DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo Quadro avrà durata di 6 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà emettere gli Ordinativi Principali di fornitura. I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione gli Atti di Adesione avranno una durata massima pari a 5 (cinque) anni. Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà, di rescindere la Convenzione.
DURATA DELLA FORNITURA. La durata dei contratti di fornitura, stipulati a seguito di espletamento di procedura aperta per conclusione di un accordo quadro, è di 24 (ventiquattro) mesi. Si precisa che la durata del contratto di fornitura potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Xx.Xx.Xx., di ulteriori sei (6) mesi se alla data di scadenza i valori massimali non risultassero ancora esauriti.
DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo quadro avrà durata di 6 mesi decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione contraente potrà emettere gli Atti di Adesione. I singoli Contratti di fornitura stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione degli Atti di Adesione avranno una durata pari a 4 (quattro) anni. Qualora nel corso della fornitura dovessero intervenire diverse disposizioni normative rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta che non consentano di proseguire la fornitura agli aventi diritto, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà di rescindere l’accordo quadro per i lotti non più previsti nel nuovo Nomenclatore. Nel caso in cui siano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei dispositivi aggiudicati o siano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi/innovativi con codice ISO tra quelli previsti nel presente capitolato, la Ditta aggiudicataria, si impegna a fornire il nuovo dispositivo, previo parere tecnico favorevole di Xx.Xx.Xx sul dispositivo, alle stesse condizioni contrattuali, senza alcun onere aggiuntivo.
DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo Quadro relativa a ciascun lotto avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà emettere gli Ordinativi di fornitura (ossia atti di adesione). In caso di mancato acquisto di tutto il quantitativo previsto nell’A.Q., quest’ultimo potrà esser prorogato di ulteriori 6 mesi. I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione gli Atti di Adesione avranno una durata massima pari a 4 (quattro) anni. Le XX.XX. potranno emettere specifici atti di adesione, nel periodo di validità dell’A.Q. fine all’esaurimento del quantitativo di prodotti indicato negli atti di gara per ciascun lotto. Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà, di rescindere la Convenzione. L’Atto di adesione (o ordinativo di fornitura) è il documento mediante il quale la singola Amministrazione contraente regola i suoi rapporti con il Fornitore. Si precisa che il Fornitore deve erogare la fornitura a seguito di ordinativo di fornitura entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’ordinativo stesso.
DURATA DELLA FORNITURA. La Convenzione relativa a ciascun lotto avrà durata di 6 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà emettere gli Atti di Adesione. I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione degli Atti di Adesione avranno una durata di 5 (cinque) anni durante i quali potranno essere emessi gli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti.
DURATA DELLA FORNITURA. La Convenzione relativa a ciascun lotto avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna amministrazione potrà emettere gli atti di adesione; nel caso in cui il massimale previsto non venga esaurito in tale periodo la convenzione potrà essere prorogata per ulteriori 6 mesi. I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione degli ordinativi di fornitura avranno una durata massima pari a 12 mesi. In caso di esaurimento dei quantitativi previsti prima del periodo indicato Soresa provvederà ad attivare nuovo Appalto specifico.
DURATA DELLA FORNITURA. Con la stipula del contratto di cui al successivo paragrafo 4, il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata per 32 mesi decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva, efficace ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. Si evidenzia che trova applicazione l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.
DURATA DELLA FORNITURA. La fornitura avrà durata di 5 anni Alla scadenza del contratto di fornitura, la AOUBO si riserva la facoltà di prorogarne la durata per un periodo ulteriore di tempo, che di regola non potrà superare i 180 giorni. Nel caso in cui sia in corso di svolgimento una nuova procedura concorsuale, tale termine dovrà coincidere con quello relativo al subentro del nuovo fornitore. Durante tale periodo, la Ditta Aggiudicataria è impegnata ad eseguire la fornitura alle stesse condizioni e modalità previste dal presente Capitolato speciale. Allo scadere della fornitura, la Ditta Aggiudicataria dovrà ritirare a proprie spese tutte le apparecchiature installate, provvedendo all’approvvigionamento degli imballi, entro 30 giorni dalla richiesta della AOUBO. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria non provveda nei tempi indicati al ritiro dei dispositivi, la AOUBO restituirà detti dispositivi a spese della Ditta Aggiudicataria, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati agli stessi nella fasi di disinstallazione e trasporto.
DURATA DELLA FORNITURA. La fornitura in oggetto avrà durata di 4 anni dalla data di efficacia dell’ aggiudicazione ad opera della Azienda Capofila, eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 anni. L’Ausl di Bologna, per conto delle Aziende Sanitarie interessate, si riserva la facoltà, che la Ditta si impegna ad accettare con la firma del presente atto, di prorogare il contratto per non oltre 90 giorni, alle condizioni pattuite, fino a quando non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Durante il periodo contrattuale l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di modificare o rescindere dal contratto qualora, dietro segnalazione dell’organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione o venga attivata apposita convenzione dell’Agenzia Regionale Intercent-ER o di Consip.
DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo Quadro multifornitore che verrà stipulato a seguito dell’aggiudicazione della presente procedura, avrà una durata di sei mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa. Entro tale periodo, le Aziende Sanitarie della Campania, a seguito dell’adesione all’Accordo Quadro stipulato da Xx.Xx.Xx. con gli aggiudicatari dei lotti in gara, potranno emettere Ordinativi di Fornitura vincolanti per il Fornitore aggiudicatario. Con riferimento ai lotti nn.4 e 5 la Regione Puglia e/o Innova Puglia per l’Emergenza Covid, stipuleranno specifico accordo quadro multifornitore e procederanno autonomamente all’emissione dei relativi ordinativi di fornitura. La durata dell’Accordo Quadro per ciascun lotto di gara potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Xx.Xx.Xx., di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. In tale caso Xx.Xx.Xx. esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore almeno 10 giorni prima della scadenza dell’Accordo Quadro originario. La durata della fornitura di cui al singolo Ordinativo di Fornitura, che ha natura di contratto tra Fornitore e Amministrazione contraente, durante la quale il Fornitore è obbligato all’erogazione delle prestazioni in esso descritte alle condizioni specificate nell’Accordo Quadro, è pari a 6 mesi. L’Accordo Quadro potrà essere rinnovato per ogni singolo lotto per ulteriori sei mesi, su comunicazione scritta di Xx.Xx.Xx. e/o della Regione Puglia per i lotti di rispettiva competenza. In caso di rinnovo dell’Accordo quadro gli ordinativi saranno rinnovati fino alla nuova scadenza dello stesso Accordo Quadro. Ai sensi dell’art. 106, co. 11, del Codice, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o la Regione Puglia si riservano la facoltà di risolvere l’Acc...