Contrattazione Clausole campione

Contrattazione. Capo ... LIVELLO NAZIONALE Art. ... (Procedure per il rinnovo - ex art. 4) Il contratto nazionale avrà durata triennale. La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Qualora una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma, l'altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo. Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità indicate al 1° comma del presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale". In occasione di ogni rinnovo le parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.
Contrattazione. 1. Gli accordi regionali sono stipulati dall'organo competente secondo l'ordinamento regionale e dai sindacati maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale ai sensi dell’art 10, comma 9. 2. La contrattazione per la definizione degli Accordi Regionali è attivata entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo sulla Gazzetta Ufficiale. 3. Il Presidente dell'Ordine provinciale del capoluogo di regione, o suo delegato, sottoscrive gli Accordi per gli aspetti di deontologia professionale. Qualora gli Accordi regionali non riguardino tutto l'ambito regionale ma una o alcune Aziende, i Direttori Generali partecipano alla trattativa e li sottoscrivono. 4. Eventuali rilievi da parte ordinistica all’Accordo Regionale sono effettuati entro 30 giorni dal suo ricevimento. 5. Le parti firmatarie, esaminati i rilievi mossi da parte ordinistica, riesaminano l’Accordo per le parti contestate ed assumono, ove lo ritengano opportuno, le necessarie modifiche. 6. Gli accordi regionali sono vincolanti nei confronti dei medici convenzionati nella Regione per i compiti previsti. In alternativa può essere espressamente prevista, per altre attività, l'adesione volontaria ad iniziative specifiche contenute negli accordi. 7. Gli accordi regionali possono prevedere, in relazione alle specificità del loro contenuto: - il possesso di particolari requisiti da parte del medico convenzionato per la partecipazione alle attività concordate; - l'uso da parte dei medici convenzionati di locali, attrezzature e personale fornito direttamente dalla Azienda, o mediante rapporti con terzi, o dai medici stessi; - appositi standard di ambulatorio per le prestazioni oggetto di accordo. 8. Gli accordi regionali devono prevedere altresì: a) la disciplina dei rapporti tra i dirigenti delle attività distrettuali e i medici convenzionati in relazione al tipo di attività; b) la regolamentazione dei rapporti tra gli operatori coinvolti.
Contrattazione. I UIEPE MILANO I UIEPEMILANO UEPE Pavia 11 UDEPE BRESCIA UDEPE BRESCIA 24 39 UEPE Bergamo 4 UEPE Mantova 11 I UDEPECOMO I UDEPECOMO UEPE Varese Regione Campania CGMNAPOLI CONTRATTAZIONE CGMNAPOLI CGMNAPOLI 23 61 CPA Napoli 7 USSMNapoli 19 Comunità S.M. Capua Vetere 12 Servizio diurno di Nisida 5 I IPMAIROLA UIEPE NAPOLI Comunità Salerno 5 USSM SALERNO USSM SALERNO 13 22 CPA Salerno 4 I IPMAIROLA 17 17 UEPE Caserta 30 UDEPE SALERNO UDEPE SALERNO 34 67 UEPE Benevento 10 UEPE Avellino 23 SEDE DI ELEZIONE RSUEDI UFFICI E SERVIZI NUMERO DIPENDENTI TOTALE Regione Sicilia CGMPALERMO IPM Palermo DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORI LE E DI COMUNITÀ CPA Palenno 6 CENTRO DIURNO Palenno 5 USSM Palenno 34 USSM Palenno sez. Trapani 3 IPM CALTANISSETTA IPM CALTANISSETTA 10 31 CPA Caltanissetta 1 USSM Caltanissetta 14 USSM Caltanissetta sez. Gela 2 Comunità Caltanissetta 4 USSM CATANIA USSM CATANIA 32 85 USSM Catania sez. Caltagirone 6 USSM Catania sez. Ragusa 6 USSM Catania sez. Siracusa 5 CPA Catania 5 IPM Catania 18 IPM Acireale 13 USSM MESSINA USSM MESSINA + CPA 18 29 Messina USMM Messina sez. Patti 1 Personale ex ICF Messina 10 UIEPE PALERMO SEDE DI ELEZIONE RSUEDI UFFICI E SERVIZI NUMERO DIPENDENTI TOTALE UIEPE PALERMO UEPE Tra ani UEPE Agrigento UEPE Caltanissetta 22 UDEPE CATANIA UDEPE CATANIA 40 97 UEPE Messina 27 UEPERagusa 13 UEPE Siracusa 17 ,.-~--------~_._~. - ---------~,-----.-~ ~-~- ~-_ ..~-'---~ Regioni Lazio, Abruzzo e Molise CGMROMA SEDE DI ELEZIONE RSUEDI UFFICI E SERVIZI NUMERO DIPENDENTI TOTALE CONTRATTAZIONE CGMROMA CGMROMA 19 98 IPMRoma 22 CPARoma 13 USSMRoma 38 USSM Roma sez. Frosinone 2 USSM L'AQUILA USSML'AQUILA 8 27 CPA L'Aquila 4 USSM L'Aquila sez. Teramo 2 USSM L'Aquila sez. Pescara 5 USSM Roma sez. Latina 4 USSM Campobasso 8 UIEPEROMA SEDE DI ELEZIONE RSUEDI UFFICI E SERVIZI NUMERO DIPENDENTI TOTALE CONTRAT1'AZIONE UIEPEROMA UIEPEROMA UEPE Frosinone 56 19 84 UEPELatina 9 UDEPE VITERBO UDEPE VITERBO 16 16 UDEPE PESCARA UDEPE PESCARA 26 60
Contrattazione. 1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. 2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo. 3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale. 4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 5. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione. 6. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni. 7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 8, la parte interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3- ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono ef...
Contrattazione. La contrattazione a livello nazionale si muove nell’ambito del sistema dei rinvii operato da CCNL Attività Ferroviarie, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo del presente accordo aziendale come regolata dall’art. 4 del CCNL delle Attività Ferroviarie nonché le specifiche procedure negoziali definite in materia di orario di lavoro del presente accordo sui seguenti aspetti relazionali: ▪ norme applicative della disciplina del lavoro; ▪ disciplina di funzionamento delle RSU e RLS; ▪ premio di risultato; ▪ ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro; ▪ promozione dell’occupazione giovanile e degli equilibri di genere; ▪ formazione e riconversione professionale, comprese le modalità di fruizione dei congedi per formazione continua ai sensi dell’art. 34 CCNL delle Attività Ferroviarie; ▪ modalità attuative dell’orario di lavoro contrattuale; ▪ modifiche di modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo; ▪ i programmi di riequilibrio delle risorse umane. A livello di unità produttiva: ▪ articolazione dei regimi dell’orario contrattuale; ▪ organizzazione del lavoro ed eventuali variazioni; ▪ effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, dalle innovazioni delle tecnologie, dalle variazioni produttive e organizzative nonché dalle variazioni delle articolazioni dei regimi di orario contrattuale; ▪ linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
Contrattazione. Al fine di favorire il conseguimento dell'obiettivo prioritario della difesa dei livelli occupazionali, a fronte dei processi di crisi esistenti nel settore e con l'obiettivo di determinare un rilancio dei consumi attraverso un miglioramento dei margini di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, le parti riaffermano la contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, quale sede ove determinare le risposte più aderenti alle necessità ed alle peculiarità delle aziende e dei lavoratori nella attuale fase di crisi ed, in questo senso, ritengono importante qualificarne ulteriormente la funzione. In particolare, a fronte di eventuali criticità derivanti dalla situazione di crisi, ovvero, in occasione del rinnovo degli accordi di secondo livello, potrà essere effettuata una verifica sulle norme in materia di organizzazione del lavoro (orari, turni, lavoro domenicale, straordinari, ...) definite con gli accordi nazionali, territoriali o aziendali vigenti, in attuazione di quanto previsto dal Cap. II, art. 6 e Cap. III, art. 10 del c.c.n.l. vigente. Le modalità più idonee al conseguimento dell'obiettivo della salvaguardia occupazionale e del miglioramento dei margini di competitività delle aziende definite in materia di organizzazione del lavoro saranno oggetto di accordo in sede di contrattazione di secondo livello. Al tempo stesso, in sede di contrattazione di secondo livello devono essere perseguiti gli obiettivi prioritari della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla presenza diffusa dell'occupazione femminile e della difesa e valorizzazione professionale del lavoro, rafforzando gli interventi di formazione professionale, sia verso le fasce di nuovo ingresso, a partire dagli apprendisti, sia verso gli interventi di formazione continua.
Contrattazione. A) Contratto Collettivo di Lavoro. Il Contratto Collettivo di Lavoro è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale. Per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti in modo che le proposte per un nuovo accordo siano presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e nel mese successivo alla scadenza del contratto, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme se successiva, verrà corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione, denominato "indennità di vacanza contrattuale", che cesserà di essere erogato all'atto del rinnovo. L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato a minimi e contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% della inflazione programmata. La violazione del periodo di raffreddamento sopra menzionato comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale. B) Contrattazione aziendale. Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie e istituti già definiti in altri livelli di contrattazione. Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto della autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro. La trattativa aziendale esclude iniziative unilaterali, ivi comprese azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dall'inizio della medesima. Nell'arco di vigenza del presente contratto, gli accordi aziendali per il quadriennio 1997-2000 saranno definiti - quanto a meccanismi e parametri - entro la fine del 1997 con conseguenti effetti economici a partire dal 1998. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente, in appositi incontri in sede nazionale, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requi...
Contrattazione. La contrattazione di cui al presente CCNL, si suddivide in due livelli: - nazionale; - aziendale o territoriale. Sono titolari della contrattazione aziendale o territoriale le rappresentanze sindacali secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 91 e dall’accordo 23 luglio 1993. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche: - validità ed ambito di applicazione del contratto; - relazioni sindacali; - diritti sindacali; - norme comportamentali e disciplinari; - ordinamento professionale; - orario di lavoro; - permessi, aspettative e congedi. - formazione professionale; - trattamento economico. Costituisce oggetto della contrattazione aziendale o territoriale quanto espressamente attribuitovi dal presente CCNL nonché quanto definito nelle piattaforme aziendali in merito a innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità-qualità dei servizi finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza. Gli accordi aziendali potranno prevedere il riconoscimento dell'apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti, sussistendone le condizioni di sostenibilità. In sede territoriale sulla base dei meccanismi di remunerazione delle prestazioni o di inquadramento nelle diverse fasce tipologiche di attività potranno essere firmate intese integrative che tengano conto di tali variabili.
Contrattazione. Le Parti stipulanti il presente contratto perseguono opportune iniziative al fine di individuare le materie da delegare alla contrattazione di secondo livello e gli ambiti delle deleghe stesse. La contrattazione di secondo livello ha funzione integrativa e/o applicativa del CCNL, sulla base di specifiche deleghe del contratto nazionale o della legge. Può intervenire, inoltre, su materie diverse e non ripetitive rispetto a quanto regolato dagli altri livelli. E’ competenza di questo livello il collegamento tra incrementi di produttività e benefici economici sulla base dei criteri individuati a livello nazionale. Gli accordi di secondo livello in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL rimangono affidati all’autonomia negoziale delle parti che li hanno sottoscritti.
Contrattazione. La contrattazione di cui al presente C.C.N.L. si suddivide in due livelli: • nazionale; • aziendale, territoriale/regionale. Le materie di contrattazione sono: • validità, durata ed ambito di applicazione del contratto; • relazioni sindacali; • diritti sindacali; • pari opportunità; • attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro; • norme comportamentali e disciplinari; • ordinamento professionale; • classificazione del personale e declaratoria delle funzioni; • orario di lavoro; • xxxxx, permessi, aspettative e congedi; • trattamenti di malattia e infortunio; • formazione professionale ed aggiornamento; • trattamento economico; • rapporti di lavoro; • sicurezza sul lavoro; • quelle espressamente rinviate dalla contrattazione a livello nazionale; • quanto correlato a risultati ed innovazioni che abbiano accresciuto i livelli di produttività e competitività; • servizi minimi essenziali; • pari opportunità; • sicurezza sul lavoro; • modalità applicative e monitoraggio dei rapporti di lavoro; • passaggi di posizione: modalità e criteri; • modalità di raccordo tra il trattamento in atto e quello introdotto dal presente CCNL; • applicazione D.Lgs. 196/2003.