AREA 4° - UFFICIO TECNICOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTEUFFICIO MANUTENZIONE – VIABILITA’ – ILLUMINAZIONE PUBBLICA – VERDE PUBBLICO
AREA 4° - UFFICIO TECNICO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE UFFICIO MANUTENZIONE – VIABILITA’ – ILLUMINAZIONE PUBBLICA – VERDE PUBBLICO |
ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART.54 DEL D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA/PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE COMUNALI E RELATIVE INFRASTRUTTURE PER L’ANNUALITA’ 2022.
SCHEMA DI CONTRATTO - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Area 4° - Ufficio Tecnico
Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
Ufficio Manutenzione – Viabilità – Illuminazione Pubblica – Verde Pubblico
IL TECNICO
(Geom. Xxxxx XXXXX)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Xxxxx XXXXX)
Finale Ligure, lì 15 novembre 2021.
SCHEMA DI CONTRATTO
Art. 1) OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente documento ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro, da stipularsi con un solo operatore economico, inerente i lavori di manutenzione - ordinaria e straordinaria – delle strade comunali e relative infrastrutture, ai sensi dell’Art.54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’annualità 2022.
Come per il precedente appalto 2021 – tuttora in corso - con il soggetto risultato aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto con il quale verrà regolamentata la disciplina generale dell’appalto e l’operatore economico sarà obbligato ad effettuare la conseguente attività conformemente agli ordini inoltrati dall’ufficio tecnico comunale competente.
La forma, le dimensioni delle principali opere oggetto dell’appalto e la stessa ubicazione dei vari interventi non possono essere definite in modo puntuale, in quanto – trattandosi di appalto di manutenzione - gli interventi non possono essere predeterminati in modo univoco, nel numero e nella localizzazione, ma si rendono necessari secondo le esigenze della Stazione Appaltante, come richiesti e precisati all’atto esecutivo dal Direttore dei Lavori mediante ODI (Ordini di Intervento).
I lavori da eseguire saranno quindi indicati all'Appaltatore di volta in volta, in corrispondenza di ciascun intervento a seguito di ordini come stabilito all'Art. 10 del presente capitolato, secondo le categorie dei lavori previste in elenco prezzi e secondo le priorità e le urgenze della Stazione Appaltante, con interessamento di tutto il territorio comunale.
l lavori sopra brevemente indicati si possono così suddividere:
A) Manutenzione ordinaria strade comunali e relative infrastrutture
Le operazioni di manutenzione ordinaria – intese come il complesso delle attività tese a riportare le infrastrutture oggetto d'intervento allo stato di normale funzionamento - potranno essere localizzate su tutto il territorio cittadino e riguarderanno la rete viaria comunale primaria e secondaria insistente sul territorio con le relative infrastrutture.
In via esemplificativa, gli interventi da eseguire potranno essere ascritti alle fattispecie riportate nei punti seguenti
1. Interventi urgenti/programmati di riparazione, risanamento, rifacimento, ricostruzione, deviazione, ed altri interventi sulle strade comunali (urbane, extraurbane e vicinali), incluse le relative infrastrutture, incluse forniture di materiali; le modalità di esecuzione dei suddetti interventi saranno definite secondo le necessità del caso e valutate dalla Direzione dei Lavori;
2. Interventi di pulizia e sgombero di frane e/o smottamenti che interessino il sedime stradale comunale, con impiego di mezzi meccanici: gli interventi saranno richiesti dalla Direzione dei Lavori quando necessario;
3. Interventi per spargimento sale e sgombero neve su tutta la viabilità principale e secondaria, in occasione di eventi meteo significativi caratterizzati da precipitazioni nevose;
4. Interventi che si rendessero necessari con carattere di urgenza o determinati da cause di forza maggiore e/o seguito di pubbliche calamità;
5. Interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità e a salvaguardia dell’ambiente, e per assicurare la continuità della fruibilità del catasto stradale, anche fuori dell’orario normale di lavoro (e quindi in anche in orario notturno e/o in giorni festivi), di qualsiasi tipo e specie, da eseguirsi sulle strade
comunali e relative infrastrutture. A tal proposito dovrà essere assicurata reperibilità attiva 24h/24h
secondo le modalità dell’Art 9.
Con riferimento ai punti 1), 2) e 3) la tipologia degli interventi sarà costituita (in maniera non esaustiva ed esemplificativa) dalle seguenti lavorazioni:
a) Scavi di sbancamento e fondazione, scarifiche;
b) Murature in calcestruzzo o con paramento in pietra locale faccia vista;
c) Sottofondi pietrisco, conglomerati bituminosi per riprese piano viabile;
d) Cunette bordure, drenaggi, guard-rail;
e) Tubazioni per acque bianche, chiusini e griglie caditoie;
f) Pavimentazioni per marciapiedi;
g) Fornitura materiali (ivi compreso sale misto a risetta), mezzi d’opera, trasporti per servizio di spargimento sale e rimozione neve;
h) Economie.
B) Manutenzione straordinaria strade comunali e relative infrastrutture
Sono identificati come manutenzione straordinaria tutti i seguenti interventi:
Interventi di manutenzione/ripristino a carattere eccezionale:
Tali tipi di intervento necessari in seguito ad eventi assolutamente eccezionali o a calamità natu- rali legalmente dichiarate tali: in questi casi l’Appaltatore si impegna a provvedere alle necessarie opere di ripristino, una volta ricevuta la formale ordinazione da parte dell'Ente secondo le modalità previste dal- la normativa vigente.
I conseguenti lavori, valutati sulla base dell’elenco prezzi di progetto con applicazione dello stesso ribasso praticato in sede di gara, saranno affidati singolarmente e con specifici provvedimenti - con i qua- li saranno approvate le singole perizie - all’Appaltatore principale essendo tale facoltà esplicitamente prevista in sede di gara ed avendone tenuto conto ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazio- ne.
Con la partecipazione alla gara, l’Appaltatore assume l’obbligo e l’impegno ad eseguire tutti gli in- terventi di manutenzione straordinaria secondo le modalità ed i tempi previsti nelle rispettive perizie e nei limiti d’importo annui indicati.
In ogni caso, l’indicazione dei suddetti importi non vincola il alcun modo la Stazione Appaltante all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria i quali potranno anche non essere eseguiti - o eseguiti solo in parte - qualora non se ne presenti la necessità, o affidati separatamente e/o in parte anche ad altri soggetti.
Art.2) AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto, per l’annualità 2021, è definito come segue:
a) Importo dei lavori A MISURA € 150.000,00 |
- Di cui importo oneri sicurezza (Oneri speciali e specifici COVID-19) € 6.500,00 |
b) Incremento oneri aziendali COVID-19 € 2.026,96 |
c) Importo dei lavori a base d’asta € 152.026,96 |
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO € 143.500,00 |
b) Somme a disposizione dell’Amministrazione € 47.973,04 |
- Di cui I.V.A. 22 % € 33.445,93 |
- Di cui incentivo alla progettazione (art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016) € 2.432,43 |
- Di cui incentivo alla progettazione (art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016) € 608,11 |
- Contributo ANAC € 225,00 |
- Incarico per il coordinamento della sicurezza € 2.983,26 |
- Imprevisti € 8.278,31 |
TOTALE PROGETTO € 200.000,00 |
Gli oneri di sicurezza, non quantificabili in via definitiva tenuto conto che le effettive prestazioni/lavorazioni da eseguire non sono definite a priori, sono stati quantificati mediante una percentuale sull’importo a base d’asta che, anche per l’esperienza derivante da precedenti appalti similari, è in grado di ricomprendere la totalità degli apprestamenti della sicurezza via via intrapresi nei vari micro-cantieri dell’accordo quadro.
La computazione degli oneri della sicurezza cd. “speciali” e quelli derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sarà quindi effettuata a misura in base agli apprestamenti effettivamente messi in capo e ritenuti necessari, rispettivamente con l’utilizzo del prezzario regionale in vigore eventualmente integrato (oneri speciali) e con l’utilizzo del prezzario misure anti COVID-19 su cantieri di lavori pubblici allegato all’Ordinanza n.° 48/2020 della Regione Liguria. La stessa Ordinanza n.° 48/2020 richiede – per i nuovi cantieri - un adeguamento degli oneri aziendali delle imprese esecutrici con incremento della relativa percentuale dal 15% al 17%.
Dalla stima a percentuale è scaturito un importo presunto – ritenuto congruo - di € 6.500,00 riferito alla durata dell’appalto, da contabilizzare in corso d’opera; l’incremento degli oneri aziendali COVID-19 è stato calcolato analiticamente nella Relazione Tecnica-Illustrativa, ed ammonta a € 2.026,96.
In fase esecutiva gli importi della sicurezza cd. “speciali” e quelli derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 - da contabilizzare a misura - saranno però quelli risultanti dagli effettivi apprestamenti ed altre voci contemplate dal paragrafo 4 dell’All.XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. relative all’attività di cantiere, inseriti in contabilità e non soggetti a ribasso: per quanto riguarda i costi COVID-19 molto dipenderà dal protocollo aziendale messo in atto dall’Impresa Affidataria per il contenimento del contagio, si procederà pertanto a contabilizzare esclusivamente ciò che non risulta già coperto dall’azienda.
Relativamente l’incremento degli oneri aziendali COVID-19, nel caso di superamento dell’emergenza e come suggerito dall’allegato A all’Ordinanza n.° 48 della Regione Liguria , si procederà ex art. 106 lett. “a” del D. Lgs. 50/2016, al fine di rivedere in diminuzione l’importo da corrispondere all’aggiudicatario.
Per quanto riguarda la stima di incidenza della manodopera, il cui valore deve essere indicato nei documenti a base di gara ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rimanda a quanto indicato nella Relazione Tecnica Illustrativa, evidenziando in ogni caso che l’importo è stato stimato in
€ 38.614,85.
Qualora se ne ravvisi la necessità potranno essere oggetto di specifica valutazione, mediante la predisposizione di apposite e singole perizie da parte dell'ufficio tecnico comunale, ulteriori e specifici interventi inquadrabili sempre nelle fattispecie di cui ai precedenti punti e riguardanti le strade comunali e le relative infrastrutture.
Parimenti, qualora in funzione dell'esecuzione degli interventi richiesti si determini un esaurimento dell'importo contrattuale, si potrà procedere ad ulteriore integrazione.
Per l'annualità 2022 l'importo degli ulteriori interventi (sia mediante predisposizione di apposite e singole perizie, sia attraverso integrazione all'importo contrattuale), è valutato - in via preventiva - pari a
€ 150.000,00 (oneri di sicurezza inclusi) oltre I.V.A. .
L’importo annuale indicato potrà essere raggiunto mediante l’esecuzione di un intervento singolo o più interventi indipendenti, in funzione delle necessità.
I conseguenti lavori, valutati sulla base dell’elenco di riferimento con applicazione dello stesso ribasso praticato in sede di gara, saranno affidati singolarmente e con specifici provvedimenti - con i quali saranno approvate le singole perizie o disposta l'integrazione - all’appaltatore principale essendo tale facoltà esplicitamente prevista in sede di gara.
Con la partecipazione alla gara, l’appaltatore assume l’obbligo e l’impegno ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione straordinaria secondo le modalità ed i tempi previsti nelle rispettive perizie e nei limiti d’importo annui indicati alle condizioni e termini riportati nel relativo Schema di contratto- Capitolato speciale d’appalto.
In ogni caso, l’indicazione dei suddetti importi non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria i quali potranno anche non essere eseguiti, o eseguiti solo in parte, qualora non se ne presenti la necessità, o affidati separatamente e/o in parte anche ad altri soggetti.
Art.3) MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto d’appalto di cui al presente capitolato verrà stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis e secondo la definizione di cui all’Art.3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
I prezzi in elenco sono dedotti con riferimento al corrente prezzario della camera di commercio (ultima edizione disponibile), da analisi prezzi, e da listini di uso corrente.
Tali prezzi tengono conto di tutti gli oneri a carico dell’impresa per l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori appaltati, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato.
Il D.L. potrà ordinare, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione in economia di quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi unitari di elenco e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l’eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso, non conveniente o non congruo provvedere alla formazione di nuovi prezzi.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nell’elenco prezzi ed a quelli eventualmente concordati; i prezzi, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effet- tuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia.
Gli operai incaricati dell’esecuzione dei lavori in economia non dovranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto di operai che eseguano lavori a corpo o a misura.
Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa.
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con le modalità previste dal D.M. n.° 49 del 07 marzo 2018, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari dell’elenco prezzi di progetto;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi di elenco, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei suddetti prezzi) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di eventuale giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono
convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento).
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.
Art.4) CATEGORIE DEI LAVORI - DURATA DEL CONTRATTO
In conformità all’allegato «A» al D.p.r. 207/10 e s.m.i. i lavori sono classificati nella categoria
prevalente di opere generali «OG3».
L’importo della categoria prevalente, per la durata del contratto, è determinato come di seguito indicato:
2022 | |
Lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria | € 152.026,96 |
Sulla base di quanto stabilito dall’Art. 28 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’oggetto del contratto è costituito da lavori essendo l’importo delle prestazioni di servizi (servizio di reperibilità con le modalità di cui all’Art.9) inferiore al 50%.
Inoltre, in osservanza ai disposti dell’Art.35 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore dell’appalto da prendere in considerazione è quello massimo stimato, al netto di I.V.A., del complesso degli appalti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro.
Stante quanto indicato dall’Art.61 comma 2 del D.p.r. 207/2010 e s.m.i. è richiesto il possesso dell’attestazione SOA nella Cat. OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane – per la Classifica I: tale classifica copre sia l'importo posto a base di gara che quello degli ulteriori ed eventuali interventi.
La durata del contratto è fissata in giorni trecentosessantacinque (365), corrispondenti all’annualità 2022, salvo la possibilità di prolungare tale durata in funzione degli importi ancora disponibili e non utilizzati nel periodo in esame.
Art.5) DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, anche ai sensi dell’Art.32 comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ancorché non materialmente allegati:
- Il Capitolato Generale d’Appalto (D.M.145/00 e s.m.i.) per le parti non abrogate;
- Lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d’Appalto;
- L’elenco prezzi unitari: si precisa che per la parte coincidente in toto con il Prezzario Regione Liguria 2021 la stessa non sarà stampata, sarà invece riportata su cartaceo la parte derivante da alcuni dei nuovi prezzi di cui alle precedenti manutenzioni e i prezzi relativi alla sicurezza COVID-19;
- Il PSC e relativi allegati;
- Il piano operativo di sicurezza (POS) con i relativi allegati;
- Le polizze di garanzia previste.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- Il Codice dei contratti X.Xxx. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.p.r. 207/10 e s.m.i. per le parti non abrogate;
- Il Decreto Ministeriale n.° 49 del 07.03.2018;
- Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con i relativi allegati;
- I regolamenti comunali vigenti disciplinanti materie attinenti all’attività connessa all’esecuzione delle lavorazioni da eseguire;
- Il vigente protocollo del “protocollo per lo sviluppo della legalità e trasparenza degli appalti pubblici” sottoscritto dal Comune di Finale Ligure.
Art.6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Art.7) RAPPRESENTATE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi stabilito dalla legislazione vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, xxxxxx comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione del direttore tecnico deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
Art.8) NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E L’ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.
Il Direttore dei Lavori provvede ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice all’accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del Capitolato Speciale e ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti.
Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l‘introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’impresa affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l’accettazione del Direttore dei Lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Non rileva l’impiego da parte dell’impresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata.
Il Direttore dei Lavori o l’organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato Speciale d’Appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell’impresa affidataria.
Il Direttore dei Lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando che l’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.
L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.p.r. 21 aprile 1993, n.° 246 e s.m.i. .
L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n.° 29 del 4 febbraio 2008).
Art.9) SERVIZIO DI REPERIBILITA’
Al fine di assicurare un servizio continuo di pronto intervento, per casi di emergenza, l'Appaltatore ha l'obbligo di istituire e prestare il servizio di reperibilità attivo 24h/24h anche nei giorni festivi e prefestivi non lavorativi.
A questo scopo , è fatto obbligo all’Appaltatore – prima della consegna generale di cui al successivo Art.10 - di comunicare alla direzione dei lavori:
L’indirizzo di posta elettronica sempre attivo dove ricevere le comunicazioni ordinarie e urgenti;
il numero del telefono fisso e/o del cellulare di un tecnico /responsabile reperibile da poter contattare a qualunque ora del giorno e della notte, feriale e festivo, diurno o notturno, 24h/24h.
Allo scopo di poter intervenire in breve tempo ed in qualsiasi momento, il servizio di reperibilità prevede l’attivazione di adeguate squadre operative costituite da operai e mezzi d’opera per fronteggiare l’emergenza verificatasi secondo le modalità indicate all’Art.11 – Interventi urgenti.
In caso di diramazione da parte della Protezione Civile Regionale dello “Stato di Allerta” di qualunque tipologia che interessi anche il territorio comunale, l’Appaltatore – se espressamente richiesto dal Responsabile del Procedimento o dalla Direzione dei Lavori – dovrà attivare una o più squadre di pronto intervento, con attrezzature e mezzi d’opera a disposizione, in grado di intervenire in caso di necessità, anche secondo la tempistica di cui all'Art.11 per interventi urgenti.
L’appaltatore dovrà avere a disposizione ed indicare un sito/magazzino/ricovero/unità produttiva entro un limite max di Km. 60,00, dove disporre dei seguenti mezzi per interventi urgenti:
autocarro portata fino a 1,5t;
autocarro portata da 7,1t a 12t munito di gru;
escavatore peso fino a 2t munito di martello demolitore;
escavatore peso oltre 5t fino a 8t munito di martello demolitore;
pala meccanica gommata peso oltre 6t fino a 10t;
minipala gommata peso min. 2,5t;
attrezzatura per servizio spargimento sale e rimozione neve;
gruppo elettrogeno;
attrezzatura comune.
Lo stesso sito/unità produttiva, di cui l'Appaltatore dovrà fornire prova certa e tangibile della sua esistenza e dotazione di mezzi, dovrà essere fornito di adeguata scorta del materiale di uso e consumo – inerti compresi - più ricorrente riguardante la manutenzione tipica di strade ed aree pubbliche, al fine di far fronte a esigenze di carattere urgente non soddisfabili dalle rivendite al minuto ed all'ingrosso - cave comprese - presenti sul mercato. Lo stesso magazzino dovrà essere dotato di adeguata scorta di sale e risetta da utilizzarsi per interventi urgenti in caso di nevicate sul territorio cittadino.
La sussistenza di tali condizioni dovrà essere dichiarata in sede di formulazione dell'offerta e potrà essere soggetta a verifica successiva all'aggiudicazione, unitamente agli ulteriori requisiti dichiarati, ai fini dell'efficacia dello stesso provvedimento.
La verifica potrà anche contemplare eventuali sopralluoghi presso il magazzino dell’Impresa.
L'eventuale accertamento dell'insussistenza delle condizioni dichiarate comporterà l'automatica revoca dell'aggiudicazione.
Solamente in casi eccezionali, ad esempio a causa di contemporaneità di più interventi da eseguire, potrà essere valutata la possibilità di intervento al giorno successivo, sempre che la problematica non provochi l'interruzione di servizi all'utenza o danni di qualsiasi genere o non ci sia ragione di temere il verificarsi di danni.
Nei casi in cui l’emergenza costituisca pericolo esclusivamente per il transito viario pedonale, ciclabile o veicolare - e la circostanza lo consenta - l’Appaltatore dovrà comunque assicurare l'immediata predisposizione della necessaria segnaletica per delimitare l'area interessata.
Resta inteso che l'eventuale procrastinabilità dell'intervento, nonché la valutazione che lo stesso non sia urgente, è di esclusiva competenza della direzione dei lavori.
Art.10) CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI – ORDINI D’INTERVENTO (O.D.I.)
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale - da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula - previa convocazione dell’esecutore.
Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’aggiudicatario.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’Art.32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . In tali casi il Direttore dei Lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Di conseguenza l’Appaltatore dovrà produrre tutti i documenti necessari alla consegna dei lavori entro il termine perentorio di max. 15 gg decorrenti dalla comunicazione della Stazione Appaltante, salvo motivati ritardi non imputabili all’Appaltatore e debitamente documentati. Per ogni giorno di ritardo si applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale.
La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
Dalla data del verbale di consegna generale decorre l’attivazione del servizio di reperibilità di cui all’Art.9. da parte dell’Appaltatore.
Trattandosi di una successione di lavori, la consegna dei lavori non avverrà contemporaneamente per l’intero complesso bensì frazionatamente mediante Ordini di Intervento (O.D.I.) , numerati progressivamente e firmati dal Direttore dei Lavori o da un suo delegato, che saranno emessi su base programmata o per fronteggiare eventuali urgenti necessità.
Ogni O.D.I. varrà quale verbale di consegna frazionata, fermo restando che il tempo teorico dell’appalto decorre dalla data del verbale di consegna generale iniziale.
Nei casi di interventi programmati, l’ordine d’intervento sarà di norma sempre inviato via posta elettronica e recherà l’indicazione della tempistica d’intervento secondo quanto stabilito dall’Art. 11; tale tempistica potrà essere oggetto di richiesta di proroga motivata da esigenze oggettive riscontrate sul cantiere o per altre necessità/evenienze subentrate in corso d'opera.
Con la denominazione di interventi programmati vengono indicati tutti i lavori/attività definiti, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, necessari non urgenti ed eseguibili sulla base di una pianificazione preventiva.
Nei casi di urgenza, l'ordine potrà essere emesso - dalla direzione lavori o da suo delegato - anche a mezzo telefonata su cellulare oppure posta elettronica e l’Appaltatore sarà tenuto ad intervenire tempestivamente secondo i tempi stabiliti all’Art. 11 del presente Capitolato, cioè a presentarsi sul luogo dell’intervento con tutti i mezzi, attrezzi, segnaletica e personale necessari all’esecuzione dello stesso, a qualsiasi ora ed in qualunque giorno esso venga avanzato.
Qualora l’intervento sia richiesto per via telefonica, lo stesso andrà confermato – prima possibile
– via posta elettronica indicando l’ora, il giorno, il dettaglio della richiesta formulata, il nominativo del soggetto che ha effettuato l’ordine e quello dell’impresa appaltatrice contattato.
L’O.D.I. a posteriori sarà sempre firmato dalla direzione lavori e controfirmato dal soggetto che ha richiesto l’intervento urgente qualora diverso.
Con la denominazione interventi urgenti vengono indicati quei lavori che, a insindacabile giudizio del D.L., potrebbero provocare pregiudizio imminente grave ai lavori stessi , danni alle cose ed alle
persone, determinino situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, gravi disagi all’utenza, interruzione o discontinuità nei servizi forniti, rischio di inquinamento, esigenze di protezione civile.
La conferma di lettura del messaggio di posta elettronica andato a buon fine relativo ad ogni O.D.I. costiuirà attestazione dell’ordine ricevuto da parte dell’Appaltatore: quest'ultimo, in ogni caso, dovrà inviare – contestualmente al rapporto di sintesi del/i cantiere/i indicante manodopera, materiali e noleggi – l'O.D.I. controfirmata e timbrata, mediante scansione, nei tempi indicati dalla D.L. .
L’Impresa non potrà vantare diritti di sorta o chiedere risarcimenti di danni per la mancata continuità operativa, tenuto conto che le opere da eseguire sono per loro natura frazionate e che l’intervallo di tempo fra l’ultimazione di un’opera e la consegna di quella successiva potrà essere variabile in funzione delle necessità della Stazione Appaltante.
Art.11) TEMPI D’INTERVENTO
I lavori da eseguire consistono in una pluralità di interventi che saranno indicati all'Appaltatore di volta in volta.
In corrispondenza di ciascun intervento sarà emesso un ordine scritto (O.D.I.) come stabilito all'Art. 10 del presente Capitolato, e secondo le categorie dei lavori previste in elenco prezzi, le priorità e le urgenze della Stazione Appaltante.
Il suddetto O.D.I. indicherà normalmente il termine utile per eseguire le lavorazioni commissionate, definito in funzione dell’estensione degli interventi, decorso il quale potrebbe essere applicata una penale giornaliera: la tempistica concessa con l'O.D.I. potrà essere oggetto di richiesta di proroga motivata da esigenze oggettive riscontrate sul cantiere o per altre necessità/evenienze subentrate in corso d'opera, come già accennato al precedente art. 10, richiesta che dovrà sempre essere riscontrata dalla D.L. in senso positivo o negativo, anche al fine dell'applicazione o meno dell'eventuale penale per mancato rispetto del termine indicato.
L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione - decorrenti dalla data indicata nell’O.D.I. - eventualmente prorogati qualora ne ricorrano i presupposti per giustificati motivi.
I lavori relativi a ciascun ordine dovranno essere iniziati , entro e non oltre i termini indicati nei rispettivi O.D.I.
Nel caso in cui per l’esecuzione dei lavori sia necessario – da parte dell’Appaltatore – redigere un proprio piano sostitutivo/operativo di sicurezza integrativo, nell’assegnazione del termine di inizio dei lavori si terrà conto di tale incombenza.
Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al punto B) dell’Art.1 recheranno specifici termini di inizio e fine lavori nelle rispettive perizie.
Interventi urgenti
Nei casi di dichiarata urgenza e indifferibilità (a insindacabile giudizio della D.L.), come stabilito all'Art. 10 del presente capitolato, i lavori relativi a ciascun ordine dovranno essere iniziati e proseguiti senza alcuna sospensione, entro e non oltre le 1,00 ore (ore una) decorrenti dal ricevimento dell’ordine anche telefonico verbale.
La mancata risposta - entro 30 minuti - alla richiesta di intervento, sia tramite telefono cellulare o fax, e/o il mancato intervento entro le 1,00 ore successive con la seguente esecuzione, autorizza la
Stazione Appaltante a provvedere con altri mezzi addebitandone i maggiori oneri ed i danni relativi all'Appaltatore, oltre all'applicazione della relativa penale con le modalità previste dal presente Capitolato.
Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del guasto, l’Appaltatore dovrà comunque predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i disservizi.
In ogni caso la direzione lavori potrà richiedere l'intervento anche di n.° 2 squadre con mezzi di escavazione distinti per l'esecuzione, in contemporanea, di interventi in luoghi diversi. Il mancato rispetto di questa condizione comporterà l’applicazione di una penale.
Al termine dei lavori generale riferito alla perizia nella sua interezza il Direttore dei Lavori redigerà il certificato di ultimazione dei lavori procedendo alla verifica provvisoria delle opere compiute verbalizzando - in contraddittorio con l'Appaltatore - gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nelle ricognizioni e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, termine che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi.
Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.
Art.12) PENALI
In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale, saranno applicate le seguenti penali.
Interventi programmati
1. Mancato inizio dei lavori entro i termini fissati dall’O.D.I.: € 150,00;
2. Mancato completamento delle lavorazioni entro i termini fissati dall’O.D.I. senza giustificati motivi e per colpa dell’Appaltatore: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
Interventi urgenti
1. Mancata risposta entro 30 minuti dalla richiesta d’intervento: € 150,00;
2. Inizio intervento dopo 1,5 ore dalla richiesta: € 200,00;
3. Irreperibilità dell’Appaltatore (la mancata risposta alla richiesta d’intervento urgente sarà considerata irreperibilità dopo che siano trascorse 2 ore): € 350,00;
4. Mancata messa a disposizione di n.° 2 squadre operative per l’esecuzione contemporanea di più interventi: € 200,00.
Al ricorrere delle circostanze di cui sopra, la direzione lavori provvederà a comunicare l’applicazione della relativa penale - specificandone l’importo – mediante posta elettronica.
L’ammontare della/e penale/i sarà detratto dalla prima fatturazione utile.
L’Appaltatore potrà richiedere la disapplicazione della/e penale/i fornendo apposito riscontro scritto – entro 10 gg dalla contestazione dell’evento - argomentando le proprie ragioni con ogni mezzo ritenuto idoneo a giustificazione del suo operato
Sulla disapplicazione della penale, deciderà il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori, qualora lo stesso sia soggetto diverso, entro i 10 gg successivi al ricevimento delle memorie
dell’Appaltatore. La disapplicazione sarà possibile qualora il ritardo maturato non sia imputabile all’Appaltatore e/o per cause di forza maggiore.
Ai fini dell’applicabilità delle penali saranno considerati eventi diversi o disgiunti gli eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o nello stesso giorno in luoghi diversi, di eventi anche identici o simili tra loro.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa del comportamento dell’Appaltatore.
Nel caso in cui l’Appaltatore non rispetti le tempistiche indicate all’Art.11, a partire dal quinto ritardo nel caso di interventi programmati/urgenti - rendendosi recidivo - saranno applicate le penali sopra esposte raddoppiandone gli importi.
A seguito di ulteriore mancato rispetto delle tempistiche previste, sarà facoltà della Stazione Appaltante rescindere il Contratto d’Appalto a danno e spese dell’Appaltatore secondo quanto stabilito dall’Art.15.
Art.13) PROROGHE - SOSPENSIONI
L’Appaltatore - qualora per causa a esso non imputabile - non sia in grado di ultimare i lavori programmati nel termine indicato dall’O.D.I. potrà chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata prima della scadenza del termine fissato o al ricevimento dell’O.D.I. .
La richiesta è presentata al Direttore di Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P. (se soggetto diverso), corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
La proroga è concessa o negata con nota scritta del R.U.P. - ed inviata tramite fax - entro 3 gg dal ricevimento della richiesta. La mancata determinazione del R.U.P. entro il termine indicato costituisce rigetto automatico della richiesta.
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’impresa esecutrice potrà ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito in ogni caso l’Appaltatore;
Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’Appaltatore. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze dell’O.D.I. o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo - oppure apponga sullo stesso delle riserve - si procede a norma del D.M. n.° 49 del 07 marzo 2018.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul
quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni - e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia - in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. .
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori.
Art.14) INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata, regolare o continuativa conduzione secondo quanto stabilito dall’O.D.I.:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale;
f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause di cui ai precedenti punti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori di cui all’articolo , per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del Contratto.
Art.15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI - RECESSO UNILATERALE
Come previsto dall’Art.12, nel caso in cui l’Appaltatore non rispetti le tempistiche indicate all’Art.11, a partire da un numero di ritardi per interventi programmati/urgenti - imputabili all’Appaltatore superiori a cinque - lo stesso sarà considerato recidivo.
A seguito di ulteriore mancato rispetto delle tempistiche previste, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di ulteriore motivazione, potrà procedere alla risoluzione del contratto previo avvio del procedimento, ed indipendentemente dai lavori eseguiti.
Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria costituita ai sensi dell’Art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
Nel caso di informazioni antimafia interdittive, si procederà all’automatica risoluzione del contratto o alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto qualora la misura interdittiva riguardi il subaffidatario.
Nei suddetti casi, è prevista l’automatica applicazione di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggiore danno.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà – a suo insindacabile giudizio e senza che da tale decisione l’appaltatore possa vantare crediti o pretese risarcitorie di sorta – di procedere al recesso unilaterale del contratto in qualunque momento.
La volontà di avvalersi di tale facoltà sarà comunicata all’Appaltatore con preavviso scritto non inferiore a 20 gg.
In caso di risoluzione o recesso, all’Appaltatore spetterà esclusivamente il compenso relativo ai lavori eseguiti regolarmente.
Nel caso in cui siano in corso dei lavori, gli stessi saranno portati al loro naturale compimento e corrisposti secondo le condizioni contrattuali.
Art.16) CONTABILITA’ LAVORI - DIRITTO DI CHIAMATA - PAGAMENTI
Per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto saranno redatti i seguenti documenti contabili:
a) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
b) le liste settimanali per la contabilizzazione delle lavorazioni in economia;
c) il registro di contabilità;
d) il sommario del registro di contabilità;
e) gli stati d'avanzamento dei lavori;
f) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
g) il conto finale e la relativa relazione.
E’ previsto inoltre il riconoscimento di un diritto fisso di chiamata pari a € 200,00 (al lordo del ribasso d’asta) per richieste di interventi urgenti esclusivamente in orario festivo o notturno: si considerano notturni gli interventi eseguiti dalle ore 22.00 p.m. alle ore 6.00 a.m. .Il diritto di chiamata non verrà riconosciuto nel caso in cui si incorra nell’applicazione di penali per interventi urgenti così come disciplinate dall’Art.10.
Per gli interventi di manutenzione ordinaria di cui al punto A) dell’Art.1, è previsto il pagamento con cadenza trimestrale sulla base degli importi contabilizzati relativi agli interventi eseguiti e per i quali sia stato redatto positivamente il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di quanto previsto dall’Art.11.
Per i lavori di manutenzione straordinaria di cui al punto B) dell’Art.1, oggetto di specifico affidamento sulla base di apposite perizie, il pagamento sarà eseguito in unica soluzione al termine dei lavori e dietro emissione di regolare certificato di pagamento.
Agli importi risultanti dalle suddette perizie, sarà applicato lo stesso ribasso praticato in sede di
gara.
Per il servizio di reperibilità di cui all’Art.9 sarà riconosciuto un compenso fisso di € 400,00 mensili oltre I.V.A. (a cui sarà applicato lo stesso ribasso praticato in sede di gara) da corrispondere con cadenza trimestrale unitamente agli importi contabilizzati relativi agli interventi di manutenzione ordinaria.
A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a gg. 45 (quarantacinque), per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalla cadenza trimestrale.
Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.p.r. 29 settembre 1973, n.° 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge 24 novembre 2006, n.° 286, e dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione Appaltante;
b) qualora l’Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.°
40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
In caso di irregolarità del DURC dell’Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme
dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a);
c) qualora la irregolarità del DURC dell’Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’Appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della Legge n.° 335/1995 e s.m.i. .
Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il
R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente ai sensi dell’Art.30 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. .
Contestualmente all’emissione del certificato di pagamento relativo alle rate di acconto, si provvederà ad inoltrare richiesta di regolarità contributiva (DURC) per via telematica.
I pagamenti verranno liquidati ad avvenuta acquisizione di DURC regolare.
Il calcolo del tempo per la decorrenza degli eventuali interessi di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni necessari per l’acquisizione del DURC dal momento dalla richiesta.
Il conto finale dei lavori è redatto entro gg. 45 (quarantacinque) dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al R.U.P. . Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge , nulla ostando, è pagata entro gg. 90 (novanta) dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267 e s.m.i. .
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità dell’articolo 103 comma 6, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. .
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
L’Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art.17) REVISIONE PREZZI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
E’ normalmente esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Ai sensi dell’articolo 106 comma 1 a del D. Lgs. 50/16 in deroga a quanto previsto dal punto precedente, le variazioni di prezzo in aumento o diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di riferimento, solo per l’eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi gg. 60 (sessanta), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.
La compensazione dei prezzi deve essere richiesta dall’Appaltatore con apposita istanza.
Art.18) CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della Legge 21 febbraio 1991, n.° 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. .
Art.19) ANTICIPAZIONE - CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 207 comma 1 del DL n.° 34/20 (Decreto Rilancio) convertito con L. 77 del 10.07.2020, e dell’Art.35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'Appaltatore, di un'anticipazione del prezzo fino al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;
la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D.Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
L’Appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
La Stazione Appaltante procede all’escussione della fideiussione in caso di insufficiente compensazione o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.
Art.20) CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art.21) OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA
Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 14 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e dovrà:
– prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto
– prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
– essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
– in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
– in relazione all’assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
Art.22) PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
Tutte le lavorazioni eseguite sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, coincidente per la quasi totalità delle voci al Prezzario Regione Liguria edizione 2020.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per particolari lavorazioni, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezzario di riferimento;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’esecutore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Il prezzario di riferimento è quello della Regione Liguria edizione 2019. In alternativa si potrà fare riferimento anche al prezzario della Regione Piemonte vigente.
Art.23) ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto 81/2008, l’Appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
– una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
– una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
– il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.p.r. 252/1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
– i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri
«A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.
una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
– del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto
n.81 del 2008;
– del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
– l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 42, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 43;
– il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 44. Gli adempimenti precedenti devono essere assolti:
– dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
– dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo
45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
– dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
– da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
– da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
L’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti , anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art.24) NORME DI SICUREZZA GENERALI E DI SICUREZZA NEL CANTIERE
Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i.,
l’Appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i. e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n.° 81 del 2008 e s.m.i e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Art.25) OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. °81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano sostitutivo di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Art.26) SUBAPPALTO
L'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplina il ricorso al subappalto, è stato modificato ed
integrato dall'art. 49 comma 2 lett. a) della Legge 29 luglio 2021 n.° 108; dal 01.11.2021 scompare la percentuale massima del 50% quale limite di affidamento in subappalto, a favore dell'indicazione nei documenti di gara delle prestazioni o delle lavorazioni da eseguire direttamente dal soggetto aggiudicatario. La lettera c) del suddetto decreto recita inoltre che il contraente principale ed il subappaltatore diventano responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Per quanto sopra, tenendo in considerazione le caratteristiche intrinseche dell'appalto cui il presente
CSA è parte integrante (accordo quadro per opere di manutenzione stradale non preventivamente individuate) e non potendo quindi indicare lavorazioni specifiche, si ritiene che l'Appaltatore principale sia tenuto all'esecuzione di almeno il 50% dell'importo di contratto, per le sottoelencate motivazioni:
le lavorazioni da effettuare all'interno dell'appalto, consistenti perlopiù in una moltitudine di interventi manutentivi per la risoluzione di problematiche puntuali di piccola/media entità, sono da effettuarsi spesso in economia: si intende pertanto mantenere un rapporto attivo, continuo e fiduciario con l'Appaltatore principale , il quale si è qualificato ed ha prestato tutte le garanzie richieste dalla normativa;
riprendendo quanto espresso al x.xx precedente, si ritiene che tale impostazione possa portare anche al rafforzamento del controllo delle attività di cantiere, in quanto l'Appaltatore principale avrebbe tutto l'interesse a “qualificare” l'attività del subappaltatore in modo che l'Amministrazione risulti soddisfatta dell'attività sinergica di entrambi;
diretta conseguenza dei due periodi soprariportati, l'attività delineata potrebbe garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro direttamente “alla fonte”, indipendentemente quindi dall'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
che l’Appaltatore provveda al deposito, presso l’amministrazione committente:
– b1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e Coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
- l’inserimento delle clausole di cui all’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
- l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
- l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
– b2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l’amministrazione committente, ai sensi della lettera a), trasmetta alla stessa amministrazione:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. 445/ 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, a tale scopo:
- se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 50.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia, in alternativa l'iscrizione nelle apposite white list;
- il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l’amministrazione committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e Coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l’amministrazione committente, per il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 e 44 del presente Capitolato speciale.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
Se l’Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, con congruo anticipo prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.
L’amministrazione committente può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Art.27) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Riserve
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Le riserve sono iscritte – a pena di decadenza – sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore, distinguendo i fatti ad effetti istantanei da quelli ad effetti continuativi.
Rispondono a tale disposizione (atto idoneo a ricevere le riserve), ad esempio, il verbale di consegna dei lavori, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, gli ordini di servizio, il libretto delle misure, l’atto di sottomissione, il verbale di concordamento prezzi, ed ogni altro atto per il quale sia prevista la sottoscrizione da parte dell’impresa. Ammesso che gli atti contabili (es. registro di contabilità) non siano nella disponibilità dell’Appaltatore, dovendo salvaguardare il principio della tempestività delle riserve, le stesse - a pena decadenza – oltre agli atti sopra indicati, in modo irrituale, possono essere contestate anche mediante l’invio di una lettera di diffida (anche tramite pec) alla stazione appaltante (RUP). In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui sopra, le riserve s’intenderanno automaticamente decadute. Le riserve relative all’attività di manutenzione - così come definita e disciplinata dal paragrafo 3 delle prescrizioni tecniche del capitolato speciale d’appalto – potranno essere iscritte ed esplicitate anche nel registro delle manutenzioni fermo restando le relative tempistiche e la cause di decadenza.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Forma e contenuto delle riserve
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Il Direttore dei Lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Accordo bonario
Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo
106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.
Il Direttore dei Lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 15, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 16, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il R.U.P. e l’Appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 16.
L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo 50.
La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 55 del presente Capitolato Speciale.
Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dall’amministrazione committente, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
Se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, è necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende l’amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
La procedura di cui ai commi precedenti può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente.
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Savona ed è esclusa la competenza arbitrale.
La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Il Direttore dei Lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto. (Art. 21 comma 1 D.M. 7 marzo 2018, n. 49).
Art.28) CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto.
Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della Legge 9 agosto 2008, n.° 133 e s.m.i., possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i. .
La violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore.
Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.° 124.
Art.29) ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione degli interventi individuati dagli O.D.I. , in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per eventuali precisazioni di dettaglio;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente Appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
l) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) l’eventuale consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
q.bis) nominare il Direttore Tecnico di cantiere e comunicarlo al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
r) comunicare al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
s) redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto dalla normativa vigente in materia da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano Sostitutivo di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;
t) predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per il tracciamento, rilievi, misurazioni e controlli;
t.bis) provvedere al conseguimento di eventuali permessi di scarico dei materiali e di occupazione suolo pubblico;
u) provvedere alla vidimazione del registro di contabilità (consegnato dalla D.L.) all’Ufficio del Registro e tutte le marche da bollo necessarie nonché la rilegatura nelle forme e misure a scelta della D.L.; sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le marche da bollo da apporre sui documenti contabili previste dalla normativa vigente e richieste dalla D.L.;
v) provvedere all’esecuzione dei sondaggi e verifiche in merito alla presenza di sottoservizi, anche in accordo con le società fornitrici e/o con i privati prima dell’inizio dei lavori; gli eventuali danni alle utenze esistenti dovranno essere ripristinati a completa cura e spese dell’Appaltatore. Delle suddette – da eseguire prima dell’inizio dei lavori – dovrà essere fornito riscontro mediante la redazione di appositi rapporti di sopralluogo nei quali andranno riportati l’ora, il luogo, il nominativo dei soggetti a vario titolo intervenuti e le risultanze emerse. Detti rapporti, firmati da tutti i soggetti intervenuti, dovranno essere consegnati al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento prima dell’inizio dei lavori e, comunque, entro 5 gg dalla loro redazione;
z) prevedere e fornire le più ampie precauzioni possibili per i pedoni presenti nelle zone oggetto dei lavori, fornendo le necessarie precauzioni e garantendo l’accesso agli ingressi delle abitazioni e stradine di collegamento mediante passerelle in sicurezza;
z.bis) provvedere all’assicurazione contro i danni dell’incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d’opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
aa) provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuato e di quanto altro non utilizzato nelle opere;
bb) approvvigionare tempestivamente i materiali necessari all’esecuzione delle opere; disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando alla direzione dei lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
cc) corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
dd) provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
ee) provvedere ai materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo; ff) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
gg) la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori; la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
hh) il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste in fase di esecuzione dei lavori;
ii) rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quando previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedono;
ll) provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano di sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
mm) tenere a disposizione del Responsabile del Procedimento e della direzione dei lavori copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
nn) fornire alle imprese subappaltanti:
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico - organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizione logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza;
oo) L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
pp) L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutte le procedure ed incombenze occorrenti per le occupazioni temporanee per strade di servizio, per le deviazioni provvisorie necessarie per mantenere la continuità delle acque, della viabilità ordinaria, per gli accessi ai cantieri e per l’impianto dei cantieri stessi per le discariche dei materiali dichiarati inutilizzabili dalla DD.LL., per le aree di deposito, per le cave di prestito e per tutto quanto altro necessario all’esecuzione dei lavori;
qq) L'Appaltatore è altresì obbligato:
- ad intervenire alla rilevazione delle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al Direttore Xxxxxx, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dallo stesso, che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori;
rr) L’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;
ss) Sulla base di quanto previsto dall’Art.3 del Regolamento per la tutela dell’idrofauna ed il ripristino delle popolazioni ittiche della Provincia di Savona, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 16 comma 4 lettera b) della L.R. n.°21/2004 e s.m.i., - qualora se ne verifichino i presupposti - all’Appaltatore è fatto obbligo di versare, sul x/x xxxxxxx xx 00000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx (xxxxxxx: tutela idrofauna ed ecosistema acquatico), la somma di Euro 5,50 per ogni metro quadrato di alveo demaniale attivo a qualsiasi titolo interessato da EVENTUALI interventi ATTINENTI CON LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E RELATIVE INFRASTRUTTURE, fino ad un massimo forfettario pari ad Euro 5.500,00. I suddetti oneri devono ritenersi inclusi nell’importo contrattuale per l’esecuzione dell’intervento e non potranno dare luogo a nessuna richiesta accessoria. L’Appaltatore, inoltre, dovrà farsi carico di procedere alle preventive comunicazioni di cui all’Art.4 del richiamato regolamento provinciale nei termini indicati;
tt) E’ altresì posta a carico dell’Appaltatore e ricompresa nell’importo contrattuale - nel caso di lavori programmati - la predisposizione di richiesta di autorizzazione acustica in deroga ai limiti di zona da inoltrare all’ufficio tecnico comunale ai sensi del vigente regolamento acustico per le attività temporanee del Comune di Finale Ligure;
uu) L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco delle imprese coinvolte del piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi seguenti:
- Trasporto di materiale a discarica;
- Trasporto e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- Noli a freddo di macchinari;
- Fornitura di ferro lavorato;
- Noli a caldo;
- Autotrasporti per conto terzi;
- Guardiania dei cantieri.
Qualsiasi variazione al suddetto elenco di imprese, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo, dovrà essere tempestivamente comunicata. Il suddetto elenco sarà comunicato a cura della Stazione Appaltante al Prefetto al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia;
vv) L’Appaltatore s’impegna a :
- denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima dell’affidamento o nel corso di esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;
- denunciare, dandone notizia alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;
- a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l’affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all’individuazione dei subcontraenti che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. La Stazione Appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione al suddetto impegno;
zz) Tutte le operazioni di trasporto dei rifiuti dovranno essere eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente (D. Lgs.152/06 e s.m.i.) ed accompagnati da regolari formulari di trasporto che saranno compilati dall’Appaltatore e recapitati alla Committenza entro i termini di legge.
L’Appaltatore assumerà il ruolo di produttore dei rifiuti ai fini della compilazione del formulario dei rifiuti prelevati nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento.
Art.30) MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE/CUSTODIA DEL CANTIERE/CARTELLO DI CANTIERE
I materiali provenienti dalle escavazioni/demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in pubblica discarica autorizzata, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi/demolizioni.
Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
A tal proposito l’appaltatore assumerà la qualifica di produttore per tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione delle lavorazioni previste assumendo tutti i conseguenti obblighi derivanti dalla normativa di settore.
E’ altresì a carico e a cura dell’Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del D. Lgs. n.° 186/2006 e s.m.i.;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso D. Lgs. n.° 186/2006 e s.m.i., e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito fino ad numero massimo di 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
Il cartello di cantiere è da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
Art.31) TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30;
2.Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento;
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
4.Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP;
5.Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della Legge n.° 136/2010 e s.m.i.,:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge n.° 136/2010 e s.m.i.;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato Speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art.32) SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE , TASSE
1. Restano a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, eventuale occupazione sedime alvei, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d)le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto;
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto;
0.Xx presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PRESCRIZIONI TECNICHE
Premessa
Le quantità dei lavori e delle provviste per le opere a misura saranno determinate con metodi geometrici, matematici o a peso, in relazione a quanto previsto nell’Elenco prezzi.
I lavori e le forniture di materiale in genere saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto o da successive varianti in corso d’opera.
Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procede nell’esecuzione dei lavori e delle forniture.
L’Impresa è tenuta ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della tecnica e a fornire materiali rispondenti a standard o norme di unificazione ove esistenti.
Tutte le opere e tutte le forniture che, a giudizio della D.L., non siano state eseguite a perfetta regola d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell’Impresa che dovrà inoltre rispondere dei danni provocati dal ritardo nella consegna dei lavori e della non corretta esecuzione degli stessi.
Relativamente all’inclusione nei prezzi in elenco dell’aliquota relativa alle spese generali e utili dell’impresa si fa riferimento alle indicazioni del prezzario della Regione Liguria assunto come riferimento.
Salvo diversa specificazione nelle singole voci di capitolato, i prezzi si intendono sempre comprensivi di degli oneri e delle prestazioni seguenti:
per la mano d'opera qualsiasi spesa per il trasporto e l'alloggiamento dei propri dipendenti, l'eventuale illuminazione dei posti di lavoro, la fornitura di utensili e attrezzi e quanto altro occorra;
per i noleggi ogni spesa per l'acquisto di lubrificanti, energia elettrica, pezzi di ricambio ecc., oltre all'assistenza dei meccanici ed alle prestazioni dei conducenti, in modo da dare macchinari e mezzi d'opera pronti per l'uso a piè di lavoro;
per i materiali ogni spesa per forniture, trasporto, noli, perdite, sprechi, ed ogni altro onere necessario per averli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
per i lavori a misura ogni spesa riguardante i mezzi d'opera, le assicurazioni, le spese generali, gli imprevisti, i pedaggi, le spese provvisionali e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte rispettando in ogni caso quanto specificato nel presente Capitolato.
Norme per l'esecuzione dei lavori Generalità
L’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto altro prescritto nei documenti di progetto.
Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dell’appalto, nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i. .
L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.
Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori
L’Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, purché
esso, a giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
Tuttavia, l'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformità rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l’Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.
L’Impresa dovrà provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.
Lavori eseguiti ad iniziativa dell’Impresa
L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori
Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, L’Impresa dovrà provvedere a sgombrare la zona, dove essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti.
Restano a carico dell’Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree di stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.
Accettazione e prove dei materiali
L’Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc.) prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovrà esibire, prima dell’impiego, al Direttore dei lavori, per ogni categoria di lavoro, i relativi “Certificati di qualità” rilasciati da un laboratorio ufficiale.
Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza ed all’individuazione dei singoli materiali e la loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in rapporto a dosaggi e composizioni proposte.
I certificati che dovranno essere presentati tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se provenienti da cave, impianti o da stabilimenti gestiti da terzi, avranno una validità biennale. I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.
Prescrizioni tecniche Demolizioni e smontaggi
Taglio di pavimentazione stradale
Per il taglio perimetrale della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, per spessori fino a 15 cm, si dovrà fare uso della sega clipper.
Asportazione di massicciata stradale
L'asportazione della massicciata stradale, con o senza la pavimentazione bituminosa soprastante, strati di collegamento bitumati e/o cementati di qualsiasi spessore conglomerato bituminoso, anche su opere d'arte, potrà essere eseguita con macchina escavatrice od analoga.
L'asportazione della massicciata si spingerà fino alla profondità media di 30 cm misurata a partire dall'intradosso dello strato bitumato più profondo.
Asportazione parziale di pavimentazione stradale
La scarificazione parziale della pavimentazione in conglomerato bituminoso per uno spessore di 3 cm dovrà essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a freddo, con nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.
Tali attrezzature dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori relativamente a caratteristiche meccaniche, dimensioni e capacità produttiva.
Le superfici scarificate dovranno risultare perfettamente regolari in ogni punto, senza discontinuità che potrebbero compromettere l'aderenza dei nuovi strati; i bordi delle superfici scarificate dovranno risultare verticali, rettilinei e privi di sgretolature.
La pulizia del piano di scarifica dovrà essere effettuata con idonee attrezzature munite di spazzole rotanti e dispositivo aspiranti in grado di dare il piano depolverizzato.
Demolizione di manufatti in cls od in c.a., anche vuoto per pieno (v.p.p.)
Le demolizioni di murature in cls od in c.a. di qualsiasi genere potranno essere integrali o in porzioni a sezione obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza.
Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione Lavori:
scalpellatura a mano o meccanica;
martello demolitore montato su escavatore o su mini-escavatore;
Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio al personale addetto, evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto i materiali i quali dovranno invece essere trasportati o guidati in basso.
Inoltre l'impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici per puntellare e sbatacchiare le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non danneggiare le strutture sottostanti e le proprietà di terzi.
L'Impresa sarà pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle operazioni di demolizioni potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi.
Nel caso di demolizioni parziali i ferri dovranno essere tagliati, sabbiati e risagomati secondo le disposizioni progettuali.
Movimenti terra
Diserbamento e scoticamento
Il diserbamento consiste nella rimozione ed asportazione di erbe, radici, cespugli, piante e alberi.
Lo scoticamento consiste nella rimozione ed asportazione del terreno vegetale, di qualsiasi consistenza e con qualunque contenuto d'acqua.
Nella esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi a quanto segue:
il diserbamento e lo scoticamento del terreno dovranno sempre essere eseguiti prima di effettuare qualsiasi lavoro di scavo o rilevato.
tutto il materiale vegetale, inclusi ceppi e radici, dovrà essere completamente rimosso, alterando il meno possibile la consistenza originaria del terreno in sito.
Il materiale vegetale scavato, se riconosciuto idoneo dalla D.L., previo ordine di servizio, potrà essere utilizzato per il rivestimento delle scarpate; diversamente il materiale scavato dovrà essere trasportato a discarica. Rimane comunque categoricamente vietata la posa in opera di tale materiale per la costruzione dei rilevati.
La larghezza dello scoticamento ha l’estensione dell’intera area di appoggio e potrà essere continua od opportunamente gradonata secondo i profili e le indicazioni che saranno date dalla
D.L. in relazione alle pendenze dei siti di impianto. Lo scoticamento sarà stabilito di norma alla quota di cm 20 al di sotto del piano campagna e sarà ottenuto praticando i necessari scavi di sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti di impianto preventivamente accertate anche con l’ausilio di prove di portanza.
Scavi di sbancamento
In tutte le voci di scavo previste in progetto deve intendersi incluso nel prezzo previsto l’onere per l’eventuale aggottamento connesso alla presenza di acqua di falda.
Sono così denominati i movimenti terra di grande entità eseguiti generalmente all’aperto senza particolari limitazioni sia fuori che in acqua, ovvero gli scavi non chiusi ed occorrenti per:
apertura della sede stradale;
apertura dei piazzali e delle opere accessorie;
gradonature di ancoraggio dei rilevati su pendenze superiori al 20%;
bonifica del piano di posa dei rilevati;
spianamento del terreno;
impianto di opere d’arte;
taglio delle scarpate di trincee o rilevati;
formazione o approfondimento di cunette, di fossi e di canali. di esplosivi.
Nella esecuzione dei lavori di scavo l’Impresa dovrà scrupolosamente rispettare le prescrizioni assumendosene l’onere, e farsi carico degli oneri di seguito elencati a titolo descrittivo e non limitativo:
Profilare le scarpate degli scavi con inclinazioni appropriate in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno, la cui stabilità dovrà essere accertata con apposite verifiche geotecniche a carico dell’Impresa.
Rifinire il fondo e le pareti dello scavo non provvisionale secondo quote e pendenze di progetto.
Se il fondo degli scavi risultasse smosso, l’Impresa compatterà detto fondo fino ad ottenere una compattazione pari al 95% della massima massa volumica del secco ottenibile in laboratorio (Prova di compattazione AASHO modificata) (CNR 69 - 1978 ), (CNR 22 – 1972).
Se negli scavi si superano i limiti assegnati dal progetto, non si terrà conto del maggior lavoro eseguito e l’Impresa dovrà, a sua cura e spese, ripristinare i volumi scavati in più, utilizzando materiali idonei.
Eseguire, ove previsto dai documenti di progetto e/o richiesto dalla D.L., scavi campione con prelievo di saggi e/o effettuazione di prove ed analisi per la definizione delle caratteristiche geotecniche ( a totale carico dell’impresa).
Recintare e apporre sistemi di segnaletica diurna e notturna alle aree di scavo.
Provvedere, a proprie cure e spese, con qualsiasi sistema (paratie, palancolate, sbadacchiature, puntellamenti, armature a cassa chiusa, etc.), al contenimento delle pareti degli scavi, in accordo a quanto prescritto dai documenti di progetto, ed in conformità alle norme di sicurezza e compensate con i prezzi relativi (sicurezza).
Adottare tutte le cautele necessarie (indagini preliminari, sondaggi, scavi campione, etc.) per evitare il danneggiamento di manufatti e reti interrate di qualsiasi natura; inclusa, ove necessario, la temporanea deviazione ed il tempestivo ripristino delle opere danneggiate o provvisoriamente deviate.
Segnalare l'avvenuta ultimazione degli scavi, per eventuale ispezione da parte della D.L. , prima di procedere a fasi di lavoro successive o ricoprimenti.
In caso di inosservanza la D.L. potrà richiedere all’Impresa di rimettere a nudo le parti occultate, senza che questa abbia diritto al riconoscimento di alcun maggior onere o compenso.
Nel caso di impiego di esplosivi, saranno a carico dell’Impresa:
a. Il rispetto delle Leggi e normative vigenti, la richiesta e l'ottenimento dei permessi delle competenti Autorità.
b. Polvere, micce, detonatori, tutto il materiale protettivo occorrente per il brillamento delle mine, compresa l'esecuzione di fori, fornelli, etc.
c. Xxxxx, materiali e personale qualificato occorrente, per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
d. Coordinamento nei tempi di esecuzione, in accordo al programma di costruzione e nel rispetto dei vincoli e delle soggezioni derivanti dalle altre attività in corso e dalle situazioni locali.
I materiali provenienti dagli scavi, in genere, dovranno essere reimpiegati nella formazione dei rilevati o di altre opere in terra.
Il reimpiego sarà subordinato all’esito di prove di idoneità, eseguite a cura dell’Impresa , e sotto il controllo della D.L..
I materiali ritenuti idonei dovranno essere trasportati, a cura e spese dell’Impresa, al reimpiego o, ove necessario, in aree di deposito e custoditi opportunamente.
Se necessario saranno trattati per ridurli alle dimensioni prescritte dalle presenti norme secondo necessità, ripresi e trasportati nelle zone di utilizzo.
I materiali , che, invece, risulteranno non idonei al reimpiego, dovranno essere trasportati, a cura e spesa dell’Impresa, a rifiuto nelle discariche indicate in progetto o individuate in corso d’opera, qualunque sia la distanza, dietro formale autorizzazione della D.L.(ordine di servizio), fatte salve le vigenti norme di legge e le autorizzazioni necessarie da parte degli Enti preposti alla tutela del territorio e dell’ambiente .
L’Impresa, a sua cura e spesa, dovrà ottenere la disponibilità delle aree di discarica e/o di deposito, dei loro accessi, e dovrà provvedere alle relative indennità, nonché alla sistemazione e alla regolarizzazione superficiale dei materiali di discarica secondo quanto previsto in progetto e/o prescritto dall’Ente Concedente la discarica.
Scavi di fondazione
Sono così denominati gli scavi chiusi da pareti, di norma verticali o subverticali, riproducenti il perimetro dell’opera, effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno lungo il perimetro medesimo.
Questo piano sarà determinato, a giudizio della D.L. , o per l’intera area di fondazione o per più parti in cui questa può essere suddivisa , a seconda sia della accidentalità del terreno, sia delle quote dei piani finiti di fondazione.
Gli scavi saranno, a giudizio insindacabile della D.L., spinti alla necessaria profondità, fino al rinvenimento del terreno avente la capacità portante prevista in progetto.
I piani di fondazione saranno perfettamente orizzontali o disposti a gradoni con leggera pendenza verso monte per quelle opere che ricadessero sopra falde inclinate; le pareti saranno verticali od a scarpa.
Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpa aventi la pendenza minore di quella prevista, ma in tal caso non saranno computati né il maggiore scavo di fondazione e di sbancamento eseguito di conseguenza né il conseguente maggior volume di riempimento..
E’ vietato all’Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature o ai getti prima che la D.L. abbia verificato ed accettato i piani di fondazione.
L’Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese , al riempimento con materiali idonei dei vuoti residui degli scavi di fondazione intorno alle murature ed al loro costipamento fino alla quota prevista.
Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M. 11/3/1988 ( S.O. alla G.U. 1/6/1988n. 127; Circ. Serv. Tecnico Centrale LL. PP. del 24/09/1988 n.° 30483) e successivi aggiornamenti.
Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei solo se eseguiti a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente esistenti nel terreno.
Gli esaurimenti d’acqua dovranno essere eseguiti con i mezzi più opportuni per mantenere costantemente asciutto il fondo dello scavo e tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per garantire la continuità del prosciugamento.
Resta comunque inteso che, nell’esecuzione di tutti gli scavi, l’Impresa dovrà provvedere di sua iniziativa ed a sua cura e spese ad assicurare il naturale deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla superficie del terreno , allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi.
Provvederà, a sua cura e spesa, a togliere ogni impedimento, ogni causa di rigurgito che si opponesse così al regolatore deflusso delle acque, anche ricorrendo alla apertura di canali fugatori; analogamente l’Impresa dovrà adempiere agli obblighi previsti dalle norme vigenti in ordine alla tutela delle acque dall’inquinamento, all’espletamento delle pratiche per l’autorizzazione allo scarico nonché all’eventuale trattamento delle acque .
Rinterri
Per il rinterro degli scavi relativi a fondazioni e manufatti in calcestruzzo dovrà utilizzarsi materiale selezionato appartenente esclusivamente ai gruppi A1 ed A3 (UNI-CNR 10006) opportunamente compattato; il materiale appartenente al gruppo A3 dovrà presentare un coefficiente di uniformità (D60/D10) maggiore o uguale a 7.
Il rinterro di scavi relativi a tubazioni interrate e cavi elettrici sarà effettuato con materiali sabbiosi (o comunque con materiali che durante l'operazione di rinterro non danneggino dette installazioni).
In linea di massima i materiali da utilizzare in detti rinterri saranno specificati sui disegni costruttivi.
Rilevati
Con il termine "rilevati" sono definite tutte le opere in terra destinate a formare il corpo stradale, le opere di presidio, i piazzali, nonché il piano d’imposta delle pavimentazioni .
I rilevati stradali saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto e non dovranno superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale (sottofondo) .
Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da scavi di sbancamento, di fondazione od in galleria.
I materiali impiegati dovranno essere del tutto esenti da frazioni o componenti vegetali, organiche e da elementi solubili, gelivi o comunque instabili nel tempo, non essere di natura argillo-scistosa nonché alterabili o molto fragili.
L'impiego di rocce frantumate è ammesso se di natura non geliva, se stabili con le variazioni del contenuto d'acqua e se tali da presentare pezzature massime non eccedenti i 20 cm, nonché di soddisfare i requisiti già precedentemente richiamati.
Di norma la dimensione delle massime pezzature ammesse non dovrà superare i due terzi dello spessore dello strato compattato.
Il materiale a pezzatura grossa (compreso tra i 7 ed i 20 cm) deve essere di pezzatura disuniforme e non deve costituire più del 30% del volume del rilevato; in particolare dovrà essere realizzato un accurato intasamento dei vuoti, in modo da ottenere, per ogni strato, una massa ben assestata e compattata.
Nel caso si utilizzino rocce tufacee, gli scapoli dovranno essere frantumati completamente, con dimensioni massime di 10 cm.
Fintanto che non siano state esaurite, per la formazione dei rilevati, tutte le disponibilità dei materiali idonei proveniente dagli scavi di sbancamento, di fondazione od in galleria, le eventuali cave di prestito che l’Impresa volesse aprire, ad esempio per economia dei trasporti, saranno a suo totale carico. L'Impresa non potrà quindi pretendere sovrapprezzi, né prezzi diversi da quelli stabiliti in elenco per la formazione dei rilevati con utilizzazione di materie provenienti dagli scavi di trincea, opere d'arte ed xxxxxxx xxxxxxxx, qualora, pur essendoci disponibilità ed idoneità di queste materie scavate, essa ritenesse di sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere, in tutto o in parte, a cave di prestito.
Qualora, una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto precedentemente riportato, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati,
l'Impresa potrà ricorrere al prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori.
È fatto obbligo all'Impresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali per la costruzione dei rilevati, alla Direzione dei Lavori che si riserva la facoltà di fare analizzare tali materiali dal Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx'XXXX xx Xxxxxx (Xxxx) o presso altri Laboratori ufficiali, sempre a spese dell'Impresa.
Solo dopo che vi sia stato l'assenso della Direzione dei Lavori per l'utilizzazione della cava, l'Impresa è autorizzata a sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato. L'accettazione della cava da parte della Direzione dei Lavori non esime l'Impresa dall'assoggettarsi, in ogni periodo di tempo, all'esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di prescrizione e pertanto, ove la cava in seguito non si dimostrasse capace di produrre materiale idoneo per una determinata lavorazione, essa non potrà più essere coltivata.
Per quanto riguarda le cave di prestito l'Impresa, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione da parte degli enti preposti alla tutela del territorio, è tenuta a corrispondere le relative indennità ai proprietari di tali cave e a provvedere a proprie spese al sicuro e facile deflusso delle acque che si raccogliessero nelle cave stesse, evitando nocivi ristagni e danni alle proprietà circostanti e sistemando convenientemente le relative scarpate.
Quando previsto in progetto, in relazione alle locali caratteristiche idrogeologiche, alla natura dei materiali costituenti il rilevato, allo scopo di migliorare le caratteristiche del piano di imposta del rilevato, verrà eseguita:
la stesa di uno strato granulare con funzione anticapillare;
la stesa di uno strato di geotessile “ non tessuto”
Strato granulare anticapillare
Lo strato dovrà avere uno spessore compreso tra 0,3-0,5 m; sarà composto di materiali aventi granulometria assortita da 2 a 50 mm, con passante al vaglio da 2 mm non superiore al 15% in peso e comunque con un passante al vaglio UNI 0,075 mm non superiore al 3%.
Il materiale dovrà risultare del tutto esente da componenti instabili (gelivi, solubili, etc.) e da resti vegetali; è ammesso l'impiego di materiali frantumati.
Telo Geotessile “tessuto non tessuto”
Lo strato di geotessile da stendere sul piano di posa del rilevato dovrà essere del tipo non tessuto in polipropilene .
Il geotessile dovrà essere del tipo “a filo continuo” , prodotto per estrusione del polimero . Dovrà essere composto al 100% da polipropilene di prima scelta (con esclusione di fibre riciclate), agglomerato con la metodologia dell’agugliatura meccanica, al fine di evitare la termofusione dei fili costituenti la matrice del geotessile.
Non dovranno essere aggiunte, per la lavorazione, resine o altre sostanze collanti.
Il geotessile dovrà essere imputrescibile, resistente ai raggi ultravioletti, ai solventi, alle reazioni chimiche che si instaurano nel terreno, all’azione dei microrganismi ed essere antinquinante.
Dovrà essere fornito in opera in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione al modo d’impiego. Il piano di stesa del geotessile dovrà essere perfettamente regolare.
Dovrà essere curata la giunzione dei teli mediante sovrapposizione di almeno 30 cm nei due sensi longitudinale e trasversale.
I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima della loro totale copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm.
Opere in cls ed in c.a.
Malte e calcestruzzi
I materiali costituenti i conglomerati cementizi cemento, inerti, acqua, additivi, dovranno corrispondere alle vigneti norme di legge ed essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.
I calcestruzzi confezionati dovranno provenire da impianti preventivamente approvati dalla Direzione lavori ed essere di qualità e classe controllate e certificate (certificato di pre-qualificazione del calcestruzzo).
L’Impresa è in tutti i casi tenuta all’osservanza al D.M. 14-01-2008 “Norme tecniche sulle costruzioni”.
In funzione della loro destinazione i calcestruzzi dovranno corrispondere alle classi definite nelle “Linee guida sul calcestruzzo strutturale” edite dalla Presidenza del Consiglio superiore dei lavori Pubblici, salvo diversa specificazione sugli elaborati progettuali.
Caratteristiche dei materiali: Inerti
Gli inerti saranno costituiti da inerti fini (sabbia) con dimensione massima dei grani non superiore a 5 mm e da inerti grossi con dimensione non inferiore a 5 mm.
La dimensione massima degli inerti grossi sarà quella indicata dalla tabella delle classi dei calcestruzzi.
Gli inerti per i calcestruzzi e le malte dovranno possedere i requisiti fissati nel R.D. 16.11.1939 n.2229,
D.M. 01.11.1959 n.1363 ed altresì rispondere alle caratteristiche fissate dal D.M. 14-01-2008.
L'inerte fine dovrà essere costituito da sabbia naturale opportunamente selezionata e libera da particelle scagliose.
L'inerte grosso dovrà essere costituito da ghiaia naturale o pietrisco proveniente dalla frantumazione di adatto materiale roccioso.
In ogni caso tutti gli inerti forniti dall’Impresa saranno soggetti all'approvazione dell’Ufficio di Direzione Lavori che potrà sottoporli a spese dell’Impresa a tutte le prove che riterrà opportune.
La sabbia dovrà essere graduata secondo i seguenti limiti:
Lato del vaglio a foro quadrato | Percentuale passante |
(mm) | (%) |
4,760 | 100 |
2,380 | 80 - 100 |
1,190 | 50 - 85 |
0,590 | 25 - 60 |
0,297 | 10 - 30 |
0,149 | 2 - 10 |
Il modulo di finezza della sabbia dovrà aggirarsi attorno a 2,3 con scarti di +/- 20%. L'inerte grosso dovrà essere graduato in peso secondo la seguente relazione:
P = 1002 d/D
ove p è la percentuale in peso che passa attraverso i setacci di maglia quadrata d, mentre D è il diametro massimo dell'inerte.
Il modulo di finezza della miscela sabbia-ghiaia potrà variare tra 5,5 e 7,5.
La raccolta dei materiali lavati e vagliati dovrà avvenire in appositi sili o depositi muniti di drenaggi per scolare l'eccesso di acqua.
Gli inerti saranno misurati normalmente a peso con tolleranze del 2% tenendo conto del grado di umidità degli stessi.
Per la sabbia, la somma della percentuale in peso delle sostanze nocive quali: argilla, mica, limo, deve essere minore o uguale al 5%. Le sostanze organiche minori o uguali all’1%.
Per la ghiaia la percentuale di argilla, limo ecc., dovrà essere minore o uguale al 2% in peso.
Gli inerti avranno una forma pressoché sferica o cubica e la percentuale delle particelle di forma allungata od appiattita non dovrà eccedere il 15% in peso.
Gli inerti dovranno in particolare rispondere ai seguenti requisiti delle norme ASTM (American Society for Testing and Material) - Los Angeles:
- Prova di abrasione (ASTM C 131):
la perdita, usando la granulometria standard tipo A, non dovrà superare il 10% in peso dopo 100 rivoluzioni, oppure il 40% in peso dopo 500 rivoluzioni;
- Resistenza al solfato di sodio (ASTM C 88):
la perdita media in peso dopo 5 cicli non dovrà superare il 5%;
- peso specifico (ASTM C 127):
il peso specifico del materiale secco non dovrà essere inferiore a 26 kN/m3 (2600 kg f/m3).
Caratteristiche dei materiali: Cemento
Il cemento sarà sottoposto a cura e spese dell’Impresa alle prove di accettazione stabilite dalle Norme di Xxxxx sui leganti idraulici che dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla Legge 26.05.1965 n.595, dal
D.M. 14.01.1966, dal D.M. 03.06.1968, dal D.M. 31.08.1972 e dal Decreto del Ministero dell'Industria n.126 del 09.03.1988.
Con riferimento alle classi dei calcestruzzi si potrà adottare il cemento Portland o Pozzolanico tipo R325 o R425. Il dosaggio di cemento dovrà essere fatto a peso.
Non sarà permesso mescolare fra di loro diversi tipi di cemento e per ciascuna struttura si dovrà impiegare un unico tipo di cemento.
La conservazione del cemento sciolto avverrà in appositi sili.
Il cemento in sacchi sarà custodito in luogo coperto, secco e ventilato; in ogni caso il cemento non potrà restare in deposito più di 90 giorni.
Ogni 4 mesi si effettuerà lo svuotamento e la pulizia dei sili o dei depositi.
Caratteristiche dei materiali: Acqua
L'acqua di impasto dovrà essere dolce, limpida e non contenere tracce di cloruri o solfati né sostanze organiche od oli minerali che possano compromettere la presa e l'indurimento del calcestruzzo o diminuirne le caratteristiche di resistenza, impermeabilità e durabilità o incrementandone l'aggressività verso i ferri di armatura. La torbidità dell'acqua non dovrà superare 2000 parti per milione e la concentrazione di SO4 sarà inferiore a 0,05%. Il dosaggio dell'acqua sarà fatto a volume tenendo conto dello stato igrometrico degli inerti e dovrà rispettare le indicazioni contenute negli elaborati progettuali.
Classificazione dei calcestruzzi
Il calcestruzzo è classificato in base alla resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di stagionatura come indicato nella tabella seguente: i dosaggi di cemento indicati a fianco della resistenza hanno valore di contenuto minimo accettabile. Pertanto l’Impresa non potrà in nessun caso dosare i calcestruzzi con quantità di cemento inferiore a quelli indicati.
La dimensione massima degli inerti è di 30 mm con eccezione di quelle strutture la cui minor dimensione sia uguale od inferiore a 15 cm, per le quali il diametro massimo degli inerti sarà di 15 mm.
Resistenza minima a 28 gg. | Dosaggio cemento quantità min. | Diametro max inerte grosso | |
Classe | (N/mm2) | (kN/m3) | (mm) |
A | 30 (300 kg f/cm2) | 3,0 (300 kg f/cm3) | 20 |
B | 25 (250 kg f/cm2) | 2,5 (250 kg f/cm3) | 20 |
C | 20 (200 kg f/cm2) | 2,0 (200 kg f/cm3) | 30 |
D | 15 (150 kg f/cm2) | 1,5 (150 kg f/cm3) | 30 |
La granulometria dell'impasto di calcestruzzo rispondente a quanto sopra richiamato dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione dell’Ufficio di Direzione Lavori e studiata in modo tale da ottenere la resistenza di cui alla tabella sopra riportata.
Il rapporto acqua-cemento sarà specificatamente indicato negli elaborati progettuali oppure sarà oggetto di una serie di prove preventive che l’Impresa svolgerà sotto il controllo dell’Ufficio di Direzione Lavori.
I rapporti fissati dovranno essere strettamente rispettati durante tutti i lavori. Di regola il rapporto acqua- cemento non dovrà essere superiore a 0,55.
Lo slump approvato dall’Ufficio di Direzione Lavori sarà costantemente controllato durante il corso dei lavori e potrà variare a discrezione dell’Ufficio di Direzione Lavori per migliorare la qualità dei calcestruzzi.
Modalità esecutive: Impianto di betonaggio
L'impianto di betonaggio, salvo casi particolari e ad insindacabile giudizio dall’Ufficio di Direzione Lavori, deve essere fatto con mezzi meccanici idonei e con l'impiego di impianti di betonaggio che abbiano in dotazione dispositivi di dosaggio e contatori, tali da garantire un accurato controllo della quantità dei componenti per come già specificato.
I componenti dell'impasto (cemento, inerti, acqua e additivi), debbono poter essere misurati a peso, od a volume per acqua ed additivi.
I dispositivi di misura del cemento, dell'acqua, degli additivi e delle varie classi degli inerti (sabbia fine, sabbia grossa, ghiaietto, ghiaia e ciottoli) debbono essere di tipo individuale. Solo quando approvato dall’Ufficio di Direzione Lavori i dispositivi di misura possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie classi con successione addizionale).
I depositi degli inerti per gli impianti di betonaggio devono essere separati per ogni tipo di inerte.
Modalità esecutive: Confezionamento del calcestruzzo
Il confezionamento dovrà essere eseguito con idonee modalità in modo da ottenere un impasto di consistenza omogenea e di buona lavorabilità.
Gli aggregati saranno introdotti nelle betoniere tutti contemporaneamente, l'acqua sarà introdotta in modo che il suo tempo di scarico sia completato entro il 25% del tempo di mescolamento.
Il tempo di mescolamento non sarà mai inferiore a 60" dal momento in cui tutti i materiali sono stati introdotti, per betoniere fino a 1 m3.
Per betoniere superiori si prolungherà il tempo di mescolamento di 15" per ogni mezzo m3 addizionale. La betoniera non dovrà essere caricata oltre la sua capacità nominale: in particolare, le betoniere dovranno essere accuratamente vuotate dopo ogni impasto ed il calcestruzzo dovrà essere trasportato direttamente al luogo di impiego e ivi posto in opera.
L'impasto con autobetoniere dovrà essere portato a termine alla velocità di rotazione ottimale per l'impasto.
Modalità esecutive: Trasporto del calcestruzzo
Il trasporto del calcestruzzo fresco dall'impianto di betonaggio alla zona del getto deve avvenire mediante sistemi che evitino separazione e perdita di materiali e che assicurino un approvvigionamento continuo del calcestruzzo.
Detti sistemi devono essere approvati dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Il trasporto del calcestruzzo mediante veicoli non provvisti di dispositivo di agitazione sarà permesso solo se il tempo tra l'impasto e la messa in opera non superi 25 minuti.
Per periodi di tempo più lunghi si dovrà provvedere al mescolamento continuo durante il trasporto.
La capacità dei veicoli dovrà essere uguale o un multiplo intero di quella della betoniera per evitare il frazionamento di impasti nella distribuzione.
Gli organi di scarico saranno tali da poter controllare la velocità e la quantità del getto; inoltre nelle fasi di scarico la massima altezza di caduta libera del getto ammessa sarà inferiore a 1,50 m.
Particolare cura sarà rivolta al controllo delle perdite di acqua per evaporazione durante il trasporto a mezzo di autobetoniere; a questo scopo si controllerà la consistenza o la plasticità del calcestruzzo con prelievi periodici a giudizio dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Il calcestruzzo potrà essere trasportato anche mediante un impianto di pompaggio, il quale però deve essere sistemato in modo tale da assicurare un flusso regolare ed evitare l'intasamento dei tubi e la segregazione degli inerti.
La tubazione di adduzione dovrà essere piazzata in modo da evitare il più possibile l'ulteriore movimento del calcestruzzo.
Gli inconvenienti ed i ritardi che si verificassero nella messa a punto dell'impianto di pompaggio, anche dopo l'approvazione dall’Ufficio di Direzione Lavori, sono a carico dell’Impresa che ne resta responsabile a tutti gli effetti.
Modalità esecutive: Getto del calcestruzzo
L’Impresa è tenuta ad informare l’Ufficio di Direzione Lavori dell'esecuzione dei getti e potrà procedere nell'operazione solo previa ispezione ed autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori ed in presenza di un rappresentante della stessa.
Inoltre dovrà provvedere a che tutta l'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare una esecuzione di getto continua e senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto del calcestruzzo, ad insufficienza dei vibratori, a mano d'opera scarsa e male addestrata. In caso di lavoro notturno sarà particolarmente curata l'illuminazione, specie per il controllo del getto in casseforme strette e profonde.
L'impianto di illuminazione necessario sarà a carico dell’Impresa.
Tutte le superfici dentro cui dovrà essere versato il calcestruzzo dovranno essere asciutte, esenti da detriti, terra od altro materiale nocivo e saranno approvate previamente dall’Ufficio di Direzione Lavori. Temperatura di getto
Non si dovrà procedere al getto del calcestruzzo qualora la sua temperatura sia superiore a +28°C oppure inferiore a +4°C.
Se la temperatura ambiente fosse inferiore a +4°C quella dell'impasto dovrà essere superiore ai +10°C. Durante la stagione calda sarà permesso raffreddare convenientemente gli inerti e l'acqua mentre durante la stagione fredda si potranno riscaldare gli stessi fino ad una temperatura massima di +40°C e non oltre per evitare la falsa presa di getto. Gli accorgimenti tecnici usati a questo scopo devono essere approvati dalla Direzione Lavori.
Il costo relativo al raffreddamento o riscaldamento del calcestruzzo sarà completamente a carico dell’Impresa. In ogni caso è vietata l'esecuzione di getti all'aperto quando la temperatura ambiente sia inferiore a -10°C.
Modalità esecutive: Esecuzione del getto
L’Impresa dovrà assicurarsi e provvedere affinché tutta l'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare una esecuzione di getto continua e senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto od ad insufficienze di vibrazione e/o a mano d'opera scarsa o male addestrata.
Il calcestruzzo sarà gettato in strati di altezza non superiore a 50 cm; ogni strato sarà opportunamente vibrato, specialmente per strutture sottili.
L’Impresa non potrà eseguire getti in presenza di acqua, salvo esplicita autorizzazione dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Qualora i getti debbano eseguirsi in presenza d'acqua, l’Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad attuare adeguati sistemi di captazione delle acque e di drenaggio delle stesse, in modo da evitare il dilavamento dei calcestruzzi od il formarsi di pressioni dannose a tergo dei rivestimenti durante la presa. Qualora si verifichino interruzioni per cause impreviste, il getto sarà interrotto in zone in cui meglio convenga la formazione di un giunto di costruzione, d'accordo con l’Ufficio di Direzione Lavori. In nessun caso saranno ammessi ferri d'armatura in vista e rappezzi con intonaci, indice di deficiente esecuzione dei getti e di vibrazione.
Modalità esecutive: Vibrazione dei getti
Il calcestruzzo sarà steso nelle casseforme e costipato con adatti vibratori ad immersione. Il tempo e gli intervalli di immersione dei vibratori nel getto saranno approvati dall’Ufficio di Direzione Lavori, in relazione al tipo di struttura e di calcestruzzo.
La vibrazione dovrà essere effettuata immergendo verticalmente il vibratore che dovrà penetrare in ogni punto per almeno 10 cm nella parte superiore dello strato gettato precedentemente, vibrandolo.
In linea di massima la durata di vibrazione per m3 di calcestruzzo non sarà minore di 3 minuti.
In ogni caso la vibrazione dovrà essere interrotta prima di provocare la segregazione degli inerti e del cemento.
L’Impresa è tenuta a fornire in numero adeguato i vibratori adatti (7000 giri al minuto per tipi ad immersione; 8000 giri minuto per tipi da applicare alla casseforme).
In particolare anche i getti in pareti sottili (spessore rustico 15 cm) dovranno essere vibrati salvo disposizioni contrarie dell’Ufficio di Direzione Lavori; le difficoltà di queste vibrazioni non potranno dar luogo, da parte dell’Impresa, a richieste di sovrapprezzi o giustificazioni per eventuali ritardi.
L’Impresa dovrà adottare cure particolari per i getti e la vibrazione dei calcestruzzi di strutture a contatto con i liquidi (come serbatoi, vasche, canalette, pozzetti, ecc.) in modo da garantire la impermeabilità degli stessi.
Al limite del possibile bisognerà evitare le riprese di getto. Giunti di costruzione nei getti
Le posizioni dei giunti di costruzione e delle riprese di getto delle strutture in calcestruzzo semplice e armato, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dall’Ufficio di Direzione Lavori. In particolare è fatto esplicito obbligo che il getto di tutte le strutture orizzontali (per esempio platee, solettoni di fondazione, travi con relative solette) che per necessità strutturali debbono garantire un comportamento perfettamente monolitico siano prive di riprese.
In particolare potrà essere richiesto che il getto dei basamenti di macchine rotanti od alternative, sia eseguito senza soluzioni di continuità, in modo da evitare le riprese di getto, senza che per tale fatto alcun onere addizionale venga richiesto da parte dell’Impresa.
Qualora l'interruzione del getto superi le 8 ore occorrerà, prima di versare lo strato successivo, scalpellare, sabbiare e lavare la superficie di ripresa e stendervi uno strato di 1-2 cm di malta formata dal medesimo impasto della classe di calcestruzzo del getto al quale saranno tolti gli inerti grossi.
Prove di accettazione e controllo
Prima dell'inizio dei lavori, l’Impresa dovrà presentare all’Ufficio di Direzione Lavori certificati di laboratorio effettuate su campioni di materiale che dimostrino la rispondenza alle caratteristiche sopra descritte. Contemporaneamente l’Impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verrà impiegata.
I requisiti di accettazione verranno poi accertati con controlli dall’Ufficio di Direzione Lavori in corso d'opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo effettuato il getto.
Il prelievo di campioni, le dimensioni e la stagionatura dei provini per la resistenza a compressione dei vari calcestruzzi dovranno essere costantemente controllati secondo le Norme UNI n.6126-67; 6127-67; 6130-67; 6132-67 per ogni classe di calcestruzzo.
I provini saranno confezionati a cura dell’Impresa ed inviati ai Laboratori Italiani ufficialmente autorizzati e stabiliti dall’Ufficio di Direzione Lavori, a cura e spese dell’Impresa.
Pertanto l’Impresa dovrà disporre di materiale adeguato e di ambienti e personale adatto per eseguire le relative operazioni.
Il prelievo dei campioni sarà effettuato nel rispetto delle direttive di cui al D.M. 09 gennaio 1996 ed in ogni caso con la frequenza di almeno una serie di provini per ogni struttura principale per ogni tipo di calcestruzzo, con facoltà dell’Ufficio di Direzione Lavori di richiedere per strutture particolarmente importanti, a suo insindacabile giudizio, prelievi addizionali, sempre restando a carico dell’Impresa tutte le spese relative.
Ogni prelievo sarà costituito da 6 provini di cui 4 saranno provati a 28 gg. e due a 7 gg.. La media dei 3 risultati migliori delle 4 prove a rottura a 28 gg. dei cubetti determinerà la resistenza dei calcestruzzi.
La prova di resa volumetrica dell'impasto verrà eseguita attraverso il peso di volume del conglomerato eseguita con il metodo UNI 6394-68 ed il peso totale dell'impasto.
Per eventuali prove che l’Ufficio di Direzione Lavori volesse eseguire sopra gli impianti od i calcestruzzi in opera, l’Impresa è tenuta a fornire tutta l'assistenza del caso.
In base alle nuove N.T.C. 2008 il controllo della qualità del calcestruzzo si articola in 3 fasi:
A) Valutazione preliminare della resistenza
da eseguire prima dell’inizio dei lavori a cura dell’Appaltatore, sotto il controllo del Direttore dei Lavori, per identificare la composizione della miscela conforme alla Rck del progetto; l’Appaltatore rimane responsabile anche in caso in cui le prove di prequalifica siano delegate a terzi e che il materiale sia fornito da un produttore di calcestruzzo preconfezionato.( le NTC riservano uno specifico paragrafo proprio alle prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato ,altrimenti detto preconfezionato).
Gli impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato dovranno possedere un sistema di controllo di produzione di fabbrica (in aggiunta o in integrazione al tradizionale sistema di gestione di qualità aziendale secondo UNI EN 9001) conforme alle Linee Guida del calcestruzzo strutturale del Min. dei LL.PP. e certificato da un terzo organismo indipendente accreditato secondo procedure analoghe a quelle attualmente adottate per la marcatura CE di altri prodotti da costruzione con sistema di attestazione 2+ .
Prima dell’inizio della fornitura il Direttore dei Lavori dovrà acquisire copia della certificazione del controllo di processo produttivo. Successivamente il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare che ogni fornitura in cantiere di calcestruzzo preconfezionato sia accompagnato da documenti che indichino gli estremi della certificazione di controllo di produzione in fabbrica e a rifiutare le eventuali forniture non conformi. Il DL dovrà comunque poi eseguire le prove di accettazione.
B) Controllo di accettazione
Il Direttore dei Lavori (o un suo tecnico di fiducia) deve procedere al prelievo dei campioni indicando in apposito verbale la data del prelievo, la posizione e le date di getto delle strutture interessate da ciascun prelievo, le sigle identificative dei provini e le rispettive resistenza caratteristiche di progetto.
Il Direttori dei Lavori deve poi sottoscrivere la domanda di prove (pena la non validità del certificato) presso un Laboratorio Ufficiale riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo art. 59 DPR n.° 380/2001 (punto 11.2.5.3 NTC), facendo nella esplicito riferimento ai dati riportati nel verbale di prelievo che poi dovranno comparire anche nel certificato di prova.
Le prove di resistenza meccanica dovranno essere effettuate secondo le norme UNI EN 121390-1 e UNI EN 12390-2 per la stagionatura dei provini e secondo la UNI EN 12390-3 e 4 per la determinazione della resistenza meccanica, adottando i controlli di tipo A o B per il calcolo della resistenza caratteristica.
C) Prove complementari possono essere richieste dal Direttore dei Lavori a eventuale completamento delle prove di accettazione per stimare la resistenza in particolari fasi della costruzione (diverse dai 28gg) o in particolari condizioni di utilizzo (temperature molto diverse da 20°C).
Ferro d'armatura
Il ferro tondo di armatura sarà fornito dall’Impresa e verrà posto in opera in base ai disegni di dettaglio e approvati dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Si useranno barre ad aderenza migliorata del tipo B 450 C (ex FeB44K) controllate in stabilimento. Gli acciai per calcestruzzi armati dovranno corrispondere alle al D.M. 14-01-2008.
Modalità esecutive
L’Impresa provvederà all'esecuzione dei piani di dettaglio delle armature (contenenti le liste dei ferri con le quantità di peso corrispondenti alle diverse posizioni) in base ai piani di progetto.
L’Ufficio di Direzione Lavori potrà apportare modifiche alle armature di progetto. In questa eventualità l’Impresa non potrà richiedere alcun compenso speciale oltre a quanto spettante in base all'applicazione del prezzo di contratto per le quantità di ferri impiegati.
Le armature dovranno essere fissate nelle casseforme nella loro posizione finale (per mezzo di piastrine distanziatrici in cemento o dispositivi analoghi) e legate con filo di ferro strettamente una all'altra in modo da formare una gabbia rigida.
Le sbarre dovranno essere pulite dalla ruggine e dai residui di tinta o di oli che ne possano pregiudicare la aderenza.
Le saldature saranno ammesse solo se consentite caso per caso dall’Ufficio di Direzione Lavori e saranno realizzate in tal caso per sovrapposizione. Delle unioni per saldatura verranno eseguite verifiche periodiche da parte dell’Ufficio di Direzione Lavori, tutte a spese dell’Impresa.
In ogni caso, in corrispondenza di superfici di calcestruzzo a contatto con i liquami, il ricoprimento dei ferri non dovrà essere inferiore ai 3 cm dal perimetro esterno delle barre di armatura.
Prove di accettazione e controllo
L’Ufficio di Direzione Lavori si riserva il diritto di interrompere i getti e di far demolire, a cura e spese dell’Impresa, le parti eseguite qualora non fossero verificate le condizioni di cui sopra.
L’Impresa, per ogni carico di ferro di armatura che dovrà essere utilizzato nell'opera o nell'impianto, dovrà fornire anche un certificato del fabbricante del ferro che attesti la qualità e la idoneità del ferro secondo la normativa sopra richiamata.
In ogni caso l’Ufficio di Direzione Lavori richiederà prove sui ferri (D.M. -2008); resta stabilito che il ferro che non raggiunga le caratteristiche richieste non verrà impiegato nelle opere e dovrà essere allontanato dal cantiere. Tutti gli oneri derivanti all’Impresa, per certificati e prove di cui sopra, sono a suo carico.
A) Controllo di produzione di fabbrica e relativa procedura di qualifica, da parte del Servizio Tecnico Centrale.
In questa fase le prove di qualifica sono condotte sia internamente all’impianto di produzione sotto il controllo di una laboratorio ufficiale, sia presso il laboratorio ufficiale stesso e sono soggette ad una
procedura di qualificazione con revisione semestrale da parte del Servizio Tecnico Centrale. La qualifica comporta l’emissione di un attestato di qualificazione in cui vengono dichiarati i valori caratteristici dei vari requisiti geometrici e prestazionali richiesti dalle NTC per le diverse tipologie di prodotto.
B) Controllo di accettazione da effettuare, entro 30 gg dalla data di consegna del materiale, a cura del Direttore di Stabilimento nel caso di forniture ad un impianto di prefabbricazione o del Responsabile di un Centro di trasformazione o assemblaggio o del Direttore Lavori per forniture direttamente in cantiere presso un Laboratorio Ufficiale. Le modalità di richiesta prova ed emissione dei certificati da parte del laboratorio ufficiale sono identiche a quelle già descritte per il
calcestruzzo. Nel caso di certificazione effettuata dall’impianto di prefabbricazione o da un centro di trasformazione, questi saranno tenuti a fornire al Direttore dei Lavori dell’opera i certificati delle prove eseguite, copia della propria obbligatoria certificazione qualità, copia della autorizzazione alla propria produzione da parte del Servizio Tecnico Centrale nonché eventuale marcatura aggiuntiva che identifichi anche il centro di trasformazione.
Nel caso di armatura per c.a. , per ogni fornitura dovranno essere prelevati 3 spezzoni marcati di uno stesso diametro scelto all’interno di un gruppo di diametri di produzione omogenea. La novità è che i valori minimi ottenuti dalle prove di resistenza ed allungamento dovranno superare i valori limite riportati nelle NTC che si ammettono inferiori a quelli caratteristici richiesti dalle stesse NTC per le verifiche in produzione.
Prove complementari possono essere richieste dal Direttore Lavori in aggiunta a quelle già eseguite dal centro di trasformazione o dall’impianto di prefabbricazione nel caso di fornitura indiretta.
MISCELE CEMENTIZIE:
Si dovrà aver cura di realizzare uno studio preliminare della miscela cementizia di iniezione che avverrà a cura dell’Impresa.
Dovrà essere effettuato con debito anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori di consolidamento.
Preparazione dei provini e prove sulle miscele cementizie
Si dovranno eseguire, eventualmente in presenza della D.L., gli impasti di prova della miscela cementizia, secondo le indicazioni previste in progetto.
I risultati delle prove eseguite verranno riportati su una apposita relazione, dove verrà definita la composizione della miscela da utilizzare in fase esecutiva.
Su tale relazione si dovrà riportare:
- elenco dei materiali impiegati, indicante provenienza, tipo, e qualità dei medesimi;
- certificati dei materiali costituenti la miscela di impasto;
- tipo e dosaggio del cemento;
- rapporti acqua/cemento;
- tipo e dosaggio degli eventuali additivi;
- risultati delle prove preliminari di resistenza a compressione;
- caratteristiche dell’impianto di confezionamento.
La documentazione dovrà essere fornita alla D.L., che procederà all’eventuale approvazione. L’approvazione tuttavia, non solleva l’Impresa dalle sue responsabilità in base alle Norme vigenti.
In sede di posa in opera si dovranno effettuare le seguenti attività:
– Prelievo dei campioni, per l‘esecuzione di prove di compressione a rottura, che a 7 giorni e 20 °C
+/- 1, dovrà risultare >= 15 MPa e del peso specifico.
– Verifica della fluidità ad ogni impasto, che mediante il cono di Marsh dovrà essere compresa tra 10 – 30 sec.
– Essudazione, dovrà essere al massimo essere pari al 2% in volume.
Regimazione acque meteoriche
Realizzazione di condotte di scarico interrate in PVC
Si intende la realizzazione di condotta per scarico acque meteoriche, interrata in rilevato stradale od in terreno naturale, come da voce di elenco.
Lo scavo a sezione obbligata andrà eseguito della larghezza idonea ad accogliere la posa della tubazione e del rinfianco come da disegni di progetto.
La condotta dovrà essere costituita da tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per ventilazione e trasporto interrato di acque piovane, adatto al trasporto di fluidi ,resistente al fuoco e alla gran parte degli agenti chimici, idonei a tutte le situazioni che prevedono la costruzione di condotte interrate non in pressione.
Norma di riferimento: UNI EN 10972 Ed. 2000
Giunzione con bicchiere ad anello a labbro
Le tubazioni saranno posate su massetti di sabbia o cls secondo i disegni di progetto, i giunti saranno sigillati con apposito sigillante, e quindi le condotte saranno rinfiancate con sabbia o cls secondo i disegni di progetto.
Lo scavo sarà quindi riempito con materiali provenienti dallo scavo stesso, secondo le modalità contenute nel presente capitolato.
Fornitura e posa in opera di xxxxxxxx, griglie e caditoie in ghisa
Le griglie, i chiusini, le caditoie da porre in opera sui pozzetti e sui manufatti della rete di smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere in ghisa sferoidale, norme UNI 1561, classe di portata C250- D400 come da disegni di progetto e da voci di elenco.
Le ghise dovranno essere prodotte da azienda con sistema di certificazione di qualità ISO 9001:2000 e recanti il marchio di certificazione di prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995.
Sovrastruttura stradale
Le pavimentazioni stradali saranno realizzate solamente quando il terreno di imposta sarà completamente assestato e la superficie esterna non presenterà più cedimenti.
In caso di ripristini a seguito di scavi lungo strade esistenti, i sottofondi e le pavimentazioni stradali saranno estesi per circa 30 cm oltre il bordo degli scavi.
Il fondo dello scavo di cassonetto dovrà essere rullato e regolarizzato prima dell'esecuzione delle pavimentazioni.
I materiali dovranno rispondere ai requisiti sotto indicati, oltre a quanto riportato nei singoli paragrafi.
Il pietrame da utilizzare per massicciate, pavimentazioni, cordoli stradali ecc. dovrà essere conforme a quanto specificato nel X.X. 00 novembre 1939 n.2232.
I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. - Fascicolo n.4 1953.
Le ghiaie e i ghiaietti dovranno corrispondere come pezzatura e caratteristiche ai requisiti stabiliti nella Tabella UNI 27 10 giugno 1945 e successive modifiche.
Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e particolarmente esenti da materie eterogenee, non presentare perdita di peso, per decantazione in acqua, superiori al 2%.
I bitumi e le emulsioni bituminose dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali - caratteristiche per l'accettazione" 1978; "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" 1958; "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali - campionatura dei bitumi" 1980; "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali - campionatura delle emulsioni bituminose" 1984.
Le pendenze trasversali dei tratti di piste oggetto di interventi dovranno essere tali da permettere il deflusso delle acque piovane, raccordarsi con quelle dei tratti non interessati dai lavori e comunque secondo quanto impartito dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Fondazioni in tout venant stabilizzato
Tali fondazioni sono costituite da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI.
L'aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale; potrà essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure come miscela di materiali avente provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere.
La stesa del materiale avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà mai avere uno spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10.
Caratteristiche dei materiali
Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, dovrà rispondere alle caratteristiche seguenti:
1) l'aggregato non dovrà avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
2) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:
Serie xxxxxxxx e setacci UNI | Miscela passante % totale in peso |
Crivello 71 | 100 |
Crivello 40 | 75 - 100 |
Crivello 25 | 60 - 87 |
Crivello 10 | 35 - 67 |
Crivello 5 | 25 - 55 |
Setaccio 2,000 | 15 - 40 |
Setaccio 0,400 | 7 - 22 |
Setaccio 0,075 | 2 - 10 |
3) rapporto tra il passante al setaccio 0,0075 ed il passante 0,4 inferiore a 2/3;
– perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;
– Il passante al setaccio n° 4 ASTM dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
IP=NP;
Per situazioni in cui 0<IP<6 deve effettuarsi la prova dell’equivalente in sabbia di cui al punto 6;
Nel caso in cui l’E.S. e’ compreso tra 25 e 35 l’Ufficio di Direzione Lavori richiederà la verifica dell’indice di portanza-CBR saturo di cui al punto 7, questo anche se la miscela dovesse contenere più del 60% in peso di elementi frantumati.;
6) equivalente in sabbia misurato sulla xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 0 ASTM, compreso tra 25 e 65. Tale controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in sabbia (65) potrà essere variato dalla Direzione Lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35, l’Ufficio di Direzione Lavori richiederà in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell'indice di portanza CBR di cui al successivo comma 6;
7) indice di portanza CBR dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50. è inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di +2% rispetto all'umidità ottima di costipamento.
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia un equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.
Modalità esecutive
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo.
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm, e dovrà presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione delle densità, è da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spese dall’Impresa.
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dall’Ufficio di Direzione Lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento).
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata.
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.
Prove di accettazione e controllo
Prima dell'inizio dei lavori, l’Impresa dovrà presentare all’Ufficio di Direzione Lavori certificati di laboratorio effettuate su campioni di materiale che dimostrino la rispondenza alle caratteristiche sopra descritte. Contemporaneamente l’Impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verrà impiegata.
I requisiti di accettazione verranno poi accertati con controlli dall’Ufficio di Direzione Lavori in corso d'opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.
Strati di base
Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo le definizioni riportate nell'art.1 delle norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo IV/1953), impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici.
Caratteristiche dei materiali: inerti
I requisiti di accettazione dei materiali inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme B.U. C.N.R. n.34 (28.03.1973) anziché col metodo DEVAL.
L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura non inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere al seguente requisito:
· perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.
In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste ultime non dovrà essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente requisito:
· equivalente in sabbia determinato secondo norma B.U. C.N.R. n.27 (30.03.1972) superiore a 50. Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
· setaccio UNI 0.18 (ASTM n.80): % passante in peso: 100;
· setaccio UNI 0.075 (ASTM n.200): % passante in peso: 90.
La granulometria dovrà essere eseguita per via umida.
Caratteristiche dei materiali: Bitume
Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 60/70.
Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi" del C.N.R. - fasc. II/1951, per il bitume 60/80, salvo il valore di penetrazione a 25°C, che dovrà essere compreso fra 60 e 70 ed il punto di rammollimento, che dovrà essere compreso tra 47°C e 56°C. Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Xxxxx, duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n.24 (29.12.1971); B.U. C.N.R. n.35 (22.11.1973); B.U. C.N.R. n.43 (06.06.1974); B.U. C.N.R. n.44 (29.10.1974); B.U. C.N.R. n.50 (17.03.1976).
Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra –1,0 e +1,0:
dove:
Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie livelli e setacci UNI | Passante % totale in peso |
Crivello 40 | 100 |
Crivello 30 | 80-100 |
Crivello 25 | 70-95 |
Crivello 15 | 45-70 |
Crivello 10 | 35-60 |
Crivello 5 | 25-50 |
Setaccio 2,000 | 00-00 |
Setaccio 0,400 | 6-20 |
Setaccio 0,180 | 4-14 |
Setaccio 0,075 | 4-8 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati. Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
il valore della stabilità Xxxxxxxx - Prova B.U. C.N.R. n.30 (15.03.1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 7,0 kN (700 kg ff); inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità misurata inkg ff e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere superiore a 250;
gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Xxxxxxxx dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa fra 4% e 7%.
I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o presso la stesa.
La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà però superare quest'ultima di oltre 10°C.
Modalità esecutive
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico diretto.
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo. La zona destinata all’ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni d'acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate. Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 20 secondi.
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150°C e 170°C, e quella del legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato.
Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dall’Ufficio di Direzione Lavori che lo stesso è privo di sgranamenti, fessurazioni, ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi.
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di due o più finitrici.
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di teloni di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazioni di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130°C.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a carico dell’Impresa.
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di continuità.
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.
Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Xxxxxxxx dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera secondo norma B.U. C.N.R. n.40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm di diametro; il valore risulterà dalla media di due prove.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente.
Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm.
Prove di accettazione e controllo
L’Impresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione.
L’Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali L’Impresa ha ricavato la ricetta ottimale.
L’Ufficio di Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L'approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell’Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.
Una volta accettata dall’Ufficio di Direzione Lavori la composizione proposta, l’Impresa dovrà ad essa attenersi rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri.
Non sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a 5,0% e di sabbia superiore a 3,0% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di 1,5% sulla percentuale di additivo.
Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di 0,3%.
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure dall'esame delle carote prelevate in sito.
In ogni cantiere di lavoro dovrà essere installato a cura e spese dell’Impresa un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione, condotto da personale appositamente addestrato.
In quest'ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza giornaliera:
la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione;
la verifica della composizione dell'agglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio;
la verifica delle caratteristiche di Xxxxxxxx del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U.
C.N.R. n.40 del 30.03.1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n.39 del 23.03.1973), media di due prove; stabilità e rigidezza Xxxxxxxx.
Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell'umidità residua degli aggregati minerali all'uscita dall'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.
In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dall’Ufficio di Direzione Lavori sul quale l’Impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.
In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni l’Ufficio di Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.
Strati di collegamento e di usura
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto.
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nell'art.1 delle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R., fascicolo
IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.
Caratteristiche dei materiali: Inerti
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Cap. II del fascicolo IV/1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme CNR 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme B.U. C.N.R. n.34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL. L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.
Per strati di collegamento:
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C131 - AASHO T96, inferiore al 25%;
indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;
coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953).
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%.
Per strati di usura:
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C131 - AASHO T96, inferiore od uguale al 20%;
almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mm2 (1400 kg f/cm2), nonché resistenza alla usura minima 0,6;
indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85;
coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R. fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%. L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell'art.5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare:
equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T176, non inferiore al 55%;
materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2÷5 mm necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Xxxxxx-Xxxxx con concentrazione non inferiore a 6.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n.30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n.200 ASTM.
Caratteristiche dei materiali: Legante
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60÷70 salvo diverso avviso dell’Ufficio di Direzione Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrà rispondere agli stessi requisiti indicati nel paragrafo relativo agli strati di base.
Caratteristiche dei materiali: Miscele. Strato di collegamento (binder)
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie xxxxxxxx e setacci UNI | Passante % totale in peso |
Crivello 25 | 100 |
Crivello 15 | 65÷100 |
Crivello 10 | 50÷80 |
Crivello 5 | 30÷60 |
Setaccio 2,000 | 20÷45 |
Setaccio 0,400 | 7÷25 |
Setaccio 0,180 | 5÷15 |
Setaccio 0,075 | 4÷8 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Xxxxxxxx e compattezza di seguito riportati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i seguenti requisiti: la stabilità Xxxxxxxx eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 9,0 kN (900 kg f). Inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg f e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Xxxxxxxx dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3÷7%. La prova Xxxxxxxx eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilità e rigidezza sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per gli strati di base.
Caratteristiche dei materiali: Miscele. Strato di usura.
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie xxxxxxxx e setacci UNI | Passante % totale in peso |
Crivello 15 | 100 |
Crivello 10 | 70÷100 |
Crivello 5 | 43÷67 |
Setaccio 2,000 | 25÷45 |
Setaccio 0,400 | 12÷24 |
Setaccio 0,180 | 7÷15 |
Setaccio 0,075 | 6÷11 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare l’80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Xxxxxxxx e compattezza di seguito riportati.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Xxxxxxxx (prova B.U. C.N.R. n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 10 kN (1000 kg f). Inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg f e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300. La percentuale dei vuoti dei xxxxxxx Xxxxxxxx, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6% La prova
Xxxxxxxx eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;
elevatissima resistenza all'usura superficiale;
sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 4% e 8%.
Ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei xxxxxxx Xxxxxxxx, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovrà risultare inferiore a 10-6 cm/s.
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Xxxxxxxx venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovrà essere vagliato se necessario.
Modalità esecutive
Valgono le stesse prescrizioni indicate per gli strati di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 secondi.
Prove di accettazione e controllo
Valgono le stesse prescrizioni indicate per gli strati di base.
Giunti di dilatazione
Nella posa in opera dei giunti di dilatazione particolare cura dovrà essere posta per garantire la massima complanarità tra il giunto ed il manto di usura riducendo sensibilmente il rischio di urto con le pale dei mezzi spartineve.
Si intende la fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
Rimozione giunto di dilatazione esistente
Il giunto di dilatazione esistente dovrà essere rimosso durante la fase di fresatura del tappeto.
Per la rimozione del giunto di dovrà realizzare il taglio della pavimentazione con idonea segatrice a disco per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie.
Successivamente di procederà alla rimozione del giunto ammalorato ed alla eventuale demolizione delle parti necessarie alla completa eliminazione di ogni porzione dello stesso.
Per la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, si procederà mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa,.
Il varco dovrà esse coperto con una tavola di legno per tutta la larghezza della carreggiata.
Messa in opera di giunto di dilatazione
Si intende la messa in opera di giunto di dilatazione all'interno della sede stradale, compreso il taglio e rimozione dell'asfalto in corrispondenza del giunto mediante sega clipper, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni di progetto e quanto ordinato dalla D.L..
Per una corretta e più efficace posa si dovranno seguire le seguenti fasi:
– Rimozione giunti esistenti durante la fresatura dell’asfalto
– Copertura del varco con un tavola di legno (
– Asfaltatura completa (anche sopra il varco) della sede stradale
– Dopo 15-20gg dal completamento dell'asfaltatura intervento di posa in opera del giunto di dilatazione, compreso il taglio e rimozione dell’asfalto esistente.
Tubazioni - Generalità:
La verifica e la posa in opera delle tubazioni sarà conforme al Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985.
A tale scopo l'Impresa, indicherà la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovrà dare libero accesso, nella propria azienda, agli incaricati dell'Amministrazione appaltante perché questi possano verificare la rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura.
Prima di ordinare i materiali l'Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori, eventuali illustrazioni e/o campioni dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi speciali, le flange ed eventuali giunti speciali, Insieme al materiale illustrativo disegni e campioni.
All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature:
- marchio del produttore;
- sigla del materiale;
- data di fabbricazione;
- diametro interno o nominale;
- pressione di esercizio;
- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati);- normativa
Di Riferimento.
Segnalazione delle condotte
Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto è richiesta la stesa di apposito nastro di segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante.
Il nastro dovrà essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo per profondità comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondità inferiori della tubazione, la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere stabilita, d’accordo con la D.L., in maniera da consentire l’interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere danneggiata.
Tubi e pezzi speciali di Acciaio
I tubi e pezzi speciali dovranno essere dimensionati secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. I tubi e i pezzi speciali di acciaio prima dell'applicazione del rivestimento protettivo dovranno essere sottoposti in officina alla prova idraulica, assoggettandoli ad una pressione tale da generare nel materiale una sollecitazione pari a 0,5 volte il carico unitario di snervamento. Per i pezzi speciali, quando non sia possibile eseguire la prova idraulica, saranno obbligatori opportuni controlli non distruttivi delle saldature, integrati da radiografie. Sui lotti di tubi e pezzi speciali saranno eseguiti controlli di accettazione statistici, per accertarne le caratteristiche meccaniche, eseguiti secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori.
Quando le esigenze del terreno lo impongono potranno essere richiesti dalla Direzione dei Lavori rivestimenti di tipo speciale, da studiare e stabilire di volta in volta in relazione alle effettive esigenze d'impiego.
I raccordi devono essere di acciaio da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI-EN 10253/02.
Le flange devono essere di acciaio, del tipo da saldare a sovrapposizione o del tipo da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 1092-1/03.
Le flange a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di acciaio e avranno superficie di tenuta a gradino secondo la UNI EN 1092-1/03.
I bulloni a testa esagonale ed i bulloni a tirante interamente filettato devono essere conformi alla UNI 6609/69 e UNI 6610/69.
Gli elementi di collegamento filettati devono avere caratteristiche meccaniche non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 20898-2/94 per la classe 4.8.
I raccordi ed i pezzi speciali di ghisa malleabile devono avere caratteristiche qualitative non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 1562/99 per la ghisa W-400-05 (a cuore bianco) o B-350-10 (a cuore nero) e caratteristiche costruttive conformi alla UNI EN 10242/01.
Tubi e raccordi in Ghisa Sferoidale
Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno avere giunto elastico automatico con guarnizione a profilo divergente, tipo GIUNTO RAPIDO conforme alle norme UNI 9163/87, gli anelli di gomma saranno fabbricati per stampaggio e convenientemente vulcanizzati.
I raccordi avranno le estremità adatte al tipo di giunzione previsto dalle prescrizioni di progetto. Se non diversamente previsto dalla voce, il giunto sarà elastico di tipo meccanizzato a bulloni conforme alle norme UNI 9164/94. I tubi saranno di norma protetti all'esterno con un rivestimento a base di vernice bituminosa, composta di bitumi ossidati sciolti in adatti solventi o di altri prodotti eventualmente previsti in progetto ed espressamente accettati dalla Direzione dei Lavori.
Di norma, nei diametri da DN 80 a DN 700 la verniciatura sarà preceduta dall'applicazione di uno strato di zinco mediante apposita pistola conforme alle norme UNI 8179/86.
Le tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto dovranno essere conformi alle norme UNI EN 545/03, saranno in generale rivestite internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione, distribuita uniformemente sulle pareti con gli spessori stabiliti dalle norme UNI ISO 4179/87. Tutti i raccordi, se non diversamente stabilito dalle prescrizioni di progetto, saranno rivestiti sia internamente che esternamente mediante immersione con vernice bituminosa composta da bitumi ossidati sciolti in adatti solventi.
Le tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura dovranno essere conformi alle norme UNI EN 598/95, i tubi saranno zincati esternamente, centrifugati, ricotti e rivestiti con vernice di colore xxxxx xxxxx.
Tubi in Polietilene ad alta densità PE 100
I tubi in PE utilizzati per l’esecuzione dei lavori di cui al presente C.s.a. dovranno essere in polietilene alta densità PE100 sigma 80, conformi alla norma UNI EN12201, rispondenti al DM 06/04/2004 n.° 174 (idoneità per trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) e al DM 21/03/73 (idoneità per trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali.
I tubi dovranno avere caratteristiche organolettiche rispondenti al D.Lgs. 02/02/2001 n.° 31 e s.m.i., verificate secondo UNI EN 1622; saranno realizzati per estrusione con materia prima al 100% vergine e conforme ai requisiti base di UNI EN12201 parte 1, di colore nero con bande coestruse di colore blu, con estremità lisce, e forniti in barre o rotoli in rapporto al diametro.
La materia prima utilizzata dovrà ESCLUSIVAMENTE essere di 3° generazione di tipo bimodale, avente le seguenti caratteristiche:
▪ MRS 10 MPa,
▪ OIT (Oxidation Induction Time) 50 min / 200°,
▪ RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500),
▪ SCG (Slow Crack Growth) > 500h / 80° / 9,2 bar, SDR11 (Diam 110 o 125).
La ditta fornitrice dovrà essere in possesso del Marchio di Prodotto, rilasciato da un Ente od istituto terzo indipendente (IIP – B.V.), attestante la conformità delle tubazioni alla Norma UNI EN 12201 (es. Marchio PIIP): dovrà inoltre essere in possesso della certificazione di qualità aziendale in conformità alla UNI EN ISO 9001, accertata e certificata da istituto accreditato SINCERT.
La direzione lavori si riserva il diritto di prelevare campioni delle tubazioni inviate in cantiere (sino a n.3 campioni per e per lotto) e far eseguire le prove di collaudo in conformità alla UNI EN 12201, compresa la verifica dell’OIT ed il riconoscimento materiali. In caso di esito negativo, le spese relative nonché quelle inerenti la sostituzione del materiale eventualmente ancora a piè d’opera saranno a carico della ditta fornitrice. L’esito negativo delle prove di collaudo di cantiere infirmeranno l’accettazione dell’intera fornitura anche già posata in opera con evidente avvio delle procedure per la richiesta dei danni.
I tubi devono essere di base conformi a UNI EN12201-2 ed avere caratteristiche documentate da specifici report di laboratorio, in particolare:
▪ SCG (Slow Crack Growth) > 500h / 80° / =4,6 MPa (Diam. O 250 mm);
▪ SCG (metodo del cono ISO 13480) velocità di crescita < 10 mm/giorno (sp. O 5mm);
▪ OIT (Oxidation Induction Time) 50 min / 200°,
▪ Allungamento a rottura (ISO 6259) > 500%;
▪ MFR (indice di fluidità) variazione dopo la estrusione < 10%;
Le superfici interna ed esterna dei tubi devono essere lisce ed esenti da imperfezioni e/o difettosità di sorta.
La marcatura minima sui tubi deve essere conforme alla norma UNI EN 12201-2 e quindi riportare indelebilmente almeno:
▪ numero della norma di riferimento UNI EN12201 e UNI EN ISO 15494
▪ nome del fabbricante
▪ Diam. X sp.
▪ SDR e PN
▪ cod. identificazione materiale
▪ data di produzione
▪ x.xx trafila
▪ x.xx lotto
▪ marchi di qualità
Inoltre il tubo PE dovrà avere minimo n. 4 linee coestruse (azzurre(blu cupo per tubo acqua e gialle per tubo gas) lungo la generatrice. Il colorante utilizzato per la coestrusione deve essere dello stesso compound utilizzato per il tubo.
Tutte le tubazioni ed i pezzi speciali utilizzati dovranno essere accompagnati da certificazione di origine e di conformità alle norme relative, rilasciata in originale dalla Ditta produttrice, con riferimento esplicito alle bolle di consegna del materiale: tali certificazioni dovranno essere corrisposte alla D.L. in tempo utile, in ogni caso prima della fine dei lavori.
La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene devono essere conformi alla norma UNI EN 12201 e devono essere realizzate, a seconda dei casi, mediante:
- saldatura di testa per polifusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a UNI 10967 da personale tecnico qualificato secondo norma UNI 9737 e munito di relativo patentino di qualifica, utilizzando macchinari rispondenti alla norma UNI 10565 (se richiesto dalla D.L. i macchinari dovranno essere predisposti per il report cartaceo riportante la regolarità di ogni saldatura effettuata);
- saldatura per polifusione, mediante raccordi elettrosaldabili rispondenti a UNI EN 12201-3 e UNI 8850+FA1, in accordo a UNI 10521, da personale tecnico qualificato secondo norma UNI 9737 e munito di relativo patentino di qualifica, utilizzando macchinari rispondenti alla norma UNI 10566 (se richiesto dalla
D.L. i macchinari dovranno essere predisposti per il report cartaceo riportante la regolarità di ogni saldatura effettuata) ;
- raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarnizione, rispondenti a UNI 9561 e UNI 9562, aventi caratteristiche idonee all'impiego;
- raccordi flangiati a mezzo di collare di appoggio (cartella) in PEad PE 100 rispondente alla UNI EN 12201-3 saldato sulla tubazione, con flange di acciaio dimensionate in accordo alla norma UNI EN 1092- 1:2003;
Dovranno comunque essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene, resine acetaliche, materiali metallici) previsti in progetto e ritenuti idonei dalla D.L. .
Prima della saldatura i tubi di polietilene dovranno essere perfettamente puliti con adeguate attrezzature da qualsiasi materiale estraneo che possa viziare il futuro esercizio della condotta.
Sulle teste da saldare la pulizia dovrà avvenire sia all'esterno che all'interno per almeno 10 cm di lunghezza.
Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremità dovranno essere eliminate con tagli o corrette utilizzando le ganasce della macchina saldatrice. Le superfici da collegare con manicotto elettrico (elettrosaldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a mezzo di apposito raschiatore meccanico per eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo.
Le macchine ed attrezzature usate per il montaggio delle tubazioni in polietilene dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L. .
I tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi rulli di scorrimento ed essere tenuti dalla stessa attrezzatura in posizione perfettamente coassiale. Prima della saldatura, se le facce da unire non si presentano perfettamente parallele e combacianti, le estremità dovranno essere intestate con apposita attrezzatura a rotelle in maniera da rispondere a questo requisito.
Prima della saldatura le tubazioni dovranno essere perfettamente asciutte, prive di qualsiasi traccia di umidità.
Nel corso della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovrà essere protetta da sole diretto, pioggia, neve, vento e polvere. La gamma di temperatura dell'ambiente ammessa durante le operazioni dovrà essere compresa fra 0 e 40 gradi centigradi.
A saldatura avvenuta la protezione dovrà garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di bloccaggio dei tubi sulla macchina saldatrice dovrà garantirne la ferma posizione fino a raffreddamento.
La sezione dei cordoni di saldatura dovrà presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, senza evidenza di soffiature od altri difetti.
Al termine delle operazioni di saldatura sull'ultima testa di tubo dovrà essere posto idoneo tappo ad espansione per garantire il mantenimento della pulizia all'interno della condotta.
Alla posa delle tubazioni sul fondo dello scavo si procederà solo con adeguati mezzi d'opera per evitare deformazioni plastiche e danneggiamento alla superficie esterna dei tubi dopo aver verificato la rispondenza plano-altimetrica degli scavi in funzione delle prescrizioni progettuali e della D.L. . Eventuali variazioni potranno essere consentite in presenza di eventuali ostacoli dovuti alla presenza di altri sottoservizi non suscettibili di spostamento e preventivamente autorizzate dalla D.L. . In quei casi, prima di ogni variazione delle livellette, dovrà preventivamente essere studiato il nuovo intero profilo di progetto, da sottoporre ad espressa autorizzazione della D.L. .
I prezzi in progetto, determinati attraverso apposite analisi prezzi, s’intendono comprensivi di tutti gli oneri accessori.
La giunzione delle barre/rotoli di tubo dovrà essere eseguita da personale tecnico qualificato munito di patentino di qualifica norma UNI 9737;
Tutte le tubazioni ed i pezzi speciali utilizzati dovranno essere accompagnati da certificazione di origine e di conformità alle norme relative (vedi voci computo), rilasciata in originale dalla Ditta produttrice, con riferimento esplicito alle bolle di consegna del materiale: tali certificazioni dovranno essere corrisposte alla D.L. in tempo utile, in ogni caso prima della fine dei lavori:
La posa delle tubazioni in polietilene dovrà essere eseguita nel rispetto delle “Raccomandazioni per l’istallazione delle tubazioni di polietilene PE nella costruzione di acquedotti” – n.° 10 del 06/1981, aggiornamento 05/1999, redatta dall’IIP (Istituto Italiano dei Plastici);
I pozzetti per la manovra della saracinesche a cuneo gommato (saracinesche di linea e a “squadra” di derivazione utenza) saranno realizzati normalmente con chiusini telescopici regolabili in altezza (le cui caratteristiche saranno oggetto di concordamento preventivo con la D.L.) e dovranno essere costruiti con particolare cura.
In particolare:
l’asta di manovra dovrà essere sempre mantenuta perpendicolare all’asse della tubazione, in modo da permettere alla stessa di ruotare correttamente senza attriti sul tubo riparatore;
occorrerà che venga creata una valida base di appoggio del chiusino telescopico, realizzata con malta di cemento, sulla quale successivamente il chiusino verrà posato e fissato con cordolo di cls, avente dimensioni minime pari a quelle della base: in questo modo si garantirà anche il fissaggio ottimale del tubo guida e si eviterà l’ingressione all’interno sia del chiusino che del tubo guida di corpi estranei quale terra e/o sabbia.
L’Impresa esecutrice dovrà in ogni caso, sino a completo assestamento degli scavi e quindi anche successivamente le opere di ripristino definitivo della sede stradale (bynder e/o fresatura con tappeto), assicurare il corretto posizionamento e la stabilità dei chiusini anche in seguito al passaggio degli autoveicoli, ripristinando situazioni di cedimento (se già eseguite le asfaltature operando localmente con regolarità in modo da ottenere, sulla pavimentazione, un effetto visivo “ordinato”) e garantendo la perfetta manovrabilità delle saracinesche, verificando altresì la perpendicolarità dell’asta di manovra e del relativo tubo guida;
Sino all’approvazione del collaudo definitivo e/o del certificato di regolare esecuzione nonché per un periodo di ulteriori anni DUE dall’approvazione degli stessi, l’impresa esecutrice, interamente a sue spese, dovrà provvedere alla ricarica di eventuali abbassamenti e/o avvallamenti della sede stradale oggetto di scavo e successivo ripristino della pavimentazione in asfalto, attraverso tutte le lavorazioni concordate con la D.L. che si rendessero necessarie (scarifica, posa di nuova pavimentazione, ricarica, ecc.);
La condotta sarà sottoposta a prova di tenuta idraulica, per successivi tronchi posti tra saracinesche di linea, con pressione di collaudo MINIMA pari ad 1.5 volte la pressione di esercizio, con durata e modalità indicate dalla D.L. e comunque conforme alle previsioni dell'art. 3.10 del Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985: la prova di pressione sarà eseguita prima della messa in esercizio della tubazione, mediante utilizzo di manometroregistratore e pompa di incremento di pressione (entrambi a cura e onere dell’Impresa Aggiudicataria). La prova eseguita verrà considerata positiva, a insindacabile giudizio della D.L., in base alle risultanze del grafico del manometro registratore, di cui dovrà essere prodotto certificato di omologazione e taratura in corso di validità: la D.L. potrà richiedere che lo stesso manometro sia inviato presso la Ditta produttrice per la conferma della taratura e/o per eventuali altre verifiche che si rendessero necessarie, a completa cura e spese dell’Impresa Aggiudicataria. I dischi con i grafici del manometro ed eventuali disegni illustrativi inerenti le prove dovranno essere firmati preventivamente dal Collaudatore e/o dalla D.L. e consegnati agli stessi al termine della prova: il collaudatore e/o la D.L. avranno comunque facoltà di far ripetere le prove stesse. L’impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a fornire l’acqua occorrente, eventuali flange cieche di chiusura, pompe, collegamenti e quant’altro necessario. L’acqua da usarsi dovrà rispondere a requisiti di potabilità, di cui dovrà essere fornita opportuna documentazione, e la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio,
potrà vietare all’Impresa l’uso di acqua che non ritenga idonea. Delle prove di tenuta, che saranno sempre eseguite in contraddittorio, sarà redatto apposito verbale qualunque ne sia stato l’esito.
Disposizioni particolari
Pulizia del cantiere
Mano a mano che procedono i lavori, tutti i materiali di risulta e gli utensili inutilizzati dovranno essere quotidianamente rimossi per mantenere in ordine il luogo in cui si opera.
Al termine dei lavori l’Impresa dovrà eseguire oltre ad un’accurata pulizia finale delle opere interessate dagli interventi e del terreno sottostante, anche al riordino e pulizia delle aree interessate dall’impianto cantiere e dello stoccaggio materiali.
La pulizia delle opere ed il ripristino delle aree di cantiere e stoccaggio, eseguiti a cura e spese dell’Impresa, comporterà il riassetto sia delle zone che delle opere preesistenti, nonché il trasporto a pubblica discarica autorizzata dei materiali di risulta.
Al termine dei lavori, l’impresa appaltatrice dovrà provvedere al ripristino e pulizia dei luoghi interessati dal cantiere
Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli e lavori non previsti
Tutti gli altri lavori diversi, previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si rendessero necessari saranno parimenti eseguiti a perfetta regola d'arte con la fornitura dei materiali migliori in commercio e osservando tutte le cautele che verranno prescritte.
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore o da terzi.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
Segnalamento temporaneo
Gruppo di segnaletica verticale per segnalamento temporaneo
Si intende la realizzazione di gruppi di segnaletica verticale per segnalamento temporaneo delle modifiche alla viabilità, necessarie per garantire il transito in sicurezza sulle pubbliche vie durante la presenza del cantiere.
I gruppi saranno realizzati come da schemi grafici indicati nelle tavole di progetto od all'interno del PSC.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa dei cartelli stradali, dei necessari supporti, delle lanterne, il mantenimento in efficienza durante il cantiere ed i necessari riposizionamenti durante l'esecuzione delle lavorazioni.
Il gruppo segnaletico si intende posto in opera lungo entrambi i sensi di marcia.
La valutazione sarà eseguita cadauno (cad) per ogni gruppo segnaletico effettivamente messo in servizio.
Delimitazioni
Delimitazione di zone di cantiere o di percorso
Si intendono le delimitazioni di zone di cantiere o di percorso, da realizzarsi secondo le tipologie e le modalità di cui alle voci di elenco od ai disegni di progetto o di PSC.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera dei materiali necessari, l'esercizio e la manutenzione atta a garantire la perfetta efficienza delle delimitazioni, i necessari riposizionamenti in ambito cantiere.
Per delimitazioni di confine quali le recinzioni in rete plastica, il prezzo compensa la presenza dei necessari cancelli da porre in opera in corrispondenza degli accessi di cantiere, sia carrabili che pedonali. La valutazione sarà eseguita a metro lineare (ml) di delimitazione effettivamente realizzata.
Impianti di cantiere
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di cantiere
Si intende la fornitura e posa in opera di quadro elettrico di cantiere, conformi alle specifiche tecniche di cui al progetto esecutivo dell'impianto elettrico di cantiere, da eseguirsi da parte dell'Appaltatore e da approvarsi da parte della D.L. e del CSE.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera dei vari apparecchi, i cablaggi, i collaudi e le prove necessarie, il collegamento al punto di allaccio alla rete di distribuzione.
La valutazione avverrà a cadauno (cad) per ogni quadro funzionante effettivamente posato.
Collegamenti a terra
Si intende il collegamento a terra di vari elementi di cantiere, quali baracche, tettoie metalliche,macchinari, impianti, ecc. conformi alle specifiche tecniche di cui al progetto esecutivo dell'impianto elettrico di cantiere, da eseguirsi da parte dell'Appaltatore e da approvarsi da parte della
D.L. e del CSE.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa dei dispersori e dei tratti di corda di rame necessari al collegamento tra il dispersore e l'elemento da porre a terra.
La valutazione avverrà a cadauno (cad) per ogni collegamento a terra effettivamente realizzato.
Trasporti
Il trasporto dei materiali in fornitura è sempre compreso all'interno delle relative voci di elenco prezzi, che riguardino sia la sola fornitura che la fornitura e posa in opera, sia di materiali e forniture elementari che materiali e forniture inserite all'interno di voci di elenco prezzi composte.
Il trasporto a dimora di risulte è in generale compreso all'interno delle relative voci di elenco che ne riguardano la produzione, salvo le specificazioni di seguito riportate.
Il trasporto da magazzino di macchinari ed attrezzature è sempre compreso all'interno delle singole voci delle lavorazioni per cui le stesse sono necessarie, salvo le specificazioni di seguito riportate.
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni
Si intende per trasporto a discarica il solo trasporto del materiale di risulta, individuato dalle specifiche voci di elenco prezzi o di computo, proveniente da scavi e/o demolizioni e scarifiche, eseguito con autocarro.
Il prezzo compensa il trasporto e lo scarico, essendo il carico su automezzo già compensato all'interno delle voci di scavo e/o demolizione.
Il prezzo del trasporto viene valutato sulla base della localizzazione dell'impianto di trattamento e/o discarica più vicino al sito del cantiere, ferma restando la facoltà dell'appaltatore di conferire i materiali in altro luogo, regolarmente autorizzato, senza per ciò pretendere incrementi al prezzo contrattuale.
La valutazione sarà fatta a metro cubo (mc) di volume effettivo di scavo in banco o di manufatto in demolizione o scarifica.
Oneri di discarica
Gli oneri per conferimento a discarica o ad impianto di riutilizzo di materiali di risulta sono in generale compresi all'interno delle relative voci di elenco che ne riguardano la produzione, salvo le specificazioni di seguito riportate.
Casserature per strutture in calcestruzzo semplice o armato
Il prezzo compensa la fornitura ed il montaggio delle casseforme per getti in calcestruzzo sia orizzontali che verticali od inclinati a qualsiasi profondità ed a qualsiasi altezza dal piano di appoggio, compreso
sfridi, tiranti, chioderia, banchinaggi, puntellamenti, ponteggi di servizio, getti, disarmo e pulizia delle stesse ed ogni altro onere, secondo le specifiche di cui sopra.
Negli appalti a misura, le casseforme verranno misurate a metro quadro in base alla effettiva superficie bagnata dal getto.
Negli appalti a misura, i casseri saranno compensati a metro quadrato in base alla superficie delle facce della struttura da casserare, senza tenere conto di altro.
Xxxxx per c.a. in barre ad aderenza migliorata
Il prezzo del ferro di armatura compensa la fornitura, la lavorazione e la posa, lo sfrido, il trasporto e l'immagazzinamento, le legature, gli appositi distanziatori tra i ferri ed i casseri, il cui peso non sarà contabilizzato, di barre ad aderenza migliorata del tipo B450 ( ex Fe b 44 k) controllate in stabilimento.
Sono altresì compresi nel prezzo gli oneri per le eventuali saldature per giunzione tra tondini di qualsiasi diametro e tra ferri tondi e profilati metallici, come pure le prove regolamentari e quelle richieste dalla Direzione Lavori.
Il ferro di armatura, negli appalti a misura, verrà valutato secondo il peso teorico corrispondente a ciascun diametro in base ai dati della tabella del Prontuario del C.A. Xxx. X. Xxxxxxxxxx - Hoepli - Milano, secondo lo sviluppo risultante dai disegni costruttivi approvati dall’Ufficio di Direzione Lavori .
Fornitura e posa di cls magro
Si intende per fornitura e posa in opera di cls magro, con gli oneri sopra descritti, la fornitura e la posa in opera di calcestruzzo per opere di sottofondazione non armate, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio di casseri, con resistenza caratteristica cubica Rck > 15 N/mm2.
La valutazione sarà fatta a metro cubo (mc) di getto effettivamente realizzato, da computarsi per una larghezza pari alla proiezione verticale della sagoma della sottofondazione magra, e per uno spessore medio, entrambi come risultanti dai disegni esecutivi di progetto.
Rete elettrosaldata per getti di cls
Si intende, per rete elettrosaldata per getti di cls, la fornitura e posa in opera di rete in acciaio elettrosaldata, opportunamente lavorata e sagomata, di caratteristiche come da voci di elenco e/o da disegni esecutivi di progetto, per getti di cls in genere, posata in verticale od in orizzontale.
Il prezzo compensa la fornitura, la lavorazione e la posa in opera della rete, le sovrapposizioni, lo sfrido, il trasporto e l'immagazzinamento, le legature, gli appositi distanziatori tra la rete ed i casseri, il cui peso non sarà contabilizzato.
Sono altresì compresi nel prezzo gli oneri per le eventuali saldature per giunzione tra tondini di qualsiasi diametro e tra ferri tondi e profilati metallici, come pure le prove richieste dalla Direzione Lavori.
La rete in acciaio elettrosaldata, verrà valutata a chilogrammo (kg) di rete effettivamente posata, secondo il peso teorico corrispondente a ciascun diametro in base ai dati della tabella del Prontuario del C.A. Xxx.
X. Xxxxxxxxxx - Hoepli - Milano, secondo lo sviluppo risultante dai disegni esecutivi di progetto.
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici di progetto e nella descrizione delle singole voci.
Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione si applica quanto previsto nell'art. 167 del D.P.R. 207/2010.
L’Impresa dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute conformi dalla Direzione Lavori.
L’approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione definitiva: la Direzione Lavori si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e
quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l’introduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese dell’Impresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti. In ogni caso l’Impresa, pur avendo ottenuto l’approvazione dei materiali dalla Direzione Lavori, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.
L’Impresa fornirà tutto il materiale (edile, impiantistico, agrario e vegetale) indicato negli elenchi e riportato nei disegni allegati al progetto, nelle quantità necessarie alla realizzazione della sistemazione.
Lavori notturni
Nessuna maggiorazione e/o compensi accessori eccedenti quelli previsti in progetto sarà riconosciuta all’impresa appaltatrice per l’esecuzione dei lavori notturni.