Indennità per lavori disagiati. Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate com- petono, in aggiunta alla retribuzione composta da minimo contrattuale na- zionale conglobato e salario integrativo regionale, le seguenti indennità percentuali: a) alta montagna: 8% per lavori eseguiti da 1.000 a 1500 metri; 10% per la- vori eseguiti oltre i 1.500 metri; b) lavori in acqua: 10% oltre la fornitura dei necessari mezzi protettivi; c) zona malarica: 5% per lavori eseguiti nel periodo intercorrente dal 1° giu- gno al 30 settembre, nelle zone riconosciute malariche a termini delle vigenti disposizioni, nonché la somministrazione del chinino. L’indennità per prestazione di lavoro per spegnimento di incendi è regolata dall’art. 57.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Indennità per lavori disagiati. Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate com- petonocompetono, in aggiunta alla retribuzione composta da minimo contrattuale na- zionale nazionale conglobato e salario integrativo regionale, le seguenti indennità percentuali:
a) alta montagna: 8% per lavori eseguiti da 1.000 a 1500 metri; 10% per la- vori lavori eseguiti oltre i 1.500 metri;
b) lavori in acqua: 10% oltre la fornitura dei necessari mezzi protettivi;
c) zona malarica: 5% per lavori eseguiti nel periodo intercorrente dal 1° giu- gno giugno al 30 settembre, nelle zone riconosciute malariche a termini delle vigenti disposizioni, nonché la somministrazione del chinino. L’indennità per prestazione di lavoro per spegnimento di incendi è regolata dall’art. 57.
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Indennità per lavori disagiati. Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate com- petonocompetono, in aggiunta alla retribuzione composta da minimo contrattuale na- zionale nazionale conglobato e salario integrativo regionale, le seguenti indennità percentuali:
(a) alta montagna: 8% per lavori eseguiti da 1.000 a 1500 metri; 10% per la- vori lavori eseguiti oltre i 1.500 metri;
(b) lavori in acqua: 10% oltre la fornitura dei necessari mezzi protettivi;
(c) zona malarica: 5% per lavori eseguiti nel periodo intercorrente dal 1° giu- gno giugno al 30 settembre, nelle zone riconosciute malariche a termini delle vigenti disposizioni, nonché la somministrazione del chinino. L’indennità Nota a verbale. L'indennità per prestazione di lavoro per spegnimento di incendi è regolata dall’artdall'art. 57.
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Indennità per lavori disagiati. Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate com- petonoelenca- te competono, in aggiunta alla retribuzione composta da minimo contrattuale na- zionale con- trattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale, le seguenti seguen- ti indennità percentuali:
a) alta montagna: 8% per lavori eseguiti da 1.000 a 1500 metri; 10% per la- vori lavori eseguiti oltre i 1.500 metri;
b) lavori in acqua: 10% oltre la fornitura dei necessari mezzi protettivi;
c) zona malarica: 5% per lavori eseguiti nel periodo intercorrente dal 1° giu- gno giugno al 30 settembre, nelle zone riconosciute malariche a termini delle vigenti disposizioni, nonché la somministrazione del chinino. L’indennità per prestazione di lavoro per spegnimento di incendi è regolata dall’art. 57.
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Indennità per lavori disagiati. Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate com- petonocompetono, in aggiunta alla retribuzione composta da minimo contrattuale na- zionale nazionale conglobato e salario integrativo regionale, regionale le seguenti indennità percentuali:
a) alta montagna: 8% per lavori eseguiti da 1.000 a 1500 metri; 10% per la- vori lavori eseguiti oltre i 1.500 metri;
b) lavori in acqua: 10% %, oltre la fornitura dei necessari mezzi protettivi;
c) zona malarica: 5% per lavori eseguiti nel periodo intercorrente dal 1° giu- gno giugno al 30 settembre, nelle zone riconosciute malariche a termini delle vigenti disposizioni, nonché la somministrazione del chinino. L’indennità L'indennità per prestazione di lavoro per spegnimento di incendi è regolata dall’art. 57.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali
Indennità per lavori disagiati. Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate com- petonocompetono, in aggiunta alla retribuzione composta da minimo contrattuale na- zionale contrattua- le nazionale conglobato e salario integrativo regionale, le seguenti indennità inden- nità percentuali:
a) alta montagna: 8% per lavori eseguiti da 1.000 a 1500 metri; 10% per la- vori lavori eseguiti oltre i 1.500 metri;
b) lavori in acqua: 10% oltre la fornitura dei necessari mezzi protettivi;
c) zona malarica: 5% per lavori eseguiti nel periodo intercorrente dal 1° giu- gno giugno al 30 settembre, nelle zone riconosciute malariche a termini delle del- le vigenti disposizioni, nonché la somministrazione del chinino. L’indennità per prestazione di lavoro per spegnimento di incendi è regolata rego- lata dall’art. 57.
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