Infortuni e malattie professionali. 1. In caso di assenze dovute ad infortunio sul lavoro od a malattia professionale, nonché di infermità e inidoneità contratta per motivi riconducibili al lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione al posto di lavoro fino a completa guarigione, comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio competente. In tale periodo e sulla base della denuncia dell'evento da parte aziendale all' Inail, al lavoratore spetta la retribuzione fissa e variabile, ivi compresa quella assegnata dal secondo livello o territoriale, con esclusione dello straordinario. 2. Al termine del periodo relativo di assenza, nel caso in cui risultino dagli accertamenti sanitari danni prodotti dall'infortunio o della infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio, che non consentano al lavoratore di svolgere le attribuzioni del profilo professionale di appartenenza, questi è assegnato, nell'ambito della stessa sede di lavoro o in subordine nella sede più vicina a quella di provenienza, ad altre mansioni (anche in settori diversi da quello di provenienza) riconducibili ai profili della posizione organizzativa ed economica di appartenenza, senza decurtazione della retribuzione fissa o variabile attribuita. 3. La procedura di cui al comma 2 del presente articolo si applica anche ai dipendenti che risultino dichiarati inidonei a svolgere i compiti propri del profilo professionale di appartenenza, a seguito della visita periodica di sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa vigente. 4. I periodi di assenza dovuti ad infortuni sul lavoro o malattie professionali non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti stabiliti dall’art. 48 (Assenze per malattia).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Infortuni e malattie professionali. 1. 1 In caso di assenze dovute ad infortunio sul lavoro od a malattia professionale, nonché di infermità e inidoneità contratta per motivi riconducibili al lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione al posto di lavoro fino a completa guarigione, comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio competente. In tale periodo e sulla base della denuncia dell'evento da parte aziendale all' Inail, al lavoratore spetta la retribuzione fissa e variabile, ivi compresa quella assegnata dal secondo livello o territoriale, con esclusione dello straordinario.
2. 2 Al termine del periodo relativo di assenza, nel caso in cui risultino dagli accertamenti sanitari danni prodotti dall'infortunio o della infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio, che non consentano al lavoratore di svolgere le attribuzioni del profilo professionale di appartenenza, questi è assegnato, nell'ambito della stessa sede di lavoro o in subordine nella sede più vicina a quella di provenienza, ad altre mansioni (anche in settori diversi da quello di provenienza) riconducibili ai profili della posizione organizzativa ed economica di appartenenza, senza decurtazione della retribuzione fissa o variabile attribuita. Le eventuali richieste avanzate dai dipendenti che si trovino nelle condizioni di cui al presente articolo, finalizzate all’accesso al telelavoro e/o allo Smart Working saranno considerate in via prioritaria.
3. 3 La procedura di cui al comma 2 del presente articolo si applica anche ai dipendenti che risultino dichiarati inidonei a svolgere i compiti propri del profilo professionale di appartenenza, a seguito della visita periodica di sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa vigente.
4. 4 I periodi di assenza dovuti ad infortuni sul lavoro o malattie professionali non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti stabiliti dall’art. 48 (Assenze per malattia).
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Infortuni e malattie professionali. 1. In caso di assenze dovute ad infortunio sul lavoro od a malattia professionale, nonché di infermità e inidoneità contratta per motivi riconducibili al lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione al posto di lavoro fino a completa guarigione, comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio competente. In tale periodo e sulla base della denuncia dell'evento da parte aziendale all' Inail, al lavoratore spetta la retribuzione fissa e variabile, ivi compresa quella assegnata dal secondo livello o territoriale, con esclusione esclusio ne dello straordinario.
2. Al termine del periodo relativo di assenza, nel caso in cui risultino dagli accertamenti sanitari danni prodotti dall'infortunio o della infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio, che non consentano al lavoratore di svolgere le attribuzioni del profilo professionale professiona le di appartenenza, questi è assegnato, nell'ambito della stessa sede di lavoro o in subordine nella sede più vicina a quella di provenienza, ad altre mansioni (anche in settori diversi da quello di provenienza) riconducibili ai profili della posizione organizzativa ed economica di appartenenza, senza decurtazione della retribuzione fissa o variabile attribuita.
3. La procedura di cui al comma 2 del presente articolo si applica anche ai dipendenti che risultino dichiarati inidonei a svolgere i compiti propri del profilo professionale di appartenenza, a seguito della visita periodica di sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa vigente.
4. I periodi di assenza dovuti ad infortuni sul lavoro o malattie professionali non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti stabiliti dall’art. 48 (Assenze per malattia).
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