INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI. STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.3.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Nota bene. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi precedenti. I documenti atti alla dimostrazione dei requisiti richiesti devono essere trasmessi dagli Operatori Economici mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e xx.xx. ii.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute. Il concorrente allega alla Domanda di partecipazione il PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, ai sensi dell’art. 105 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; nel caso di subappalto con indicazione dell’impresa subappaltatrice anche il PASSOE di quest’ultima.
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Samples: Partnership Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI. STABILI stabili I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei medesimi termini di seguito indicatiindicati all’art. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.3.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Nota bene. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi precedenti. I documenti atti alla dimostrazione dei requisiti richiesti devono essere trasmessi dagli Operatori Economici mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e xx.xx. ii.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute. Il concorrente allega alla Domanda di partecipazione il PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai 7.3 8 AVVALIMENTO Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 105 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali (di cui 7.1 lett a) e di idoneità professionale (di cui 7.2 lett d). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; nel contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di subappalto dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dell’impresa subappaltatrice anche dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8.1 Documenti relativi all’avvalimento In caso avvalimento, in conformità all’articolo 89, del D.Lgs. n. 50/2016, il PASSOE concorrente deve, a pena di quest’ultimaesclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire alla stazione appaltante, attraverso l’apposita sezione del Sistema le seguenti dichiarazioni rese in conformità al documento “Modello di dichiarazione di avvalimento”, allegato 5 al presente Disciplinare:
a) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente attestante il ricorso all’avvalimento e l’identità dell’ausiliaria;
b) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria attestante: i) l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 89 comma 1); ii) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (80 comma 7);
c) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto;
d) PassOE dell’ausiliaria;
e) DGUE dell’ausiliaria.
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Samples: Servizio Di Sorveglianza Sanitaria
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI. STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.3.1 5 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Nota bene. I concorrenti, a pena requisiti di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi precedenti. I documenti atti alla dimostrazione dei requisiti richiesti devono essere trasmessi dagli Operatori Economici mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 capacità tecnica e xx.xx. ii.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute. Il concorrente allega alla Domanda di partecipazione il PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codiceprofessionale, ai sensi dell’art. 105 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; nel caso di subappalto con indicazione dell’impresa subappaltatrice anche il PASSOE di quest’ultimaquelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI. STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione parteci- pazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura Registro delle Imprese oppure nel registro nell’Albo delle commissioni provinciali per l’artigianato Imprese Artigiane di cui al punto 7.3.1 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Nota bene. I concorrenti, a pena requisiti di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi precedenti. I documenti atti alla dimostrazione dei requisiti richiesti devono essere trasmessi dagli Operatori Economici mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 capacità tecnica e xx.xx. ii.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute. Il concorrente allega alla Domanda di partecipazione il PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codiceprofessionale, ai sensi dell’art. 105 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. I requisiti relativi al possesso delle certificazioni di qualità sono attestati e verificati in relazione:
a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
b) al solo consorzio il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; nel cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l’eroga - zione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di subappalto con indicazione dell’impresa subappaltatrice anche il PASSOE di quest’ultimacertificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell’appalto.
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Samples: Disciplinare Di Gara
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI. STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono deaono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali proainciali per l’artigianato di cui al punto 7.3.1 deve 7.1 deae essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Nota beneNell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.2 let. a deae essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deae essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo aerticale il requisito deae essere posseduto dalla mandataria. Il requisito di cui al punto 7.2 b) deae essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. I concorrenti, a pena requisiti di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi precedenti. I documenti atti alla dimostrazione dei requisiti richiesti devono essere trasmessi dagli Operatori Economici mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 capacità economica e xx.xx. ii.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute. Il concorrente allega alla Domanda di partecipazione il PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codicefnanziaria nonché tecnica e professionale , ai sensi dell’art. 105 47 del Codice, deaono essere possedutia
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salao che quelli relatiai alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; nel caso di subappalto con indicazione dell’impresa subappaltatrice anche il PASSOE di quest’ultimaquelli delle consorziate esecutrici e, mediante aaaalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali aengono computati cumulatiaamente in capo al consorzio].
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