Common use of Indennizzi automatici Clause in Contracts

Indennizzi automatici. Nel caso in cui Edison Energia non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l’indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l’indennizzo è pari a 50 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l’indennizzo è pari a 75 €. Edison Energia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Edison Energia. Inoltre Edison Energia non è tenuta alla corresponsione dell’indenni zzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 45 comma 45.6 dell’Allegato A della Del. 333/07 e s.m.i., nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di informazioni minime, quali ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 mesi dalla data di ricev imento da parte di Edison Energia del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Inoltre al CLIENTE sarà corrisposto un indennizzo automatico di 20 € (venti) nei casi previsti al Titolo V –Indennizzi automatici della Del. ARG/com 104/10 e s.m.i.. Il CLIENTE ha inoltre diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il temine di cui all’art. 10 delle Condizioni generali di Fornitura. In valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l’importo di cui alla precedente lettera

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Indennizzi automatici. Nel caso in cui Edison Energia non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l’indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l’indennizzo è pari a 50 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l’indennizzo è pari a 75 €. Edison Energia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Edison Energia. Inoltre Edison Energia non è tenuta alla corresponsione dell’indenni zzo dell’indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 45 comma 45.6 dell’Allegato A della alla Del. 333/07 e s.m.i.656/2015/R/eel (TIQE), nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di delle informazioni minimeminime previste dal TIQV, quali ragione socialenome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e di posta elettronica per l’invio della risposta scritta, il servizio a cui si riferisce il reclamo, il codice POD o PDR o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 6 mesi dalla data di ricev imento ricevimento da parte di Edison Energia del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazionefatturazione ovvero 8 mesi dalla medesima data, nel caso di fatture con periodicità quadrimestrale. Inoltre Nel caso in cui l’importo della prima fatturazione addebitata al CLIENTE sarà finale sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente finale, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto un indennizzo automatico di 20 € (venti) nei casi previsti al Titolo V –Indennizzi automatici della Del. ARG/com 104/10 e s.m.i.. mediante rimessa diretta. Il CLIENTE ha inoltre diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il temine di cui all’art. 10 9 delle Condizioni generali di FornituraContratto. In valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l’importo di cui alla precedente letteralettera a) maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui sopra. Tale indennizzo massimo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito: a) è pari a 40 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui all’art 9 delle Condizioni generali di Fornitura; b) è pari a 60 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dallo stesso termine di cui sopra. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico anche nel caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura nei settori gas ed elettrico come prevista rispettivamente dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG, Allegato A alla Del. Arg/GAS 99/11 e s.m.i.) e dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE, Allegato A alla Del. 258/2015/R/com e s.m.i.). In particolare è previsto un indennizzo automatico pari a: 1) 20 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE) nonostante alternativamente: a) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; b) mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura/chiusura del punto di fornitura per morosità (o riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE). 2) 30 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’ARERA. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); b. i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet xxx.xxxxx.xx. CG_RES_20220916 Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico. A partire dal 1° gennaio 2021, il bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale sarà riconosciuto automaticamente agli aventi diritto presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE, senza più necessità di presentare apposita domanda. Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature elettromedicali salvavita alimentate ad energia elettrica. Per tale tipologia di bonus è necessario fare richiesta presso i Comuni o altro ente da questi designato (CAF, Comunità montane). Per maggiori informazioni visita il sito xxx.xxxxx.xx o chiama il n° verde 800.166.654.

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Indennizzi automatici. Nel caso in cui Edison Energia non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto rispe tto allo standard l’indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l’indennizzo è pari a 50 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l’indennizzo è pari a 75 €. Edison Energia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Edison Energia. Inoltre Edison Energia non è tenuta alla corresponsione dell’indenni zzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 45 comma 45.6 dell’Allegato A della Del. 333/07 e s.m.i., nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di informazioni minime, quali ragione socialenome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 mesi dalla data di ricev imento ricevimento da parte di Edison Energia del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Inoltre al CLIENTE sarà corrisposto un indennizzo automatico di 20 € (venti) nei casi previsti al Titolo V Indennizzi automatici della Del. ARG/com 104/10 e s.m.i.. successive modifiche ed integrazioni. Il CLIENTE ha inoltre diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il temine di cui all’art. 10 13 delle Condizioni generali di Fornitura. In valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l’importo di cui alla precedente letteralettera a) maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui sopra. Tale indennizzo massimo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito: a) è pari a 40 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui all’art 13 delle Condizioni generali di Fornitura; b) è pari a 60 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dallo stesso termine di cui sopra. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico anche nel caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura come prevista dalla Del. ARG/elt 04/08 e s.m.i.. In particolare è previsto un indennizzo automatico pari a: 1) 20 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi della Del. ARG/elt 04/08 e s.m.i.) nonostante alternativamente: a) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; b) mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio; c) mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura/chiusura del punto di fornitura per morosità. 2) 30 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi della Del. ARG/elt 04/08 e s.m.i.) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.

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Samples: edisonenergia.it

Indennizzi automatici. Nel caso in cui Edison Energia IBERDROLA non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV) di cui alla Del. R/com 413/16 e ss.mm.ii. è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: ai sensi dell’art. 19 del TIQV, qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l’indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l’indennizzo è pari a 50 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l’indennizzo è pari a 75 €. Edison Energia IBERDROLA non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a . A titolo di esempio, e solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Edison EnergiaIBERDROLA. Inoltre Edison Energia IBERDROLA non è tenuta alla corresponsione dell’indenni zzo dell’indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’artquanto previsto all’art. 45 comma 45.6 105 dell’Allegato A della Del. 333/07 e s.m.i., nel R/eel 646/2015. Altre cause di esclusione dell’erogazione degli indennizzi automatici sono: il caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in specifico e il caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di informazioni minime, quali ragione socialenome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 6 o 8 mesi mesi, in base alla periodicità di fatturazione prevista, dalla data di ricev imento ricevimento da parte di Edison Energia IBERDROLA del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Inoltre al CLIENTE sarà corrisposto un indennizzo automatico rispettivamente di 20 € (venti) e 30 € (trenta) nei casi previsti al Titolo V –Indennizzi automatici V, art. 14.1 lettere a.) e b.) della Del. ARG/ARG/ com 104/10 e s.m.i.. successive modifiche ed integrazioni. Il CLIENTE ha inoltre diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il temine termine di cui all’artal successivo art. 10 10. Ai sensi dell’art. 16 della Deliberazione ARERA 463/2016/R/com “Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle Condizioni generali imprese di Fornituradistribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura” (“TIF”). In Il valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l’importo di cui alla precedente lettera;

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Samples: Contratto Per La Prestazione Di Servizi Energetici Aggiuntivi “Tuttofare” E “Tuttofare Plus” – Clienti Domestici E Non Domestici in Bassa Tensione Condizioni Generali

Indennizzi automatici. Nel caso in cui Edison Energia non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l’indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l’indennizzo è pari a 50 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l’indennizzo è pari a 75 €. Edison Energia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Edison Energia. Inoltre Edison Energia non è tenuta alla corresponsione dell’indenni zzo dell’indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 45 comma 45.6 dell’Allegato A della alla Del. 333/07 e s.m.i.656/2015/R/eel (TIQE), nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di delle informazioni minimeminime previste dal TIQV, quali ragione socialenome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e di posta elettronica per l’invio della risposta scritta, il servizio a cui si riferisce il reclamo, il codice POD o PDR o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 6 mesi dalla data di ricev imento ricevimento da parte di Edison Energia del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazionefatturazione ovvero 8 mesi dalla medesima data, nel caso di fatture con periodicità quadrimestrale. Inoltre Nel caso in cui l’importo della prima fatturazione addebitata al CLIENTE sarà finale sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente finale, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto un indennizzo automatico di 20 € (venti) nei casi previsti al Titolo V –Indennizzi automatici della Del. ARG/com 104/10 e s.m.i.. mediante rimessa diretta. Il CLIENTE ha inoltre diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il temine di cui all’art. 10 9 delle Condizioni generali di FornituraContratto. In valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l’importo di cui alla precedente letteralettera a) maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui sopra. Tale indennizzo massimo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito: a) è pari a 40 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui all’art 9 delle Condizioni generali di Fornitura; b) è pari a 60 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dallo stesso termine di cui sopra. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico anche nel caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura nei settori gas ed elettrico come prevista rispettivamente dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG, Allegato A alla Del. Arg/GAS 99/11 e s.m.i.) e dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE, Allegato A alla Del. 258/2015/R/com e s.m.i.). In particolare è previsto un indennizzo automatico pari a: 1) 20 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE) nonostante alternativamente: a) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; b) mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura/chiusura del punto di fornitura per morosità (o riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE); c) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. 2) 30 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’ARERA. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); b. i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet xxx.xxxxx.xx. CG_RES_20221124 Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico. A partire dal 1° gennaio 2021, il bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale sarà riconosciuto automaticamente agli aventi diritto presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE, senza più necessità di presentare apposita domanda. Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature elettromedicali salvavita alimentate ad energia elettrica. Per tale tipologia di bonus è necessario fare richiesta presso i Comuni o altro ente da questi designato (CAF, Comunità montane). Per maggiori informazioni visita il sito xxx.xxxxx.xx o chiama il n° verde 800.166.654.

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Samples: www.6unamico.com

Indennizzi automatici. Nel caso in cui Edison Energia non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l’indennizzo è pari a 25 € . (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l’indennizzo è pari a 50 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l’indennizzo è pari a 75 €. Edison Energia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Edison Energia. Inoltre Edison Energia non è tenuta alla corresponsione dell’indenni zzo dell’indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 45 comma 45.6 dell’Allegato A della Del. 333/07 e s.m.i.333/07, nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di informazioni minime, quali ragione socialenome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 mesi dalla data di ricev imento ricevimento da parte di Edison Energia del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Inoltre al CLIENTE sarà corrisposto un indennizzo automatico di 20 € (venti) nei casi previsti al Titolo V Indennizzi automatici della Del. ARG/com 104/10 e s.m.i.. successive modifiche ed integrazioni. Il CLIENTE ha inoltre diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il temine di cui all’art. 10 9 delle Condizioni generali di Fornitura. In valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l’importo di cui alla precedente letteralettera a) maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui sopra. Tale indennizzo massimo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito: a) è pari a 40 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui all’art 9 delle Condizioni generali di Fornitura; b) è pari a 60 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dallo stesso termine di cui sopra. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico anche nel caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura nei settori gas ed elettrico come prevista rispettivamente dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG Del. Arg/GAS 99/11 e s.m.i.) e dalla Del. ARG/elt 04/08 e s.m.i.. In particolare è previsto un indennizzo automatico pari a: 1) 20 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi della Del. ARG/elt 04/08 e s.m.i.) nonostante alternativamente: a) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; b) mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio; c) mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura/ chiusura del punto di fornitura per morosità. 2) 30 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi della Del. ARG/elt 04/08 e s.m.i.) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI PER LA FORNITURA DI GAS - Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell’ARERA. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard; b. i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet xxx.xxxxx.xx.

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Indennizzi automatici. Nel caso in cui Edison Energia EDISON ENERGIA non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV TIQV, sopra descritti, è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l’indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l’indennizzo è pari a 50 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l’indennizzo è pari a 75 €. Edison Energia EDISON ENERGIA non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, (a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, esempio rientrano eventuali ritardi del distributore Distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Edison EnergiaEDISON ENERGIA, necessari per rispondere ad un reclamo scritto). Inoltre Edison Energia Inoltre, EDISON ENERGIA non è tenuta alla corresponsione dell’indenni zzo dell’indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 45 53 comma 45.6 53.6 dell’Allegato A della Del. 333/07 646/2015/R/ xxx e s.m.i.. (TIQE), nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di informazioni minime, quali ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e il di posta elettronica per l’invio della risposta scritta, servizio a cui si riferisce il reclamo, codice del Punto di fornitura (POD/PDR), ove disponibile, o, qualora non disponibile, il codice cliente. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 mesi dalla data di ricev imento da parte di Edison Energia del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Inoltre al CLIENTE sarà corrisposto un indennizzo automatico di 20 € (venti) nei casi previsti al Titolo V –Indennizzi automatici della Del. ARG/com 104/10 e s.m.i.. Il CLIENTE ha inoltre diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il temine di cui all’art. 10 7 delle Condizioni generali di Fornitura. In Il valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione; b) l’importo di cui sopraalla precedente lettera a) maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 € raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione. Tale indennizzo è altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito: a) è pari a 40 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione; b) è pari a 60 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dallo stesso termine massimo di emissione. Nei casi in cui il Distributore EE metta a disposizione del FORNITORE, con riferimento a Punti di fornitura trattati per fasce, esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi, il CLIENTE finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore, per il tramite del FORNITORE, di ammontare pari a 10 euro. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto della tempistica di emissione della fattura di chiusura di cui all’art. 7.6 delle Condizioni generali di Fornitura. Il valore di tale indennizzo, corrisposto nella medesima fattura di chiusura, è pari a: a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione; b) l’importo di cui alla precedente lettera

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Indennizzi automatici. Nel caso in cui Edison Energia non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l’indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l’indennizzo è pari a 50 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l’indennizzo è pari a 75 €. Edison Energia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Edison Energia. Inoltre Edison Energia non è tenuta alla corresponsione dell’indenni zzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 45 comma 45.6 dell’Allegato A della Del. 333/07 e s.m.i., nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di informazioni minime, quali ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 mesi dalla data di ricev imento da parte di Edison Energia del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Inoltre al CLIENTE sarà corrisposto un indennizzo automatico di 20 € (venti) nei casi previsti al Titolo V –Indennizzi automatici della Del. ARG/com 104/10 e s.m.i.. Il CLIENTE ha inoltre diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il temine di cui all’art. 10 delle Condizioni generali di Fornitura. In valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l’importo di cui alla precedente letteralettera a) maggiorato di 2

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Indennizzi automatici. Nel caso in cui Edison Energia Qualora LEVIGAS, durante l’esecuzione del contratto non rispetti i livelli dovesse rispettare gli standard specifici di qualità definiti dal TIQV commerciale cui è tenuta ai sensi della Del. ARG/com 164/08 (Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale) e successive modifiche ed integrazioni, al versamento di cliente sarà corrisposto un indennizzo automatico base pari a 20 euro. In particolare, LE- VIGAS è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra nelle seguenti fattispecie: mancata esecuzione della rettifica di fatturazione entro il tempo massimo (90 giorni) calcolati dal ricevimento da parte di LEVIGAS della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dal cliente finale relativa ad una fattura già pagata alla corresponsione della somma non dovuta, mancata risposta motivata scritta al reclamo scritto entro il tempo massimo (40 giorni) calcolati a partire dal ricevimento da parte di LEVIGAS del reclamo scritto inviato dal cliente, mancata rettifica di doppia fatturazione entro il tempo massimo (20 giorni) calcolati dal ricevimento da parte di LEVIGAS della richiesta scritta da parte del cliente alla corre- sponsione della somma non dovuta. Sono inclusi i tempi per l’eventuale acquisizione da parte di LEVIGAS di dati tecnici dal Distributore Locale. L’indennizzo automatico di cui importo sopra è variabile crescente in base relazione al ritardo con cui viene erogata la nell’esecuzione della prestazione: qualora la . Nel caso di esecuzione della prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo dallo standard viene corrisposto l’indennizzo è pari a 25 € base (indennizzo automatico base20 euro); qualora la , nel caso di esecuzione della prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto standard, ma entro un tempo triplo dello dallo standard l’indennizzo è pari a 50 €; qualora viene corrisposto il doppio dell’indennizzo base (40 euro), se la prestazione venga eseguita avviene oltre un tempo triplo dello rispetto allo standard previsto l’indennizzo è pari a 75 €corrisposto il triplo dell’indennizzo base (60 euro). Edison Energia LEVIGAS non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Edison EnergiaLEVIGAS. Inoltre Edison Energia LEVIGAS non è tenuta alla corresponsione dell’indenni zzo dell’indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 45 comma 45.6 dell’Allegato A della Del. 333/07 e s.m.i., nel caso in cui al CLIENTE cliente sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specificocorso, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE cliente finale, per assenza di informazioni minime, quali ragione socialenome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale o telematico se diverso da quello di fornitura o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE cliente finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 mesi dalla data di ricev imento ricevimento da parte di Edison Energia LEVIGAS del reclamo re- clamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Inoltre al CLIENTE sarà corrisposto un indennizzo automatico di 20 € (venti) nei casi previsti al Titolo V Indennizzi automatici della Del. ARG/com 104/10 e s.m.i.. Il successive modifiche ed integrazioni. In particolare al CLIENTE ha inoltre diritto alla corresponsione di sarà corrisposto un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto dei tempi, dei modi e dei con- tenuti della comunicazione relativa alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali secondo quanto previsto dagli articoli 13.1 e 13.4 della Del. ARG/com 104/10 e successive modifiche ed integrazioni. Al CLIENTE sarà inoltre corrisposto un indennizzo automatico pari a 20 (venti) euro nel caso di mancato rispetto di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto in tema di periodicità di emissione della fattura delle fatture. Le modalità di periodo oltre il temine di cui all’art. 10 delle Condizioni generali di Fornitura. In valore corresponsione di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l’importo di cui alla precedente letteraindennizzo automatico sono quelle previste dalla Del. ARG/ com 164/08 e successive modifiche ed integrazioni.

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Samples: Assicurazione Clienti Finali

Indennizzi automatici. 9.1 Nel caso in cui Edison Energia IBERDROLA non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV) di cui alla Del. R/com 413/16 e ss.mm.ii. è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: ai sensi dell’art. 19 del TIQV, qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l’indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l’indennizzo è pari a 50 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l’indennizzo è pari a 75 €. Edison Energia IBERDROLA non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali IBERDROLA CLIENTI ITALIA S.r.l. - Società di Capitale - Piazzale dell’Xxxxxxxxx 00, 00000, Xxxx – P.IVA 10246981004 - Societa’ a Responsabilita’ Limitata con unico socio - Capitale sociale 5.000.000 Euro. - Registro imprese Roma e Codice fiscale n. 10246981004 - R.E.A.: RM - 1220352 per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a . A titolo di esempio, e solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Edison EnergiaIBERDROLA. Inoltre Edison Energia IBERDROLA non è tenuta alla corresponsione dell’indenni zzo dell’indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’artquanto previsto all’art. 45 comma 45.6 105 dell’Allegato A della Del. 333/07 e s.m.i., nel R/eel 646/2015. Altre cause di esclusione dell’erogazione degli indennizzi automatici sono: il caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in specifico e il caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di informazioni minime, quali ragione socialenome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 6 o 8 mesi mesi, in base alla periodicità di fatturazione prevista, dalla data di ricev imento ricevimento da parte di Edison Energia IBERDROLA del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Inoltre al CLIENTE sarà corrisposto I clienti finali alimentati in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 Smc/ anno hanno diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico pari a 30 euro (trenta) in caso di 20 € (venti) nei casi previsti mancato rispetto di quanto previsto al Titolo V –Indennizzi automatici comma 11.1, lettera g, punto i., ed ai commi 13.1 e 13.4 della Del. Delibera ARG/com 104/10 e s.m.i.. successive modifice e integrazioni. L’indennizzo non trova applicazione nel caso di cliente finale multisito per il quale, in caso di fornitura di energia elettrica, almeno un punto di prelievo non sia alimentato in bassa tensione e, in caso di fornitura di gas naturale, i consumi complessivi siano superiori a 200.000 Smc/anno. Il CLIENTE ha inoltre diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura bolletta di periodo oltre il temine termine di cui all’artal successivo art. 10 10.4. Ai sensi dell’art. 16 della Deliberazione ARERA 463/2016/R/com “Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle Condizioni generali imprese di Fornituradistribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura” (“TIF”). In Il valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura bolletta di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l’importo di cui alla precedente letteralettera a) maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui sopra. Tale indennizzo massimo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito: a) è pari a 40 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui all’art 9 delle Condizioni generali di Fornitura; b) è pari a 60 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dallo stesso termine di cui sopra. Il medesimo cliente ha altresí diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di mancato recapito della bolletta di chiusura nel termine di sei settimane decorrenti dal giorno della cessazione della fornitura. Per tale motivo, il venditore procede con la relativa emissione non oltre: a) il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, qualora nel contratto di fornitura siano previste modalità di emissione della fattura in formato elettronico; b) l’ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, nei casi differenti da quelli di cui alla precedente lettera a. Ai sensi dell’art. 18 del TIF, l’indenizzo é pari a: a) 4 € nel caso in cui la bolletta di chiusura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine entro cui il venditore è tenuto ad emettere la fattura; b) l’importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 € ogni 10 (dieci) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 (novanta) giorni solari. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico anche nel caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura nei settori gas ed elettrico come prevista rispettivamente dal TIMG e dal TIMOE. In particolare è previsto un indennizzo automatico pari a:

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Indennizzi automatici. Il TICA disciplina una serie di casistiche in cui il Gestore di rete corrisponde al richiedente un indennizzo automatico. Tali casistiche sono descritte nel seguito: • qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui al paragrafo 5.a, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nel caso in cui Edison Energia non rispetti i livelli specifici il predetto ritardo sia superiore a 60 giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all’Autorità per l’adozione dei provvedimenti di qualità definiti dal TIQV è tenuta al versamento propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l’attivazione di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: procedure sostitutive; • qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal capitolo 10, tenuto conto di quanto previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l’indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l’indennizzo è pari a 50 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l’indennizzo è pari a 75 €. Edison Energia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico dai commi 10.2, 10.3 e 10.4 del TICA, il gestore di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa rete, salvo cause di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE richiedente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terziè tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di esempioindennizzo automatico, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Edison Energia. Inoltre Edison Energia non è tenuta alla corresponsione dell’indenni zzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell’artdell’articolo 12 o 13 per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi. 45 comma 45.6 dell’Allegato A della Del. 333/07 e s.m.i., nel Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 120 giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all’Autorità per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l’attivazione di procedure sostitutive; • qualora non rispetti le tempistiche riportate nel TICA diverse da quelle richiamate nei precedenti capoversi nonché dell’art. 35bis del TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al CLIENTE sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specificorichiedente o a terzi, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di informazioni minime, quali ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e il servizio è tenuto a cui si riferisce il reclamo. L’indennizzo automatico sarà corrisposto corrispondere al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 mesi dalla data di ricev imento da parte di Edison Energia del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Inoltre al CLIENTE sarà corrisposto richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di 20 € (venti) nei casi previsti ritardo. Il gestore di rete è tenuto in ogni caso a comunicare tempestivamente al Titolo V –Indennizzi automatici della Del. ARG/com 104/10 e s.m.i.. Il CLIENTE ha inoltre diritto alla richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il temine di cui all’art. 10 delle Condizioni generali di Fornitura. In valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l’importo di cui alla precedente letteradell’indennizzo automatico.

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Samples: www.retipiu.it

Indennizzi automatici. Nel caso in cui Edison Energia non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l’indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l’indennizzo è pari a 50 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l’indennizzo è pari a 75 €. Edison Energia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Edison Energia. Inoltre Edison Energia non è tenuta alla corresponsione dell’indenni zzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 45 comma 45.6 dell’Allegato A della Del. 333/07 e s.m.i., nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di informazioni minime, quali ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 mesi dalla data di ricev imento da parte di Edison Energia del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Inoltre al CLIENTE sarà corrisposto un indennizzo automatico di 20 € (venti) nei casi previsti al Titolo V –Indennizzi automatici della Del. ARG/com 104/10 e s.m.i.. Il CLIENTE ha inoltre diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il temine di cui all’art. 10 delle Condizioni generali di Fornitura. In valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l’importo di cui alla precedente letteralettera a) maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 € raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui sopra. Tale indennizzo massimo è altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito: a) è pari a 40 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui all’art 10 delle Condizioni generali di Fornitura; b) è pari a 60 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dallo stesso termine di cui sopra. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico anche nel caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura dei settori gas ed elettrico come prevista rispettivamente dal Testo Integrato di Morosità Gas (TIMG – Del. ARG/Gas 99/11 e s.m.i.) e dalla Del. ARG/elt 04/08 e s.m.i.. In particolare è previsto un indennizzo automatico pari a: 1) 20 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi della Del. ARG/elt 04/08 e s.m.i.) nonostante alternativamente: a) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; b) mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio; c) mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura/chiusura del punto di fornitura per morosità. 2) 30 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi della Del. ARG/elt 04/08 e s.m.i.) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI PER LA FORNITURA DI GAS - Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard; b. i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.

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Indennizzi automatici. Nel caso in cui Edison Energia non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l’indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l’indennizzo è pari a 50 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l’indennizzo è pari a 75 €. Edison Energia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Edison Energia. Inoltre Edison Energia non è tenuta alla corresponsione dell’indenni zzo dell’indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 45 comma 45.6 dell’Allegato A della alla Del. 333/07 e s.m.i.656/2015/R/eel (TIQE), nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di delle informazioni minimeminime previste dal TIQV, quali ragione socialenome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e di posta elettronica per l’invio della risposta scritta, il servizio a cui si riferisce il reclamo, il codice POD o PDR o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 6 mesi dalla data di ricev imento ricevimento da parte di Edison Energia del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazionefatturazione ovvero 8 mesi dalla medesima data, nel caso di fatture con periodicità quadrimestrale. Inoltre al CLIENTE sarà corrisposto un indennizzo automatico di 20 € (venti) nei casi previsti al Titolo V –Indennizzi automatici della Del. ARG/com 104/10 e s.m.i.. Il CLIENTE ha inoltre diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il temine di cui all’art. 10 9 delle Condizioni generali di FornituraContratto. In valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l’importo di cui alla precedente letteralettera a) maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui sopra. Tale indennizzo massimo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito: a) è pari a 40 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui all’art 9 delle Condizioni generali di Fornitura; b) è pari a 60 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dallo stesso termine di cui sopra. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico anche nel caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura nei settori gas ed elettrico come prevista rispettivamente dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG, Allegato A alla Del. Arg/GAS 99/11 e s.m.i.) e dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE, Allegato A alla Del. 258/2015/R/com e s.m.i.). In particolare è previsto un indennizzo automatico pari a: 1) 20 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE) nonostante alternativamente: a) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; b) mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio; c) mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura/chiusura del punto di fornitura per morosità. 2) 30 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI PER LA FORNITURA DI GAS - Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’ARERA. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); b. i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet xxx.xxxxx.xx.

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