Common use of Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) Clause in Contracts

Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR). All'atto della cessazione del rapporto spetta all'agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate:  AGENTE O RAPPRESENTANTE MONOMANDATARIO 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui; 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00 annui; 1 % sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui.  AGENTE O RAPPRESENTANTE PLURIMANDATARIO 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui; 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui; 1 % sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui. L'indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate:  ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;  concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta. Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui al successivo articolo 16. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all'agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra. Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al Fondo FIRR della Fondazione Enasarco a titolo di indennità risoluzione rapporto, sono definitivamente acquisite a favore dell’Agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione. Le parti stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà dell'accantonamento del FIRR presso l’ENASARCO, concordano di procedere alla costituzione di una commissione paritetica, incaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso previdenziale dell'indennità di cui al presente capo I. Le risultanze dei lavori della commissione paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti per le determinazioni di competenza.

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Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR). All'atto della cessazione del rapporto spetta all'agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate: AGENTE O RAPPRESENTANTE MONOMANDATARIO 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui; 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00 annui; 1 % sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui. AGENTE O RAPPRESENTANTE PLURIMANDATARIO XXXXXXXXXXXXXXX 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui; 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui; 1 % sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui. L'indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate: ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente; concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta. Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui al successivo articolo 16. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all'agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra. Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al Fondo FIRR della Fondazione Enasarco a titolo di indennità risoluzione rapporto, sono definitivamente acquisite a favore dell’Agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione. Le parti stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà dell'accantonamento del FIRR presso l’ENASARCO, concordano di procedere alla costituzione di una commissione paritetica, incaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso previdenziale dell'indennità di cui al presente capo I. Le risultanze dei lavori della commissione paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti per le determinazioni di competenza.

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Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR). All'atto della cessazione del rapporto spetta all'agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate: AGENTE O RAPPRESENTANTE MONOMANDATARIO 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui; 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00 annui; 1 % sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui. AGENTE O RAPPRESENTANTE PLURIMANDATARIO XXXXXXXXXXXXXXX 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui; 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui; 1 % sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui. L'indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate: ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente; concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta. Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui al successivo articolo 16. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all'agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra. Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al Fondo FIRR della Fondazione Enasarco a titolo di indennità risoluzione rapporto, sono definitivamente acquisite a favore dell’Agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione. Le parti stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà dell'accantonamento del FIRR presso l’ENASARCO, concordano di procedere alla costituzione di una commissione paritetica, incaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso previdenziale dell'indennità di cui al presente capo I. Le risultanze dei lavori della commissione paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti per le determinazioni di competenza.

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Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR). All'atto All’atto della cessazione del rapporto spetta all'agente all’agente o rappresentante una indennitàun’indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate: AGENTE O RAPPRESENTANTE MONOMANDATARIO - 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui; - 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00 annui; 1 - 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui.  annui AGENTE O RAPPRESENTANTE PLURIMANDATARIO PLURIMANDATARIO: - 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui; - 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui; 1 - 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui. L'indennità L’indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate: - ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente; - concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta. Piazza Xxxxxxxx X’Xxxxxxxx 2 - 15121 ALESSANDRIA - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCOEnasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui al successivo articolo 16. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all'agente all’agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra. Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al Fondo FIRR della Fondazione Enasarco a titolo di indennità risoluzione rapporto, sono definitivamente acquisite a favore dell’Agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione. Le parti stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà dell'accantonamento del FIRR Firr presso l’ENASARCOla Fondazione Enasarco, concordano di procedere alla costituzione di una commissione paritetica, incaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso previdenziale dell'indennità di cui al presente capo I. Le risultanze dei lavori della commissione paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti per le determinazioni di competenza.

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Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR). All'atto della cessazione del rapporto spetta all'agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate: AGENTE O RAPPRESENTANTE MONOMANDATARIO o 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui; o 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00 annui; 1 o 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui. AGENTE O RAPPRESENTANTE PLURIMANDATARIO o 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui; o 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui; o 1 % sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui. L'indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate: ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente; concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta. Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui al successivo articolo 16. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all'agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra. Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al Fondo FIRR della Fondazione Enasarco a titolo di indennità risoluzione rapporto, sono definitivamente acquisite a favore dell’Agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione. Le parti stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà dell'accantonamento del FIRR presso l’ENASARCO, concordano di procedere alla costituzione di una commissione paritetica, incaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso previdenziale dell'indennità di cui al presente capo I. Le risultanze dei lavori della commissione paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti per le determinazioni di competenza.

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