Indennità professionale. 1. Per i tecnici di radiologia, l’indennità derivante da rischio radiologico ha assunto, ai sensi dell’art. 18 CCNL 12.6.2003, la denominazione di indennità professionale a decorrere dal 1° gennaio 2004.
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Indennità professionale. 1. Per i tecnici di radiologia, l’indennità derivante da rischio radiologico ha assuntoassume, ai sensi dell’art. 18 CCNL 12.6.2003, la denominazione di indennità professionale a decorrere dal 1° gennaio 2004.
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Indennità professionale. 1. Per i tecnici di radiologia, l’indennità derivante da rischio radiologico ha assuntoassume, ai sensi dell’art. 18 CCNL 12.6.2003, la denominazione di indennità professionale a decorrere dal 1° gennaio 2004. Questa compete in ragione della qualifica professionale posseduta dal dipendente ed è corrisposta in conformità della vigente disciplina (legge 27 ottobre 1988, n. 460) nella misura unica mensile, non correlata alla presenza, di € 113,62 lordi.
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