Scadenza del termine Clausole campione

Scadenza del termine. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente punto 22.5, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Scadenza del termine. 1. Xxxxx i limiti di durata massima, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. 2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contrattosi trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Scadenza del termine. (contratti a tempo determinato)
Scadenza del termine. 1) Alla scadenza del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero alla relativa proroga, non sarà necessaria la formalizzazione di alcun atto di recesso né del datore di lavoro né del lavo- ratore.
Scadenza del termine. 1. Alla scadenza del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero alla relativa proroga, non sarà necessaria la formalizzazione di alcun atto di recesso né del datore di lavoro né del Lavoratore. 2. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al Lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. 3. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui all’art. 5, co. 4bis, d. lgs. n. 368/2001, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. 4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione.
Scadenza del termine. 8. Se il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente paragrafo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D. Lgs. n. 81/2015. 9. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il cinquantesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Scadenza del termine. Alla scadenza del termine prefissato, il rapporto di lavoro si conclude automaticamente, senza necessità di preavviso né di una formale comunicazione. Alla scadenza del termine è tuttavia possibile prorogare il contratto a termine, trasformarlo in contratto a tempo indeterminato, farlo proseguire di fatto o, infine, stipularne un altro. Il contratto di lavoro subordinato può essere stipulato senza alcuna causale giustificativa soltanto se prevede un termine di durata non superiore a 12 mesi. In caso di durata superiore, o a partire dalla prima proroga o rinnovo, il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare la sussistenza di una delle seguenti condizioni: ⮚esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori; ⮚esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Scadenza del termine. Il codice prevede, per la durata del contratto di locazione un termine convenzionale ed un termine legale.
Scadenza del termine. La nuova normativa, all’art. 1, stabilisce che la scaden- za del termine puo` essere certa o incerta ma legata ad un particolare evento. Tale disposto non si applica ai dirigenti ma si ritiene che la data incerta legata ad un particolare evento possa essere utilizzata anche nei con- fronti di tali lavoratori. Non e` tuttavia consigliabile far proseguire l’attivita` ol- tre la scadenza del termine in quanto, in assenza di proroga ove possibile, ci potremmo trovare di fronte ad una trasformazione del rapporto a tempo indetermi- nato. Si ricorda che l’art. 5, titolato «Scadenza del ter- mine e sanzioni successive dei contratti a termine», non si applica al rapporto di lavoro a termine dei diri- genti.
Scadenza del termine. La scadenza del contratto deve risultare da atto scritto sottoscritto tra le parti; la mancata apposizione del termine contrattuale comporta la conversione del contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo. Se dopo la scadenza del termine originario o validamente prorogato, o dopo il periodo di durata massima complessiva di 36 mesi il contratto prosegue per un periodo di 30 giorni (per contratti con durata inferiore a sei mesi) o 50 giorni (per contratti con durata superiore a sei mesi), al lavoratore viene riconosciuta una maggiorazione retributiva, per ogni giornata di prosecuzione di fatto del rapporto pari al 20% sino al decimo giorno successivo e pari al 40% per ciascun giorno ulteriore sino ai limiti previsti. Superati i termini di prosecuzione contrattuale di fatto (oltre il 30° o 50° giorno) il rapporto di lavoro si considera tras- formato a tempo indeterminato