INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO SUL SERVIZIO E SULLA FORNITURA. Secondo l'art. 23, del Reg. (UE) n. 1299/2013 che delimita il contenuto dell’attività di Controllo di I° livello, essa riguarda la verifica della fornitura dei beni e dei servizi finanziati, la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate, nonché la conformità di tali spese e delle relative operazioni con le norme comunitarie, quelle nazionali e le regole specifiche fissate nell’ambito dei rispettivi Programmi di finanziamento. Ai sensi di tale norma e in analogia con quanto previsto all'art. 125 (4) del Reg. (CE) 1303/2013 i controlli di primo livello comprenderanno: