Malattie professionali Clausole campione

Malattie professionali. La presente estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza ed è prestata nell‘ambito dell‘assicurazione R.C.O. I sottolimiti di cui sopra rappresentano la massima esposizione della Società:
Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale:
Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d’opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile. Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.
Malattie professionali. L’assicurazione della Responsabilità Civile verso Operai (RCO) è estesa, alle condizioni ivi previste, alle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione. Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. La presente assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell’Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze; - per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV. L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale previsto per l’assicurazione RCO, che rappresenta la massima esposizione della Società per: • uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione; • uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale; • per tutta la durata del contratto. Xxxxx gli obblighi di denuncia dei sinistri previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicur...
Malattie professionali. L’assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall’INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura. La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell’ambito del massimale per sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione. La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante:
Malattie professionali. A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al DPR n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Malattie professionali. La presente estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie - escluse le conseguenze, dirette ed indirette, di silice, amianto e asbesto, e relative polveri e/o fibre e qualunque altra patologia che sia riconosciuta al momento come correlata con l’amianto - si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza ed è prestata nell‘ambito dell‘assicurazione R.C.O. e siano tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del Sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.
Malattie professionali. L’assicurazione RCO è estesa alle malattie professionali contratte per colpa dell’Assicurato, che si manifestino per la prima volta nel corso della durata di questo contratto, fermo il disposto dell’articolo 16. E’ esclusa l’asbestosi e ogni malattia ad essa collegata.
Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura. La garanzia non vale:
Malattie professionali l’Assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali (intendendosi come tali quelle indicate nella tabella annessa al D.P.R.30/06/1965 n. 1124 - per l’industria -, e successive modificazioni) che si manifestano nel corso della validità del presente Contratto e che riducano l’attitudine generica al lavoro in misura superiore al 10% della somma totale. Resta confermata l’esclusione delle malattie causate dall’amianto in genere, nonché delle conseguenze dirette e indirette provocate dall’accelerazione di particelle atomiche. Il Contraente dichiara che all’atto del perfezionamento del presente Contratto i Dirigenti, da ritenersi Assicurati, non presentano alcuna manifestazione morbosa riferibile alle predette malattie.