Contrattazione Clausole campione

Contrattazione. Capo ... LIVELLO NAZIONALE Art. ... (Procedure per il rinnovo - ex art. 4) Il contratto nazionale avrà durata triennale. La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Qualora una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma, l'altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo. Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità indicate al 1° comma del presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale". In occasione di ogni rinnovo le parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.
Contrattazione. 1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. 2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo. 3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale. 4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 5. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione. 6. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni. 7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 8, la parte interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3- ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono ef...
Contrattazione. 1. La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli: • nazionale; • decentrata: Regionale, Provinciale o di Organizzazione in alternativa tra loro. 2. Sono titolari della contrattazione di secondo livello le R.S.U. o, laddove non presenti, le R.S.A. e comunque le rappresentanze territoriali delle XX.XX. firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991 e degli accordi 23 luglio 1993 e 23 dicembre 1998. Le R.S.U. sono elette con riferimento al regolamento definito in base all’accordo del 23 luglio 1993. 3. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche: • validità ed ambito di applicazione del contratto; • relazioni sindacali; • diritti sindacali; • attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro; • norme comportamentali e disciplinari; • ordinamento professionale; • orario di lavoro; • permessi, aspettative e congedi; • formazione professionale; • trattamento economico. 4. In ciascuna organizzazione, le parti possono stipulare il contratto collettivo decentrato integrativo. 5. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie: • i criteri relativi: a. ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio; b. alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione; c. alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare al personale; d. alla progressione orizzontale del personale. e. ai programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per l'adeguamento ai processi di innovazione; • le linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili; • implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi e della domanda di servizi; • le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla legge; • le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia; • ogni altra materia espressamente demandata, dal presente Contrat...
Contrattazione. 1. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza. 2. Sono materie di informazione preventiva le seguenti: a) Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; b) Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento; c) Utilizzazione dei servizi sociali; 3. Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti: a) Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa; b) Criterie modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000; c) Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; d) I criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA; 4. I criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto; 5. Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. 6. La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto. 7. Sono materia di informazione successiva le seguenti: a) Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; b) Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; c) Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse. 8. Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione. 9. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini ...
Contrattazione. A) Contratto Collettivo di Lavoro. Il Contratto Collettivo di Lavoro è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale. Per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti in modo che le proposte per un nuovo accordo siano presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e nel mese successivo alla scadenza del contratto, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme se successiva, verrà corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione, denominato "indennità di vacanza contrattuale", che cesserà di essere erogato all'atto del rinnovo. L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato a minimi e contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% della inflazione programmata. La violazione del periodo di raffreddamento sopra menzionato comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale. B) Contrattazione aziendale. Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie e istituti già definiti in altri livelli di contrattazione. Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto della autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro. La trattativa aziendale esclude iniziative unilaterali, ivi comprese azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dall'inizio della medesima. Nell'arco di vigenza del presente contratto, gli accordi aziendali per il quadriennio 1997-2000 saranno definiti - quanto a meccanismi e parametri - entro la fine del 1997 con conseguenti effetti economici a partire dal 1998. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente, in appositi incontri in sede nazionale, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requi...
Contrattazione. Al fine di favorire il conseguimento dell'obiettivo prioritario della difesa dei livelli occupazionali, a fronte dei processi di crisi esistenti nel settore e con l'obiettivo di determinare un rilancio dei consumi attraverso un miglioramento dei margini di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, le parti riaffermano la contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, quale sede ove determinare le risposte più aderenti alle necessità ed alle peculiarità delle aziende e dei lavoratori nella attuale fase di crisi ed, in questo senso, ritengono importante qualificarne ulteriormente la funzione. In particolare, a fronte di eventuali criticità derivanti dalla situazione di crisi, ovvero, in occasione del rinnovo degli accordi di secondo livello, potrà essere effettuata una verifica sulle norme in materia di organizzazione del lavoro (orari, turni, lavoro domenicale, straordinari, ...) definite con gli accordi nazionali, territoriali o aziendali vigenti, in attuazione di quanto previsto dal Cap. II, art. 6 e Cap. III, art. 10 del c.c.n.l. vigente. Le modalità più idonee al conseguimento dell'obiettivo della salvaguardia occupazionale e del miglioramento dei margini di competitività delle aziende definite in materia di organizzazione del lavoro saranno oggetto di accordo in sede di contrattazione di secondo livello. Al tempo stesso, in sede di contrattazione di secondo livello devono essere perseguiti gli obiettivi prioritari della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla presenza diffusa dell'occupazione femminile e della difesa e valorizzazione professionale del lavoro, rafforzando gli interventi di formazione professionale, sia verso le fasce di nuovo ingresso, a partire dagli apprendisti, sia verso gli interventi di formazione continua.
Contrattazione. I UIEPE MILANO I UIEPEMILANO UEPE Pavia 11 UDEPE BRESCIA UDEPE BRESCIA 24 39 UEPE Bergamo 4 UEPE Mantova 11 I UDEPECOMO I UDEPECOMO UEPE Varese Regione Campania CGMNAPOLI CONTRATTAZIONE CGMNAPOLI CGMNAPOLI 23 61 CPA Napoli 7 USSMNapoli 19 Comunità S.M. Capua Vetere 12 Servizio diurno di Nisida 5 I IPMAIROLA UIEPE NAPOLI Comunità Salerno 5 USSM SALERNO USSM SALERNO 13 22 CPA Salerno 4 I IPMAIROLA 17 17 UEPE Caserta 30 UDEPE SALERNO UDEPE SALERNO 34 67 UEPE Benevento 10 UEPE Avellino 23 SEDE DI ELEZIONE RSUEDI UFFICI E SERVIZI NUMERO DIPENDENTI TOTALE Regione Sicilia CGMPALERMO IPM Palermo DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORI LE E DI COMUNITÀ CPA Palenno 6 CENTRO DIURNO Palenno 5 USSM Palenno 34 USSM Palenno sez. Trapani 3 IPM CALTANISSETTA IPM CALTANISSETTA 10 31 CPA Caltanissetta 1 USSM Caltanissetta 14 USSM Caltanissetta sez. Gela 2 Comunità Caltanissetta 4 USSM CATANIA USSM CATANIA 32 85 USSM Catania sez. Caltagirone 6 USSM Catania sez. Ragusa 6 USSM Catania sez. Siracusa 5 CPA Catania 5 IPM Catania 18 IPM Acireale 13 USSM MESSINA USSM MESSINA + CPA 18 29 Messina USMM Messina sez. Patti 1 Personale ex ICF Messina 10 UIEPE PALERMO SEDE DI ELEZIONE RSUEDI UFFICI E SERVIZI NUMERO DIPENDENTI TOTALE UIEPE PALERMO UEPE Tra ani UEPE Agrigento UEPE Caltanissetta 22 UDEPE CATANIA UDEPE CATANIA 40 97 UEPE Messina 27 UEPERagusa 13 UEPE Siracusa 17 ,.-~--------~_._~. - ---------~,-----.-~ ~-~- ~-_ ..~-'---~ Regioni Lazio, Abruzzo e Molise CGMROMA SEDE DI ELEZIONE RSUEDI UFFICI E SERVIZI NUMERO DIPENDENTI TOTALE CONTRATTAZIONE CGMROMA CGMROMA 19 98 IPMRoma 22 CPARoma 13 USSMRoma 38 USSM Roma sez. Frosinone 2 USSM L'AQUILA USSML'AQUILA 8 27 CPA L'Aquila 4 USSM L'Aquila sez. Teramo 2 USSM L'Aquila sez. Pescara 5 USSM Roma sez. Latina 4 USSM Campobasso 8 UIEPEROMA SEDE DI ELEZIONE RSUEDI UFFICI E SERVIZI NUMERO DIPENDENTI TOTALE CONTRAT1'AZIONE UIEPEROMA UIEPEROMA UEPE Frosinone 56 19 84 UEPELatina 9 UDEPE VITERBO UDEPE VITERBO 16 16 UDEPE PESCARA UDEPE PESCARA 26 60
Contrattazione. CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO FILCAMS 1971 05 Ac 10 * CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO FILCAMS 1974 05 Ac 12 * CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO E CONSORZI FIL COMMERCIO E AGGREGATI 1955 05 Ac 2 * CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI FEDERAZIONE ITALIANA AUTOFERROTRANVIERI ED INTERNAVIGATORI 1970 05 Ac 9 * CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTOTERZI FEDERAZIONE ITALIANA AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI 1962 05 Ac 5 * CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DI POMPE FUNEBRI FIAI FILTAT UILTATEP 1978 05 Ac 15 * CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA 1988 05 Db 18 * CCNL PER IL PERSONALE DIRETTIVO DELLE CASSE DI RISPARMIO E MONTI DI CREDITO SU PEGNO FABI FISAC 1992 05 Ac 27 * CCNL PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO ED OPERAIO DEGLI SPEDIZIONIERI FEDERAZIONE ITALIANA AUTOFERROTRANVIERI ED INTERNAVIGATORI 1962 05 Ac 5 * CCNL PER IL PERSONALE NON MEDICO DELLE CASE DI CURA PRIVATE FLO 1975 05 Db 18 * CCNL PER IL SETTORE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA DEL LEGNO/ARREDAMENTO UNITAL CONFAPI 2000 05 Ac 32 * CCNL PER IMPIEGATI D'IMPRESE EDILI 1967 05 Cb 24 * CCNL PER LA LAVORAZIONE DELLE TRECCE E DEI CAPPELLI DI PAGLIA FILTA FILTEA 1976 05 Ac 14 * CCNL PER LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO IN SERIE, MAGLIERIE, TESSUTI A MAGLIA 1995 05 B 209 CCNL PER LE AUTOLINEE IN CONCESSIONE 1949 05 Ab 46 * CCNL PER LE AUTORIMESSE, NOLEGGIO E POSTEGGIO AUTO E AUTOBUS 1991 05 Ac 25 * CCNL PER LE AUTORIMESSE, NOLEGGIO E POSTEGGIO AUTO E AUTOBUS FEDERAZIONE ITALIANA AUTOFERROTRANVIERI ED INTERNAVIGATORI 1973 05 Ac 11 * CCNL PER LE AUTOSTRADE, CONCESSIONE E COSTRUZIONE 1964 05 Ab 46 * CCNL PER LE AZIENDE DEL SETTORE TURISMO FILCAMS FISASCAT UILTUCS 1982 05 Db 12 PUBBLICI ESERCIZI ALBERGHI CCNL PER LE AZIENDE PRIVATE DEL GAS ADERENTI ALL'ANIC, TU DELLE DISPOSIZIONI IN VIGOREDALL'1-2-1970 1970 05 Ab 46 * CCNL PER LE AZIENDE SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI CERAMISTI E AFFINI 1962 05 Ac 5 * CCNL PER LE CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE 1966 05 Ab 46 * CCNL PER LE CONFEZIONI IN SERIE 1970 05 Ab 46 * CCNL PER LE DITTE INDUSTRIALI E ARTIGIANE DELLE TRECCE E CAPPELLI CONFEDERAZIONE NAZIONALE SINDACATI FASCISTI DELL'INDUSTRIA 1934 05 F1, 1934, A1/3. ARCHIVIO. NORME RIGUARDANTI IL LAVORO A DOMICILIO. CONTRATTAZIONE. CCNL PER LE DITTE INDUSTRIALI, ARTIGIANE E COOPERATIVE PER L'INDUSTRIA DEI PRODOTTICHIMICI ...
Contrattazione. Le Parti stipulanti il presente contratto perseguono opportune iniziative al fine di individuare le materie da delegare alla contrattazione di secondo livello e gli ambiti delle deleghe stesse. La contrattazione di secondo livello ha funzione integrativa e/o applicativa del CCNL, sulla base di specifiche deleghe del contratto nazionale o della legge. Può intervenire, inoltre, su materie diverse e non ripetitive rispetto a quanto regolato dagli altri livelli. E’ competenza di questo livello il collegamento tra incrementi di produttività e benefici economici sulla base dei criteri individuati a livello nazionale. Gli accordi di secondo livello in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL rimangono affidati all’autonomia negoziale delle parti che li hanno sottoscritti.
Contrattazione. La contrattazione di cui al presente C.C.N.L. si suddivide in due livelli: • nazionale; • aziendale, territoriale/regionale. Le materie di contrattazione sono: • validità, durata ed ambito di applicazione del contratto; • relazioni sindacali; • diritti sindacali; • pari opportunità; • attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro; • norme comportamentali e disciplinari; • ordinamento professionale; • classificazione del personale e declaratoria delle funzioni; • orario di lavoro; • xxxxx, permessi, aspettative e congedi; • trattamenti di malattia e infortunio; • formazione professionale ed aggiornamento; • trattamento economico; • rapporti di lavoro; • sicurezza sul lavoro; • quelle espressamente rinviate dalla contrattazione a livello nazionale; • quanto correlato a risultati ed innovazioni che abbiano accresciuto i livelli di produttività e competitività; • servizi minimi essenziali; • pari opportunità; • sicurezza sul lavoro; • modalità applicative e monitoraggio dei rapporti di lavoro; • passaggi di posizione: modalità e criteri; • modalità di raccordo tra il trattamento in atto e quello introdotto dal presente CCNL; • applicazione D.Lgs. 196/2003.