ISTITUZIONE DELLE AFT E DELLE UCCP. 1. I medici di cure primarie operano obbligatoriamente all’interno delle nuove forme organizzative. I medici di medicina generale aderiscono obbligatoriamente al sistema informativo (rete informatica e flussi informativi) di ciascuna Regione e al sistema informativo nazionale, quali condizioni irrinunciabili per l’accesso e il mantenimento della convenzione. 2. Le Regioni, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, definiscono gli atti di programmazione volti a istituire le nuove forme organizzative (AFT – Aggregazione Funzionale Territoriale e UCCP – Unità Complessa di Cure Primarie) osservando i seguenti criteri generali: a) istituzione delle AFT in tutto il territorio regionale; b) istituzione delle UCCP come parti fondamentali ed essenziali del Distretto prioritariamente in zone territoriali ad elevata densità di popolazione, salvaguardando comunque il principio dell’equità di accesso alle cure; c) sostituzione di tutte le forme associative e aggregazioni funzionali e/o strutturali esistenti con le nuove forme organizzative (AFT e UCCP); d) realizzazione del collegamento funzionale tra AFT e UCCP anche tramite idonei sistemi informatici. 3. La attuazione di quanto previsto dal precedente comma deve avvenire a seguito dei nuovi Accordi Integrativi Regionali, volti a sostituire quelli in atto, da perfezionarsi entro dodici mesi decorrenti dalla definizione degli atti di programmazione di cui al comma 2, termine oltre il quale la Regione, in mancanza di sottoscrizione di un accordo finalizzato ad attuare quanto previsto al comma 2, provvede unilateralmente a sospendere la parte economica integrativa degli Accordi regionali e a disporne l'accantonamento fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo Integrativo Regionale.
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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale
ISTITUZIONE DELLE AFT E DELLE UCCP. 1. I medici di cure primarie Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti operano obbligatoriamente all’interno delle nuove forme organizzative. I medici di medicina generale organizzative e aderiscono obbligatoriamente al sistema informativo (rete informatica e flussi informativi) di ciascuna Regione e al sistema informativo nazionale, quali condizioni irrinunciabili per l’accesso e il mantenimento della convenzione.
2. Le Regioni, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, definiscono gli atti di programmazione volti a istituire le nuove forme organizzative (AFT – Aggregazione Funzionale Territoriale e UCCP – Unità Complessa di Cure Primarie) osservando i seguenti criteri generali:
a) istituzione delle AFT in tutto il territorio regionale;
b) istituzione delle UCCP come parti fondamentali ed essenziali del Distretto prioritariamente in zone territoriali ad elevata densità di popolazione, salvaguardando comunque il principio dell’equità di accesso alle cure;
c) sostituzione di tutte le forme associative e aggregazioni funzionali e/o strutturali esistenti con le nuove forme organizzative (AFT e UCCP);
d) realizzazione del collegamento funzionale tra AFT e UCCP anche tramite idonei sistemi informatici.
3. La attuazione di quanto previsto dal precedente comma deve avvenire a seguito dei nuovi Accordi Integrativi Regionali, volti a sostituire quelli in atto, da perfezionarsi entro dodici mesi decorrenti dalla definizione degli atti di programmazione di cui al comma 2, termine oltre il quale la Regione, in mancanza di sottoscrizione di un accordo finalizzato ad attuare quanto previsto al comma 2, provvede unilateralmente a sospendere la parte economica integrativa degli Accordi accordi regionali e a disporne l'accantonamento l’accantonamento fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo Integrativo Regionale.
4. Le Regioni valutano la possibilità di integrare nelle AFT della specialistica ambulatoriale e nelle UCCP anche i veterinari di cui al presente Accordo per attività correlate alla prevenzione. In tal caso i veterinari interessati operano obbligatoriamente nelle nuove forme organizzative.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
ISTITUZIONE DELLE AFT E DELLE UCCP. 1. I medici di cure primarie Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti operano obbligatoriamente all’interno all'interno delle nuove forme organizzative. I medici di medicina generale organizzative e aderiscono obbligatoriamente al sistema informativo (rete informatica e flussi informativi) di ciascuna Regione e al sistema informativo nazionale, quali condizioni irrinunciabili per l’accesso l'accesso e il mantenimento della convenzione.
2. Le Regioni, entro sei mesi dall’entrata dall'entrata in vigore del presente Accordo, definiscono gli atti di programmazione volti a istituire le nuove forme organizzative (AFT – - Aggregazione Funzionale Territoriale e UCCP – Unità - Unita' Complessa di Cure Primarie) osservando i seguenti criteri generali:
a) istituzione delle AFT in tutto il territorio regionale;
b) istituzione delle UCCP come parti fondamentali ed essenziali del Distretto prioritariamente in zone territoriali ad elevata densità di popolazione, salvaguardando comunque il principio dell’equità di accesso alle cure;
c) sostituzione di tutte le forme associative e aggregazioni funzionali e/o strutturali esistenti con le nuove forme organizzative (AFT e UCCP);
d) realizzazione del collegamento funzionale tra AFT e UCCP anche tramite idonei sistemi informatici.
3. La attuazione di quanto previsto dal precedente comma deve avvenire a seguito dei nuovi Accordi Integrativi Regionali, volti a sostituire quelli in atto, da perfezionarsi entro dodici mesi decorrenti dalla definizione degli atti di programmazione di cui al comma 2, termine oltre il quale la Regione, in mancanza di sottoscrizione di un accordo finalizzato ad attuare quanto previsto al comma 2, provvede unilateralmente a sospendere la parte economica integrativa degli Accordi accordi regionali e a disporne l'accantonamento fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo Integrativo Regionale.
4. Le Regioni valutano la possibilita' di integrare nelle AFT della specialistica ambulatoriale e nelle UCCP anche i veterinari di cui al presente Accordo per attivita' correlate alla prevenzione. In tal caso i veterinari interessati operano obbligatoriamente nelle nuove forme organizzative.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale