SEGRETO PROFESSIONALE Clausole campione

SEGRETO PROFESSIONALE. L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.
SEGRETO PROFESSIONALE. Xxxx liberare dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici che devono esaminare il tuo Sinistro e per il quale deve essere valutato il tuo stato di salute.
SEGRETO PROFESSIONALE. L’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro.
SEGRETO PROFESSIONALE. L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Struttura Organizzativa, i medici eventualmente inve- stiti dell’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.
SEGRETO PROFESSIONALE. Il Prestatore è tenuto al segreto professionale. Tuttavia, tale segreto può essere eliminato, ai sensi della normativa in vigore, in virtù di un obbligo legale regolamentare e prudenziale, segnatamente su richiesta delle autorità di tutela, dell’amministrazione fiscale o doganale, e su quella del giudice penale o in caso di richiesta giudiziaria notificata al Prestatore. Nonostante quanto precede, l’Utente ha la facoltà di liberare il Prestatore dal segreto professionale indicandogli espressamente i terzi autorizzati a ricevere informazioni riservate che lo riguardano. Si precisa che il segreto professionale potrà essere eliminato per effetto della normativa a favore delle società che offrono al Prestatore mansioni operative importanti nell’ambito della presente scrittura.
SEGRETO PROFESSIONALE. L’Aggiudicatario si impegna, durante il periodo di durata dell’Accordo Quadro, a mantenere il segreto professionale sulle informazioni, le notizie e i dati inerenti all’attività della Committente che saranno dallo stesso di volta in volta qualificate come informazioni riservate. Si precisa sin da ora che non saranno considerate informazioni riservate, quelle che risultino: - stampate (a cura e/o con il consenso della Committente) in una pubblicazione comunque facilmente reperibile sul mercato, precedentemente o successivamente alla sottoscrizione dell’accordo quadro, o comunque resa pubblica secondo qualsiasi differente modalità; - di dominio pubblico al momento della rivelazione; - note (o divenute tali) all’Aggiudicatario grazie a fonti media indipendenti dallo stesso; - da diffondere in osservanza di leggi, regolamenti o atti di Autorità pubbliche; - già diffuse a terzi di comune accordo tra le Parti.
SEGRETO PROFESSIONALE. 1 Durante la durata del contratto i dipendenti non devono utilizzare o rivelare fatti destinati a rimanere confidenziali.
SEGRETO PROFESSIONALE. I contenuti dei file di certificazione possono essere condivisi da Bureau Veritas con eventuali Enti di accreditamento o con Enti che svolgano analoghe funzioni (ad es. ACCREDIA per ISO 9001 o IATF per TS16949). Ulteriori informazioni relative ai licenziatari non sono oggetto di comunicazioni a terze parti senza previo consenso scritto del licenziatario stesso (o delle persone interessate). Nel caso tali comunicazioni siano previste per legge, il licenziatario ne sarà informato da Bureau Veritas, nel rispetto dei vincoli di legge. Le informazioni ottenute dal personale operante, a qualsiasi titolo e livello, per conto di Bureau Veritas, sono soggette al vincolo di riservatezza, formalmente sottoscritto da tutto il suddetto personale. Tutte le funzioni coinvolte nel processo di certificazione, compresi i Comitati di Certificazione ed il Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità Bureau Veritas, sono vincolati allo stesso grado di riservatezza su qualsiasi informazione acquisita.
SEGRETO PROFESSIONALE. Per espressa disposizione dell’art. 10, 2° comma del D.Lgs. n. 28/10, il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’art. 200 c.p.p.
SEGRETO PROFESSIONALE. Il personale è tenuto a mantenere il segreto sugli affari di servizio. In particolare, la collaboratrice/il collaboratore è legata/o al segreto su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell’esercizio dell’attività professionale e che non sono destinate al pubblico. Il dovere al segreto professionale permane anche dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.