Conferma di discipline precedenti. Per quanto non previsto nel presente CCNL, e in attesa della sottoscrizione del testo unificato delle disposizioni contrattuali del comparto, restano confermate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro già stipulati dal 6.7.1995 al 5.10.2001. E’, in via esemplificativa, confermata la disciplina dell’art. 17 del CCNL del 6.7.1995 sull’orario di lavoro e sulla relativa quantificazione in 36 ore settimanali; dell’art. 18 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni; tutte le altre disposizioni contrattuali in materia di orario e sue articolazioni e tutele ivi compreso l’art. 22 del CCNL dell’1.4.1999 e gli artt. 22, 23, 24 e 38 del CCNL del 14.9.2000.
Conferma di discipline precedenti. 1. Al professionista riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio continua ad essere riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2.50% e dell’1.25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per una sola volta nella misura massima, a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei professionisti che abbiano conseguito il riconoscimento della invalidità con provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda può essere presentata dall’interessato, o eventualmente dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento come base di calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di servizio.
3. Resta fermo quanto previsto dalla legge 336 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio e dei loro congiunti continua ad applicarsi la normativa contrattuale e non contrattuale sin qui applicata dagli enti spettante ai mutilati e agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti di guerra. Tali benefici non si cumulano con quelli previsti dai commi precedenti.
4. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, in quanto compatibili, le disposizioni dei sottoelencati CCNL nelle parti non disapplicate: CCNL personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, sottoscritto il 11/10/1996; accordo attuativo dell’art. 94 del CCNL relativo all’area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione, sottoscritto il 14/04/1997; accordo per l’adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa in relazione al rinvio contenuto nell’art. 48 del ccnl 6/7/1995, sottoscritto il 24/4/1997; CCNL personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 10/7/1997; CCNL personale non dirigente quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 16/2/1999; CCNL ad integrazione del CCNL personale non dirigente del 16/2/1999...
Conferma di discipline precedenti. Al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo, questo articolo si limita a riaffermare la piena vigenza delle discipline dei precedenti CCNL ove non modificate o non disapplicate dal nuovo CCNL.
Conferma di discipline precedenti. 1. Per il personale dell’Area medica degli enti pubblici non economici restano confermate, ove compatibili con le vigenti disposizioni legislative e non disapplicate dal presente contratto, le disposizioni del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 nonché quelle dei contratti collettivi nazionali di lavoro già indicati nell’art.108, comma 4, del medesimo CCNL del 1° agosto 2006.
Conferma di discipline precedenti. 1. Nei confronti del personale degli enti del comparto continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni. Il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all’art. 29, comma 2, lett. a) del CCNL del 14 febbraio 2001, così come modificata dall’art. 27 del presente CCNL, per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.
2. Sono confermate le particolari disposizioni riguardanti il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dall’ENIT e dall’ICE negli uffici all’estero di cui all’art. 1, comma 3 del CCNL del 16 febbraio 1999.
3. Per quanto non previsto nel presente CCNL restano confermate le norme dei sottoelencati CCNL nelle parti non disapplicate: CCNL quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994- 1995, sottoscritto il 6/7/1995, con particolare riferimento all’art. 17, nella parte in cui prevede che l’orario di lavoro è di 36 ore settimanali; CCNL biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 1/7/1996; accordo sottoscritto il 24/4/1997 per l’adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa in relazione al rinvio contenuto nell’art. 48 del CCNL 6/7/1995; CCNL quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 16/2/1999; CCNL ad integrazione del CCNL personale non dirigente del 16/2/1999, sottoscritto il 14/2/1999; CCNL biennio economico 2000-2001, sottoscritto il 14/3/2001. Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità Valori in Euro per 12 mensilità 24.802,93 26.680,58 18.179,28 6.972,14 18.903,96 16.515,26 6.866,15 17.188,94 15.092,94 6.646,67 15.676,74 13.615,35 6.646,67 14.199,15 11.906,91 6.545,24 12.438,51 11.087,30 6.448,00 11.572,82 10.405,06 6.448,00 10.890,58 10.110,16 6.369,97 10.554,64 9.056,07 6.369,97 9.500,55 8.193,59 6.319,98 8.611,79 8.029,87 6.277,62 8.427,31 7.514,96 6.277,62 7.912,40 6.817,75 6.237,91 7.193,95 21.493,94 19.573,91 18.559,86 17.877,62 17.418,05 16.363,96 15.396,05 15.146,05 14.631,14 13.849,46
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale. Indennità di ente
(1) (2) (3) (4)= 1+2+3
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Nei lavori della commissione sul nuovo sistema di classificazione, l’ARAN si impegna a favorire ogni utile contributo e collaborazione da...
Conferma di discipline precedenti. 1. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati, in data 16.5.2001, per il quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, e per il biennio economico 2000-2001. Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità Tabella B Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2002 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale.
(2) Art. 3 c.3 dell'ipotesi d'accordo. Al segretario della ex IX qualifica collocato nella fascia B è riconosciuto ed assorbito lo stesso importo di IIS spettante agli altri Segretari della fascia B.
Conferma di discipline precedenti. 1. Per quanto non previsto nel presente CCNL restano confermate, in quanto compatibili, le disposizioni dei previgenti CCNL nelle parti non disapplicate.
(1) Valori in Euro annui per 12 mensilità. Tabella 2 Trasposizione nel nuovo sistema di classificazione Incrementi mensili della retribuzione tabellare
(1) A valere sulle risorse disponibili al 1.1.2006 Tabella 4 Valori in Euro per 12 mensilità dal 1.1.2004 (1) dal 1.1.2005 dal 31.12.2005 (2) al 31.12.2003 19.723,56 17.108,40 14.668,56 13.052,16 11.664,60 10.846,44 8.895,24
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Con riferimento all’art.8 del CCNL del 4 marzo 2003 ed all’art.5, le parti auspicano che sia valutata la possibilità di una operatività congiunta tra il comitato per le pari opportunità ed il comitato sul fenomeno del mobbing.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 In considerazione dell’importanza di snellire ed accelerare il complesso delle procedure di contrattazione pubblica, le parti sottolineano l’opportunità di una riconduzione di Unioncamere all’interno dei comparti di contrattazione e ritengono che le obiettive specificità di tale ente possano trovare la giusta tutela nei CCNL di comparto e, in particolare, nelle sessioni di contrattazione integrativa. Pertanto, sollecitano l’adozione di uno o più coerenti provvedimenti modificatori del dettato dell’art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Le parti condividono l’obiettivo di una rapida e sollecita definizione del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, che si pone in stretta continuità con il presente rinnovo contrattuale. A tal fine, concordano sulla necessità di aprire la trattativa per il rinnovo del CCNL, subito dopo la conclusione dell’iter per la formalizzazione dell’atto di indirizzo relativo al predetto CCNL.
Conferma di discipline precedenti. (art. 45 CCNL 22.1.2004)
Conferma di discipline precedenti. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N .13 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 Allegato n.1 Schema di codice di condotta da adottare nella lotta alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
Conferma di discipline precedenti. 1. Per quanto non previsto nel presente CCNL restano confermate le disposizioni dei previgenti CCNL nelle parti non disapplicate.
2. A seguito dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione di cui al titolo III, tutti i riferimenti dei precedenti CCNL alle "posizioni economiche" o alle "posizioni di sviluppo economico" sono ora da intendersi ai "livelli economici" di cui all’art. 11. Aree e sviluppi economici Livelli economici Aree C C5 (NOTA) C5 C C4 C4 C3 C3 C2 (NOTA) C2 C1 C1 B B3 (NOTA) X0 X X0 X0 X0 X0 A A3 (NOTA) A3 A A2 A2 A1 A1 - Nota - Sviluppo economico. Nell’Area C è compreso anche il personale ad esaurimento ex art. 15 L. 88/1989. --- Tabella sostituita dal Verbale di accordo 18/2/2009 Tabella sostituitta dal Verbale di accordo 18/2/2009 --- Tabella sostituita dal Verbale di accordo 18/2/2009 TABELLA E - Indennità guardaparco (Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità) Livelli economici del personale guardaparco Indennità mensile dal 31/12/2007 C4 799,70 C3 777,70 C1 703,00 B2 658,50