REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico- finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati. a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; b) non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; a) iscrizione specifica per le attività oggetto della gara al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto. a) Xxxxxx dichiarazioni/referenze bancarie rilasciate da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385; b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/200 concernete il fatturato globale di impresa e l’importo relativo a forniture a quelle oggetto del presente Accordo Quadro o analoghe, realizzati negli ultimi tre esercizi (2011-2012 e 2013) ; c) Attestati comprovanti i requisiti di cui all’art. 42, comma 1, lett. a) D.Lgs 163/2006, contenente l’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni (2011-2012 e 2013) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati, ovvero dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000;
Requisiti per la partecipazione 1. Le borse di mobilità traineeship sono destinate agli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea specialistica o magistrale o magistrale a ciclo unico, nonché agli studenti iscritti a corsi di dottorato e Scuole di Specializzazione nell’anno accademico 2020/2021 e nell’anno accademico 2021/2022 e regolarmente iscritti nell’anno accademico corrente. E’ altresì consentita la partecipazione degli studenti laureandi dell’a.a. 2020/21 secondo le seguenti condizioni: non potranno partecipare studenti che, alla data di presentazione della domanda, risultino già laureati. Gli studenti vincitori della selezione, invece, che dovessero laurearsi prima dello svolgimento del tirocinio avranno il tempo di 12 mesi dal conseguimento di laurea per completarlo. In ogni caso il tirocinio dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2023. 2. Avere buona una buona conoscenza della lingua inglese, considerata dall'impresa ospitante come lingua veicolare (la conoscenza della lingua del Paese nel quale si intende effettuare il tirocinio costituisce titolo preferenziale); tale conoscenza potrà essere dimostrata mediante uno o più dei seguenti strumenti: - o certificato rilasciato da un Ente di certificazione internazionale che attesti almeno il livello minimo pari a B1, da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando; - o esame universitario di livello minimo B1 sostenuto da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando; - o soggiorno all’estero per un periodo di almeno tre mesi consecutivi per motivi di studio o lavoro (solo in presenza di effettiva documentazione che attesti tale soggiorno all’estero terminato da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando); - o certificazione linguistica rilasciata dal Centro Linguistico Interfacoltà Università degli Studi di Enna "Kore" almeno di Livello B1; - superamento degli esami di lingua e traduzione – Lingua inglese per gli studenti iscritti o laureandi corso di laurea triennale in Lingue e Culture Moderne, laurea Magistrale in Studi Interculturali. - o autocertificazione attestante la conoscenza linguistica ed il corrispondente livello (es. B1, B2 ecc.). In tal caso l’ente coordinatore del progetto Mine Vaganti NGO si riserva comunque il diritto di verificare la conoscenza della lingua straniera tramite un colloquio o test. 3. Non usufruire, nello stesso periodo, di un contributo di mobilità Erasmus+ o di qualsiasi altro tipo di finanziamento comunitario. 4. Qualora un candidato avesse già usufruito, durante lo stesso ciclo di studi, di un soggiorno Erasmus per studio o di un soggiorno Erasmus per traineeship, la somma dei mesi di soggiorno, compresi quelli per i quali presenta la candidatura, non potrà essere superiore a 12 mesi (24 mesi per studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico). 5. Non essere residenti o cittadini del Paese in cui si intende compiere il tirocinio.
Requisiti di partecipazione Ai fini della partecipazione alla presente procedura, sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: a) Requisiti di ordine generale: 1. i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 2. devono aver aderito formalmente ai 10 principi ONU del Global Compact e ai Principi guida su Imprese e Diritti umani elaborati dal Consiglio Diritti Umani dell’ONU nel 2011 e riaffermati dall’UE con Conclusioni del Consiglio Affari Esteri nel giugno 2016. b) Requisiti di idoneità professionale: i partecipanti devono essere soggetti aventi finalità di lucro di cui all’art. 27 della L. 11 agosto 2014, n. 125, nonché: 1. ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, se operatori economici italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio (di cui all’art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.) per attività corrispondenti a quelle oggetto della iniziativa proposta; se operatori economici di altri Stati membri non residenti in Italia, devono essere iscritti, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali secondo quanto previsto dal medesimo art. 83, comma 3; se operatori economici che devono essere in possesso di una particolare autorizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine in attività corrispondenti a quelle oggetto della iniziativa proposta, devono essere in possesso di tale autorizzazione. In ogni caso, l’iscrizione deve essere avvenuta, per i Soggetti Proponenti interessati al Lotto n. 2, nei 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente Bando; 2. non devono essere iscritti, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della L. n. 125/2014, al registro nazionale delle imprese di cui all’art. 3 della L. 9 luglio 1990, n. 185 e ss.mm.ii. c) Requisiti di capacità economico-finanziaria: d) Requisito di capacità tecnico-professionale: i partecipanti devono garantire la disponibilità di un referente (cd. “Contact person”), che sarà anche Responsabile del Contratto di finanziamento, con almeno 3 anni di esperienza continuativa con funzioni di coordinamento e di gestione o funzioni direttive o dirigenziali nel settore di intervento oggetto dell’iniziativa proposta. Il referente svolgerà le funzioni di referente per ogni aspetto riguardante l’esecuzione del Contratto, assicurando il presidio delle attività realizzative, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei modi stabiliti e il coordinamento del Gruppo di Lavoro. a) in caso di RTI di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 (costituito o costituendo), da ciascuna impresa partecipante al RTI; b) in caso di Consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, costituendo ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, da tutte le imprese consorziate; c) in caso di Consorzio ordinario costituito di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate; d) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio e dalle imprese designate per l’esecuzione dell’iniziativa; a) in caso di RTI di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 (costituito o costituendo), dalla mandataria/capogruppo; b) in caso di Consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, costituito o costituendo, da almeno una impresa consorziata; c) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio o da almeno una impresa consorziata designata per l’esecuzione dell’iniziativa.
INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
Requisiti per l'ammissione 1. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell'ammissione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE La domanda di partecipazione, in bollo, è redatta digitalmente, con adempimento del bollo in forma virtuale, secondo il modello di cui all’Allegato D e firmata digitalmente nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs. 82/2005. Il concorrente indica la forma giuridica e se la partecipazione avviene in forma singola o associata (operatore singolo o consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. La domanda è presentata: - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega alla domanda, firmata digitalmente copia conforme all’originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.
ONERI PER LA SICUREZZA Gli oneri per la sicurezza si riferiscono ai costi delle misure preventive da porre in essere per ridurre o eliminare i soli rischi interferenti (art. 26, comma 5, D.Lgs 81/08). Tali costi non sono soggetti a ribasso d’asta, devono essere preventivamente quantificati dalla stazione appaltante in maniera analitica e non a percentuale.
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità
Operazioni peritali Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Congedi per la formazione 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio. 2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate. 3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative. 4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5. 5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso. 6. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto. 7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.