CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
FLAI - CGIL
Federazione Lavoratori Agroindustria
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale
e idraulico-agraria
1° gennaio 2021 31 dicembre 2024
FLAI - CGIL
Federazione Lavoratori Agroindustria
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per gli addetti ai lavori
di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024
INDICE
Protocollo d’intesa preliminare sottoscritto dalle parti stipulanti 9
Premessa 11
PARTE COMUNE
Art. 1 - Sfera di applicazione 17
Art. 2 - Struttura della contrattazione 18
Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema di informazioni 20
Art. 4 - Diritti sindacali 22
Art. 5 - Distacchi sindacali nazionali 25
Art. 5 bis - Appalti e terziarizzazione 26
Art. 6 - Lavoro a tempo parziale 27
Art. 7 - Apprendistato 29
Art. 8 - Mansioni e cambiamenti di qualifica 35
Art. 9 - Orario di lavoro 36
Art. 10 - Riposo settimanale 37
Art. 11 - Festività 37
Art. 12 - Ferie 39
Art. 12 bis - Ferie solidali 41
Art. 13 - Aspettativa 41
Art. 14 - Mensilità aggiuntive (13ª e 14ª) 42
Art. 15 - Mezzi di trasporto 43
Art. 16 - Missioni e trasferte 43
Art. 17 - Congedo matrimoniale 43
Art. 18 - Diritto allo studio 44
Art. 19 - Pari opportunità 44
Art. 19 bis - Violenza di genere 45
Art. 20 - Lavoratori svantaggiati 46
Art. 21 - Formazione professionale 47
Art. 22 - Ambiente, salute, sicurezza 48
Art. 23 - Servizio di leva 51
Art. 24 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto 51
Art. 25 - Norme in materia disciplinare 54
Art. 26 - | Risoluzione del rapporto di lavoro | 56 |
Art. 27 - | Preavviso | 57 |
Art. 28 - | Controversie | 58 |
Art. 29 - | Contributi per gestione CCNL e assistenza contrattuale | 59 |
Art. 30 - | Decorrenza, durata, procedure di rinnovo | 59 |
Art. 31 - | Condizioni di miglior favore | 60 |
Art. 32 - | Previdenza complementare – Assistenza | |
complementare integrativa | 60 |
PARTE IMPIEGATI
Art. 33 - | Assunzione | 65 |
Art. 34 - | Periodo di prova | 66 |
Art. 35 - | Classificazione | 66 |
Art. 36 - | Quadri | 68 |
Art. 37 - | Lavoro straordinario, festivo, notturno | 70 |
Art. 38 - | Permessi straordinari | 70 |
Art. 39 - | Retribuzione | 71 |
Art. 40 - | Indennità di cassa | 71 |
Art. 41 - | Scatti di anzianità | 72 |
Art. 42 - | Trattamento di fine rapporto | 73 |
Art. 43 - | Trasferimenti | 73 |
Art. 44 - | Malattia ed infortunio | 74 |
Art. 45 - | Previdenza e assistenza, assegni familiari | 76 |
PARTE OPERAI
Art. 46 - Assunzione 79
Art. 46 bis - Attività di carattere stagionale 80
Art. 47 - Periodo di prova 80
Art. 48 - Riassunzione 81
Art. 49 - Classificazione degli operai 81
Art. 50 - Lavoro straordinario, notturno e festivo 85
Art. 51 - Permessi straordinari 86
Art. 52 - Retribuzione 86
Art. 53 - Indennità per lavori disagiati 88
Art. 54 - | Centri di raccolta - mezzi di trasporto rimborso | |
chilometrico | 89 | |
Art. 55 - | Indennità attrezzi | 89 |
Art. 56 - | Reperibilità | 90 |
Art. 57 - | Indennità antincendio e calamità naturali | 90 |
Art. 58 - | Mensa | 90 |
Art. 59 - | Impedimenti al lavoro per cause di forza maggiore | 90 |
Art. 60 - | Assicurazioni sociali | 91 |
Art. 61 - | Integrazioni CIMIF | 92 |
Art. 62 - | Conservazione del posto | 93 |
Protocollo aggiuntivo al CCNL 95
ALLEGATI
All. A) | Minimi retributivi nazionali conglobati mensili | 98 |
All. B) | Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1.12.2021 | 99 |
All. C) | Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1.3.2023 | 101 |
All. D) | Tabelle retribuzioni 1/12/2010 | 103 |
All. E) | Tabelle retribuzioni 1/12/2011 | 104 |
All. F) | Accordo per la costituzione delle R.S.U. | 105 |
All. G) | Accordo per la determinazione del rappresentante per la sicurezza ai sensi del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 | 118 |
All. H) | Contratto di formazione e lavoro | 125 |
All. I) | Regolamento delle trattenute per il contributo dl assistenza contrattuale nazionale e per il contributo al fondo dl gestione del CCNL | 133 |
All. L) | Regolamento contribuzione FIMIF | 136 |
All. M) | Verbale di accordo sulle modalità di fruizione delle ferie per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria | 137 |
All. N) | Attività di carattere stagionale | 140 |
Il giorno 9 dicembre 2021 in Roma,
tra
Amministrazioni pubbliche, rappresentate dal Presidente della Confe- renza delle Regioni e delle Province Autonome in persona del Presidente pro tempore Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx con la collaborazione del re- sponsabile nazionale UNCEM per la contrattazione forestale e vicepresi- dente nazionale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Federazione Italiana Comunità Forestali - Federforeste, rappresentata dal suo Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx, con la collaborazione del Dr. Xxxxxx Xxxxxxx e del Dr. Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xx- xxxxx, dal Direttore Generale Xxxx Xxxxxxxx, dal Vice Presidente Delegato Xxxxxx Xxxxxxxxx con l’assistenza di Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxx- xxxxxx dell’ufficio relazioni industriali di Legacoop e da una delegazione composta da Xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, e Xxxx Xxxxxx- xxxx;
Confcooperative FedagriPesca e Confcooperative Lavoro e servizi, rappresentate dai rispettivi Presidenti Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxx- nati e dalle delegazioni composte da Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx e da Xxxxxxx Xxxxxxxx, assistite dal Responsabile del Ser- vizio Relazioni Sindacali di Confcooperative Xxxxxx Xxxxxxxxx;
XXXXXXX - XXXX, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx e da una delegazione composta da Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, assistita dal responsabile delle Relazioni Industriali AGCI Xxxxxxxx Xxxxx.
e
FLAI CGIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx,
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Xxxxxx Xxxxxxxxxx, da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx del Dipartimento Xxxxxxx- xxxx e dai componenti la delegazione trattante Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx- xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxxx, assistiti dal Segretario Generale Nazionale Confederale Xxxxxxxx Xxxxxxx.
XXX-XXXX rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxx e dai Se- gretari Nazionali: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, e Xxxxxxx Xxx- xx, assistiti da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx e dai Segretari regio- nali: Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx- xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xx- xxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, nonchè dalla delegazione trattante: Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx.
UILA-UIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxx Responsabile Nazionale del settore, Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx- xxxxxx, e dal Tesoriere Xxxxx Xxxxx. Assistiti da Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxx e dai componenti della delegazione trattante: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx X’Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxx- xxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx.
si è rinnovato il 09 dicembre 2021, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con le modifiche e le integrazioni di seguito riportate.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
PROTOCOLLO D’INTESA PRELIMINARE SOTTOSCRITTO DALLE PARTI STIPULANTI
Le sottoscritte Parti stipulanti il CCNL 6.3.95, che si accingono al ne- goziato per il suo rinnovo, convengono quanto appresso:
• il CCNL è per definizione un accordo pattizio ed è pertanto patrimo- nio esclusivo di tutte le Parti;
• in forza di quanto sopra, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al CCNL o qualsiasi estensione pattuita ad altre Parti diverse da quelle stipulanti non può avvenire se non con il consenso espresso di ciascuna delle Parti medesime. Ciascuna delle Parti si im- pegna altresì a non negoziare altro CCNL per le stesse attività;
• tale accordo ha validità per la vigenza contrattuale e si considererà automaticamente rinnovato qualora non intervenga richiesta di revi- sione da una delle Parti;
• in caso di inosservanza di quanto sopra pattuito il presente accordo si considera immediatamente decaduto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma, 10 dicembre 1997
Nota: approvato dalla Giunta Esecutiva dell’UNCEM nella riunione del 3 luglio 1998
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
PREMESSA
Stato e prospettive del sistema forestale nazionale
Il bosco costituisce una preziosa risorsa di riequilibrio ambientale e un fattore importante di sviluppo economico-sociale.
Gli scarsi risultati sinora ottenuti dalle politiche settoriali impongono la necessità di superare la logica di interventi sporadici e disarticolati, dimostratisi incapaci di promuovere un reale sviluppo.
È anzitutto necessaria una reale rivalutazione, anche culturale, delle molteplici funzioni del bosco (protettiva, produttiva, ricreativa) e degli aspetti sociali ed economici legati alle attività forestali ed idraulico-agra- rie in grado di collocarle nel quadro delle politiche economiche e pro- duttive.
Salvaguardia del territorio e dell’ambiente, uso plurimo e produttivo del patrimonio boschivo, stabilità dell’occupazione e valorizzazione della professionalità degli addetti devono rappresentare gli obiettivi fonda- mentali di una nuova politica forestale, che deve adottare la program- mazione degli interventi e l’attivazione di tutte le sinergie possibili come vincoli determinanti per la produttività sociale ed economica del settore. Gli operai forestali che operano prevalentemente in zone montane, anche se non concorrenziali sul piano numerico, sono fondamentali sul piano dell’equilibrio territoriale perché contribuiscono a custodire vaste zone che assicurano un ruolo vitale per la sicurezza delle città e delle campagne di pianura attraverso i complessi sistemi idrogeologici ed eco-
logici del nostro Paese.
Fondamentale, quindi, è l’impiego di tali maestranze nella sistema- zione della difesa del suolo, come l’attività di prevenzione e presidio territoriale. Il ripristino delle condizioni di agibilità del territorio montano in dipendenza di particolari eventi meteorici od altre calamità naturali.
È in atto un sostanziale ripensamento di natura organizzativa che rivaluti i lavoratori al fine di favorire il controllo ed il mantenimento degli
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
equilibri idrogeologici del territorio nella sua componente più fragile e delicata: quella montana, appunto.
In questo contesto non si può prescindere dall’esame delle politiche di settore, sia comunitarie che nazionali.
Il regolamento UE n. 1305/2013 del 13.12.2013 che determina i li- neamenti operativi e le risorse finanziarie 2014/2020 – prevede il soste- gno a metodi di gestione del territorio incoraggiando i detentori di aree forestali ad adottare criteri di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente naturale, del paesaggio e di pro- tezione delle risorse naturali.
In questa ottica le foreste offrono molteplici vantaggi che vanno dalla fornitura di materie prime (legname) rinnovabili ed eco-compatibili alla conservazione della biodiversità, al ciclo globale del carbonio, dall’equi- librio idrogeologico, alla difesa dell’erosione oltre a rendere un servizio sociale e ricreativo alla popolazione urbana. In questa prospettiva, i sel- vicoltori e detentori di aree boschive non appaiono solo come prodot- to di beni materiali fondamentali, ma come custodi del territorio, nella sua identità fisica e nel suo spessore culturale, ed il territorio non può sopravvivere alle sue funzioni di utilità senza chi lo lavora. È una consa- pevolezza che fa vedere le cose in termini di efficacia e interdipendenza.
L’aggancio della selvicoltura al più ampio comparto ambientale e il suo inserimento a pieno titolo nella politica di sviluppo rurale, presuppo- ne che al piano strategico comunitario messo in atto con il nuovo rego- lamento UE n. 1305/2013, si affianchi il piano strategico nazionale, così come previsto dall’art. 11 del detto regolamento, con il coinvolgimen- to degli enti territoriali pubblici (Regioni, Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni Montani, Comuni) e delle parti economico-sociali con impiego di mezzi finanziari in un contesto di partenariato.
La politica europea è infatti rivolta al raggiungimento di determinati obiettivi quali:
• l’importanza del settore forestale quale elemento strategico per lo sviluppo rurale;
• la tutela dell’ambiente attraverso la messa in opera di interventi di forestazione;
• ll ruolo socio economico della foresta;
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
• l’impegno dell’Unione Europea in ambito internazionale per contra- stare il degrado forestale;
• l’importanza dell’utilizzo delle biomasse forestali, non solo a fini energetici, per il controllo dell’inquinamento da anidride carbonica;
• l’incentivazione all’utilizzo dei prodotti legnosi ed alla loro certifica- zione ed il sostegno alla competitività dell’industrie operanti del set- tore del legno.
Anche il D.Lgs. 34/2018, riconoscendo le fondamentali necessità di legare la politica forestale da attuarsi in ambiti nazionali agli impegni sottoscritti a livello internazionale e riconducibili al principio della ge- stione forestale sostenibile, individua delle linee guida che hanno per riferimento i seguenti obiettivi:
• tutela dell’ambiente;
• rafforzamento delle competitività delle filiere foresta-legno;
• miglioramento delle condizioni socio-economiche degli addetti;
• rafforzamento della ricerca scientifica.
In questo quadro, la programmazione regionale in materia di foresta- zione assume un valore di assoluta rilevanza anche ai fini degli obbiettivi di qualificazione e tutela ambientale perseguiti dalla riforma della Politi- ca agricola comunitaria, in particolare per quanto riguarda il cosiddetto “II Pilastro”. Inoltre, anche le carenze della politica forestale nazionale potranno essere finalmente superate, attraverso la piena attuazione del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, dalla legge sulla mon- tagna, e dalla concreta attuazione del GREEN DEAL europeo e dall’ap- provazione della Strategia forestale europea e nazionale per divenire ad uno strumento multifunzionale in grado di valorizzare gli aspetti cultu- rali-economici e paesaggistici del patrimonio forestale.
In questo contesto, va ricordato come il nostro Paese si contraddistin- gua, negli ultimi anni, per un sistematico aumento della superficie fore- stale annuale a cui non corrisponde però un pari aumento delle superfici interessate da una gestione sostenibile, che rappresentano ad oggi solo il 18% della superficie boscosa e ancor meno da una certificazione fore- stale. Occorre, pertanto, come prevedono la strategia forestale Europea e quella Nazionale, elevare il livello qualitativo gestionale del patrimonio
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
forestale nazionale affinando strumenti d’intervento, finanziari e strut- turali, efficaci, destinati in particolare a quelle aree interessate da incendi e fenomeni atmosferici straordinari in modo da permettere un rapido avvio delle attività di rimboschimento. A questi settori d’attività, in un ideale collegamento tra le aree più periferiche del paese e le aree metro- politane e cittadine, va evidenziato un ulteriore importante settore d’at- tività che individua nella forestazione urbana la puntuale identificazione di una strategia tendente ad una valorizzazione green degli agglomerati urbani. Indubbiamente i tre settori d’attività riservano ampi spazi occu- pazionali e di qualificazione lavorativa.
Per questo le parti firmatarie del CCNL lavoratori forestali ritengono necessaria la realizzazione di modifiche significative all’attuale sistema di presenza istituzionale, di intervento gestionale e di uso delle risorse finanziarie, che favorisca il superamento della disarticolazione e della frammentarietà della politica di settore.
Fermo restando il ruolo del Governo centrale, in raccordo con le po- litiche comunitarie, di coordinatore della programmazione di concerto con le Regioni, tali modifiche dovrebbero riguardare:
1. l’istituzione di un OSSERVATORIO NAZIONALE con compiti di monito- raggio e di indirizzo costituito da rappresentanti istituzionali, scienti- fici, imprenditoriali e sindacali;
2. la competenza delle Regioni alla elaborazione delle politiche forestali nel quadro degli indirizzi nazionali e comunitari, anche in riferimento alle misure ed interventi che hanno addentellati alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio, riconoscendo altresì lo specifico ruolo delle Comunità Montane;
3. l’individuazione dei bacini forestali quali unità di gestione e la costi- tuzione di strutture operative, anche a partecipazione mista, previste dalla legislazione vigente (imprese forestali, consorzi, ecc.) vale a dire la vera impresa agro-ambientale che opera e vive anche nelle aree marginali e contribuisce alla creazione di ricchezza e opportunità eco- nomiche;
4. il consolidamento e lo sviluppo delle imprese esistenti e la promo- zione di nuova imprenditorialità anche associata capace di cogliere e
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
valorizzare le opportunità produttive anche ai fini di un incremento dell’occupazione;
5. la sollecitazione degli organi preposti regionali a ricomprendere, nell’ambito della revisione di medio termine della nuova PAC, misu- re che sostengono le attività di particolare interesse per la gestione associata;
6. la costituzione dei fondi forestali regionali, nei quali fare confluire tutte le risorse finanziarie disponibili, prevedendo tra l’altro forme di finanziamento finalizzato alla manutenzione del bosco ed aventi carattere di continuità.
Solo in tale quadro è possibile e attuabile una politica attiva del lavo- ro basata sulla stabilità e sulla valorizzazione della professionalità degli addetti.
Professionalità sicuramente da migliorare attraverso percorsi formativi da promuovere e che non potranno che giovarsi dell’introduzione di tec- nologie non più rinviabili per una moderna gestione delle aree boscate.
In questo contesto i percorsi formativi devono tendere anche a realiz- zare, in linea con le disposizioni comunitarie e gli obiettivi della program- mazione della PAC, interventi innovativi in tema di difesa del territorio e valorizzazione, economico-produttiva, delle risorse paesaggistiche e naturalistiche e quelle della produzione di biomasse forestali.
Il perseguimento della stabilizzazione occupazionale deve altresì le- garsi ai processi di avanzamento e di crescita dell’intervento e strutturar- si in modo flessibile, conquistando un arco annuo lavorativo complessi- vo nel settore che utilizzi le diverse opportunità che si offrono.
Opportunità sempre maggiori dovute tanto all’attuazione delle norme sulla modernizzazione dell’agricoltura che alla sempre più dif- fusa consapevolezza dell’importanza del settore forestale quale fattore di presidio e tutela del territorio, valorizzazione delle risorse turistico- ambientali, anello fondamentale delle politiche della sostenibilità. Ciò richiede uno sforzo da parte di tutti affinché stabilizzazione occupazio- nale e valorizzazione delle professionalità possano essere coniugate con sicurezza sul lavoro e garanzia di legalità del lavoro.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Su queste basi le parti firmatarie del CCNL forestali intendono avviare un serrato ed approfondito confronto con la Conferenza Stato-Regioni per individuare nuove linee di politica forestale in grado di rilanciare le attività legate al sistema foresta-legno e foresta-albero, nell’interesse dei soggetti interessati e, più in generale, del Paese.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
PARTE COMUNE
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto nazionale, di natura privatistica, disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le Comunità montane, gli Enti pub- blici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali, gli altri Enti, le Cooperative, le Imprese o gli Enti di imprese che, con finanziamento pubblico o privato in amministrazione diretta, in affidamento o in appalto svolgano attività di:
• sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
• imboschimento e rimboschimento;
• miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
• difesa del suolo;
• valorizzazione ambientale e paesaggistica;
• arboricoltura da legno;
• pratiche selvicolturali;
• filiera bosco-legno-energia, ad esclusione degli impianti di trasfor- mazione ed erogazione dell’energia;
• gestione forestale sostenibile e/o attiva;
• programmazione forestale.
Dichiarazione a verbale di Centrali Cooperative - FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL.
Per il socio lavoratore di cooperative si fa riferimento al Protocollo di intesa interconfederale del 5 aprile 1990.
Dichiarazione a verbale parte Pubblica
Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il CCNL, gli accordi regionali e provinciali, così come previsto dall’articolo 7-bis del decreto-legge 8 set- tembre 2021 n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novem- bre 2021, n. 155, si applicano nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art. 2 - Struttura della contrattazione
La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale.
Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizio- ni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’art. 1.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL utilizzerà i tassi di inflazione, con l’obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.
Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fonda.
Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrat- tazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programmazione regionale e dell’andamento dell’occupazione del set- tore nel territorio.
In alternativa al salario integrativo di competenza del Cirl, previa op- zione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni sinda- cali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sottoscritti accordi per la erogazione di remunerazioni stretta- mente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramen- to della competitività aziendale.
Tali erogazioni, pertanto, dovranno avere le caratteristiche idonee per l’applicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legislazione vigente.
I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere de- finiti dai Cirl, fermo restando che l’analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale.
L’intesa tra le parti in azienda per l’esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all’8° comma del presente articolo dovrà essere definita antecedentemente alla data di decorrenza del Cirl.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Nell’ambito dell’autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrat- tazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CCNL. Al fine di consentire la stipula del Cirl nel tempo indicato al comma precedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata al- meno 2 mesi prima della scadenza e la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dal ricevimento delle stesse.
Il Cirl ha durata quadriennale.
Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL.
Le materie rinviate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusiva- mente le seguenti:
a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49);
b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previ- sto dall’art. 3;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del fon- do per la formazione continua – XXX.XXXX. in alternativa occorrerà rinvenire di concerto con le Istituzioni competenti risorse e strumenti nell’ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati;
d) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
e) trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16);
f) mensa, nonché l’eventuale concessione di buoni pasto (art. 58);
g) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
h) commissioni regionali pari opportunità (art. 19);
i) salario integrativo (artt. 39 e 52);
l) criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48);
m) ogni altra materia espressamente rinviata al secondo livello di con- trattazione dal testo del CCNL;
n) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed organico l’attività antincendio, tenendo conto della disciplina legisla- tiva stabilita a livello regionale;
o) eventuale costituzione di un osservatorio regionale composto dalle parti firmatarie i cui compiti saranno definiti dalle Parti.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Le materie inerenti l’organizzazione del lavoro, la gestione dell’orario di lavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere og- getto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifica indicazio- ne dei Cirl.
L’individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dall’art. 54.
Norma transitoria
Nelle regioni ove non sia stato stipulato accordo di armonizzazione tra la contrattazione territoriale esistente ed il CCNL, le parti territoriali si incontreranno a tal fine entro il 31.12.2023.
Si dovrà tener presente che sono da considerarsi salario integrativo a tutti gli effetti:
a) le quote eccedenti la misura delle indennità fissate nel CCNL;
b) il premio di produzione od analoghi premi di natura collettiva che, ove ragguagliati ad anno, saranno mensilizzati per impiegati ed Oti e riportati a paga oraria per gli Otd;
c) i minimi di stipendio integrativo in vigore per gli impiegati che saran- no corrisposti in aggiunta ai minimi del CCNL. Tali minimi integrativi costituiscono la base per la definizione del salario integrativo regio- nale di cui all’art. 2 del CCNL.
Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema di informazioni
Al fine di realizzare tra le parti stipulanti il CCNL un sistema organico di informazioni e di conoscenze dell’andamento del settore con partico- lare riferimento alle problematiche del suo sviluppo in termini produttivi, del lavoro, della occupazione, del sistema retributivo e delle esigenze di formazione professionale è costituito il Comitato Paritetico Bilaterale Na- zionale, che dovrà riunirsi entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del CCNL, composto di 6 rappresentanti delle associazioni datoriali e 6 delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
A - Il Comitato ha il compito di:
1) acquisire informazioni e dati su:
a) le strutture promosse dalle regioni in materia di forestazione;
b) piani e programmi promossi dalle parti datoriali, dagli enti de- legati nonché il loro stato di attuazione;
c) flussi occupazionali e dinamica delle assunzioni;
d) dinamica delle retribuzioni e situazione della contrattazione di 2° livello;
e) fabbisogni o domanda di formazione professionale e interventi di formazione continua;
f) igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) andamento di particolari contratti (es. formazione e lavoro);
h) evoluzione delle tecnologie di processo.
2) Svolgere le attività previste dall’art.7 dell’accordo 09 dicembre 2021 (allegato G del vigente CCNL);
3) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale pariteti- ca per le pari opportunità dall’art. 19 del vigente CCNL;
4) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupazione e della competitività;
5) promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contratta- zione collettiva;
6) promuovere, in linea con le disposizioni comunitarie e gli obbiettivi della programmazione della PAC, la partecipazione e la progettazio- ne a livello regionale di interventi in tema di difesa del territorio e valorizzazione, economico-produttiva, delle risorse paesaggistiche e naturalistiche e quelle della produzione di biomasse forestali;
7) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali;
8) promuovere lo sviluppo delle competenze, conoscenze e abilità degli operatori del settore forestale attraverso:
a) il confronto, a livello nazionale, per contribuire all’implemen- tazione dei repertori nazionali delle qualificazioni professionali del settore. Tale attività potrà essere propedeutica ad una suc- cessiva ed eventuale valutazione – anche su richiesta di una delle Parti – del sistema classificatorio attualmente previsto dal presente contratto;
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
b) la valorizzazione del diritto all’apprendimento permanente;
c) il diritto al riconoscimento delle competenze professionali co- munque acquisite.
Per particolari indagini il Comitato ha facoltà di stipulare convenzioni con enti esterni, ivi compresi gli Enti bilaterali.
Il Comitato è presieduto a turni biennali da un rappresentante del- le associazioni o enti datoriali stipulanti. È prevista una vicepresidenza espressione delle XX.XX. firmatarie.
Analoghi comitati paritetici sono istituiti anche a livello regionale tra le istanze che a tale livello rappresentano le parti stipulanti il CCNL con gli stessi compiti del Comitato Paritetico Bilaterale Nazionale.
Impegno a verbale
Preso atto che il sistema classificatorio dovrebbe rispondere in modo più adeguato alle esigenze introdotte dall’evoluzione dei nuovi lavori nel settore risulta opportuno avviare un confronto relativo alla classificazio- ne degli impiegati e degli operai del settore.
A tal fine, le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a costituire un Gruppo di lavoro paritetico, con il compito di individuare eventuali modifiche degli elementi della classificazione del personale, tanto nelle declaratorie quanto nei profili professionali.
Tale gruppo dovrà essere costituito entro il 31/12/2021, potrà essere convocato a richiesta di una delle Parti e dovrà terminare i lavori entro il 30/06/2023.
Art. 4 - Diritti sindacali
A) Riunioni in azienda
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto anche nelle loro rappresentanze aziendali e territoriali, viene riconosciuto il diritto di tenere riunioni e assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive ove presta-
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
no la loro attività fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di 13 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto o, singo- larmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla Direzione aziendale, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresen- tanza sindacale aziendale.
In sede di contrattazione integrativa regionale saranno individuati i criteri per la più funzionale utilizzazione delle predette ore di permesso per la partecipazione alle assemblee di cui al 1° comma.
B) Rappresentanze sindacali aziendali
Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per la tutela della condizione dei dipendenti nell’unità produttiva possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, rappresentanze sindacali nell’ambito dei sindacati firmatari del presente contratto.
Al delegato sindacale viene attribuito il diritto di valutare, con le Di- rezioni aziendali interessate, i piani e i programmi di forestazione al fine di migliorare l’occupazione e lo sviluppo economico.
Le Rsa/Xxx riceveranno informazioni dagli enti e dalle imprese coope- rative sui lavori da assegnare in appalto e sui relativi capitolati
Il numero dei rappresentanti sindacali eleggibili è fissato in uno per ciascuna Organizzazione sindacale nelle unità produttive che occupino fino a 50 lavoratori.
Qualora il numero dei lavoratori sia superiore a quello indicato nel precedente comma, potranno essere eletti due rappresentanti sindacali per ciascuna Organizzazione sindacale.
La designazione dei rappresentanti sindacali aziendali deve essere co- municata alla Direzione aziendale dalla relativa Organizzazione sindacale territoriale.
Il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente comma può essere disposto solo previo nulla osta
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è cessato l’incarico.
C) Permessi sindacali
Ciascun dirigente delle RSA ha diritto, per l’espletamento del mandato, a permessi retribuiti con le modalità di cui all’articolo 23 legge 300/70, nella misura stabilita nello stesso articolo e maggiorata di 3 ore mensili.
Gli stessi dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comma han- no diritto a permessi non retribuiti, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma prece- dente devono darne comunicazione scritta alla direzione aziendale di norma tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Ai lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sono concessi permessi retribuiti per l’espletamento della relativa attività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell’arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a 3 giorni consecutivi per i dirigenti nazionali e regionali.
Il diritto ai permessi si esercita previa idonea comunicazione scritta.
D) Contributi sindacali
L’azienda provvederà a trattenere sulla retribuzione dei propri dipen- denti la quota di contribuzione sindacale da versare alle organizzazioni sindacali per conto dei lavoratori che lo richiedano mediante delega de- bitamente scritta.
La predetta delega dovrà riportare le generalità del lavoratore e in- dicare l’importo della trattenuta da effettuare al lavoratore stesso e l’organizzazione sindacale cui è diretta. L’importo della trattenuta, sul mandato del lavoratore, potrà variare nei periodi successivi a seguito di comunicazione dell’organizzazione sindacale prescelta.
Tale delega resterà valida e operante fino a quando il lavoratore non abbia a revocarla o a sostituirla con altra.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
È inteso che il possesso della predetta delega autorizza ed impegna l’azienda a versare tempestivamente il contributo del lavoratore sul c/c che le organizzazioni sindacali interessate indicheranno e a dare comu- nicazione alle organizzazioni stesse dei versamenti effettuati.
Le trattenute di cui innanzi e le relative comunicazioni sono da in- tendersi con cadenza mensile, salvo diversi specifici accordi al riguardo.
Art. 5 - Distacchi sindacali nazionali
Ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto può richiedere il distacco retribuito a tutti gli effetti di 3 lavoratori a tempo indeterminato con l’impegno che le designazioni non vengano effettuate in quelle Regioni presso le quali siano già in atto, per intese intervenute in sede territoriale, più distacchi sindacali per ogni Organizzazione sindacale.
Il distacco diventerà operativo a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione della designazione da parte delle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma.
Il dipendente, distaccato ai sensi dei precedenti commi, ha diritto, a carico del datore di lavoro, alla retribuzione annua di qualifica nella stes- sa misura spettante nella ipotesi di effettivo espletamento del servizio, escluse quelle erogazioni derivanti direttamente dall’effettiva prestazio- ne dell’attività lavorativa.
Il distacco ha termine a seguito di specifica comunicazione della me- desima Organizzazione sindacale nazionale che ne aveva effettuato la designazione ed il dipendente dovrà riprendere regolare servizio, presso il datore di lavoro da cui dipende, dal mese successivo alla data della predetta comunicazione.
Dichiarazione a verbale delle parti datoriali
Le parti datoriali ritengono che la materia in oggetto debba esse- re argomento di complessiva revisione nell’ambito della trattativa per il nuovo CCNL, stante la necessità di tendere alla razionalizzazione ed al contenimento degli oneri derivanti dall’attuale applicazione di questo particolare istituto.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Dichiarazione a verbale delle organizzazioni sindacali
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori dichiarano che i distacchi sindacali definiti nel presente contratto rientrano nell’ambito del com- plessivo costo del rinnovo e che, pertanto, essi non sono assimilabili né in quantità né in qualità, a quelli esistenti in altri settori della Pubblica amministrazione.
Art. 5 bis - Appalti e terziarizzazione
A fronte di processi di terziarizzazione verranno attivati appositi in- contri preventivi di informazione/consultazione nell’ambito del sistema di relazioni di cui all’Art. 3 del presente CCNL al fine di valutare gli obiettivi dei suddetti processi, l’impatto sull’organizzazione del lavo- ro e le eventuali conseguenze sull’occupazione e l’economicità della scelta.
I soggetti appaltanti dovranno inserire nei contratti e nei capitolati con le aziende appaltatrici norme per il rispetto delle leggi vigenti, ivi compreso il Decreto legislativo n. 136 del 2016 e successive modifiche, nonché per garantire l’applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle OO. SS comparativamente più rappresentative del settore di appar- tenenza delle stesse aziende appaltatrici e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.
Le aziende appaltanti inoltre opereranno controlli per verificare il ri- spetto delle norme da parte delle imprese appaltatrici. In particolare, le aziende appaltanti verificheranno la regolarità contributiva delle imprese appaltatrici, acquisendo da quest’ultime la relativa certificazione (DURC). I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda potranno usufruire dei servizi previsti per i lavoratori dell’azienda appaltante (ad esempio mensa e spogliatoi) previe opportune intese tra aziende appal- tante ed azienda appaltatrice nel rispetto delle norme sull’igiene e la
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Entro il primo quadrimestre di ogni anno, gli Enti e le imprese fore- stali forniranno, a consuntivo, alle XX.XX. territoriali aderenti alle XX.XX. nazionali stipulanti il presente CCNL, i dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto ed il dato medio del numero dei lavoratori
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
che hanno prestato la propria attività all’interno degli Enti e delle impre- se forestali nell’anno precedente.
In caso di cambio di appalto, l’azienda cessante, con la massima tempestività e comunque prima dell’evento, comunicherà la cessazione della gestione dell’appalto alle RSU/RSA o alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL competenti per territorio, fornendo tutte le informazioni.
Art. 6 - Lavoro a tempo parziale
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l’arti- colazione dell’orario di lavoro e le mansioni, nel rispetto della normativa vigente.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo, risultante da atto scritto, tra le parti interessate.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tem- po parziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni.
È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giusti- ficata da eccezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comu- nicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati.
Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze di formazione professionale, di salute personale o di parenti e affini fino al I grado.
Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL.
Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL.
I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata, e il lavoratore in questo caso ha diritto a un preavviso di cinque giorni lavorativi.
Hanno diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time i lavoratori nelle sottoindicate condizioni:
1) affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di te- rapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. A xxxxxx- sta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno;
2) in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degene- rative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del la- voratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Hanno priorità nella trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in part-time i lavoratori:
1) con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari li- vello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo par- ziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
In caso di assunzioni di personale a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato nello stesso luogo di lavoro ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo par- ziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
Art. 7 - Apprendistato
Accordo del settore forestale per la disciplina dell’apprendistato pro- fessionalizzante o di mestiere ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015.
Le Parti – confermando la scelta condivisa di valorizzare la contratta- zione collettiva applicandola a tutti i rapporti di lavoro dipendente, non- ché l’importanza dell’apprendistato ai fini della formazione professiona- le dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro e considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti a contenuto formativo a se- guito dell’abrogazione del D.lgs. n. 167/2011 (T.U. dell’apprendistato) ex art. 55, lett. G) del D.lgs. n. 81/2015 – definiscono qui di seguito gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 81/2015.
Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero di- sposizioni in materia di apprendistato non compatibili col presente im- pianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valuta- zione e per le conseguenti armonizzazioni.
Forma e contenuto del contratto di apprendistato
L’assunzione con rapporto di apprendistato avverrà secondo le forme e le modalità prevista dalla vigente normativa.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Il piano formativo individuale deve essere definito entro 30 giorni dal- la stipula del contratto e deve contenere anche l’indicazione del tutore o referente aziendale/o dell’ente.
Destinatari
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaura- to con i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs. 226/2005, il contratto di apprendistato professionaliz- zante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
È inoltre possibile assumere con contratto di apprendistato anche lavoratori in mobilità.
Per quanto riguarda il numero complessivo di apprendisti assumibili e la percentuale di contratti di apprendistato confermati (stabilizzazione), si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Durata
Il contratto di apprendistato disciplinato dal presente accordo non può avere una durata inferiore a sei mesi.
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:
Livelli | Durata complessiva Mesi | Primo periodo mesi | Secondo periodo mesi | Terzo periodo mesi |
2 | 20 | 10 | 10 | - |
3 | 22 | 10 | 6 | 6 |
4 | 32 | 12 | 12 | 8 |
5 | 36 | 12 | 12 | 12 |
6 | 36 | 12 | 12 | 12 |
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore a 30 giorni, comportano la proroga del ter- mine del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
In tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto. Durante lo svolgimento del rapporto, le Parti possono recedere dal contratto di apprendistato solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Periodo di prova
Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionaliz- zante è soggetto ad un periodo di prova pari a quello previsto dalla contrattazione collettiva per la categoria finale di destinazione al cui conseguimento è finalizzato il contratto.
Malattia e infortunio
OPERAI
In caso di malattia e infortunio all’apprendista spettano le relative indennità secondo la disciplina
generale prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti e le inte- grazioni economiche previste dal contratto.
IMPIEGATI
In caso di malattia e infortunio all’apprendista spetta lo stesso trat- tamento previsto per gli impiegati a tempo indeterminato, al netto delle erogazioni degli istituti previdenziali ed assistenziali.
Inquadramento e retribuzione
L’inquadramento e il relativo trattamento economico del lavoratore assunto con contratto di apprendistato sono così determinati:
• nel primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
• nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
• nel terzo periodo: a livello di destinazione finale.
A tutti gli apprendisti operai, in quanto lavoratori a tempo indetermi- nato, si applicano le norme del CCNL relative a tale categoria, pertanto agli stessi gli istituti contrattuali saranno corrisposti alle normali scaden- ze.
Xxxx apprendisti impiegati spetta lo stesso trattamento previsto per gli impiegati a tempo indeterminato.
È in ogni caso vietato retribuire l’apprendista secondo tariffe di cot- timo.
Formazione
Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda/ente, per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali è pari a 50 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 35 ore nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire.
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabi- lità dell’azienda/ente, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda/all’ente, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.
Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsa- bilità dell’azienda/ente, devono consentire all’apprendista l’acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento della speci- fica qualifica contrattuale da conseguire.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formati- vi sia interni che esterni all’azienda.
I principi contenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla for- mazione nell’apprendistato professionalizzante.
Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell’ap- prendistato professionalizzante compete alle Regioni, d’intesa con le
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
associazioni datoriali e sindacali. Per i territori dove questo non è an- cora avvenuto si prenderanno a riferimento i profili formativi contenuti nell’allegato da definire.
Le parti si danno atto che dalla data di entrata in vigore del presente contratto l’apprendistato professionalizzante sarà applicabile in tutte le regioni.
Ulteriori modalità e articolazioni della formazione potranno essere definite dalla contrattazione di 2° livello, tenendo presente che una quo- ta del monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro.
Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro.
Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimen- to della qualificazione potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di for- mazione teorica.
La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all’a- zienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora l’azienda disponga di capacità formativa interna.
Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensio- ni aziendali.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività for- mativa svolta.
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualifi- cato designato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la fun- zione di tutore della formazione può essere svolta direttamente da un amministratore.
Durante il periodo di apprendistato le aziende cureranno che l’adde-
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
stramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata intesa.
I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la mede- sima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del pe- riodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni e comunque tenendo conto dei limiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutore aziendale
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore di ade- guata qualifica designato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipen- denti la funzione di tutore della formazione può essere svolta diretta- mente da un amministratore. Il nominativo del tutore sarà indicato nel piano formativo individuale.
Apprendistato in cicli stagionali
Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente ar- ticolo è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 48 mesi dalla data di prima assun- zione. Tale forma di contratto potrà riguardare il 5°, 4° e 3° livello per gli operai e 6°, 5° e 4° per gli impiegati.
La prestazione di ciascuno dei rapporti a tempo determinato deve essere svolta nell’ambito di un unico rapporto continuativo (con le stesse modalità di svolgimento della prestazione dei lavoratori a tempo inde- terminato) e di durata non inferiore a 4 mesi consecutivi.
Gli apprendisti assunti per cicli stagionali saranno inquadrati a un livello inferiore a quello di arrivo per metà del periodo di apprendistato, successivamente saranno inquadrati al livello di arrivo.
Allo scopo di offrire reciproche garanzie sullo svolgimento del perio- do di apprendistato, in base al piano formativo programmato, nel corso della fase stagionale in essere, sarà comunicata al lavoratore la modalità del percorso formativo per il ciclo stagionale successivo.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può eser- citare il diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le modalità eventualmente previste dalla contrattazione di II livello.
Per i rapporti di apprendistato stagionale la durata della formazione sarà riproporzionata in base alla effettiva durata di ogni singolo rappor- to di lavoro.
Gli operai apprendisti a tempo determinato possono essere retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato.
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diplo- ma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - Apprendistato di alta formazione e ricerca.
L’assunzione di apprendisti per le tipologie “Apprendistato per la qua- lifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” e “Appren- distato di alta formazione e ricerca” avverrà in base alle disposizioni pre- viste dalle Regioni e/o dalle istituzioni della istruzione e della formazione professionale deputate al rilascio dei relativi titoli.
Salvo quanto previsto dal D.lgs 81/2015 e ss.mm.ii. e dalle diverse disposizioni di tali Istituzioni è applicabile la regolamentazione dell’ap- prendistato professionalizzante relativa a: periodo di prova, durata del contratto, inquadramento professionale, garanzie normative, modalità di svolgimento della formazione aziendale, piano formativo individuale, tutore, libretto formativo.
Art. 8 - Mansioni e cambiamenti di qualifica
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuito con il trattamento economico ad essa corrispon- dente.
Il lavoratore che per esigenze dell’azienda sia adibito temporanea- mente ed eccezionalmente a mansioni di qualifica inferiore conserva i diritti ed il trattamento economico della categoria cui appartiene.
Qualora sia adibito, invece, a mansioni di qualifica superiore, acqui-
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
sisce il diritto, per tutto il periodo in cui si svolge detta mansione, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
Il lavoratore acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo, le mansioni proprie di detta qua- lifica, per un periodo di due mesi, se impiegato e di 25 giorni consecutivi o 40 discontinui nell’anno solare, se operaio.
La temporanea sostituzione di un dipendente appartenente alla qualifica superiore, assente per malattia, infortunio, ferie, permesso e richiamo alle armi non fa acquisire al sostituto il passaggio alla qualifica superiore ma gli dà solo diritto, sin dall’inizio della sostituzione e per tutta la durata di essa, al trattamento economico corrispondente a detta qualifica superiore.
Art. 9 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cin- que giorni.
La gestione dell’orario di lavoro sarà definita secondo quanto previ- sto dall’art. 2.
Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l’utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a pre- stazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all’attività forestale.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custo- dia, di cui alla tabella approvata con r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e suc- cessivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al 1° comma, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore.
Agli operai addetti per l’intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell’orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l’importo della retribuzione giornaliera.
Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un mon- te ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore.
Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non compete in quanto computata nel 3° elemento.
Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori re- tribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di prestazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi.
Il lavoratore dovrà segnalare l’intenzione di usufruire della facoltà di cui al comma precedente all’inizio di periodi lavorativi individuati in sede di contrattazione decentrata e dando comunicazione all’impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo.
Comunque, la possibilità del riconoscimento delle maggiorazioni, dell’istituzione del monte ore individuale e di fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in sede decentrata così come le specifiche modalità di utilizzazione.
Art. 10 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può ave- re una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalle leggi sul riposo settimanale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, gli stessi devono inderogabilmente godere del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Art. 11 - Festività
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:
1) il primo giorno dell’anno;
2) il 6 gennaio, Epifania del Signore;
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
3) il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
4) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
5) il 1° maggio, festa del lavoro;
6) il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica;
7) il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Xxxxx;
8) il 1° novembre, giorno di Ognissanti;
9) il 4 novembre; giorno dell’unità nazionale*;
10) l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione;
11) il 25 dicembre, giorno di Natale;
12) il 26 dicembre, X. Xxxxxxx;
13) la Festa del Patrono del luogo**
Quando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori a tempo indeterminato nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949 n. 260, 31 marzo 1954 n. 90 e 20 no- vembre 2000 n. 336, oltre al DPR 792/1985 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento:
a) se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga com- preso ogni accessorio;
b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente pun- to a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorate della percentuale per il lavoro festivo.
Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, il trattamento di leg- ge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione.
Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella percentuale relativa al 3° elemento prevista dall’art. 52 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazio-
* La celebrazione di tale festività nazionale è spostata alla domenica successiva dalla Legge 5.3.1977 n. 54.
** Per il Comune di Roma la Festa del Patrono è il 29 giugno (SS. Xxxxxx x Xxxxx).
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
ne di lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all’art. 50.
A seguito della Legge 5 marzo 1977, n. 54, con disposizioni in mate- ria di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792 e fermo restando per i lavoratori a tempo determinato il trattamento previsto al comma precedente, per i lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:
a) per la festività nazionale 4 novembre, la cui celebrazione è stata spo- stata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionale coincidente con la domenica. Pertanto il 4 novembre è giornata lavo- rativa a tutti gli effetti;
b) per le quattro festività soppresse (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrispo- sta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazio- ne lavorativa.
Le parti individuali possono altresì convenire:
a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festi- vità soppresse possa essere compensata, invece che con la giorna- ta di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effet- tuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività sop- presse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribu- zione giornaliera normalmente dovuta.
Art. 12 - Ferie
Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettano, per ogni anno di servizio prestato, 26 giornate di ferie retribuite.
Nel caso in cui l’orario settimanale di lavoro sia distribuito in 5 giorni, spettano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato).
Nell’ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno spetta
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato nell’anno medesimo.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di malattia o infortunio.
Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute nel periodo con- cordato col datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori. Comun- que, il lavoratore può scegliere il periodo in cui effettuarle fino a metà, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro. Ove per ragioni ec- cezionali la fruizione di due settimane delle ferie annuali spettanti non avvenga durante l’anno di maturazione, le stesse potranno essere fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di riferimento.
Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 52.
In caso di eccezionali esigenze che comportino il richiamo del lavora- tore dalle ferie, l’azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente sostenute a causa del ritorno in sede.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che, al fine di realizzare la omogeneizzazione normativa tra il presente CCNL e trattamenti precedenti, per gli impie- gati 4 giornate di ferie sono state trasformate in permessi retribuiti (vedi art. 38).
Impegno a verbale
Le parti sollecitano gli enti e le imprese cooperative a favorire la frui- zione di periodi continuativo di assenza dal lavoro da parte dei lavoratori extracomunitari mediante l’utilizzo cumulativo delle ferie e dei permessi retribuiti maturati ai sensi del presente contratto, fatte salve le esigenze tecnico-produttive dell’azienda e previa formale richiesta del lavoratore e successiva autorizzazione.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art. 12 bis - Ferie solidali
Ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. 151/2015 i lavoratori possono ce- dere a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturate ad altri lavoratori dipen- denti dello stesso datore di lavoro.
La cessione potrà essere al massimo di giorni 10 complessivi per cia- scun anno, eccedenti comunque il periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali, come previsto dall’articolo 10 del D.lgs. 66/2003.
Lo strumento delle ferie solidali può essere utilizzato dai lavoratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli conviventi, il coniuge o il convivente more uxorio, genitori anziani che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.
La fruizione delle “ferie solidali” resta comunque vincolata al pre- ventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.
Ai fini dell’attuazione dell’istituto, i lavoratori che si trovino nelle con- dizioni di necessità possono avanzare la richiesta, di utilizzo di “ferie solidali”, per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, ri- lasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.
L’impresa o l’ente, ricevuta la richiesta, rende nota al personale dipendente l’esigenza presentate dai lavoratori, in forma rigorosamente anonima, di “fe- rie solidali” e invita i dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l’indicazione della quantità di giorni che intendono cedere. L’impresa o l’ente, fatte le opportune verifiche, attuerà gli adempi- menti conseguenti. In caso di adesioni per un numero di giornate inferio- re alle richieste, si procederà ad attribuire le ferie solidali in proporzione. Una volta acquisite, le “ferie solidali” rimangono definitivamente nel-
la disponibilità del dipendente richiedente.
Per quanto non esplicitamente trattato nel presente articolo, si rinvia alla contrattazione di II livello.
Art. 13 - Aspettativa
Nelle aziende con oltre 5 dipendenti può essere concessa al lavorato- re, non in periodo di prova, che ne faccia motivata richiesta e sempre che
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
ciò non porti nocumento al normale andamento del servizio, un periodo di aspettativa da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 6 mesi.
Durante tale periodo non è dovuta la retribuzione, né decorre l’anzia- nità agli effetti degli scatti di anzianità e del T.F.R.
L’aspettativa di cui sopra è, altresì, concessa al lavoratore che ne fac- cia richiesta, per un periodo aggiuntivo massimo di 6 mesi, nei casi di te- rapie riabilitative certificate e svolte presso strutture del SSN o strutture specializzate riconosciute dalle istituzioni per gravi patologie o virus HIV.
Il datore di lavoro darà comunicazione scritta al richiedente sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta entro 30 giorni dalla richiesta. Il datore di lavoro può assumere con richiesta nominativa, personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori assenti dal lavoro nei periodi di aspettativa per i quali sussiste il diritto alla conser- vazione del posto (Legge 300 del 20.5.1970 e Legge 230 del 18.4.1962). Nel contratto di assunzione devono essere indicati il motivo della so-
stituzione ed il nome del lavoratore sostituito.
Art. 14 - Mensilità aggiuntive (13ª e 14ª)
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato hanno diritto alla corresponsione della 13ª e 14ª mensilità, pari rispettivamente alla retri- buzione percepita nel mese di dicembre e giugno.
Salvo diversa pattuizione collettiva in atto, la 13ª mensilità deve es- sere corrisposta entro il 15 dicembre, mentre la 14ª mensilità entro il 30 giugno; dette mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell’i- potesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell’anno.
In quest’ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette men- silità aggiuntive, deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso.
La corresponsione dei dodicesimi di tale mensilità compete anche nel caso di recesso del rapporto di lavoro durante il periodo di prova.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come un mese intero.
Per i lavoratori operai con contratto a tempo determinato si fa riferi- mento a quanto stabilito dall’art. 52.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art. 15 - Mezzi di trasporto
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mez- zo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli.
Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal lavoratore stesso questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza più bassa.
Una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, compete anche agli impiegati qualora prestino la propria opera nei cantieri ed usino mezzi di trasporto propri per raggiun- xxxx il posto di lavoro dal centro di raccolta (v. art. 54 - Parte operai).
Art. 16 - Missioni e trasferte
Le spese per viaggio, vitto ed alloggio, ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate, previa documentazione, entro un mese.
I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta.
Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
L’eventuale tempo di lavoro eccedente il normale orario contrattuale sarà remunerato con il riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario. Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lun- ga durata potrà eventualmente essere concordato a livello regionale o aziendale.
Art. 17 - Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio il lavoratore con contratto a tempo indetermi- nato ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni di calendario.
Al lavoratore con contratto a tempo determinato con giornate an- nuali oltre le 150, spetterà un permesso retribuito di 7 giorni di calen-
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
xxxxx, mentre al lavoratore con meno di 150 giornate annuali, ma più di 100 giornate annuali, spetterà un permesso di 5 giorni di calendario.
Art. 18 - Diritto allo studio
Il lavoratore con contratto a tempo indeterminato e non in prova che partecipa presso istituti pubblici legalmente riconosciuti a corsi di studio ha diritto ad un permesso retribuito di 150 ore nell’arco di un triennio con facoltà di cumularle anche in un solo anno.
I lavoratori che in ogni unità produttiva possono beneficiare contem- poraneamente dei permessi per partecipare a detti corsi non potranno superare il 10% per unità produttive fino a 30 dipendenti ed il 5% per la quota di lavoratori eccedenti le 30 unità a tempo indeterminato.
Tale diritto è esteso ai lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi specifici istituiti da enti pubblici o legalmente riconosciuti, per la scolarizzazione e per l’apprendimento della lingua italiana.
Per i lavoratori a tempo determinato il diritto al godimento dei per- messi retribuiti di cui al 1° comma è così definito:
• lavoratori con almeno 151 giornate annue; 25 ore nell’arco di un anno;
• lavoratori con almeno 102 giornate annue; 15 ore nell’arco di un anno;
• lavoratori con almeno 51 giornate annue; 8 ore nell’arco di un anno.
Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con le esigenze produttive e con la natura del rapporto, sa- ranno definite presso ogni ente o azienda esercenti l’attività produttiva.
Art. 19 - Pari opportunità
Le parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione del- le disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del per- sonale femminile.
A tal fine si impegnano a costituire una Commissione nazionale pa-
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
ritetica composta da 6 rappresentanti. Analoghe Commissioni potranno essere costituite a livello regionale in sede di contrattazione integrativa. Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (D.lgs. 151/01 testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, e sue successive modifiche). Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge in vigore.
Il datore di lavoro garantirà ed anticiperà il 100% della retribuzione in caso di maternità per i 5 mesi di congedo parentale (ex astensione obbligatoria), nonché l’anticipazione del 30% della retribuzione per l’e- ventuale utilizzazione dei 6 mesi di congedo parentale dopo i 5 mesi obbligatori (ex astensione facoltativa).
Art. 19 bis - Violenza di genere
Allo scopo di sostenere le donne lavoratrici vittime di violenza nel loro percorso di reinserimento nella vita lavorativa e sociale, in coerenza e continuità con quanto definito dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica dell’11.5.2011 (Convenzione di Istanbul) e dalla normativa nazionale in materia, si definisce quanto segue.
Le parti, nella vigenza dell’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, stabiliscono che la lavoratrice avente i requisiti di legge ha diritto ad un prolungamento del congedo retribuito fino ad un massimo complessivo di 5 mesi, a carico dell’azienda per la quota non coperta dall’INPS e da utilizzare secondo le modalità e le tempistiche della norma sopra citata.
La lavoratrice a tempo determinato inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere richiamati dall’articolo 24 comma 1 del D.lgs 80/2015 può esercitare il diritto alla riassunzione entro 60 giorni dal termine del citato percorso. Il diritto di precedenza si estingue entro 18 mesi dalla presentazione della domanda della lavoratrice.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art. 20 - Lavoratori svantaggiati
I lavoratori di cui viene accertato, con idonea documentazione, lo stato di tossicodipendenza o di etilismo i quali intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso strutture del servizio sa- nitario nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle com- petenti istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche indivi- duate dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 e ss.mm.ii., se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni di lavoro è dovuta all’e- secuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a due anni.
Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I lavoratori familiari di tossicodipendente od etilista possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al pro- gramma terapeutico e socioriabilitativo qualora il relativo servizio ne at- testi la necessità per un periodo massimo di 3 mesi non frazionabile e non ripetibile.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro per iscritto e corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
I lavoratori genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale (ove consentito dalla legge) hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
Ai lavoratori che abbiano a carico familiari portatori di handicap biso- gnosi di assistenza, di cui sia documentata la necessità dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi permessi non retribuiti, la cui richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo.
Il datore di lavoro può assumere, con richiesta nominativa, personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori in aspetta- tiva come previsto dal presente articolo, indicando nel contratto di as- sunzione il motivo della sostituzione ed il nome del lavoratore sostituito.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art. 21 - Formazione professionale
Le parti condividono e riaffermano indirizzi, orientamenti ed impe- gni contenuti in vari accordi interconfederali esistenti in materia tesi a far svolgere alla formazione professionale il ruolo di primo piano che le spetta nella modernizzazione del Paese, considerando la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, con- dizioni necessarie da un lato al miglioramento della competitività delle imprese, dall’altro alla tutela ed alla promozione del lavoro.
Sia per quanto concerne la formazione in alternanza che la formazio- ne continua il Comitato paritetico nazionale e l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 3 valuteranno ed individueranno fabbisogni, indirizzi formativi e interventi di formazione continua.
Le indicazioni che emergono dalle predette commissioni saranno presentate per un approfondimento e per le conseguenti decisioni di iniziative formative ad enti bilaterali eventualmente costituiti a livello regionale o direttamente alle Regioni.
Ai fini di favorire il finanziamento dei progetti formativi le parti si impegnano a promuovere l’adesione degli enti e delle imprese al fondo per la formazione continua – XXX.XXXX”.
Le parti convengono inoltre che il potenziamento e la qualificazione dell’attività di formazione professionale costituiscono un obiettivo prio- ritario da perseguire e realizzare in ogni realtà regionale.
Pertanto la definizione e la partecipazione a corsi di formazione e di qualificazione professionale per riqualificare e favorire, laddove la si- tuazione occupazionale regionale lo consente, l’ingresso di forze valide nella categoria, deve diventare lo strumento fondamentale per l’ingresso e la permanenza nel settore.
Allo scopo di conseguire il consolidamento di una forza di lavoro qua- lificata le Regioni, nei limiti delle risorse finanziarie destinate all’istruzio- ne professionale sulla base dei finanziamenti ordinari e di quelli previsti dal Fondo sociale europeo, si impegnano a promuovere l’istituzione di corsi di formazione professionale nel settore forestale in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di intervento e con l’esigenza di innovare qualitativamente l’attuale struttura del mercato del lavoro, utilizzando a tal fine anche gli strumenti legislativi nazionali e regionali a sostegno dello sviluppo dell’occupazione giovanile.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Considerato che la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in materia di salute e sicurezza è prioritaria, sarà favorita l’erogazione delle attività di informazione e formazione da destinare ai lavoratori stranieri in più lingue.
Art. 22 - Ambiente, salute, sicurezza
Le parti confermano la volontà di continuare a promuovere la cultu- ra della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire l’insorgenza di malattie professionali, gli infortuni e per migliorare il be- nessere lavorativo e personale dei lavoratori. La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro continua ad essere una priorità, pertanto si ribadisce l’importanza del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e la sua puntuale applicazione.
Le Parti concordano nel riconoscere il ruolo delle attività di sistema- zione idraulico-forestale e idraulico-agraria nella tutela dell’ambiente e quale strumento di prevenzione dai rischi correlati alla fragilità del terri- torio ed al pericolo di incendi boschivi.
I datori di lavoro garantiscono il pieno rispetto delle disposizioni na- zionali di tutela, assicurando l’informazione e la partecipazione dei lavo- ratori, nonché promuovendo ove necessarie specifiche attività formative. Le Parti, in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti, ed eventualmente coinvolgendo soggetti privati, si impegnano a promuo- vere ricerche su progetti obiettivo finalizzati a migliorare la professionali- tà dei lavoratori ed a favorirne la sensibilizzazione in materia ambientale. Per lo svolgimento dell’attività e per favorire la crescita professionale del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza, si stabilisce quanto
segue.
Permessi retribuiti
Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, i permessi retribuiti di cui all’articolo 3) dell’allegato G al presente con- tratto.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 50 comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 81/2008, secondo quanto definito dall’articolo 5 dell’allegato G al presente contratto.
Modalità di intervento sui rischi
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le Parti convengono quanto segue:
Esposizione ai fattori di rischio
I lavoratori esposti a fattori di rischio fisici, chimici e/o biologici sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con le modalità previste dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, si richia- ma il dispositivo previsto Titolo IX capo I del D.lgs. 81/2008. applicativo della direttiva europea CE/98/24 relativa al rischio chimico.
Ove per esigenze legate a tale sorveglianza si prevedano forzate as- senze dal lavoro a detti lavoratori è riconosciuta la regolare correspon- sione del salario.
I dati statistici relativi agli infortuni, alle malattie professionali e a quelli comuni, quelli relativi ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanita- ria, con specifica della natura o causa della sorveglianza stessa, e quelli relativi alle assenze totali dal lavoro per malattia o infortunio, distin- guendo se per infortunio, per malattia professionale o per malattia co- mune, saranno presentati dal medico competente, con cadenza annua- le, alla riunione periodica secondo le modalità previste dall’articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero in forma di risultati anonimi e collettivi.
Dispositivi di protezione
Il datore di lavoro, dopo la valutazione dei rischi e la riduzione di questi attraverso idonee procedure di lavoro, è tenuto a dotare i lavora-
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
tori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore.
I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possi- bilmente personale per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.
L’equipaggiamento personale verrà definito dai CIRL.
Ogni squadra di operai dovrà disporre di una cassetta di pronto soc- xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Rischi specifici
Ferma restando la possibilità di individuare nei contratti integrativi regionali i lavori da considerarsi pesanti e nocivi, intendendo per lavori pesanti quelli richiedenti di regola un notevole specifico e prolungato sforzo fisico e per lavori nocivi quelli richiedenti prestazioni per il cui espletamento ricorra l’utilizzazione di sostanze nocive per l’uomo, com- patibilmente con la legislazione vigente, le parti concordano di assumere il formale impegno di usare come riferimento nelle aziende del settore le indicazioni definite dall’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) e dall’Inail per la riduzione dei rischi per l’apparato muscolo scheletrico. Tutte le informazioni verranno fornite per le finali- tà formative ai RLS. Per le modalità di gestione dell’attività formativa e la produzione dei materiali informativi, le Parti possono avvalersi della collaborazione dei Coopform regionali laddove costituiti o di eventuali comitati paritetici previsti dalle Parti nei loro protocolli interconfederali.
Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in merito alla determinazione del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza sono contenute nell’accordo del 09 dicembre 2021 (Allegato G al pre- sente CCNL).
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art. 23 - Servizio di leva
Per il servizio di leva si applicano le norme di legge vigenti in materia. Per la chiamata ed il richiamo in servizio militare dei lavoratori, si ap-
plicano le norme di legge vigenti in materia.
Art. 24 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto
A termine delle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e ss.mm.ii., e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno otto anni di ser- vizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rap- porto di lavoro, un’anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo di cui al precedente comma, e comunque del 4% del nume- ro totale dei dipendenti.
La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di:
a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documen- tato con atto idoneo;
c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche congiunta con il proprio coniuge o titolare, congiuntamente con il proprio coniuge del diritto di superficie;
d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune col proprio coniuge;
e) congedo per la formazione ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rap- porto di lavoro e viene-detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
La richiesta per le finalità di cui alla lettera a) del presente artico-
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
lo, deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche.
Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazione, do- vranno essere presentati al datore di lavoro, preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’intervento, nonché delle spese complementari essenziali.
La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve es- sere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti che il compratore o promittente compratore, non sia pro- prietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico popolare, nonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata.
L’importo dell’anticipazione verrà erogato all’atto della presentazio- ne dell’atto notarile il quale dovrà essere perfezionato entro sei mesi dall’accettazione della domanda.
La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa do- vrà essere corredata:
• da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti che il xxxxxx- xxxxx non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico popolare;
• da copia autenticata della licenza edilizia;
• dal progetto, comprensivo dei costi dell’opera, firmato da un profes- sionista tecnico iscritto all’Ordine professionale.
La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abi- tazione, secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma prece- dente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al presente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento accertato all’atto della domanda, compete:
1) il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della domanda e dei documenti e da impiegare entro un anno dall’eroga- zione stessa;
2) il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazio- ne sostitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata;
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
3) l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’Ordi- ne professionale, che attesti l’ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera al progetto e i costi della stessa.
La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità.
Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro due anni dalla data della prima anticipazione.
Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con rac- comandata A.R. entro il mese di febbraio di ogni anno e l’eventuale graduatoria sarà redatta entro i due mesi successivi.
In tutti i casi di anticipazione, che comunque non potrà superare il costo della terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrut- turare, qualora non venga esibita entro i tempi necessari la documen- tazione definitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’in- teresse legale.
L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento al primo gennaio di ogni anno.
Ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria si seguiranno, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:
• interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità;
• acquisto della casa di abitazione con priorità, nell’ordine, ai casi di sfratto non per morosità, al numero dei componenti il nucleo familia- re con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti handicappati, acquisto dell’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizio- ni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF.
I criteri di priorità validi per l’acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi all’ipotesi di ristrut- turazione.
Qualora tutti i suesposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine di priorità, si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Nei casi più urgenti l’anticipazione per terapia ed interventi straor- dinari, potrà essere concessa in qualsiasi epoca senza la formazione di alcuna graduatoria.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la normativa di cui all’articolo 7 della legge
n. 53/2000, benché introduca una nuova causale al fine di richiedere l’anticipazione del TFR, non è coordinata con quanto stabilito dal codice civile in materia di anzianità di servizio ai fini dell’ammissibilità della do- manda di anticipazione.
Pertanto, in attesa di un coordinamento normativo da parte del legi- slatore, al fine di agevolare i lavoratori in congedo formativo, si ritiene di attenersi alle disposizioni emanate dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 85/00, riferite alla causale lettera e) dell’articolo 24.
Art. 25 - Norme in materia disciplinare
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non supe- riore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
L’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Ammonizione, multa, sospensione
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno adotta-
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
te nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidività; la sospen- sione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
Incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa o della so- spensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbando- ni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autoriz- zazione salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti o di evidenti irregolarità;
5) che sia trovato addormentato;
6) che si presti a diverbio litigioso, senza vie di fatto;
7) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nel luogo di lavoro, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
8) che occulti materiale o scarti di lavorazione;
9) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell’azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, o all’igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all’entità o alla gravità o alla abitua- le recidività dell’infrazione;
10) che commetta infrazioni di analoga gravità.
L’importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è de- voluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alle casse mutue integrative dei la- voratori.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento per giusta causa, con immediata risoluzione del rap- porto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi quali, ad esempio, le seguenti:
1) rissa o vie di fatto nel luogo di lavoro;
2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte all’an- no nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nel luogo di lavoro, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi allorché si tratti di lavorazione o di costruzione di rilevante entità;
5) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospen- sioni nei 12 mesi antecedenti;
6) furto;
7) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell’Azienda;
8) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
9) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antin- fortunistici;
10) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’Azienda;
11) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
12) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa pro- vocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
13) insubordinazione grave verso i superiori.
Art. 26 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Oltre ai motivi di giusta causa di licenziamento di cui al preceden- te art. 25, rappresentano giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 i seguenti fatti:
1) maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia salvo che il la- voratore non si sia avvalso della facoltà di cui alla legge 54 del 1982;
2) cessazione dell’attività aziendale;
3) sostanziale riduzione della superficie e/o attività aziendale che impe-
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
disca alla residua azienda e/o attività il mantenimento del precedente personale con rapporto a tempo indeterminato.
Gli eventuali licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato nei casi e con le procedure previste dalle leggi saranno comunicati e discussi preventivamente anche con le rappresentanze sindacali, prima della fase esecutiva.
In ogni caso le aziende sono tenute a ricercare le fonti di occupazione alternativa anche attraverso meccanismi di mobilità da ricercarsi con le Organizzazioni Sindacali.
Possono rappresentare motivi di giusta causa di dimissioni senza pre- avviso i seguenti fatti:
a) violenza e vie di fatto;
b) riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della stessa per oltre 3 mesi;
c) modifica unilaterale di eventuali condizioni e trattamenti individuali pattuiti.
Art. 27 - Preavviso
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di licenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta cau- sa, deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall’una all’altra parte a mezzo di raccomandata A.R.
I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti:
• 6 mesi in caso di licenziamento e 3 mesi in caso di dimissioni per gli impiegati di 6° e 5° livello;
• 4 mesi in caso di licenziamento e 2 mesi in caso di dimissioni per gli impiegati e per gli operai di 5° e 4° livello;
• 2 mesi in caso di licenziamento ed 1 mese in caso di dimissioni per tutti gli altri lavoratori.
Per gli impiegati con anzianità di servizio superiore a dieci anni i ter- mini di preavviso, in caso di licenziamento, sono aumentati di due mesi. In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti,
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
è dovuta dall’una all’altra parte una indennità sostitutiva equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di pre- avviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazio- ne del rapporto per la morte del lavoratore.
Durante il periodo di preavviso il lavoratore potrà fruire di adeguati permessi per la ricerca di altra occupazione.
Nel caso di dimissioni in tronco per giusta causa, al lavoratore è do- vuta l’indennità di mancato preavviso.
Art. 28 - Controversie
Individuali
In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall’applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipen- denza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere deman- data alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di com- posizione della vertenza.
Se la controversia discende dal riconoscimento della qualifica in rap- porto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata ed erronea applicazione dell’art. 8 del presente contratto, il tentativo di amichevole componimento sarà espletato con l’assistenza di due esperti, nominati dalle Organizzazioni sindacali cui aderiscono ed abbiano con- ferito mandato il datore di lavoro ed il lavoratore.
Collettive
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti le Organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controver- sie collettive insorte per l’applicazione o la interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei contratti integrativi.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art. 29 - Contributi per gestione CCNL e assistenza contrat- tuale
Anche in relazione a quanto previsto dal presente contratto in ma- teria di sistema di informazioni, osservatorio e relazioni sindacali sono istituiti i contributi gestione CCNL ed assistenza contrattuale nazionale.
a) Contributo assistenza contrattuale
I datori di lavoro tratterranno dalla retribuzione spettante ai lavoratori l’importo indicato nell’allegato regolamento e lo verseranno alle organiz- zazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto. Le Cooperative, i Xxxxxxxx forestali ed Aziende speciali sono altresì te- xxxx a versare, a loro carico, a favore delle rispettive organizzazioni nazio- nali stipulanti il presente CCNL un contributo allo stesso titolo calcolato sull’ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai prestatori di lavoro.
b) Contributo gestione CCNL
I datori di lavori sono tenuti a versare a loro carico un contributo mensile per il Fondo di gestione del CCNL.
L’entità, nonché le modalità di esazione e di versamento dei contri- buti di cui al presente articolo sono stabilite da apposito regolamento concordato tra le parti ed allegato al presente contratto di cui è parte essenziale ed integrante.
Art. 30 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo
a) Decorrenza e durata
Il presente contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal dal 01 gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2024 salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
b) Procedure di rinnovo
Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti:
• disdetta: almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata
a.r. o tramite pec (posta elettronica certificata);
• invio piattaforma: almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo rac- comandata a.r. o tramite pec (posta elettronica certificata);
• inizio trattativa: almeno 2 mesi prima della scadenza.
La parte che ha ricevuto la piattaforma per il rinnovo dovrà darne ri- scontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.
Nel corso dei cinque mesi antecedenti la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza, e comunque nei sei mesi successivi all’in- vio della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende pro- rogato di un anno e così di anno in anno.
Art. 31 - Condizioni di miglior favore
Fatto salvo quanto previsto in materia di armonizzazione della con- trattazione integrativa dal presente CCNL, esso non modifica le condi- zioni di lavoro ed il trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto.
Art. 32 - Previdenza complementare – Assistenza comple- mentare integrativa
A) Previdenza complementare
È istituita una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale mediante la costituzione di un Fondo Pensione Nazionale denominato Filcoop.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Dal 1° luglio 2018 Filcoop tramite fusione con altri fondi è entrato a far parte del Fondo Pensione denominato Previdenza Cooperativa.
Destinatari della forma pensionistica sono i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL sottoscritto in data 16 luglio 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni che siano stati assunti ed abbiano superato - ove previsto - il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale:
• contratto a tempo indeterminato;
• contratto part-time a tempo indeterminato;
• contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 51 gior- nate presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare;
• contratto di formazione e lavoro;
• contratto di apprendistato.
Destinatari della forma pensionistica sono altresì i lavoratori assunti in una delle tipologie di contratto sopra richiamate dei settori affini i cui CCNL siano sottoscritti da almeno due delle organizzazioni Sindacali dei Lavoratori che stipulano il CCNL 16 luglio 1998.
Per settori affini si intendono pertanto quelli di seguito indicati:
1. dipendenti di cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
2. dipendenti di cooperative e consorzi agricoli;
3. dipendenti da cooperative della pesca marittima, acquacoltura e ma- ricoltura.
L’associazione al Fondo di tali settori deve comunque essere disci- plinata con apposito accordo tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti i CCNL dei settori affini e le rispettive Associazioni o Federazioni delle imprese cooperative di settore.
L’adesione dei lavoratori al Fondo è volontaria.
Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:
• l’1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; a decorrere dal 1° gennaio 2011 la percentuale di contribuzione a carico del datore di lavoro è incrementata dello 0,2 %; a partire dal 01 gen-
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
naio 2022, la percentuale di contribuzione è incrementata di un ulteriore 0,3%.
• l’1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
• una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;
• il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.
Per gli impiegati l’obbligo del versamento del TFR si intende assolto col versamento presso l’ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.
Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versa- ta anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell’ambito del periodo di comporto, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità.
È fatta salva la facoltà del lavoratore di effettuare versamenti volonta- ri aggiuntivi fino al massimo di deduzione fiscale consentito dalla legge. Le parti si impegnano ad individuare una serie di iniziative promo- zionali al fine di raggiungere un congruo numero di iscritti al fondo pensione Previdenza Cooperativa tali da garantire rendimenti veramente
soddisfacenti.
Le parti, inoltre, si impegnano ad un rapido esame congiunto nell’e- ventualità di ulteriori interventi legislativi in tema di previdenza.
Le parti convengono che a partire dall’1.1.2022 al lavoratore compo- nente della Assemblea del Fondo è riconosciuto complessivamente, in caso di partecipazione in presenza, un giorno di permesso retribuito per la partecipazione alle convocazioni di tale organo.
B) Fondi integrativi sanitari
Le Parti concordano di istituire, a decorrere dal 1 gennaio 2003, una forma di assistenza sanitaria integrativa, da realizzare mediante il fondo “FILCOOP SANITARIO”, a favore degli impiegati e operai a tempo inde- terminato.
Tali lavoratori, se già in forza, saranno iscritti al FILCOOP SANITARIO
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
qualora non manifestino per iscritto diversa intenzione entro il 31 di- cembre 2002.
Per i lavoratori a tempo indeterminato assunti posteriormente alla data del 31 dicembre 2002 l’iscrizione decorre dalla data di assunzione, salvo disdetta scritta da presentarsi nei termini di 15 giorni dalla stessa data di assunzione.
L’azienda invierà al FILCOOP SANITARIO la copia della comunicazione di recesso del lavoratore.
La contribuzione al Fondo è determinata nella misura di Euro 52,00 annua di cui il 50% a carico dell’azienda e il restante 50% a carico del lavoratore.
A decorrere dal 1.01.2011 saranno iscritti al Filcoop sanitario, salvo rinuncia, anche gli operai a tempo determinato che vengono assunti con garanzia occupazionale di almeno 151 giornate annue.
La contribuzione per tali lavoratori sarà complessivamente di euro 36 annui di cui il 50% a carico dell’azienda e il restante 50% a carico del lavoratore.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
PARTE IMPIEGATI
Art. 33 - Assunzione
L’assunzione dell’impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell’an- no, e, ove non diversamente stabilito dalle parti, si intende a tempo indeterminato.
L’assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto di impiego, il livello di inquadramento, l’eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secon- do quanto previsto dal presente CCNL e dai contratti integrativi.
Il contratto a termine deve essere giustificato dalla specialità del rap- porto che potrà aver luogo, ai sensi della D.lgs 81/2015 e ss.mm.ii. nei seguenti casi:
• stagionalità o saltuarietà del lavoro;
• sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto;
• assunzione per un’opera definita;
• sostituzione di lavoratori in ferie o in aspettativa prevista dal presente CCNL;
• sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate per motivi fisici certificati da idonea documenta- zione.
L’assunzione con contratto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza del rapporto di impiego, il livello di inquadramento e la retri- buzione nei suoi vari elementi costitutivi.
L’assunzione dell’impiegato deve essere comunicata all’ENPAIA ed al- l’lNPS nelle forme di legge.
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata comples- siva, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto. L’applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art. 34 - Periodo di prova
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. In mancanza di que- sto, l’impiegato si intende assunto, senza prova alle condizioni stabilite dal presente contratto e dai contratti integrativi per il livello in cui l’im- piegato è inquadrato in base alle mansioni che è chiamato a svolgere.
Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per gli impiegati di 6°, 5° e 4° livello e in mesi 2 per gli impiegati di 3°, 2° e 1° livello.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza l’obbligo del preavviso; superato il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva senza necessità di conferma ed il servizio prestato deve computarsi agli effetti dell’anzianità dell’impiegato.
In caso di recesso nel corso del periodo di prova o al termine di esso, l’impiegato ha diritto allo stipendio per l’intero mese nel quale è av- venuto il recesso nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive ed al trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 12, 14, 42 del presente contratto.
Art. 35 - Classificazione
Gli impiegati forestali si classificano in sei livelli.
Nell’ambito di ciascun livello ai dipendenti sono attribuite le mansioni riportate nelle singole declaratorie.
6° livello - par. 152
Appartengono a questo livello gli impiegati che, non investiti dei po- xxxx e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il dirigente o con il datore di lavoro o con chi dallo stesso prepo- sto, alla organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell’azienda o di settori operativi della stessa, con autonomia e potere di iniziativa.
Profili esemplificativi
Direttori tecnici, amministrativi, ed altre figure con analoghe caratte- ristiche e funzioni, analista CED o responsabile servizio CED, responsabili di progetto e/o della realizzazione dei lavori.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Responsabile di sala nelle centrali operative provinciali/regionali rela- tivamente alla lotta agli incendi boschivi;
Responsabile direzione operazioni di spegnimento incendi;
5° livello - par. 133
Appartengono a questo livello gli impiegati che, in base alle direttive del datore di lavoro o di un superiore provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell’azienda o di parte di essa, con corrispondente responsabilità.
Profili esemplificativi
Programmatore CED, responsabile ufficio tecnico e/o amministrativo, responsabile tecnico o amministrativo di cantiere, addetto alla proget- tazione.
Componente di sala nelle centrali operative provinciali/regionali rela- tivamente alla lotta agli incendi boschivi.
4° livello - par. 122
Appartengono a questo livello gli impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite, con relativo potere di iniziativa operativa, esplicano mansioni del ramo tecnico o amministrativo in relazione alla loro specifica competenza professionale.
Profili esemplificativi
Contabili, impiegati amministrativi, disegnatori tecnici, assistenti di progetto o di cantiere, operatore CED.
3° livello - par. 115
Appartengono a questo livello gli impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o di impiegati del livello superiore, eseguono, secondo le disposizioni ricevute, mansioni tecniche e/o amministrative.
Profili esemplificativi
Addetti ai servizi amministrativi e tecnici, terminalisti CED addetti all’inserimento dati, magazzinieri con tenuta dei libri di carico e scarico e con responsabilità delle merci e degli attrezzi.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
2° livello - par. 108
Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o am- ministrativa.
Profili esemplificativi
Addetti a mansioni di segreteria, stenografi, dattilografi-terminalisti, addetti alle spedizioni.
1° livello - par. 100
Appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono mansioni esecutive proprie della qualifica.
Profili esemplificativi
Fattorini, commessi.
Art. 36 - Quadri
a) Definizione
In applicazione della legge 13 maggio 1985 n. 190, sono considerati quadri quei lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei di- rigenti e operando alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di un dirigente, svolgono con carattere di continuità funzioni di rilevante impor- tanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi generali dell’im- presa, con discrezionalità d’iniziativa nella gestione e/o nel coordinamento dell’attività aziendale o di significative unità organizzative della stessa.
Rientrano inoltre nella categoria dei quadri quegli impiegati che espli- xxxx funzioni specialistiche di particolare rilievo e valenza, di rappresen- tanza, progettualità e ricerca.
Ferma restando la non automaticità tra l’appartenenza al 6° livello e l’attribuzione della qualifica di quadro, appartengono alla categoria quadri quei lavoratori che, nell’ambito del predetto livello degli impie- gati, svolgono funzioni di coordinamento dell’attività aziendale, con au- tonomia nei confronti del datore di lavoro, o funzioni specialistiche di particolare rilievo.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
b) Indennità di funzione
Alla categoria dei quadri come individuata nella precedente lettera a), spetta un’indennità mensile pari a € 77,47 da corrispondersi per tutte le mensilità previste contrattualmente e da computarsi sul T.F.R.
A decorrere dal 1° agosto 2002, alla categoria dei quadri come indi- viduata nella precedente lettera a), spetta un’indennità mensile pari a € 103,00.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.
c) Responsabilità civile verso terzi
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, con onere a proprio carico, i propri dipendenti nell’area quadri contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle funzioni svolte.
Al quadro viene riconosciuta la copertura delle spese di assistenza legale in procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
d) Aggiornamento professionale
Ai quadri potranno essere concessi permessi retribuiti per la parte- cipazione a corsi di aggiornamento professionale o ad iniziative aventi carattere formativo, inerenti le specifiche competenze.
e) Invenzioni, innovazioni e brevetti
Fatti salvi i diritti per l’attestazione normativa di brevetti, le parti di- rettamente interessate potranno definire le condizioni anche di carattere economico per l’utilizzazione da parte dell’impresa sia delle invenzioni che delle innovazioni di rilevante importanza per il processo produttivo fatte dai quadri, nei casi in cui le stesse non costituiscono oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art. 37 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario normale giornalie- ro di lavoro (ved. art. 9);
b) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore ventidue alle ore sei del mattino successivo;
c) lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art. 11.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell’azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione.
Le percentuali di maggiorazione da applicare sugli elementi della re- tribuzione indicati al 3° comma dell’art. 39, sono le seguenti:
a) lavoro straordinario | 30% |
b) lavoro notturno | 50% |
c) lavoro festivo | 50% |
d) lavoro straordinario festivo | 60% |
e) lavoro festivo notturno | 65% |
f) lavoro supplementare | 10% |
Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, per talune figure impiegatizie soggette a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in determinati periodi dell’anno, potranno essere superati i limiti di cui al 2° comma del presente articolo previo accordo a livello aziendale (art. 2).
Art. 38 - Permessi straordinari
L’impiegato ha diritto annualmente a permessi retribuiti pari a giorni 7, per motivi familiari o personali.
Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 53/2000 l’impiegato ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi in caso di decesso del coniuge o di un parente o affine entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Durante tali permessi l’impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.
Art. 39 - Retribuzione
A decorrere dal 1.7.98 i seguenti elementi della retribuzione, previsti dal CCNL 6.3.95 per gli impiegati:
• minimo nazionale di stipendio base mensile;
• indennità di contingenza come da legge 26.2.86, n. 38 e leggi o ac- cordi successivi.
Decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo denomi- nato “minimo contrattuale nazionale conglobato” rispettivamente men- sile o giornaliero o orario.
Le entità di tale minimo contrattuale conglobato sono indicate nell’al- legata tabella A.
La retribuzione degli impiegati è pertanto così composta:
• minimo contrattuale nazionale conglobato;
• stipendio integrativo;
• aumenti periodici di anzianità.
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26 e quella oraria per 169.
Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le men- silità aggiuntive, il lavoro straordinario, eccetera, si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al terzo comma del presente articolo.
Art. 40 - Indennità di cassa
Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere, con relativa responsabilità, è riconosciuta una indennità mensile nella misura di € 20,66. A decorrere dal 1 agosto 2006 tale indennità è incrementata ad
€. 25,00.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Detta indennità compete sia agli impiegati che svolgono tale man- sione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre purché, in questo caso, non si tratti di mansione occasionale ma continuativa.
L’indennità non frazionabile nella misura mensile è corrisposta per dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese.
L’impiegato normalmente addetto a funzioni di portavalori di somme di denaro in contanti deve essere coperto da apposita garanzia assicu- rativa.
Art. 41 - Scatti di anzianità
L’impiegato, per l’anzianità di servizio prestato presso la stessa azien- da, ha diritto, per ogni biennio di anzianità, ad un aumento retributivo in cifra fissa.
A partire dall’1.1.1991 l’importo degli aumenti periodici per anziani- tà è fissato per ogni livello di impiegati e valevole per tutto il territorio nazionale, nelle seguenti misure:
6° livello € 33,05
5° livello € 29,44
4° livello € 26,86
3° livello € 24,79
2° livello € 23,76
1° livello € 22,21
Gli aumenti periodici per anzianità sono stabiliti nel numero massimo di dodici e decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
L’impiegato, nel caso di passaggio ad un livello superiore, conserverà il numero degli scatti di anzianità già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art. 42 - Trattamento di fine rapporto
All’impiegato, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta il trattamento di fine rapporto, previsto dalla legge 29 maggio 1982 n. 297. L’anzidetta disciplina si applica a partire dal primo giugno 1982, data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297, le cui norme in materia di trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al primo giugno 1982, si appli- xxxx le disposizioni all’epoca previste in merito all’indennità di anzianità
dalla contrattazione nazionale per gli impiegati agricoli.
Alla corresponsione del trattamento di fine rapporto provvede l’EN- PAIA per le modalità ed i limiti stabiliti dal Regolamento del fondo per il trattamento di fine rapporto.
Impegno a verbale
Le parti contraenti, al fine di favorire concretamente il diritto alle an- ticipazioni del T.F.R. a favore degli impiegati agricoli aventi titolo, di cui all’art. 1 della legge 297/82, si impegnano a definire con l’Ente Nazio- nale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati Agricoli (E.N.P.A.I.A.) apposito Protocollo che stabilisca criteri e modalità operative per agevo- lare l’applicazione della disciplina sulle anticipazioni, secondo gli orien- tamenti concordati tra le parti in sede di rinnovo del presente CCNL.
Art. 43 - Trasferimenti
Nel caso di trasferimento dell’impiegato, in via definitiva, da un’a- zienda all’altra dello stesso datore di lavoro, l’impiegato ha diritto al rim- borso, previa documentazione, delle spese sostenute per il trasferimento della sua famiglia e del mobilio, maggiorato del 15%.
Il trasferimento deve essere comunicato all’impiegato a mezzo di let- tera raccomandata a.r. con l’indicazione dei motivi che lo hanno deter- minato, almeno tre mesi prima.
L’impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto al riconosci- mento dell’indennità sostitutiva del periodo di preavviso e del tratta- mento di fine rapporto.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art. 44 - Malattia ed infortunio
Nei casi di infortunio o di malattia l’impiegato ha diritto alla conser- vazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi, anche per più eventi, nell’arco degli ultimi 24 mesi.
Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di ma- lattia professionale riconosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae di altri 12 mesi.
Il lavoratore può richiedere al datore di lavoro estratto delle giornate di malattia sul periodo previsto dal presente articolo così da permetter- gli, in casi di esigenza, di presentare per tempo la richiesta di aspettativa non retribuita così come prevista dall’art. 13 del CCNL. Il datore di lavoro darà conto entro 7 giorni alla richiesta del lavoratore.
Laddove la richiesta del lavoratore fosse presentata in modo da non consentire da parte del datore di lavoro una risposta entro la data fissata per la conservazione del posto di lavoro, la richiesta non produrrà alcun effetto sospensivo ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.
Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di pro- cedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l’impiegato ha diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, salvo restando tutti gli altri diritti acquisiti a norma del presente contratto.
Qualora all’impiegato sia derivata dall’infortunio una invalidità totale permanente al lavoro e tale da rendere impossibile lo svolgimento di qualsiasi altra mansione anche di livello inferiore allo stesso, non sarà conservato il posto.
L’impiegato avrà, però, diritto al trattamento economico per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli artt. 27 e 42.
L’assenza per malattia od infortunio deve essere tempestivamente co- municata al datore di lavoro e documentata secondo le vigenti norme di legge. In mancanza di tale comunicazione, salvo giustificato impedimen- to, e di documentazione l’assenza sarà considerata ingiustificata.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
A - Malattia
L’impiegato in stato di malattia avrà diritto al seguente trattamento economico:
Anni di anzianità presso l’azienda
Corresponsione stipendio mensile fino a mesi
Corresponsione mezzo stipendio mensile fino a mesi
b) da 5 a 10 anni 5 5
a) inferiore a 5 anni 3 3
c) oltre i 10 anni 6 6
Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella prece- dente, i periodi di sospensione per malattia si sommano quando si ve- rificano nell’arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.
B - Infortunio
L’impiegato in stato di infortunio avrà diritto al seguente trattamento economico:
Anni di anzianità presso l’azienda
Corresponsione stipendio mensile fino a mesi
Corresponsione mezzo stipendio mensile fino a mesi
b) da 5 a 10 anni 5 5
a) inferiore a 5 anni 3 3
c) oltre i 10 anni 6 6
Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella prece-
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
xxxxx, i periodi di sospensione per infortunio si sommano quando si verificano nell’arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per infortunio verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.
A seguito di quanto stabilito dal nuovo regolamento ENPAIA delle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni, a decorrere dal 1° gen- naio 1985 il trattamento economico spettante all’impiegato in stato di infortunio previsto dal precedente punto B), è sostituito dal seguente:
1) dal 1° al 3° giorno di assenza, l’onere della indennità giornaliera è interamente a carico del datore di lavoro;
2) dal 4° al 90° giorno di assenza, l’indennità giornaliera è per l’80% a carico del Fondo ENPAIA e per il restante 20% a carico del datore di lavoro;
3) dal 91° giorno di assenza sino alla data di cessazione del diritto alla conservazione del posto, l’indennità giornaliera è interamente a cari- co del Fondo ENPAIA.
In base all’art. 8 del nuovo Regolamento Infortuni ENPAIA, la misu- ra dell’indennità giornaliera si determina in ragione di un ventiseiesimo della retribuzione del mese in cui si è verificato l’evento, con l’esclusione degli emolumenti corrisposti a titolo di straordinario e con l’aggiunta dei ratei della 13ª e 14ª mensilità nonché di ogni aumento derivante dall’ap- plicazione della contrattazione collettiva.
Nelle ipotesi di cui ai punti 2) e 3), il trattamento economico spettan- te all’impiegato, per la parte dovuta al Fondo ENPAIA, è anticipato dal datore di lavoro.
L’impiegato, però non appena ottenuta l’indennità dal Fondo ENPA- IA, è obbligato a restituire tempestivamente al datore di lavoro l’importo da questi anticipato.
Art. 45 - Previdenza e assistenza, assegni familiari
a) E.N.P.A.I.A.
I datori di lavoro di cui all’art. 1 del presente contratto sono tenuti, ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, ad iscrivere gli impiegati dipendenti all’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impie-
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
gati dell’Agricoltura (ENPAIA) che ha sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx 00, per le seguenti forme di assicurazione e di previdenza:
1) assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali;
2) fondo di previdenza:
a) rischio morte;
b) quote a risparmio;
3) fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto.
La denuncia di assunzione, anche nel caso di assunzione con perio- do di prova, deve essere inviata all’ENPAlA entro 15 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro e deve contenere le generalità complete dell’impiegato, la descrizione dettagliata delle mansioni affidate, il livel- lo attribuito, nonché la retribuzione lorda di cui all’art. 39 del presente contratto.
Le variazioni che intervengono nell’inquadramento e nella retribuzio- ne devono essere denunciate dal datore di lavoro entro un mese.
I datori di lavoro sono tenuti a versare all’ENPAlA i contributi stabiliti dalla legge sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico degli impiegati, da trattenersi sulla retribuzione degli stessi.
I contributi sono calcolati dall’Ente in base alla retribuzione lorda an- zidetta e, comunque, in base ad una retribuzione non inferiore a quella minima contrattuale e devono essere versati all’Ente nei modi e nei ter- mini di cui alla legge sopra menzionata.
b) I.N.P.S.
I datori di lavoro, in base alla legislazione vigente, debbono altre- sì procedere all’iscrizione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) degli impiegati dipendenti per le forme di assicurazione previste e con i conseguenti adempimenti.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art. 46 - Assunzione
PARTE OPERAI
Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il col- locamento.
Gli operai addetti alle attività di cui all’art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato.
Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l’esecu- zione di un’opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del po- sto.
L’apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve ri- sultare da atto scritto.
Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.1962, n. 230 e successive modifiche e inte- grazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazio- ni di lavoro disciplinate dal presente contratto.
Sono operai a tempo indeterminato:
a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previ- denziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, maturano il diritto, se richiesto dal lavoratore stesso, entro 60 giorni dal superamento di tale termine, alla trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato, con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative.
Impegno a verbale
Le parti concordano di valutare entro la vigenza del presente con- tratto le esigenze di aggiornamento di quanto previsto dalla lettera B dell’ultimo comma del presente articolo, con particolare attenzione alle condizioni ivi previste.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art. 46 bis - Attività di carattere stagionale
Il X.Xxx. 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l’individua- zione delle attività stagionali e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività.
In aggiunta alle attività di cui al DPR 7/10/1963 n. 1525, il contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali potrà essere stipulato, per le attività di cui all’Allegato N.
Tali attività devono:
• Avere caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera l’im- presa;
• Essere concentrate in periodi dell’anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche.
Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, articolo 21, comma 2 e articolo 23, comma 2, lettera c), del Dlgs. 81/2015.
Art. 47 - Periodo di prova
L’assunzione al lavoro di ogni operaio si intende effettuata per un periodo di prova, della durata massima di 6 giorni di effettivo lavoro, durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza l’obbligo di preavviso né di diritto ad indennità.
Qualora prima della scadenza del periodo di prova non intervenga determinazione del datore di lavoro o dell’operaio per il recesso dal rap- porto, l’assunzione diviene, alla scadenza della prova, definitiva ed il ser- vizio prestato deve essere computato ad ogni effetto, nell’anzianità di servizio.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art. 48 - Riassunzione
Per ciascun anno solare verrà confermato come minimo l’ammontare globale delle giornate lavorative assicurate nell’anno precedente, ove ciò sia consentito dai relativi finanziamenti pubblici e, nel caso di concessio- ne di lavori in affidamento, siano almeno confermate le concessioni di lavori.
Per l’avviamento di detti lavoratori i Cirl definiranno i criteri di prece- denza tenendo conto della professionalità, della disponibilità, dell’anzia- nità di iscrizione e delle condizioni familiari del lavoratore.
Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle Commissioni re- gionali per l’impiego per fare adottare alle stesse i provvedimenti idonei a dare attuazione alle intese raggiunte in sede sindacale.
Anche in relazione a quanto previsto dall’art. 2 in materia di flussi occupazionali, su richiesta di una delle parti potrà essere effettuato an- nualmente, a livello regionale e/o aziendale, un confronto al fine di con- venire sulle effettive capacità di impiego degli operai a tempo determi- nato e sull’applicazione del turnover per quelli a tempo indeterminato.
Art. 49 - Classificazione degli operai
Ai fini dell’applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati nei seguenti livelli:
5° livello/Specializzati super/Parametro 123
Per operai specializzati super si intendono quegli operai che, in pos- sesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale, attività complesse e di rilevante specia- lizzazione.
Profili esemplificativi:
- responsabili di vivaio;
- operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento- terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di telefe- riche e gru a cavo;
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
- falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
- autisti di autotreni ed autoarticolati.
4° livello/Operai specializzati/Parametro 116
Per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità.
Profili esemplificativi:
- operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l’utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idrau- lico-forestali;
- meccanici;
- innestatori, potatori;
- reparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fito- patologici;
- vivaisti specializzati;
- raccoglitori-selezionatori di semi forestali;
- muratori specializzati;
- addetti all’allevamento di bestiame e di selvaggina;
- motoseghisti addetti al taglio di selezione;
- addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali.
3° livello/Operai qualificati super/Parametro 111
Per operai qualificati super si intendono quegli operai in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell’operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione.
Profili esemplificativi:
- estrattori di sughero;
- vivaisti qualificati con comprovata esperienza professionale;
- conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno (scortica- trici, ceppatrici, biotrituratori, potatrici, etc.);
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
- muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale;
- addetti alla costruzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a tecnologie di bioingegneria;
- allevatori e conduttori di animali da soma (cavalli, muli, etc. …).
2° livello/Operai qualificati/Parametro 108
Per operai qualificati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di cono- scenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili.
Profili esemplificativi:
- conduttori di macchine ed attrezzature agricole o forestali semplici e/o semoventi;
- addetti alle utilizzazioni forestali (taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali);
- selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali;
- addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e aiuto-vivaisti;
- muratori, ferraioli e falegnami qualificati;
- conduttori di veicoli a trazione animale;
- addetti alla realizzazione di semenzai e piantonai;
- addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (briglie, gabbioni, recin- zioni, manutenzione strade).
1° livello/Operai comuni/Parametro 100
Per operai comuni si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori ge- nerici e semplici nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori.
Profili esemplificativi:
addetti alle zappature, vangature, spicconature per la preparazione e sistemazione del terreno, sarchiature, zappettature, modeste opere sussidiarie, estirpazioni delle vegetazioni infestanti, semina e messa a dimora delle piantine e lavori di manovalanza per semplici opere di pre- sidio (ciglionate, graticciate, cordonate), carico e scarico da automezzi, riceppatura, sramatura ed esbosco senza uso di mezzi meccanici.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Capo operaio
Incarico da attribuirsi esclusivamente all’operaio del 4° livello che coor- dina più squadre di operai ovvero, a livello esecutivo, unità operative spe- cializzate. Per tale incarico viene corrisposta una indennità pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato di livello e del salario integra- tivo regionale per l’intero periodo lavorativo nell’anno e per 14 mensilità.
Capo squadra
Al fine di corrispondere alle esigenze territoriali, in sede di Cirl sarà individuato il livello nel quale verrà inquadrato il capo squadra.
Indennità di alta professionalità:
nei confronti degli operai di 5 livello con particolari caratteristiche di alta professionalità, da individuare nel secondo livello di contrattazio- ne, che ricoprono funzioni di particolare rilevanza sul piano specialistico o di coordinamento e per i quali si richiedono specifiche conoscenze, autonomia e capacità a progredire nell’apprendimento professionale, in presenza di precisi incarichi organizzativi, potrà essere erogata una indennità di alta professionalità, da quantificare al secondo livello di contrattazione, fino ad un massimo di €. 100,00, per tutte le mensilità previste contrattualmente e da conteggiare ai fini del T.F.R..
Impegno a verbale
Per il capo operaio ed il capo squadra sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti derivanti da accordi.
Norma transitoria
Per gli operai qualificati super (3° livello), si concorda di effettuare il relativo inquadramento in occasione della definizione dei prossimi rinno- vi contrattuali di secondo livello e, nel caso sussistano indennità di fun- zione o di livello o in altro modo denominate derivanti da contrattazio- ne collettiva, queste verranno assorbite fino a concorrenza al momento dell’acquisizione della nuova qualifica.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Nel caso si verifichi che tale nuovo inquadramento coinvolga oltre il 10% degli operai qualificati, le parti titolari del secondo livello con- trattuale individueranno le opportune fasi di applicazione graduale del nuovo livello contrattuale.
Dichiarazione a verbale
Le Parti firmatarie del presente contratto, preso atto che il nuovo sistema classificatorio individuato risponde in modo più adeguato alle esigenze introdotte dall’evoluzione dei nuovi lavori nel settore, e con- siderando che allo stato attuale non risulta opportuno individuare ulte- riori modifiche alla classificazione in riferimento alle alte professionalità, si impegnano a valutare soluzioni idonee a tale problema, da verificare all’atto del prossimo rinnovo quadriennale.
Art. 50 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro eseguito oltre i limiti di cui al 1° comma dell’art. 9 è consi- derato lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario può essere richiesto solo in casi eccezionali.
Per lavoro notturno si intende quello compiuto dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello compiuto nei giorni festivi di cui al precedente art. 11.
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e
festivo sono le seguenti: | |
1) lavoro straordinario diurno | 24% |
2) lavoro festivo diurno | 39% |
3) lavoro festivo straordinario | 50% |
4) lavoro notturno ordinario non compreso in turni periodici | 27% |
5) lavoro notturno ordinario compreso in turni periodici | 8% |
6) lavoro notturno straordinario | 38% |
7) lavoro festivo notturno escluso quello compreso in turni periodici 46% | |
8) lavoro festivo notturno compreso in turni periodici | 15% |
9) lavoro festivo notturno straordinario | 66% |
10) lavoro supplementare | 10% |
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Dette percentuali vanno calcolate su minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale.
Art. 51 - Permessi straordinari
Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 53/2000 il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi in caso di decesso del coniuge o di un parente o affine entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica. Il per- messo di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.
L’operaio ha diritto annualmente a permessi retribuiti pari a 1 giorno, per motivi familiari o personali.
Art. 52 - Retribuzione
Gli aumenti dei minimi contrattuali per il rinnovo del CCNL sono stati de- terminati operando sui livelli retributivi del II livello operai (parametro 108) e II livello impiegati (parametro 108), riparametrando quindi questi valori sui diversi livelli di inquadramento, secondo la scala parametrale in vigore.
L’incremento dei minimi contrattuali del II livello operai e del II livello impiegati è pari a complessivi 100 Euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale così ripartiti:
• 1° dicembre 2021 Euro 50 lordi.
• 1° marzo 2023 Euro 50 lordi.
A decorrere dal 1.7.1998 i seguenti elementi della retribuzione degli operai previsti dal CCNL 6.3.1995:
• minimo nazionale di salario base;
• indennità di contingenza come da L. 26.2.1986, n. 38 e leggi o ac- cordi successivi decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento re- tributivo denominato “minimo contrattuale nazionale conglobato” rispettivamente mensile, giornaliero o orario.
Le entità di tale minimo contrattuale conglobato sono indicate nell’al- legata tabella A.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Operai a tempo indeterminato
La retribuzione degli operai con rapporto di lavoro a tempo indeter- minato è costituita pertanto da:
a) minimo contrattuale nazionale conglobato;
b) salario integrativo regionale (art. 2).
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26; quella oraria per 169. Gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono retribu-
iti con paga mensile per tutta la durata del rapporto con esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattia od infortunio e per le giornate di sospensione per le quali è stato richiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l’intervento della cassa integrazione salariale di cui alla legge 8.8.1972, n. 457 e successive modifiche e integrazioni.
Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia ed all’in- fortunio vale quanto disposto dall’art. 60.
Operai a tempo determinato
La retribuzione degli operai con rapporto di lavoro a tempo determi- nato è costituita da:
a) minimo contrattuale nazionale conglobato (v. comma 1 presente articolo);
b) salario integrativo regionale;
c) terzo elemento pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli ope- rai a tempo indeterminato (ferie, 13ª mensilità, 14ª mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali di cui al 3° comma dell’art. 11, riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo.
La percentuale di tale indennità è pari al 31,36%.
Detta percentuale viene convenzionalmente scomposta nel modo se- guente:
- ferie 8,85%;
- festività nazionali ed infrasettimanali 4,81%;
- tredicesima mensilità 8,85%;
- quattordicesima mensilità 8,85%.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Trattamento di fine rapporto
All’operaio a tempo determinato compete il trattamento di fine rap- porto per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari al 9,15% del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo regionale non- ché per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale. Tale misura deve essere evidenziata nelle buste paga e corrisposta al la- voratore insieme alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga.
Il TFR non si calcolerà sul 3° elemento e la percentuale del 9,15% tiene conto della mancata suddivisione della retribuzione complessiva annua per 13,5 nonché del diritto alla maturazione di quote di TFR anche per frazione di mese inferiori a 15 giorni.
Struttura salariale
Le due voci salariali, minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale, dovranno restare disgiunte, secondo lo schema delle tabelle salariali di seguito allegate, mentre il calcolo degli istituti economici contrattuali, quali ad esempio 13ª e 14ª mensilità, 3° elemento, lavoro straordinario ecc., dovrà essere effettuato su entrambe le voci salariali.
Art. 53 - Indennità per lavori disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elenca- te competono, in aggiunta alla retribuzione composta da minimo con- trattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale, le seguen- ti indennità percentuali:
a) alta montagna: 8% per lavori eseguiti da 1.000 a 1500 metri; 10% per lavori eseguiti oltre i 1.500 metri;
b) lavori in acqua: 10% oltre la fornitura dei necessari mezzi protettivi;
c) zona malarica: 5% per lavori eseguiti nel periodo intercorrente dal 1° giugno al 30 settembre, nelle zone riconosciute malariche a termini delle vigenti disposizioni, nonché la somministrazione del chinino.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Nota a verbale
L’indennità per prestazione di lavoro per spegnimento di incendi è regolata dall’art. 57.
Art. 54 - Centri di raccolta - mezzi di trasporto rimborso chi- lometrico
L’azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiun- gimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall’azienda, d’intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori.
L’individuazione del centro raccolta deve essere comunque funziona- le a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l’eco- nomicità dell’azienda.
Qualora l’azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro.
Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l’orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi.
In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del da- tore di lavoro.
Art. 55 - Indennità attrezzi
L’azienda è tenuta a fornire gli attrezzi manuali di uso comune. Qualora non vi provveda, al lavoratore compete una indennità di €
0,15 per ogni giornata di lavoro effettivo.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art. 56 - Reperibilità
I datori di lavoro potranno richiedere ai lavoratori dipendenti di esse- re reperibili per i casi di incendio o di calamità naturale.
In tale caso il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al 4,5% del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo re- gionale.
Le modalità e le condizioni della reperibilità sono definite dai Cirl.
Art. 57 - Indennità antincendio e calamità naturali
Per ogni ora di lavoro prestata per lo spegnimento di incendi o per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali i lavoratori hanno diritto ad una retribuzione maggiorata del 25% da calcolarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale e cu- mulabile con altre indennità previste dal CCNL, eventualmente spettanti.
Art. 58 - Mensa
Nei cantieri forestali si dovranno predisporre idonei rifugi ad uso mensa e ricovero.
Le modalità ed i criteri per provvedere a tale esigenza, nonché la eventuale istituzione e la misura della indennità sostitutiva sono deman- date ai Cirl.
Art. 59 - Impedimenti al lavoro per cause di forza maggiore
Nell’ipotesi in cui l’operaio a tempo determinato, giunto al posto di lavoro, non possa iniziare il suo lavoro per cause di forza maggiore, al medesimo viene riconosciuto il diritto al pagamento di due ore della retribuzione giornaliera di livello.
Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, qualora la presta- zione abbia avuto una durata superiore a due ore e fino a tre ore e mezzo, all’operaio viene riconosciuto il diritto al pagamento del 50%
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
della retribuzione giornaliera di livello; se superiore a tre ore e mezzo e fino a cinque, del 75% della retribuzione di livello; se superiore a cinque dell’intera retribuzione giornaliera di livello.
Per gli operai a tempo indeterminato vale quanto previsto dall’art.
52.
In tutti i casi disciplinati dal presente articolo l’operaio ha diritto all’indennità chilometrica o di percorso.
Art. 60 - Assicurazioni sociali
Per le assicurazioni sociali, per l’assicurazione contro gli infortuni, per l’assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazio- ne le norme di legge.
Gli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell’agricoltura.
Le indennità a carico dell’Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell’Istituto o altro sistema analogo.
Per come previsto dalla normativa vigente, le prestazioni che posso- no essere anticipate dal datore di lavoro sono: l’assegno per il nucleo familiare, l’indennità di malattia, la cassa integrazione, la donazione del sangue, la donazione del midollo osseo e la maternità.
Dichiarazione a verbale
Fatte salve le situazioni di miglior favore per i lavoratori già acquisite nella contrattazione integrativa, i Cirl hanno facoltà di regolamentare anticipazioni, a carico dei datori di lavoro, delle indennità di cassa inte- grazione e di malattia.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art. 61 - Integrazioni CIMIF
Nel caso di malattia o di infortunio, ad integrazione del trattamento corrisposto dagli Istituti previdenziali, compete agli operai un’indennità giornaliera per il numero di giornate, nell’importo e con le modalità pre- viste dal Regolamento del Fondo di cui al successivo comma e comun- que in quantità non superiore alla differenza tra l’80% della retribuzione globale giornaliera e l’importo delle somme corrisposte all’operaio dagli Istituti previdenziali.
L’erogazione dei trattamenti integrativi di cui al precedente comma è assolta tramite apposito Fondo (CIMIF Cassa integrativa Malattie In- fortuni Forestali) istituito ai sensi dell’art. 36 cod. civ. su iniziativa delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto. Per ottenere tali prestazioni a favore dei lavoratori, il datore di lavoro deve versare mensilmente al CIMIF un importo pari allo 0,44% del mi- nimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regiona- le secondo le modalità previste all’allegato regolamento maggiorando l’importo lordo della retribuzione giornaliera, di cui alle allegate tabelle,
dello 0,44%.
In alternativa l’obbligo dell’erogazione dei trattamenti integrativi di cui al secondo comma del presente articolo è assolto mediante corre- sponsione diretta della prestazione al lavoratore da parte del datore di lavoro.
Impegno a verbale
Prendendo atto dei limiti delle attuali previsioni in materia di inte- grazione della malattia per tutti gli operai che rientrano nel campo di applicazione del presente CCNL, al fine di valutare le modalità con cui modificare l’Art. 61 in sede di prossimo rinnovo contrattuale, su richiesta delle parti o di una di esse, le stesse si impegnano ad incontrarsi entro i 30 giorni successivi alla richiesta, con lo scopo di indagare i meccanismi di contribuzione al CIMIF, la sua applicazione in ambito territoriale e le componenti della spesa dello stessa Cassa.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art. 62 - Conservazione del posto
L’operaio a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni, an- che per più eventi, nell’arco degli ultimi 12 mesi.
In caso di infortunio sul lavoro la conservazione del posto all’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica.
In caso di malattia professionale riconosciuta dall’INAIL la conserva- zione del posto all’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica e, in ogni caso non potrà superare il periodo di 12 mesi dal veri- ficarsi dell’evento
Il lavoratore può richiedere al datore di lavoro estratto delle giornate di malattia sul periodo previsto dal presente articolo così da permetter- gli, in casi di esigenza, di presentare per tempo la richiesta di aspettativa non retribuita così come prevista dall’art. 13 del CCNL. Il datore di lavoro darà conto entro 7 giorni alla richiesta del lavoratore.
Laddove la richiesta del lavoratore fosse presentata in modo da non consentire da parte del datore di lavoro una risposta entro la data fissata per la conservazione del posto di lavoro, la richiesta non produrrà alcun effetto sospensivo ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CCNL
Lavoro temporaneo
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della L. 196/1997 il ricorso ai contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo è esteso, in via sperimentale, alle cooperative ed ai consorzi forestali ed alle aziende speciali consorziali che applicano il presente CCNL per tutto il periodo di validità del CCNL medesimo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano.
Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltrechè nei casi previsti dall’articolo 1 comma 2, lettere b) e c), della Legge 196/97 anche nei seguenti:
• attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi non ordi- nari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
• sostituzione di operai a tempo indeterminato nonchè di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate;
• sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA;
• sostituzione di lavoratori assenti per l’aspettativa senza assegni di cui all’articolo 11 del presente CCNL;
• sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per parte dell’orario di la- voro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: Legge 104/92 (Portatori di gravi handicap), Ordinanza 1675/89 (Volontariato di protezione civile), DPR 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti), Legge 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico);
• sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali riposi;
• necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative ur- genti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi stabi- liti per l’ultimazione dei lavori.
La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche comprese nei livelli 1° impiegati e 1° operai comuni.
Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola vol-
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
ta per un periodo non superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno giustificato.
I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavo- ro utilizzatore non possono superare il 15% dei lavoratori a tempo indetermi- nato occupati presso lo stesso su base annua. Nei casi in cui tale rapporto per- centuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di due lavoratori temporanei.
Del ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comu- nicazione alle RSU, RSA o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni.
L’effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a ve- rifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 196/97.
Le parti si danno atto di avere in questo modo previsto una sperimen- tazione coerente con quanto disposto dalla Legge 196/97 in materia di lavoro temporaneo nel settore agricolo.
Allegati
A. Minimi retributivi nazionali conglobati mensili
B. Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1.12.2021
C. Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1.3.2023
D. Tabelle retribuzioni 1/8/2010 e paga oraria operai a tempo indetermi- nato
E. Tabelle retribuzioni 1/1/2011 e paga oraria operai a tempo indeterminato
F. Accordo per la costituzione delle R.S.U.
G. Accordo per la determinazione del rappresentante per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
H. Contratto di formazione e lavoro
X. Xxxxxxxxxxx delle trattenute per il contributo di assistenza contrat- tuale nazionale (CAC) e per il contributo al fondo di gestione del Ccnl
L. Regolamento contribuzione FIMIF
M. Accordo sulle modalità di fruizione delle ferie
N. Attività di carattere stagionale
ALLEGATI
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Allegato A
Tabella
Minimi retributivi nazionali conglobati mensili
Livello Qualifiche Parametro Dal Dal 1/12/2021 1/3/2023 Impiegati | ||||||
6 | 152 | 70,37 | 1.835,69 | 70,37 | 1.906,06 | |
5 | 133 | 61,57 | 1.599,37 | 61,57 | 1.660,95 | |
4 | 122 | 56,48 | 1.471,09 | 56,48 | 1.527,57 | |
3 | 115 | 53,24 | 1.382,56 | 53,24 | 1.435,80 | |
2 | 108 | 50,00 | 1.303,46 | 50,00 | 1.353,46 | |
1 | 100 | 46,30 | 1.205,37 | 46,30 | 1.251,66 | |
Operai | ||||||
5 | Specializzato super | 123 | 56,94 | 1.485,27 | 56,94 | 1.542,22 |
4 | Specializzato | 116 | 53,70 | 1.398,27 | 53,70 | 1.451,98 |
3 | Qualificato super | 111 | 51,39 | 1.337,94 | 51,39 | 1.389,33 |
2 | Qualificato | 108 | 50,00 | 1.306,16 | 50,00 | 1.356,16 |
1 | Comune | 100 | 46,30 | 1.205,37 | 46,30 | 1.251,66 |
98