Patrimonio del Fondo Clausole campione

Patrimonio del Fondo. Il Patrimonio del Fondo è costituito da: - beni di proprietà del Fondo; - apporti finanziari di qualsiasi genere che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.
Patrimonio del Fondo. 1) Le Quote vengono emesse a fronte del conferimento al Fondo dei beni immobili individuati con uno o più decreti dirigenziali emanati dall’Agenzia del Demanio (di seguito, i “Decreti di Individuazione”) e conferiti al Fondo mediante uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze (di seguito, i “Decreti di Conferimento”), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, emanati anche di concerto con i Ministri di volta in volta competenti ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 410/2001, come successivamente modificata. L’inclusione dei beni immobili nei predetti Decreti di Conferimento produce il passaggio dei beni immobili al patrimonio disponibile dello Stato e la loro immissione nel Patrimonio del Fondo (di seguito, l’“Apporto”), ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 410/2001, come successivamente modificata. 2) L’Apporto viene effettuato dallo Stato e dagli enti pubblici non territoriali (di seguito, collettivamente, gli “Enti Apportanti”), titolari, fino alla data di Apporto, dei beni immobili conferiti al Fondo tramite i Decreti di Conferimento. 3) Le Quote di Classe A sono sottoscritte e liberate dagli Enti Apportanti in un’unica soluzione al momento dell’Apporto che dovrà avvenire entro un anno dalla delibera del consiglio di amministrazione della SGR che ha istituito il Fondo (cfr. articolo 1, Parte A, del Regolamento). A ciascun Ente Apportante è attribuito, a fronte dell’Apporto, un numero di Quote di Classe A pari al valore dei beni apportati al Fondo (di seguito, il “Valore dell’Apporto”), diviso per il valore nominale di una singola Quota di Classe A, fermo restando quanto previsto nei Decreti Successivi. L’unica Quota di Classe B sarà assegnata al MEF al momento dell’Apporto, secondo quanto stabilito nei Decreti Successivi. 4) Successivamente all’Apporto e comunque entro i successivi 30 giorni, verranno trasferiti al Fondo, con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze (di seguito, i “Decreti di Trasferimento”), emanati anche di concerto con i Ministri di volta in volta competenti ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 410/2001, come successivamente modificata, i beni immobili individuati nei Decreti di Individuazione e indicati nei Decreti di Trasferimento stessi (di seguito, l’”Acquisto”). L’inclusione dei beni immobili nei predetti decreti produce il passaggio dei beni immobili al patrimonio disponibile e la loro immissione nel Patrimonio del Fondo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n...
Patrimonio del Fondo. Il Patrimonio di FORMA.TEMP è costituito: a) dai beni di proprietà del Fondo; b) da somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti; c) da apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.
Patrimonio del Fondo. 1. Il patrimonio iniziale del Fondo è fissato in Euro (“[●]“). 2. Tale valore è determinato tenendo conto degli impegni assunti con la sottoscrizione delle Quote e del valore degli eventuali conferimenti in natura. 3. Il patrimonio del Fondo potrà essere raccolto mediante una o più emissioni di quote (le “Quote”), di eguale valore unitario, e precisamente: a) In occasione del primo periodo di sottoscrizione, mediante versamenti in denaro per massimi Euro ; b) In occasione dei successivi periodi di sottoscrizione che la SGR potrà deliberare ai sensi del Regolamento, mediante versamenti in denaro e/o mediante apporto di beni immobili, diritti reali immobiliari (i “Beni Apportati”) di proprietà della CNPADC (di seguito, l’“Ente Apportante”) nel rispetto di quanto indicato in seguito (l’ “Apporto in Natura) 4. Non appena determinato, a conclusione del Primo Periodo di Sottoscrizione, come definito ai sensi dell’art. 9.2.2, comma 1, il patrimonio iniziale del Fondo è tempestivamente comunicato alla Banca d’Italia. 5. Una volta terminato il richiamo di tutti gli impegni relativi al Primo Periodo di Sottoscrizione ed a seguito della deliberazione dell’Assemblea dei Partecipanti, la SGR potrà decidere di procedere, per i primi 30 (trenta) anni di durata del Fondo e in caso di proroghe della durata per i primi 2
Patrimonio del Fondo. 1. A seguito dell’Accordo Fondi interni, nell'ambito del patrimonio del Fondo sono costituite due Sezioni: a) Sezione I a contribuzione definita che corrisponde alla sommatoria delle posizioni individuali degli aderenti a tale Sezione; b) la Sezione II a prestazione definita, che corrisponde alla riserva matematica dei pensionati diretti, indiretti, di reversibilità, “differiti” e attivi che non hanno esercitato l’opzione di trasformazione del trattamento integrativo dal regime di prestazione definita al regime di contribuzione definita di cui all’Accordo Fondi interni. 2. Il patrimonio del Fondo è costituito, inoltre, da ogni altro bene o credito che, a qualsiasi titolo, affluisca allo stesso, compatibilmente con la normativa tempo per tempo vigente e con le disposizioni del presente Statuto.

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  • Fatturazione e pagamento 1. La ditta aggiudicataria potrà emettere fatture a cadenza mensile, a partire dalla data di collaudo positivo del sistema, di valore correlato all’importo contrattuale. 2. Le fatture, dovranno indicare con precisione il servizio oggetto d’appalto, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto , nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. 3. Ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o verifica di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva. Pertanto l’Affidatario dovrà fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5 per cento dell’importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l’ammontare delle ritenute effettuate. 4. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori; 1. Ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 3 della Direttiva 35/2000/Ce, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL) o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l’appaltatore, a mezzo mandato emesso dalla ASL. 2. Per individuare la data di decorrenza del pagamento si farà riferimento alla data di ricevimento delle fatture e, ove non sussistano motivi di contestazione, le fatture si intendono pervenute alle seguenti scadenze: • il giorno 15 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il 10 ed il 15° giorno del mese stesso; • il giorno 30 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXXI - Norme disciplinari

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • Formazione e aggiornamento Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 116. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative. Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.

  • RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxx.

  • Trattamento dei dati, consenso al trattamento 1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia. 3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.