Indennizzi automatici Clausole campione
Indennizzi automatici. 15.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, Ajò Energia corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali.
15.2 Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo. Il valore dell’indennizzo è pari a: i. 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari; ii. 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari; iii. 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari. iv. L’indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.
15.3 Il Fornitore corrisponderà al cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell’indennizzo è pari a 4 (quattro) euro: i. nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto; ii. maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.
15.4 L’indennizzo sarà corrisposto nella fattura di chiusura. L’indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell’emissione della fattura di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.
15.5 Il Cliente avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il Distributore locale metta a disposizione del venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura. L’indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della fattura di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al Fornitore.
15.6 Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.
Indennizzi automatici. 22.1 Per tutelare i Clienti che subiscono interruzioni o disservizi nella fornitura di energia elettrica e gas e per incentivare le società di distribuzione e di vendita al miglioramento della qualità, tecnica e commerciale, l’Autorità ha introdotto un sistema di standard di qualità e di rimborsi automatici per i consumatori.
22.2 Al CLIENTE che ha subito la violazione di uno specifico standard di qualità, l’indennizzo verrà accreditato nella prima bolletta utile.
22.3 Gli Indennizzi automatici per la violazione degli standard specifici delle prestazioni della distribuzione di energia elettrica sono determinati dalla Del. ARERA ARG/elt 198/11 e s.m.i.; gli standard di qualità relativi ai servizi di distribuzione e misura dei servizi del gas ed i relativi indennizzi in caso di violazione con la Del. ARERA ARG/gas 574/13 s.m.i.
22.4 Nel caso della verifica del contatore su richiesta del CLIENTE è previsto uno standard generale che, in quanto tale, non prevede indennizzi. Tuttavia, è altresì previsto un tempo massimo per l’invio del resoconto della verifica del contatore, fissato in 180 giorni solari dalla data di ricevimento da parte del distributore, se è possibile effettuare la verifica presso il CLIENTE; fissato in 240 giorni, se è, invece, necessario effettuare la verifica presso un laboratorio qualificato.
22.5 Qualora il distributore non rispetti questi termini massimi, è tenuto a corrispondere al venditore (che, a sua volta, deve versare al CLIENTE finale) un indennizzo automatico di Euro 30.
22.6 La qualità commerciale dell’attività di vendita per il settore elettrico e del gas è disciplinata dal TIQV.
22.7 In caso di mancato rispetto di uno standard specifico, il venditore deve accreditare, al CLIENTE che ne ha diritto, l’indennizzo automatico anche ricevuto dal distributore, attraverso accredito della somma addebitata nella prima bolletta utile. L’indennizzo automatico, se dovuto, deve comunque essere corrisposto al CLIENTE entro 8 mesi.
22.8 In applicazione delle previsioni dell’Allegato A alla Del. ARERA n.164/08 (di seguito “TIQV”) il Fornitore è tenuto a rispettare i livelli generali di qualità, ed in particolare: 1) inviare al CLIENTE la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione entro 40 giorni solari; 2) inviare al CLIENTE la risposta a richieste scritte di informazioni entro 30 giorni solari.
22.9 Il Fornitore è inoltre tenuto a rispettare i livelli specifici di qualità, consistenti in: 1) inviare al CLIENTE la risposta motiv...
Indennizzi automatici. Nell’invio della risposta il Fornitore è tenuto al rispetto di standard specifici e generali riportati nelle tabelle di sotto Gli indennizzi automatici per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale verranno erogati in conformità alla normativa di settore vigente (TIQE, RQDG e TIQV) e saranno corrisposti al Cliente con accredito nella prima fattura utile ovvero rimessa diretta e comunque entro e non oltre i tempi previsti dalle suddette normative, senza riconoscimento in merito a responsabilità. L’indennizzo sarà riconosciuto come di seguito specificato nelle tabelle: Indennizzi automatici da corrispondere ai client in caso di mancato rispetto degli standard in tema di fatturazione ai sensi del Testo integrato fatturazione (TIF) per un ritardo fino a 10 giorni oltre lo standard 6 euro per ritardi fino a 45 giorni oltre lo standard 6 euro + 2euro ogni 5 gg di ritardo fino ad un massimo di 20 euro per ritardi dal 46mo al 90mo giorno oltre lo standard 6 euro + 2euro ogni 5 gg di ritardo fino ad un massimo di 60 euro per ritardi dal 91mo giorno dallo standard 6 euro + 2euro ogni 5 gg di ritardo fino ad un massimo di 60 euro
Indennizzi automatici. In caso di mancato rispetto anche di un solo standard previsti nella Tavola 1, il gestore corrisponde all’utente finale un indennizzo automatico pari a 30 Euro, incrementabile del doppio o del triplo proporzionalmente al ritardo dello standard. Nel caso di utenza condominiale, l’indennizzo automatico è valorizzato per ciascun utente indiretto sotteso. Il gestore riconosce all’utente finale l’indennizzo automatico in occasione della prima bolletta utile, e comunque entro 180 giorni solari dalla formazione dell’obbligo in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico ai sensi del presente Titolo, con le medesime modalità previste dall’articolo 74 del RQSII . Nel caso di morosità dell’utente il gestore sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute. Il gestore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora all’utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell’anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard, fermi restando gli ulteriori casi di esclusione già previsti ai sensi dell’articolo 73 del RQSII. Laddove l’onere generato dal valore complessivo dell’indennizzo sia tale da compromettere la continuità gestionale del servizio, in ragione della consistenza della platea degli utenti danneggiati e/o della tempistica necessaria alla risoluzione del disservizio all’origine del mancato raggiungimento dello standard specifico, verrà valutata la temporanea sospensione dell’erogazione degli indennizzi automatici, previa presentazione all’Autorità di apposita istanza motivata ai sensi e con le modalità previste dalla delibera 917/2017/R/IDR.
Indennizzi automatici. 16.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo. Il valore dell’indennizzo è pari a:
16.2 Il Fornitore corrisponderà al cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell’indennizzo è pari a 4 (quattro) euro:
16.3 Il Cliente avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il Distributore locale metta a disposizione del venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura. L’indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della fattura di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al Fornitore.
16.4 Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV).
Indennizzi automatici. 1A.5.13.1 Qualora il preventivo di connessione o la STMD non vengano resi disponibili rispettivamente nei tempi di cui al paragrafo 1.A.5.2.1. e al paragrafo 1A.5.8.4 ovvero non vengano rispettate le tempistiche previste all’articolo 35 del TICA con riferimento alle modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti gestite da altri gestori di rete, il Gestore, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto richiedente o a soggetti terzi, è tenuto a corrispondere al soggetto richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo .
Indennizzi automatici. ▇▇▇▇▇ salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio 22.10 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di servizio qualità per responsabilità del Fornitore quest’ultimo è effettuato da parte dell’esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del tenuto al versamento di un indennizzo pari a 20 Euro a favore del CLIENTE. Se la prestazione viene eseguita oltre lo
Indennizzi automatici. Il Gestore indica, allegati alla Carta e pubblicati sul proprio sito web, gli standard specifici di qualità da assoggettare a rimborso automatico di 30 euro, nel caso in cui la mancata o ritardata prestazione dipenda dal Gestore stesso. L’indennizzo automatico, ad eccezione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti concordati, è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione: • qualora l’esecuzione della prestazione avvenga oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard è corrisposto l’indennizzo automatico di base; • qualora l’esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard ma entro il tempo triplo dello standard viene corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base; • qualora l’esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard viene corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base. L’indennizzo non è comunque dovuto in caso di inadempienza per cause di forza maggiore, cause imputabili all’utente o a terzi e nel caso in cui l’utente non sia in regola con i pagamenti dovuti al Gestore (a meno che l’utente non sani la propria posizione entro 20 giorni) ad esclusione dei casi in cui siano in corso forme di procedure conciliative. Laddove l’onere generato dal valore complessivo dell’indennizzo relativo alla qualità tecnica sia tale da compromettere la continuità gestionale del servizio, in ragione della consistenza della platea degli utenti danneggiati e/o della tempistica necessaria alla risoluzione del disservizio all’origine del mancato raggiungimento dello standard specifico, il Gestore valuterà la temporanea sospensione dell’erogazione degli indennizzi automatici, previa presentazione all’Autorità di apposita istanza motivata.
Indennizzi automatici. Per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale si applica quanto previsto dalla Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 47/00 e sue successive integrazioni o modificazioni, non avendo l’Esercente definito standard aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore. Qualora l’Esercente non rispetti quanto previsto all’art. 6, limitatamente ai casi di mancata lettura di gruppi di misura accessibili, all’art. 8 per la periodicità dell’emissione della bolletta, all’art. 9 per il tempo minimo intercorrente tra l’invio al Cliente del sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura per morosità, è dovuto al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro, da erogarsi secondo le modalità e i tempi previsti dalla Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 47/00 e sue successive integrazioni o modificazioni. Le presenti condizioni di vendita non contengono alcuna clausola che possa essere variata unilateralmente dall’Esercente o dal Cliente.
Indennizzi automatici. 30.1 Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli specifici e ge- nerali di qualità come fissati dall’Autorità ai sensi del TIQV ed a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti per il loro mancato rispetto, per quanto di competenza. Il Fornitore provvederà entro il 30 giugno di ogni anno, tramite avvisi allega- ti ai documenti di fatturazione, a fornire al Cliente le informazio- ni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici.
