Malattie professionali Clausole campione
Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale:
1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
Malattie professionali. La presente estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza ed è prestata nell‘ambito dell‘assicurazione R.C.O. I sottolimiti di cui sopra rappresentano la massima esposizione della Società:
Malattie professionali. Limitatamente alle persone qualificabili come dipendenti addetti ai servizi dome- stici, l’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è este- sa al rischio delle malattie professionali (escluse silicosi e asbestosi). Questa estensione è efficace a condizione che le malattie si manifestino in data po- steriore a quella della presente assicura- zione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione. Il massimale di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro indicato in polizza rappresenta comunque la massima espo- sizione dell’Impresa: • per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; • per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedente- mente indennizzata o indennizzabile;
2) perlemalattieprofessionaliconseguen- ti alla:
a) intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato;
b) intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori pa- togeni da parte dell’Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successi- vamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intra- presi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rap- porto alle circostanze;
3) per le malattie connesse alla presenza, uso, contaminazione, estrazione, mani- polazione, lavorazione, vendita, distri- buzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
4) per i casi di contagio da virus HIV;
5) per le malattie professionali che si ma- nifestino dopo un anno dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qual- siasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza, indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Malattie professionali. L’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d’opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia. La garanzia non è operante per: - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile. Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.
Malattie professionali. L’assicurazione della Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (RCO) è estesa - alle medesime condizioni di cui all’Art. 8 punto B., ferme le esclusioni di polizza - ai rischi delle malattie profes- sionali riconosciute dall’INAIL e/o dalla Magistratura. L’esten- sione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie profes- sionali si manifestino in data posteriore a quella della data di stipulazione della polizza e siano conseguenti di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia professionale. Ai sensi e per effetti degli Artt. 1892, 1893 e del Codice Civile, l’Assicurato dichiara:
1. di non aver riportato negli ultimi 3 anni, denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
2. di non aver avuto negli ultimi 3 anni, alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattia professionale o rivalse da parte dell’INAIL e/o dell’INPS;
3. di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazione che potreb- bero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.
Malattie professionali. L’assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall’INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura. La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell’ambito del massimale per sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione. La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante:
1) per i Prestatori d’opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti: • alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale Rappresentante della Contraente; • alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante della Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni; • alla lavorazione e/o esposizione all’amianto (asbestosi e silicosi) o di/a qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l’amianto o, ancora, di/a campi elettromagnetici; la presente esclusione 2) - ad eccezione di quanto previsto dall’ultimo capolinea - cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessa.
Malattie professionali. A parziale deroga del precedente art. 5) - III, lettera c) l’Assicurazione della Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro è estesa al Rischio delle malattie professionali, inten- dendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nel- l’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contrat- to, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modi- fiche e/o integrazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura. La garanzia non vale:
a) per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
b) per le malattie professionali conseguenti:
1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposi- zioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del- l’impresa;
2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi pre- disposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.
c) per l’asbestosi e la silicosi. La presente garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro R.C.O. ma con il limite di euro 500.000 per Sinistro e per ogni dan- neggiato, e con un sottolimite di euro 150.000 per Sinistro e per ogni danneggiato per i “Prestatori di lavoro” per i quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’INAIL ricada su soggetti diversi dall’Assicurato.
I. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di Malattia professionale manifestatasi;
II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di Assicurazione. P.1700.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 27 La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabili- menti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stes- so è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le noti- zie e la documentazione necessarie. ▇▇▇▇▇▇, in quanto compatibile, la voce “Obblighi in caso di Sinistro” del Capitolo “In Caso di Sinistro”, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una Malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. Restano confermate tutte le esclusioni indicate al precedente...
Malattie professionali. La presente estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie - escluse le conseguenze, dirette ed indirette, di silice, amianto e asbesto, e relative polveri e/o fibre e qualunque altra patologia che sia riconosciuta al momento come correlata con l’amianto - si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza ed è prestata nell‘ambito dell‘assicurazione R.C.O. e siano tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del Sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.
Malattie professionali. L’assicurazione RCO è estesa alle malattie professionali contratte per colpa dell’Assicurato, che si manifestino per la prima volta nel corso della durata di questo contratto, fermo il disposto dell’articolo 16. E’ esclusa l’asbestosi e ogni malattia ad essa collegata.
