Interventi urgenti. Nei casi di dichiarata urgenza e indifferibilità (a insindacabile giudizio della D.L.), come stabilito all'Art. 10 del presente capitolato, i lavori relativi a ciascun ordine dovranno essere iniziati e proseguiti senza alcuna sospensione, entro e non oltre le 1,00 ore (ore una) decorrenti dal ricevimento dell’ordine anche telefonico verbale. La mancata risposta - entro 30 minuti - alla richiesta di intervento, sia tramite telefono cellulare o fax, e/o il mancato intervento entro le 1,00 ore successive con la seguente esecuzione, autorizza la Stazione Appaltante a provvedere con altri mezzi addebitandone i maggiori oneri ed i danni relativi all'Appaltatore, oltre all'applicazione della relativa penale con le modalità previste dal presente Capitolato. Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del guasto, l’Appaltatore dovrà comunque predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i disservizi. In ogni caso la direzione lavori potrà richiedere l'intervento anche di n.° 2 squadre con mezzi di escavazione distinti per l'esecuzione, in contemporanea, di interventi in luoghi diversi. Il mancato rispetto di questa condizione comporterà l’applicazione di una penale. Al termine dei lavori generale riferito alla perizia nella sua interezza il Direttore dei Lavori redigerà il certificato di ultimazione dei lavori procedendo alla verifica provvisoria delle opere compiute verbalizzando - in contraddittorio con l'Appaltatore - gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nelle ricognizioni e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, termine che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.
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Interventi urgenti. Nei casi di dichiarata urgenza e indifferibilità (a insindacabile giudizio della D.L.), come stabilito all'Art. 10 del presente capitolato, i lavori relativi a ciascun ordine dovranno essere iniziati e proseguiti senza alcuna sospensione, entro e non oltre le 1,00 ore (ore unauna/00) decorrenti dal ricevimento dell’ordine anche telefonico verbale. La mancata risposta - entro 30 minuti - alla richiesta di intervento, sia tramite telefono cellulare o fax, e/o il mancato intervento entro le 1,00 ore successive con la seguente esecuzione, autorizza la Stazione Appaltante a provvedere con altri mezzi addebitandone i maggiori oneri ed i danni relativi all'Appaltatore, oltre all'applicazione della relativa penale con le modalità previste dal presente Capitolato. Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del guasto, l’Appaltatore dovrà comunque predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i disservizi. In ogni caso la direzione lavori potrà richiedere l'intervento anche di n.° 2 squadre con mezzi di escavazione cui all'art. 9 distinti per l'esecuzione, in contemporanea, di interventi in luoghi diversi. Il mancato rispetto di questa condizione comporterà l’applicazione di una penale. Al termine dei lavori generale riferito alla perizia nella sua interezza il Direttore dei Lavori redigerà il un certificato di ultimazione dei lavori procedendo alla verifica provvisoria delle opere compiute verbalizzando - in contraddittorio con l'Appaltatore - gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nelle ricognizioni e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, termine che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.
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Interventi urgenti. Nei casi di dichiarata urgenza e indifferibilità (a insindacabile giudizio della D.L.), come stabilito all'Art. 10 del presente capitolato, i lavori relativi a ciascun ordine dovranno essere iniziati e proseguiti senza alcuna sospensione, entro e non oltre le 1,00 ore (ore unauna/00) decorrenti dal ricevimento dell’ordine anche telefonico verbale. La mancata risposta - entro 30 minuti - alla richiesta di intervento, sia tramite telefono cellulare o fax, e/o il mancato intervento entro le 1,00 ore successive con la seguente esecuzione, autorizza la Stazione Appaltante a provvedere con altri mezzi addebitandone i maggiori oneri ed i danni relativi all'Appaltatore, oltre all'applicazione della relativa penale con le modalità previste dal presente Capitolato. Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del guasto, l’Appaltatore dovrà comunque predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i disservizi. In ogni caso la direzione lavori potrà richiedere l'intervento anche di n.° 2 squadre con mezzi di escavazione distinti per l'esecuzione, in contemporanea, di interventi in luoghi diversi. Il mancato rispetto di questa condizione comporterà l’applicazione di una penale. Al termine dei lavori generale riferito alla perizia nella sua interezza il Direttore dei Lavori redigerà il un certificato di ultimazione dei lavori procedendo alla verifica provvisoria delle opere compiute verbalizzando - in contraddittorio con l'Appaltatore - gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nelle ricognizioni e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, termine che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.
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Interventi urgenti. Nei casi di dichiarata urgenza e indifferibilità (a insindacabile giudizio della D.L.), come stabilito all'Art. 10 del presente capitolato, i lavori relativi a ciascun ordine dovranno essere iniziati e proseguiti senza alcuna sospensione, entro e non oltre le 1,00 1,5 ore (ore unauna e mezza) decorrenti dal ricevimento dell’ordine anche preferibilmente telefonico verbaleverbale e/o tramite pec. La mancata risposta - entro 30 minuti - alla richiesta di intervento, sia tramite telefono cellulare o faxposta elettronica, e/o il mancato intervento entro le 1,00 1,5 ore successive con la seguente esecuzione, autorizza la Stazione Appaltante a provvedere con altri mezzi addebitandone i maggiori oneri ed i danni relativi all'Appaltatore, oltre all'applicazione della relativa penale con le modalità previste dal presente Capitolato. Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del guasto, l’Appaltatore dovrà comunque predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i disservizi. In ogni caso la direzione lavori potrà richiedere l'intervento anche di n.° 2 squadre con mezzi di escavazione distinti per l'esecuzione, in contemporanea, di interventi in luoghi diversi. Il mancato rispetto di questa condizione comporterà l’applicazione di una penale. Al termine dei lavori generale riferito alla perizia nella sua interezza il Direttore dei Lavori redigerà il un certificato di ultimazione dei lavori procedendo alla verifica provvisoria delle opere compiute verbalizzando - in contraddittorio con l'Appaltatore - gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nelle ricognizioni e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, termine che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.
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