Common use of INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA Clause in Contracts

INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La copertura assicurativa per ciascun Cliente Assicurato è pari a 12 mesi con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di acquisto del pacchetto BNL Protezione Identità, con tacito rinnovo per periodi successivi di 12 mesi salvo disdetta del pacchetto BNL Protezione Identità. La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione della copertura assicurativa. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

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INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero l'Assicurato avrebbe iniziato a violare norme di legge o contrattualilegge. La copertura assicurativa per ciascun Cliente Assicurato è pari a 12 mesi con decorrenza garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24:00 24 del giorno di acquisto stipulazione del pacchetto BNL Protezione Identità, con tacito rinnovo per periodi successivi di 12 mesi salvo disdetta del pacchetto BNL Protezione Identitàcontratto. La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione della copertura assicurativa. La Inoltre: - la garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il ; - il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate; - in caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

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INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La copertura assicurativa per ciascun Cliente Assicurato è pari a 12 mesi con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di acquisto del pacchetto BNL Protezione IdentitàIdentità BNL, con tacito rinnovo per periodi successivi di 12 mesi salvo disdetta del pacchetto BNL Protezione IdentitàIdentità BNL. La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione della copertura assicurativa. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

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