Indennità di Ente. 1. Le risorse derivanti dalla rivalutazione in base ai tassi di inflazione programmata del biennio delle componenti variabili della retribuzione quantificate in misura pari allo 0,52% della massa salariale 1997, confluiscono, a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere sull’anno 2000, nel Fondo per l’indennità di Ente previsto dall’art. 43, comma 2, lett. c) del CCNL 7 ottobre 1996.
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