INIZIO DELLA FORNITURA. 1. Il Contraente si obbliga ad eseguire la fornitura, secondo le due fasi di cui all’art. 14, nel rispetto dei tempi di cui al cronoprogramma (Allegato 4), decorrenti dalla data dell’ordine di consegna, successivo al collaudo dei lavori di allestimento dei locali provvisori, in conformità alle norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del rapporto contrattuale.
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INIZIO DELLA FORNITURA. 1. Il Contraente si obbliga ad eseguire la fornitura, secondo le due fasi di cui all’art. 1413, nel rispetto dei tempi di cui al cronoprogramma (Allegato 43), decorrenti dalla data dell’ordine di consegna, successivo al collaudo dei lavori di allestimento dei locali provvisori, in conformità alle norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del rapporto contrattuale.. 28
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INIZIO DELLA FORNITURA. 1. Il Contraente si obbliga ad eseguire la fornitura, secondo le due fasi di cui all’art. 1413, nel rispetto dei tempi di cui al cronoprogramma (Allegato 43), decorrenti dalla data dell’ordine di consegna, successivo al collaudo dei lavori di allestimento dei locali provvisori, in conformità alle norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del rapporto contrattuale.
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