Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati...
Provvigioni. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo ha inoltre ridotto da 60 a 30 giorni il termine entro il quale il preponente deve comunicare l’accettazione o il rifiuto degli ordini trasmessi dall’agente. In caso di mancata comunicazione del rifiuto da parte del preponente entro tale termine, l’ordine si intenderà accettato e l’agente avrà diritto alla provvigione. Sono state inoltre introdotte alcune modifiche anche in tema di provvigioni. In primo luogo, è stato esteso da 4 a 6 mesi il periodo di possibile maturazione in favore dell’agente delle provvigioni c.d. postume, ossia delle provvigioni inerenti ad affari trattati direttamente dall’agente la cui conclusione è tuttavia avvenuta successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia. Solo per gli affari conclusi dopo 6 mesi dalla cessazione del rapporto – e non più 4 come in precedenza - l’agente non potrà più reclamare alcun diritto a provvigioni. Per gli affari conclusi entro tale termine, invece, a condizione che dimostri che sono stati conclusi per effetto soprattutto dell’attività da egli svolta nel corso del rapporto, l’agente avrà diritto alla provvigione. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo ha, inoltre, equiparato la disciplina del compenso da riconoscere all’agente per l’attribuzione degli incarichi accessori di riscossione di somme e di coordinamento di altri agenti. Sotto il previgente A.E.C., per l’attività di riscossione doveva essere prevista una provvigione separata, mentre per l’attività di coordinamento un compenso non provvigionale. Il nuovo Accordo Economico Collettivo ha, invece, previsto che per entrambe le attività le parti possano prevedere, a loro scelta, un compenso aggiuntivo non provvigionale o una apposita provvigione separata. Con riferimento, infine, ai tempi di liquidazione delle provvigioni, il nuovo Accordo Economico Collettivo ha modificato il valore degli interessi in caso di ritardato pagamento delle provvigioni, che sono passati dal tasso ufficiale di riferimento ai tassi stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, ovvero il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali.
Provvigioni. Per il personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte a provvigione, la parte fissa della retribuzione ed il tasso di provvigione dovranno essere determinati dal datore di lavoro caso per caso sulla base media annuale delle vendite e comunicati per iscritto. Con tale sistema dovrà essere assicurata al personale una media mensile riferita al periodo non eccedente l'anno, che sia superiore almeno del 5% (cinque per cento) della retribuzione di fatto di cui all’articolo 34. Dovrà essere comunque, effettuato mensilmente il versamento di una somma pari al minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo, tra stipendio e provvigione, non sia raggiunto, fermo restando il conguaglio alla fine del periodo di cui sopra.
Provvigioni. Con riferimento all’attività accessoria di riscossione eventualmente affidata all’agente, viene introdotta espressamente la possibilità di stabilire il compenso aggiuntivo anche in forma non provvigionale. Per converso, con riferimento all’attività accessoria di coordinamento, è stata introdotta espressamente la possibilità di prevedere un’apposita provvigione separata. In definitiva, per entrambe le attività accessorie eventualmente svolte dall’agente (riscossione e/o coordinamento), l’AEC 2014 rimette alle parti del contratto di agenzia la scelta della sua determinazione in forma provvigionale o meno. Infine, viene rideterminato in 6 mesi il periodo nel quale l’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia, ma comunque riconducibili prevalentemente all’attività dell’agente medesimo. Si ricorda in ogni caso che il termine di 6 mesi previsto dall’AEC può essere modificato con apposita pattuizione tra le parti del rapporto di agenzia.
Provvigioni. Gli operatori retribuiti a provvigione sugli affari, vale la clausola “salvo buon fine” Provvigioni non dovute Su fallimenti o insolvenze del cliente Provvigioni spettanti Per vendite fatte dall’azienda su clientela regolarmente visitata – Affari indiretti Diarie Diaria fissa costituirà ad ogni effetto il 50% parte integrante della retribuzione Nessuna diaria per l’attività effettuata presso la sede o nella città di residenza Rischio macchina Per l’automezzo, preventivamente autorizzato dall’azienda, in caso di incidente il rimborso sarà il seguente: Franchigia di € 200,00 per ogni sinistro (a carico dell’operatore di vendita) Spese di riparazione automezzo (incidenti senza dolo) a carico dell’azienda nella misura dell’80% fino ad un massimo di € 3000,00 Riposi L’operatore di vendita che per ragioni di dislocazione non possa recarsi in famiglia per oltre un mese, avrà diritto ad una licenza sostitutiva al riposo corrispondente i giorni non fruiti a spese dell’azienda Cauzioni Per le mansioni che la giustificano, l’azienda stabilirà per iscritto l’ammontare della cauzione che il lavoratore dovrà prestare e deve essere restituita entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto.
Provvigioni. 7.1 Per la vendita dei Biglietti e dei Prodotti, nonché per lo svolgimento delle attività specificatamente previste, Trenitalia corrisponderà al Contraente una provvigione (al netto dell’IVA), calcolata secondo quanto previsto dalla Tabella di Remunerazione del Contraente. Detta
7.2 Le provvigioni saranno pagate nei modi stabiliti da Trenitalia.
7.3 La provvigione è soggetta all'IVA in base alle leggi fiscali in vigore.
7.4 Dal 1 luglio 2020 la fattura relativa alla provvigione sarà compilata ed emessa in modalità elettronica da Trenitalia in nome e per conto del Contraente sulla base di apposito mandato sottoscritto dal Contraente stesso e contenente l’autorizzazione ad emettere e trasmettere per suo conto la fattura in oggetto al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate ai sensi della legislazione fiscale vigente e secondo le modalità previste nelle Istruzioni Contabili, nelle quali, in particolare, andrà indicato il range di numerazione da attribuire alle fatture. Il Contraente dovrà attenersi a quanto specificato nelle citate Istruzioni Contabili, oggetto di specifica comunicazione, che costituisce parte integrante del presente contratto.
Provvigioni. 1. A compenso dell’opera da voi prestata, vi sarà corrisposta una provvigione pari alle concordate percentuali – di cui all’allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto - sugli importi netti12 degli affari (esclusi gli sconti valuta o comunque per pagamento) da voi promossi nella zona di vostra competenza. La provvigione vi sarà riconosciuta in conseguenza della conclusione del contratto, dal momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione13.
2. La provvigione sarà liquidata secondo le disposizioni dell’Accordo Economico Collettivo vigente, in base alle fatture incassate nel periodo stesso, al netto delle trattenute e dei contributi posti a vostro carico dalla legge o da altre disposizioni normative, con l’obbligo per la mandante della trasmissione di detti contributi o trattenute
Provvigioni. 1. A compenso dell’opera prestata dall’Agente sarà corrisposta la provvigione concordemente determinata nell’allegato “B” che, sottoscritto dalle parti, forma parte integrante del presente contratto.
2. Le provvigioni saranno calcolate sulle fatture emesse dalla preponente relativamente agli ordini andati a buon fine, al netto di I.V.A.
3. La provvigione verrà calcolata sugli importi incassati dalla casa Mandante al netto di sconti, abbuoni, incentivi, premi, spese, anche di trasporto, e qualsiasi altra somma corrisposta al cliente per incentivare l’acquisto.
Provvigioni. 1. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinta di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento.
Provvigioni. 1. I servizi oggetto del presente contratto saranno retribuiti con provvigione pari al %.
2. La remunerazione del Broker - mediante provvigione applicata ai premi assicurativi – è ad esclusivo carico delle Compagnie assicurative. Lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto non comporterà dunque per il Dipartimento il pagamento di alcun compenso, indennità o rimborso a qualunque titolo, ragione o causa derivanti direttamente o indirettamente dall’assunzione e dall’esecuzione dell’incarico.
3. I servizi oggetto del presente contratto saranno retribuiti, come da consuetudini di mercato, dalle Compagnie assicuratrici, con provvigione pari alla percentuale definita in sede di aggiudicazione. Detta provvigione sarà applicata ai contratti assicurativi conclusi a seguito delle successive procedura di gara (come specificato nei relativi bandi) in cui ci si avvarrà della collaborazione del Broker.