Scadenza del termine. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente punto 22.5, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Scadenza del termine. 1. Xxxxx i limiti di durata massima, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.
Scadenza del termine. 1) Alla scadenza del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero alla relativa proroga, non sarà necessaria la formalizzazione di alcun atto di recesso né del datore di lavoro né del lavo- ratore.
Scadenza del termine. La scadenza del contratto deve risultare da atto scritto sottoscritto tra le parti; la mancata apposizione del termine contrattuale comporta la conversione del contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo. Se dopo la scadenza del termine originario o validamente prorogato, o dopo il periodo di durata massima complessiva di 36 mesi il contratto prosegue per un periodo di 30 giorni (per contratti con durata inferiore a sei mesi) o 50 giorni (per contratti con durata superiore a sei mesi), al lavoratore viene riconosciuta una maggiorazione retributiva, per ogni giornata di prosecuzione di fatto del rapporto pari al 20% sino al decimo giorno successivo e pari al 40% per ciascun giorno ulteriore sino ai limiti previsti. Superati i termini di prosecuzione contrattuale di fatto (oltre il 30° o 50° giorno) il rapporto di lavoro si considera tras- formato a tempo indeterminato
Scadenza del termine. La nuova normativa, all’art. 1, stabilisce che la scaden- za del termine puo` essere certa o incerta ma legata ad un particolare evento. Tale disposto non si applica ai dirigenti ma si ritiene che la data incerta legata ad un particolare evento possa essere utilizzata anche nei con- fronti di tali lavoratori. Non e` tuttavia consigliabile far proseguire l’attivita` ol- tre la scadenza del termine in quanto, in assenza di proroga ove possibile, ci potremmo trovare di fronte ad una trasformazione del rapporto a tempo indetermi- nato. Si ricorda che l’art. 5, titolato «Scadenza del ter- mine e sanzioni successive dei contratti a termine», non si applica al rapporto di lavoro a termine dei diri- genti.
Scadenza del termine. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente punto 20.3, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 20.4 , entro un periodo di trenta giorni lavorativi dalla data di scadenza, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine - intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità - il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
Scadenza del termine. È possibile la prosecuzione del rapporto oltre la data di scadenza iniziale del contratto o di quella prorogata a condizione che vengano rispettate le seguenti modalità: a) contratti di durata fino a sei mesi: prosecuzione per massimo giorni 20 con maggiorazione della retribuzione del 20% fino al decimo giorno e del 40% per ogni giorno ulteriore; b) contratti di durata superiore a sei mesi: prosecuzione per massimo giorni 30 con maggiorazione della retribuzione del 20% fino al decimo giorno e del 40% per ogni giorno ulteriore; Se il rapporto si protrae oltre i predetti limiti temporali il contratto si converte a tempo indeterminato dalla data di scadenza degli stessi.
Scadenza del termine. 8. Se il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente paragrafo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D. Lgs. n. 81/2015.
Scadenza del termine. (contratti a tempo determinato)
Scadenza del termine. Il codice prevede, per la durata del contratto di locazione un termine convenzionale ed un termine legale.