Infortuni sul lavoro. La integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura dell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell'anno in corso. Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell'anno in corso. Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le Casse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e integrazione, un trattamento minimo pari all’80 per cento del salario giornaliero contrattuale. In occasione del rendiconto annuale delle Casse integrazione extra legem, le parti verificheranno l’adeguamento dei contributi in vigore per permettere l’applicazione del trattamento previsto dall’art. 62. Nelle province ove non è ancora istituita la Cassa integrazione extra legem, le parti contraenti interverranno per promuoverne la istituzione onde conseguire, gradualmente, i livelli di trattamento minimo di cui sopra.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Infortuni sul lavoro. La integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), dovrà assicurare un trattamento trat- tamento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura dell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 1° febbraio dell'anno in corso. Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 1° febbraio dell'anno in corso. Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le Casse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e integrazione, un trattamento minimo pari all’80 per cento del salario giornaliero contrattuale. In occasione del rendiconto annuale delle Casse integrazione extra legem, le parti verificheranno l’adeguamento dei contributi in vigore per permettere l’applicazione del trattamento previsto dall’art. 62. Nelle province ove non è ancora istituita la Cassa integrazione extra legem, le parti contraenti interverranno per promuoverne la istituzione onde conseguire, gradualmente, i livelli di trattamento minimo di cui sopra.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Infortuni sul lavoro. La integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge ¬ per i primi tre 90 giorni (art. 213 anticipazione dell’intera retribuzione recuperando a conguaglio quanto sarà corrisposto al dipendente dall’INAIL e dal FIMAV; ¬ dal 91° al 150° giorno integrazione di quanto dovuto dall’INAIL, del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124)7,5% della retribuzione, dovrà senza alcun conguaglio e rivalsa da parte dell’azienda nei confronti del lavoratore e del FIMAV; ¬ dal 151° al 180° giorno integrazione di quanto dovuto dall’INAIL del 5,0% della retribuzione, senza alcun conguaglio e rivalsa da parte dell’azienda nei confronti del lavoratore e del FIMAV, al fine di assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura dell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell'anno in corso. Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell'anno in corso. Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le Casse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e integrazione, un trattamento minimo pari all’80 per cento dell’80% del salario giornaliero contrattuale. In occasione del rendiconto annuale delle Casse integrazione extra legem, le Le parti verificheranno l’adeguamento dei contributi in vigore per permettere l’applicazione del trattamento confermano quanto previsto dall’art. 62. Nelle province ove non è ancora istituita 64 del vigente CCNL; le aziende agricole si impegnano pertanto ad anticipare agli operai a tempo indeterminato le indennità di legge a carico degli Istituti previdenziali e assicurativi relativamente alla malattia e all’infortunio, tale impegno produce effetti dal momento in cui gli Enti previdenziali e assistenziali competenti, INPS ed INAIL, renderanno operativa la Cassa integrazione extra legempossibilità per i datori di lavoro di portare a conguaglio, con le parti contraenti interverranno per promuoverne la istituzione onde conseguiredenunce di competenza, gradualmente, i livelli di trattamento minimo di cui sopragli importi anticipati.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Infortuni sul lavoro. La integrazione salariale corrisposta dalle Casse "extra legem legem" agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge e ed integrazione, nella misura dell’80 per cento dell'80% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 1º febbraio dell'anno in corso. Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse "extra legem", sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo 15º giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall’INAILdall'INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 1º febbraio dell'anno in corso. Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le Casse "extra legem legem" dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e ed integrazione, un trattamento minimo pari all’80 per cento all'80% del salario giornaliero contrattuale. In occasione del rendiconto annuale delle Casse integrazione "extra legem", le parti verificheranno l’adeguamento l'adeguamento dei contributi in vigore per permettere l’applicazione l'applicazione del trattamento previsto dall’artdall'art. 62. Nelle province ove non è ancora istituita la Cassa integrazione "extra legem", le parti contraenti interverranno per promuoverne la istituzione onde conseguire, gradualmente, i livelli di trattamento minimo di cui sopra.
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Infortuni sul lavoro. La integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), dovrà assicurare un trattamento trat- tamento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura dell’80 dell‟80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 1° febbraio dell'anno in corso. Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall’INAILdall‟INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 1° febbraio dell'anno in corso. Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le Casse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e integrazione, un trattamento minimo pari all’80 all‟80 per cento del salario giornaliero contrattuale. In occasione del rendiconto annuale delle Casse integrazione extra legem, le parti verificheranno l’adeguamento l‟adeguamento dei contributi in vigore per permettere l’applicazione l‟applicazione del trattamento previsto dall’artdall‟art. 62. Nelle province ove non è ancora istituita la Cassa integrazione extra legem, le parti contraenti interverranno per promuoverne la istituzione onde conseguire, gradualmente, i livelli di trattamento minimo di cui sopra.
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Infortuni sul lavoro. La integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai agricoli agri- coli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni in- fortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), dovrà assicurare un trattamento tratta- mento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura dell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 1° febbraio dell'anno dell’anno in corso. Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di inabilità inabi- lità riconosciuto dall’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 1° febbraio dell'anno dell’anno in corso. Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le Casse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e integrazioneinte- grazione, un trattamento minimo pari all’80 per cento del salario giornaliero contrattuale. In occasione del rendiconto annuale delle Casse integrazione extra legem, le parti verificheranno l’adeguamento dei contributi in vigore per permettere l’applicazione del trattamento previsto dall’art. 62. Nelle province ove non è ancora istituita la Cassa integrazione extra legem, le parti contraenti interverranno per promuoverne la istituzione onde conseguireconse- guire, gradualmente, i livelli di trattamento minimo di cui sopra.
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Infortuni sul lavoro. La integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge leg- ge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura dell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell'anno dell’anno in corso. Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio infor- tunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell'anno dell’anno in corso. Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le Casse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e integrazione, un trattamento trat- tamento minimo pari all’80 per cento del salario giornaliero contrattuale. In occasione del rendiconto annuale delle Casse integrazione extra legem, le parti verificheranno l’adeguamento dei contributi in vigore per permettere l’applicazione del trattamento previsto dall’art. 62. Nelle province ove non è ancora istituita la Cassa integrazione extra legem, le parti contraenti interverranno per promuoverne la istituzione onde conseguire, gradualmentegradualmen- te, i livelli di trattamento minimo di cui sopra.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Infortuni sul lavoro. La integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai ope- rai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo sal- vo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico TU sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 Dpr 30.6.1985, n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge e integrazione, ed integrazione nella misura dell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale dell’80% della somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale ed inte- grativo, relativi alla qualifica di appartenenza, in vigore al 1 dal 1° febbraio dell'anno dell’anno in corso. Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro, lavoro a partire dal quindicesimo 15° giorno del periodo di inabilità riconosciuto riconosciuta dall’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità in- dennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo la somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale ed integrativo, relativi al profilo professionale livello di appartenenza, in vigore al 1 dal 1° febbraio dell'anno dell’anno in corso. Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro lavoro, le Casse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e ed integrazione, un trattamento minimo pari all’80 per cento all’80% del salario giornaliero contrattuale. In occasione del rendiconto annuale delle Casse integrazione extra legem, le parti verificheranno l’adeguamento dei contributi in vigore per permettere l’applicazione del trattamento convenzionale previsto dall’art. 62. Nelle province ove non è ancora istituita la Cassa integrazione extra legem, le parti contraenti interverranno per promuoverne la istituzione onde conseguire, gradualmente, i livelli di trattamento minimo di cui sopradai decreti ministeriali.
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Infortuni sul lavoro. La integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR D.P.R. 30.6.1965 n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura dell’80 dell'80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 1° febbraio dell'anno in corso. Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall’INAILdall'INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 1° febbraio dell'anno in corso. Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le Casse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e integrazione, un trattamento minimo pari all’80 all'80 per cento del salario giornaliero contrattuale. Impegno a verbale In occasione del rendiconto annuale delle Casse integrazione extra legem, le parti verificheranno l’adeguamento l'adeguamento dei contributi in vigore per permettere l’applicazione l'applicazione del trattamento previsto dall’artdall'art. 62. Nelle province ove non è ancora istituita la Cassa integrazione extra legem, le parti contraenti interverranno per promuoverne la istituzione onde conseguire, gradualmente, i livelli di trattamento minimo di cui sopra.
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Infortuni sul lavoro. La integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura dell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo relati- vo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell'anno dell’anno in corso. Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio in- fortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di inabilità riconosciuto ricono- sciuto dall’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell'anno dell’anno in corso. Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le Casse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e integrazione, un trattamento minimo pari all’80 per cento del salario giornaliero contrattuale. In occasione del rendiconto annuale delle Casse integrazione extra legem, le parti verificheranno l’adeguamento dei contributi in vigore per permettere l’applicazione del trattamento previsto dall’art. 62. Nelle province ove non è ancora istituita la Cassa integrazione extra legem, le parti contraenti interverranno per promuoverne la istituzione onde conseguire, gradualmentegra- dualmente, i livelli di trattamento minimo di cui sopra.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Infortuni sul lavoro. La integrazione salariale corrisposta dalle Casse "extra legem legem" agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge e ed integrazione, nella misura dell’80 per cento dell'80% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 1° febbraio dell'anno in corso. Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse "extra legem", sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo 15° giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall’INAILdall'INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 1° febbraio dell'anno in corso. Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le Casse "extra legem legem" dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e ed integrazione, un trattamento minimo pari all’80 per cento all'80% del salario giornaliero contrattuale. In occasione del rendiconto annuale delle Casse integrazione "extra legem", le parti verificheranno l’adeguamento l'adeguamento dei contributi in vigore per permettere l’applicazione l'applicazione del trattamento previsto dall’artdall'art. 62. Nelle province ove non è ancora istituita la Cassa integrazione "extra legem", le parti contraenti interverranno per promuoverne la istituzione onde conseguire, gradualmente, i livelli di trattamento minimo di cui sopra.
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