Contrattazione Clausole campione
Contrattazione. Capo ... LIVELLO NAZIONALE Art. ... (Procedure per il rinnovo - ex art. 4) Il contratto nazionale avrà durata triennale. La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Qualora una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma, l'altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo. Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità indicate al 1° comma del presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale". In occasione di ogni rinnovo le parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.
Contrattazione. CCCNL PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ARTIGIANE TESSILE ABBIGLIAMENTOCALZATURIERO FILTA FILTEA UILTA 1984 05 Db 28 * 6 GIUGNO 1984 CCL AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE 1958 05 Ab 53 * CCL DIPENDENTI DELL'ALBERGO DIURNO DI PRATO 1954 05 Ab 50 * CCL PER GLI OPERAI ADDETI ALLE COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI DELLA PRIVINCIA DI PISA UNIONE INDUSTRIALE FASCISTA DELLA PROVINCIA DI PISA 1929 05 F1, 1930, A1/2. ARCHIVIO. CONTRATTAZIONE. CCL PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 1975 05 Ab 54 * CCL PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 1963 05 Cb 23 * CCL PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 1966 05 Cb 23 * CCL PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 1968 05 Cb 23 * CCL PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 1971 05 Cb 23 * CCL PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 1973 05 Db 27 * CCL PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 1975 05 Ab 54 * CCL PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 1974 05 Ab 54 AA 252 * CCL PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 1968 05 Cb 23 * CCL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DI LEGNAMI PER LA PROVINCIA DI FIRENZE CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO 1937 05 F1, 1937, A1/3. ARCHIVIO. CONTRATTAZIONE. CCL PER I DIPENDENTI DELL'ALBERGO DIURNO DI PRATO 1954 05 Ab 50 * CCL PER I DIPENDENTI DI ALCUNE COOPERATIVE DI CONSUMO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE FOGLIO ANNUNZI LEGALI 1941 05 F2, 1941, A1/3. ARCHIVIO. CONTRATTAZIONE. CCL PER LE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE 1958 05 Ab 53 * CCL PER LE GUARDIE GIURATE DI CACCIA E AZIENDE AGRICOLE 1968 05 Cb 23 * CCL PR GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 1963 05 Cb 23 *
Contrattazione. 1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
5. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. ▇▇▇▇▇ restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 8, la parte interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3- ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono ef...
Contrattazione. La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli: - Primo livello: nazionale; - Secondo livello: regionale, provinciale o di Organizzazione in alternativa tra loro. Sono titolari della contrattazione di secondo livello le R.S.U. o laddove non presenti, le R.S.A. e comunque le rappresentanze territoriali delle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991 e degli accordi 23 luglio 1993 e 23 dicembre 1998. Le R.S.U. sono elette con riferimento al regolamento definito in base all'accordo del 23 luglio 1993. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche: - validità ed ambito di applicazione del contratto; - relazioni sindacali; - diritti sindacali; - attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro; - norme comportamentali e disciplinari; - ordinamento professionale; - orario di lavoro; - permessi, aspettative e congedi; - formazione professionale; - trattamento economico. In ciascuna Organizzazione, le parti possono stipulare il contratto collettivo decentrato integrativo. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie: - I criteri relativi:
a. Ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio;
b. Alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;
c. Alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare al personale;
d. Alla progressione orizzontale del personale;
e. I programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per l'adeguamento ai processi di innovazione; - Le linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili; - Implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi e della domanda di servizi; - Le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla legge; - Le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia; - L’orario di lavoro ai sensi dell’art. 26 del presente CCNL; -...
Contrattazione. La contrattazione di cui al presente C.C.N.L. si suddivide in due livelli: • I° livello – Contrattazione Collettiva Nazionale • II° livello – Decentrata Integrativa : Regionale, Provinciale o Territoriale e di Struttura (intesa come singola unità produttiva). • Sono titolari della contrattazione di secondo livello le Rappresentanze Territoriali delle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991 e dall’Accordo 22 gennaio 2009. Qualora la contrattazione dovesse concretizzarsi a livello di singola struttura dovrà coinvolgere anche l’RSU o, in loro assenza, le RSA. Le R.S.U. sono elette con riferimento al regolamento da definire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche: • Validità ed ambito di applicazione del contratto; • Relazioni sindacali; • Diritti sindacali; • Attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro; • Norme comportamentali e disciplinari; • Ordinamento professionale; • Orario di lavoro; • Permessi, aspettative e congedi; • Formazione professionale; • Trattamento economico. • In ciascuna struttura, o a livello territoriale, le parti potranno stipulare il contratto collettivo decentrato integrativo. • In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie: • I criteri relativi: • ai sistemi di incentivazione delle lavoratrice e dei lavoratori sulla base di obiettivi e di programmi per l’incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio; • alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione; • alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare alle lavoratrice e ai lavoratori; • alla progressione orizzontale delle lavoratrice e dei lavoratori; • i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento delle lavoratrice e dei lavoratori per l’adeguamento ai processi di innovazione; • le linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei delle lavoratrice e dei lavoratori disabili; • implicazioni in ordine alle qualità del lavoro e alla professionalità delle lavoratrice e dei lavoratori in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi e de...
Contrattazione. Al fine di favorire il conseguimento dell'obiettivo prioritario della difesa dei livelli occupazionali, a fronte dei processi di crisi esistenti nel settore e con l'obiettivo di determinare un rilancio dei consumi attraverso un miglioramento dei margini di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, le parti riaffermano la contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, quale sede ove determinare le risposte più aderenti alle necessità ed alle peculiarità delle aziende e dei lavoratori nella attuale fase di crisi ed, in questo senso, ritengono importante qualificarne ulteriormente la funzione. In particolare, a fronte di eventuali criticità derivanti dalla situazione di crisi, ovvero, in occasione del rinnovo degli accordi di secondo livello, potrà essere effettuata una verifica sulle norme in materia di organizzazione del lavoro (orari, turni, lavoro domenicale, straordinari, ...) definite con gli accordi nazionali, territoriali o aziendali vigenti, in attuazione di quanto previsto dal Cap. II, art. 6 e Cap. III, art. 10 del c.c.n.l. vigente. Le modalità più idonee al conseguimento dell'obiettivo della salvaguardia occupazionale e del miglioramento dei margini di competitività delle aziende definite in materia di organizzazione del lavoro saranno oggetto di accordo in sede di contrattazione di secondo livello. Al tempo stesso, in sede di contrattazione di secondo livello devono essere perseguiti gli obiettivi prioritari della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla presenza diffusa dell'occupazione femminile e della difesa e valorizzazione professionale del lavoro, rafforzando gli interventi di formazione professionale, sia verso le fasce di nuovo ingresso, a partire dagli apprendisti, sia verso gli interventi di formazione continua.
Contrattazione. A livello nazionale: La contrattazione a livello nazionale si muove nell’ambito del sistema dei rinvii operato da CCNL delle Attività Ferroviarie, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo del presente accordo come regolata dall’art. 4 del CCNL delle Attività Ferroviarie nonché le specifiche procedure negoziali definite in materia di orario di lavoro nel presente accordo sui seguenti aspetti relazionali: • Procedure e modalità di gestione dei cambi appalto ▪ Norme applicative della disciplina del lavoro ▪ Disciplina di funzionamento delle RSU e RLS ▪ Ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative di lavoro ▪ Promozione dell’occupazione giovanile e degli equilibri di genere ▪ Formazione e riconversione professionale, comprese le modalità di fruizione dei congedi per formazione continua ai sensi dell’art. 34 CCNL delle Attività Ferroviarie ▪ Modalità attuative dell’orario di lavoro contrattuale ▪ Modifiche dei modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo ▪ Programmi di riequilibrio delle risorse umane. A livello aziendale : ▪ Premio di risultato; ▪ Ferma restando l’ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta da esigenze di servizio, saranno contrattate le eventuali modifiche della distribuzione; ▪ La turnazione delle ferie; ▪ L’equa distribuzione del lavoro notturno; ▪ Il lavoro straordinario; ▪ Le caratteristiche, la tipologia e la qualità degli indumenti di lavoro; ▪ Effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, dalle innovazioni delle tecnologie, dalle variazioni produttive e organizzative; ▪ Linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
Contrattazione. La contrattazione di cui al presente CCNL, si suddivide in due livelli: - nazionale; - aziendale o territoriale. Sono titolari della contrattazione aziendale o territoriale le rappresentanze sindacali secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 91 e dall’accordo 23 luglio 1993. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche: - validità ed ambito di applicazione del contratto; - relazioni sindacali; - diritti sindacali; - norme comportamentali e disciplinari; - ordinamento professionale; - orario di lavoro; - permessi, aspettative e congedi. - formazione professionale; - trattamento economico. Costituisce oggetto della contrattazione aziendale o territoriale quanto espressamente attribuitovi dal presente CCNL nonché quanto definito nelle piattaforme aziendali in merito a innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità-qualità dei servizi finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza. Gli accordi aziendali potranno prevedere il riconoscimento dell'apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti, sussistendone le condizioni di sostenibilità. In sede territoriale sulla base dei meccanismi di remunerazione delle prestazioni o di inquadramento nelle diverse fasce tipologiche di attività potranno essere firmate intese integrative che tengano conto di tali variabili.
Contrattazione. Le Parti stipulanti il presente contratto perseguono opportune iniziative al fine di individuare le materie da delegare alla contrattazione di secondo livello e gli ambiti delle deleghe stesse. La contrattazione di secondo livello ha funzione integrativa e/o applicativa del CCNL, sulla base di specifiche deleghe del contratto nazionale o della legge. Può intervenire, inoltre, su materie diverse e non ripetitive rispetto a quanto regolato dagli altri livelli. E’ competenza di questo livello il collegamento tra incrementi di produttività e benefici economici sulla base dei criteri individuati a livello nazionale. Gli accordi di secondo livello in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL rimangono affidati all’autonomia negoziale delle parti che li hanno sottoscritti.
Contrattazione. A) Contratto Collettivo di Lavoro. Il Contratto Collettivo di Lavoro è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale. Per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti in modo che le proposte per un nuovo accordo siano presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e nel mese successivo alla scadenza del contratto, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme se successiva, verrà corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione, denominato "indennità di vacanza contrattuale", che cesserà di essere erogato all'atto del rinnovo. L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato a minimi e contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% della inflazione programmata. La violazione del periodo di raffreddamento sopra menzionato comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
B) Contrattazione aziendale. Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie e istituti già definiti in altri livelli di contrattazione. Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto della autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro. La trattativa aziendale esclude iniziative unilaterali, ivi comprese azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dall'inizio della medesima. Nell'arco di vigenza del presente contratto, gli accordi aziendali per il quadriennio 1997-2000 saranno definiti - quanto a meccanismi e parametri - entro la fine del 1997 con conseguenti effetti economici a partire dal 1998. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente, in appositi incontri in sede nazionale, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requi...
