Common use of Indennità di fine rapporto Clause in Contracts

Indennità di fine rapporto. All'atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all'agente o rappresentante una indennità secondo le disposizioni del seguente art. 12. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo articolo 12 è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell'art. 1751 c.c.

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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo

Indennità di fine rapporto. All'atto All’atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all'agente all’agente o rappresentante rappre- sentante una indennità secondo le disposizioni del seguente art. 1213. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo articolo 12 art. 13 è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell'artdell’art. 1751 c.c.

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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale

Indennità di fine rapporto. All'atto All’atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all'agente all’agente o rappresentante una indennità secondo le disposizioni del seguente art. 12. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo articolo 12 è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell'artdell’art. 1751 c.c.

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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo

Indennità di fine rapporto. All'atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all'agente o rappresentante rappre- sentante una indennità secondo le disposizioni del seguente art. 1213. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo articolo 12 art. 13 è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell'art. 1751 c.c.

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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale

Indennità di fine rapporto. All'atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all'agente o rappresentante una indennità secondo le disposizioni del seguente art. 12. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo articolo art. 12 è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell'art. 1751 c.c.C.C.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Indennità di fine rapporto. All'atto della risoluzione del contratto a tempo indeterminato sarà corrisposta dalla ditta all'agente o rappresentante una indennità secondo le disposizioni del seguente artdei seguenti artt. 1212 - 13. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo articolo 12 ai successivi articoli è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell'art. 1751 c.c.

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Samples: Economic Collective Agreement

Indennità di fine rapporto. All'atto della risoluzione del contratto a tempo indeterminato sarà corrisposta dalla ditta all'agente o rappresentante una indennità secondo le disposizioni del seguente artdei seguenti artt. 12. 12 - 13 Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo articolo 12 ai successivi articoli è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell'art. 1751 c.c.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Indennità di fine rapporto. All'atto All’atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all'agente all’agente o rappresentante rappresentan- te una indennità secondo le disposizioni del seguente art. 1213. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo articolo 12 art. 13 è assolto ogni obbligo ob- bligo gravante sulle case mandanti in virtù dell'artdell’art. 1751 c.cdel Codice Civile.

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Samples: Accordo Economico Collettivo