso di successiva vendita ad un prezzo inferiore, obbligo di pagamento della differenza.
INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. In caso di mancato pagamento nei termini per fatto o colpa dell’aggiudicatario, quest’ultimo si intenderà decaduto dall’aggiudicazione e Xxxxxx s.r.l. dei beni avrà diritto di incamerare la cauzione, a titolo di penale. In tal caso, Xxxxxx s.r.l. potrà, a suo insindacabile giudizio, indire un nuovo esperimento, ovvero, dar luogo all’aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato rispetto a quella formulata dall’aggiudicatario decaduto.
INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. In caso di mancato pagamento nei termini indicati da IT Auction per fatto o colpa dell’aggiudicatario, quest’ultimo si intenderà decaduto dall’aggiudicazione e IT Auction avrà diritto di incamerare la cauzione, a titolo di rimborso per le spese di gestione dell’insoluto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. In caso di mancato pagamento nei termini indicati da IT Auction per fatto o colpa dell’aggiudicatario, quest’ultimo si intenderà decaduto dall’aggiudicazione e la curatela avrà diritto di incamerare la cauzione, a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. In caso di mancato integrale e tempestivo versamento del saldo prezzo in sede di stipula del Contratto di Vendita, e/o di qualsiasi altra somma inerente o conseguente al presente bando ed al Contratto di Vendita, e/o in caso di rifiuto dell’aggiudicatario alla stipula del contratto medesimo, quest’ultimo sarà dichiarato decaduto con conseguente definitivo incameramento del deposito cauzionale e di qualsiasi ulteriore somma versata dall’aggiudicatario, da parte della procedura, anche a titolo di penale, e con riserva di richiesta dei danni in misura pari alla differenza tra il successivo prezzo di vendita e il prezzo offerto. In tale scenario, il Concordato potrà indire una nuova procedura competitiva per la cessione del Ramo d’azienda.
INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. 5.1) In caso di mancato o ritardato pagamento del prezzo di acquisto nel termine stabilito ovvero di mancata formalizzazione del Contratto di Cessione nei termini indicati ovvero di mancato/ritardato pagamento delle spese accessorie ovvero di rilascio di false e/o errate e/o incomplete informazioni in ordine al requisito di Professionalità richiesto, l’Aggiudicatario verrà dichiarato decaduto con conseguente perdita del Deposito Cauzionale che verrà pertanto trattenuto anche a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, il Venditore potrà, a suo insindacabile giudizio, indire una nuova Asta, ovvero, dar luogo all’Aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la seconda Offerta di importo più elevato rispetto a quella formulata dall’Aggiudicatario dichiarato decaduto.
5.2) Le credenziali di accesso al Sito Web dell’Aggiudicatario inadempiente saranno sospese e sarà allo stesso preclusa la possibilità di partecipare ai successivi esperimenti, nonché alle ulteriori Aste aventi ad oggetto beni del Venditore, anche diversi da quelli oggetto dell’Asta nel quale è stato dichiarato decaduto dalla vendita.
INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. Nel caso in cui l'Aggiudicatario si renda inadempiente all'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto del ramo d’azienda, la Procedura tratterrà in via definitiva il deposito cauzionale, salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno. In tale caso il ramo d’azienda verrà aggiudicato all'eventuale secondo miglior offerente, che diverrà aggiudicatario ai sensi di quanto sopra. Si precisa che alla presente procedura competitiva di vendita sono applicabili le norme della legge fallimentare dettate agli artt. 105, 107 e 108, così come ogni altra norma applicabile in materia.
INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. In caso di mancato pagamento nei termini per fatto o colpa dell’aggiudicatario, quest’ultimo si intenderà decaduto dall’aggiudicazione e IT Auction dei beni avrà diritto di incamerare la cauzione, a titolo di penale. In tal caso, IT Auction potrà, a suo insindacabile giudizio, indire un nuovo esperimento, ovvero, dar luogo all’aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato rispetto a quella formulata dall’aggiudicatario decaduto.