Contrattazione Clausole campione

Contrattazione. Capo ... LIVELLO NAZIONALE Art. ... (Procedure per il rinnovo - ex art. 4) Il contratto nazionale avrà durata triennale. La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Qualora una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma, l'altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo. Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità indicate al 1° comma del presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale". In occasione di ogni rinnovo le parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.
Contrattazione. CONTRATTO SALARIALE E NORMATIVO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ARTIGIANE DELLAPROVINCIA DI VERCELLI UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 1972 05 F 31 W 1/2, 1972, ARCHIVIO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO, OPUSCOLO, PAGINE 20 CONTRATTO STATALI MINISTERIALI FUNZIONE PUBBLICA 1988 05 Db 17 * CONTRATTO STATO, BOZZA D'ACCORDO SU CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PREMIOINCENTIVANTE FUNZIONE PUBBLICA 1984 05 * CONTRATTO TRA LA FILATURA XX.XX E LE MAESTRANZE SU INVESTIMENTI, OCCUPAZIONE,AMBIENTE ECC. FILATURA XX.XX 1980 05 F 69 W 1/4, 1980, ARCHIVIO STIPULATO IL 20 MARZO, FOGLI 2 CONVENZIONE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE DELLA DITTA INFISSI METALLICI ZELLA INFISSI METALLICI ZELLA 1968 05 F 19 U 1/4, 1968, ARCHIVIO STIPULATA IL 21 MARZO, FOGLI 2 CONVENZIONE PER IL MANTENIMENTO DI SITUAZIONI DI FATTO NELL'APPLICAZIONE DEL CCNL DEITESSILI BIELLESI UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE SINDACATO PROVINCIALE TESSILE CGIL 1951 05 F 3 B 1/2, 1951, ARCHIVIO ACCORDO DEL 2 MARZO 1951. FOGLI 6. CONVENZIONE STRAORDINARIA PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DELCOMMERCIO UNIONE COMMERCIANTI / CAMERE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 1944 05 F2, 1944, C3/25. ARCHIVIO CONTRTTAZIONE PER LA PROVINCIA DI FIRENZE. FOGLI 2. CONVENZIONE SUGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI XXXXXXX XXXXXXXX E LA LOCALE UNIONEINDUSTRIALI CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA 1948 05 F 2 B 1/7, 1948, ARCHIVIO ACCORDO TERRITORIALE BIELLESE DEL 21 LUGLIO. TABELLE, FOGLI 5 COORDINAMENTO ACCORDI NAZIONALI AUTOFERROTRANVIERI 1950 05 Ab 46 CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI CAROPANE AI LAVORATORI CON RAPPORTO DI LAVOROASSOGGETTATO ALLA DISCIPLINA DEL CONTROLLO COLLETTIVO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOIALE 1947 05 F 2 E 2/13, 1947, ARCHIVIO CIRCOLARE DELL'INPS DEL 10 GIUGNO. PAGINE 4 COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO PARITETICO DI ACCERTAMENTO PREVISTO DAL CCNLPER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LANA UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE 1968 05 F 19 U 1/5, 1968, ARCHIVIO CONCORDATO A BIELLA PER LA VERTENZA INSORTA ALLA DITTA FRATELLI FILA IL 24APRILE, FOGLI 1 DIFFERENZE PER LE ORE LAVORATE DAI BRACCIANTI DAL 10 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE FEDERBRACCIANTI CGIL 1972 05 F 31 W 2/8, 1972, ARCHIVIO TABELLA ARRETRATI, FOGLI 1 DIFFERNZE DA CONGUAGLIARSI DAL 1° GIUGNO PER OGNI SPECIALIZZAZIONE E QUALIFICATESSILE FIOT, LEGA DI PRATO 1947 05 F 2 E 2/10, 1947, ARCHIVIO TABELLA, FOGLI 6
Contrattazione. Al fine di favorire il conseguimento dell'obiettivo prioritario della difesa dei livelli occupazionali, a fronte dei processi di crisi esistenti nel settore e con l'obiettivo di determinare un rilancio dei consumi attraverso un miglioramento dei margini di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, le parti riaffermano la contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, quale sede ove determinare le risposte più aderenti alle necessità ed alle peculiarità delle aziende e dei lavoratori nella attuale fase di crisi ed, in questo senso, ritengono importante qualificarne ulteriormente la funzione. In particolare, a fronte di eventuali criticità derivanti dalla situazione di crisi, ovvero, in occasione del rinnovo degli accordi di secondo livello, potrà essere effettuata una verifica sulle norme in materia di organizzazione del lavoro (orari, turni, lavoro domenicale, straordinari, ...) definite con gli accordi nazionali, territoriali o aziendali vigenti, in attuazione di quanto previsto dal Cap. II, art. 6 e Cap. III, art. 10 del c.c.n.l. vigente. Le modalità più idonee al conseguimento dell'obiettivo della salvaguardia occupazionale e del miglioramento dei margini di competitività delle aziende definite in materia di organizzazione del lavoro saranno oggetto di accordo in sede di contrattazione di secondo livello. Al tempo stesso, in sede di contrattazione di secondo livello devono essere perseguiti gli obiettivi prioritari della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla presenza diffusa dell'occupazione femminile e della difesa e valorizzazione professionale del lavoro, rafforzando gli interventi di formazione professionale, sia verso le fasce di nuovo ingresso, a partire dagli apprendisti, sia verso gli interventi di formazione continua.
Contrattazione. Mobilità Attività Ferroviarie 20.7.2012, La contrattazione a livello nazionale si muove nell'ambito del sistema dei rinvii operato da CCNL Mobilità Ferroviaria, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo del presente accordo aziendale come regolata dall'art 4 del CCNL nonché le specifiche procedure negoziali definite in materia di orario di lavoro del presente accordo sui seguenti aspetti relazionali: •norme applicative della disciplina del lavoro; •disciplina di funzionamento delle RSA RSU e RLS; •criteri di ripartizione della produzione fra le varie unità produttive; •premio di risultato; •ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro; •effetti dell’attività di promozione dell’occupazione giovanile e degli equilibri di genere; •formazione e riconversione professionale, comprese le modalità di fruizione dei congedi per formazione continua ai sensi dell'art. 40 CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012; •modalità attuative dell'orario di lavoro contrattuale; •definizione dei moduli scorta/commerciali e relative attribuzioni; •i programmi di riequilibrio delle risorse umane. A livello di unità produttive: •articolazione dei regimi dell'orario contrattuale; •organizzazione del lavoro ed eventuali impatti a seguito di variazioni; •effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, delle innovazioni delle tecnologie, delle variazioni produttive e organizzative, nonché dalle variazioni delle articolazioni dei regimi di orario contrattuale; •linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
Contrattazione. La contrattazione di cui al presente c.c.n.l. si suddivide in due livelli: - nazionale; - decentrata. Sono titolari della contrattazione di secondo livello le R.S.U., laddove non presenti le R.S.A. e le rappresentanze territoriali delle XX.XX. firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991 e degli accordi 23 luglio 1993 e 23 dicembre 1998; le R.S.U. sono elette con riferimento al regolamento definito in base all'accordo del 23 luglio 1993. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche: - validità ed ambito di applicazione del contratto; - relazioni sindacali; - diritti sindacali; - attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro; - norme comportamentali e disciplinari; - ordinamento professionale; - orario di lavoro; - permessi, aspettative e congedi; - formazione professionale; - trattamento economico. In ciascuna Organizzazione, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie: - i criteri relativi:
Contrattazione. 1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
Contrattazione. La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli: - nazionale; - regionale, provinciale o di Organizzazione, in alternativa tra loro. Sono titolari della contrattazione di secondo livello le rappresentanze sindacali secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo '91 e degli accordi 23-7-93 e 23-12-98 Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche: - validità ed ambito di applicazione del contratto; - relazioni sindacali; - diritti sindacali; - attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro; - norme comportamentali e disciplinari; - ordinamento professionale; - orario di lavoro; - permessi, aspettative e congedi; - formazione professionale; - trattamento economico. Costituisce oggetto della contrattazione di secondo livello quanto espressamente rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNL. La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. La contrattazione di secondo livello potrà inoltre riguardare: - erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obbiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le Organizzazioni dispongono; - innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità e qualità dei servizi finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza. Le piattaforme a livello di Organizzazione potranno prevedere il riconoscimento dell'apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti.
Contrattazione. Capo I – Livello Nazionale
Contrattazione. 1. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli XX.XX., per quanto di competenza.
Contrattazione. Le pelli grezze esotiche vengono trattate comunemente alle condizioni di origine e negli assortimenti abituali alle ditte esportatrici. Tali condizioni sono regolate da contratti internazionali.