Indicatori del comportamento Clausole campione

Indicatori del comportamento. Il comportamento degli studenti, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 122/09, è deliberato dal Consiglio di classe in relazione ai seguenti indicatori e descrittori: Parametri DESCRITTORI RIFERIMENTO NORMATIVO PARTECIPAZIONE Partecipazione alle attività della classe e della scuola. Collaborazione, con adulti e coetanei, sostegno ai compagni Regolamento di Istituto, Patto di corresponsabilità, Statuto delle Studentesse e degli Studenti, Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in ASL RISPETTO DELLE REGOLE Conoscenza e rispetto delle regole che organizzano la comunità scolastica. Interiorizzazione del valore della regola Regolamento di Istituto, Patto di corresponsabilità, Statuto delle Studentesse e degli Studenti, Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in ASL RESPONSABILITA’ Assunzione di responsabilità verso se stesso e verso gli altri. Partecipazione responsabile alla vita della comunità scolastica. Regolamento di Istituto, Patto di corresponsabilità, Statuto delle Studentesse e degli Studenti, Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in ASL METODO DI LAVORO Autoregolazione dei processi di apprendimento, motivazione, impegno, consapevolezza del proprio percorso di crescita e sviluppo. Capacità di iniziativa. Regolamento di Istituto, Patto di corresponsabilità, Statuto delle Studentesse e degli Studenti, Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in ASL Si attribuisce il voto in decimi in base alla presenza delle maggior parte degli elementi che caratterizzano ciascun profilo: VOTO PROFILO 10 L’alunno ha acquisito piena consapevolezza di diritti e doveri; è assiduo nella frequenza (assenze fino ad un massimo di 9%; ritardi e uscite anticipate inferiori a 10); è attivo e propositivo nella partecipazione al dialogo educativo e al progetto didattico della classe; partecipa alle attività e alle iniziative extracurricolari della scuola (gare, olimpiadi, certamina, uscite pomeridiane); è puntuale nelle consegne;

Related to Indicatori del comportamento

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).