Indennizzi automatici Clausole campione

Indennizzi automatici. 22.1 Per tutelare i Clienti che subiscono interruzioni o disservizi nella fornitura di energia elettrica e gas e per incentivare le società di distribuzione e di vendita al miglioramento della qualità, tecnica e commerciale, l’Autorità ha introdotto un sistema di standard di qualità e di rimborsi automatici per i consumatori. 22.2 Al CLIENTE che ha subito la violazione di uno specifico standard di qualità, l’indennizzo verrà accreditato nella prima bolletta utile. 22.3 Gli Indennizzi automatici per la violazione degli standard specifici delle prestazioni della distribuzione di energia elettrica sono determinati dalla Del. ARERA ARG/elt 198/11 e s.m.i.; gli standard di qualità relativi ai servizi di distribuzione e misura dei servizi del gas ed i relativi indennizzi in caso di violazione con la Del. ARERA ARG/gas 574/13 s.m.i. 22.4 Nel caso della verifica del contatore su richiesta del CLIENTE è previsto uno standard generale che, in quanto tale, non prevede indennizzi. Tuttavia, è altresì previsto un tempo massimo per l’invio del resoconto della verifica del contatore, fissato in 180 giorni solari dalla data di ricevimento da parte del distributore, se è possibile effettuare la verifica presso il CLIENTE; fissato in 240 giorni, se è, invece, necessario effettuare la verifica presso un laboratorio qualificato. 22.5 Qualora il distributore non rispetti questi termini massimi, è tenuto a corrispondere al venditore (che, a sua volta, deve versare al CLIENTE finale) un indennizzo automatico di Euro 30. 22.6 La qualità commerciale dell’attività di vendita per il settore elettrico e del gas è disciplinata dal TIQV. 22.7 In caso di mancato rispetto di uno standard specifico, il venditore deve accreditare, al CLIENTE che ne ha diritto, l’indennizzo automatico anche ricevuto dal distributore, attraverso accredito della somma addebitata nella prima bolletta utile. L’indennizzo automatico, se dovuto, deve comunque essere corrisposto al CLIENTE entro 8 mesi. 22.8 In applicazione delle previsioni dell’Allegato A alla Del. ARERA n.164/08 (di seguito “TIQV”) il Fornitore è tenuto a rispettare i livelli generali di qualità, ed in particolare: 1) inviare al CLIENTE la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione entro 40 giorni solari; 2) inviare al CLIENTE la risposta a richieste scritte di informazioni entro 30 giorni solari. 22.9 Il Fornitore è inoltre tenuto a rispettare i livelli specifici di qualità, consistenti in: 1) inviare al CLIENTE la risposta motiv...
Indennizzi automatici. 23.1 EEN si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall’Autorità ai sensi del TIQV ed a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti per il loro mancato rispetto, per quanto di 23.2 In particolare, EEN si impegna alla rettifica degli importi, relativi a bollette già pagate, entro 60 (sessanta) giorni solari - 90 (novanta) giorni solari per le bollette con periodicità quadrimestrale - ovvero entro 20 (venti) giorni solari nel caso di rettifica di doppia fatturazione. 23.3 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare a EEN un reclamo o una richiesta di informazioni scritta, potendo utilizzare i moduli predisposti da EEN e reperibili sul sito, oppure anche senza utilizzare i predetti moduli purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l’identificazione del Cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta: a) nome e cognome; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta; d) il servizio cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di riconsegna del Gas Naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il Codice Cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati; g) in caso di reclamo relativo alla fatturazione di importi anomali, dovrà essere indicato, da parte del Cliente, anche il dato dell’autolettura e la relativa data. I reclami e le richieste di informazioni andranno inoltrati a Casella Postale E.ON Energia 14029 23.4 In caso di mancato rispetto dei termini previsti ai punti 23.2 e 23.3, in conformità alla normativa vigente, verrà riconosciuto al Cliente un indennizzo automatico pari a € 25,00 (euro venticinque/00). L’indennizzo sarà di € 50,00 (euro cinquanta/00) se la prestazione avviene oltre un tempo doppio rispetto a quanto sopra 23.5 In caso di mancato rispetto delle tempistiche di costituzione in mora indicate al precedente Articolo 15, verrà riconosciuto al Cliente un indennizzo automatico pari a: € 30,00 (euro trenta/00) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora; € 20,00 (euro venti/00) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità in caso di: i) mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento...
Indennizzi automatici. Nel caso in cui EDISON ENERGIA non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV, sopra descritti, è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l’indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l’indennizzo è pari a 50 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l’indennizzo è pari a 75 €. EDISON ENERGIA non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, (a titolo di esempio rientrano eventuali ritardi del Distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da EDISON ENERGIA, necessari per rispondere ad un reclamo scritto). Inoltre, EDISON ENERGIA non è tenuta alla corresponsione dell’indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 53 comma 53.6 dell’Allegato A della Del. 646/2015/R/ xxx e s.m.i. (TIQE), nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di informazioni minime, quali ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta, servizio a cui si riferisce il reclamo, codice del Punto di fornitura (POD/PDR), ove disponibile, o, qualora non disponibile, il codice cliente. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il temine di cui all’art. 7 delle Condizioni generali di Fornitura. Il valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a...
Indennizzi automatici. Nell’invio della risposta il Fornitore è tenuto al rispetto di standard specifici e generali riportati nelle tabelle di sotto Gli indennizzi automatici per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale verranno erogati in conformità alla normativa di settore vigente (TIQE, RQDG e TIQV) e saranno corrisposti al Cliente con accredito nella prima fattura utile ovvero rimessa diretta e comunque entro e non oltre i tempi previsti dalle suddette normative, senza riconoscimento in merito a responsabilità. L’indennizzo sarà riconosciuto come di seguito specificato nelle tabelle: Indennizzi automatici da corrispondere ai client in caso di mancato rispetto degli standard in tema di fatturazione ai sensi del Testo integrato fatturazione (TIF) per un ritardo fino a 10 giorni oltre lo standard 6 euro per ritardi fino a 45 giorni oltre lo standard 6 euro + 2euro ogni 5 gg di ritardo fino ad un massimo di 20 euro per ritardi dal 46mo al 90mo giorno oltre lo standard 6 euro + 2euro ogni 5 gg di ritardo fino ad un massimo di 60 euro per ritardi dal 91mo giorno dallo standard 6 euro + 2euro ogni 5 gg di ritardo fino ad un massimo di 60 euro
Indennizzi automatici. In caso di mancato rispetto anche di un solo standard previsti nella Tavola 1, il gestore corrisponde all’utente finale un indennizzo automatico pari a 30 Euro, incrementabile del doppio o del triplo proporzionalmente al ritardo dello standard. Nel caso di utenza condominiale, l’indennizzo automatico è valorizzato per ciascun utente indiretto sotteso. Il gestore riconosce all’utente finale l’indennizzo automatico in occasione della prima bolletta utile, e comunque entro 180 giorni solari dalla formazione dell’obbligo in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico ai sensi del presente Titolo, con le medesime modalità previste dell’articolo 74. Nel caso di morosità dell’utente il gestore sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute. Il gestore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora all’utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell’anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard, fermi restando gli ulteriori casi di esclusione già previsti ai sensi dell’articolo 73 del RQSII. Laddove l’onere generato dal valore complessivo dell’indennizzo sia tale da compromettere la continuità gestionale del servizio, in ragione della consistenza della platea degli utenti danneggiati e/o della tempistica necessaria alla risoluzione del disservizio all’origine del mancato raggiungimento dello standard specifico, verrà valutata la temporanea sospensione dell’erogazione degli indennizzi automatici, previa presentazione all’Autorità di apposita istanza motivata ai sensi e con le modalità previste dalla delibera 917/2017/R/IDR.
Indennizzi automatici. Il Gestore indica, allegati alla Carta e pubblicati sul proprio sito web, gli standard specifici di qualità da assoggettare a rimborso automatico di 30 euro, nel caso in cui la mancata o ritardata prestazione dipenda dal Gestore stesso. L’indennizzo automatico, ad eccezione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti concordati, è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione: • qualora l’esecuzione della prestazione avvenga oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard è corrisposto l’indennizzo automatico di base; • qualora l’esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard ma entro il tempo triplo dello standard viene corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base; • qualora l’esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard viene corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base. L’indennizzo non è comunque dovuto in caso di inadempienza per cause di forza maggiore, cause imputabili all’utente o a terzi e nel caso in cui l’utente non sia in regola con i pagamenti dovuti al Gestore (a meno che l’utente non sani la propria posizione entro 20 giorni) ad esclusione dei casi in cui siano in corso forme di procedure conciliative. Laddove l’onere generato dal valore complessivo dell’indennizzo relativo alla qualità tecnica sia tale da compromettere la continuità gestionale del servizio, in ragione della consistenza della platea degli utenti danneggiati e/o della tempistica necessaria alla risoluzione del disservizio all’origine del mancato raggiungimento dello standard specifico, il Gestore valuterà la temporanea sospensione dell’erogazione degli indennizzi automatici, previa presentazione all’Autorità di apposita istanza motivata.
Indennizzi automatici. Xxxxx salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio 22.10 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di servizio qualità per responsabilità del Fornitore quest’ultimo è effettuato da parte dell’esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del tenuto al versamento di un indennizzo pari a 20 Euro a favore del CLIENTE. Se la prestazione viene eseguita oltre lo
Indennizzi automatici. 1A.5.13.1 Qualora il preventivo di connessione o la STMD non vengano resi disponibili rispettivamente nei tempi di cui al paragrafo 1.A.5.2.1. e al paragrafo 1A.5.8.4 ovvero non vengano rispettate le tempistiche previste all’articolo 35 del TICA con riferimento alle modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti gestite da altri gestori di rete, il Gestore, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto richiedente o a soggetti terzi, è tenuto a corrispondere al soggetto richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo .
Indennizzi automatici. In base a quanto previsto dalla normativa vigente, il CLIENTE finale ha diritto di ricevere, secondo i tempi e le modalità previste dal TIQV, gli indennizzi automatici direttamente riconosciuti dal Fornitore o dal Distributore per mezzo del Fornitore. In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale secondo quanto previsto dal TIQV, il CLIENTE ha diritto a un indennizzo base pari a 25 euro che il Fornitore corrisponde al CLIENTE in occasione della prima fatturazione utile. L’indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione. La Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas (RQDG) e dell’energia elettrica (TIQE) prevedono che il Distributore riconosca al CLIENTE, attraverso il Fornitore, indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale.
Indennizzi automatici. 30.1 Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli specifici e ge- nerali di qualità come fissati dall’Autorità ai sensi del TIQV ed a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti per il loro mancato rispetto, per quanto di competenza. Il Fornitore provvederà entro il 30 giugno di ogni anno, tramite avvisi allega- ti ai documenti di fatturazione, a fornire al Cliente le informazio- ni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici.