Indennità di Ente. 1. Le risorse derivanti dalla rivalutazione in base ai tassi di inflazione programmata del biennio delle componenti variabili della retribuzione quantificate in misura pari allo 0,52% della massa salariale 1997, confluiscono, a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere sull’anno 2000, nel Fondo per l’indennità di Ente previsto dall’art. 43, comma 2, lett. c) del CCNL 7 ottobre 1996. 2. A decorrere dal 31.12.1999 l’indennità di Ente di cui all’art. 7, comma 1, del CCNL 11 novembre 1996 è incrementata nelle misure annue lorde previste dall’allegata Tabella C. 3. L’indennità di Ente, atteso il suo carattere di stabilità, è considerata utile ai fini dell’indennità premio di fine servizio e del trattamento di fine rapporto.
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