Quota capitaria Clausole campione

Quota capitaria. I) compenso forfetario annuo, per ciascun assistito in carico, pari ad Euro 40,05; II) compenso aggiuntivo annuo, per ciascun assistito che abbia compiuto il 75° anno di età, pari ad Euro 31,09; III) compenso aggiuntivo annuo, per ciascun assistito di età inferiore a 14 anni, pari ad Euro 18,95; IV) assegno individuale ad personam riconosciuto ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato al 23 marzo 2005 e determinato al 31 dicembre 2005 secondo la tabella di cui all’articolo 59, lettera A, comma 2, dell' ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.; V) quota capitaria annua derivante dal fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, pari ad Euro 3,08 per assistito, ripartita dagli Accordi Integrativi Regionali. Tale fondo è integrato con gli assegni individuali di cui al precedente punto IV, resisi disponibili per effetto della cessazione dal rapporto convenzionale di singoli medici, tenuto conto di quanto disposto dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 nonché dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111; VI) quota capitaria annua aggiuntiva di ingresso pari ad Euro 13,46, per le prime 500 scelte, riconosciuta ai medici incaricati a tempo indeterminato in data successiva al 20 marzo 2005. Tale quota non è dovuta per le scelte oltre la cinquecentesima.
Quota capitaria. Ai pediatri di libera scelta incaricati dei compiti di assistenza primaria è corrisposto, dal mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo, per ciascun assistito in carico, un compenso forfetario annuo di Euro 79,17.
Quota capitaria. 1. Ai medici di medicina generale incaricati dei compiti di assistenza primaria è corrisposto dall’1.1.2005, per ciascun assistito in carico, un compenso forfetario annuo di euro 38,62. 2. Esaurendosi l’incremento della quota capitaria legata all’anzianità di laurea del medico, questo è trasformato, limitatamente ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato all’entrata in vigore del presente Accordo, in assegno individuale non riassorbibile, che viene riconosciuto al medico per anzianità di laurea e carico assistenziale, dal 1 Gennaio 2005. L’importo di tale assegno è determinato dalla moltiplicazione del numero totale degli assistiti in carico per il valore tabellare definito dall’incrocio tra l’anzianità del medico e la fascia determinata dal numero di assistiti in carico, secondo la seguente tabella: da 0 a 13 aa da 13 a 20 aa oltre 20 oltre 27 fino a 500 assistiti 13,73 15,56 17,26 18,46 Fino a 600 11,50 13,19 14,98 16,21 fino a 700 9,10 10,82 12,61 13,83 fino a 800 7,54 9,05 10,86 12,10 fino a 900 5,96 7,75 9,50 10,75 fino a 1000 4,94 6,75 8,53 9,74 fino a 1100 4,10 5,91 7,67 8,91 fino a 1200 3,42 5,20 6,99 8,23 fino a 1300 2,84 4,63 6,43 7,65 fino a 1400 2,35 4,15 5,93 7,14 oltre 1400 assistiti 1,91 3,70 5,49 6,73 3. I medici di cui al presente comma hanno diritto, fino alla cessazione del rapporto convenzionale, ed anche in caso di trasferimento, all’assegno individuale, così come determinatosi al 31.12.2005; 4. Con decorrenza dal 1 gennaio 2004 è istituito, in ogni ASL, il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile, pari a 2,03 euro annue per ogni assistito. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro annue dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annue dal 31.12.2005, derivanti dal 50% degli aumenti contrattuali determinati all’articolo 9 della prima parte del presente accordo; 5. Questo fondo si arricchirà anche con gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici; 6. Dal 1.1.2004 tutti i medici di assistenza primaria convenzionati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, mediante attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali 7. Per il 2004 e fino alla definizione dei nuovi accordi regionali a ciascun medico già titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato è riconosciuta una quota capitaria di ponderazione pari a ...
Quota capitaria. I. compenso forfetario annuo, per ciascun assistito in carico, pari ad Euro 86,31, con la decorrenza indicata all’articolo 5 del presente Accordo; II. compenso aggiuntivo annuo, per ciascun assistito che non abbia compiuto il 6° anno di età, pari ad Euro 17,93; III. assegno individuale non riassorbibile riconosciuto ai pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato al 15 dicembre 2005 e determinato al 31 dicembre 2005 secondo la tabella di cui all’articolo 58, lettera A, comma 2, dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i.; IV. quota capitaria annua derivante dal fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, pari ad Euro 3,08 per assistito, ripartita dagli Accordi Integrativi Regionali. Tale fondo è integrato, nel rispetto del termine e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, con gli assegni individuali di cui al precedente punto III, resisi disponibili per effetto della cessazione dal rapporto convenzionale di singoli pediatri, ai sensi dell’art. 58, comma 1, lett. A, punto 5 dell’ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i.; V. quota capitaria annua aggiuntiva di ingresso pari ad Euro 24,00, per le prime 250 scelte, riconosciuta ai pediatri di libera scelta incaricati a tempo indeterminato in data successiva al 15 dicembre 2005. Tale quota non è dovuta per le scelte oltre la duecentocinquantesima.
Quota capitaria. 1. I medici con un carico assistenziale inferiore alle 501 scelte, titolari a tempo indeterminato all’entrata in vigore dell’ACN del 23 marzo 2005, possono entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente accordo optare per il trattamento previsto per i nuovi inseriti qualora questo fosse più favorevole secondo quanto previsto dal comma 8 lettera A art. 59 dell’ACN del 23 marzo 2005. 2. L’importo degli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici nell’anno precedente vanno ad incrementare il fondo di ponderazione qualitativa delle quote capitarie a livello Aziendale. Tale fondo sarà ripartito in quote capitarie per tutti i medici di assistenza primaria dell’Azienda. Entro il mese di febbraio di ogni anno, le Aziende comunicano alla Regione le variazioni intervenute.
Quota capitaria. Ai medici di medicina generale incaricati dei compiti di assistenza primaria è corrisposto dall’1.1.2005, per ciascun assistito in carico, un compenso forfetario annuo di euro 38,62.
Quota capitaria. A far data dal 1 gennaio 2008 il compenso forfettario di cui all'art. 58, lettera A, comma 1 dell'ACN 15 dicembre 2005 è rideterminato in euro 83,65 per ciascun assistito in carico.

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  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’Art. 143 del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (modulo di constatazione amichevole d’incidente) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata: a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni per danni materiali al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente come identificate dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni; b) all’Impresa di assicurazione del civilmente responsabile e, qualora diversa persona , al proprietario del veicolo di controparte, nei casi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni; c) alla Società e per conoscenza all’Assicurato nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo dei veicoli assicurati ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonchè nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

  • Denuncia dei sinistri I sinistri devono essere denunciati tempestivamente, e non oltre 180 giorni dalla data in cui il Contraente è venuto a conoscenza del sinistro stesso, per iscritto a: Allianz Global Life dac - sede secondaria in Italia Pronto Allianz – Servizio Clienti Corso Italia 23 – 00000 Xxxxxx Fax 02 7216.9292 Indirizzo di posta elettronica: xxx@xxx.xxxxxxx.xx. Ai fini della maturazione del diritto alla prestazione assicurativa, ferme le Condizioni contrattuali, il Contrante a propria cura e spese dovrà: A) consegnare all’Assicuratore la seguente documentazione (salvo integrazioni richieste e motivate dall'Assicuratore): B) Per i sinistri avvenuti nei 180 giorni dalla Decorrenza della garanzia, porre in atto tempestivamente le azioni necessarie per reperire un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso dell’Assicurato e documentare all’Assicuratore tale tempestiva attivazione. A tal fine, il Contraente dovrà: i) cercare di contattare tempestivamente e telefonicamente gli eredi/aventi diritto per verificare la reperibilità degli stessi presso gli indirizzi a disposizione; ii) inviare tempestivamente agli eredi/aventi diritto una raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale viene richiesta: - la compilazione e restituzione, direttamente all’Assicuratore, del modulo "Relazione medico curante" (fornito dall’Assicuratore), da allegarsi alla raccomandata; - l’invio all’Assicuratore di un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso dell’Assicurato (a titolo esemplificativo, il Modulo ISTAT, una relazione del medico curante, la cartella clinica, ecc…). iii) trasmettere all’Assicuratore, per posta ordinaria o per in via informatica, copia della raccomandata inviata ai sensi del precedente punto ii) e della relativa ricevuta di ritorno. L’esito, positivo o negativo, delle azioni descritte alla lettera B) garantiscono comunque, fatte salve le esclusioni del precedente Art. 6, la prestazione assicurativa a favore del Beneficiario purché le azioni siano state poste in atto tempestivamente secondo quanto convenuto alla medesima lettera B). La Società, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, in caso di ricoveri subiti dall’Assicurato (cartelle cliniche), in caso di esami clinici (relativi referti)). Le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti resteranno a carico degli aventi diritto.

  • Modalità per la denuncia del sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve spedire alla Compagnia una denuncia con una detta- gliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante. Tale denuncia deve essere inoltrata alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. In caso di furto o atto vandalico deve inoltre essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri). Copia di tale denuncia (vistata dall’Autorità stessa) deve essere inviata alla Compagnia. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo pos- sibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti. In caso di eventi naturali la prova dell’evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell’Autorità del luogo. In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, l’Assicurato deve inviare inoltre alla Compagnia: • l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubbli- co Registro Automobilistico); • la carta di circolazione; • la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo; • la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del mezzo (copia assegno, boni- fico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento); • la serie completa delle chiavi, tessere identificative, e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato; • ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia. La denuncia può essere spedita via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, via posta presso Genertel S.p.A. -

  • REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA In considerazione della peculiarità del settore oggetto della gara e, in particolare, dalla necessità di selezionare operatori economici in grado di garantire un adeguato livello della fornitura – tenuto conto della rilevanza delle prestazioni per gli utenti finali – la Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs. 50/2016 ritiene necessario richiedere quale requisito di partecipazione l’aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione della gara sulla GURI, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, un fatturato specifico per il settore di attività oggetto di gara non inferiore al 30% del valore annuo del Lotto cui si intende partecipare o, nel caso di partecipazione a più Lotti, non inferiore al 30% del valore annuo della somma dei lotti di partecipazione. La partecipante dovrà altresì indicare le principali forniture dello stesso triennio. Qualora la Ditta concorrente/RTI/Consorzio/Rete di impresa che abbia richiesto di concorrere a più Lotti dichiari di possedere un fatturato specifico in misura inferiore a quello richiesto, la stessa verrà ammessa a partecipare unicamente ai Lotti per i quali possiede il suddetto requisito in ragione dell’ordine decrescente di importanza economica dei Lotti medesimi, per i quali possiede i suddetti requisiti. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: − dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, anche digitalmente, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione ovvero, − copia conforme all’originale del/i contratto/i e/o da un elenco delle principali forniture e servizi effettuati nel periodo di interesse corredati da copia autentica, resa ai sensi dell’articolo 18, comma 2, d.P.R. 445/2000, di certificati di committenti pubblici e/o dichiarazioni dei committenti privati, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte, anche digitalmente, ed attestanti la prestazione a proprio favore di forniture – con indicazione dell’oggetto e dei relativi importi annui, IVA esclusa, e date – complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del valore dichiarato in sede di presentazione dell’offerta; Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

  • TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Dotazione finanziaria Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi afferenti alla presente Direttiva ammontano ad un totale di Euro 500.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 di cui alla DGR n. 241/2021, così distribuite: Percorsi di Ricollocazione collettiva Fonte di finanziamento Annualità Totale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2022 € 300.000,00 Il contributo massimo riconoscibile per destinatario di ciascun progetto è pari a Euro 4.645,00. Nella scelta della combinazione delle diverse attività di ogni progetto si dovrà pertanto tenere in considerazione questo massimale di costo/destinatario, a pena di inammissibilità del progetto. Le risorse saranno liquidate, in analogia a quanto previsto per gli interventi finanziati a valere del Fondo Sociale Europeo, secondo le disposizioni di cui al Testo Unico dei Beneficiari vigente (rif. to DGR n. 670 del 28/04/2015 e s.m.i. - versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020). Nell’ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione per un importo non superiore al 60%. Ai fini di ottenere l’anticipazione prevista, il beneficiario dovrà produrre, in base alle disposizioni di cui alla DGR n. 670/2015 e s.m.i. (versione in vigore DDR n. 38 del 18/09/2020), idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello che verrà definito dalle strutture regionali, a copertura almeno dell’importo richiesto a titolo di anticipazione. Qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse. È data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori rifinanziamenti della Direttiva, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.