ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI Clausole campione

ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI. L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi Interni Assicurativi, denominati AVIVA XXX 0 – XXXXX XXX0 – XXXXX XXX 9 – AVIVA XXX 00. L'Investitore-contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, sceglie uno o più Fondi Interni Assicurativi tra quelli predisposti dall'Impresa di Assicurazione. Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio dell'Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito. L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore effi- cienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al'Investitore-contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dall'Investitore-contraente all’atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi Interni Assicurativi con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche. Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all’operazione di fusione dovrà inviare una comuni- cazione all'Investitore-contraente. Il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all’importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l’Euro.
ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI. Poste Vita S.p.A. (la “Compagnia”) ha istituito, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento (il “Regolamento”) tre Fondi Interni Assicurativi, idealmente suddivisi in quote. I fondi interni sono denominati: • Poste Vita Moderato; • Poste Vita Equilibrato; • Poste Vita Dinamico, (ciascuno singolarmente il “Fondo Interno Assicurativo” e congiuntamente i “Fondi Interni Assicurativi”). Ogni Fondo Interno Assicurativo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compa- gnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa. La Compagnia si riserva il diritto di istituire in futuro ulteriori Fondi Interni Assicurativi.
ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI. La Compagnia al fine di adempiere ai propri obblighi contrattualmente previsti ha costituito dei Fondi Interni Assicurativi, di seguito Fondi Interni, collegati alla Polizza. I Fondi Interni sono denominati come segue: • CNP Prudente; • CNP Moderato; • CNP Equilibrato; • CNP Dinamico; • CNP Aggressivo. Ogni Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa. Le attività finanziarie sottostanti il Fondo Interno Assicurativo sono di proprietà della Compagnia.
ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI. L’Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi Interni Assicurativi, denominati:

Related to ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).