Common use of INFORMAZIONI ECONOMICHE Clause in Contracts

INFORMAZIONI ECONOMICHE. 9. Oneri direttamente o indirettamente a carico dell’investitore e regime fiscale a Le commissioni di gestione indicate nei KIID sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Azioni. La Società non addebiterà alcuna commissione in occasione di acquisti o vendite di Azioni nel mercato secondario. Verranno addebitate agli investitori le ordinarie commissioni di negoziazione spettanti agli Intermediari Autorizzati, che possono variare a seconda del soggetto prescelto per l’operazione. Si richiama l’attenzione degli investitori sulla possibilità che l’eventuale margine tra il prezzo di mercato delle Azioni vendute/acquistate nel mercato secondario in una certa data ed il cosiddetto iNAV (valore indicativo del patrimonio netto) per Azione calcolato nel medesimo istante potrebbe rappresentare un ulteriore costo, non quantificabile a priori. b Per quanto riguarda il regime fiscale, a norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria (c.d. “white list”). La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. In caso di conversioni, la ritenuta è calcolata come sopra descritto sulla differenza tra valore delle quote o azioni di un comparto (il “Comparto di Origine”) preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni del Comparto di Origine in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del Comparto di Origine. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. La ritenuta di cui sopra non si applica nei confronti degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto italiano, delle forme pensionistiche complementari istituite in Italia e dei proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. La ritenuta si applica a titolo d’acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 TUIR e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta. Con Risoluzioni n.139/E del 7 maggio 2002 e n. 109/E del 16 maggio 2003, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle quote o azioni degli OICR aperti quotati. In particolare, in caso di OICR esteri le cui quote o azioni sono accentrate in forma dematerializzata presso Monte Titoli S.p.A., la ritenuta di cui all'art.10- ter della Legge n.77 deve essere applicata dall'intermediario autorizzato. Ai sensi del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, le donazioni ed il trasferimento mortis causa, di qualsiasi attività (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro strumento finanziario), è sottoposto alla seguente tassazione: (a) i trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti o ascendenti in linea retta sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 4%, applicabile al valore dei beni oggetto di successione o donazione che ecceda Euro 1.000.000; (b) i trasferimenti a favore di parenti fino al quarto grado o di affini in linea collaterale fino al terzo grado sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 6% sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. I trasferimenti a favore di fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni ad un tasso del 6% applicabile al valore della successione o della donazione che ecceda Euro 100.000; (c) in via generale, qualsiasi altro trasferimento è soggetto ad un'imposta di successione e donazione ad un tasso dell'8% applicabile all'intero valore della successione o donazione. Ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta di successione si scomputa pro quota il valore dei titoli del debito pubblico di cui all'art. 12, comma primo, lett. h) ed i) del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come successivamente modificato, inclusi nel fondo, secondo quanto chiarito dalla Circolare 15 febbraio 1999, n. 37/E del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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INFORMAZIONI ECONOMICHE. 9. Oneri direttamente o indirettamente a carico dell’investitore e regime fiscale a Le commissioni di gestione annuali indicate nei KIID dei Comparti sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Azioni. La Società non addebiterà alcuna commissione in occasione di acquisti o vendite di Azioni nel mercato secondario. Verranno addebitate agli investitori le ordinarie commissioni di negoziazione spettanti agli Intermediari Autorizzati, che possono variare a seconda del soggetto prescelto per l’operazione. Si richiama l’attenzione degli investitori sulla possibilità che l’eventuale margine differenza tra il prezzo di mercato delle Azioni vendute/acquistate nel mercato secondario in una certa data ed il cosiddetto iNAV (valore indicativo del patrimonio netto) per Azione calcolato nel medesimo istante potrebbe rappresentare un ulteriore costo, non quantificabile a priori. b Per quanto riguarda il regime fiscale, a norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria (c.d. “white list”). La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. In caso di conversioni, la ritenuta è calcolata come sopra descritto sulla differenza tra valore delle quote o azioni di un comparto (il “Comparto di Origine”) preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni del Comparto di Origine in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del Comparto di Origine. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. La ritenuta di cui sopra non si applica nei confronti degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto italiano, delle forme pensionistiche complementari istituite in Italia e dei proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. La ritenuta si applica a titolo d’acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 TUIR e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta. Con Risoluzioni n.139/E del 7 maggio 2002 e n. 109/E del 16 maggio 2003, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle quote o azioni degli OICR dei fondi aperti quotati. In particolare, particolare in caso di OICR esteri a gestione passiva di tipo indicizzato, la ritenuta di cui all'art.10-ter della legge n. 77 del 1983 deve essere applicata dall'Intermediario Autorizzato e non dall’eventuale banca corrispondente in quanto: (i) le cui quote o le azioni di partecipazione a tale tipo di OICR, necessariamente dematerializzate, sono accentrate in forma dematerializzata subdepositate presso la Monte Titoli S.p.A.; e (ii) i flussi derivanti dai proventi periodici e dalla negoziazione di tali titoli non coinvolgerebbero l’eventuale banca corrispondente, la ritenuta di cui all'art.10- ter della Legge n.77 deve essere applicata dall'intermediario autorizzato. Ai sensi del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, le donazioni ed il trasferimento mortis causa, di qualsiasi attività (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro strumento finanziario), è sottoposto alla seguente tassazione: dato che (a) la società di gestione estera (o altro soggetto incaricato) accredita i trasferimenti proventi periodici dell'OICR a favore del coniuge e dei discendenti o ascendenti Monte Titoli S.p.A: in linea retta sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 4%, applicabile proporzione al valore dei beni oggetto numero di successione o donazione che ecceda Euro 1.000.000Azioni subdepositate presso di essa; (b) i trasferimenti a favore di parenti fino al quarto grado o di affini in linea collaterale fino al terzo grado sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 6% sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. I trasferimenti a favore di fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni ad un tasso del 6% applicabile al valore della successione o della donazione che ecceda Euro 100.000; (c) in via generale, qualsiasi altro trasferimento è soggetto ad un'imposta di successione e donazione ad un tasso dell'8% applicabile all'intero valore della successione o donazione. Ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta di successione si scomputa pro quota il valore dei titoli del debito pubblico di cui all'art. 12, comma primo, lett. h) ed i) del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come successivamente modificato, inclusi nel fondo, secondo quanto chiarito dalla Circolare 15 febbraio 1999, n. 37/E del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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INFORMAZIONI ECONOMICHE. 9. Oneri direttamente o indirettamente a carico dell’investitore e regime fiscale a Le commissioni di gestione annuali, parte delle spese correnti indicate nei KIID nel KIID, sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Azioni. La Società L’OICR non addebiterà alcuna commissione in occasione di acquisti o vendite di Azioni nel mercato secondario. Verranno invece addebitate agli investitori le ordinarie commissioni di negoziazione spettanti agli Intermediari Autorizzati, che possono variare a seconda del soggetto prescelto per l’operazione. Si richiama l’attenzione degli investitori sulla possibilità che l’eventuale margine differenza tra il prezzo di mercato delle Azioni vendute/acquistate nel mercato secondario in una certa data ed il cosiddetto iNAV (valore indicativo del patrimonio netto) per Azione calcolato nel medesimo istante potrebbe rappresentare un ulteriore costo, non quantificabile a priori. b Per quanto riguarda il regime fiscale, a norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria (c.d. “white list”). La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. In caso di conversioni, la ritenuta è calcolata come sopra descritto sulla differenza tra valore delle quote o azioni di un comparto (il “Comparto di Origine”) preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni del Comparto di Origine in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del Comparto di Origine. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. La ritenuta di cui sopra non si applica nei confronti degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto italiano, delle forme pensionistiche complementari istituite in Italia e dei proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. La ritenuta si applica a titolo d’acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 TUIR e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta. Con Risoluzioni n.139/E del 7 maggio 2002 e n. 109/E del 16 maggio 2003, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle quote o azioni degli OICR dei fondi aperti quotati. In particolare, particolare in caso di OICR esteri a gestione passiva di tipo indicizzato, la ritenuta di cui all'art.10-ter della legge n. 77 del 1983 deve essere applicata dall'Intermediario Autorizzato e non dall’eventuale banca corrispondente in quanto: (i) le cui quote o le azioni di partecipazione a tale tipo di OICR, necessariamente dematerializzate, sono accentrate in forma dematerializzata subdepositate presso la Monte Titoli S.p.A.; e (ii) i flussi derivanti dai proventi periodici e dalla negoziazione di tali titoli non coinvolgerebbero l’eventuale banca corrispondente, la ritenuta di cui all'art.10- ter della Legge n.77 deve essere applicata dall'intermediario autorizzato. Ai sensi del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, le donazioni ed il trasferimento mortis causa, di qualsiasi attività (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro strumento finanziario), è sottoposto alla seguente tassazione: dato che (a) la Società di gestione estera (o altro soggetto incaricato) accredita i trasferimenti proventi periodici dell'OICR a favore del coniuge e dei discendenti o ascendenti Monte Titoli S.p.A: in linea retta sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 4%, applicabile proporzione al valore dei beni oggetto numero di successione o donazione che ecceda Euro 1.000.000Azioni subdepositate presso di essa; (b) i trasferimenti a favore di parenti fino al quarto grado o di affini in linea collaterale fino al terzo grado sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 6% sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. I trasferimenti a favore di fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni ad un tasso del 6% applicabile al valore della successione o della donazione che ecceda Euro 100.000; (c) in via generale, qualsiasi altro trasferimento è soggetto ad un'imposta di successione e donazione ad un tasso dell'8% applicabile all'intero valore della successione o donazione. Ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta di successione si scomputa pro quota il valore dei titoli del debito pubblico di cui all'art. 12, comma primo, lett. h) ed i) del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come successivamente modificato, inclusi nel fondo, secondo quanto chiarito dalla Circolare 15 febbraio 1999, n. 37/E del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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INFORMAZIONI ECONOMICHE. 9. Oneri direttamente o indirettamente a carico dell’investitore e regime fiscale a Le commissioni di gestione indicate nei KIID sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Azioni. La Società non addebiterà alcuna commissione in occasione di acquisti o vendite di Azioni nel mercato secondario. Verranno addebitate agli investitori le ordinarie commissioni di negoziazione spettanti agli Intermediari Autorizzati, che possono variare a seconda del soggetto prescelto per l’operazione. Si richiama l’attenzione degli investitori sulla possibilità che l’eventuale margine tra il prezzo di mercato delle Azioni vendute/acquistate nel mercato secondario in una certa data ed il cosiddetto iNAV (valore indicativo del patrimonio netto) per Azione calcolato nel medesimo istante potrebbe rappresentare un ulteriore costo, non quantificabile a priori. b Per quanto riguarda il regime fiscale, a norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria (c.d. “white list”). La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. In caso di conversioni, la ritenuta è calcolata come sopra descritto sulla differenza tra valore delle quote o azioni di un comparto (il “Comparto di Origine”) preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni del Comparto di Origine in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del Comparto di Origine. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. La ritenuta di cui sopra non si applica nei confronti degli di: (i) organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto italiano, delle ; (ii) fondi lussemburghesi storici; (iii) forme pensionistiche complementari istituite in Italia di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; e dei proventi spettanti alle imprese (iv) gestioni individuali di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vitaportafoglio per le quali sia stata esercitata l'opzione per il cosiddetto regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. La ritenuta si applica a titolo d’acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 TUIR e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta. Con Risoluzioni n.139/E del 7 maggio 2002 e n. 109/E del 16 maggio 2003, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle quote o azioni degli OICR aperti quotati. In particolare, in caso di OICR esteri le cui quote o azioni sono accentrate in forma dematerializzata presso Monte Titoli S.p.A., la ritenuta di cui all'art.10- ter della Legge n.77 deve essere applicata dall'intermediario autorizzato. Ai sensi del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, le donazioni ed il trasferimento inter vivos o mortis causa, di qualsiasi attività (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro strumento finanziario), è sottoposto alla seguente tassazione: (a) i trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti o ascendenti in linea retta sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 4%, applicabile al valore dei beni oggetto di successione o donazione che ecceda Euro 1.000.000; (b) i trasferimenti a favore di parenti fino al quarto grado o di affini in linea collaterale fino al terzo grado sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 6% sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. I trasferimenti a favore di fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni ad un tasso del 6% applicabile al valore della successione o della donazione che ecceda Euro 100.000; (c) in via generale, qualsiasi altro trasferimento è soggetto ad un'imposta di successione e donazione ad un tasso dell'8% applicabile all'intero valore della successione o donazione. Ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta di successione si scomputa pro quota il valore dei titoli del debito pubblico di cui all'art. 12, comma primo, lett. h) ed i) del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come successivamente modificato, inclusi nel fondo, secondo quanto chiarito dalla Circolare 15 febbraio 1999, n. 37/E del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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INFORMAZIONI ECONOMICHE. 9. Oneri direttamente o indirettamente a carico dell’investitore e regime fiscale a Le commissioni di gestione indicate nei KIID sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Azioni. La Società non addebiterà alcuna commissione in occasione di acquisti o vendite di Azioni nel mercato secondario. Verranno addebitate agli investitori le ordinarie commissioni di negoziazione spettanti agli Intermediari Autorizzati, che possono variare a seconda del soggetto prescelto per l’operazione. Si richiama l’attenzione degli investitori sulla possibilità che l’eventuale margine tra il prezzo di mercato delle Azioni vendute/acquistate nel mercato secondario in una certa data ed il cosiddetto iNAV (valore indicativo del patrimonio netto) per Azione calcolato nel medesimo istante potrebbe rappresentare un ulteriore costo, non quantificabile a priori. b Per quanto riguarda il regime fiscale, a norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria (c.d. “white list”). La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. In caso di conversioni, la ritenuta è calcolata come sopra descritto sulla differenza tra valore delle quote o azioni di un comparto (il “Comparto di Origine”) preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni del Comparto di Origine in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del Comparto di Origine. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. La ritenuta di cui sopra non si applica nei confronti degli di: (i) organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto italiano, delle ; (ii) fondi lussemburghesi storici; (iii) forme pensionistiche complementari istituite in Italia di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; e dei proventi spettanti alle imprese (iv) gestioni individuali di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vitaportafoglio per le quali sia stata esercitata l'opzione per il cosiddetto regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. La ritenuta si applica a titolo d’acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 TUIR e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta. Con Risoluzioni n.139/E del 7 maggio 2002 e n. 109/E del 16 maggio 2003, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle quote o azioni degli OICR aperti quotati. In particolare, in caso di OICR esteri le cui quote o azioni sono accentrate in forma dematerializzata presso Monte Titoli S.p.A., la ritenuta di cui all'art.10- ter della Legge n.77 deve essere applicata dall'intermediario autorizzato. Ai sensi del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, le donazioni ed il trasferimento inter vivos o mortis causa, di qualsiasi attività (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro strumento finanziario), è sottoposto alla seguente tassazione: (a) i trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti o ascendenti in linea retta sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 4%, applicabile al valore dei beni oggetto di successione o donazione che ecceda Euro 1.000.000; (b) i trasferimenti a favore di parenti fino al quarto grado o di affini in linea collaterale fino al terzo grado sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 6% sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. I trasferimenti a favore di fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni ad un tasso del 6% applicabile al valore della successione o della donazione che ecceda Euro 100.000; (c) in via generale, qualsiasi altro trasferimento è soggetto ad un'imposta di successione e donazione ad un tasso dell'8% applicabile all'intero valore della successione o donazione. Ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta di successione si scomputa pro quota il valore dei titoli del debito pubblico di cui all'art. 12, comma primo, lett. h) ed i) del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come successivamente modificato, inclusi nel fondo, secondo quanto chiarito dalla Circolare 15 febbraio 1999, n. 37/E del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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INFORMAZIONI ECONOMICHE. 9. Oneri direttamente o indirettamente a carico dell’investitore e regime fiscale a Le commissioni di gestione annuali indicate nei nel KIID sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Azioni. La Società L’OICR non addebiterà alcuna commissione in occasione di acquisti o vendite di Azioni nel mercato secondario. Verranno addebitate agli investitori le ordinarie commissioni di negoziazione spettanti agli Intermediari Autorizzati, che possono variare a seconda del soggetto prescelto per l’operazione. Si richiama l’attenzione degli investitori sulla possibilità che l’eventuale margine differenza tra il prezzo di mercato delle Azioni vendute/acquistate nel mercato secondario in una certa data ed il cosiddetto iNAV (valore indicativo del patrimonio netto) per Azione calcolato nel medesimo istante potrebbe rappresentare un ulteriore costo, non quantificabile a priori. b Per quanto riguarda il regime fiscale, a norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria (c.d. “white list”). La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. In caso di conversioni, la ritenuta è calcolata come sopra descritto sulla differenza tra valore delle quote o azioni di un comparto (il “Comparto di Origine”) preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni del Comparto di Origine in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del Comparto di Origine. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. La ritenuta di cui sopra non si applica nei confronti degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto italiano, delle forme pensionistiche complementari istituite in Italia e dei proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. La ritenuta si applica a titolo d’acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 TUIR e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta. Con Risoluzioni n.139/E del 7 maggio 2002 e n. 109/E del 16 maggio 2003, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle quote o azioni degli OICR dei fondi aperti quotati. In particolare, particolare in caso di OICR esteri a gestione passiva di tipo indicizzato, la ritenuta di cui all'art.10-ter della legge n. 77 del 1983 deve essere applicata dall'Intermediario Autorizzato e non dall’eventuale banca corrispondente in quanto: (i) le cui quote o le azioni di partecipazione a tale tipo di OICR, necessariamente dematerializzate, sono accentrate in forma dematerializzata subdepositate presso la Monte Titoli S.p.A.; e (ii) i flussi derivanti dai proventi periodici e dalla negoziazione di tali titoli non coinvolgerebbero l’eventuale banca corrispondente, la ritenuta di cui all'art.10- ter della Legge n.77 deve essere applicata dall'intermediario autorizzato. Ai sensi del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, le donazioni ed il trasferimento mortis causa, di qualsiasi attività (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro strumento finanziario), è sottoposto alla seguente tassazione: dato che (a) la società di gestione estera (o altro soggetto incaricato) accredita i trasferimenti proventi periodici dell'OICR a favore del coniuge e dei discendenti o ascendenti Monte Titoli S.p.A: in linea retta sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 4%, applicabile proporzione al valore dei beni oggetto numero di successione o donazione che ecceda Euro 1.000.000Azioni subdepositate presso di essa; (b) i trasferimenti a favore di parenti fino al quarto grado o di affini in linea collaterale fino al terzo grado sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 6% sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. I trasferimenti a favore di fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni ad un tasso del 6% applicabile al valore della successione o della donazione che ecceda Euro 100.000; (c) in via generale, qualsiasi altro trasferimento è soggetto ad un'imposta di successione e donazione ad un tasso dell'8% applicabile all'intero valore della successione o donazione. Ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta di successione si scomputa pro quota il valore dei titoli del debito pubblico di cui all'art. 12, comma primo, lett. h) ed i) del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come successivamente modificato, inclusi nel fondo, secondo quanto chiarito dalla Circolare 15 febbraio 1999, n. 37/E del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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