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Provvigioni Clausole campione

Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati...
Provvigioni. 1. L’Agente, ai sensi dell’art. 1748 cod. civ., è compensato a provvigione, determinata in misura percentuale sugli affari andati a buon fine. Per determinate merci definite con l’accordo provvigionale, può essere concordato, in luogo della percentuale, un compenso in cifra prefissata, o una provvigione commisurata al compenso di distribuzione, se prestabilito. 2. Se le provvigioni sono liquidate al momento dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi in cui lo stesso non vada a buon fine per cause non imputabili al Consorzio, l'Agente è tenuto, ai sensi dell’art. 1748, comma 6, del codice civile, a restituire le relative provvigioni riscosse. 3. Nel caso in cui il Consorzio affidi all’Agente anche l’incarico di vendere prodotti cerealicoli, la determinazione del prezzo di vendita e del relativo compenso sarà effettuata distintamente. 4. L’Agente che tratta con obbligo di esclusiva gli affari del Consorzio ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dal Consorzio stesso senza il suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito del mandato conferitogli. 5. E’ consentita al Consorzio la facoltà di non riconoscere provvigioni per gli affari conclusi direttamente e senza l’intervento dell’Agente per determinati acquirenti e per determinate merci, così come è consentita la facoltà di predeterminare una riduzione delle provvigioni per le vendite effettuate o a condizioni speciali, o a singoli o a Enti che istituzionalmente rivendano le merci o le assegnino ai propri soci. 6. Le condizioni e le facoltà di cui ai commi precedenti dovranno risultare in modo specifico nella lettera di incarico, o da successive intese scritte intervenute fra le Parti, anche in relazione al prezzo minimo praticabile nelle vendite, fermo restando che non potranno riguardare clienti precedentemente acquisiti dall’Agente (art. 1748, cod. civ., secondo comma). 7. Nel caso all’Agente siano affidate attività di coordinamento di altri Agenti in una determinata zona, il Consorzio potrà riconoscere per tale incarico uno specifico compenso aggiuntivo al trattamento provvigionale. 8. L’Agente non ha diritto al rimborso delle spese connesse all’esercizio dell’attività di agenzia.
Provvigioni. Per il personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte a provvigione, la parte fissa della retribuzione ed il tasso di provvigione dovranno essere determinati dal datore di lavoro caso per caso sulla base media annuale delle vendite e comunicati per iscritto. Con tale sistema dovrà essere assicurata al personale una media mensile riferita al periodo non eccedente l'anno, che sia superiore almeno del 5% (cinque per cento) della retribuzione di fatto di cui all’articolo 34. Dovrà essere comunque, effettuato mensilmente il versamento di una somma pari al minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo, tra stipendio e provvigione, non sia raggiunto, fermo restando il conguaglio alla fine del periodo di cui sopra.
Provvigioni. Con riferimento all’attività accessoria di riscossione eventualmente affidata all’agente, viene introdotta espressamente la possibilità di stabilire il compenso aggiuntivo anche in forma non provvigionale. Per converso, con riferimento all’attività accessoria di coordinamento, è stata introdotta espressamente la possibilità di prevedere un’apposita provvigione separata. In definitiva, per entrambe le attività accessorie eventualmente svolte dall’agente (riscossione e/o coordinamento), l’AEC 2014 rimette alle parti del contratto di agenzia la scelta della sua determinazione in forma provvigionale o meno. Infine, viene rideterminato in 6 mesi il periodo nel quale l’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia, ma comunque riconducibili prevalentemente all’attività dell’agente medesimo. Si ricorda in ogni caso che il termine di 6 mesi previsto dall’AEC può essere modificato con apposita pattuizione tra le parti del rapporto di agenzia.
Provvigioni. Gli operatori retribuiti a provvigione sugli affari, vale la clausola “salvo buon fine” Provvigioni non dovute Su fallimenti o insolvenze del cliente Provvigioni spettanti Per vendite fatte dall’azienda su clientela regolarmente visitata – Affari indiretti Diarie Diaria fissa costituirà ad ogni effetto il 50% parte integrante della retribuzione Nessuna diaria per l’attività effettuata presso la sede o nella città di residenza Rischio macchina Per l’automezzo, preventivamente autorizzato dall’azienda, in caso di incidente il rimborso sarà il seguente: Franchigia di € 200,00 per ogni sinistro (a carico dell’operatore di vendita) Spese di riparazione automezzo (incidenti senza dolo) a carico dell’azienda nella misura dell’80% fino ad un massimo di € 3000,00 Riposi L’operatore di vendita che per ragioni di dislocazione non possa recarsi in famiglia per oltre un mese, avrà diritto ad una licenza sostitutiva al riposo corrispondente i giorni non fruiti a spese dell’azienda Cauzioni Per le mansioni che la giustificano, l’azienda stabilirà per iscritto l’ammontare della cauzione che il lavoratore dovrà prestare e deve essere restituita entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto.
Provvigioni. 7.1 Per la vendita dei Biglietti e dei Prodotti, nonché per lo svolgimento delle attività specificatamente previste, Trenitalia corrisponderà al Contraente una provvigione (al netto dell’IVA), calcolata secondo quanto previsto dalla Tabella di Remunerazione del Contraente. Detta provvigione è calcolata in misura percentuale sul valore dei Biglietti e dei Prodotti venduti dal Contraente, valore da determinarsi secondo quanto indicato in proposito dal Sistema di Rendicontazione. Trenitalia non corrisponderà al Contraente la provvigione relativa a eventuali Biglietti (Tagliandi cartacei o elettronici) annullati. 7.2 Le provvigioni saranno pagate nei modi stabiliti da Trenitalia. 7.3 La provvigione è soggetta all'IVA in base alle leggi fiscali in vigore. 7.4 La fattura relativa alla provvigione sarà compilata ed emessa in modalità elettronica da Trenitalia in nome e per conto del Contraente sulla base di apposito mandato sottoscritto dal Contraente stesso e contenente l’autorizzazione ad emettere e trasmettere per suo conto la fattura in oggetto al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate ai sensi della legislazione fiscale vigente e secondo le modalità previste nelle Istruzioni Contabili, nelle quali, in particolare, andrà indicato il range di numerazione da attribuire alle fatture. Il Contraente dovrà attenersi a quanto specificato nelle citate Istruzioni Contabili, oggetto di specifica comunicazione, che costituisce parte integrante del Contratto.
Provvigioni. Il compenso dovuto a Euroansa S.p.a. per il servizio di consulenza e mediazione creditizia viene quantificato come segue: Credito Ipotecario 6,00 Credito Chirografario 6,00 Prestito Partecipativo 6,00 Locazione Finanziaria 6,00 Factoring 6,00 Scoperti di conto corrente 6,00 Nel caso in cui il cliente receda dal contratto non viene posta a suo carico alcuna penale, ancorché consentito dalla normativa vigente (ex art. 1382 C.C.).
Provvigioni.  [190] ART. 12 RISCHIO MACCHINA  [191] ART. 13 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER MANCATI VIAGGI  [192] ART. 14 AUMENTI RETRIBUTIVI CONTRATTUALI  [193] ART. 15 NORME DI COMPORTAMENTO  [194] ART. 16 PREAVVISO  [195] ART. 17 INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO  [196] ALLEGATO C - VERBALE DI RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE R.S.U.  [197] ALLEGATO D - VERBALE DI CONGLOBAMENTO E RIPROPORZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI AGGIUNTIVI DELLA RETRIBUZIONE A LIVELLO NAZIONALE  [198] ALLEGATO E - TABELLA DEI DIVISORI MOBILI  [199] ALLEGATO F - NORME TRANSITORIE  [200] ALLEGATO G - CASISTICA MALATTIA NEI CASI DI CIG E CIGS  [201] NOTE APPLICATIVE  [202] ALLEGATO H - PREVIDENZA COMPLEMENTARE  [203] ALLEGATO I - PREVIMODA - PERMESSI RETRIBUITI PER COMPONENTI ASSEMBLEA  [204] ALLEGATO L - PREVIMODA - GLI ACCORDI TRA LE PARTI SOCIALI E LE NOTE INTERPRETATIVE CONGIUNTE  [205] NOTE INTERPRETATIVE CONGIUNTE PER L'APPLICAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE A PREVIMODA  [206] ALLEGATO M - LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE  [207] PREMESSA  [208] PARTE A - SOGGETTI, REQUISITI, CONTENUTI, PROCEDURE E TEMPI  [209] PARTE B - LE FASI DELLA CONTRATTAZIONE  [210] PARTE C - L'ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA  [211] SCHEDA - PREMI A OBIETTIVI: LE ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE TESSILE-ABBIGLIAMENTO  [212] ALLEGATO N - GLI OBIETTIVI FORMATIVI PER  [213] CONTENUTI PROFESSIONALIZZANTI PER LA FORMAZIONE IN APPRENDISTATO - FIGURE TRASVERSALI SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA  [214] ALLEGATO O - APPRENDISTATO - FAC SIMILE PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE E FAC SIMILE SCHEMA ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA Il giorno 4/2/2014, tra SMI - SISTEMA MODA ITALIA e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL e la UILTEC-UIL si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per:
Provvigioni. 1. A compenso dell’opera da voi prestata, vi sarà corrisposta una provvigione pari alle concordate percentuali – di cui all’allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto - sugli importi netti12 degli affari (esclusi gli sconti valuta o comunque per pagamento) da voi promossi nella zona di vostra competenza. La provvigione vi sarà riconosciuta in conseguenza della conclusione del contratto, dal momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione13. 2. La provvigione sarà liquidata secondo le disposizioni dell’Accordo Economico Collettivo vigente, in base alle fatture incassate nel periodo stesso, al netto delle trattenute e dei contributi posti a vostro carico dalla legge o da altre disposizioni normative, con l’obbligo per la mandante della trasmissione di detti contributi o trattenute
Provvigioni a) i) Lo Stato membro che acquisti dal Fondo, in cambio di moneta propria, diritti speciali di prelievo o valuta di un altro Stato membro in deposito sul Conto delle riserve generali paga al Fondo una provvigione, fatta salva la facoltà del Fondo di percepire su tutti gli acquisti nella quota di riserva una provvigione inferiore a quella sulle altre quote. La provvi- gione percepita sugli acquisti nella quota di riserva è inferiore allo 0,5 per cento.