Indennità per specifiche responsabilità. (comma 1, art. 70-quinquies, CCNL 21/05/2018) 1. Ai sensi dell’art. 70-quinquies, comma 1, è prevista un'indennità di importo massimo non superiore a € 3.000,00/annui lordi per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa. 2. Il fondo per tale indennità è stabilito annualmente. 3. L’indennità per particolari responsabilità viene corrisposta a quei dipendenti che con atto formale del Dirigente risultano assegnatari di responsabilità aggiuntive e più complesse rispetto a quelle ordinariamente connesse al profilo e alla categoria di inquadramento, tenendo conto a tal fine anche della posizione economica raggiunta. 4. In particolare, le posizioni di particolare responsabilità sono ricondotte alla sussistenza dei seguenti requisiti nell’incarico lavorativo ricevuto: a) relativamente al personale in categoria D: - L’ordinario presidio di attività o servizi o uffici non può essere considerato sufficiente ai fini di cui sopra, rientrando nelle funzioni proprie della categoria esemplificate nella declaratoria professionale di cui al CCNL 31.03.99 nonché nel profilo di istruttore direttivo. b) relativamente al personale in categoria C: - Particolare ampiezza del livello di responsabilità affidata in modo diretto sui risultati, con valenza interna verso l’organizzazione; - Particolare valenza dei processi produttivi/amministrativi di cui si è responsabili, cioè: - Particolare ampiezza numerica dei procedimenti di cui si è investiti; - Particolare complessità dei procedimenti stessi. - Entrambi i punti precedenti sono ricompresi nell’ipotesi di incarico di coordinamento di singoli uffici. - Particolare complessità dei problemi (da media deve tendere a farsi elevata) con modelli esterni solo parzialmente predefiniti, dove è necessaria la scelta di soluzioni gestionali specifiche ed anche innovative o dove all’esterno vi sono solo modelli generici di riferimento da concretizzarsi mediante scelte discrezionali che implicano l’impiego di specifica professionalità, così che l’ampiezza delle soluzioni possibili è tale da richiedere in modo preponderante la definizione di soluzioni specifiche non ripetitive di modelli predefiniti astratti. - Particolare complessità delle relazioni organizzative interne, caratterizzate dall’essere intersettoriali, con modelli di negoziazione interna che superano le logiche del rapporto formale tra competenze diverse e diverse gerarchie (project management, relazioni orizzontali in funzione del ruolo), dove si negoziano rapporti non predefiniti da normative generali o interne o da schemi di competenze, e dove vi sono ambiti di notevole discrezionalità (di merito e non tecnica) nei margini di negoziazione, con un livello ampio di potere decisionale nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire. - Livello di negoziazione esterna con gli utenti o con altre istituzioni da cui scaturiscono effetti diretti tra ente e utente, o con affidamento delle relazioni rispetto ad intere famiglie di utenti, purché vi siano ampi ambiti di discrezionalità nella negoziazione e con esclusione dei casi di negoziazione apparente, ovvero tesa unicamente a riportare all’utente o ad altre istituzioni esiti di processi produttivi / amministrativi dettati da norme, ma vi siano ambiti significativi dei contenuti dei processi produttivi / amministrativi rimessi proprio alla negoziazione, e quindi attraverso essa un livello ampio di discrezionalità nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire. c) relativamente al personale in categoria B: - Conoscenze specialistiche particolari e non riconducibili alla base teorica acquisibile con la scuola dell’obbligo, sviluppate con formazione tecnica avanzata e accompagnata da gradi di esperienza approfondita impiegate in contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati autonoma rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Ruolo organizzativo particolare che superi significativamente l’ordinaria dipendenza gerarchica e funzionale da personale di categoria superiore nell’ambito del servizio o attività cui si è preposti; - Si concorda che per la tipologia di ente si tratta di fattispecie eccezionali. 5. Le casistiche generali innanzi descritte si riepilogano nelle seguenti fattispecie esemplificative: a. Particolari responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro; b. Responsabilità diretta nei confronti del dirigente dei procedimenti / servizi assegnati in assenza di posizione organizzativa; c. Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività di particolare strategicità o in assenza di posizione organizzativa; d. Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi di particolare complessità e/o di rilevante responsabilità; e. Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali di particolare complessità (delegazione trattante, conferenze di servizi ecc.); f. Responsabilità di preposizione a strutture complesse/strategiche; g. Responsabilità di gestione e/o rendicontazione di significative risorse economiche; h. Responsabilità di attività implicanti l’esercizio di funzioni di elevata specializzazione; i. Responsabilità di esercizio di talune mansioni ascrivibili a categoria superiore, laddove non vi siano le condizioni per l’affidamento di mansioni superiori (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C e B); j. Responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del responsabile (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C E B) k. Per ciascuna fattispecie il punteggio è assegnato in funzione della effettiva rilevanza della responsabilità conferita, pesata in: 1. rilevanza media, fino a 2 punti; 2. rilevanza significativa, da 2,5 fino a 4 punti; 3. rilevanza massima, da 4,5 fino a 6 punti. 6. Il Dirigente attribuisce un punteggio, anche in frazioni di 0,50 punti, ad una o più delle voci innanzi evidenziate fino ad un massimo di 6 punti complessivi; il Dirigente può altresì attribuire punteggio ad ulteriori voci non rientranti nell’elenco esemplificativo purché rientranti nelle nozioni generali di cui al precedente comma 4 ed esattamente delineate nell’atto di conferimento, evidenziando in tal caso la specificità della fattispecie e motivando la conformità di essa alle predette nozioni e alle finalità dell’istituto ed il peso attribuito. L’atto è assunto dal dirigente previa intesa con il Segretario Generale. L’insieme degli incarichi conferiti annualmente è reso noto alle R.S.U. mediante l’invio di apposito prospetto riepilogativo indicante altresì le pesature ed i compensi attribuiti. 7. L’attribuzione della posizione di specifica responsabilità comporta un’indennità stabilita nelle seguenti fasce suddivise per categorie: Cat. B Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 500,00 FASCIA 2 Da 4 punti € 800,00 Cat. C Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 800,00 FASCIA 2 Da 4 a 5 punti € 1.000,00 FASCIA 3 6 punti € 1.500,00 Cat. D Responsabilità Indennità 8. L’attribuzione dell’indennità è conferita con valenza annuale, e si considera automaticamente cessata al termine dell’anno, salvo espresso rinnovo. Quando l’indennità è conferita per la responsabilità su un progetto specifico, essa può essere della stessa durata del progetto; in tale ipotesi, se la durata del progetto è superiore all’anno, la misura dell’indennità è fissata annualmente, ferma restando la facoltà di non confermarne l’attribuzione alla scadenza del primo anno; l’eventuale durata del progetto inferiore ad un anno non impedisce l’attribuzione dell’indennità, la cui misura terrà conto sia della durata dell’impegno sia della valenza ed importanza del progetto. Le indennità conferite annualmente sono ordinariamente liquidate mensilmente. 9. L’indennità può essere revocata prima della sua scadenza qualora per scelte organizzative generali venga meno il presupposto di attribuzione; in tale ipotesi la revoca non deve essere oggetto di motivazione specifica. L’indennità può essere altresì revocata anticipatamente con atto del Dirigente in caso di inadeguato assolvimento dei compiti di particolare responsabilità affidati; in tale ipotesi l’atto deve indicare le ragioni della revoca. 10. Nelle ipotesi di revoca, l’indennità è liquidata per la parte di anno in cui è stata effettivamente svolta la funzione oggetto dell’indennità. 11. L’indennità viene proporzionata alla percentuale del rapporto di lavoro ed in base alla presenza in servizio come stabilito dall’art. 71 del D.L. 112/2008 e successive modificazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Indennità per specifiche responsabilità. (comma 1, art. 70-quinquies, CCNL 21/05/2018)
1. Ai sensi dell’artL’indennità prevista dall’art. 70-quinquies, comma 1, è prevista un'indennità del C.C.N.L. viene erogata, secondo i seguenti criteri generali:
a) le posizioni di importo massimo non superiore lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità saranno appositamente ed esclusivamente individuate dal Direttore generale/sostituto/equipollente/delegato/equipol- lente con atto scritto, a € 3.000,00/annui lordi per compensare l’eventuale esercizio seguito di compiti che comportano specifiche responsabilitàspecifica attestazione del competente Responsabile d’Ufficio in merito alla concreta organizzazione del lavoro, al personale all’organizzazione degli uffici e dei servizi, alla razionalizzazione ed all’ottimizzazione dell’impiego delle categorie risorse umane. Possono essere destinatari dell’incarico dipendenti inquadrati in categoria B, C e D, che o D (non risulti incaricato titolari di posizione organizzativa). Come ribadito dall’ARAN, le indennità per specifiche responsabilità non possono essere riconosciute solo con riferimento al profilo di appartenenza.
b) Il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come eventualmente integrata dagli accordi di ente.
c) In sede di accordo annuale per l’utilizzo delle risorse, le parti individuano l’importo complessivo a livello di ente destinato a finanziare l’indennità per specifiche responsabilità.
d) Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità; nel caso ricorrano responsabilità diverse, al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più alto.
e) La corresponsione delle indennità per specifiche responsabilità avviene mensilmente, non è frazionabile ed è rapportata ai mesi di effettivo servizio prestato in caso di assunzione e/o cessazione (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni effettivi). Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all’orario di lavoro settimanale indicato nel contratto di lavoro. Le indennità di cui al presente articolo, legate all’effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui sono correlate, possono essere soggette a revisioni, integrazioni e revoca.
2. Il fondo per tale indennità è stabilito annualmente.
3. L’indennità per particolari responsabilità viene corrisposta a quei Per i dipendenti che con atto formale del Dirigente risultano assegnatari di responsabilità aggiuntive e più complesse rispetto a quelle ordinariamente connesse al profilo e alla categoria di inquadramento, tenendo conto a tal fine anche della posizione economica raggiunta.
4. In particolare, le posizioni di particolare responsabilità sono ricondotte alla sussistenza dei seguenti requisiti nell’incarico lavorativo ricevuto:
a) relativamente al personale in categoria D: - L’ordinario presidio di attività o servizi o uffici non può essere considerato sufficiente ai fini destinatari dell’indennità di cui sopraalla L.R. 7/1997 e smi art. 29 bis, rientrando nelle funzioni proprie sarà riconosciuta la sola indennità di responsabile dell’ufficio essendo le altre responsabilità già retribuite con l’indennità richiamata. Al personale della categoria esemplificate nella declaratoria professionale di “D” a cui al CCNL 31.03.99 nonché nel profilo di istruttore direttivo.
b) relativamente al personale in categoria C: - Particolare ampiezza del livello di sia stata formalmente attribuita la responsabilità affidata in modo diretto sui risultati, con valenza interna verso l’organizzazione; - Particolare valenza dei processi produttivi/amministrativi di cui si è responsabili, cioè: - Particolare ampiezza numerica dei procedimenti di cui si è investiti; - Particolare complessità dei procedimenti stessi. - Entrambi i punti precedenti sono ricompresi nell’ipotesi di incarico di coordinamento di singoli uffici. - Particolare complessità dei problemi (da media deve tendere a farsi elevata) con modelli esterni solo parzialmente predefiniti, dove è necessaria la scelta di soluzioni gestionali specifiche ed anche innovative o dove all’esterno vi sono solo modelli generici di riferimento da concretizzarsi mediante scelte discrezionali che implicano l’impiego di specifica professionalità, così che l’ampiezza delle soluzioni possibili è tale da richiedere in modo preponderante la definizione di soluzioni specifiche non ripetitive di modelli predefiniti astratti. - Particolare complessità delle relazioni organizzative interne, caratterizzate dall’essere intersettoriali, con modelli di negoziazione interna che superano le logiche del rapporto formale tra competenze diverse e diverse gerarchie (project management, relazioni orizzontali in funzione del ruolo), dove si negoziano rapporti non predefiniti da normative generali o interne o da schemi di competenze, e dove vi sono ambiti di notevole discrezionalità (di merito e non tecnica) nei margini di negoziazione, con d’ufficio spetta un livello ampio di potere decisionale nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire. - Livello di negoziazione esterna con gli utenti o con altre istituzioni da cui scaturiscono effetti diretti tra ente e utente, o con affidamento delle relazioni rispetto ad intere famiglie di utenti, purché vi siano ampi ambiti di discrezionalità nella negoziazione e con esclusione dei casi di negoziazione apparente, ovvero tesa unicamente a riportare all’utente o ad altre istituzioni esiti di processi produttivi / amministrativi dettati da norme, ma vi siano ambiti significativi dei contenuti dei processi produttivi / amministrativi rimessi proprio alla negoziazione, e quindi attraverso essa un livello ampio di discrezionalità nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire.
c) relativamente al personale in categoria B: - Conoscenze specialistiche particolari e non riconducibili alla base teorica acquisibile con la scuola dell’obbligo, sviluppate con formazione tecnica avanzata e accompagnata da gradi di esperienza approfondita impiegate in contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati autonoma rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Ruolo organizzativo particolare che superi significativamente l’ordinaria dipendenza gerarchica e funzionale da personale di categoria superiore nell’ambito del servizio o attività cui si è preposti; - Si concorda che per la tipologia di ente si tratta di fattispecie eccezionali.
5. Le casistiche generali innanzi descritte si riepilogano nelle seguenti fattispecie esemplificative:
a. Particolari responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro;
b. Responsabilità diretta nei confronti del dirigente dei procedimenti / servizi assegnati in assenza di posizione organizzativa;
c. Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività di particolare strategicità o in assenza di posizione organizzativa;
d. Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi di particolare complessità e/o di rilevante responsabilità;
e. Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali di particolare complessità (delegazione trattante, conferenze di servizi ecc.);
f. Responsabilità di preposizione a strutture complesse/strategiche;
g. Responsabilità di gestione e/o rendicontazione di significative risorse economiche;
h. Responsabilità di attività implicanti l’esercizio di funzioni di elevata specializzazione;
i. Responsabilità di esercizio di talune mansioni ascrivibili a categoria superiore, laddove non vi siano le condizioni per l’affidamento di mansioni superiori (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C e B);
j. Responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del responsabile (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C E B)
k. Per ciascuna fattispecie il punteggio è assegnato in funzione della effettiva rilevanza della responsabilità conferita, pesata in:
1. rilevanza media, fino a 2 punti;
2. rilevanza significativa, da 2,5 fino a 4 punti;
3. rilevanza massima, da 4,5 fino a 6 punti.
6. Il Dirigente attribuisce un punteggio, anche in frazioni di 0,50 punti, ad una o più delle voci innanzi evidenziate compenso annuo fino ad un massimo di 6 punti complessivi€ 3.000, come stabilito dall’art. 70-quinquies, comma 1, del C.C.N.L. L’indennità per specifica “responsabilità d’ufficio” è erogata in quote mensili; il Dirigente può altresì attribuire punteggio compenso annuale per la vigenza del presente contratto è stabilita in € 3.000/00.
3. Restano confermate anche per l’anno 2022, le indennità per specifiche responsabilità riconosciute al personale delle categorie B e C al quale sia stato formalmente attribuito l’incarico di svolgere ispezioni, sopralluoghi, accessi e sfratti che comportano il recarsi presso alloggi in notevole stato di degrado per la cattiva manutenzione e la scarsa pulizia da parte dei conduttori che spesso hanno atteggiamenti minacciosi e aggressivi. Il compenso annuo è stabilito in € 3.000/00.
4. Al personale delle categorie B e C che sia stato incaricato di svolgere un’attività di collaborazione a procedimenti di competenza dei responsabili d’ufficio che comporti la responsabilità di una o più procedure di lavoro a rilevanza interna o di procedure a rilevanza esterna, da svolgersi in autonomia organizzativa, caratterizzate da compiti di significativa complessità e rilevanza all’interno dei processi operativi e delle funzioni assegnate è riconosciuta l’indennità per specifica responsabilità pari ad ulteriori voci € 3.000/00 annui. Le attività di collaborazione previste dal presente comma restano circoscritte nell’ambito delle prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento.
5. Al personale della categoria C che sia stato nominato “Responsabile del procedimento” in sostituzione del responsabile dell’Ufficio per specifiche attività assegnate all’ufficio stesso è riconosciuta l’indennità per specifica responsabilità pari ad € 3.000/00 annui. Le attività previste dal presente comma restano circoscritte nell’ambito delle prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento.
6. Al personale di categoria B che svolge attività di usciere, per la collaborazione ad accessi e sfratti (operazioni varie consistenti, a titolo di esempio e non rientranti nell’elenco esemplificativo purché rientranti nelle nozioni generali di cui al precedente comma 4 ed esattamente delineate nell’atto di conferimentoesaustivo, evidenziando in tal caso la specificità della fattispecie e motivando la conformità di essa alle predette nozioni e alle finalità dell’istituto ed nel murare una porta, organizzare il peso attribuito. L’atto trasloco delle suppellettili, etc.) è assunto dal dirigente previa intesa con il Segretario Generale. L’insieme degli incarichi conferiti annualmente è reso noto alle R.S.U. mediante l’invio di apposito prospetto riepilogativo indicante altresì le pesature ed i compensi attribuitiriconosciuta l’indennità per specifica responsabilità pari ad € 2.500/00 annui.
7. L’attribuzione della posizione Gli eventuali risparmi derivanti dall’applicazione dei precedenti comma saranno portati in aumento alle somme destinate alla performance individuale di specifica responsabilità comporta un’indennità stabilita nelle seguenti fasce suddivise per categorie: Catcui al successivo art. B Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 500,00 FASCIA 2 Da 4 punti € 800,00 Cat. C Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 800,00 FASCIA 2 Da 4 a 5 punti € 1.000,00 FASCIA 3 6 punti € 1.500,00 Cat. D Responsabilità Indennità
8. L’attribuzione dell’indennità è conferita con valenza annuale, e si considera automaticamente cessata al termine dell’anno, salvo espresso rinnovo. Quando l’indennità è conferita per la responsabilità su un progetto specifico, essa può essere della stessa durata del progetto; in tale ipotesi, se la durata del progetto è superiore all’anno, la misura dell’indennità è fissata annualmente, ferma restando la facoltà di non confermarne l’attribuzione alla scadenza del primo anno; l’eventuale durata del progetto inferiore ad un anno non impedisce l’attribuzione dell’indennità, la cui misura terrà conto sia della durata dell’impegno sia della valenza ed importanza del progetto. Le indennità conferite annualmente sono ordinariamente liquidate mensilmente13.
9. L’indennità può essere revocata prima della sua scadenza qualora per scelte organizzative generali venga meno il presupposto di attribuzione; in tale ipotesi la revoca non deve essere oggetto di motivazione specifica. L’indennità può essere altresì revocata anticipatamente con atto del Dirigente in caso di inadeguato assolvimento dei compiti di particolare responsabilità affidati; in tale ipotesi l’atto deve indicare le ragioni della revoca.
10. Nelle ipotesi di revoca, l’indennità è liquidata per la parte di anno in cui è stata effettivamente svolta la funzione oggetto dell’indennità.
11. L’indennità viene proporzionata alla percentuale del rapporto di lavoro ed in base alla presenza in servizio come stabilito dall’art. 71 del D.L. 112/2008 e successive modificazioni.
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Indennità per specifiche responsabilità. (comma 1, art. 70-quinquies7, comma 4, lett. f), del CCNL 21/05/2018)
1. Ai sensi dell’artL’indennità prevista dall’art. 70-quinquies, comma 1, è prevista un'indennità di importo massimo non superiore a € 3.000,00/annui lordi per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilitàdel CCNL 21/05/2018 viene erogata, al personale delle categorie Bannualmente, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa.
2. Il fondo per tale indennità è stabilito annualmente.
3. L’indennità per particolari responsabilità viene corrisposta a quei dipendenti che con atto formale del Dirigente risultano assegnatari di responsabilità aggiuntive e più complesse rispetto a quelle ordinariamente connesse al profilo e alla categoria di inquadramento, tenendo conto a tal fine anche della posizione economica raggiunta.
4. In particolare, le posizioni di particolare responsabilità sono ricondotte alla sussistenza dei secondo i seguenti requisiti nell’incarico lavorativo ricevutocriteri generali:
a) relativamente al personale si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità che saranno appositamente ed autonomamente individuate dal Dirigente competente, con atto scritto e motivato, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane. Possono essere destinatari dell’incarico dipendenti inquadrati in categoria D: - L’ordinario presidio B, C o D (non titolari di attività o servizi o uffici non può essere considerato sufficiente ai fini di cui sopra, rientrando nelle funzioni proprie della categoria esemplificate nella declaratoria professionale di cui al CCNL 31.03.99 nonché nel profilo di istruttore direttivo.posizione organizzativa);
b) relativamente al personale in categoria C: - Particolare ampiezza del livello di responsabilità affidata in modo diretto sui risultati, con valenza interna verso l’organizzazione; - Particolare valenza dei processi produttivi/amministrativi di cui si il compenso è responsabili, cioè: - Particolare ampiezza numerica dei procedimenti di cui si è investiti; - Particolare complessità dei procedimenti stessi. - Entrambi i punti precedenti sono ricompresi nell’ipotesi di incarico di coordinamento di singoli uffici. - Particolare complessità dei problemi (da media deve tendere finalizzato a farsi elevata) con modelli esterni solo parzialmente predefiniti, dove è necessaria la scelta di soluzioni gestionali specifiche ed anche innovative o dove all’esterno vi sono solo modelli generici di riferimento da concretizzarsi mediante scelte discrezionali remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettivamente funzioni che implicano l’impiego di specifica professionalitàspecifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti, così attraverso il riconoscimento del suddetto compenso, compiti e funzioni che l’ampiezza rientrano nel normale oggetto delle soluzioni possibili è tale da richiedere in modo preponderante la definizione di soluzioni specifiche non ripetitive di modelli predefiniti astratti. - Particolare complessità attività ordinarie dei dipendenti, sulla base delle relazioni organizzative interne, caratterizzate dall’essere intersettoriali, con modelli di negoziazione interna che superano le logiche del rapporto formale tra competenze diverse e diverse gerarchie (project management, relazioni orizzontali in funzione del ruolo), dove si negoziano rapporti non predefiniti da normative generali o interne o da schemi di competenze, e dove vi sono ambiti di notevole discrezionalità (di merito e non tecnica) nei margini di negoziazione, con un livello ampio di potere decisionale nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire. - Livello di negoziazione esterna con gli utenti o con altre istituzioni da cui scaturiscono effetti diretti tra ente e utente, o con affidamento delle relazioni rispetto ad intere famiglie di utenti, purché vi siano ampi ambiti di discrezionalità nella negoziazione e con esclusione dei casi di negoziazione apparente, ovvero tesa unicamente a riportare all’utente o ad altre istituzioni esiti di processi produttivi / amministrativi dettati da norme, ma vi siano ambiti significativi dei contenuti dei processi produttivi / amministrativi rimessi proprio alla negoziazione, e quindi attraverso essa un livello ampio di discrezionalità nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire.
c) relativamente al personale in categoria B: - Conoscenze specialistiche particolari e non riconducibili alla base teorica acquisibile con la scuola dell’obbligo, sviluppate con formazione tecnica avanzata e accompagnata da gradi di esperienza approfondita impiegate in contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati autonoma rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Ruolo organizzativo particolare che superi significativamente l’ordinaria dipendenza gerarchica e funzionale da personale di categoria superiore nell’ambito del servizio o attività cui si è preposti; - Si concorda che per la tipologia di ente si tratta di fattispecie eccezionali.
5. Le casistiche generali innanzi descritte si riepilogano nelle seguenti fattispecie esemplificative:
a. Particolari responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi prescrizioni recate dalla declaratoria professionale declinata dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
b. Responsabilità diretta nei confronti del dirigente dei procedimenti / servizi assegnati in assenza di posizione organizzativa;
c. Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività di particolare strategicità o in assenza di posizione organizzativa;
d. Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi di particolare complessità , come eventualmente integrata dagli accordi e/o dai regolamenti dell’Amministrazione e che non presentino le caratteristiche della particolare esposizione a profili di rilevante responsabilità;
e. Responsabilità c) sulla base dei criteri di conduzione destinazione definiti in sede di sistemi relazionali accordo integrativo per l’utilizzo delle risorse, l’Amministrazione individua l’importo complessivo, a livello di particolare complessità (delegazione trattanteEnte, conferenze destinato a finanziare l’indennità per specifiche responsabilità. Il Segretario Generale, sentiti i dirigenti, provvede al riparto delle somme tra le aree nell’ambito del budget economico definito ai sensi dell’art. 8, comma 13, sulla base delle effettive esigenze di servizi ecc.)riconoscimento dell’emolumento e delle unità di personale eventualmente interessate;
f. Responsabilità d) la determinazione del valore dell’indennità concretamente riconosciuta, dal competente Dirigente, al singolo dipendente beneficiario è effettuata sulla base di preposizione a strutture complesse/strategiche;criteri oggettivi e trasparenti, che danno conto del valore dell’indennità concretamente individuato.
g. Responsabilità 2. L’assegnazione dell’indennità per specifiche responsabilità prevista dall’art. 70 quinquies del CCNL 21/5/2018 al personale di gestione e/o rendicontazione categoria D, può avvenire per lo svolgimento delle attività che comportano l’assunzione di significative risorse economiche;
h. Responsabilità specifiche responsabilità in relazione all’ordinario contenuto professionale della categoria di attività implicanti l’esercizio appartenenza, tenendo in considerazione i seguenti fattori: (che, se interamente applicabili comportano l’attribuzione dell’indennità massima di funzioni euro 3.000,00) ➢ responsabilità di elevata specializzazione;
i. Responsabilità coordinamento di esercizio di talune mansioni ascrivibili a categoria superioreunità organizzative elementari – valuta l’ampiezza e la significatività del contesto organizzativo in cui è collocata la posizione, laddove non vi siano le condizioni per l’affidamento di mansioni superiori (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C e B);
j. Responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del responsabile (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C E B)
k. Per ciascuna fattispecie il punteggio è assegnato in funzione della effettiva rilevanza strategica e complessità dell’unità, della responsabilità conferitadi risultato e del grado di autonomia organizzativa e gestionale punti 1 - 40 ➢ responsabilità di procedimenti amministrativi, pesata in:
1. rilevanza mediaresponsabilità di progetto, fino a 2 punti;
2. rilevanza significativaresponsabilità amministrativo- contabile – valuta i procedimenti connotati da particolare complessità o che comportino coordinamento di gruppi di lavoro punti 1 - 20 ➢ complessità di ruolo – valuta la complessità delle relazioni gestite e della rete di comunicazione, da 2,5 fino a 4 punti;sia nei confronti degli interlocutori interni sia esterni all’organizzazione punti 1 - 20 ➢ professionalità e competenze – valuta l’insieme delle conoscenze, delle competenze, delle capacità, dell’esperienza professionale e dell’aggiornamento richieste dalla posizione punti 1 - 20
3. rilevanza massimaPer quanto riguarda il personale di cat. B e C, le specifiche responsabilità potranno essere individuate nei seguenti ambiti di attività: (con graduazione dell’indennità massima di euro 1.800,00) ➢ responsabilità di procedimenti amministrativi, responsabilità amministrativo-contabile – valuta i procedimenti connotati da 4,5 fino a 6 puntiparticolare complessità/responsabilità punti 1 - 40 ➢ complessità di ruolo – valuta la complessità delle relazioni gestite, sia nei confronti degli interlocutori interni sia esterni all’organizzazione punti 1 - 30 ➢ professionalità e competenze – valuta l’insieme delle conoscenze, delle competenze, delle capacità, dell’esperienza professionale e dell’aggiornamento richieste dalla posizione punti 1 - 30 ➢ responsabilità di procedimenti amministrativi, responsabilità amministrativo-contabile – valuta i procedimenti connotati da particolare complessità/responsabilità punti 1 - 40 ➢ complessità di ruolo – valuta la complessità delle relazioni gestite, sia nei confronti degli interlocutori interni sia esterni all’organizzazione punti 1 - 30 ➢ professionalità e competenze – valuta l’insieme delle conoscenze, delle competenze, delle capacità, dell’esperienza professionale e dell’aggiornamento richieste dalla posizione punti 1 - 30
4. A ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità. Nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato.
5. La responsabilità è conferita con atto organizzativo del Dirigente. In tale atto dovranno essere specificate le funzioni per le quali viene assegnata la responsabilità e valutati i criteri per la graduazione del compenso. In assenza di tale atto non potrà essere presa in considerazione, per la valutazione ai fini dell’attribuzione dell’indennità, alcuna assunzione di particolari responsabilità.
6. Il Dirigente attribuisce un punteggioL’importo dell’indennità è decurtato, anche come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso di assenza di malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in frazioni di 0,50 puntiapplicazione dell’art. 71, ad una o più delle voci innanzi evidenziate fino ad un massimo di 6 punti complessivi; il Dirigente può altresì attribuire punteggio ad ulteriori voci non rientranti nell’elenco esemplificativo purché rientranti nelle nozioni generali di cui al precedente comma 4 ed esattamente delineate nell’atto di conferimento1, evidenziando in tal caso la specificità della fattispecie e motivando la conformità di essa alle predette nozioni e alle finalità dell’istituto ed il peso attribuito. L’atto è assunto dal dirigente previa intesa con il Segretario Generale. L’insieme degli incarichi conferiti annualmente è reso noto alle R.S.U. mediante l’invio di apposito prospetto riepilogativo indicante altresì le pesature ed i compensi attribuitidel D.L. 112/2008.
7. L’attribuzione della posizione A specificazione di specifica responsabilità comporta un’indennità stabilita nelle seguenti fasce suddivise quanto previsto al presente articolo si stabilisce che la presente indennità annua è erogata proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per categorie: Cat. B Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 500,00 FASCIA 2 Da 4 punti € 800,00 Cat. C Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 800,00 FASCIA 2 Da 4 a 5 punti € 1.000,00 FASCIA 3 6 punti € 1.500,00 Cat. D Responsabilità Indennità
8. L’attribuzione dell’indennità è conferita almeno 15 giorni effettivi con valenza annuale, e si considera automaticamente cessata al termine dell’anno, salvo espresso rinnovo. Quando l’indennità è conferita per la responsabilità su un progetto specifico, essa può essere della stessa durata del progetto; in tale ipotesi, se la durata del progetto è superiore all’anno, la misura dell’indennità è fissata annualmente, ferma restando la facoltà attribuzione di non confermarne l’attribuzione alla scadenza del primo anno; l’eventuale durata del progetto inferiore ad un anno non impedisce l’attribuzione dell’indennità, la cui misura terrà conto sia della durata dell’impegno sia della valenza ed importanza del progetto. Le indennità conferite annualmente sono ordinariamente liquidate mensilmenteincarico).
9. L’indennità può essere revocata prima della sua scadenza qualora per scelte organizzative generali venga meno il presupposto di attribuzione; in tale ipotesi la revoca non deve essere oggetto di motivazione specifica. L’indennità può essere altresì revocata anticipatamente con atto del Dirigente in caso di inadeguato assolvimento dei compiti di particolare responsabilità affidati; in tale ipotesi l’atto deve indicare le ragioni della revoca.
10. Nelle ipotesi di revoca, l’indennità è liquidata per la parte di anno in cui è stata effettivamente svolta la funzione oggetto dell’indennità.
11. L’indennità viene proporzionata alla percentuale del rapporto di lavoro ed in base alla presenza in servizio come stabilito dall’art. 71 del D.L. 112/2008 e successive modificazioni.
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Indennità per specifiche responsabilità. (comma 1, art. 70-quinquies7, CCNL 21/05/2018comma 4, lett. f)
1, e art. Ai sensi dell’art. 70-70 quinquies, comma 1, è prevista un'indennità CCNL)
1. In riferimento a quanto previsto dall’art. 7, comma 4, lettera f) e art. 70 quinquies, comma 1, CCNL, si configurano le posizioni di importo massimo non superiore a € 3.000,00/annui lordi per compensare l’eventuale esercizio di compiti lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità che comportano specifiche responsabilitàsaranno appositamente ed esclusivamente individuate dal competente Responsabile del Servizio, al personale con atto scritto ed adeguatamente motivato, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego delle categorie risorse umane. Possono essere destinatari dell’incarico dipendenti inquadrati in categoria B, C e D, che D (non risulti incaricato titolari di posizione organizzativa). L’atto di conferimento dovrà essere annualmente confermato.
2. Il fondo per tale indennità compenso è stabilito annualmentefinalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come eventualmente integrata dagli accordi di ente.
3. L’indennità In sede di contrattazione decentrata annuale7, le parti individuano l’importo complessivo a livello di ente destinato a finanziare l’indennità per particolari responsabilità viene corrisposta a quei dipendenti che con atto formale del Dirigente risultano assegnatari specifiche responsabilità. La Conferenza dei Responsabili di responsabilità aggiuntive e più complesse rispetto a quelle ordinariamente connesse settore provvede al profilo e alla categoria riparto delle somme tra i vari settori, sulla base delle unità di inquadramento, tenendo conto a tal fine anche della posizione economica raggiuntapersonale interessate.
4. In particolare, Le fattispecie alle quali il responsabile dovrà fare riferimento sono le posizioni di particolare responsabilità sono ricondotte alla sussistenza dei seguenti requisiti nell’incarico lavorativo ricevutoseguenti:
a) relativamente al personale Responsabilità di struttura intermedia (Servizio o Ufficio) formalizzata nello schema organizzativo dell’Ente:
1. Autonomia operativa nello sviluppo delle attività;
2. Responsabilità operativa in categoria D: - L’ordinario presidio relazione agli obiettivi e alle scadenze previste o assegnate;
3. Responsabilità di attività istruttoria di procedure complesse e apposizione di pareri interni di regolarità inerenti il servizio e/o servizi o uffici non può essere considerato sufficiente ai fini l’ufficio di cui sopra, rientrando nelle funzioni proprie della categoria esemplificate nella declaratoria professionale di cui al CCNL 31.03.99 nonché nel profilo di istruttore direttivo.appartenenza;
b) relativamente al personale in categoria C: - Particolare ampiezza del livello Responsabilità gestionale, che comprende:
1. Responsabilità di responsabilità affidata in modo diretto sui risultati, con valenza interna verso l’organizzazione; - Particolare valenza dei processi produttivi/amministrativi di cui si è responsabili, cioè: - Particolare ampiezza numerica dei procedimenti di cui si è investiti; - Particolare complessità dei procedimenti stessispesa;
2. - Entrambi i punti precedenti sono ricompresi nell’ipotesi Responsabilità di incarico di coordinamento di singoli uffici. - Particolare complessità dei problemi (da media deve tendere a farsi elevata) con modelli esterni solo parzialmente predefiniti, dove è necessaria la scelta di soluzioni gestionali specifiche ed anche innovative o dove all’esterno vi sono solo modelli generici di riferimento da concretizzarsi mediante scelte discrezionali che implicano l’impiego di specifica professionalità, così che l’ampiezza delle soluzioni possibili è tale da richiedere in modo preponderante la definizione di soluzioni specifiche non ripetitive di modelli predefiniti astratti. - Particolare complessità delle relazioni organizzative interne, caratterizzate dall’essere intersettoriali, con modelli di negoziazione interna che superano le logiche del rapporto formale tra competenze diverse e diverse gerarchie (project management, relazioni orizzontali in funzione del ruolo), dove si negoziano rapporti non predefiniti da normative generali o interne o da schemi di competenze, e dove vi sono ambiti di notevole discrezionalità (di merito e non tecnica) nei margini di negoziazione, con un livello ampio di potere decisionale nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire. - Livello di negoziazione esterna con gli utenti o con altre istituzioni da cui scaturiscono effetti diretti tra ente e utente, o con affidamento delle relazioni rispetto ad intere famiglie di utenti, purché vi siano ampi ambiti di discrezionalità nella negoziazione e con esclusione dei casi di negoziazione apparente, ovvero tesa unicamente a riportare all’utente o ad altre istituzioni esiti di processi produttivi / amministrativi dettati da norme, ma vi siano ambiti significativi dei contenuti dei processi produttivi / amministrativi rimessi proprio alla negoziazione, e quindi attraverso essa un livello ampio di discrezionalità nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire.
c) relativamente al personale in categoria B: - Conoscenze specialistiche particolari e non riconducibili alla base teorica acquisibile con la scuola dell’obbligo, sviluppate con formazione tecnica avanzata e accompagnata da gradi di esperienza approfondita impiegate in contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati autonoma rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Ruolo organizzativo particolare che superi significativamente l’ordinaria dipendenza gerarchica e funzionale da personale di categoria superiore nell’ambito del servizio o attività cui si è preposti; - Si concorda che per la tipologia di ente si tratta di fattispecie eccezionali.
5. Le casistiche generali innanzi descritte si riepilogano nelle seguenti fattispecie esemplificative:
a. Particolari responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro;
b. Responsabilità diretta nei confronti del dirigente dei procedimenti / servizi assegnati in assenza di posizione organizzativa;
c. 3. Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività di particolare strategicità o in assenza di posizione organizzativaattività;
d. c) Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi di particolare complessità e/o di rilevante responsabilità;
e. Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali di particolare complessità (delegazione trattanteprofessionale, conferenze di servizi ecc.);
f. Responsabilità di preposizione a strutture complesse/strategiche;
g. Responsabilità di gestione e/o rendicontazione di significative risorse economiche;
h. Responsabilità di attività implicanti l’esercizio di funzioni di elevata specializzazione;
i. Responsabilità di esercizio di talune mansioni ascrivibili a categoria superiore, laddove non vi siano le condizioni per l’affidamento di mansioni superiori (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C e B);
j. Responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del responsabile (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C E B)
k. Per ciascuna fattispecie il punteggio è assegnato in funzione della effettiva rilevanza della responsabilità conferita, pesata inche comprende:
1. rilevanza media, fino a 2 puntiResponsabilità di processo;
2. rilevanza significativa, da 2,5 fino a 4 puntiResponsabilità di sistemi relazionali complessi;
3. rilevanza massima, da 4,5 fino a 6 punti.
6. Il Dirigente attribuisce un punteggio, anche in frazioni di 0,50 punti, ad una o più delle voci innanzi evidenziate fino ad un massimo di 6 punti complessivi; il Dirigente può altresì attribuire punteggio ad ulteriori voci non rientranti nell’elenco esemplificativo purché rientranti nelle nozioni generali di cui al precedente comma 4 ed esattamente delineate nell’atto di conferimento, evidenziando in tal caso la specificità della fattispecie e motivando la conformità di essa alle predette nozioni e alle finalità dell’istituto ed il peso attribuito. L’atto è assunto dal dirigente previa intesa con il Segretario Generale. L’insieme degli incarichi conferiti annualmente è reso noto alle R.S.U. mediante l’invio di apposito prospetto riepilogativo indicante altresì le pesature ed i compensi attribuiti.
7. L’attribuzione della posizione di specifica responsabilità comporta un’indennità stabilita nelle seguenti fasce suddivise per categorie: Cat. B Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 500,00 FASCIA 2 Da 4 punti € 800,00 Cat. C Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 800,00 FASCIA 2 Da 4 a 5 punti € 1.000,00 FASCIA 3 6 punti € 1.500,00 Cat. D Responsabilità Indennità
8. L’attribuzione dell’indennità è conferita con valenza annuale, e si considera automaticamente cessata al termine dell’anno, salvo espresso rinnovo. Quando l’indennità è conferita per la responsabilità su un progetto specifico, essa può essere della stessa durata del progetto; in tale ipotesi, se la durata del progetto è superiore all’anno, la misura dell’indennità è fissata annualmente, ferma restando la facoltà di non confermarne l’attribuzione alla scadenza del primo anno; l’eventuale durata del progetto inferiore ad un anno non impedisce l’attribuzione dell’indennità, la cui misura terrà conto sia della durata dell’impegno sia della valenza ed importanza del progetto. Le indennità conferite annualmente sono ordinariamente liquidate mensilmente.
9. L’indennità può essere revocata prima della sua scadenza qualora per scelte organizzative generali venga meno il presupposto di attribuzione; in tale ipotesi la revoca non deve essere oggetto di motivazione specifica. L’indennità può essere altresì revocata anticipatamente con atto del Dirigente in caso di inadeguato assolvimento dei compiti di particolare responsabilità affidati; in tale ipotesi l’atto deve indicare le ragioni della revoca.
10. Nelle ipotesi di revoca, l’indennità è liquidata per la parte di anno in cui è stata effettivamente svolta la funzione oggetto dell’indennità.
11. L’indennità viene proporzionata alla percentuale del rapporto di lavoro ed in base alla presenza in servizio come stabilito dall’art. 71 del D.L. 112/2008 e successive modificazioni.
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Indennità per specifiche responsabilità. 1. Viene prevista una specifica indennità finalizzata a compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e del personale di categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative, di importo non superiore a € 2.000 annui lordi (art.70 quinquies comma 1, art. 70-quinquies, CCNL 21/05/20181 CCNL)
12. Ai sensi dell’artfini del riconoscimento dell’indennità per specifiche responsabilità, le posizioni di lavoro devono presentare delle fattispecie di responsabilità, mediante l’assunzione delle responsabilità stesse in modo prevalente, sotto il profilo temporale, rispetto all’assolvimento delle prestazioni complessivamente rese.
3. 70La specifica responsabilità:
a. viene attribuita con apposito provvedimento motivato dai Dirigenti ai propri collaboratori, normalmente per l’intero anno solare
b. viene determinato Il peso della responsabilità attribuita dai Dirigenti secondo la scheda pesatura delle responsabilità in allegato al presente accordo (all. A);
c. copia dei provvedimenti di attribuzione e di pesatura saranno consegnati ai lavoratori coinvolti;
d. è revocabile o modificabile al sopraggiungere di eventuali modifiche organizzative;
4. In sede di accordo annuale, saranno
a. definite le risorse da destinare all’istituto in parola;
b. definite le fasce relative ai dipendenti collegate al punteggio ottenuto sulla base dei parametri di cui all’allegato A. Qualora il budget complessivo assegnato all’istituto sia inferiore a quello necessario ad attribuire le indennità a chi ottiene i punteggi che consentono l’appartenenza ad una determinata fascia, le indennità spettanti ai dipendenti sono proporzionalmente ridotte sino a concorrenza del budget disponibile. Qualora invece il budget sia in eccesso rispetto alle indennità assegnate, il residuo sarà utilizzato per remunerare la produttività collettiva
5. L’indennità per specifiche responsabilità è erogata mensilmente e riproporzionata in caso di rapporto di lavoro part-time.
6. Per il personale, non titolare di posizione organizzativa, cui sono state assegnate specifiche responsabilità previste dall’art.70-quinquies, comma 12 del CCNL del 21/05/2018, è prevista un'indennità una indennità di importo massimo non superiore a € 3.000,00/350 annui lordi per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa.
2. Il fondo per tale indennità è stabilito annualmente.
3. L’indennità per particolari responsabilità viene corrisposta a quei dipendenti che con atto formale del Dirigente risultano assegnatari di responsabilità aggiuntive e più complesse rispetto a quelle ordinariamente connesse al profilo e alla categoria di inquadramento, tenendo conto a tal fine anche della posizione economica raggiunta.
4. In particolare, le posizioni di particolare responsabilità sono ricondotte alla sussistenza dei seguenti requisiti nell’incarico lavorativo ricevuto:
a) relativamente al personale in categoria D: - L’ordinario presidio di attività o servizi o uffici non può essere considerato sufficiente ai fini di cui sopra, rientrando nelle funzioni proprie della categoria esemplificate nella declaratoria professionale di cui al CCNL 31.03.99 nonché nel profilo di istruttore direttivo.
b) relativamente al personale in categoria C: - Particolare ampiezza del livello di responsabilità affidata in modo diretto sui risultati, con valenza interna verso l’organizzazione; - Particolare valenza dei processi produttivi/amministrativi di cui si è responsabili, cioè: - Particolare ampiezza numerica dei procedimenti di cui si è investiti; - Particolare complessità dei procedimenti stessi. - Entrambi i punti precedenti sono ricompresi nell’ipotesi di incarico di coordinamento di singoli uffici. - Particolare complessità dei problemi (da media deve tendere a farsi elevata) con modelli esterni solo parzialmente predefiniti, dove è necessaria la scelta di soluzioni gestionali specifiche ed anche innovative o dove all’esterno vi sono solo modelli generici di riferimento da concretizzarsi mediante scelte discrezionali che implicano l’impiego di specifica professionalità, così che l’ampiezza delle soluzioni possibili è tale da richiedere in modo preponderante la definizione di soluzioni specifiche non ripetitive di modelli predefiniti astratti. - Particolare complessità delle relazioni organizzative interne, caratterizzate dall’essere intersettoriali, con modelli di negoziazione interna che superano le logiche del rapporto formale tra competenze diverse e diverse gerarchie (project management, relazioni orizzontali in funzione del ruolo), dove si negoziano rapporti non predefiniti da normative generali o interne o da schemi di competenze, e dove vi sono ambiti di notevole discrezionalità (di merito e non tecnica) nei margini di negoziazione, con un livello ampio di potere decisionale nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire. - Livello di negoziazione esterna con gli utenti o con altre istituzioni da cui scaturiscono effetti diretti tra ente e utente, o con affidamento delle relazioni rispetto ad intere famiglie di utenti, purché vi siano ampi ambiti di discrezionalità nella negoziazione e con esclusione dei casi di negoziazione apparente, ovvero tesa unicamente a riportare all’utente o ad altre istituzioni esiti di processi produttivi / amministrativi dettati da norme, ma vi siano ambiti significativi dei contenuti dei processi produttivi / amministrativi rimessi proprio alla negoziazione, e quindi attraverso essa un livello ampio di discrezionalità nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire.
c) relativamente al personale in categoria B: - Conoscenze specialistiche particolari e non riconducibili alla base teorica acquisibile con la scuola dell’obbligo, sviluppate con formazione tecnica avanzata e accompagnata da gradi di esperienza approfondita impiegate in contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati autonoma rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Ruolo organizzativo particolare che superi significativamente l’ordinaria dipendenza gerarchica e funzionale da personale di categoria superiore nell’ambito del servizio o attività cui si è preposti; - Si concorda che per la tipologia di ente si tratta di fattispecie eccezionali.
5. Le casistiche generali innanzi descritte si riepilogano nelle seguenti fattispecie esemplificative:
a. Particolari responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro;
b. Responsabilità diretta nei confronti del dirigente dei procedimenti / servizi assegnati in assenza di posizione organizzativa;
c. Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività di particolare strategicità o in assenza di posizione organizzativa;
d. Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi di particolare complessità e/o di rilevante responsabilità;
e. Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali di particolare complessità (delegazione trattante, conferenze di servizi ecc.);
f. Responsabilità di preposizione a strutture complesse/strategiche;
g. Responsabilità di gestione e/o rendicontazione di significative risorse economiche;
h. Responsabilità di attività implicanti l’esercizio di funzioni di elevata specializzazione;
i. Responsabilità di esercizio di talune mansioni ascrivibili a categoria superiore, laddove non vi siano le condizioni per l’affidamento di mansioni superiori (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C e B);
j. Responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del responsabile (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C E B)
k. Per ciascuna fattispecie il punteggio è assegnato in funzione della effettiva rilevanza della responsabilità conferita, pesata in:
1. rilevanza media, fino a 2 punti;
2. rilevanza significativa, da 2,5 fino a 4 punti;
3. rilevanza massima, da 4,5 fino a 6 punti.
6. Il Dirigente attribuisce un punteggio, anche in frazioni di 0,50 punti, ad una o più delle voci innanzi evidenziate fino ad un massimo di 6 punti complessivi; il Dirigente può altresì attribuire punteggio ad ulteriori voci non rientranti nell’elenco esemplificativo purché rientranti nelle nozioni generali di cui al precedente comma 4 ed esattamente delineate nell’atto di conferimento, evidenziando in tal caso la specificità della fattispecie e motivando la conformità di essa alle predette nozioni e alle finalità dell’istituto ed il peso attribuito. L’atto è assunto dal dirigente previa intesa con il Segretario Generale. L’insieme degli incarichi conferiti annualmente è reso noto alle R.S.U. mediante l’invio di apposito prospetto riepilogativo indicante altresì le pesature ed i compensi attribuiti.lordi
7. L’attribuzione della posizione L’ indennità è erogata in base alle indicazioni, fornite all’Ufficio Personale, da parte dei rispettivi Dirigenti al ricorrere delle condizioni di specifica responsabilità comporta un’indennità stabilita nelle seguenti fasce suddivise per categorie: Cat. B Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 500,00 FASCIA 2 Da 4 punti € 800,00 Cat. C Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 800,00 FASCIA 2 Da 4 a 5 punti € 1.000,00 FASCIA 3 6 punti € 1.500,00 Cat. D Responsabilità Indennitàcui alla norma del CCNL.
8. L’attribuzione dell’indennità L’indennità è conferita erogata mensilmente ed è graduata secondo la seguente tabella: Categoria Imp. Annuo Ufficiale di stato civile, anagrafe e responsabile dell’ufficio elettorale € 300 responsabile dei tributi (non titolare di P.O.) € 300 archivisti informatici € 300 addetti URP € 300 formatori professionali € 300 messi notificatori con valenza annuale, e si considera automaticamente cessata al termine dell’anno, salvo espresso rinnovo. Quando l’indennità è conferita per la responsabilità su un progetto specifico, essa può essere della stessa durata del progetto; in tale ipotesi, se la durata del progetto è superiore all’anno, la misura dell’indennità è fissata annualmente, ferma restando la facoltà funzioni di non confermarne l’attribuzione alla scadenza del primo anno; l’eventuale durata del progetto inferiore ad un anno non impedisce l’attribuzione dell’indennità, la cui misura terrà conto sia della durata dell’impegno sia della valenza ed importanza del progetto. Le indennità conferite annualmente sono ordinariamente liquidate mensilmente.
9. L’indennità può essere revocata prima della sua scadenza qualora per scelte organizzative generali venga meno il presupposto di attribuzione; in tale ipotesi la revoca non deve essere oggetto di motivazione specifica. L’indennità può essere altresì revocata anticipatamente con atto del Dirigente in caso di inadeguato assolvimento dei compiti di particolare responsabilità affidati; in tale ipotesi l’atto deve indicare le ragioni della revoca.
10. Nelle ipotesi di revoca, l’indennità è liquidata per la parte di anno in cui è stata effettivamente svolta la funzione oggetto dell’indennità.
11. L’indennità viene proporzionata alla percentuale del rapporto di lavoro ed in base alla presenza in servizio come stabilito dall’art. 71 del D.L. 112/2008 e successive modificazioni.ufficiale giudiziario € 300 addetti protezione civile € 300
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Indennità per specifiche responsabilità. (comma 1, art. 70-quinquies, CCNL 21/05/2018)
1. Ai sensi dell’artL'art. 70-quinquies17, comma 12, è prevista lett. F) del CCNL del 1.04.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art.7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano attribuite specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato diposizioni organizzative, possa essere corrisposta un'indennità annuale fino ad un massimo di importo massimo non superiore a € 3.000,00/annui lordi €. 2.500,00
2. In applicazione dell'art .4, comma 2, lett. C) del CCNL dell'1.04.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire: "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per compensare l’eventuale esercizio l'individuazione" dei compensi destinati all'esercizio di specifiche responsabilità.
3. Ai fini di graduare le indennità collegate agli incarichi di compiti che comportano specifiche responsabilità, le parti concordano di approvare i seguenti indicatori di pesatura, dei quali vengono specificati i criteri riportati di seguito: • Punti 50 si attribuiscono ai dipendenti appartenenti alla cat. D che vengono investiti degli incarichi • Punti 30 si attribuiscono ai dipendenti appartenenti alla cat. C che vengono investiti degli incarichi • Punti 10 si attribuiscono ai dipendenti appartenenti alla cat. B che vengono investiti degli incarichi Punti da 31 a 50 - Si attribuiscono ai dipendenti che assumono responsabilità collegate ad attività per la realizzazione delle quali è necessario gestire procedimenti particolarmente complessi e non ripetitivi, che comportano un notevole rilievo esterno (assunzione di atti con/senza firma del responsabile di Area), trattandosi di incarichi volti a svolgere adempimenti previsti da leggi o regolamenti. Tali incarichi denotano anche relazioni e rapporti interorganici (istituzioni, enti, organi giurisdizionali, ecc.). La complessità si misura in relazione al livello di discrezionalità amministrativa o tecnica (grado di dettaglio nell’ambito della disciplina di riferimento) rimesso in capo a chi assume le particolari responsabilità, distinguendosi i casi in cui la procedura e l’atto sono standardizzati fino a quelli in cui l’attività richiesta è prevalentemente diversa e non definibile. Redazione di pareri istruttori in ordine all’adozione di atti amministrativi. Elevato livello di autonomia operativa o di incidenza nelle attività di supporto tecnico alle decisioni che assume l’Ente Punti da 11 a 30 - Si attribuiscono ai dipendenti che assumono responsabilità collegate ad attività per la realizzazione delle quali è necessario gestire procedimenti complessi, anche se ripetitivi, che comportano un rilievo esterno (assunzione di atti con/senza firma del responsabile di Area), trattandosi di incarichi volti a svolgere adempimenti previsti da leggi o regolamenti. Tali incarichi denotano anche relazioni e rapporti interorganici e intersoggettivi (istituzioni, enti, organi giurisdizionali, organi di massimo vertice politico dell’Ente, ecc.). Il soggetto agisce in virtù di prassi consolidate; in tali casi l’autonomia comporta responsabilità nello svolgimento di programmi operativi definiti e secondo una prassi consolidata Punti da 1 a 10 - Si attribuiscono ai dipendenti che assumono responsabilità collegate ad attività per la realizzazione delle quali è necessario gestire procedimenti complessi, anche se ripetitivi, che comportano un rilievo esclusivamente interno all’Ente o alla struttura organizzativa di pertinenza, trattandosi di incarichi volti a svolgere adempimenti previsti da leggi o regolamenti. Il soggetto svolge incarichi che comportano un modesto livello di autonomia operativa in quanto i procedimenti assegnati sono governati in misura prevalente dal Responsabile dell’Area. La graduazione suesposta mira a definire il grado di complessità connesso alle funzioni attribuite ad una specifica tipologia di lavoro. Essa è basata su parametri di carattere oggettivo connesso a criteri valutativi slegati dalla soggettività del dipendente incaricato di assolvere alle funzioni ad esso connesse. La somma degli indici relativi ad ogni singolo fattore determina il peso complessivo della tipologia. Le risorse disponibili per compensare specifiche responsabilità affidate al personale delle categorie B, C e D, che D (non risulti incaricato di posizione organizzativa.
2P.O.) sono annualmente definite all’interno del C.C.D.I. Tale compenso, determinato in misura comunque non superiore ad € 2.500,00 annui lordi, viene quantificato in modo proporzionale al punteggio attribuito da ciascun Responsabile di Area agli elementi di valutazione riportati nell’allegata scheda di valutazione L’attribuzione avviene dopo che il Responsabile del Personale (a cui i Capi Area dovranno comunicare il numero di dipendenti di cat. Il fondo B, C e D a cui siano attribuite specifiche responsabilità, entro e non oltre il 30/11) avrà stabilito il valore punto di riferimento (calcolato dividendo le risorse assegnate per il totale dei punteggi massimi riferiti alle responsabilità attribuite), moltiplicando tale valore punto per il punteggio conseguito dal singolo. Le indennità è stabilito annualmente.
3. L’indennità per particolari responsabilità viene corrisposta di che trattasi sono erogate annualmente a quei favore dei dipendenti che con atto formale del Dirigente risultano assegnatari abbiano svolto effettivamente le attività cui sono preposti e cessano di responsabilità aggiuntive e essere corrisposte qualora il dipendente non sia più complesse rispetto a quelle ordinariamente connesse al profilo e alla categoria di inquadramento, tenendo conto a tal fine anche della posizione economica raggiuntaadibito alle funzioni individuate.
4. In particolare, le posizioni di particolare responsabilità sono ricondotte alla sussistenza dei seguenti requisiti nell’incarico lavorativo ricevuto:
a) relativamente al personale in categoria D: - L’ordinario presidio di attività o servizi o uffici Ad ogni dipendente non può essere considerato sufficiente ai fini attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui sopra, rientrando nelle funzioni proprie della categoria esemplificate nella declaratoria professionale ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di cui valore economico più elevato tra quelle indicate al CCNL 31.03.99 nonché nel profilo di istruttore direttivo.
b) relativamente al personale in categoria C: - Particolare ampiezza del livello di responsabilità affidata in modo diretto sui risultati, con valenza interna verso l’organizzazione; - Particolare valenza dei processi produttivi/amministrativi di cui si è responsabili, cioè: - Particolare ampiezza numerica dei procedimenti di cui si è investiti; - Particolare complessità dei procedimenti stessi. - Entrambi i punti precedenti sono ricompresi nell’ipotesi di incarico di coordinamento di singoli uffici. - Particolare complessità dei problemi (da media deve tendere a farsi elevata) con modelli esterni solo parzialmente predefiniti, dove è necessaria la scelta di soluzioni gestionali specifiche ed anche innovative o dove all’esterno vi sono solo modelli generici di riferimento da concretizzarsi mediante scelte discrezionali che implicano l’impiego di specifica professionalità, così che l’ampiezza delle soluzioni possibili è tale da richiedere in modo preponderante la definizione di soluzioni specifiche non ripetitive di modelli predefiniti astratti. - Particolare complessità delle relazioni organizzative interne, caratterizzate dall’essere intersettoriali, con modelli di negoziazione interna che superano le logiche del rapporto formale tra competenze diverse e diverse gerarchie (project management, relazioni orizzontali in funzione del ruolo), dove si negoziano rapporti non predefiniti da normative generali o interne o da schemi di competenze, e dove vi sono ambiti di notevole discrezionalità (di merito e non tecnica) nei margini di negoziazione, con un livello ampio di potere decisionale nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire. - Livello di negoziazione esterna con gli utenti o con altre istituzioni da cui scaturiscono effetti diretti tra ente e utente, o con affidamento delle relazioni rispetto ad intere famiglie di utenti, purché vi siano ampi ambiti di discrezionalità nella negoziazione e con esclusione dei casi di negoziazione apparente, ovvero tesa unicamente a riportare all’utente o ad altre istituzioni esiti di processi produttivi / amministrativi dettati da norme, ma vi siano ambiti significativi dei contenuti dei processi produttivi / amministrativi rimessi proprio alla negoziazione, e quindi attraverso essa un livello ampio di discrezionalità nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire.
c) relativamente al personale in categoria B: - Conoscenze specialistiche particolari e non riconducibili alla base teorica acquisibile con la scuola dell’obbligo, sviluppate con formazione tecnica avanzata e accompagnata da gradi di esperienza approfondita impiegate in contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati autonoma rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Ruolo organizzativo particolare che superi significativamente l’ordinaria dipendenza gerarchica e funzionale da personale di categoria superiore nell’ambito del servizio o attività cui si è preposti; - Si concorda che per la tipologia di ente si tratta di fattispecie eccezionalicomma 3.
5. Le casistiche generali innanzi descritte si riepilogano nelle seguenti fattispecie esemplificative:
a. Particolari responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro;
b. Responsabilità diretta nei confronti I soli risparmi derivanti dall'applicazione del dirigente dei procedimenti / servizi assegnati in assenza di posizione organizzativa;
c. Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività di particolare strategicità o in assenza di posizione organizzativa;
d. Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi di particolare complessità e/o di rilevante responsabilità;
e. Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali di particolare complessità (delegazione trattantepresente articolo sono quelli previsti dall'alt. 71, conferenze di servizi ecc.);
f. Responsabilità di preposizione a strutture complesse/strategiche;
g. Responsabilità di gestione e/o rendicontazione di significative risorse economiche;
h. Responsabilità di attività implicanti l’esercizio di funzioni di elevata specializzazione;
i. Responsabilità di esercizio di talune mansioni ascrivibili a categoria superiorecomma1, laddove non vi siano le condizioni per l’affidamento di mansioni superiori (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C e B);
j. Responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del responsabile (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C E B)
k. Per ciascuna fattispecie il punteggio è assegnato in funzione della effettiva rilevanza della responsabilità conferita, pesata in:
1. rilevanza media, fino a 2 punti;
2. rilevanza significativa, da 2,5 fino a 4 punti;
3. rilevanza massima, da 4,5 fino a 6 punti.
6. Il Dirigente attribuisce un punteggio, anche in frazioni di 0,50 punti, ad una o più delle voci innanzi evidenziate fino ad un massimo di 6 punti complessivi; il Dirigente può altresì attribuire punteggio ad ulteriori voci non rientranti nell’elenco esemplificativo purché rientranti nelle nozioni generali di cui al precedente comma 4 ed esattamente delineate nell’atto di conferimento, evidenziando in tal caso la specificità della fattispecie e motivando la conformità di essa alle predette nozioni e alle finalità dell’istituto ed il peso attribuito. L’atto è assunto dal dirigente previa intesa con il Segretario Generale. L’insieme degli incarichi conferiti annualmente è reso noto alle R.S.U. mediante l’invio di apposito prospetto riepilogativo indicante altresì le pesature ed i compensi attribuiti.
7. L’attribuzione della posizione di specifica responsabilità comporta un’indennità stabilita nelle seguenti fasce suddivise per categorie: Cat. B Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 500,00 FASCIA 2 Da 4 punti € 800,00 Cat. C Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 800,00 FASCIA 2 Da 4 a 5 punti € 1.000,00 FASCIA 3 6 punti € 1.500,00 Cat. D Responsabilità Indennità
8. L’attribuzione dell’indennità è conferita con valenza annuale, e si considera automaticamente cessata al termine dell’anno, salvo espresso rinnovo. Quando l’indennità è conferita per la responsabilità su un progetto specifico, essa può essere della stessa durata del progetto; in tale ipotesi, se la durata del progetto è superiore all’anno, la misura dell’indennità è fissata annualmente, ferma restando la facoltà di non confermarne l’attribuzione alla scadenza del primo anno; l’eventuale durata del progetto inferiore ad un anno non impedisce l’attribuzione dell’indennità, la cui misura terrà conto sia della durata dell’impegno sia della valenza ed importanza del progetto. Le indennità conferite annualmente sono ordinariamente liquidate mensilmente.
9. L’indennità può essere revocata prima della sua scadenza qualora per scelte organizzative generali venga meno il presupposto di attribuzione; in tale ipotesi la revoca non deve essere oggetto di motivazione specifica. L’indennità può essere altresì revocata anticipatamente con atto del Dirigente in caso di inadeguato assolvimento dei compiti di particolare responsabilità affidati; in tale ipotesi l’atto deve indicare le ragioni della revoca.
10. Nelle ipotesi di revoca, l’indennità è liquidata per la parte di anno in cui è stata effettivamente svolta la funzione oggetto dell’indennità.
11. L’indennità viene proporzionata alla percentuale del rapporto di lavoro ed in base alla presenza in servizio come stabilito dall’art. 71 del D.L. 112/2008 e successive modificazioniche rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.
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Indennità per specifiche responsabilità. (comma 1, art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 21/05/20182018)
1. Ai sensi dell’art. 70-quinquies, comma 1, è prevista un'indennità Al personale di importo massimo non superiore a € 3.000,00/annui lordi per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie categoria B, C e DD non titolare di P.O. è riconosciuta una indennità per specifiche responsabilità, in presenza di svolgimento di funzioni di particolare rilevanza: - al personale di categoria B l’indennità è riconosciuta per funzioni che presentano le seguenti caratteristiche ;
a) responsabilità di coordinamento di altro personale di qualifica pari per un numero minimo di 3 unità, anche con autonomia funzionale;
b) autonomia operativa con gestione di mezzi speciali e/o attrezzature speciali la cui conduzione richieda un’elevata competenza, assegnando a ciascuna un determinato valore, ed un valore in caso di cumulo. A titolo esemplificativo possono essere considerate le seguenti funzioni:
a) responsabilità di coordinamento di altro personale di qualifica pari o inferiore per un numero minimo di 3 unità, anche con autonomia funzionale;
b) responsabilità di una o più procedure di lavoro a rilevanza interna o di procedure a rilevanza esterna, da svolgersi in autonomia organizzativa, caratterizzate da compiti di significativa complessità e rilevanza all’interno dei processi operativi e delle funzioni assegnate;
c) autonomia operativa con gestione di mezzi, attrezzature e dotazioni assegnando a ciascuna un determinato valore, ed un valore in caso di cumulo. A titolo esemplificativo possono essere considerate le seguenti funzioni:
a) responsabilità di processi lavorativi che richiedono professionalità e conoscenze specifiche, con coordinamento di altro personale di qualifica pari o inferiore per un numero minimo di 3 unità, anche con autonomia funzionale e/o trasversalità tra più Unità Operative;
b) responsabilità di procedimento amministrativo o istruttorie di particolare complessità che richiedono elevata professionalità e conoscenze specialistiche, con autonomia funzionale assegnando a ciascuna un determinato valore, ed un valore in caso di cumulo. L’ARAN afferma che l’indennità per particolari responsabilità di cui all’art. 17, c. 2, lett. f) del CCNL del 1999 deve riguardare incarichi rilevanti con contenuti significativi e qualificanti e non risulti incaricato può quindi essere riconosciuta in base al profilo di posizione organizzativaappartenenza.
2. Il fondo per tale indennità è stabilito annualmente.
3. L’indennità per particolari responsabilità viene corrisposta a quei dipendenti che con atto formale del Dirigente risultano assegnatari di responsabilità aggiuntive e più complesse rispetto a quelle ordinariamente connesse al profilo e alla categoria di inquadramento, tenendo conto a tal fine anche della posizione economica raggiunta.
4. In particolare, le posizioni L’effettivo svolgimento delle funzioni di particolare responsabilità sono ricondotte alla sussistenza dei seguenti requisiti nell’incarico lavorativo ricevuto:
a) relativamente al personale in categoria D: - L’ordinario presidio di attività o servizi o uffici non può essere considerato sufficiente ai fini di cui sopra, rientrando nelle funzioni proprie della categoria esemplificate nella declaratoria professionale di cui al CCNL 31.03.99 nonché nel profilo di istruttore direttivoè attestato dal dirigente/responsabile competente a consuntivo.
b) relativamente al personale in categoria C: - Particolare ampiezza del livello di responsabilità affidata in modo diretto sui risultati, con valenza interna verso l’organizzazione; - Particolare valenza dei processi produttivi/amministrativi di cui si è responsabili, cioè: - Particolare ampiezza numerica dei procedimenti di cui si è investiti; - Particolare complessità dei procedimenti stessi. - Entrambi i punti precedenti sono ricompresi nell’ipotesi di incarico di coordinamento di singoli uffici. - Particolare complessità dei problemi (da media deve tendere a farsi elevata) con modelli esterni solo parzialmente predefiniti, dove è necessaria la scelta di soluzioni gestionali specifiche ed anche innovative o dove all’esterno vi sono solo modelli generici di riferimento da concretizzarsi mediante scelte discrezionali che implicano l’impiego di specifica professionalità, così che l’ampiezza delle soluzioni possibili è tale da richiedere in modo preponderante la definizione di soluzioni specifiche non ripetitive di modelli predefiniti astratti. - Particolare complessità delle relazioni organizzative interne, caratterizzate dall’essere intersettoriali, con modelli di negoziazione interna che superano le logiche del rapporto formale tra competenze diverse e diverse gerarchie (project management, relazioni orizzontali in funzione del ruolo), dove si negoziano rapporti non predefiniti da normative generali o interne o da schemi di competenze, e dove vi sono ambiti di notevole discrezionalità (di merito e non tecnica) nei margini di negoziazione, con un livello ampio di potere decisionale nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire. - Livello di negoziazione esterna con gli utenti o con altre istituzioni da cui scaturiscono effetti diretti tra ente e utente, o con affidamento delle relazioni rispetto ad intere famiglie di utenti, purché vi siano ampi ambiti di discrezionalità nella negoziazione e con esclusione dei casi di negoziazione apparente, ovvero tesa unicamente a riportare all’utente o ad altre istituzioni esiti di processi produttivi / amministrativi dettati da norme, ma vi siano ambiti significativi dei contenuti dei processi produttivi / amministrativi rimessi proprio alla negoziazione, e quindi attraverso essa un livello ampio di discrezionalità nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire.
c) relativamente al personale in categoria B: - Conoscenze specialistiche particolari e non riconducibili alla base teorica acquisibile con la scuola dell’obbligo, sviluppate con formazione tecnica avanzata e accompagnata da gradi di esperienza approfondita impiegate in contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati autonoma rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Ruolo organizzativo particolare che superi significativamente l’ordinaria dipendenza gerarchica e funzionale da personale di categoria superiore nell’ambito del servizio o attività cui si è preposti; - Si concorda che per la tipologia di ente si tratta di fattispecie eccezionali.
5. Le casistiche generali innanzi descritte si riepilogano nelle seguenti fattispecie esemplificative:
a. Particolari responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro;
b. Responsabilità diretta nei confronti del dirigente dei procedimenti / servizi assegnati in assenza di posizione organizzativa;
c. Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività di particolare strategicità o in assenza di posizione organizzativa;
d. Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi di particolare complessità e/o di rilevante responsabilità;
e. Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali di particolare complessità (delegazione trattante, conferenze di servizi ecc.);
f. Responsabilità di preposizione a strutture complesse/strategiche;
g. Responsabilità di gestione e/o rendicontazione di significative risorse economiche;
h. Responsabilità di attività implicanti l’esercizio di funzioni di elevata specializzazione;
i. Responsabilità di esercizio di talune mansioni ascrivibili a categoria superiore, laddove non vi siano le condizioni per l’affidamento di mansioni superiori (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C e B);
j. Responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del responsabile (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C E B)
k. Per ciascuna fattispecie il punteggio è assegnato in funzione della effettiva rilevanza della responsabilità conferita, pesata in:
1. rilevanza media, fino a 2 punti;
2. rilevanza significativa, da 2,5 fino a 4 punti;
3. rilevanza massima, da 4,5 fino a 6 punti.
6. Il Dirigente attribuisce un punteggio, anche in frazioni di 0,50 punti, ad una o più delle voci innanzi evidenziate fino ad un massimo di 6 punti complessivi; il Dirigente può altresì attribuire punteggio ad ulteriori voci non rientranti nell’elenco esemplificativo purché rientranti nelle nozioni generali di cui al precedente comma 4 ed esattamente delineate nell’atto di conferimento, evidenziando in tal caso la specificità della fattispecie e motivando la conformità di essa alle predette nozioni e alle finalità dell’istituto ed il peso attribuito. L’atto è assunto dal dirigente previa intesa con il Segretario Generale. L’insieme degli incarichi conferiti annualmente è reso noto alle R.S.U. mediante l’invio di apposito prospetto riepilogativo indicante altresì le pesature ed i compensi attribuiti.
7. L’attribuzione della posizione di specifica responsabilità comporta un’indennità stabilita nelle seguenti fasce suddivise per categorie: Cat. B Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 500,00 FASCIA 2 Da 4 punti € 800,00 Cat. C Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 800,00 FASCIA 2 Da 4 a 5 punti € 1.000,00 FASCIA 3 6 punti € 1.500,00 Cat. D Responsabilità Indennità
8. L’attribuzione dell’indennità è conferita con valenza annuale, e si considera automaticamente cessata al termine dell’anno, salvo espresso rinnovo. Quando l’indennità è conferita per la responsabilità su un progetto specifico, essa può essere della stessa durata del progetto; in tale ipotesi, se la durata del progetto è superiore all’anno, la misura dell’indennità è fissata annualmente, ferma restando la facoltà di non confermarne l’attribuzione alla scadenza del primo anno; l’eventuale durata del progetto inferiore ad un anno non impedisce l’attribuzione dell’indennità, la cui misura terrà conto sia della durata dell’impegno sia della valenza ed importanza del progetto. Le indennità conferite annualmente sono ordinariamente liquidate mensilmente.
9. L’indennità può essere revocata prima della sua scadenza qualora per scelte organizzative generali venga meno il presupposto di attribuzione; in tale ipotesi la revoca non deve essere oggetto di motivazione specifica. L’indennità può essere altresì revocata anticipatamente con atto del Dirigente in caso di inadeguato assolvimento dei compiti di particolare responsabilità affidati; in tale ipotesi l’atto deve indicare le ragioni della revoca.
10. Nelle ipotesi di revoca, l’indennità è liquidata per la parte di anno in cui è stata effettivamente svolta la funzione oggetto dell’indennità.
11. L’indennità viene proporzionata alla percentuale del rapporto di lavoro ed in base alla presenza in servizio come stabilito dall’art. 71 del D.L. 112/2008 e successive modificazioni.
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Samples: Contratto Integrativo
Indennità per specifiche responsabilità. (comma 1, art. 70-quinquies, CCNL 21/05/2018)
1. Ai sensi dell’art. 70-quinquies, comma 1, è prevista un'indennità di importo massimo non superiore a € 3.000,00/annui lordi per Per compensare l’eventuale esercizio l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa., può essere riconosciuta una indennità annua di importo non superiore a € 1.800 (cat. C e B) e non superiore a € 2.700 (cat. D);
2. Il fondo L’istituto in oggetto è attivato, nel rispetto delle disponibilità economiche determinate in applicazione dei criteri definiti dalla contrattazione integrativa, nell’ambito del Fondo di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente. La ripartizione delle risorse per tale il finanziamento di detta indennità tra i Settori/Servizi Autonomi dell’Ente è stabilito annualmenteeffettuata sulla base di una preventiva ricognizione interna presso i Dirigenti/Responsabili di Servizio Autonomo destinata a definire i rispettivi budgets di spesa.
3. L’indennità per particolari L’istituto è da collocarsi in un’ottica di significativa e sostanziale rilevanza delle responsabilità viene corrisposta a quei dipendenti che con atto formale del Dirigente risultano assegnatari di responsabilità aggiuntive assunte e più complesse rispetto a quelle ordinariamente connesse al profilo e alla categoria di inquadramento, tenendo conto a tal fine anche della posizione economica raggiunta.concretamente esercitate;
4. In particolare, le posizioni di particolare responsabilità sono ricondotte alla sussistenza dei seguenti requisiti nell’incarico lavorativo ricevuto:
a) relativamente al personale in categoria D: - L’ordinario presidio di attività o servizi o uffici non può essere considerato sufficiente ai fini di cui sopra, rientrando nelle funzioni proprie della categoria esemplificate nella declaratoria professionale di cui al CCNL 31.03.99 nonché nel profilo di istruttore direttivo.
b) relativamente al personale in categoria C: - Particolare ampiezza del livello di responsabilità affidata in modo diretto sui risultati, con valenza interna verso l’organizzazione; - Particolare valenza dei processi produttivi/amministrativi di cui si è responsabili, cioè: - Particolare ampiezza numerica dei procedimenti di cui si è investiti; - Particolare complessità dei procedimenti stessi. - Entrambi i punti precedenti sono ricompresi nell’ipotesi di incarico di coordinamento di singoli uffici. - Particolare complessità dei problemi (da media deve tendere a farsi elevata) con modelli esterni solo parzialmente predefiniti, dove è necessaria la scelta di soluzioni gestionali specifiche ed anche innovative o dove all’esterno vi sono solo modelli generici di riferimento da concretizzarsi mediante scelte discrezionali che implicano l’impiego di specifica professionalità, così che l’ampiezza delle soluzioni possibili è tale da richiedere in modo preponderante la definizione di soluzioni specifiche non ripetitive di modelli predefiniti astratti. - Particolare complessità delle relazioni organizzative interne, caratterizzate dall’essere intersettoriali, con modelli di negoziazione interna che superano le logiche del rapporto formale tra competenze diverse e diverse gerarchie (project management, relazioni orizzontali in funzione del ruolo), dove si negoziano rapporti non predefiniti da normative generali o interne o da schemi di competenze, e dove vi sono ambiti di notevole discrezionalità (di merito e non tecnica) nei margini di negoziazione, con un livello ampio di potere decisionale nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire. - Livello di negoziazione esterna con gli utenti o con altre istituzioni da cui scaturiscono effetti diretti tra ente e utente, o con affidamento delle relazioni rispetto ad intere famiglie di utenti, purché vi siano ampi ambiti di discrezionalità nella negoziazione e con esclusione dei casi di negoziazione apparente, ovvero tesa unicamente a riportare all’utente o ad altre istituzioni esiti di processi produttivi / amministrativi dettati da norme, ma vi siano ambiti significativi dei contenuti dei processi produttivi / amministrativi rimessi proprio alla negoziazione, e quindi attraverso essa un livello ampio di discrezionalità nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire.
c) relativamente al personale in categoria B: - Conoscenze specialistiche particolari e non riconducibili alla base teorica acquisibile con la scuola dell’obbligo, sviluppate con formazione tecnica avanzata e accompagnata da gradi di esperienza approfondita impiegate in contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati autonoma rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Ruolo organizzativo particolare che superi significativamente l’ordinaria dipendenza gerarchica e funzionale da Al personale di categoria superiore nell’ambito del servizio o attività cui si è preposti; - Si concorda che per la tipologia di ente si tratta di fattispecie eccezionali.
5cat. Le casistiche generali innanzi descritte si riepilogano nelle seguenti fattispecie esemplificative:
a. Particolari responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro;
b. Responsabilità diretta nei confronti del dirigente dei procedimenti / servizi assegnati in assenza D, non incaricato di posizione organizzativa;
c. Responsabilità , e al personale di realizzazione di programmi/piani di attività di particolare strategicità o in assenza di posizione organizzativa;
d. Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi di particolare complessità e/o di rilevante responsabilità;
e. Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali di particolare complessità (delegazione trattante, conferenze di servizi ecc.);
f. Responsabilità di preposizione a strutture complesse/strategiche;
g. Responsabilità di gestione e/o rendicontazione di significative risorse economiche;
h. Responsabilità di attività implicanti l’esercizio di funzioni di elevata specializzazione;
i. Responsabilità di esercizio di talune mansioni ascrivibili a categoria superiore, laddove non vi siano le condizioni per l’affidamento di mansioni superiori (ESCLUSIVAMENTE PER CATcat. C e B);
j. Responsabilità B in particolari posizioni di concorso alla formazione delle decisionilavoro, può essere corrisposta una indennità collegata al riconoscimento di specifica responsabilità, da conferirsi da parte del Dirigente/determinazioni del responsabile (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C E B)
k. Per ciascuna fattispecie Responsabile di Servizio autonomo con proprio atto formale sulla base della compilazione, per ciascun dipendente destinatario dell’incarico, di una apposita scheda, che individua i fattori ed i relativi pesi e valori, secondo il punteggio è assegnato in funzione contenuto della effettiva rilevanza della responsabilità conferita, pesata inseguente griglia:
1. rilevanza media, fino a 2 punti;
responsabilità di gestione di unità organizzative semplici 2. rilevanza significativa, da 2,5 fino a 4 punti;
responsabilità di istruttoria nei procedimenti amministrativi del Settore o di processo 3. rilevanza massima, da 4,5 fino a 6 punti.
6. Il Dirigente attribuisce un punteggio, anche in frazioni di 0,50 punti, ad una responsabilità per conduzione e/o più delle voci innanzi evidenziate fino ad un massimo di 6 punti complessivi; il Dirigente può altresì attribuire punteggio ad ulteriori voci non rientranti nell’elenco esemplificativo purché rientranti nelle nozioni generali di cui al precedente comma 4 ed esattamente delineate nell’atto di conferimento, evidenziando in tal caso la specificità della fattispecie e motivando la conformità di essa alle predette nozioni e alle finalità dell’istituto ed il peso attribuito. L’atto è assunto dal dirigente previa intesa con il Segretario Generale. L’insieme degli incarichi conferiti annualmente è reso noto alle R.S.U. mediante l’invio di apposito prospetto riepilogativo indicante altresì le pesature ed i compensi attribuiti.
7. L’attribuzione della posizione di specifica responsabilità comporta un’indennità stabilita nelle seguenti fasce suddivise per categorie: Cat. B Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 500,00 FASCIA 2 Da 4 punti € 800,00 Cat. C Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 800,00 FASCIA 2 Da 4 a 5 punti € 1.000,00 FASCIA 3 6 punti € 1.500,00 Cat. D Responsabilità Indennità
8. L’attribuzione dell’indennità è conferita con valenza annuale, e si considera automaticamente cessata al termine dell’anno, salvo espresso rinnovo. Quando l’indennità è conferita per la responsabilità su un progetto specifico, essa può essere della stessa durata del progetto; in tale ipotesi, se la durata del progetto è superiore all’anno, la misura dell’indennità è fissata annualmente, ferma restando la facoltà di non confermarne l’attribuzione alla scadenza del primo anno; l’eventuale durata del progetto inferiore ad un anno non impedisce l’attribuzione dell’indennità, la cui misura terrà conto sia della durata dell’impegno sia della valenza ed importanza del progetto. Le indennità conferite annualmente sono ordinariamente liquidate mensilmente.
9. L’indennità può essere revocata prima della sua scadenza qualora per scelte organizzative generali venga meno il presupposto di attribuzione; in tale ipotesi la revoca non deve essere oggetto di motivazione specifica. L’indennità può essere altresì revocata anticipatamente con atto del Dirigente in caso di inadeguato assolvimento dei compiti di particolare responsabilità affidati; in tale ipotesi l’atto deve indicare le ragioni della revoca.
10. Nelle ipotesi di revoca, l’indennità è liquidata per la parte di anno in cui è stata effettivamente svolta la funzione oggetto dell’indennità.
11. L’indennità viene proporzionata alla percentuale del rapporto coordinamento gruppi di lavoro ed in base alla presenza in servizio come stabilito dall’art4. 71 del D.L. 112/2008 e successive modificazioniresponsabilità di funzioni plurime e/o attività di sportello aperto al pubblico per almeno 12 ore settimanali 5. specializzazione richiesta dai compiti affidati
1. responsabilità di conseguimento di obiettivi/risultati specifici complessi assegnati dal Dirigente / Responsabile di Servizio autonomo. 2. responsabilità di realizzazione di attività complesse o che richiedono conoscenze specialistiche.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Indennità per specifiche responsabilità. (1. Al finanziamento dell’INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ è destinata, in applicazione dell’articolo 7, comma 14, artlett. a) del CCNL 21.5.2018, una percentuale pari al 11,50% del fondo delle risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’indennità di direzione per dipendenti dell’ex 8^ qualifica funzionale, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali.
2. L’indennità disciplinata dall’art. 70-quinquies, CCNL 21/05/2018)
1. Ai sensi dell’art. 70-quinquiesquinqies, comma 1, del CCNL 21.5.2018, è prevista un'indennità di importo massimo non superiore finalizzata a € 3.000,00/annui lordi per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, responsabilità al personale delle categorie B, C e DD. L’indennità è incompatibile con quella di cui all’art. 56-sexies del CCNL 21.5.2018 (indennità di funzione).
3. Le parti convengono di attribuire l’indennità per specifiche responsabilità unicamente nel caso di attribuzione non soltanto formale, che ma soprattutto sostanziale, di responsabilità specifiche e ulteriori rispetto a quelle tipiche della categoria di inquadramento, tali da differenziare concretamente la prestazione lavorativa rispetto a quella di chi, con pari inquadramento, non risulti incaricato sarebbe titolare delle medesime responsabilità e il cui contenuto di posizione organizzativarischio giuridico aggiuntivo sia oggettivo e normativamente ricostruibile sulla base di norma o di regolamento, nonché alle posizioni di lavoro a cui sia riconducibile in modo evidente e insindacabile una rilevante attività di coordinamento di personale interno o esterno all’ente.
1. Fatte salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute ad eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendete non può essere superiore a 10.
2. Il fondo per tale indennità Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è stabilito annualmente.corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;
c) turno festivo- notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;
3. L’indennità di cui al comma 5, è corrisposta per particolari responsabilità viene corrisposta a quei dipendenti che i soli periodi di effettiva prestazione in turno. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con atto formale del Dirigente risultano assegnatari di responsabilità aggiuntive e più complesse rispetto a quelle ordinariamente connesse al profilo e alla categoria di inquadramento, tenendo conto a tal fine anche della posizione economica raggiuntale risorse previste dall’art. 67.
4. In particolareIl personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 27, comma 4 può, a richiesta, essere escluso dall’ effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le posizioni donne dall’inizio dello stato di particolare responsabilità sono ricondotte alla sussistenza gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino. 3Corte dei seguenti requisiti nell’incarico lavorativo ricevutoconti Marche sentenza 25/2016 considera equilibrata la distribuzione nella misura di un riparto tra turno antimeridiano e altri turni non superiore al 60% e al 40%.
4. Si individuano 3 tre ambiti di intervento da cui ne può derivare la corresponsione dell’indennità per specifiche responsabilità:
a) relativamente al attribuzione formale di Mansioni comportanti specifiche responsabilità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Preposto alla sicurezza, Referente anticorruzione, Referente trasparenza, Amministratore di sistema, DPO, Addetto alla sicurezza, Responsabile Suap etc., nonché posizioni di lavoro a cui sia riconducibile in modo evidente ed insindacabile una rilevante attività di coordinamento di personale in categoria D: - L’ordinario presidio di attività interno o servizi esterno (es. capo operaio o uffici non può essere considerato sufficiente ai fini di cui sopra, rientrando nelle funzioni proprie della categoria esemplificate nella declaratoria professionale di cui al CCNL 31.03.99 nonché nel profilo di istruttore direttivo.figure similari); (peso causale 1);
b) relativamente al personale in categoria C: - Particolare ampiezza del livello attribuzione formale della Responsabilità di responsabilità affidata in modo diretto sui risultati, con valenza interna verso l’organizzazione; - Particolare valenza dei processi produttivi/amministrativi di cui si è responsabili, cioè: - Particolare ampiezza numerica dei procedimenti di cui si è investiti; - Particolare complessità dei procedimenti stessi. - Entrambi i punti precedenti sono ricompresi nell’ipotesi di incarico un servizio comportante poteri di coordinamento di singoli uffici. - Particolare complessità dei problemi (da media deve tendere a farsi elevata) con modelli esterni solo parzialmente predefiniti, dove è necessaria la scelta di soluzioni gestionali specifiche ed anche innovative o dove all’esterno vi sono solo modelli generici di riferimento da concretizzarsi mediante scelte discrezionali che implicano l’impiego di specifica professionalità, così che l’ampiezza delle soluzioni possibili è tale da richiedere in modo preponderante la definizione di soluzioni specifiche non ripetitive di modelli predefiniti astratti. - Particolare complessità delle relazioni organizzative interne, caratterizzate dall’essere intersettorialipersonale, con modelli potere di negoziazione interna che superano le logiche impartire ordini ed istruzioni al personale durante l’esecuzione del rapporto formale tra competenze diverse e diverse gerarchie lavoro nonchè l’esercizio di un certo margine di autonomia gestionale; (project management, relazioni orizzontali in funzione del ruolopeso causale 2), dove si negoziano rapporti non predefiniti da normative generali o interne o da schemi di competenze, e dove vi sono ambiti di notevole discrezionalità (di merito e non tecnica) nei margini di negoziazione, con un livello ampio di potere decisionale nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire. - Livello di negoziazione esterna con gli utenti o con altre istituzioni da cui scaturiscono effetti diretti tra ente e utente, o con affidamento delle relazioni rispetto ad intere famiglie di utenti, purché vi siano ampi ambiti di discrezionalità nella negoziazione e con esclusione dei casi di negoziazione apparente, ovvero tesa unicamente a riportare all’utente o ad altre istituzioni esiti di processi produttivi / amministrativi dettati da norme, ma vi siano ambiti significativi dei contenuti dei processi produttivi / amministrativi rimessi proprio alla negoziazione, e quindi attraverso essa un livello ampio di discrezionalità nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire.;
c) relativamente al personale delega di funzioni in categoria B: - Conoscenze specialistiche particolari conformità all’art. 17 comma 1bis del Dlgs. 165/2001, in casi eccezionali, debitamente motivati dal Responsabile di area-delegante e non riconducibili alla base teorica acquisibile con la scuola dell’obbligo, sviluppate con formazione tecnica avanzata e accompagnata da gradi di esperienza approfondita impiegate in contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati autonoma rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Ruolo organizzativo particolare che superi significativamente l’ordinaria dipendenza gerarchica e funzionale da personale di categoria superiore nell’ambito del servizio o attività cui si è preposti; - Si concorda che per la tipologia di ente si tratta di fattispecie eccezionaliun periodo determinato (peso causale 3).
5. Le casistiche generali innanzi descritte A seguito dell’individuazione del tipo di responsabilità attribuito (a, b o c) si riepilogano nelle seguenti fattispecie esemplificative:
a. Particolari responsabilità calcola la somma di conduzione e coordinamento tutti i pesi causali dei singoli dipendenti. Il valore percentuale del peso del singolo dipendente è determinato in proporzione alla somma di gruppi di lavoro;
b. Responsabilità diretta nei confronti del dirigente dei procedimenti / servizi assegnati in assenza di posizione organizzativa;
c. Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività di particolare strategicità o in assenza di posizione organizzativa;
d. Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi di particolare complessità e/o di rilevante responsabilità;
e. Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali di particolare complessità (delegazione trattante, conferenze di servizi ecc.);
f. Responsabilità di preposizione a strutture complesse/strategiche;
g. Responsabilità di gestione e/o rendicontazione di significative risorse economiche;
h. Responsabilità di attività implicanti l’esercizio di funzioni di elevata specializzazione;
i. Responsabilità di esercizio di talune mansioni ascrivibili a categoria superiore, laddove non vi siano le condizioni per l’affidamento di mansioni superiori (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C e B);
j. Responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del responsabile (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C E B)
k. Per ciascuna fattispecie il punteggio è assegnato in funzione della effettiva rilevanza della responsabilità conferita, pesata in:
1. rilevanza media, fino a 2 punti;
2. rilevanza significativa, da 2,5 fino a 4 punti;
3. rilevanza massima, da 4,5 fino a 6 puntitutti i pesi.
6. Il Dirigente attribuisce un punteggio, anche in frazioni Per determinare il valore dell’indennità di 0,50 punti, ad una o più delle voci innanzi evidenziate fino ad un massimo di 6 punti complessivi; il Dirigente può altresì attribuire punteggio ad ulteriori voci non rientranti nell’elenco esemplificativo purché rientranti nelle nozioni generali ogni singolo dipendente si applica la percentuale ottenuta dal singolo dipendente allo stanziamento complessivo destinato all’indennità di cui al precedente comma 4 ed esattamente delineate nell’atto di conferimentopresente articolo, evidenziando in tal caso la specificità della fattispecie e motivando la conformità di essa alle predette nozioni e alle finalità dell’istituto ed il peso attribuito. L’atto è assunto dal dirigente previa intesa con il Segretario Generale. L’insieme degli incarichi conferiti annualmente è reso noto alle R.S.U. mediante l’invio di apposito prospetto riepilogativo indicante altresì le pesature ed i compensi attribuititenuto conto del limite massimo individuale pari ad € 2.000,00 annui lordi.
7. L’attribuzione della posizione I provvedimenti di specifica responsabilità comporta un’indennità stabilita nelle seguenti fasce suddivise per categorie: Cat. B Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 500,00 FASCIA 2 Da 4 punti € 800,00 Cat. C Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 800,00 FASCIA 2 Da 4 a 5 punti € 1.000,00 FASCIA 3 6 punti € 1.500,00 Cat. D Responsabilità Indennitàattribuzione sono adottati da ciascun Responsabile di Area, previo confronto con gli altri Responsabili e con il Segretario comunale in sede di conferenza dei responsabili o altra modalità formale.
8. L’attribuzione dell’indennità è conferita con valenza annualeLimitatamente all’anno 2018, e si considera automaticamente cessata confermano i criteri stabiliti all’art. 6 del CCDI 2017 di questo Ente, sottoscritto in data 20.12.2017, ad oggi efficace in ultravigenza ed al termine dell’anno, salvo quale si fa espresso rinnovo. Quando l’indennità è conferita per la responsabilità su un progetto specifico, essa può essere della stessa durata del progetto; in tale ipotesi, se la durata del progetto è superiore all’anno, la misura dell’indennità è fissata annualmente, ferma restando la facoltà di non confermarne l’attribuzione alla scadenza del primo anno; l’eventuale durata del progetto inferiore ad un anno non impedisce l’attribuzione dell’indennità, la cui misura terrà conto sia della durata dell’impegno sia della valenza ed importanza del progetto. Le indennità conferite annualmente sono ordinariamente liquidate mensilmenterinvio.
9. L’indennità può essere revocata prima della sua scadenza qualora per scelte organizzative generali venga meno il presupposto di attribuzione; in tale ipotesi la revoca non deve essere oggetto di motivazione specifica. L’indennità può essere altresì revocata anticipatamente con atto del Dirigente in caso di inadeguato assolvimento dei compiti di particolare responsabilità affidati; in tale ipotesi l’atto deve indicare le ragioni della revoca.
10. Nelle ipotesi di revoca, l’indennità è liquidata per la parte di anno in cui è stata effettivamente svolta la funzione oggetto dell’indennità.
11. L’indennità viene proporzionata alla percentuale del rapporto di lavoro ed in base alla presenza in servizio come stabilito dall’art. 71 del D.L. 112/2008 e successive modificazioni.
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Indennità per specifiche responsabilità. Senza il contratto decentrato l‟indennità per specifiche responsabilità non può essere corrisposta. E‟ questo l‟importante ed innovativo principio fissato dal giudice del lavoro di Cagliari con la recente sentenza n. 1181/2008. Con tale pronuncia viene rigettata la richiesta avanzata da un gruppo di dipendenti del comune di Assemini, che peraltro vengono anche condannati, circostanza abbastanza insolita, al pagamento delle spese legali. La vicenda nasce a seguito della mancata stipula del contratto decentrato perché le organizzazioni sindacali lo avevano subordinato ad un impinguamento del fondo per la contrattazione decentrata. Già in quella sede il giudice del lavoro (comma 1sentenza 14 ottobre 2006) aveva rigettato la richiesta delle organizzazioni sindacali di condannare l‟ente per condotta antisindacale, artstabilendo che appartiene alla competenza esclusiva dell‟ente la quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata. 70-quinquies, CCNL 21/05/2018)
1. Ai sensi dell’art. 70-quinquies, comma 1, Il caso del comune di Assemini è prevista un'indennità di importo massimo non superiore a € 3.000,00/annui lordi per compensare l’eventuale esercizio di illuminante sulla importanza dei compiti che comportano i dirigenti ed i segretari sono chiamati a svolgere negli enti locali in materia di contrattazione decentrata: il concreto ruolo svolto nel municipio dalla segretaria nella tutela delle prerogative dell‟amministrazione dimostra che anche con le attuali norme e gli attuali contratti le PA hanno gli strumenti per resistere alle pretese eccessive dei soggetti sindacali e che non sono necessariamente costrette a subire tutte le richieste sindacali. Vediamo il caso concreto. I lavoratori che avevano percepito in vigenza del precedente contratto decentrato il compenso per le specifiche responsabilità, al personale hanno chiesto di continuare a poterne fruire, sostenendo che tale indennità doveva essere corrisposta in regime di prorogatio. Ricordiamo che la erogazione dell‟indennità per specifiche responsabilità è prevista dai CCCNL in favore dei dipendenti di categoria D, nonché di quelli di categoria B e C, che sono destinatari con provvedimenti formali di incarichi aggiuntivi rilevanti e la sua misura massima è fissata dal contratto nazionale in 2000 euro annui. Il contratto nazionale rimette alla contrattazione decentrata la sua istituzione, la definizione dei criteri per individuare i destinatari e la fissazione del quantum. Il comune di Assemini, nelle more della mancata stipula del contratto, aveva erogato, con una scelta giudicata legittima dalla citata pronuncia del 2006, solo i compensi disciplinati direttamente ed interamente dal contratto nazionale (turno, reperibilità, prestazioni festive), sospendendo l‟erogazione delle categorie Baltre indennità. La sentenza rileva anche che, C e Dnel corso del procedimento, è stato sottoscritto il nuovo contratto decentrato, che non risulti incaricato ha peraltro stanziato alcuna risorsa per questa indennità. In modo molto secco il giudice del lavoro ha stabilito che “non è configurabile un diritto dei ricorrenti ad una indennità condizionata dalla previsione dell‟an e del quantum in sede di posizione organizzativa.
2contrattazione decentrata”. Il A rafforzare questa conclusione viene inoltre aggiunto che “la liquidazione di tale attività attingendo alla parte variabile del fondo per tale comporterebbe la riduzione di altri elementi accessori”. Occorre ricordare che la quantificazione delle risorse da destinare alle varie forme di indennità è stabilito annualmente.
3. L’indennità per particolari responsabilità viene corrisposta a quei dipendenti che con atto formale del Dirigente risultano assegnatari di responsabilità aggiuntive costituisce il primo e più complesse rispetto importante tema della contrattazione decentrata integrativa. Da sottolineare infine che la condanna dei dipendenti a quelle ordinariamente connesse al profilo rimborsare all‟ente le spese di giudizio dimostra come il giudice si sia convinto della assoluta infondatezza della pretesa e alla categoria di inquadramento, tenendo conto come abbia voluto mandare agli stessi lavoratori anche un chiaro segnale a tal fine anche della posizione economica raggiuntalimitare il contenzioso.
4. In particolare, le posizioni di particolare responsabilità sono ricondotte alla sussistenza dei seguenti requisiti nell’incarico lavorativo ricevuto:
a) relativamente al personale in categoria D: - L’ordinario presidio di attività o servizi o uffici non può essere considerato sufficiente ai fini di cui sopra, rientrando nelle funzioni proprie della categoria esemplificate nella declaratoria professionale di cui al CCNL 31.03.99 nonché nel profilo di istruttore direttivo.
b) relativamente al personale in categoria C: - Particolare ampiezza del livello di responsabilità affidata in modo diretto sui risultati, con valenza interna verso l’organizzazione; - Particolare valenza dei processi produttivi/amministrativi di cui si è responsabili, cioè: - Particolare ampiezza numerica dei procedimenti di cui si è investiti; - Particolare complessità dei procedimenti stessi. - Entrambi i punti precedenti sono ricompresi nell’ipotesi di incarico di coordinamento di singoli uffici. - Particolare complessità dei problemi (da media deve tendere a farsi elevata) con modelli esterni solo parzialmente predefiniti, dove è necessaria la scelta di soluzioni gestionali specifiche ed anche innovative o dove all’esterno vi sono solo modelli generici di riferimento da concretizzarsi mediante scelte discrezionali che implicano l’impiego di specifica professionalità, così che l’ampiezza delle soluzioni possibili è tale da richiedere in modo preponderante la definizione di soluzioni specifiche non ripetitive di modelli predefiniti astratti. - Particolare complessità delle relazioni organizzative interne, caratterizzate dall’essere intersettoriali, con modelli di negoziazione interna che superano le logiche del rapporto formale tra competenze diverse e diverse gerarchie (project management, relazioni orizzontali in funzione del ruolo), dove si negoziano rapporti non predefiniti da normative generali o interne o da schemi di competenze, e dove vi sono ambiti di notevole discrezionalità (di merito e non tecnica) nei margini di negoziazione, con un livello ampio di potere decisionale nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire. - Livello di negoziazione esterna con gli utenti o con altre istituzioni da cui scaturiscono effetti diretti tra ente e utente, o con affidamento delle relazioni rispetto ad intere famiglie di utenti, purché vi siano ampi ambiti di discrezionalità nella negoziazione e con esclusione dei casi di negoziazione apparente, ovvero tesa unicamente a riportare all’utente o ad altre istituzioni esiti di processi produttivi / amministrativi dettati da norme, ma vi siano ambiti significativi dei contenuti dei processi produttivi / amministrativi rimessi proprio alla negoziazione, e quindi attraverso essa un livello ampio di discrezionalità nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire.
c) relativamente al personale in categoria B: - Conoscenze specialistiche particolari e non riconducibili alla base teorica acquisibile con la scuola dell’obbligo, sviluppate con formazione tecnica avanzata e accompagnata da gradi di esperienza approfondita impiegate in contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati autonoma rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Ruolo organizzativo particolare che superi significativamente l’ordinaria dipendenza gerarchica e funzionale da personale di categoria superiore nell’ambito del servizio o attività cui si è preposti; - Si concorda che per la tipologia di ente si tratta di fattispecie eccezionali.
5. Le casistiche generali innanzi descritte si riepilogano nelle seguenti fattispecie esemplificative:
a. Particolari responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro;
b. Responsabilità diretta nei confronti del dirigente dei procedimenti / servizi assegnati in assenza di posizione organizzativa;
c. Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività di particolare strategicità o in assenza di posizione organizzativa;
d. Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi di particolare complessità e/o di rilevante responsabilità;
e. Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali di particolare complessità (delegazione trattante, conferenze di servizi ecc.);
f. Responsabilità di preposizione a strutture complesse/strategiche;
g. Responsabilità di gestione e/o rendicontazione di significative risorse economiche;
h. Responsabilità di attività implicanti l’esercizio di funzioni di elevata specializzazione;
i. Responsabilità di esercizio di talune mansioni ascrivibili a categoria superiore, laddove non vi siano le condizioni per l’affidamento di mansioni superiori (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C e B);
j. Responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del responsabile (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C E B)
k. Per ciascuna fattispecie il punteggio è assegnato in funzione della effettiva rilevanza della responsabilità conferita, pesata in:
1. rilevanza media, fino a 2 punti;
2. rilevanza significativa, da 2,5 fino a 4 punti;
3. rilevanza massima, da 4,5 fino a 6 punti.
6. Il Dirigente attribuisce un punteggio, anche in frazioni di 0,50 punti, ad una o più delle voci innanzi evidenziate fino ad un massimo di 6 punti complessivi; il Dirigente può altresì attribuire punteggio ad ulteriori voci non rientranti nell’elenco esemplificativo purché rientranti nelle nozioni generali di cui al precedente comma 4 ed esattamente delineate nell’atto di conferimento, evidenziando in tal caso la specificità della fattispecie e motivando la conformità di essa alle predette nozioni e alle finalità dell’istituto ed il peso attribuito. L’atto è assunto dal dirigente previa intesa con il Segretario Generale. L’insieme degli incarichi conferiti annualmente è reso noto alle R.S.U. mediante l’invio di apposito prospetto riepilogativo indicante altresì le pesature ed i compensi attribuiti.
7. L’attribuzione della posizione di specifica responsabilità comporta un’indennità stabilita nelle seguenti fasce suddivise per categorie: Cat. B Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 500,00 FASCIA 2 Da 4 punti € 800,00 Cat. C Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 800,00 FASCIA 2 Da 4 a 5 punti € 1.000,00 FASCIA 3 6 punti € 1.500,00 Cat. D Responsabilità Indennità
8. L’attribuzione dell’indennità è conferita con valenza annuale, e si considera automaticamente cessata al termine dell’anno, salvo espresso rinnovo. Quando l’indennità è conferita per la responsabilità su un progetto specifico, essa può essere della stessa durata del progetto; in tale ipotesi, se la durata del progetto è superiore all’anno, la misura dell’indennità è fissata annualmente, ferma restando la facoltà di non confermarne l’attribuzione alla scadenza del primo anno; l’eventuale durata del progetto inferiore ad un anno non impedisce l’attribuzione dell’indennità, la cui misura terrà conto sia della durata dell’impegno sia della valenza ed importanza del progetto. Le indennità conferite annualmente sono ordinariamente liquidate mensilmente.
9. L’indennità può essere revocata prima della sua scadenza qualora per scelte organizzative generali venga meno il presupposto di attribuzione; in tale ipotesi la revoca non deve essere oggetto di motivazione specifica. L’indennità può essere altresì revocata anticipatamente con atto del Dirigente in caso di inadeguato assolvimento dei compiti di particolare responsabilità affidati; in tale ipotesi l’atto deve indicare le ragioni della revoca.
10. Nelle ipotesi di revoca, l’indennità è liquidata per la parte di anno in cui è stata effettivamente svolta la funzione oggetto dell’indennità.
11. L’indennità viene proporzionata alla percentuale del rapporto di lavoro ed in base alla presenza in servizio come stabilito dall’art. 71 del D.L. 112/2008 e successive modificazioni.
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Samples: Contratti Decentrati
Indennità per specifiche responsabilità. (comma 1, art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 21/05/2018)2018) CCNL 21/05/2018 - Art. 7 c. 4, lettera f) e lettera w) – criteri generali per l’attribuzione
1. L’attribuzione di un incarico di cui al presente articolo deve essere occasione per riconoscere la specifica responsabilità di chi, con la propria attività, svolge compiti significativi e qualificanti, che impongono l’assunzione di responsabilità di iniziativa e risultato che, pur insite nella declaratoria della categoria di appartenenza e come tali integralmente esigibili, siano espressive dell’assunzione di responsabilità specifica e rafforzate nel contesto produttivo dell’amministrazione. Le posizioni di lavoro indennizzabili devono quindi riguardare attività, obiettivi, compiti e ruoli di carattere particolare e di rilevante complessità, normalmente non reperibili nell’ordinaria attività della struttura funzionale.
2. L’individuazione e l’attribuzione della specifica responsabilità deve essere selettiva, nonchè distinta rispetto al compenso legato al risultato della performance.
3. Le risorse destinate annualmente alla corresponsione dell’indennità sono determinate nella media degli anni 2017 – 2018 – 2019, arrotondate al centinaio di euro superiore (per gli anni antecedenti al 2018 si fa riferimento agli incarichi ex art. 17 c.2 lett. f) CCNL 2004).
4. Le risorse sono distribuite tra le aree, ed ogni dirigente può attribuire incarichi – in base ai criteri definiti dal presente articolo – nel limite del budget assegnato dalla conferenza dei dirigenti. I budget assegnati non tengono conto delle altre indennità previste dall’art. 70-quinquies c. 2 lettere a), b), c) e d).
5. Gli incarichi: • sono conferiti con provvedimento del dirigente; • possono avere durata massima pari alla scadenza del presente contratto integrativo, ed i relativi compensi sono corrisposti su base mensile; • hanno un valore economico variabile, compreso tra il minimo e il massimo indicati dal presente articolo, commisurato in base ai contenuti espressi nell’atto di incarico ed esplicitati ai sensi dei commi 1 e 2; • possono essere revocati prima del termine indicato sul provvedimento, per mutate esigenze organizzative o per il venire meno delle condizioni che ne avevano determinato il conferimento;
6. Ai sensi dell’art. 704 c. 4 del CCNL 2016-quinquies2018, comma 1a titolo di informazione viene trasmesso alla RSU un prospetto consuntivo, è prevista un'indennità recante l’elenco degli incaricati e la distribuzione di importo massimo non superiore risorse per categoria a € 3.000,00/annui lordi per compensare l’eventuale esercizio livello di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativaente.
27. Il fondo per tale indennità è stabilito annualmente.
3. L’indennità per particolari responsabilità viene corrisposta a quei dipendenti che con atto formale del Dirigente risultano assegnatari di responsabilità aggiuntive e più complesse rispetto a quelle ordinariamente connesse al profilo e alla categoria di inquadramento, tenendo conto a tal fine anche della posizione economica raggiunta.
4. In particolare, le posizioni di particolare Le specifiche responsabilità sono ricondotte alla sussistenza dei correlate alle seguenti requisiti nell’incarico lavorativo ricevuto:
a) relativamente al personale in categoria Dattività: - L’ordinario presidio di attività o servizi o uffici non può essere considerato sufficiente ai fini di cui sopra• con riferimento alle categorie B3 e C, rientrando nelle funzioni proprie della categoria esemplificate nella declaratoria professionale di cui al CCNL 31.03.99 nonché nel profilo di istruttore direttivo.
b) relativamente al personale in categoria C: - Particolare ampiezza del livello di responsabilità affidata in modo diretto sui risultati, con valenza interna verso l’organizzazione; - Particolare valenza dei processi produttivi/amministrativi di cui si è responsabili, cioè: - Particolare ampiezza numerica dei procedimenti di cui si è investiti; - Particolare complessità dei procedimenti stessi. - Entrambi i punti precedenti sono ricompresi nell’ipotesi di incarico di la direzione e coordinamento di singoli uffici. - Particolare complessità dei problemi (da media deve tendere a farsi elevata) con modelli esterni solo parzialmente predefiniti, dove è necessaria la scelta squadre di soluzioni gestionali specifiche ed anche innovative operai o dove all’esterno vi sono solo modelli generici di riferimento da concretizzarsi mediante scelte discrezionali che implicano l’impiego di specifica professionalità, così che l’ampiezza delle soluzioni possibili è tale da richiedere in modo preponderante la definizione di soluzioni specifiche non ripetitive di modelli predefiniti astratti. - Particolare complessità delle relazioni organizzative interne, caratterizzate dall’essere intersettoriali, con modelli di negoziazione interna che superano le logiche del rapporto formale tra competenze diverse e diverse gerarchie (project management, relazioni orizzontali in funzione del ruolo), dove si negoziano rapporti non predefiniti da normative generali o interne o da schemi di competenze, e dove vi sono ambiti di notevole discrezionalità (di merito e non tecnica) nei margini di negoziazione, con un livello ampio di potere decisionale nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire. - Livello di negoziazione esterna con gli utenti o con altre istituzioni da cui scaturiscono effetti diretti tra ente e utente, o con affidamento delle relazioni rispetto ad intere famiglie di utenti, purché vi siano ampi ambiti di discrezionalità nella negoziazione e con esclusione dei casi di negoziazione apparente, ovvero tesa unicamente a riportare all’utente o ad altre istituzioni esiti di processi produttivi / amministrativi dettati da norme, ma vi siano ambiti significativi dei contenuti dei processi produttivi / amministrativi rimessi proprio alla negoziazione, e quindi attraverso essa un livello ampio di discrezionalità nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire.
c) relativamente al personale in categoria B: - Conoscenze specialistiche particolari e non riconducibili alla base teorica acquisibile con la scuola dell’obbligo, sviluppate con formazione tecnica avanzata e accompagnata da gradi di esperienza approfondita impiegate in contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati autonoma rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Ruolo organizzativo particolare che superi significativamente l’ordinaria dipendenza gerarchica e funzionale da personale di categoria superiore nell’ambito del servizio o attività cui si è preposti; - Si concorda che per la tipologia di ente si tratta di fattispecie eccezionali.
5. Le casistiche generali innanzi descritte si riepilogano nelle seguenti fattispecie esemplificative:
a. Particolari responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro;
b. Responsabilità diretta nei confronti del dirigente dei procedimenti / servizi assegnati in assenza , anche non tecnico, appositamente individuati, di posizione organizzativa;
c. Responsabilità pari o inferiore categoria; a titolo esemplificativo, capi operaio; • con riferimento alle categorie D non incaricate di realizzazione di programmi/piani di attività di particolare strategicità o in assenza di posizione organizzativa;
d. Responsabilità di istruttoria Posizione Organizzativa, coordinamento di procedimenti amministrativi di particolare complessità e/o di rilevante responsabilitàelevata complessità, in piena autonomia gestionale e organizzativa;
e. Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali di particolare complessità (delegazione trattante, conferenze di servizi ecc.);
f. Responsabilità di preposizione a strutture complesse/strategiche;
g. Responsabilità di gestione e/o rendicontazione di significative risorse economiche;
h. Responsabilità di attività implicanti l’esercizio di funzioni di elevata specializzazione;
i. Responsabilità di esercizio di talune mansioni ascrivibili a categoria superiore, laddove non vi siano le condizioni per l’affidamento di mansioni superiori (ESCLUSIVAMENTE PER CAT8. C e B);
j. Responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del responsabile (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C E B)
k. Per ciascuna fattispecie il punteggio è assegnato in funzione della effettiva rilevanza della responsabilità conferita, pesata in:
1. rilevanza media, fino a 2 punti;
2. rilevanza significativa, da 2,5 fino a 4 punti;
3. rilevanza massima, da 4,5 fino a 6 punti.
6. Il Dirigente attribuisce un punteggio, anche in frazioni di 0,50 punti, ad una o più delle voci innanzi evidenziate fino ad un massimo di 6 punti complessivi; il Dirigente può altresì attribuire punteggio ad ulteriori voci non rientranti nell’elenco esemplificativo purché rientranti nelle nozioni generali Gli incarichi di cui al precedente comma 4 ed esattamente delineate nell’atto di conferimento, evidenziando in tal caso la specificità della fattispecie e motivando la conformità di essa alle predette nozioni e alle finalità dell’istituto ed il peso attribuito. L’atto è assunto dal dirigente previa intesa con il Segretario Generale. L’insieme degli incarichi conferiti annualmente è reso noto alle R.S.U. mediante l’invio di apposito prospetto riepilogativo indicante altresì le pesature ed determinano i compensi attribuiti.
7. L’attribuzione all’interno dei valori della posizione tabella in calce, differenziati sulla base dei seguenti elementi: professionalità richiesta (professionalità giuridica, professionalità tecnica, professionalità gestionale), complessità direzionale ed organizzativa (collocazione nella struttura, complessità incarico tecnico organizzativo, relazioni interne, relazioni esterne, innovazione e sviluppo, attività di specifica studio e ricerca), responsabilità comporta un’indennità stabilita nelle seguenti fasce suddivise per categorie: Cat(economica e amministrativa), strategicità. B Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti non rilevante € 500,00 FASCIA 2 Da 4 punti € 800,00 500 dirigente ---------- --------- Cat. C Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti min € 800,00 FASCIA 2 Da 4 a 5 punti 200 / max € 1.000,00 FASCIA 3 6 punti € 1.500,00 1.100 incaricato C dirigente ---------- Cat. D Responsabilità Indennità
8Cat. L’attribuzione dell’indennità è conferita con valenza annuale, e si considera automaticamente cessata al termine dell’anno, salvo espresso rinnovoC incaricato min € 200 / max € 900 A seconda della catena dirigente P.O. ---------- Cat. Quando l’indennità è conferita per la responsabilità su un progetto specifico, essa può essere della stessa durata del progetto; in tale ipotesi, se la durata del progetto è superiore all’anno, la misura dell’indennità è fissata annualmente, ferma restando la facoltà di non confermarne l’attribuzione alla scadenza del primo anno; l’eventuale durata del progetto inferiore ad un anno non impedisce l’attribuzione dell’indennità, la cui misura terrà conto sia della durata dell’impegno sia della valenza ed importanza del progettoC incaricato min € 200 / max € 800 gerarchica dirigente P.O. Cat. Le indennità conferite annualmente sono ordinariamente liquidate mensilmente.
9D Cat. L’indennità può essere revocata prima della sua scadenza qualora per scelte organizzative generali venga meno il presupposto di attribuzione; in tale ipotesi la revoca non deve essere oggetto di motivazione specifica. L’indennità può essere altresì revocata anticipatamente con atto del Dirigente in caso di inadeguato assolvimento dei compiti di particolare responsabilità affidati; in tale ipotesi l’atto deve indicare le ragioni della revoca.
10. Nelle ipotesi di revoca, l’indennità è liquidata per la parte di anno in cui è stata effettivamente svolta la funzione oggetto dell’indennità.
11. L’indennità viene proporzionata alla percentuale del rapporto di lavoro ed in base alla presenza in servizio come stabilito dall’art. 71 del D.L. 112/2008 e successive modificazioni.C incaricato min € 200 / max € 650
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Samples: Contratto Integrativo
Indennità per specifiche responsabilità. (art. 7, comma 14, lett. f) e art. 70-quinquies, comma 1, CCNL 21/05/20182018)
1. Ai L’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale di categoria B, C e D, che non ricopra incarico di posizioni d’area organizzativa, sarà compensata ai sensi dell’art. 70-quinquies, comma 1, è prevista un'indennità di importo massimo non superiore a € 3.000,00/annui lordi per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilitàdel CCNL 2018, al personale delle categorie Bsecondo le fattispecie, C i criteri, i valori e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativale procedure determinati dal seguente articolo.
2. Il fondo L’indennità compensa specifiche responsabilità, eccedenti le normali attività proprie della categoria di appartenenza, con particolare riguardo per tale indennità le responsabilità derivanti dal coordinamento di strutture e/o l’adozione di atti aventi valenza esterna, ed è stabilito annualmenteproporzionata al periodo di attribuzione. Essa costituisce compenso per il lavoratore che concretamente, con la propria attività, risulti assoggettato ad una specifica responsabilità.
3. L’indennità per particolari responsabilità viene corrisposta a quei dipendenti che con L’attribuzione dei compiti deve risultare da un atto formale formale, debitamente motivato, avente durata prestabilita, adottato dal Dirigente del Dirigente risultano assegnatari Settore di responsabilità aggiuntive e più complesse rispetto a quelle ordinariamente connesse al profilo e alla categoria di inquadramento, tenendo conto a tal fine anche della posizione economica raggiuntaappartenenza.
4. In particolare, le posizioni di particolare responsabilità sono ricondotte alla sussistenza L’assegnazione dell’indennità è effettuata sulla base dei seguenti requisiti nell’incarico lavorativo ricevutocriteri:
a) relativamente x. Xxxxxx di dipendenti coordinati: al personale in categoria D: - L’ordinario presidio di attività o servizi o uffici non può essere considerato sufficiente ai fini di cui sopra, rientrando nelle funzioni proprie della categoria esemplificate nella declaratoria professionale di cui al CCNL 31.03.99 nonché nel profilo di istruttore direttivo.
b) relativamente al personale in categoria C: - Particolare ampiezza del livello di responsabilità affidata in modo diretto sui risultati, con valenza interna verso l’organizzazione; - Particolare valenza dei processi produttivi/amministrativi di cui si dipendente è responsabili, cioè: - Particolare ampiezza numerica dei procedimenti di cui si è investiti; - Particolare complessità dei procedimenti stessi. - Entrambi i punti precedenti sono ricompresi nell’ipotesi di incarico di coordinamento di singoli uffici. - Particolare complessità dei problemi (da media deve tendere a farsi elevata) con modelli esterni solo parzialmente predefiniti, dove è necessaria la scelta di soluzioni gestionali specifiche ed anche innovative o dove all’esterno vi sono solo modelli generici di riferimento da concretizzarsi mediante scelte discrezionali che implicano l’impiego di specifica professionalità, così che l’ampiezza delle soluzioni possibili è tale da richiedere in modo preponderante la definizione di soluzioni specifiche non ripetitive di modelli predefiniti astratti. - Particolare complessità delle relazioni organizzative interne, caratterizzate dall’essere intersettoriali, con modelli di negoziazione interna che superano le logiche del rapporto formale tra competenze diverse e diverse gerarchie (project management, relazioni orizzontali in funzione del ruolo), dove si negoziano rapporti non predefiniti da normative generali o interne o da schemi di competenze, e dove vi sono ambiti di notevole discrezionalità (di merito e non tecnica) nei margini di negoziazione, con un livello ampio di potere decisionale nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire. - Livello di negoziazione esterna con gli utenti o con altre istituzioni da cui scaturiscono effetti diretti tra ente e utente, o con affidamento delle relazioni rispetto ad intere famiglie di utenti, purché vi siano ampi ambiti di discrezionalità nella negoziazione e con esclusione dei casi di negoziazione apparente, ovvero tesa unicamente a riportare all’utente o ad altre istituzioni esiti di processi produttivi / amministrativi dettati da norme, ma vi siano ambiti significativi dei contenuti dei processi produttivi / amministrativi rimessi proprio alla negoziazione, e quindi attraverso essa un livello ampio di discrezionalità nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire.
c) relativamente al personale in categoria B: - Conoscenze specialistiche particolari e non riconducibili alla base teorica acquisibile con la scuola dell’obbligo, sviluppate con formazione tecnica avanzata e accompagnata da gradi di esperienza approfondita impiegate in contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati autonoma rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Ruolo organizzativo particolare che superi significativamente l’ordinaria dipendenza gerarchica e funzionale da personale di categoria superiore nell’ambito del servizio o attività cui si è preposti; - Si concorda che per la tipologia di ente si tratta di fattispecie eccezionali.
5. Le casistiche generali innanzi descritte si riepilogano nelle seguenti fattispecie esemplificative:
a. Particolari responsabilità di conduzione e richiesto il coordinamento di gruppi di lavorooperatori;
b. Responsabilità di procedimenti complessi ossia: • esplicita attribuzione di procedimenti o sub-procedimenti amministrativi e/o tecnici destinati a produrre effetti finali verso l’esterno nonché nell’attribuzione e gestione diretta nei confronti del dirigente dei di attività e compiti di particolare rilievo che richiedono autonomia decisionale in capo all’incaricato, elevata professionalità e particolare impegno lavorativo, con esclusione pertanto di tutti quei procedimenti / servizi assegnati in assenza che risultano codificati e analiticamente individuati dalle norme di posizione organizzativa;
c. Responsabilità riferimento; • attribuzione di funzioni di elevata qualificazione/specializzazione e di concorso decisionale collegate alla realizzazione di programmi/piani di attività di particolare strategicità o in assenza di posizione organizzativa;
d. Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi di particolare complessità e/o di rilevante responsabilità;
e. Responsabilità di conduzione e programmi comportanti la gestione di sistemi relazionali di particolare complessità intensità che incidono sui rapporti con l’utenza (delegazione trattante, conferenze di servizi ecc.interna o esterna);
f. c. Delega di funzioni dirigenziali.
5. A ciascun criterio (item di valutazione) è assegnato un punteggio come appresso indicato: Item di valutazione cat. B cat. C cat. D N. dipendenti coordinati Da 3 a 4 2 2 2 Da 5 a 6 3 3 3 Da 5 a 6 di cui almeno 1 in cat. C 4 4 4 Da 5 a 6 di cui almeno 2 in cat. C 5 5 5 Da 7 in su di cui almeno 1 in cat. C 6 6 6 Responsabilità di preposizione a strutture complesse/strategiche;
g. Responsabilità di gestione e/o rendicontazione di significative risorse economiche;
h. Responsabilità di attività implicanti l’esercizio procedimenti complessità 8 8 Delega di funzioni dirigenziali (ex art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001) Da 60 a 90 giorni (di elevata specializzazione;
i. Responsabilità calendario) nell’arco di esercizio 1 anno 1 Da 91 a 150 giorni nell’arco di talune mansioni ascrivibili a categoria superiore, laddove non vi siano le condizioni per l’affidamento 1 anno 2 Oltre 150 giorni nell’arco di mansioni superiori (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C e B);
j. Responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del responsabile (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C E B)
k. Per ciascuna fattispecie il punteggio è assegnato in funzione della effettiva rilevanza della responsabilità conferita, pesata in:
1. rilevanza media, fino a 2 punti;
2. rilevanza significativa, da 2,5 fino a 4 punti;
1 anno 3. rilevanza massima, da 4,5 fino a 6 punti.
6. Il Dirigente attribuisce punteggio così ottenuto sarà moltiplicato per i seguenti coefficienti: - 1 per la categoria D - 0,9 per la categoria C - 0,8 per la cat. B
7. Il valore massimo dell’indennità è determinato come seguente: - Fino a punti sette: euro 850,00 annui; - oltre punti sette e fino a punti dieci € 1.100,00 annui; - oltre punti dieci e fino a punti dodici: euro 1.300,00 annui, elevabili ad € 2.000,00 in assenza, all’interno della struttura di riferimento, di Posizione organizzativa sovraordinata; - oltre punti dodici e fino a punti quindici: € 1.500,00 annui, elevabili ad € 2.500,00 in assenza, all’interno della struttura di riferimento, di Posizione organizzativa sovraordinata; - oltre punti quindici: € 1.800,00 annui, elevabili ad € 3.000,00 in assenza, all’interno della struttura di riferimento, di Posizione organizzativa sovraordinata.
8. L’assegnazione dell’indennità di cui al presente articolo compete inoltre ai dipendenti ai quali vengano affidati compiti di tutela in giudizio delle posizioni soggettive dell’Amministrazione, per tutti i casi in cui l’Amministrazione può stare in giudizio senza l’assistenza di un punteggiolegale (es: giudizi di primo grado nanzi giudice del lavoro; commissione tributaria; giudice di pace), anche ovvero presentazione di memorie difensive nei ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Questi dipendenti, che rappresentano in frazioni giudizio l’Amministrazione comunale (ovvero che curano i ricorsi nanzi il Capo dello Stato), non potranno essere più d’uno per Servizio (Macroarea) e la somma erogata per tale voce non potrà essere sommata ad altra indennità erogata secondo la disciplina del presente articolo. La somma massima è di 0,50 punti€ 1.500,00 annui.
9. In ogni caso la somma complessivamente erogabile a titolo della presente indennità, ad una o più non può essere superiore a € 3.000,00 ai sensi dell’art. 70 quinquies, comma 1 del CCNL 2018.
10. Gli importi delle voci innanzi evidenziate fino ad un massimo indennità sono commisurati al periodo di 6 punti complessivi; il Dirigente può altresì attribuire punteggio ad ulteriori voci non rientranti nell’elenco esemplificativo purché rientranti nelle nozioni generali effettivo esercizio delle specifiche responsabilità, decorrente dalla data del provvedimento di cui al precedente comma 4 ed esattamente delineate nell’atto di conferimento, evidenziando in tal caso la specificità della fattispecie e motivando la conformità di essa alle predette nozioni e alle finalità dell’istituto ed il peso attribuito. L’atto è assunto dal dirigente previa intesa con il Segretario Generale. L’insieme degli incarichi conferiti annualmente è reso noto alle R.S.U. mediante l’invio di apposito prospetto riepilogativo indicante altresì le pesature ed i compensi attribuiti.
7. L’attribuzione della posizione di specifica responsabilità comporta un’indennità stabilita nelle seguenti fasce suddivise per categorie: Cat. B Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 500,00 FASCIA 2 Da 4 punti € 800,00 Cat. C Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 800,00 FASCIA 2 Da 4 a 5 punti € 1.000,00 FASCIA 3 6 punti € 1.500,00 Cat. D Responsabilità Indennità
8. L’attribuzione dell’indennità è conferita con valenza annuale3, e si considera automaticamente cessata al termine dell’anno, salvo espresso rinnovo. Quando l’indennità è conferita sono proporzionalmente ridotte per la responsabilità su un progetto specifico, essa può essere della stessa durata del progetto; in tale ipotesi, se la durata del progetto è superiore all’anno, la misura dell’indennità è fissata annualmente, ferma restando la facoltà il personale con rapporto di non confermarne l’attribuzione alla scadenza del primo anno; l’eventuale durata del progetto inferiore ad un anno non impedisce l’attribuzione dell’indennità, la cui misura terrà conto sia della durata dell’impegno sia della valenza ed importanza del progetto. Le indennità conferite annualmente sono ordinariamente liquidate mensilmente.
9lavoro a tempo parziale. L’indennità può cessa di essere revocata prima della sua scadenza qualora per scelte organizzative generali venga meno il presupposto di attribuzione; in tale ipotesi la revoca non deve essere oggetto di motivazione specifica. L’indennità può essere altresì revocata anticipatamente con atto del Dirigente corrisposta in caso di inadeguato assolvimento dei compiti trasferimento del dipendente ad altro Settore nonché in tutti gli altri casi di particolare responsabilità affidati; in tale ipotesi l’atto deve indicare le ragioni della revoca.
10. Nelle ipotesi di revoca, l’indennità è liquidata per la parte di anno in cui è stata effettivamente svolta la funzione oggetto dell’indennitàsospensione del trattamento economico fondamentale.
11. L’indennità viene proporzionata La procedura che andrà seguita è la seguente:
a) I Dirigenti dovranno adottare gli atti indicati al precedente comma 3;
b) Copia di tali atti dovrà essere trasmessa all’ufficio personale per i riscontri di competenza e alle R.S.U. entro dieci giorni dalla loro adozione;
c) Al fine di assicurare la corretta e uniforme applicazione dell’istituto contrattuale, entro 10 giorni dalla stipula del CCDI annuale per la destinazione delle risorse decentrate, la Conferenza dei dirigenti, sulla base delle risultanze degli atti di cui al precedente comma 3, definisce la ripartizione delle risorse assegnate in contrattazione decentrata tra i Settori. In caso di disaccordo la risoluzione è rimessa alla valutazione del Segretario generale che deciderà in maniera super partes sulla base delle norme di legge e di contratto vigenti in materia.
12. Il Dirigente dell’Ufficio personale, qualora la somma occorrente per la corresponsione delle indennità di cui al presente articolo sia superiore a quella stabilita in sede di contrattazione decentrata annuale, procederà ad una decurtazione delle singole indennità, nella stessa misura percentuale del rapporto dello sfondamento, fino a rientrare nella disponibilità prevista.
13. Non sono riconosciuti, ai fini della corresponsione dei compensi per specifiche responsabilità, eventuali incarichi già remunerati ai sensi di lavoro ed in base alla presenza in servizio come stabilito dall’art. 71 del D.L. 112/2008 e successive modificazionispecifiche disposizioni di legge (es: incarichi remunerati con gli incentivi per funzioni tecniche).
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Indennità per specifiche responsabilità. (art. 7, comma 14, lett. f) e art. 70-quinquies, comma 1, CCNL 21/05/20182018)
1. Ai L’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale di categoria B, C e D, che non ricopra incarico di posizioni d’area organizzativa, sarà compensata ai sensi dell’art. 70-quinquies, comma 1, è prevista un'indennità di importo massimo non superiore a € 3.000,00/annui lordi per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilitàdel CCNL 2018, al personale delle categorie Bsecondo le fattispecie, C i criteri, i valori e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativale procedure determinati dal seguente articolo.
2. Il fondo L’indennità compensa specifiche responsabilità, eccedenti le normali attività proprie della categoria di appartenenza, con particolare riguardo per tale indennità le responsabilità derivanti dal coordinamento di strutture e/o l’adozione di atti aventi valenza esterna, ed è stabilito annualmenteproporzionata al periodo di attribuzione. Essa costituisce compenso per il lavoratore che concretamente, con la propria attività, risulti assoggettato ad una specifica responsabilità.
3. L’indennità per particolari responsabilità viene corrisposta a quei dipendenti che con L’attribuzione dei compiti deve risultare da un atto formale formale, debitamente motivato, avente durata prestabilita, adottato dal Dirigente del Dirigente risultano assegnatari Settore di responsabilità aggiuntive e più complesse rispetto a quelle ordinariamente connesse al profilo e alla categoria di inquadramento, tenendo conto a tal fine anche della posizione economica raggiuntaappartenenza.
4. In particolare, le posizioni di particolare responsabilità sono ricondotte alla sussistenza L’assegnazione dell’indennità è effettuata sulla base dei seguenti requisiti nell’incarico lavorativo ricevutocriteri:
a) relativamente x. Xxxxxx di dipendenti coordinati: al personale in categoria D: - L’ordinario presidio di attività o servizi o uffici non può essere considerato sufficiente ai fini di cui sopra, rientrando nelle funzioni proprie della categoria esemplificate nella declaratoria professionale di cui al CCNL 31.03.99 nonché nel profilo di istruttore direttivo.
b) relativamente al personale in categoria C: - Particolare ampiezza del livello di responsabilità affidata in modo diretto sui risultati, con valenza interna verso l’organizzazione; - Particolare valenza dei processi produttivi/amministrativi di cui si dipendente è responsabili, cioè: - Particolare ampiezza numerica dei procedimenti di cui si è investiti; - Particolare complessità dei procedimenti stessi. - Entrambi i punti precedenti sono ricompresi nell’ipotesi di incarico di coordinamento di singoli uffici. - Particolare complessità dei problemi (da media deve tendere a farsi elevata) con modelli esterni solo parzialmente predefiniti, dove è necessaria la scelta di soluzioni gestionali specifiche ed anche innovative o dove all’esterno vi sono solo modelli generici di riferimento da concretizzarsi mediante scelte discrezionali che implicano l’impiego di specifica professionalità, così che l’ampiezza delle soluzioni possibili è tale da richiedere in modo preponderante la definizione di soluzioni specifiche non ripetitive di modelli predefiniti astratti. - Particolare complessità delle relazioni organizzative interne, caratterizzate dall’essere intersettoriali, con modelli di negoziazione interna che superano le logiche del rapporto formale tra competenze diverse e diverse gerarchie (project management, relazioni orizzontali in funzione del ruolo), dove si negoziano rapporti non predefiniti da normative generali o interne o da schemi di competenze, e dove vi sono ambiti di notevole discrezionalità (di merito e non tecnica) nei margini di negoziazione, con un livello ampio di potere decisionale nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire. - Livello di negoziazione esterna con gli utenti o con altre istituzioni da cui scaturiscono effetti diretti tra ente e utente, o con affidamento delle relazioni rispetto ad intere famiglie di utenti, purché vi siano ampi ambiti di discrezionalità nella negoziazione e con esclusione dei casi di negoziazione apparente, ovvero tesa unicamente a riportare all’utente o ad altre istituzioni esiti di processi produttivi / amministrativi dettati da norme, ma vi siano ambiti significativi dei contenuti dei processi produttivi / amministrativi rimessi proprio alla negoziazione, e quindi attraverso essa un livello ampio di discrezionalità nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire.
c) relativamente al personale in categoria B: - Conoscenze specialistiche particolari e non riconducibili alla base teorica acquisibile con la scuola dell’obbligo, sviluppate con formazione tecnica avanzata e accompagnata da gradi di esperienza approfondita impiegate in contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati autonoma rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Ruolo organizzativo particolare che superi significativamente l’ordinaria dipendenza gerarchica e funzionale da personale di categoria superiore nell’ambito del servizio o attività cui si è preposti; - Si concorda che per la tipologia di ente si tratta di fattispecie eccezionali.
5. Le casistiche generali innanzi descritte si riepilogano nelle seguenti fattispecie esemplificative:
a. Particolari responsabilità di conduzione e richiesto il coordinamento di gruppi di lavorooperatori;
b. Responsabilità di procedimenti complessi ossia: • esplicita attribuzione di procedimenti o sub-procedimenti amministrativi e/o tecnici destinati a produrre effetti finali verso l’esterno nonché nell’attribuzione e gestione diretta nei confronti del dirigente dei di attività e compiti di particolare rilievo che richiedono autonomia decisionale in capo all’incaricato, elevata professionalità e particolare impegno lavorativo, con esclusione pertanto di tutti quei procedimenti / servizi assegnati in assenza che risultano codificati e analiticamente individuati dalle norme di posizione organizzativa;
c. Responsabilità riferimento; • attribuzione di funzioni di elevata qualificazione/specializzazione e di concorso decisionale collegate alla realizzazione di programmi/piani di attività di particolare strategicità o in assenza di posizione organizzativa;
d. Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi di particolare complessità e/o di rilevante responsabilità;
e. Responsabilità di conduzione e programmi comportanti la gestione di sistemi relazionali di particolare complessità intensità che incidono sui rapporti con l’utenza (delegazione trattante, conferenze di servizi ecc.interna o esterna);
f. c. Delega di funzioni dirigenziali.
5. A ciascun criterio (item di valutazione) è assegnato un punteggio come appresso indicato: Item di valutazione cat. B cat. C cat. D N. dipendenti coordinati Da 3 a 4 2 2 2 Da 5 a 6 3 3 3 Da 5 a 6 di cui almeno 1 in cat. C 4 4 4 Da 5 a 6 di cui almeno 2 in cat. C 5 5 5 Da 7 in su di cui almeno 1 in cat. C 6 6 6 Responsabilità di preposizione procedimenti complessità 8 8 Delega di Da 60 a strutture complesse/strategiche;
g. Responsabilità 90 giorni (di gestione e/o rendicontazione 1 funzioni dirigenziali (ex art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001) calendario) nell’arco di significative risorse economiche;
h. Responsabilità 1 anno Da 91 a 150 giorni nell’arco di attività implicanti l’esercizio 1 anno 2 Oltre 150 giorni nell’arco di funzioni di elevata specializzazione;
i. Responsabilità di esercizio di talune mansioni ascrivibili a categoria superiore, laddove non vi siano le condizioni per l’affidamento di mansioni superiori (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C e B);
j. Responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del responsabile (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C E B)
k. Per ciascuna fattispecie il punteggio è assegnato in funzione della effettiva rilevanza della responsabilità conferita, pesata in:
1. rilevanza media, fino a 2 punti;
2. rilevanza significativa, da 2,5 fino a 4 punti;
1 anno 3. rilevanza massima, da 4,5 fino a 6 punti.
6. Il Dirigente attribuisce punteggio così ottenuto sarà moltiplicato per i seguenti coefficienti: - 1 per la categoria D - 0,9 per la categoria C - 0,8 per la cat. B
7. Il valore massimo dell’indennità è determinato come seguente: - Fino a punti sette: euro 850,00 annui; - oltre punti sette e fino a punti dieci € 1.100,00 annui; - oltre punti dieci e fino a punti dodici: euro 1.300,00 annui, elevabili ad € 2.000,00 in assenza, all’interno della struttura di riferimento, di Posizione organizzativa sovraordinata; - oltre punti dodici e fino a punti quindici: € 1.500,00 annui, elevabili ad € 2.500,00 in assenza, all’interno della struttura di riferimento, di Posizione organizzativa sovraordinata; - oltre punti quindici: € 1.800,00 annui, elevabili ad € 3.000,00 in assenza, all’interno della struttura di riferimento, di Posizione organizzativa sovraordinata.
8. L’assegnazione dell’indennità di cui al presente articolo compete inoltre ai dipendenti ai quali vengano affidati compiti di tutela in giudizio delle posizioni soggettive dell’Amministrazione, per tutti i casi in cui l’Amministrazione può stare in giudizio senza l’assistenza di un punteggiolegale (es: giudizi di primo grado nanzi giudice del lavoro; commissione tributaria; giudice di pace), anche ovvero presentazione di memorie difensive nei ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Questi dipendenti, che rappresentano in frazioni giudizio l’Amministrazione comunale (ovvero che curano i ricorsi nanzi il Capo dello Stato), non potranno essere più d’uno per Servizio (Macroarea) e la somma erogata per tale voce non potrà essere sommata ad altra indennità erogata secondo la disciplina del presente articolo. La somma massima è di 0,50 punti€ 1.500,00 annui.
9. In ogni caso la somma complessivamente erogabile a titolo della presente indennità, ad una o più non può essere superiore a € 3.000,00 ai sensi dell’art. 70 quinquies, comma 1 del CCNL 2018.
10. Gli importi delle voci innanzi evidenziate fino ad un massimo indennità sono commisurati al periodo di 6 punti complessivi; il Dirigente può altresì attribuire punteggio ad ulteriori voci non rientranti nell’elenco esemplificativo purché rientranti nelle nozioni generali effettivo esercizio delle specifiche responsabilità, decorrente dalla data del provvedimento di cui al precedente comma 4 ed esattamente delineate nell’atto di conferimento, evidenziando in tal caso la specificità della fattispecie e motivando la conformità di essa alle predette nozioni e alle finalità dell’istituto ed il peso attribuito. L’atto è assunto dal dirigente previa intesa con il Segretario Generale. L’insieme degli incarichi conferiti annualmente è reso noto alle R.S.U. mediante l’invio di apposito prospetto riepilogativo indicante altresì le pesature ed i compensi attribuiti.
7. L’attribuzione della posizione di specifica responsabilità comporta un’indennità stabilita nelle seguenti fasce suddivise per categorie: Cat. B Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 500,00 FASCIA 2 Da 4 punti € 800,00 Cat. C Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 800,00 FASCIA 2 Da 4 a 5 punti € 1.000,00 FASCIA 3 6 punti € 1.500,00 Cat. D Responsabilità Indennità
8. L’attribuzione dell’indennità è conferita con valenza annuale3, e si considera automaticamente cessata al termine dell’anno, salvo espresso rinnovo. Quando l’indennità è conferita sono proporzionalmente ridotte per la responsabilità su un progetto specifico, essa può essere della stessa durata del progetto; in tale ipotesi, se la durata del progetto è superiore all’anno, la misura dell’indennità è fissata annualmente, ferma restando la facoltà il personale con rapporto di non confermarne l’attribuzione alla scadenza del primo anno; l’eventuale durata del progetto inferiore ad un anno non impedisce l’attribuzione dell’indennità, la cui misura terrà conto sia della durata dell’impegno sia della valenza ed importanza del progetto. Le indennità conferite annualmente sono ordinariamente liquidate mensilmente.
9lavoro a tempo parziale. L’indennità può cessa di essere revocata prima della sua scadenza qualora per scelte organizzative generali venga meno il presupposto di attribuzione; in tale ipotesi la revoca non deve essere oggetto di motivazione specifica. L’indennità può essere altresì revocata anticipatamente con atto del Dirigente corrisposta in caso di inadeguato assolvimento dei compiti trasferimento del dipendente ad altro Settore nonché in tutti gli altri casi di particolare responsabilità affidati; in tale ipotesi l’atto deve indicare le ragioni della revoca.
10. Nelle ipotesi di revoca, l’indennità è liquidata per la parte di anno in cui è stata effettivamente svolta la funzione oggetto dell’indennitàsospensione del trattamento economico fondamentale.
11. L’indennità viene proporzionata La procedura che andrà seguita è la seguente:
a) I Dirigenti dovranno adottare gli atti indicati al precedente comma 3;
b) Copia di tali atti dovrà essere trasmessa all’ufficio personale per i riscontri di competenza e alle R.S.U. entro dieci giorni dalla loro adozione;
c) Al fine di assicurare la corretta e uniforme applicazione dell’istituto contrattuale, entro 10 giorni dalla stipula del CCDI annuale per la destinazione delle risorse decentrate, la Conferenza dei dirigenti, sulla base delle risultanze degli atti di cui al precedente comma 3, definisce la ripartizione delle risorse assegnate in contrattazione decentrata tra i Settori. In caso di disaccordo la risoluzione è rimessa alla valutazione del Segretario generale che deciderà in maniera super partes sulla base delle norme di legge e di contratto vigenti in materia.
12. Il Dirigente dell’Ufficio personale, qualora la somma occorrente per la corresponsione delle indennità di cui al presente articolo sia superiore a quella stabilita in sede di contrattazione decentrata annuale, procederà ad una decurtazione delle singole indennità, nella stessa misura percentuale del rapporto dello sfondamento, fino a rientrare nella disponibilità prevista.
13. Non sono riconosciuti, ai fini della corresponsione dei compensi per specifiche responsabilità, eventuali incarichi già remunerati ai sensi di lavoro ed in base alla presenza in servizio come stabilito dall’art. 71 del D.L. 112/2008 e successive modificazionispecifiche disposizioni di legge (es: incarichi remunerati con gli incentivi per funzioni tecniche).
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Indennità per specifiche responsabilità. (comma 1, art. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 70-quinquiesquinquies del CCNL del 21 maggio 2018, CCNL 21/05/2018)
1. Ai sensi dell’art. 70-quinquiespossono essere destinatari dell’indennità per specifiche responsabilità tutti i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale, comma 1in servizio presso le strutture amministrative dello stesso, è prevista un'indennità di importo massimo non superiore a € 3.000,00/annui lordi per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilitào della Giunta regionale, al personale delle in trasferimento temporaneo presso le strutture amministrative del Consiglio medesimo, appartenenti alle categorie B, C e D, non titolari di incarico di posizione organizzativa. Sono in ogni caso esclusi i percettori di una indennità economica onnicomprensiva.
2. Non possono essere destinatari dell’indennità in oggetto i dipendenti nei cui confronti sia stata applicata, nei due anni precedenti la data di attribuzione della specifica responsabilità, una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio senza retribuzione fino a 10 giorni e coloro che abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione e comunque per reati che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione di un rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni.
3. Tale indennità corrisponde alla rilevanza delle responsabilità assunte e concretamente esercitate e pertanto il beneficio può essere erogato al personale al quale siano state attribuite responsabilità che, pur insite nella declaratoria della categoria di appartenenza e, come tali, integralmente esigibili, siano espressive dell’assunzione di responsabilità specifiche e rafforzate nel contesto produttivo dell’Amministrazione. Le posizioni di lavoro indennizzabili si riferiscono necessariamente ad attività, obiettivi e compiti che, seppure rientranti nell’ordinaria e consueta attività generale della struttura funzionale, assumono carattere di particolare e/o di rilevante complessità.
4. Non è riconducibile all’applicazione di questo istituto, l’esercizio di quei compiti o funzioni riconosciuti e remunerati secondo criteri e modalità previste da altri istituti contrattuali o da leggi speciali, o mediante la corresponsione di un trattamento economico avente carattere di onnicomprensività, in conformità del principio generale che non risulti incaricato consente la cumulabilità di diversi trattamenti economici accessori per la medesima responsabilità.
5. L’erogazione dell’indennità in oggetto è limitata a specifiche e complesse responsabilità di procedimento o processo, non propriamente ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma, in ogni caso, non riconducibili a mansioni superiori, perché prive delle caratteristiche di prevalenza previste dall’articolo 52 del d.lgs. 165/2001.
6. L’indennità annua lorda, suddivisa in dodici mensilità, come previsto dall’articolo 70- quinquies del CCNL del 21 maggio 2018, varia, a seconda della categoria di appartenenza, da un minimo di 700 euro ad un massimo di 1.500 euro e più precisamente:
a) per il personale di categoria B da € 700,00 ad € 1.100,00;
b) per il personale di categoria C da € 900,00 ad € 1.300,00;
c) per il personale di categoria D da € 1.100,00 ad € 2.000,00.
7. L’importo economico correlato alla specifica responsabilità varia, all’interno di quello fissato per ciascuna categoria, a seconda del punteggio totale risultante all’esito della valutazione espressa da ciascun direttore ai sensi del comma 12.
8. A ciascun dipendente non può essere attribuita contemporaneamente più di un’indennità per specifiche responsabilità.
9. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, in relazione all’orario di servizio indicato nel proprio contratto di lavoro.
10. Ciascun direttore, in fase di prima applicazione, procede all’individuazione delle situazioni lavorative di particolare responsabilità, ne definisce i compiti particolari ed i relativi obiettivi e provvede ad inviare specifica relazione al Segretario generale. Il Segretario generale, sulla base delle proposte trasmesse dai singoli direttori, procede alla valutazione circa la compatibilità delle stesse con le esigenze organizzative complessive dell’Amministrazione e con le risorse finanziarie disponibili, ripartendo il suddetto budget annuale tra le diverse strutture.
11. L’individuazione del personale destinatario dell’indennità per specifiche responsabilità è effettuata con proprio provvedimento motivato, dal Segretario generale, ovvero, dal direttore del servizio presso il quale lo stesso è assegnato, sentito il dirigente responsabile, nel limite delle risorse destinate alla medesima struttura.
12. La determinazione puntuale dell’indennità avviene attraverso un metodo di graduazione del valore economico della posizione di lavoro, proporzionalmente commisurato, sulla base della categoria di appartenenza, alla responsabilità di procedimenti o processi complessi assegnati, alla responsabilità gestionale e professionale ad essi connessi, secondo i parametri indicati nelle seguenti tabelle, distinte per categoria di appartenenza. Criteri Categoria B (max punti 18) Categoria C (max punti 21) Categoria D (max punti 27)
13. Nel provvedimento di cui al comma 11 è stabilita la durata dell’attribuzione dell’indennità, che comunque non può andare oltre la data del 31 dicembre, dell’anno solare di riferimento. Alla scadenza può essere rinnovata, o modificata, con provvedimento motivato del Segretario generale, ovvero, del direttore del servizio di appartenenza del dipendente interessato, da adottarsi previa ricognizione del permanere delle esigenze organizzative delle rispettive strutture, ferma restando la disponibilità delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell’ambito del fondo per la contrattazione collettiva integrativa.
14. Nel provvedimento di cui al comma 13 può essere stabilita una durata inferiore all’anno. In tal caso, il compenso spettante di cui al comma 6 è proporzionato al periodo di durata dell’incarico.
15. In caso di assenza per aspettativa o congedi a qualsiasi titolo o per malattia o per infortunio, per un periodo di tempo superiore a trenta giorni consecutivi, con esclusione dei casi di cui agli articoli 16, 17 e 28 del d.lgs. 151/2001 e successive modifiche, il titolare di specifiche responsabilità può essere sospeso dall’incarico e può essere provvisoriamente sostituito, con propria determinazione, dal direttore della struttura di appartenenza, ovvero, dal Segretario generale, con altro dipendente in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, ritenuto idoneo.
16. Al titolare di specifiche responsabilità provvisoriamente sostituito, non è corrisposta la relativa indennità per tutta la durata della sostituzione. La stessa è corrisposta al suo sostituto.
17. L’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità può essere revocata, prima della sua scadenza, con propria determinazione, adeguatamente motivata, dal Segretario generale o da ciascun direttore di servizio, sentiti, in funzione delle cause poste a fondamento del provvedimento di revoca, i dirigenti di area o di ufficio di riferimento, per i seguenti motivi:
a) intervenuto mutamento dell’assetto organizzativo che comporti la soppressione o il trasferimento di competenze, tranne i casi di sola modifica alla denominazione della struttura;
b) il venir meno delle esigenze tecniche, organizzative o gestionali, che avevano richiesto il conferimento delle stesse;
c) reiterata ingiustificata inosservanza da parte del dipendente delle direttive impartite dal dirigente, accertata nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa vigente;
d) reiterati risultati negativi nello svolgimento delle specifiche responsabilità affidate, accertati nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa vigente;
e) accoglimento della rinuncia scritta all’incarico da parte del dipendente;
f) assenza per aspettativa o congedi a qualsiasi titolo o per malattia o infortunio per un periodo di tempo superiore a sessanta giorni consecutivi, con esclusione dei casi di cui agli articoli 16, 17 e 28 del d.lgs. 151/2001 e successive modifiche;
g) specifiche, ulteriori cause previste dalle leggi e dai CCNL.
18. Per il dipendente titolare della specifica responsabilità, la revoca comporta la perdita della relativa indennità dalla data di ricezione del provvedimento.
19. La titolarità dell’indennità per specifica responsabilità cessa nei seguenti casi:
a) il verificarsi di una delle cause previste al comma 2;
b) il trasferimento del dipendente ad altra struttura del Consiglio regionale;
c) il collocamento in posizione di comando o assegnazione temporanea presso altra pubblica amministrazione o soggetti privati;
d) il trasferimento temporaneo presso le strutture della Giunta regionale;
e) il conferimento di un incarico di posizione organizzativa.
220. Il fondo per tale indennità è stabilito annualmente.
3. L’indennità per particolari responsabilità viene corrisposta a quei dipendenti che con atto formale del Dirigente risultano assegnatari di responsabilità aggiuntive e più complesse rispetto a quelle ordinariamente connesse al profilo e alla categoria di inquadramento, tenendo conto a tal fine anche Per il dipendente titolare della posizione economica raggiunta.
4. In particolare, le posizioni di particolare responsabilità sono ricondotte alla sussistenza dei seguenti requisiti nell’incarico lavorativo ricevuto:
a) relativamente al personale in categoria D: - L’ordinario presidio di attività o servizi o uffici non può essere considerato sufficiente ai fini di cui sopra, rientrando nelle funzioni proprie della categoria esemplificate nella declaratoria professionale di cui al CCNL 31.03.99 nonché nel profilo di istruttore direttivo.
b) relativamente al personale in categoria C: - Particolare ampiezza del livello di responsabilità affidata in modo diretto sui risultati, con valenza interna verso l’organizzazione; - Particolare valenza dei processi produttivi/amministrativi di cui si è responsabili, cioè: - Particolare ampiezza numerica dei procedimenti di cui si è investiti; - Particolare complessità dei procedimenti stessi. - Entrambi i punti precedenti sono ricompresi nell’ipotesi di incarico di coordinamento di singoli uffici. - Particolare complessità dei problemi (da media deve tendere a farsi elevata) con modelli esterni solo parzialmente predefiniti, dove è necessaria la scelta di soluzioni gestionali specifiche ed anche innovative o dove all’esterno vi sono solo modelli generici di riferimento da concretizzarsi mediante scelte discrezionali che implicano l’impiego di specifica professionalità, così che l’ampiezza delle soluzioni possibili è tale da richiedere in modo preponderante la definizione di soluzioni specifiche non ripetitive di modelli predefiniti astratti. - Particolare complessità delle relazioni organizzative interne, caratterizzate dall’essere intersettoriali, con modelli di negoziazione interna che superano le logiche del rapporto formale tra competenze diverse e diverse gerarchie (project management, relazioni orizzontali in funzione del ruolo), dove si negoziano rapporti non predefiniti da normative generali o interne o da schemi di competenze, e dove vi sono ambiti di notevole discrezionalità (di merito e non tecnica) nei margini di negoziazione, con un livello ampio di potere decisionale nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire. - Livello di negoziazione esterna con gli utenti o con altre istituzioni da cui scaturiscono effetti diretti tra ente e utente, o con affidamento delle relazioni rispetto ad intere famiglie di utenti, purché vi siano ampi ambiti di discrezionalità nella negoziazione e con esclusione dei casi di negoziazione apparente, ovvero tesa unicamente a riportare all’utente o ad altre istituzioni esiti di processi produttivi / amministrativi dettati da norme, ma vi siano ambiti significativi dei contenuti dei processi produttivi / amministrativi rimessi proprio alla negoziazione, e quindi attraverso essa un livello ampio di discrezionalità nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire.
c) relativamente al personale in categoria B: - Conoscenze specialistiche particolari e non riconducibili alla base teorica acquisibile con la scuola dell’obbligo, sviluppate con formazione tecnica avanzata e accompagnata da gradi di esperienza approfondita impiegate in contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati autonoma rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Ruolo organizzativo particolare che superi significativamente l’ordinaria dipendenza gerarchica e funzionale da personale di categoria superiore nell’ambito del servizio o attività cui si è preposti; - Si concorda che per la tipologia di ente si tratta di fattispecie eccezionali.
5. Le casistiche generali innanzi descritte si riepilogano nelle seguenti fattispecie esemplificative:
a. Particolari responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro;
b. Responsabilità diretta nei confronti del dirigente dei procedimenti / servizi assegnati in assenza di posizione organizzativa;
c. Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività di particolare strategicità o in assenza di posizione organizzativa;
d. Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi di particolare complessità e/o di rilevante responsabilità;
e. Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali di particolare complessità (delegazione trattante, conferenze di servizi ecc.);
f. Responsabilità di preposizione a strutture complesse/strategiche;
g. Responsabilità di gestione e/o rendicontazione di significative risorse economiche;
h. Responsabilità di attività implicanti l’esercizio di funzioni di elevata specializzazione;
i. Responsabilità di esercizio di talune mansioni ascrivibili a categoria superiore, laddove non vi siano le condizioni per l’affidamento di mansioni superiori (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C e B);
j. Responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del responsabile (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C E B)
k. Per ciascuna fattispecie il punteggio è assegnato in funzione della effettiva rilevanza della responsabilità conferita, pesata in:
1. rilevanza media, fino a 2 punti;
2. rilevanza significativa, da 2,5 fino a 4 punti;
3. rilevanza massima, da 4,5 fino a 6 punti.
6. Il Dirigente attribuisce un punteggio, anche in frazioni di 0,50 punti, ad una o più delle voci innanzi evidenziate fino ad un massimo di 6 punti complessivi; il Dirigente può altresì attribuire punteggio ad ulteriori voci non rientranti nell’elenco esemplificativo purché rientranti nelle nozioni generali di cui al precedente comma 4 ed esattamente delineate nell’atto di conferimento, evidenziando in tal caso la specificità della fattispecie e motivando la conformità di essa alle predette nozioni e alle finalità dell’istituto ed il peso attribuito. L’atto è assunto dal dirigente previa intesa con il Segretario Generale. L’insieme degli incarichi conferiti annualmente è reso noto alle R.S.U. mediante l’invio di apposito prospetto riepilogativo indicante altresì le pesature ed i compensi attribuiti.
7. L’attribuzione della posizione di specifica responsabilità comporta un’indennità stabilita nelle seguenti fasce suddivise per categorie: Cat. B Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 500,00 FASCIA 2 Da 4 punti € 800,00 Cat. C Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 800,00 FASCIA 2 Da 4 a 5 punti € 1.000,00 FASCIA 3 6 punti € 1.500,00 Cat. D Responsabilità Indennità
8. L’attribuzione dell’indennità è conferita con valenza annuale, e si considera automaticamente cessata al termine dell’anno, salvo espresso rinnovo. Quando l’indennità è conferita per la responsabilità su un progetto specifico, essa può essere della stessa durata del progetto; in tale ipotesi, se la durata del progetto è superiore all’anno, la misura dell’indennità è fissata annualmente, ferma restando cessazione comporta la facoltà di non confermarne l’attribuzione alla scadenza del primo anno; l’eventuale durata del progetto inferiore ad un anno non impedisce l’attribuzione dell’indennità, la cui misura terrà conto sia perdita della durata dell’impegno sia della valenza ed importanza del progetto. Le indennità conferite annualmente sono ordinariamente liquidate mensilmenterelativa indennità.
9. L’indennità può essere revocata prima della sua scadenza qualora per scelte organizzative generali venga meno il presupposto di attribuzione; in tale ipotesi la revoca non deve essere oggetto di motivazione specifica. L’indennità può essere altresì revocata anticipatamente con atto del Dirigente in caso di inadeguato assolvimento dei compiti di particolare responsabilità affidati; in tale ipotesi l’atto deve indicare le ragioni della revoca.
10. Nelle ipotesi di revoca, l’indennità è liquidata per la parte di anno in cui è stata effettivamente svolta la funzione oggetto dell’indennità.
11. L’indennità viene proporzionata alla percentuale del rapporto di lavoro ed in base alla presenza in servizio come stabilito dall’art. 71 del D.L. 112/2008 e successive modificazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo
Indennità per specifiche responsabilità. (comma 1, art. 70-quinquies7, comma 4, lett. f) del CCNL 21/05/201821.05.2018)
1. Ai sensi dell’art. 70-quinquies, comma 1, è prevista un'indennità di importo massimo non superiore a € 3.000,00/annui lordi per Per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi.
2. Il fondo L’indennità per tale indennità specifiche responsabilità viene determinata, annualmente, secondo i seguenti criteri generali:
a) si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, la valorizzazione delle professionalità;
b) il compenso è stabilito annualmentefinalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettivamente funzioni che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti, attraverso il riconoscimento del suddetto compenso, compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività ordinarie dei dipendenti, sulla base delle prescrizioni recate dalla declaratoria professionale declinata dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, come eventualmente integrata dagli accordi e/o dai regolamenti dell’Amministrazione, e che non presentino le caratteristiche della particolare esposizione a profili di rilevante responsabilità;
c) i compiti esercitati e le responsabilità affidate, ai fini dell’applicazione dell’istituto, devono risultare formalmente assegnati;
a) la determinazione del valore dell’indennità concretamente riconosciuta al singolo dipendente è effettuata dal Segretario Generale con cadenza annuale, sulla base di criteri di differenziazione e graduazione delle diverse responsabilità, comunque entro i valori minimi e massimi previsti dal CCNL e nel rispetto dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente all’istituto.
3. L’indennità L’assegnazione dell’indennità per particolari specifiche responsabilità viene corrisposta a quei dipendenti al personale di categoria D può avvenire per lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività che con atto formale del Dirigente risultano assegnatari comportano l’assunzione di specifiche responsabilità aggiuntive e più complesse rispetto a quelle ordinariamente connesse al profilo e alla in relazione all’ordinario contenuto professionale della categoria di inquadramento, tenendo conto a tal fine anche della posizione economica raggiunta.
4. In particolare, le posizioni di particolare responsabilità sono ricondotte alla sussistenza dei seguenti requisiti nell’incarico lavorativo ricevutoappartenenza:
a) relativamente al personale in categoria D: - L’ordinario presidio di attività o servizi o uffici non può essere considerato sufficiente ai fini di cui sopra, rientrando nelle funzioni proprie della categoria esemplificate nella declaratoria professionale di cui al CCNL 31.03.99 nonché nel profilo di istruttore direttivo.
b) relativamente al personale in categoria C: - Particolare ampiezza del livello di responsabilità affidata in modo diretto sui risultati, con valenza interna verso l’organizzazione; - Particolare valenza dei processi produttivi/amministrativi di cui si è responsabili, cioè: - Particolare ampiezza numerica dei procedimenti di cui si è investiti; - Particolare complessità dei procedimenti stessi. - Entrambi i punti precedenti sono ricompresi nell’ipotesi di incarico di coordinamento di singoli uffici. - Particolare complessità dei problemi (da media deve tendere a farsi elevata) con modelli esterni solo parzialmente predefiniti, dove è necessaria la scelta di soluzioni gestionali specifiche ed anche innovative o dove all’esterno vi sono solo modelli generici di riferimento da concretizzarsi mediante scelte discrezionali che implicano l’impiego di specifica professionalità, così che l’ampiezza delle soluzioni possibili è tale da richiedere in modo preponderante la definizione di soluzioni specifiche non ripetitive di modelli predefiniti astratti. - Particolare complessità delle relazioni organizzative interne, caratterizzate dall’essere intersettoriali, con modelli di negoziazione interna che superano le logiche del rapporto formale tra competenze diverse e diverse gerarchie (project management, relazioni orizzontali in funzione del ruolo), dove si negoziano rapporti non predefiniti da normative generali o interne o da schemi di competenze, e dove vi sono ambiti di notevole discrezionalità (di merito e non tecnica) nei margini di negoziazione, con un livello ampio di potere decisionale nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire. - Livello di negoziazione esterna con gli utenti o con altre istituzioni da cui scaturiscono effetti diretti tra ente e utente, o con affidamento delle relazioni rispetto ad intere famiglie di utenti, purché vi siano ampi ambiti di discrezionalità nella negoziazione e con esclusione dei casi di negoziazione apparente, ovvero tesa unicamente a riportare all’utente o ad altre istituzioni esiti di processi produttivi / amministrativi dettati da norme, ma vi siano ambiti significativi dei contenuti dei processi produttivi / amministrativi rimessi proprio alla negoziazione, e quindi attraverso essa un livello ampio di discrezionalità nel perseguimento degli obiettivi gestionali e nella definizione dello stesso risultato che si ritiene utile perseguire.
c) relativamente al personale in categoria B: - Conoscenze specialistiche particolari e non riconducibili alla base teorica acquisibile con la scuola dell’obbligo, sviluppate con formazione tecnica avanzata e accompagnata da gradi di esperienza approfondita impiegate in contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati autonoma rispetto a più ampi processi produttiviunità organizzative elementari e/amministrativi; - Ruolo organizzativo particolare che superi significativamente l’ordinaria dipendenza gerarchica e funzionale da personale o di categoria superiore nell’ambito del servizio o attività cui si è preposti; - Si concorda che per la tipologia di ente si tratta di fattispecie eccezionali.
5. Le casistiche generali innanzi descritte si riepilogano nelle seguenti fattispecie esemplificative:
a. Particolari responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro
b) responsabilità di procedimenti amministrativi connotati da particolare complessità che comportino specifiche competenze e/o un grado di adeguata specializzazione;
b. Responsabilità diretta c) responsabilità di attività / funzioni non procedimentalizzate di particolare rilevanza che richiedono un particolare impegno professionale comportante studio, analisi, verifica, redazione di atti e/o documenti strategici a rilevanza esterna.
4. Per quanto riguarda il personale di cat. B e C, le specifiche responsabilità potranno essere individuate nei confronti del dirigente dei procedimenti / servizi assegnati in assenza seguenti ambiti di posizione organizzativaattività:
a) compiti di responsabilità affidati a particolari figure, derivanti da normative specifiche, con particolare riferimento a quelle relative alle Camere di commercio;
c. Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di b) attività di particolare strategicità o in assenza rilevanza che richiedono un particolare impegno professionale comportante studio, analisi, redazione di posizione organizzativa;
d. Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi di particolare complessità atti e/o documenti anche a rilevanza esterna, e non ordinariamente ricompreso nell’ambito del profilo posseduto.
5. L’indennità varia da un minimo di rilevante responsabilità;
e. Responsabilità € 350,00 a un massimo di conduzione € 3.000,00. La graduazione dell’indennità è effettuata tenendo conto, nel caso di sistemi relazionali personale appartenente alla categoria B e C, del peso dei compiti esercitati e del grado di particolare complessità (delegazione trattanteresponsabilità connesso; nel caso di personale appartenente alla categoria D, conferenze di servizi ecc.);
f. Responsabilità di preposizione a strutture complesse/strategiche;
g. Responsabilità di gestione e/o rendicontazione di significative risorse economiche;
h. Responsabilità di attività implicanti l’esercizio di funzioni di elevata specializzazione;
i. Responsabilità di esercizio di talune mansioni ascrivibili a categoria superiore, laddove non vi siano le condizioni per l’affidamento di mansioni superiori (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C e B);
j. Responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del responsabile (ESCLUSIVAMENTE PER CAT. C E B)
k. Per ciascuna fattispecie il punteggio è assegnato in funzione della effettiva rilevanza peso della responsabilità conferitaaffidata, pesata in:
1. rilevanza mediatenuto conto dell’assetto organizzativo dell’Amministrazione, fino a 2 punti;
2. rilevanza significativa, da 2,5 fino a 4 punti;
3. rilevanza massima, da 4,5 fino a 6 puntidella complessità delle competenze attribuite e della struttura organizzativa di riferimento.
6. Il Dirigente attribuisce un punteggioL’indennità, anche se spettante, è corrisposta al personale part-time in frazioni proporzione alla percentuale di 0,50 puntiorario lavorativo. A ogni dipendente non può essere attribuita più di una indennità per specifiche responsabilità, ad una o più salvo nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse derivanti da incarichi diversi formalmente attribuiti, nel qual caso è consentito il cumulo delle voci innanzi evidenziate indennità fino ad un al valore economico massimo di 6 punti complessivi; il Dirigente può altresì attribuire punteggio ad ulteriori voci non rientranti nell’elenco esemplificativo purché rientranti nelle nozioni generali di cui al precedente comma 4 ed esattamente delineate nell’atto di conferimento, evidenziando in tal caso la specificità della fattispecie e motivando la conformità di essa alle predette nozioni e alle finalità dell’istituto ed il peso attribuito. L’atto è assunto dal dirigente previa intesa con il Segretario Generale. L’insieme degli incarichi conferiti annualmente è reso noto alle R.S.U. mediante l’invio di apposito prospetto riepilogativo indicante altresì le pesature ed i compensi attribuiti€ 3.000.
7. L’attribuzione della posizione La liquidazione dell'indennità è disposta annualmente ed è effettuata dopo la necessaria verifica e certificazione, a consuntivo, circa l'effettiva assunzione di specifica responsabilità comporta un’indennità stabilita nelle seguenti fasce suddivise per categorie: Cat. B Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 500,00 FASCIA 2 Da 4 punti € 800,00 Cat. C Responsabilità Indennità FASCIA 1 Fino a 3 punti € 800,00 FASCIA 2 Da 4 a 5 punti € 1.000,00 FASCIA 3 6 punti € 1.500,00 Cat. D Responsabilità Indennitàe del grado di esercizio delle funzioni e dei compiti affidati.
8. L’attribuzione dell’indennità è conferita con valenza annualeL’indennità prevista dall’art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL 21.05.2018, viene riconosciuta sulla base dei seguenti criteri generali:
a) determinazione del valore in base alle specifiche funzioni di responsabilità interna ed esterna effettivamente attribuite al dipendente e si considera automaticamente cessata al termine dell’annodallo stesso esercitate;
b) specifica esperienza professionale acquisita dal lavoratore, salvo espresso rinnovo. Quando l’indennità è conferita necessaria o di rilevante opportunità e/o utilità per la responsabilità su un progetto specifico, essa può essere della stessa durata del progetto; in tale ipotesi, se la durata del progetto è superiore all’anno, la misura dell’indennità è fissata annualmente, ferma restando la facoltà di non confermarne l’attribuzione alla scadenza del primo anno; l’eventuale durata del progetto inferiore ad un anno non impedisce l’attribuzione dell’indennità, la cui misura terrà conto sia della durata dell’impegno sia della valenza ed importanza del progetto. Le indennità conferite annualmente sono ordinariamente liquidate mensilmente.
9. L’indennità può essere revocata prima della sua scadenza qualora per scelte organizzative generali venga meno il presupposto di attribuzione; in tale ipotesi la revoca non deve essere oggetto di motivazione specifica. L’indennità può essere altresì revocata anticipatamente con atto del Dirigente in caso di inadeguato assolvimento l’assolvimento dei compiti di particolare responsabilità affidati; in tale ipotesi l’atto deve indicare ;
c) le ragioni della revoca.
10. Nelle ipotesi di revoca, l’indennità è liquidata per la parte di anno in cui è stata effettivamente svolta la funzione oggetto dell’indennità.
11. L’indennità viene proporzionata alla percentuale del rapporto posizioni di lavoro ed in base alla presenza in servizio come stabilito dall’art. 71 del D.L. 112/2008 caratterizzate da specifiche responsabilità di cui al presente comma, sono individuate dal Segretario Generale, con atto scritto e successive modificazionimotivato.
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