QUOTA VARIABILE Clausole campione

QUOTA VARIABILE. 1. A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate ai professionisti per: a) la partecipazione a programmi o progetti regionali e aziendali con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche relativamente a situazioni di emergenza sanitaria e di realizzazione di “Progetti obiettivo” previsti dal P.S.N.; b) il raggiungimento degli obiettivi dai programmi regionali ed aziendali e il rispetto da parte del professionista dei livelli di spesa programmata; c) la partecipazione a programmi e progetti finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa; d) le attività esterne di cui all’art. 32; e) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art.30, comma 14; f) indennità specifica di categoria all’art.44, comma 3; g) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all’art. 46; costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 3,205 per ora di attività. Tale fondo è aumentato di euro 0.245 dal 31.12 2004 e di euro 0.22 dal 31.12.2005. 2. Il fondo si arricchirà anche dalle quote di anzianità resesi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli professionisti; tale fondo è ripartito sulla base degli accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi come determinati dal D.P.R. 446/2001. 3. In ciascuna regione, il fondo di cui al comma 1 deve essere incrementato dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 446/2001, per effetto degli Accordi regionali vigenti, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all’art. 31 del presente Accordo. 4. Dal 1.1.2004 tutti i professionisti convenzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e/o per obiettivi definita dagli Accordi regionali. 5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun professionista titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e determinato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,285 fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005. 6. In attesa della stipula degli Accordi regionali, ai professionisti spetta il compenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le pr...
QUOTA VARIABILE quota annua derivante dai fondi per l'effettuazione di specifici programmi di attività finalizzate al governo clinico, pari ad Euro 3,08 per assistito, ripartita dagli Accordi Integrativi Regionali sulla base degli obiettivi raggiunti e nel rispetto dei livelli programmati di spesa. Tale quota è incrementata di Euro 1,66 per assistito con la decorrenza prevista dall’articolo 5, comma 1, tabella A1, del presente Accordo;
QUOTA VARIABILE quota annua derivante dai fondi per l'effettuazione di specifici programmi di attività finalizzate al governo clinico, pari ad Euro 3,08 per assistito, ripartiti dagli Accordi Integrativi Regionali sulla base degli obiettivi raggiunti e nel rispetto dei livelli programmati di spesa;
QUOTA VARIABILE. I) quota annua derivante dai fondi per l'effettuazione di specifici programmi di attività finalizzate al governo clinico, pari ad Euro 3,08 per assistito, ripartiti dagli Accordi Integrativi Regionali sulla base degli obiettivi raggiunti e nel rispetto dei livelli programmati di spesa; II) quota annua derivante dalle risorse messe a disposizione delle Regioni dall’ACN 8 luglio 2010 quale incremento contrattuale, pari ad Euro 0,81 per assistito, considerate le eventuali riduzioni intervenute ai sensi dell’articolo 6 del citato Accordo. Tali risorse sono per ciascun anno preventivamente decurtate delle risorse necessarie al finanziamento disposto ai sensi dell’articolo 6, comma 8, dell’articolo 8, comma 3 e dell’articolo 13, comma 8 del presente Accordo; III) quota annua derivante dalle risorse messe a disposizione delle Regioni dall’ACN 8 luglio 2010, pari ad Euro 0,20 per assistito, attribuita ai medici in base al numero di assistiti in carico affetti da una o più delle patologie croniche di cui al DM 28 maggio 1999 n. 329.
QUOTA VARIABILE. A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate agli specialisti ambulatoriali per:
QUOTA VARIABILE. A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate ai professionisti per:
QUOTA VARIABILE. 1. A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate agli specialisti ambulatoriali per: a) le prestazioni, anche ai fini dell'abbattimento delle liste di attesa, ricomprese nel nomenclatore tariffario “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del S.S.N. e relative tariffe” introdotto dal Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 ( S.O. n. 150, del 14-9-96, alla G.U. n. 216 del 14-9-96), come eventualmente modificato ed integrato da provvedimenti regionali nonché ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale disponibili a svolgere compiti di organizzazione sanitaria a livello distrettuale; b) le prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all'allegato C e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attività; c) le attività esterne di cui all’art.32; d) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art.30, comma 14; e) la copertura dal rischio di radiazioni di cui all’art.44, commi 1 e 2;
QUOTA VARIABILE. 60.1 A tutte le utenze viene applicata una quota variabile, legata al consumo effettivo, determinato in base alla misura rilevata da un apposito misuratore, di cui il Gestore è tenuto a garantire l’installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica, anche laddove richiesta dall’Utente, come previsto dal TIMSI, cui il presente fa riferimento per la necessaria integrazione. 60.2 Le quote variabili sono previste distintamente per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Alle utenze non allacciate a tutti e tre i servizi idrici integrati di acquedotto, fognatura e depurazione sono applicate solo le quote variabili relative ai servizi effettivamente allacciati. 60.3 Le quote variabili sono differenziate per categorie, tipologie e sotto tipologie d’uso, secondo la tassonomia generale dell’articolazione tariffaria di cui ai precedenti articoli da 2 a 11. 60.4 Le quote variabili per il solo servizio di acquedotto sono altresì modulate per fascia di consumo, suddivisa tra:
QUOTA VARIABILE. B.1 Ai medici specialisti dal 1° gennaio 2019 e' corrisposta la quota variabile di euro 3,86 per ora di incarico legata ad obiettivi di implementazione della ricetta dematerializzata, della cartella clinica digitale, del fascicolo sanitario elettronico.
QUOTA VARIABILE. B.1 Ai professionisti ambulatoriali dal 1° gennaio 2019 e' corrisposta la quota variabile di euro 2,34 per ora di incarico legata ad obiettivi di implementazione della ricetta dematerializzata, della cartella clinica digitale, del fascicolo sanitario elettronico.