INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO SUL SERVIZIO E SULLA FORNITURA Clausole campione

INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO SUL SERVIZIO E SULLA FORNITURA. Secondo l'art. 23, del Reg. (UE) n. 1299/2013 che delimita il contenuto dell’attività di Controllo di I° livello, essa riguarda la verifica della fornitura dei beni e dei servizi finanziati, la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate, nonché la conformità di tali spese e delle relative operazioni con le norme comunitarie, quelle nazionali e le regole specifiche fissate nell’ambito dei rispettivi Programmi di finanziamento. Ai sensi di tale norma e in analogia con quanto previsto all'art. 125 (4) del Reg. (CE) 1303/2013 i controlli di primo livello comprenderanno:

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  • VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;