INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE. L’affidatario dovrà garantire il rispetto del rapporto numerico tra personale del nido e bambini ospiti, calcolato sulla base del numero totale degli iscritti, secondo quanto previsto dall’art. 18 della Legge Regionale n. 59/1980, come modificata dalla Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12, art. 1, comma 19, con i seguenti parametri: -per quanto concerne gli educatori, in misura di uno ogni sette bambini; -per quanto concerne il personale ausiliario addetto ai servizi generali, in misura di uno ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti. L’affidatario dovrà garantire il seguente personale impiegato a tempo pieno e solo per alcune unità specificate a tempo parziale: • 1 Coordinatore pedagogico part-time al 33%; • 9 Educatori a tempo pieno + 1 part-time al 75%; 4 Ausiliari a tempo pieno; 1 cuoco a tempo pieno. In particolare dovrà essere garantita la compresenza massima del personale educativo, con il rispetto del rapporto frontale di un educatore ogni 7 bambini, nella fascia oraria dalle 10:00 alle 13:30, con un minimo di 3 educatori e 2 ausiliari nella fascia oraria di entrata dalle 08:00 alle 09:00 e nell’orario d’uscita dalle 16:00 alle 16:30; nell’intervallo tra le 13:30 e le 16:00 la presenza del personale sarà rimodulabile in funzione degli iscritti nella fascia oraria pomeridiana. In relazione al modello organizzativo del personale, l’affidatario, qualora offerto in sede di valutazione tecnica di cui al sub-criterio 2.2., dovrà garantire una maggior copertura del rapporto frontale 1/7 consistente nel numero di ore in più offerte, secondo un’articolazione che va da un minimo di 10 minuti in più a bambino, ad un massimo di 30 minuti in più a bambino al mese. L’Amministrazione, prima dell’aggiudicazione, si riserva in ogni caso di valutare la congruità e la sostenibilità economica di quanto proposto dal concorrente. La proposta migliorativa complessivamente indicata dal concorrente per il suddetto elemento, in caso di aggiudicazione definitiva, dovrà essere concretamente ed effettivamente eseguita dall’aggiudicatario, pena la decadenza dall’aggiudicazione medesima. Nel corso dell’esecuzione dei contratti applicativi l’Amministrazione, nell’ambito della verifica di conformità, si riserva di effettuare anche controlli a campione (anche senza preavviso) sulla effettiva esecuzione e sulla regolarità dei contenuti prestazionali offerti. L’affidatario dovrà, altresì, garantire la stabilità educativa, almeno per ciascun anno educativo, salvo casi di forza maggiore, formalmente documentati, nonché la sostituzione degli operatori a qualunque titolo assenti; anche il personale impiegato per le sostituzioni dovrà essere in possesso del titolo di studio richiesto al personale sostituito. Per tutto il personale educatore e ausiliario, componente l’organico del nido, l’affidatario dovrà ottemperare agli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Tutto il personale, compreso quello in sostituzione, dovrà rispettare le norme di legge ed i regolamenti inerenti il servizio affidato nonché le disposizioni fissate dal presente Capitolato; dovrà inoltre mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza ed il segreto d'ufficio. L’affidatario sarà tenuto:
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INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE. L’affidatario dovrà garantire il rispetto del rapporto numerico tra personale del nido e bambini ospiti, calcolato sulla base del numero totale degli iscritti, secondo quanto previsto dall’art. 18 della Legge Regionale n. 59/1980, come modificata dalla Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12, art. 1, comma 19, con i seguenti parametri: -per quanto concerne gli educatori, in misura di uno ogni sette bambini; -per quanto concerne il personale ausiliario addetto ai servizi generali, in misura di uno ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti. L’affidatario dovrà garantire il seguente personale impiegato a tempo pieno e solo per alcune unità specificate a tempo parziale: • 1 Coordinatore pedagogico part-time al 33%; • 9 10 Educatori a tempo pieno + e 1 part-time al 75%; 4 2 Ausiliari a tempo pienopieno e 3 part-time al 75%; ; 1 cuoco a tempo pieno. In particolare dovrà essere garantita la compresenza massima del personale educativo, con il rispetto del rapporto frontale di un educatore ogni 7 bambini, nella fascia oraria dalle 10:00 alle 13:30, con un minimo di 3 4 educatori e 2 ausiliari nella fascia oraria di entrata dalle 08:00 alle 09:00 e nell’orario d’uscita dalle 16:00 alle 16:30; nell’intervallo tra le 13:30 e le 16:00 la presenza del personale sarà rimodulabile in funzione degli iscritti nella fascia oraria pomeridiana. In relazione al modello organizzativo del personale, l’affidatario, qualora offerto in sede di valutazione tecnica di cui al sub-criterio 2.2., dovrà garantire una maggior copertura del rapporto frontale 1/7 consistente nel numero di ore in più offerte, secondo un’articolazione che va da un minimo di 10 minuti in più a bambino, ad un massimo di 30 minuti in più a bambino al mese. L’Amministrazione, prima dell’aggiudicazione, si riserva in ogni caso di valutare la congruità e la sostenibilità economica di quanto proposto dal concorrente. La proposta migliorativa complessivamente indicata dal concorrente per il suddetto elemento, in caso di aggiudicazione definitiva, dovrà essere concretamente ed effettivamente eseguita dall’aggiudicatario, pena la decadenza dall’aggiudicazione medesima. Nel corso dell’esecuzione dei contratti applicativi l’Amministrazione, nell’ambito della verifica di conformità, si riserva di effettuare anche controlli a campione (anche senza preavviso) sulla effettiva esecuzione e sulla regolarità dei contenuti prestazionali offerti. L’affidatario dovrà, altresì, garantire la stabilità educativa, almeno per ciascun anno educativo, salvo casi di forza maggiore, formalmente documentati, nonché la sostituzione degli operatori a qualunque titolo assenti; anche il personale impiegato per le sostituzioni dovrà essere in possesso del titolo di studio richiesto al personale sostituito. Per tutto il personale educatore e ausiliario, componente l’organico del nido, l’affidatario dovrà ottemperare agli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Tutto il personale, compreso quello in sostituzione, dovrà rispettare le norme di legge ed i regolamenti inerenti il servizio affidato nonché le disposizioni fissate dal presente Capitolato; dovrà inoltre mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza ed il segreto d'ufficio. L’affidatario sarà tenuto:
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INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE. L’affidatario dovrà garantire il rispetto del rapporto numerico tra personale del nido e bambini ospiti, calcolato sulla base del numero totale degli iscritti, secondo quanto previsto dall’art. 18 della Legge Regionale n. 59/1980, come modificata dalla Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12, art. 1, comma 19, con i seguenti parametri: -per quanto concerne gli educatori, in misura di uno ogni sette bambini; -per quanto concerne il personale ausiliario addetto ai servizi generali, in misura di uno ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti. L’affidatario dovrà garantire il seguente personale impiegato a tempo pieno e solo per alcune unità specificate a tempo parziale: • 1 Coordinatore pedagogico part-time al 3350%; • 9 15 Educatori a tempo pieno + 1 part-time al 75%; • 4 Ausiliari a tempo pienopieno + 3 part-time al 75%; 1 Lavorante di cucina part- time al 75%; 1 cuoco a tempo pieno. In particolare dovrà essere garantita la compresenza massima del personale educativo, con il rispetto del rapporto frontale di un educatore ogni 7 bambini, nella fascia oraria dalle 10:00 alle 13:30, con un minimo di 3 5 educatori e 2 3 ausiliari nella fascia oraria di entrata dalle 08:00 alle 09:00 e nell’orario d’uscita dalle 16:00 alle 16:30; nell’intervallo tra le 13:30 e le 16:00 la presenza del personale sarà rimodulabile in funzione degli iscritti nella fascia oraria pomeridiana. In relazione al modello organizzativo del personale, l’affidatario, qualora offerto in sede di valutazione tecnica di cui al sub-criterio 2.2., dovrà garantire una maggior copertura del rapporto frontale 1/7 consistente nel numero di ore in più offerte, secondo un’articolazione che va da un minimo di 10 minuti in più a bambino, ad un massimo di 30 minuti in più a bambino al mese. L’Amministrazione, prima dell’aggiudicazione, si riserva in ogni caso di valutare la congruità e la sostenibilità economica di quanto proposto dal concorrente. La proposta migliorativa complessivamente indicata dal concorrente per il suddetto elemento, in caso di aggiudicazione definitiva, dovrà essere concretamente ed effettivamente eseguita dall’aggiudicatario, pena la decadenza dall’aggiudicazione medesima. Nel corso dell’esecuzione dei contratti applicativi l’Amministrazione, nell’ambito della verifica di conformità, si riserva di effettuare anche controlli a campione (anche senza preavviso) sulla effettiva esecuzione e sulla regolarità dei contenuti prestazionali offerti. L’affidatario dovrà, altresì, garantire la stabilità educativa, almeno per ciascun anno educativo, salvo casi di forza maggiore, formalmente documentati, nonché la sostituzione degli operatori a qualunque titolo assenti; anche il personale impiegato per le sostituzioni dovrà essere in possesso del titolo di studio richiesto al personale sostituito. Per tutto il personale educatore e ausiliario, componente l’organico del nido, l’affidatario dovrà ottemperare agli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Tutto il personale, compreso quello in sostituzione, dovrà rispettare le norme di legge ed i regolamenti inerenti il servizio affidato nonché le disposizioni fissate dal presente Capitolato; dovrà inoltre mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza ed il segreto d'ufficio. L’affidatario sarà tenuto:
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INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE. L’affidatario dovrà garantire il rispetto del rapporto numerico tra personale del nido e bambini ospiti, calcolato sulla base del numero totale degli iscritti, secondo quanto previsto dall’art. 18 della Legge Regionale n. 59/1980, come modificata dalla Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12, art. 1, comma 19, con i seguenti parametri: -per quanto concerne gli educatori, in misura di uno ogni sette bambini; -per quanto concerne il personale ausiliario addetto ai servizi generali, in misura di uno ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti. L’affidatario dovrà garantire il seguente personale impiegato a tempo pieno e solo per alcune unità specificate a tempo parziale: • 1 Coordinatore pedagogico part-time al 33%; • 9 8 Educatori a tempo pieno + 1 part-time al 7550%; 4 2 Ausiliari a tempo pienopieno + 2 part-time al 75%; 1 cuoco a tempo pieno. In particolare dovrà essere garantita la compresenza massima del personale educativo, con il rispetto del rapporto frontale di un educatore ogni 7 bambini, nella fascia oraria dalle 10:00 alle 13:30, con un minimo di 3 educatori e 2 ausiliari nella fascia oraria di entrata dalle 08:00 alle 09:00 e nell’orario d’uscita dalle 16:00 alle 16:30; nell’intervallo tra le 13:30 e le 16:00 la presenza del personale sarà rimodulabile in funzione degli iscritti nella fascia oraria pomeridiana. In relazione al modello organizzativo del personale, l’affidatario, qualora offerto in sede di valutazione tecnica di cui al sub-criterio 2.2., dovrà garantire una maggior copertura del rapporto frontale 1/7 consistente nel numero di ore in più offerte, secondo un’articolazione che va da un minimo di 10 minuti in più a bambino, ad un massimo di 30 minuti in più a bambino al mese. L’Amministrazione, prima dell’aggiudicazione, si riserva in ogni caso di valutare la congruità e la sostenibilità economica di quanto proposto dal concorrente. La proposta migliorativa complessivamente indicata dal concorrente per il suddetto elemento, in caso di aggiudicazione definitiva, dovrà essere concretamente ed effettivamente eseguita dall’aggiudicatario, pena la decadenza dall’aggiudicazione medesima. Nel corso dell’esecuzione dei contratti applicativi l’Amministrazione, nell’ambito della verifica di conformità, si riserva di effettuare anche controlli a campione (anche senza preavviso) sulla effettiva esecuzione e sulla regolarità dei contenuti prestazionali offerti. L’affidatario dovrà, altresì, garantire la stabilità educativa, almeno per ciascun anno educativo, salvo casi di forza maggiore, formalmente documentati, nonché la sostituzione degli operatori a qualunque titolo assenti; anche il personale impiegato per le sostituzioni dovrà essere in possesso del titolo di studio richiesto al personale sostituito. Per tutto il personale educatore e ausiliario, componente l’organico del nido, l’affidatario dovrà ottemperare agli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Tutto il personale, compreso quello in sostituzione, dovrà rispettare le norme di legge ed i regolamenti inerenti il servizio affidato nonché le disposizioni fissate dal presente Capitolato; dovrà inoltre mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza ed il segreto d'ufficio. L’affidatario sarà tenuto:
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INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE. L’affidatario dovrà garantire il rispetto del rapporto numerico tra personale del nido e bambini ospiti, calcolato sulla base del numero totale degli iscritti, secondo quanto previsto dall’art. 18 della Legge Regionale n. 59/1980, come modificata dalla Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12, art. 1, comma 19, con i seguenti parametri: -per quanto concerne gli educatori, in misura di uno ogni sette bambini; -per quanto concerne il personale ausiliario addetto ai servizi generali, in misura di uno ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti. L’affidatario dovrà garantire il seguente personale impiegato a tempo pieno e solo per alcune unità specificate a tempo parziale: • 1 Coordinatore pedagogico part-time al 3350%; • 9 20 Educatori a tempo pieno + 1 pieno; • 5 Ausiliari a tempo pieno; • 4 Ausiliari part-time al 75%; 4 Ausiliari a tempo pieno• 1 Lavorante di cucina part-time al 75%; 1 cuoco a tempo pieno. In particolare dovrà essere garantita la compresenza massima del personale educativo, con il rispetto del rapporto frontale di un educatore ogni 7 bambini, nella fascia oraria dalle 10:00 alle 13:30, con un minimo di 3 6 educatori e 2 3 ausiliari nella fascia oraria di entrata dalle 08:00 alle 09:00 e nell’orario d’uscita dalle 16:00 alle 16:30; nell’intervallo tra le 13:30 e le 16:00 la presenza del personale sarà rimodulabile in funzione degli iscritti nella fascia oraria pomeridiana. In relazione al modello organizzativo del personale, l’affidatario, qualora offerto in sede di valutazione tecnica di cui al sub-criterio 2.2., dovrà garantire una maggior copertura del rapporto frontale 1/7 consistente nel numero di ore in più offerte, secondo un’articolazione che va da un minimo di 10 minuti in più a bambino, ad un massimo di 30 minuti in più a bambino al mese. L’Amministrazione, prima dell’aggiudicazione, si riserva in ogni caso di valutare la congruità e la sostenibilità economica di quanto proposto dal concorrente. La proposta migliorativa complessivamente indicata dal concorrente per il suddetto elemento, in caso di aggiudicazione definitiva, dovrà essere concretamente ed effettivamente eseguita dall’aggiudicatario, pena la decadenza dall’aggiudicazione medesima. Nel corso dell’esecuzione dei contratti applicativi l’Amministrazione, nell’ambito della verifica di conformità, si riserva di effettuare anche controlli a campione (anche senza preavviso) sulla effettiva esecuzione e sulla regolarità dei contenuti prestazionali offerti. L’affidatario dovrà, altresì, garantire la stabilità educativa, almeno per ciascun anno educativo, salvo casi di forza maggiore, formalmente documentati, nonché la sostituzione degli operatori a qualunque titolo assenti; anche il personale impiegato per le sostituzioni dovrà essere in possesso del titolo di studio richiesto al personale sostituito. Per tutto il personale educatore e ausiliario, componente l’organico del nido, l’affidatario dovrà ottemperare agli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Tutto il personale, compreso quello in sostituzione, dovrà rispettare le norme di legge ed i regolamenti inerenti il servizio affidato nonché le disposizioni fissate dal presente Capitolato; dovrà inoltre mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza ed il segreto d'ufficio. L’affidatario sarà tenuto:
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INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE. L’affidatario dovrà garantire il rispetto del rapporto numerico tra personale del nido e bambini ospiti, calcolato sulla base del numero totale degli iscritti, secondo quanto previsto dall’art. 18 della Legge Regionale n. 59/1980, come modificata dalla Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12, art. 1, comma 19, con i seguenti parametri: -per quanto concerne gli educatori, in misura di uno ogni sette bambini; -per quanto concerne il personale ausiliario addetto ai servizi generali, in misura di uno ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti. L’affidatario dovrà garantire il seguente personale impiegato a tempo pieno e solo per alcune unità specificate a tempo parziale: • 1 Coordinatore pedagogico part-time al 33%; • 9 11 Educatori a tempo pieno + e 1 part-time al 50%; 3 Ausiliari a tempo pieno e 2 part-time al 75%; 4 Ausiliari a tempo pieno; 1 cuoco a tempo pieno. In particolare dovrà essere garantita la compresenza massima del personale educativo, con il rispetto del rapporto frontale di un educatore ogni 7 bambini, nella fascia oraria dalle 10:00 alle 13:30, con un minimo di 3 4 educatori e 2 ausiliari nella fascia oraria di entrata dalle 08:00 alle 09:00 e nell’orario d’uscita dalle 16:00 alle 16:30; nell’intervallo tra le 13:30 e le 16:00 la presenza del personale sarà rimodulabile in funzione degli iscritti nella fascia oraria pomeridiana. In relazione al modello organizzativo del personale, l’affidatario, qualora offerto in sede di valutazione tecnica di cui al sub-criterio 2.2., dovrà garantire una maggior copertura del rapporto frontale 1/7 consistente nel numero di ore in più offerte, secondo un’articolazione che va da un minimo di 10 minuti in più a bambino, ad un massimo di 30 minuti in più a bambino al mese. L’Amministrazione, prima dell’aggiudicazione, si riserva in ogni caso di valutare la congruità e la sostenibilità economica di quanto proposto dal concorrente. La proposta migliorativa complessivamente indicata dal concorrente per il suddetto elemento, in caso di aggiudicazione definitiva, dovrà essere concretamente ed effettivamente eseguita dall’aggiudicatario, pena la decadenza dall’aggiudicazione medesima. Nel corso dell’esecuzione dei contratti applicativi l’Amministrazione, nell’ambito della verifica di conformità, si riserva di effettuare anche controlli a campione (anche senza preavviso) sulla effettiva esecuzione e sulla regolarità dei contenuti prestazionali offerti. L’affidatario dovrà, altresì, garantire la stabilità educativa, almeno per ciascun anno educativo, salvo casi di forza maggiore, formalmente documentati, nonché la sostituzione degli operatori a qualunque titolo assenti; anche il personale impiegato per le sostituzioni dovrà essere in possesso del titolo di studio richiesto al personale sostituito. Per tutto il personale educatore e ausiliario, componente l’organico del nido, l’affidatario dovrà ottemperare agli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Tutto il personale, compreso quello in sostituzione, dovrà rispettare le norme di legge ed i regolamenti inerenti il servizio affidato nonché le disposizioni fissate dal presente Capitolato; dovrà inoltre mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza ed il segreto d'ufficio. L’affidatario sarà tenuto:
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INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE. L’affidatario dovrà garantire il rispetto del rapporto numerico tra personale del nido e bambini ospiti, calcolato sulla base del numero totale degli iscritti, secondo quanto previsto dall’art. 18 della Legge Regionale n. 59/1980, come modificata dalla Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12, art. 1, comma 19, con i seguenti parametri: -per quanto concerne gli educatori, in misura di uno ogni sette bambini; -per quanto concerne il personale ausiliario addetto ai servizi generali, in misura di uno ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti. L’affidatario dovrà garantire il seguente personale impiegato a tempo pieno e solo per alcune unità specificate a tempo parziale: • 1 Coordinatore pedagogico part-time al 33%; • 9 11 Educatori a tempo pieno; • 3 Ausiliari a tempo pieno + 1 e 2 part-time al 75%; 4 Ausiliari a tempo pieno; 1 cuoco a tempo pieno. In particolare dovrà essere garantita la compresenza massima del personale educativo, con il rispetto del rapporto frontale di un educatore ogni 7 bambini, nella fascia oraria dalle 10:00 alle 13:30, con un minimo di 3 4 educatori e 2 ausiliari nella fascia oraria di entrata dalle 08:00 alle 09:00 e nell’orario d’uscita dalle 16:00 alle 16:30; nell’intervallo tra le 13:30 e le 16:00 la presenza del personale sarà rimodulabile in funzione degli iscritti nella fascia oraria pomeridiana. In relazione al modello organizzativo del personale, l’affidatario, qualora offerto in sede di valutazione tecnica di cui al sub-criterio 2.2., dovrà garantire una maggior copertura del rapporto frontale 1/7 consistente nel numero di ore in più offerte, secondo un’articolazione che va da un minimo di 10 minuti in più a bambino, ad un massimo di 30 minuti in più a bambino al mese. L’Amministrazione, prima dell’aggiudicazione, si riserva in ogni caso di valutare la congruità e la sostenibilità economica di quanto proposto dal concorrente. La proposta migliorativa complessivamente indicata dal concorrente per il suddetto elemento, in caso di aggiudicazione definitiva, dovrà essere concretamente ed effettivamente eseguita dall’aggiudicatario, pena la decadenza dall’aggiudicazione medesima. Nel corso dell’esecuzione dei contratti applicativi l’Amministrazione, nell’ambito della verifica di conformità, si riserva di effettuare anche controlli a campione (anche senza preavviso) sulla effettiva esecuzione e sulla regolarità dei contenuti prestazionali offerti. L’affidatario dovrà, altresì, garantire la stabilità educativa, almeno per ciascun anno educativo, salvo casi di forza maggiore, formalmente documentati, nonché la sostituzione degli operatori a qualunque titolo assenti; anche il personale impiegato per le sostituzioni dovrà essere in possesso del titolo di studio richiesto al personale sostituito. Per tutto il personale educatore e ausiliario, componente l’organico del nido, l’affidatario dovrà ottemperare agli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Tutto il personale, compreso quello in sostituzione, dovrà rispettare le norme di legge ed i regolamenti inerenti il servizio affidato nonché le disposizioni fissate dal presente Capitolato; dovrà inoltre mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza ed il segreto d'ufficio. L’affidatario sarà tenuto:
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