Contract
1 Oggetto del contratto
1.1 Oggetto esclusivo del contratto è la fornitura di energia elettrica all’impianto del Cliente finale domestico (in seguito Cliente o Cliente finale).
1.2 La fornitura di energia elettrica è disciplinata dalle presenti “Condizioni generali di fornitura” (in seguito anche CGF), nonché dalle “Condizioni economiche” (in seguito anche CE), che unitamente alla “Proposta di fornitura” e agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del “Contratto di fornitura”. In caso di contrasto tra CGF e CE, queste ultime devono ritenersi prevalenti.
1.3 È espressamente esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e/o integrativi del Contratto.
2 Definizioni
2.1 Nell’ambito del presente contratto si farà ricorso ai seguenti termini:
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481; Bonus sociale: compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature elettromedicali alimentate da energia elettrica ai fini del mantenimento in vita; -Cessazione della fornitura: scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura; Cliente finale: persona fisica o giuridica che utilizza l’energia elettrica per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali; Cliente buon pagatore: Cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all’ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto; Clienti non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti domestici di energia elettrica titolari di bonus sociale per disagio fisico; Consumatore: Cliente finale persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano del quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo; Contratto: insieme delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), delle Condizioni Economiche (CE) e dei relativi allegati; Contratto di Dispacciamento: contratto con la società Terna per il Servizio di Dispacciamento dell’energia elettrica;Data di attivazione della fornitura: data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica, in virtù dei contratti di dispacciamento e di trasporto, è in carico ad AMGAS; Distributore locale: soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica esercitato in concessione ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 79/99; Fascia Oraria F1: ore comprese tra le 08:00 e le 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì; Fascia Oraria F2: ore comprese tra le 07:00 e le 08:00 e tra le 19:00 e le
23.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e le ore comprese tra le 07.00 e le 23:00 nei giorni di sabato; Fascia Oraria F3: ore comprese tra le 00:00 e le 07:00 e tra le 23:00 e le 24:00 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi; Fascia Oraria F0: tutte le ore di tutti i giorni della settimana; Fattura di chiusura: fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente finale; Fattura di periodo: fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente; Fornitore o AMGAS: soggetto che esercita l’attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali; Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione; Mercato libero: è il mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura sono concordate liberamente tra le parti; Misuratore o Contatore o Gruppo di Misura (GdM): apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del Cliente finale; Modulo ripensamento: modulo contrattuale per l’esercizio del diritto di ripensamento; Offerte PLACET (Prezzo Libero A Condizioni
Equiparate di Tutela): offerte di Mercato libero, formulate distintamente con riferimento al settore dell’energia elettrica ed al settore del gas naturale, disciplinate dall’Allegato A alla Del. 555/2017/R/com; Parti: il Cliente e il Fornitore; Punto di Prelievo (POD): punto di fornitura di energia elettrica presso cui è installato il contatore; Servizio di maggior tutela EE: servizio di fornitura a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ARERA; Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, istituito con deliberazione dell’ARERA 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 s.m.i.; Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica; Switching: sostituzione dell’utente del servizio di distribuzione (Venditore) presso il punto di prelievo; Utenza: luogo (immobile, etc.) allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene prelevata l’energia elettrica; Utente del trasporto e dispacciamento: soggetto che, nell’ambito della fornitura elettrica, sottoscrive il contratto per il servizio di trasporto con l’impresa distributrice e il contratto per il servizio di dispacciamento con Terna.
3 Riferimenti normativi
3.1 Nell’ambito del presente contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi:
- Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 e s.m.i. (D. Lgs. 213/98);
- Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e s.m.i. (D. Lgs. 79/99);
- DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (DPR 445/00);
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2009 e s.m.i. (D. Lgs. 196/03);
- Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 e s.m.i. (D. Lgs. 206/2005), che ha approvato il “Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229” (Codice del Consumo);
- Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06);
- Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09) che ha approvato il Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS);
- Delibera ARERA ARG/elt 191/2009 del 11 dicembre 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 30 dicembre 2009 e s.m.i. che definisce la disciplina del Sistema indennitario (Del. ARG/elt 191/09);
- Delibera ARERA ARG/com 104 del 08 luglio 2010 pubblicata sul sito ARERA in data 12 luglio 2010 e s.m.i. (Del. ARG/com 104/10), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali (Codice di condotta commerciale);
- Delibera ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 104/11);
- Delibera ARERA 301/2012/R/eel del 19 luglio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 e s.m.i. (Del. 301/2012/R/eel) che ha approvato l’aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
- Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (TIBEG);
- Delibera ARERA 398/2014/R/eel del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 1 agosto 2014 e s.m.i. (Del. 398/2014/R/eel);
- Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20/10/14 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com);
- Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE);
- Delibera ARERA 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/eel);
- Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com);
- Delibera ARERA 646/2015/R/eel del 22 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 22 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 646/2015/R/eel) che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023 (TIQE);
- Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 28 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 654/2015/R/eel) che ha approvato il; Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 (TIT), il Testo integrato del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 (TIME) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di Connessione per il periodo di regolazione 2016-2019 (TIC);
- Delibera ARERA Del. 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com);
- Del. 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO);
- Delibera 302/2016/R/com del 9 giugno 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 10 giugno 2016 e s.m.i. (Del. 302/2016/R/com);
- Delibera 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV);
- Delibera 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF);
- Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (PLACET);
- Delibera 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (TISIND).
Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.
4 Condizioni di fornitura di energia elettrica
4.1 L’energia elettrica viene somministrata dal Fornitore utilizzando la rete di distribuzione locale. Il Fornitore non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile di disservizi riconducibili all’esercizio dell’impianto di distribuzione.
4.2 Le caratteristiche tecniche concernenti la consegna dell’energia elettrica (tensione e frequenza, continuità del servizio, etc.) attengono alla gestione della rete da parte del Distributore locale.
4.3 La fornitura viene concessa per gli usi specificati nella “Proposta di fornitura” nei limiti messi a disposizione dal Distributore locale. In particolare i prelievi del Cliente non potranno eccedere la potenza messa a disposizione da parte del Distributore locale. È facoltà del Cliente richiedere l’adeguamento della potenza al proprio fabbisogno.
4.4 L’energia elettrica prelevata sarà usata direttamente dal Cliente che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nel Contratto e a non cederla a terzi a nessun titolo. Ogni modifica negli
utilizzi dell’energia elettrica oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il Cliente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione del Fornitore anche previa modifica/integrazione del contratto di somministrazione e, ove necessario, a seguito di autorizzazione da parte del Distributore locale.
5 Mandati per servizi di Distribuzione e Dispacciamento Trasmissione
5.1 Il Cliente con la sottoscrizione del contratto conferisce al Fornitore o ad altra società da questi delegata, mandato senza rappresentanza a titolo gratuito per la stipulazione e gestione dei Contratti relativi ai servizi di distribuzione, dispacciamento e trasmissione in prelievo, consapevole degli oneri derivanti.
5.2 Il Cliente conferisce altresì il mandato con rappresentanza per la sottoscrizione e la gestione del contratto per il servizio di connessione.
5.3 Il Fornitore si riserva di provvedere alla stipula dei contratti previsti dal presente articolo anche per il tramite di soggetti terzi.
5.4 I mandati resteranno in essere per tutta la durata del contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; detti mandati sono a titolo gratuito.
5.5 Il Fornitore opera in qualità di sola Controparte commerciale e non è anche utente del trasporto e del dispacciamento. In caso di risoluzione del contratto tra l’utente del trasporto e dispacciamento e il Fornitore, il presente contratto è da intendersi risolto e in tale caso:
- il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dalla Del. 487/2015/R/xxx e s.m.i., che saranno successivamente comunicati;
- la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia.
6 Validità, durata del contratto e decorrenza della fornitura. Cessione del contratto
6.1 Il contratto è valido ed efficace a partire dalla data di ricevimento da parte del Cliente dell’accettazione scritta da parte del Fornitore della “Proposta di fornitura” inviata dal Cliente utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione del Fornitore, la quale è irrevocabile e vincolante per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Entro quest’ultimo termine, pertanto, il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l’accettazione o il rifiuto della Proposta. Trascorso il suddetto termine, in mancanza dell’accettazione da parte del Fornitore, la proposta si intende revocata. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettivo da parte del Fornitore.
6.2 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l’immediata trasmissione della documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell’attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.
6.3 Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente fuori dei locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente è d’accordo, su un altro Supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall’art. 51.6 del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente la conferma del Contratto concluso su Supporto durevole, prima dell’attivazione della fornitura.
6.4 L’esecuzione del presente contratto è comunque condizionata al fatto che al momento della richiesta di accesso formulata da parte di AMGAS al Distributore locale:
- il Fornitore non sia informato del fatto che il Cliente richiedente (energia elettrica) sia stato in precedenza titolare del medesimo POD o di un altro POD interrotto a seguito dell’intervento di Interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l’intervento stesso;
- il Fornitore non sia informato del fatto che il POD (energia elettrica) rientra tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta
di switching in quanto servito, all’atto della richiesta stessa od in precedenza, nell’ambito del Servizio di Salvaguardia.
Nel caso in cui il Fornitore riceva le segnalazioni/informazioni di cui sopra si riserva di non dare esecuzione al presente contratto; in tal caso verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente.
6.5 Nel caso di Cliente già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l’esecuzione del contratto, il Fornitore si riserva di richiedere l’accesso alla rete per switching con possibilità di avvalersi dell’esercizio di revoca. In questo caso il Fornitore sarà informato in merito a:
- mercato di provenienza del POD distinguendo tra mercato libero e Servizio di maggior tutela;
- se il POD risulta chiuso a seguito dell’intervento di sospensione della fornitura per morosità;
- se per il POD è in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR);
- date delle eventuali richieste di sospensione del POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching formulata dal Fornitore;
- date delle eventuali richieste di switching eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per switching presentata dal Fornitore.
6.6 In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l’ultima data utile.
6.7 A seguito del ricevimento delle predette informazioni relative al POD oggetto del contratto, il Fornitore si riserva di non dar seguito allo switching dandone apposita comunicazione al Cliente entro 70 giorni; in questo caso non verrà data esecuzione al presente contratto e verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente. Superato il suddetto termine, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.
6.8 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l’Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:
a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro
2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;
b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.
6.9 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo alla prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. La somministrazione di energia elettrica ai sensi del presente contratto avrà inizio a decorrere dalla data indicata nella Nota Informativa, consegnata al Cliente finale all’atto della sottoscrizione della Proposta di fornitura, in caso di Clienti serviti nel Mercato libero.
Salvo diversa ed espressa richiesta da parte del Cliente finale domestico esercitata nella Proposta di fornitura, la fornitura inizierà in ogni caso decorso il periodo di ripensamento. Nel caso in cui la data effettiva di avvio della fornitura risultasse diversa rispetto a quella comunicata, il Cliente verrà informato, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria e/o PEC, circa l’eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio e delle cause che l’hanno determinata.
6.10 L’avvio della fornitura è comunque condizionata al fatto che:
a) il Cliente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del contratto previsti dalla normativa vigente;
b) il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
c) l’impianto sia allacciato alla rete di distribuzione o sussistano le condizioni per il suo allacciamento.
6.11 Il contratto è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso da parte del Cliente e del Fornitore secondo le modalità e le tempistiche di seguito specificate.
6.12 Il Cliente autorizza preventivamente AMGAS a cedere il presente contratto ad altra impresa di vendita di energia elettrica. E’ fatto divieto al Cliente di cedere il presente contratto.
6.13 In caso di subentro nella fornitura di un nuovo Cliente su un punto di fornitura attivo (senza soluzione di continuità) il subentrante dovrà richiedere al Fornitore la voltura e comunicare l’eventuale autolettura rilevata. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore. In tal caso l’avvio dell’esecuzione della fornitura in capo al subentrante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 398/2014/R/eel), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell’autolettura o richiesta voltura. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il punto di fornitura interessato e alla contestuale cessazione amministrativa.
6.14 Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati i propri impianti.
7 Ripensamento e recesso dal contratto
7.1 Qualora il contratto di fornitura sia concluso dal Cliente finale in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente domestico può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli artt. 52 e 53, come di seguito specificato:
- presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di esercitare il diritto di ripensamento;
- mediante invio del Modulo ripensamento allegato al Contratto attraverso i canali ivi indicati.
7.2 Qualora il Cliente domestico non richieda l’esecuzione del contratto in via anticipata ovvero prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie all’esecuzione saranno avviate solo trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento.
7.3 Il Cliente domestico ha comunque facoltà di richiedere al Fornitore l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento; tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore, pur non garantendo necessariamente l’avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. In questo caso il Cliente domestico potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti dal Fornitore per un importo pari al contributo in quota fissa applicato dall’esercente la maggior tutela nei casi di cui all’art. 11 del TIV qualora non sia stata avviata la fornitura; nel caso di avvio della fornitura, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate dal Fornitore le attività di avvio dell’esecuzione del Contratto per il quale il Cliente domestico ha esercitato il ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente Fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del POD sulla base della volontà manifestata dal Cliente domestico, dal soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza. La fornitura potrebbe altresì essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario per permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del POD sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Il Cliente domestico che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del POD all’attuale Fornitore
che provvederà a richiedere l’esecuzione della prestazione al Distributore locale anche tramite l’eventuale utente del trasporto e dispacciamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 81.7 del TIQE.
7.4 Le Parti prendono atto che:
a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;
b) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente finale può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di ultima istanza.
7.5 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.
7.6 Nel periodo di vigenza del contratto sia il Cliente che il Fornitore hanno facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal contratto, secondo le modalità e le tempistiche di cui all’Allegato A Del. 302/2016/R/com e s.m.i.
7.7 Nel periodo di vigenza del Contratto il Cliente ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto per cambio fornitore senza oneri. In tal caso è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo venditore (venditore entrante) apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Il venditore entrante dovrà esercitare il recesso entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitore. In tal caso la nuova fornitura avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di trasmissione della comunicazione di recesso.
7.8 In virtù di quanto previsto al precedente comma, in caso di Cliente attualmente servito da altro fornitore, con la conclusione del presente Contratto il Cliente stesso dichiara di dare specifico mandato con rappresentanza al Fornitore affinché formalizzi al venditore uscente il recesso dal contratto in essere per la fornitura di energia elettrica, e affinché effettui le necessarie comunicazioni agli eventuali soggetti terzi competenti, come individuati dalla disciplina regolarmente vigente.
7.9 Nel caso in cui il Cliente non intenda cambiare Fornitore, ma intenda cessare la fornitura e i contratti a essa collegati, può esercitare il recesso in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata A/R o PEC con un termine di preavviso pari a 1 mese. In tal caso il termine di preavviso decorre dalla ricezione della comunicazione di recesso. Il Cliente resta responsabile dei consumi e di quant’altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l’eventuale intervento di chiusura del POD da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del Cliente.
7.10 A seguito della comunicazione di recesso per cambio fornitore, AMGAS si riserva, qualora applicabile, di comunicare la risoluzione del contratto di fornitura; in tal caso, qualora non vada a buon fine o non sia pervenuta al Distributore locale contestuale richiesta di switching, AMGAS non sarà più responsabile dei prelievi a partire dalla data di efficacia del recesso. Fino a tale data il Cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi effettuati in tale periodo nei confronti di AMGAS.
7.11 Il Fornitore ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso con comunicazione in forma scritta mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 6 (sei) mesi. In tal caso il termine di preavviso decorrerà dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.
8 Condizioni economiche di fornitura
8.1 Le condizioni economiche relative alla fornitura di energia elettrica dell’Offerta PLACET fissa o variabile, applicabili ai sensi del presente contratto, sono descritte nell’Allegato “Condizioni Economiche” (CE).
8.2 Esse sono scelte dal Cliente al momento della formalizzazione della Proposta di fornitura nei confronti di AMGAS.
8.3 Le Condizioni Economiche sono applicate da AMGAS a decorrere dalla data di attivazione della fornitura e hanno durata pari a 12 (dodici) mesi dall’attivazione stessa.
8.4 Trascorsi i 12 (dodici) mesi di cui al comma precedente il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta PLACET fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il corrispettivo che sarà applicato al termine dei 12 (dodici) mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione da parte del cliente stesso.
8.5 Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto.
8.6 Il corrispettivo proposto per il rinnovo della presente Offerta, è pari al corrispettivo previsto dall’offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione.
8.7 Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.
8.8 La comunicazione di cui al precedente comma non sarà trasmessa all’interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore.
8.9 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la predetta comunicazione si applica, per i 12 (dodici) mesi successivi, il corrispettivo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall’offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche. Ai fini del calcolo del corrispettivo di cui al presente comma, il venditore utilizza il consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.0.
8.10 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti e qualora il corrispettivo di cui all’art. 8.8 sia diverso da quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.
8.11 I corrispettivi per la fornitura saranno maggiorati delle accise e dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altro onere fiscale disposto per legge, i cui valori verranno indicati in bolletta. Informazioni circa le aliquote delle imposte vigenti sono disponibili presso gli sportelli di AMGAS e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
8.12 Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti dell’ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni saranno applicate.
9 Garanzie
9.1 Il Cliente è tenuto a versare un importo a titolo di deposito cauzionale a garanzia della fornitura.
9.2 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione.
9.3 Per il Cliente al quale è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (Bonus EE) l’importo del deposito cauzionale è pari a 5,2 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.
Per il Cliente, al quale non è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (Bonus EE) l’importo a titolo di garanzia è pari a 11,5 € per ogni kW di potenza impegnata.
9.4 Per il Cliente al quale non è riconosciuto il Bonus sociale il Fornitore si riserva di raddoppiare gli ammontari del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi nel caso in cui nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura:
a) il Cliente sia già stato costituito in mora dal Fornitore con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive;
b) il Cliente non abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente con riferimento ad almeno una fattura.
9.5 Nel caso in cui il Cliente non provveda al versamento del deposito raddoppiato, il Fornitore potrà avviare le procedure di morosità.
9.6 Nel caso di Cliente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale e l’eventuale deposito già versato verrà restituito con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.
9.7 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito al Cliente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l’avvenuto versamento.
9.8 In caso la garanzia prestata dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di AMGAS per inadempimento del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, AMGAS potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
10 Oneri di connessione
10.1 Il Cliente in mancanza della connessione alla rete, è tenuto a versare ad AMGAS un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore locale. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all’accettazione dell’eventuale preventivo e/o al contestuale pagamento del contributo previsto ed all’ottenimento dei permessi a carico del Cliente e/o a carico di altri enti.
10.2 L’attivazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del Cliente di tutta l’eventuale documentazione richiesta da AMGAS, per conto del Distributore locale, relativa alla conformità dell’impianto interno del Cliente.
11 Rilevazione dei consumi
11.1 Il Distributore è il soggetto responsabile dell’attività di rilevazione dei consumi. Il Cliente, qualora necessario, si impegna pertanto a garantire l’accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo.
11.2 La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto o tramite personale incaricato dal Distributore, secondo la frequenza minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare la frequenza dei tentativi di lettura è:
- almeno mensile per POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
- almeno quadrimestrale per i POD monorari con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW.
11.3 Ai sensi del TIF, il Fornitore mette a disposizione del Cliente titolare di POD trattato monorario la possibilità di comunicare l’autolettura nella finestra temporale e con le modalità indicate in fattura.
11.4 Relativamente al Cliente titolare di POD trattato per fasce, il Fornitore mette a disposizione la possibilità di comunicare l’autolettura, con le modalità indicate in fattura, qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi.
11.5 Sulle bollette e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx sono indicate le modalità di comunicazione dell’autolettura. L’autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso di non verisimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente e previa validazione da parte del Distributore locale. L’autolettura validata, se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è efficace ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale.
11.6 Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento
dell’acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.
11.7 Nel caso in cui siano disponibili sia l’autolettura del cliente finale sia la lettura rilevata dal Distributore locale AMGAS provvederà ad utilizzare quest’ultima ai fini di fatturazione.
12 Verifica correttezza misurazione dei consumi
12.1 Cliente e Fornitore hanno il diritto di richiedere al Distributore locale, in contraddittorio tra loro, la verifica del misuratore per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore locale. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica.
12.2 Nel caso di richiesta da parte del Cliente, AMGAS provvederà ad indicare allo stesso il costo dell’intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il misuratore risultasse regolarmente funzionante.
12.3 Nel caso in cui invece, a seguito della verifica posta in essere dal Distributore locale, il misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell’intervento sarà a carico del Distributore che provvederà altresì alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Tale ricostruzione dei consumi sarà successivamente comunicata da AMGAS al Cliente.
12.4 AMGAS comunicherà per iscritto al Cliente l’esito della verifica richiesta provvedendo ad effettuare l’accredito o l’addebito delle somme dovute.
12.5 La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del contatore non costituisce per il Cliente giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all’esito della verifica in contraddittorio.
13 Fatturazione e pagamento del servizio
13.1 I consumi di energia elettrica verranno fatturati mediante l’emissione di documenti conformi a quanto stabilito alla Del. 501/2014/R/com - Allegato A (Bolletta 2.0) e s.m.i.
13.2 Sarà quindi prevista una “bolletta sintetica” che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale e che contiene gli elementi minimi individuati dalla disciplina della Bolletta 2.0; il dettaglio della fattura sarà disponibile al Cliente su richiesta esplicita di quest’ultimo e messo a disposizione tramite posta elettronica o altri canali a disposizione del Fornitore.
13.3 Per aiutare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx una “Guida alla lettura delle voci di spesa” propria per ciascuna offerta, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la “Guida alla lettura delle voci di spesa” attraverso l’apposito modulo disponibile presso gli sportelli commerciali.
13.4 La modalità principale di emissione delle fatture è il formato elettronico. Nel caso in cui il Cliente non opti per l’invio in formato cartaceo, la fattura sarà inviata tramite posta elettronica agli indirizzi indicati dal Cliente nella Proposta di fornitura o attraverso altro sistema indicato dal Fornitore. Qualora il Cliente scelga di ricevere copia della fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo all’attivazione, l’esecuzione del Contratto proseguirà con l’invio cartaceo della fattura all’indirizzo che indicherà nella Richiesta di fornitura, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Cliente.
13.5 Qualora il Cliente scelga la fattura in formato elettronico e opti per la domiciliazione dei pagamenti, riceverà uno sconto in fattura, ove previsto, ai sensi della Del. 501/2014/R/com e s.m.i.. Il livello dello sconto è pari a -6,00 euro/Punto di fornitura/anno.
13.6 Il Fornitore si riserva di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 10 (dieci) euro; tali somme verranno addebitate nella successiva fattura.
13.7 . Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori a 100 euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva. In tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale
con apposita comunicazione trasmessa all’interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa.
13.8 La fatturazione dei consumi di energia elettrica avviene secondo con frequenza bimesrale per POD domestici alimentati in BT con potenza disponibile fino a 16,5 xX.Xx presenza di disponibilità dei dati rilevati secondo la periodicità prevista dal presente contratto verranno emesse bollette calcolate su consumi effettivi.
13.9 Ciascuna Fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Nel caso di emissione della Fattura di periodo oltre il termine di cui sopra, il Fornitore riconosce un indennizzo automatico al Cliente finale, in occasione della prima fattura utile, nel rispetto del TIF.
13.10 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:
a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore;
c)i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore.
13.11 La fatturazione avviene sulla base dei dati di consumo resi disponibili dal Distributore locale. In caso d’indisponibilità di dati di misura, la fatturazione avverrà sulla base di eventuali autoletture comunicate dal Cliente, validate dal Distributore. Fra una lettura o autolettura e quella successiva la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati da AMGAS sulla base dei consumi storici del Cliente od in mancanza sulla base dei consumi che AMGAS ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione alla potenza impegnata. La stima dei consumi viene calcolata utilizzando il cosiddetto metodo del pro-die, ossia considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero di un dato mese ed utilizzando, se necessaria, la ripartizione per fasce orarie.
Tali metodologie saranno utilizzate anche per la ripartizione dei consumi in caso di variazione dei corrispettivi applicabili alla fornitura all’interno di un dato periodo.
13.12 AMGAS si riserva la possibilità di emettere fatturazioni di conguaglio ed acconto, ossia basate in parte su consumi effettivi ed in parte su consumi stimati secondo le metodologie più sopra indicate.
13.13 Nel caso in cui siano disponibili sia l’autolettura del cliente finale validata sia la lettura rilevata dal Distributore locale il Fornitore provvederà a utilizzare quest’ultima ai fini di fatturazione.
13.14 La fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine sarà emessa non oltre:
- il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della fattura in formato elettronico;
- l’ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi.
13.15 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.
13.16 Nel caso di POD monorari il Cliente ha la possibilità di effettuare l’autolettura, comunicandola al Fornitore, secondo tempistiche e modalità previste nel TIF e s.m.i..
13.17 In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari alla fatturazione di chiusura, la Società emetterà comunque una fattura su consumi stimati, rimandando l’emissione della fattura di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del Distributore.
13.18 Il Cliente è tenuto al pagamento entro la data di scadenza indicata sulla bolletta, successiva di almeno 20 (venti) giorni rispetto a quella di emissione, con le seguenti modalità, di cui almeno una gratuita, indicate in fattura:
- presso la sede centrale di AMGAS sita in Bari, Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx 000;
- presso gli uffici commerciali sul territorio (solo tramite POS), come indicati sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx;
- con il bollettino Postale presso qualsiasi ufficio postale con addebito delle eventuali spese previste;
- con domiciliazione bancaria o postale (SEPA) senza spese aggiuntive;
- tramite MAV senza oneri per il Cliente, presso le filiali di qualsiasi Istituto bancario con l’apposito modulo allegato alla fattura;
- con bonifico bancario con valuta fissa a favore di AMGAS, corrispondente alla data di scadenza della fattura.
13.19 In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.
13.20 Il pagamento non può essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti e salvo che il Cliente abbia presentato un reclamo scritto.
13.21 Nel caso di Cliente servito nel mercato libero titolare di Bonus sociale il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione:
a) per i POD domestici qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al centocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
b) per i POD non domestici in BT trattati monorari qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al duecentocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
c) a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, qualora venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dal contratto;
e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.
13.22 Il Cliente servito nel mercato libero qualora titolare di Bonus sociale ha la possibilità di ottenere la rateizzazione nei casi di cui all’art. 13.21, secondo quanto stabilito dalla Del. 584/2015/R/com e s.m.i. limitatamente a:
- fatture che contabilizzano consumi riferiti al periodo di agevolazione;
- fatture emesse durante il periodo di agevolazione pur riferendosi a consumi pregressi.
13.23 Il Cliente servito nel mercato libero non titolare di Bonus sociale ha la possibilità di ottenere la rateizzazione, ai sensi della Del. 463/2016/R/com e s.m.i., limitatamente ai casi di:
b) fatturazione di importi anomali così come previsto all’art. 13.20.1.1.
13.24 La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ogni bolletta rateizzabile. La rateizzazione sarà concessa solo se richiesta dal Cliente entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta. Non sono concesse rateizzazioni per importi complessivi fino a 50 (cinquanta) Euro.
13.25 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è maggiorato del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
13.26 Il Cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione ad AMGAS entro i 10 (dieci giorni) successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza. Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari:
- nei casi a), b) e c) dell’art. 13.20, almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
- nel caso d) dell’art. 13.20 e nel caso a) dell’art. 13.22, almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione;
- nel caso e) dell’art. 13.20e nel caso b) dell’art. 13.2213.23, al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.
13.27 Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto per cambio venditore, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.
13.28 Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.
13.29 Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione. In tale ultimo caso, il Fornitore provvederà ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione del piano di rateizzazione. Fatta salva tale facoltà, le rate hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. Il Fornitore si riserva la facoltà di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi. Nel caso di cambio Fornitore, AMGAS ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile; in tal caso il Fornitore è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta. AMGAS ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.
13.30 Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell’arco dei 12 (dodici) mesi del periodo di agevolazione. L’informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora. Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:
a) la prima rata non può essere superiore al 30 (trenta) percento del debito di cui alla costituzione in mora;
b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate;
c) il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate.
13.31 Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui all’art. 13.30, nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.
14 Xxxxxxx nel pagamento e sospensione della fornitura
14.1 In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in bolletta, AMGAS addebiterà sulla successiva bolletta utile interessi di mora per il periodo di ritardo calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale europea (BCE) aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali.
Il Cliente buon pagatore (Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all’ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
14.2 In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in bolletta, decorsi 22 (ventidue) giorni solari dalla data di emissione della
bolletta, AMGAS invierà al Cliente una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC) nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC e abbia dato il proprio assenso all’invio dell’eventuale comunicazione di costituzione in mora allo stesso indirizzo PEC, indicante, in particolare, il termine ultimo per il pagamento dell’insoluto, comunque non inferiore a:
- 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata;
- 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte di AMGAS, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata;
- oppure, nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di documentare la data di invio della raccomandata, non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora.
L’avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione da parte del Cliente, o direttamente presso gli sportelli del Fornitore o mediante fax al numero 0000000000. In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, AMGAS, decorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.
14.3 In questo caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura stessa nel limite dell’ammontare definito dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore.
14.4 Qualora decorsi non più di 90 giorni dall’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità effettuata dal Fornitore, il Cliente risulti nuovamente moroso con riferimento ad ulteriori fatture rispetto a quelle per le quali era stata richiesta in precedenza la sospensione della fornitura per morosità, il Fornitore si riserva il diritto di ri-attivare le procedure previste in caso di morosità inviando al Cliente, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il Cliente sarà tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa):i) 7 giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata; ii) 5 giorni solari dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione inviata tramite PEC; iii) 10 giorni solari dalla data di emissione della lettera di costituzione in mora, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata.
14.5 In tal caso e qualora il mancato pagamento perduri oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, il Fornitore, decorso un termine non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione stessa, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.
14.6 Nel caso di Clienti connessi in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata dal Distributore locale una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del Cliente, il Distributore locale senza necessità di ulteriori comunicazioni provvederà all’esecuzione dell’intervento di sospensione della fornitura. Qualora l’intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.
14.7 Nel caso in cui a seguito di sospensione della fornitura per morosità, il Cliente non provveda al pagamento dell’insoluto, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il POD interessato.
14.8 A far data dall’avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD da parte di altro utente del servizio di trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza.
14.9 Nel caso di morosità di Cliente finale non disalimentabile di energia elettrica, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione contrattuale richiedendo l’estinzione della responsabilità di prelievo c/o il POD. A seguito della risoluzione, in mancanza di switching, per i POD interessati saranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIV.
14.10 Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura pari a:
- 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza nonostante il Fornitore non abbia garantito al Cliente finale alternativamente il rispetto del: a) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; b) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Venditore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; c) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale della sospensione della fornitura;
- 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.
14.11 In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi:
- qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dai precedenti commi;
- qualora il Cliente finale abbia comunicato al Fornitore l’avvenuto pagamento secondo la modalità previste dall’art. 14.2;
- qualora l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal Fornitore e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
- qualora il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a fatturazione di importi anomali salvo che l’importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal Cliente oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo;
- qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.
14.12 Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l’invio del sollecito di pagamento. AMGAS, con riferimento a forniture disalimentabili, può in ogni caso richiedere l’interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei Misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.
14.13 AMGAS si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.
14.14 AMGAS si riserva, ove previsto, altresì la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario (CMOR) per il recupero dell’eventuale credito maturato qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.
14.15 AMGAS si riserva, ai sensi dell’art. 1194 c.c., in caso di ritardato pagamento delle fatture, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell’incasso e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dall’imputazione eventualmente difforme indicata dal “Cliente” all’atto del pagamento.
15 Prestazioni di competenza del distributore
15.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore
competente le prestazioni indicate nel TIQE comprendenti: l’aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e volture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE.
15.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l’importo che allo stesso sarà addebitato da quest’ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa.
15.3 Il Cliente ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l’impianto di misura qualora l’accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.
16 Indennizzi automatici
16.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo. Il valore dell’indennizzo è pari a:
- 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari;
- 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari;
- 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari. L’indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.
16.2 Il Fornitore corrisponderà al cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell’indennizzo è pari a 4 (quattro) euro:
- nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto;
- maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.
L’indennizzo sarà corrisposto nella fattura di chiusura. L’indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell’emissione della fattura di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.
16.3 Il Cliente avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il Distributore locale metta a disposizione del venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura. L’indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della fattura di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al Fornitore.
16.4 Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV).
17 Interruzione, limitazione e sospensione della fornitura
17.1 L’energia elettrica forniti alle condizioni previste dal presente contratto sarà a disposizione del Cliente senza limitazione d’orario. AMGAS non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di limitazione o interruzione della fornitura (i) sia per cause di forza maggiore o atti d’autorità, compresi, in via esemplificativa e non tassativa, scioperi, terremoti, eventi naturali, leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad AMGAS in tutto o in parte impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, sia (ii) per ragioni di carattere tecnico, lavori da eseguire lungo la rete o atti o omissioni attribuibili al Distributore locale. I tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall’ARERA che ne controlla il rispetto da parte del Distributore. In ogni caso, dette interruzioni non
comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento in capo ad AMGAS, né potranno costituire motivo di scioglimento del contratto. In nessun caso AMGAS potrà essere considerata responsabile per fatti riconducibili al Distributore locale.
18 Responsabilità del Cliente
18.1 Il Cliente è responsabile della conservazione degli apparecchi e dei misuratori installati presso l’utenza. Il Cliente verrà ritenuto responsabile della modifica, manomissione e/o occultamento delle apparecchiature e del gruppo di misura. In tali casi, il Distributore locale, anche su segnalazione di AMGAS, può procedere alla sospensione della fornitura finché non verranno ristabilite le condizioni di normale utilizzo; il costo delle operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione saranno a carico del Cliente.
18.2 Il Cliente non può utilizzare l’energia elettrica oggetto del presente contratto, in ambienti non conformi alle norme vigenti od in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o utilizzazioni.
18.3 In caso di accertato prelievo fraudolento la ricostruzione dei consumi sarà effettuata dal Distributore locale; AMGAS emetterà la bolletta per i maggiori consumi, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e riservandosi ogni altra azione legale, compresa la denuncia alle autorità competenti.
18.4 Gli impianti del Cliente a valle del POD, devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti. Il Cliente è responsabile di qualunque danno a cose e/o persone derivanti dalle irregolarità del suo impianto interno nell’utilizzo dell’energia elettrica.
18.5 Il Cliente è tenuto a comunicare ad AMGAS ogni modifica negli utilizzi dell’energia elettrica oggetto della fornitura nonché ogni modifica relativa alla residenza dell’intestatario del contratto. In tali casi infatti, AMGAS provvederà ad aggiornare il contratto di fornitura o a stipularne uno nuovo. Se la variazione d’uso non dovesse essere comunicata AMGAS si riserva il diritto di fatturare i consumi del Cliente secondo i corrispettivi tariffari e fiscali in vigore a decorrere dal momento in cui la variazione si è effettivamente verificata.
18.6 Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al Distributore locale competente mediante chiamata al numero del servizio Guasti Elettrici, indicato in tutte le bollette, eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del POD. .
19 Riservatezza
19.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del contratto, l’esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative stesse.
19.2 AMGAS si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni relative al Cliente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per effetto del presente Contratto. AMGAS sarà responsabile del trattamento dei dati del Cliente secondo le modalità previste nell’apposita informativa consegnata al Cliente.
20 Informazioni e reclami e livelli di qualità commerciale
20.1 Il Cliente ha la possibilità di formulare richieste di informazione utilizzando ogni mezzo utile alla comunicazione. AMGAS risponderà con comunicazione scritta, fatte salve le richieste verbali per le quali la risposta contestuale sia ritenuta soddisfacente dal Cliente.
20.2 Il Cliente può presentare reclami nei confronti di AMGAS attraverso il modulo appositamente predisposto ed allegato al contratto, disponibile altresì sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx e presso gli sportelli commerciali.
20.3 Il Cliente ha la facoltà di inviare reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l’identificazione del Cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:
- Nome e cognome;
- Indirizzo di fornitura;
- Indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta;
- Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (in tal caso EE);
- Codice alfanumerico identificativo del POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente;
- Breve descrizione dei fatti contestati.
20.4 I reclami e le richieste di informazioni potranno essere inoltrati a AMGAS ai recapiti indicati nel modulo reclami, in bolletta e/o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito xxx.xxxxx.xx.
20.5 Il Fornitore verificherà l’attendibilità della richiesta e fornirà una risposta scritta, che verrà inviata al Cliente entro il termine stabilito dal TIQV. I reclami relativi al servizio di distribuzione e misura sono inoltrati al Distributore dal Fornitore o direttamente dal Cliente.
20.6 Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall’ARERA nel TIQV e la relativa corresponsione degli indennizzi così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale.
21 Risoluzione del contratto
21.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Contratto, AMGAS si riserva il diritto di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:
a) il Cliente sia stato inadempiente in precedenti contratti di fornitura di energia elettrica;
b) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali
c) utilizzo degli impianti di energia elettrica in modo non conforme al contratto, qualora il Cliente non abbia provveduto a comunicare al Fornitore e/o formalizzare la variazione d’uso;
d) mancato pagamento delle bollette entro il termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento;
e) mancato rilascio o ricostituzione delle garanzie previste;
f) dichiarazione di fallimento o sottoposizione del Cliente ad altra procedura concorsuale anche straniera, ovvero sopravvenuto decesso;
g) qualora AMGAS abbia sospeso la fornitura per altra causa imputabile al Cliente e quest’ultimo non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa diffida da parte del Fornitore.
21.2 In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti di AMGAS. In ogni caso, la Parte che intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, è tenuta a darne comunicazione scritta all’altra, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).
21.3 In tutti i casi previsti dal primo comma, il Fornitore avrà diritto, sia che eserciti la risoluzione del Contratto o meno, di richiedere il pagamento degli importi eventualmente dovuti dal Cliente, degli interessi moratori e dei danni.
22 Risoluzione extragiudiziale delle controversie
22.1 Il Cliente a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine stabilito dal TIQV o in caso di risposta non soddisfacente ha la possibilità di attivare, ai sensi del TICO, il Servizio Conciliazione dell’ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto:
- nel settore GAS, ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa pressione (BP);
- nel settore EE, ai clienti domestici e ai clienti non domestici connessi in bassa e media tensione (BT / MT).
22.2 L’attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti xxx.xxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
22.3 L’esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.
22.4 Le informazioni su come attivare la procedura di conciliazione sono disponibili anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o al numero verde commerciale 800 887096.
23 Bonus sociale
23.1 Il Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune.
23.2 Il Bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica.
23.3 Per maggiori informazioni visita il sito xxx.xxxxx.xx o chiama il n° verde 800.166.654.
24 Legge applicabile
24.1 Il presente contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dall‘ARERA e/o da altra Autorità competente successivamente alla sottoscrizione del contratto.
25 Registrazione
25.1 Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso. Il costo della registrazione rimarrà a carico della parte che vi provvederà, intendendo avvalersene.
26 Modificazioni normative
26.1 Nel presente contratto si intenderanno automaticamente inseriti, senza necessità di espressa modifica, eventuali termini e condizioni contrattuali e/o economiche obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell’ARERA, emanati successivamente alla stipula dello stesso.
26.2 Parimenti si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogate le clausole del presente contratto che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell’ARERA successivamente alla stipula dello stesso.
27 Privacy
27.1 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dal “Cliente” per l’attivazione del servizio richiesto di fornitura saranno trattati da parte di AMGAS adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa sopra richiamata.
27.2 Presso AMGAS saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al presente contratto. I dati verranno utilizzati:
a) per scopi strettamente connessi alla gestione del rapporto contrattuale. A tal fine, i dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi nominati da AMGAS responsabili o incaricati del trattamento;
b) per finalità connesse alla tutela del credito, all’identificazione del cliente e per l’esperimento di informative atte ad accertare la veridicità dei dati forniti;
c) per finalità di promozione commerciale verso il “Cliente” e verso il pubblico, a tal fine i dati potranno essere comunicati a società esterne della cui collaborazione AMGAS potrà avvalersi.
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per il punto a), in quanto, in caso di rifiuto a fornire dati anagrafici e fiscali, AMGAS sarà impossibilitata all’erogazione del servizio di fornitura.
Ha invece natura facoltativa per i punti b) e c).
27.3 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia manualmente sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 196/03, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, previste dallo stesso decreto con il termine “trattamento”. Titolare del trattamento dei dati personali è: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’AMGAS S.R.L. Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx, xx 000 - 00000 Xxxx.
In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha diritto a quanto previsto ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
28 Elezione di domicilio e foro competente
28.1 Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l’Utenza ove è erogata la fornitura.
28.2 Per ogni controversia relativa all’interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via
esclusiva, il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.
29 Comunicazioni
29.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate:
- Numero verde AMGAS 800887096 (attivo per autoletture 24 ore su 24)
- Sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
- A mezzo Appi iOS e Android
- A mezzo email xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
- A mezzo fax 0000000000
- A mezzo corrispondenza postale c/o AMGAS srl, Corso Xxxxxx Xx Xxxxxxx 320 – 00000 XXXX.