ONORABILITÀ. L'incarico di controllore di I livello non può essere affidato a coloro che:
ONORABILITÀ. L'incarico di controllore di primo livello non può essere affidato a coloro che: • siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 del Dlgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; • versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; • siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, co. 2, cod. pro. pen., salvi gli effetti della riabilitazione: - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento; - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria; - alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo; • siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbiano ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi. Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all’atto di presentazione del offerta, il controllore deve presentare al committente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, tramite la quale attestare di non trovarsi in una delle situazioni sopra elencate, nonché produrre gli eventuali documenti di rito richiesti a carico dei soggetti affid...
ONORABILITÀ. L'incarico di verificatore non può essere affidato a coloro che: