Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori. 1. Ai sensi degli Accordi Interconfederali in materia le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda istituiscono nelle aziende, con la partecipazione esclusiva dei lavoratori da esse dipendenti e con durata triennale, le RSU ovvero le RSA. 2. Fermo restando che il passaggio dalle RSA alle RSU potrà avvenire esclusivamente secondo quanto previsto dalla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’articolo 2, comma 1, del presente accordo, le strutture sindacali territorialmente competenti aventi titolo alla presentazione di liste ai sensi del comma 4, punto 4.8, del presente articolo si impegnano a: adottare una sola forma di rappresentanza in ogni singola azienda/unità produttiva con più di quindici dipendenti; non costituire RSA nelle realtà in cui siano state o vengano costituite RSU; rinunciare alla costituzione di RSA avendo partecipato alle procedure di elezione della RSU. 3. La costituzione, il funzionamento e le prerogative delle rappresentanze sindacali dei lavoratori nelle aziende sono disciplinati: - per le RSU, ai sensi del comma 4 del presente articolo; - per le RSA, ai sensi dell’art. 29, dell’art. 30 e dell’art. 31 del CCNL 23 luglio 1976, confermati con il presente accordo in attuazione, per quanto di competenza del CCNL, della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) e della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale), degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo. 4. La disciplina del presente articolo dà attuazione, per quanto di competenza del CCNL e relativamente alle RSU, alle previsioni in materia contenute nella Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda), e nella Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo. 4.1 Con apposito Regolamento aziendale sottoscritto dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo ai sensi del punto 4.2, notificato all’azienda entro 10 giorni dalla sottoscrizione, le medesime strutture sindacali possono prevedere disposizioni di attuazione della Parte Seconda, Sezioni Seconda e Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo. Tale Regolamento può integrare le disposizione degli Accordi Interconfederali in conformità a quanto previsto dal presente articolo e, in ogni caso, non possono essere previsti oneri ulteriori a carico delle aziende rispetto a quanto stabilito dagli Accordi Interconfederali e dal presente accordo. 4.2 Xxxxx titolo all’iniziativa per indire le elezioni della RSU: a) in caso di costituzione, le strutture sindacali territorialmente competenti delle : Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo; altre Organizzazioni Sindacali eventualmente riconosciute in azienda ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo; b) in caso di rinnovo, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, congiuntamente o disgiuntamente, le strutture sindacali territorialmente competenti delle : Organizzazioni Sindacali di cui alla lett. a) del presente punto 4.2; Organizzazioni Sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi e alle condizioni previste dal punto 4.8., secondo capoverso, del presente comma 4. In caso di rinnovo, ha altresì titolo all’iniziativa per indire le elezioni la RSU uscente, ove validamente esistente, qualora, decorsi tre mesi dalla sua scadenza triennale e fermo restando quanto previsto dal punto 4.1. del presente comma 4, le strutture sindacali aventi titolo ai sensi del primo capoverso, lett. b), del presente punto 4.2 non abbiano attivato detta iniziativa. 4.3 Fatto salvo quanto previsto al secondo capoverso del presente punto 4.3, il numero massimo dei componenti la RSU è così individuato : • 3 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 70 dipendenti; • 7 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 150 dipendenti; • 9 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti; • 13 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 500 dipendenti; • 17 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1000 dipendenti; • 27 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1500 dipendenti; • 33 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2000 dipendenti; • 39 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2500 dipendenti; • 53 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti; • 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti eccedenti i 3000 dipendenti, nelle aziende/unità produttive che occupano oltre 3000 dipendenti, in aggiunta al numero di componenti di cui all’ultimo alinea precedente. Il precedente capoverso non si applica alle aziende associate ANAV per le quali continua a farsi riferimento al numero di componenti RSU previsto dalla Parte Seconda, Sezione Seconda, punto 3, degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil,Cisl,Uil;Confindustria-Ugl) e 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal). Fatto salvo quanto previsto da accordi tra le parti di livello aziendale relativi ad eventuali specificità organizzative, produttive ed operative dell’azienda, il numero dei componenti la RSU da eleggere e i corrispondenti scaglioni occupazionali di cui al primo, ovvero al secondo, capoverso del presente punto 4.3 è riferito all’insieme dei dipendenti dell’azienda considerata. Per le aziende/unità produttive che, successivamente alla data di stipula del presente accordo, siano interessate, anche a seguito dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., da rilevanti mutamenti del loro assetto organizzativo e produttivo e della loro composizione occupazionale, ferma restando la validità della RSU in carica fino alla costituzione della nuova RSU, si procederà a nuove elezioni entro 3 mesi dalla data di adozione da parte dell’azienda del nuovo assetto, fatto salvo il caso in cui nelle aziende/unità produttive, o parte di esse, oggetto del mutamento tutte le RSU eventualmente in carica alla predetta data completino il loro normale mandato triennale entro il semestre successivo. Nei casi in cui il nuovo assetto dell’azienda sia originato da aziende/unità produttive, o parte di esse, provenienti da entrambe le casistiche di cui al primo e al secondo capoverso del presente punto 4.3, ai fini dell’individuazione del numero dei componenti delle RSU da eleggere, si fa riferimento all’uno o all’altro dei predetti capoversi secondo quanto sarà convenuto in materia a livello aziendale dal relativo accordo tra le parti. In carenza di detto accordo, l’individuazione del numero dei componenti la RSU da eleggere fa riferimento alla casistica relativa all’azienda/unità produttiva incorporante. Nel caso in cui si determinino a livello aziendale interpretazioni difformi, le parti possono attivare la procedura di cui all’articolo 1, comma 3, lettera B), secondo alinea, del presente accordo, con conseguente sospensione del decorso del termine di tre mesi per l’elezione della nuova RSU. 4.4 In materia di diritti, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio, le prerogative della RSU sono disciplinate, per quanto di competenza del CCNL, dagli articoli 4, 5, 7, 11, 12, 13 e 15 del presente accordo. In materia di permessi sindacali, ferme restando le modalità di richiesta, fruizione e computo disciplinate dall’art. 8, commi 3 e 4 del presente accordo e fatte salve ulteriori agibilità eventualmente definite tra le parti a livello aziendale, per l’espletamento del proprio mandato l’azienda riconosce alla RSU costituita ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente accordo, permessi sindacali retribuiti in ragione di: - nove ore mensili per ognuno dei componenti la RSU nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti; - un’ora all’anno per quanti sono i dipendenti nelle aziende che ne occupano fino a 200, ripartite pariteticamente tra i componenti la RSU. Nel caso in cui nella medesima azienda coesistano la RSU e una o più RSA, l’azienda può procedere, a far data dal 1° gennaio 2016 e per effetto del presente accordo, al riproporzionamento del monte ore di permessi attribuiti complessivamente alle diverse forme di rappresentanza sindacale, effettuando prioritariamente l’allineamento alle previsioni dell’art. 23 della legge 300/70 dei permessi spettanti ad ogni RSA e, in secondo luogo, ove reso ancora necessario con riferimento al principio dell’invarianza dei costi previsto dagli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, riproporzionando sino a concorrenza i permessi spettanti alla RSU, limitatamente alla casistica di cui al primo alinea del capoverso precedente e fermo restando, comunque, il limite minimo di otto ore. 4.5 Ai fini del presente accordo, sono motivo di decadenza dalla carica del componente la RSU, con conseguente sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito: a) il cambiamento di appartenenza sindacale secondo una delle seguenti modalità: • revoca della delega di iscrizione all’Organizzazione Sindacale nella cui lista è stato eletto; • iscrizione ad un’Organizzazione Sindacale diversa da quella nella cui lista è stato eletto; b) l’assunzione degli incarichi incompatibili di cui al punto 4.7., terzo capoverso, del presente comma 4; c) il trasferimento in una azienda/unità produttiva, ovvero, se previsto, collegio elettorale, diversi da quelli in cui è stato eletto; d) cessazione del rapporto di lavoro. 4.6 Le decisioni della RSU eletta ai sensi del presente comma 4, ovvero della RSU eletta in data antecedente al presente accordo, con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, dell’accordo medesimo, sono assunte dalla stessa a maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni della predetta RSU relative a materie di competenza oggetto di contrattazione con l’azienda ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondo capoverso, del presente accordo, sono assunte secondo quanto previsto dalla Parte Terza, 11° capoverso, degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo. 4.7 Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda/unità produttiva, esclusi i dirigenti e compresi i lavoratori con contratto di apprendistato e contratto a termine, in forza alla data delle elezioni. Sono candidabili, in quanto eleggibili, i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato aventi diritto al voto, con esclusione: • dei componenti la Commissione Elettorale; • degli scrutatori di ciascun seggio elettorale; • dei lavoratori che abbiano firmato per la presentazione della lista elettorale ai sensi del punto 4.8, secondo capoverso, lett. b), ovvero, se il relativo requisito è esteso, ultimo capoverso del medesimo punto 4.8. In considerazione del servizio di pubblica utilità espletato dalle aziende che applicano il presente CCNL e del conseguente rapporto contrattuale con l’Ente pubblico affidante, non sono candidabili né eleggibili e comunque incompatibili, i lavoratori aventi diritto al voto che ricoprono uno dei seguenti incarichi: • incarico esecutivo in partiti politici ed altre formazioni politiche o comunque incarico di formale rappresentanza degli stessi; • incarico in organismi elettivi o esecutivi di amministrazioni pubbliche; • incarico attribuito da organismi elettivi o esecutivi dei vari livelli istituzionali. 4.8 All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono concorrere le liste elettorali presentate dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi rispettivamente titolo di cui al punto 4.2 del presente comma 4. All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono inoltre concorrere le liste presentate da Organizzazioni Sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che: a) accettino espressamente, integralmente e formalmente, anche in nome e per conto dei propri candidati, i contenuti degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, lo specifico Regolamento attuativo aziendale per l’elezione ed il funzionamento della RSU di cui al punto 4.1 del presente comma 4, nonché le disposizioni attuative in materia di esercizio del diritto di sciopero vigenti in azienda, mediante la sottoscrizione, contestuale alla presentazione della lista elettorale, di due copie di identico verbale appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale, una copia del quale deve essere inviata dalla Commissione stessa all’azienda prima della pubblica affissione delle liste ammesse all’elezione; b) siano corredate da un numero di firme di lavoratori dell’azienda/unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto, qualora l’azienda/unità produttiva medesima occupi oltre 60 dipendenti, ovvero di almeno 3 lavoratori qualora l’azienda/unità produttiva occupi tra 16 e fino a 60 dipendenti. 4.9 Ferme restando le modalità per la valida espressione del voto di lista e per la conseguente attribuzione dei seggi alle liste tra loro concorrenti, l’apposito Regolamento attuativo aziendale di cui al punto 4.1. del presente comma 4 può prevedere particolari condizioni e modalità di espressione del voto di preferenza ai candidati di una stessa lista finalizzate a favorire un’adeguata rappresentanza di genere e/o un’adeguata rappresentanza professionale/territoriale nella composizione della RSU. 4.10 Per le aziende plurilocalizzate su più ambiti provinciali, ai fini dell’individuazione del Comitato dei Garanti si fa riferimento per competenza alla Direzione Territoriale del Lavoro nella cui giurisdizione si colloca la sede principale dell’azienda/unità produttiva ove si elegge la RSU. 4.11 La RSU è operativa dal momento in cui, definiti gli adempimenti successivi alle votazioni e gli eventuali ricorsi, vengono validamente comunicati all’azienda da parte delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo i nominativi di un numero pari al 50%+1 dei componenti la RSU da eleggere. 4.12 Per quanto non espressamente integrato dal presente comma 4 si fa riferimento in materia di RSU alla Parte Seconda e alla Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1., del presente accordo. 4.13 Per le RSU elette in data antecedente alla stipula del presente accordo resta in vigore, fino al loro rinnovo: • qualora elette con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, quanto previsto dal relativo Regolamento attuativo aziendale e dagli eventuali ulteriori accordi in materia in atto a livello aziendale; • per le altre RSU, quanto previsto dall’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto” qualora l’azienda rientri nel campo di applicazione del predetto AN, nonché quanto di ulteriore per le medesime RSU eventualmente definito tra le parti a livello aziendale. 5. La disciplina del comma 3 del presente articolo integra, per quanto riguarda le RSA, l’art.29 del CCNL 23 luglio 1976 e l’art. 29 dell’AN 25 luglio 1980, e abroga e sostituisce, per quanto riguarda le RSU, l’art. 19 dell’AN 11 aprile 1995 di rinnovo del CCNL e l’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto”, fatto transitoriamente salvo per quest’ultimo quanto previsto dal punto 4.13, secondo xxxxxx, del medesimo comma 4.
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Samples: Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl), CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori
Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori. 1. Ai sensi degli Accordi Interconfederali dell'Accordo Interconfederale in materia materia, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda istituiscono nelle aziende, con la partecipazione esclusiva dei lavoratori da esse dipendenti e con durata triennale, le RSU ovvero le RSA.
2. Fermo restando che il passaggio dalle RSA alle RSU potrà avvenire esclusivamente secondo quanto previsto dalla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali dell'Accordo Interconfederale 10 gennaio 0000 (Xxxxxxxxxxxxx-Xxxx, Xxxx, Xxx) di cui all’articolo 2, comma 1, del presente accordo, le strutture sindacali territorialmente competenti aventi titolo alla presentazione di liste ai sensi del comma 4, punto 4.8, del presente articolo si impegnano a: • adottare una sola forma di rappresentanza in ogni singola azienda/unità produttiva con più di quindici dipendenti; • non costituire RSA nelle realtà in cui siano state o vengano costituite RSU; • rinunciare alla costituzione di RSA avendo partecipato alle procedure di elezione della RSURSU ai sensi del comma 4 del presente articolo.
3. La costituzione, il funzionamento e le prerogative delle rappresentanze sindacali dei lavoratori nelle aziende sono disciplinati: - per le RSU, ai sensi del comma 4 del presente articolodella Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) dell’Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil); - per le RSA, ai sensi dell’art. 2919, dell’art. 30 22, 23 e dell’art. 31 del CCNL 23 luglio 197624 della legge 20 maggio 1970, confermati con il presente accordo in attuazione, per quanto di competenza del CCNL, della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) e della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale), degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordon. 300.
4. La disciplina del presente articolo dà attuazione, per quanto di competenza del CCNL e relativamente alle RSU, alle previsioni in materia contenute nella Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze della rappresentanza in azienda), ) e nella della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di lavoro di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali dell'Accordo interconfederale di cui all’art. all'articolo 2, comma 1, del presente accordo.
4.1 Con apposito Regolamento aziendale sottoscritto dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo ai sensi del punto 4.2, notificato all’azienda entro 10 giorni dalla sottoscrizione, le medesime strutture sindacali possono prevedere disposizioni di attuazione della Parte Seconda, Sezioni Seconda e Terza degli Accordi Interconfederali dell’Accordo Interconfederale di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordoCCNL. Tale Regolamento può integrare le disposizione degli Accordi Interconfederali disposizioni dell’Accordo Interconfederale in conformità a quanto previsto dal presente articolo e, in ogni caso, non possono essere previsti oneri ulteriori a carico delle aziende rispetto a quanto stabilito dagli Accordi Interconfederali dall’Accordo Interconfederale e dal presente accordo.
4.2 Xxxxx titolo all’iniziativa per indire le elezioni della RSU:
a) in caso di costituzione, le strutture sindacali territorialmente competenti delle delle: - Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali dell’Accordo Interconfederale di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo; - altre Organizzazioni Sindacali eventualmente riconosciute in azienda ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali dell’Accordo Interconfederale di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo;
b) in caso di rinnovo, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, congiuntamente o disgiuntamente, le strutture sindacali territorialmente competenti delle delle: - Organizzazioni Sindacali di cui alla lett. a) del presente punto 4.2; - Organizzazioni Sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi e alle condizioni previste dal punto 4.8., secondo capoverso, del presente comma 4. In caso di rinnovo, ha altresì titolo all’iniziativa per indire le elezioni la RSU uscente, ove validamente esistente, qualora, decorsi tre mesi dalla sua scadenza triennale e fermo restando quanto previsto dal punto 4.1. 4.1 del presente comma 4, le strutture sindacali aventi titolo ai sensi del primo capoverso, lett. b), del presente punto 4.2 non abbiano attivato detta iniziativa.
4.3 Fatto salvo quanto previsto al secondo capoverso del presente punto 4.3, il numero massimo dei componenti la RSU è così individuato le r.s.u. sarà pari almeno a: • a) 3 componenti per la r.s.u. costituita nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 70 200 dipendenti; • 7 b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 150 dipendenti; • 9 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti; • 13 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 500 dipendenti; • 17 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1000 dipendenti; • 27 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1500 dipendenti; • 33 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2000 dipendenti; • 39 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2500 dipendenti; • 53 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti; • c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti eccedenti i 3000 dipendenti, nelle aziende/unità produttive che occupano oltre 3000 dipendentidi maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di componenti di cui all’ultimo alinea precedentealla precedente lett. Il precedente capoverso non si applica alle aziende associate ANAV per le quali continua a farsi riferimento al numero di componenti RSU previsto dalla Parte Seconda, Sezione Seconda, punto 3, degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil,Cisl,Uil;Confindustria-Ugl) e 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisalb). Fatto salvo quanto previsto da accordi tra le parti di livello aziendale relativi ad eventuali specificità organizzative, produttive ed operative dell’azienda, il numero dei componenti la RSU da eleggere e i corrispondenti scaglioni occupazionali di cui al primo, ovvero al secondo, secondo capoverso del presente punto 4.3 è riferito all’insieme dei dipendenti dell’azienda considerata. Per le aziende/unità produttive che, successivamente alla data di stipula del presente accordo, siano interessate, anche a seguito dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., da rilevanti mutamenti del loro assetto organizzativo e produttivo e della loro composizione occupazionale, ferma restando la validità della RSU in carica fino alla costituzione della nuova RSU, si procederà a nuove elezioni entro 3 mesi dalla data di adozione da parte dell’azienda del nuovo assetto, fatto salvo il caso in cui nelle aziende/unità produttive, o parte di esse, oggetto del mutamento mutamento, tutte le RSU eventualmente in carica alla predetta data completino il loro normale mandato triennale entro il semestre successivo. Nei casi in cui il nuovo assetto dell’azienda sia originato da aziende/unità produttive, o parte di esse, provenienti da entrambe le casistiche di cui al primo e al secondo capoverso del presente punto 4.3, ai fini dell’individuazione del numero dei componenti delle RSU da eleggere, si fa riferimento all’uno o all’altro dei predetti capoversi secondo quanto sarà convenuto in materia a livello aziendale dal relativo accordo tra le parti. In carenza di detto accordo, l’individuazione del numero dei componenti la RSU da eleggere fa riferimento alla casistica relativa all’azienda/unità produttiva incorporante. Nel caso in cui si determinino a livello aziendale interpretazioni difformi, le parti possono attivare la procedura di cui all’articolo 1, comma 3, lettera B), secondo alinea, del presente accordoCCNL, con conseguente sospensione del decorso del termine di tre mesi per l’elezione della nuova RSU.
4.4 In materia di diritti, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio, le prerogative della RSU sono disciplinate, per quanto di competenza del CCNL, dagli articoli 4, 5, 7, 11, 12, 13 e 15 del presente accordo. In materia di permessi sindacali, ferme restando le modalità di richiesta, fruizione e computo disciplinate dall’art. 8, commi 3 e 4 8 del presente accordo e fatte salve ulteriori agibilità eventualmente definite tra le parti a livello aziendale, per l’espletamento del proprio mandato l’azienda riconosce alla RSU costituita ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali dell’Accordo Interconfederale di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente accordo, permessi sindacali retribuiti in ragione di: - nove ore mensili per ognuno dei componenti la RSU nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti; - un’ora all’anno per quanti sono i dipendenti nelle aziende che ne occupano fino a 200, ripartite pariteticamente tra i componenti la RSU. Nel caso in cui nella medesima azienda coesistano la RSU e una o più RSA, l’azienda può procedere, a far data dal 1° gennaio 2016 2019 e per effetto del presente accordoacordo, al riproporzionamento del monte ore di permessi attribuiti complessivamente alle diverse forme di rappresentanza sindacale, effettuando prioritariamente l’allineamento alle previsioni dell’art. 23 della legge 300/70 dei permessi spettanti ad ogni RSA e, in secondo luogo, ove reso ancora necessario con riferimento al principio dell’invarianza dei costi previsto dagli Accordi Interconfederali dall’Accordo Interconfederale di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, riproporzionando sino a concorrenza i permessi spettanti alla RSU, limitatamente alla casistica di cui al primo alinea del capoverso precedente e fermo restando, comunque, il limite minimo di otto ore.
4.5 Ai fini del presente accordo, sono motivo di decadenza dalla carica del di componente la RSU, con conseguente sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito:
a) il cambiamento di appartenenza sindacale secondo una delle seguenti modalità: • - revoca della delega di iscrizione all’Organizzazione Sindacale nella cui lista è stato eletto; • - iscrizione ad un’Organizzazione Sindacale diversa da quella nella cui lista è stato eletto;
b) l’assunzione degli incarichi incompatibili di cui al punto 4.7., terzo capoverso, del presente comma 4;
c) il trasferimento in una azienda/unità produttiva, ovvero, se previsto, collegio elettorale, diversi da quelli in cui è stato eletto;
d) cessazione del rapporto di lavoro.
4.6 Le decisioni della RSU eletta ai sensi del presente comma 4, ovvero della RSU eletta in data antecedente al presente accordo, con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali dall’Accordo Interconfederale di cui all’art. 2, comma 1, dell’accordo medesimodel presente accordo, sono assunte dalla stessa a maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni della predetta RSU relative a materie di competenza oggetto di contrattazione con l’azienda ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondo capoverso, del presente accordo, sono assunte secondo quanto previsto dalla Parte Terza, 11° capoverso, degli Accordi Interconfederali dell’Accordo Interconfederale10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil) di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4.7 Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda/unità produttiva, esclusi i dirigenti e compresi i lavoratori con contratto di apprendistato e contratto a termine, in forza alla data delle elezioni. Sono candidabili, in quanto eleggibili, i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato aventi diritto al voto, con esclusione: • - dei componenti la Commissione Elettorale; • - degli scrutatori di ciascun seggio elettorale; • - dei lavoratori che abbiano firmato per la presentazione della lista elettorale ai sensi del punto 4.8, secondo capoverso, lett. blett.b), ovvero, se il relativo requisito è esteso, ultimo capoverso del medesimo punto 4.8. In considerazione del servizio di pubblica utilità espletato dalle aziende che applicano il presente CCNL e del conseguente rapporto contrattuale con l’Ente pubblico affidante, non Non sono candidabili né eleggibili e comunque incompatibili, i lavoratori aventi diritto al voto che ricoprono uno dei seguenti incarichi: • - incarico esecutivo in partiti politici ed altre formazioni politiche o comunque incarico di formale rappresentanza degli stessi; • - incarico in organismi elettivi o esecutivi di amministrazioni pubbliche; • - incarico attribuito da organismi elettivi o esecutivi dei vari livelli istituzionali.
4.8 All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono concorrere le liste elettorali presentate dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi rispettivamente titolo di cui al punto 4.2 del presente comma 4. All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono inoltre concorrere le liste presentate da Organizzazioni Sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
a) accettino espressamente, integralmente e formalmente, anche in nome e per conto dei propri candidati, i contenuti degli Accordi Interconfederali dell’Accordo Interconfederale di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, lo specifico Regolamento attuativo aziendale per l’elezione ed il funzionamento della RSU di cui al punto 4.1 del presente comma 4, nonché le disposizioni attuative in materia di esercizio del diritto di sciopero vigenti in azienda, mediante la sottoscrizione, contestuale alla presentazione della lista elettorale, di due copie di identico verbale appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale, una copia del quale deve essere inviata dalla Commissione stessa all’azienda prima della pubblica affissione delle liste ammesse all’elezione;
b) siano corredate da un numero di firme di lavoratori dell’azienda/unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto, qualora l’azienda/unità produttiva medesima occupi oltre 60 dipendenti, ovvero di almeno 3 lavoratori qualora l’azienda/unità produttiva occupi tra 16 e fino a 60 dipendenti.
4.9 Ferme restando le modalità per la valida espressione del voto di lista e per la conseguente attribuzione dei seggi alle liste tra loro concorrenti, l’apposito Regolamento attuativo aziendale di cui al punto 4.1. del presente comma 4 può prevedere particolari condizioni e modalità di espressione del voto di preferenza ai candidati di una stessa lista finalizzate a favorire un’adeguata rappresentanza di genere e/o un’adeguata rappresentanza professionale/territoriale nella composizione della RSU.
4.10 Per le aziende plurilocalizzate su più ambiti provinciali, ai fini dell’individuazione del Comitato dei Garanti si fa riferimento per competenza alla Direzione Territoriale del Lavoro nella cui giurisdizione si colloca la sede principale dell’azienda/unità produttiva ove si elegge la RSU.
4.11 La RSU è operativa dal momento in cui, definiti gli adempimenti successivi alle votazioni e gli eventuali ricorsi, vengono validamente comunicati all’azienda da parte delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo i nominativi di un numero pari al 50%+1 dei componenti la RSU da eleggere.
4.12 Per quanto non espressamente integrato dal presente comma 4 si fa riferimento in materia di RSU alla Parte Seconda e alla Parte Terza degli Accordi Interconfederali dell'Accordo Interconfederale10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil) di cui all’art. 2, comma 1., del presente accordo.
4.13 Per le RSU elette in data antecedente alla stipula di sottoscrizione del presente accordo contratto resta in vigore, fino al loro rinnovo: • rinnovo qualora elette con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali dall' Acccordo Interconfederale 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil) di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, quanto previsto dal relativo Regolamento attuativo aziendale e dagli eventuali ulteriori accordi in materia in atto a livello aziendale; • .
4.14 I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per le altre RSUl'espletamento del loro mandato, quanto previsto dall’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU a permessi retribuiti. Detti permessi competono:
a) nelle aziende esercenti pubblici servizi che occupino fino a 200 dipendenti: ad un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale;
b) nelle aziende che occupino più di trasporto” qualora l’azienda rientri nel campo 200 e fino a 3.000 dipendenti: ad un dirigente ogni 300 o frazione di applicazione 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale;
c) nelle aziende che occupino più di 3.000 dipendenti: ad un dirigente per ogni 300 fino a 3.000 e ad un dirigente per ogni 500 o frazione di 500 dipendenti per il numero dei dipendenti superiore a 3.000.
4.15 I permessi retribuiti sono fissati, per i dirigenti di cui sopra, in ragione di otto ore mensili ciascuno nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del predetto ANcomma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) sono fissati invece nella misura complessiva di 1 h e 30’ all'anno per quanti sono i dipendenti e vanno ripartiti in quote uguali fra le rappresentanze sindacali esistenti nelle aziende stesse.
4.16 Il dirigente che intende beneficiare del permesso retribuito deve darne comunicazione scritta all'azienda di regola 24 ore prima, nonché quanto di ulteriore per le medesime RSU eventualmente definito tra le parti a livello tramite la propria rappresentanza sindacale aziendale.
5. La disciplina del comma 3 4.17 I dirigenti di cui al presente articolo che partecipino a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale hanno diritto, oltre che ai permessi retribuiti innanzi previsti, a permessi non retribuiti nel limite di otto giorni all'anno, a meno che non rientrino tra i dipendenti a cui si riferisce l'articolo 8 del presente articolo integra, per quanto riguarda le RSA, l’art.29 del CCNL 23 luglio 1976 e l’art. 29 dell’AN 25 luglio 1980, e abroga e sostituisce, per quanto riguarda le RSU, l’art. 19 dell’AN 11 aprile 1995 di rinnovo del CCNL e l’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto”, fatto transitoriamente salvo per quest’ultimo quanto previsto dal punto 4.13, secondo xxxxxx, del medesimo comma 4CCNL.
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Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori. 1. Ai sensi degli Accordi Interconfederali in materia le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda istituiscono nelle aziende, con la partecipazione esclusiva dei lavoratori da esse dipendenti e con durata triennale, le RSU ovvero le RSA.
2. Fermo restando che il passaggio dalle RSA alle RSU potrà avvenire esclusivamente secondo quanto previsto dalla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’articolo 2, comma 1, del presente accordo, le strutture sindacali territorialmente competenti aventi titolo alla presentazione di liste ai sensi del comma 4, punto 4.8, del presente articolo si impegnano a: • adottare una sola forma di rappresentanza in ogni singola azienda/unità produttiva con più di quindici dipendenti; • non costituire RSA nelle realtà in cui siano state o vengano costituite RSU; • rinunciare alla costituzione di RSA avendo partecipato alle procedure di elezione della RSU.
3. La costituzione, il funzionamento e le prerogative delle rappresentanze sindacali dei lavoratori nelle aziende sono disciplinati: - per le RSU, ai sensi del comma 4 del presente articolo; - per le RSA, ai sensi dell’art. 29, dell’art. 30 e dell’art. 31 del CCNL 23 luglio 1976, confermati con il presente accordo in attuazione, per quanto di competenza del CCNL, della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) e della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale), degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4. La disciplina del presente articolo dà attuazione, per quanto di competenza del CCNL e relativamente alle RSU, alle previsioni in materia contenute nella Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda), e nella Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4.1 Con apposito Regolamento aziendale sottoscritto dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo ai sensi del punto 4.2, notificato all’azienda entro 10 giorni dalla sottoscrizione, le medesime strutture sindacali possono prevedere disposizioni di attuazione della Parte Seconda, Sezioni Seconda e Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo. Tale Regolamento può integrare le disposizione degli Accordi Interconfederali in conformità a quanto previsto dal presente articolo e, in ogni caso, non possono essere previsti oneri ulteriori a carico delle aziende rispetto a quanto stabilito dagli Accordi Interconfederali e dal presente accordo.
4.2 Xxxxx titolo all’iniziativa per indire le elezioni della RSU:
a) in caso di costituzione, le strutture sindacali territorialmente competenti delle : – Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo; – altre Organizzazioni Sindacali eventualmente riconosciute in azienda ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo;
b) in caso di rinnovo, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, congiuntamente o disgiuntamente, le strutture sindacali territorialmente competenti delle : – Organizzazioni Sindacali di cui alla lett. a) del presente punto 4.2; – Organizzazioni Sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi e alle condizioni previste dal punto 4.8., secondo capoverso, del presente comma 4. In caso di rinnovo, ha altresì titolo all’iniziativa per indire le elezioni la RSU uscente, ove validamente esistente, qualora, decorsi tre mesi dalla sua scadenza triennale e fermo restando quanto previsto dal punto 4.1. 4.1 del presente comma 4, le strutture sindacali aventi titolo ai sensi del primo capoverso, lett. b), del presente punto 4.2 non abbiano attivato detta iniziativa.
4.3 Fatto salvo quanto previsto al secondo capoverso del presente punto 4.3, il numero massimo dei componenti la RSU è così individuato individuato: • - 3 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 70 dipendenti; • - 7 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 150 dipendenti; • - 9 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti; • - 13 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 500 dipendenti; • - 17 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1000 dipendenti; • - 27 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1500 dipendenti; • - 33 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2000 dipendenti; • - 39 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2500 dipendenti; • - 53 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti; • - 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti eccedenti i 3000 dipendenti, nelle aziende/unità produttive che occupano oltre 3000 dipendenti, in aggiunta al numero di componenti di cui all’ultimo alinea precedente. Il precedente capoverso non si applica alle aziende associate ANAV per le quali continua a farsi riferimento al numero di componenti RSU previsto dalla Parte Seconda, Sezione Seconda, punto 3, degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil,, Cisl,Uil;Confindustria, Uil; Confindustria-Ugl) e 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal). Fatto salvo quanto previsto da accordi tra le parti di livello aziendale relativi ad eventuali specificità organizzative, produttive ed operative dell’azienda, il numero dei componenti la RSU da eleggere e i corrispondenti scaglioni occupazionali di cui al primo, ovvero al secondo, capoverso del presente punto 4.3 è riferito all’insieme dei dipendenti dell’azienda considerata. Per le aziende/unità produttive che, successivamente alla data di stipula del presente accordo, siano interessate, anche a seguito dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., da rilevanti mutamenti del loro assetto organizzativo e produttivo e della loro composizione occupazionale, ferma restando la validità della RSU in carica fino alla costituzione della nuova RSU, si procederà a nuove elezioni entro 3 mesi dalla data di adozione da parte dell’azienda del nuovo assetto, fatto salvo il caso in cui nelle aziende/unità produttive, o parte di esse, oggetto del mutamento tutte le RSU eventualmente in carica alla predetta data completino il loro normale mandato triennale entro il semestre successivo. Nei casi in cui il nuovo assetto dell’azienda sia originato da aziende/unità produttive, o parte di esse, provenienti da entrambe le casistiche di cui al primo e al secondo capoverso del presente punto 4.3, ai fini dell’individuazione del numero dei componenti delle RSU da eleggere, si fa riferimento all’uno o all’altro dei predetti capoversi secondo quanto sarà convenuto in materia a livello aziendale dal relativo accordo tra le parti. In carenza di detto accordo, l’individuazione del numero dei componenti la RSU da eleggere fa riferimento alla casistica relativa all’azienda/unità produttiva incorporante. Nel caso in cui si determinino a livello aziendale interpretazioni difformi, le parti possono attivare la procedura di cui all’articolo 1, comma 3, lettera B), secondo alinea, del presente accordo, con conseguente sospensione del decorso del termine di tre mesi per l’elezione della nuova RSU.
4.4 In materia di diritti, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio, le prerogative della RSU sono disciplinate, per quanto di competenza del CCNL, dagli articoli 4, 5, 7, 11, 12, 13 e 15 del presente accordo. In materia di permessi sindacali, ferme restando le modalità di richiesta, fruizione e computo disciplinate dall’art. 8, commi 3 e 4 del 4del presente accordo e fatte salve ulteriori agibilità eventualmente definite tra le parti a livello aziendale, per l’espletamento del proprio mandato l’azienda riconosce alla RSU costituita ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente accordo, permessi sindacali retribuiti in ragione di: - nove ore mensili per ognuno dei componenti la RSU nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti; - un’ora all’anno per quanti sono i dipendenti nelle aziende che ne occupano fino a 200, ripartite pariteticamente tra i componenti la RSU. Nel caso in cui nella medesima azienda coesistano la RSU e una o più RSA, l’azienda può procedere, a far data dal 1° gennaio 2016 e per effetto del presente accordo, al riproporzionamento del monte ore di permessi attribuiti complessivamente alle diverse forme di rappresentanza sindacale, effettuando prioritariamente l’allineamento alle previsioni dell’art. 23 della legge 300/70 dei permessi spettanti ad ogni RSA e, in secondo luogo, ove reso ancora necessario con riferimento al principio dell’invarianza dei costi previsto dagli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, riproporzionando sino a concorrenza i permessi spettanti alla RSU, limitatamente alla casistica di cui al primo alinea del capoverso precedente e fermo restando, comunque, il limite minimo di otto ore.
4.5 Ai fini del presente accordo, sono motivo di decadenza dalla carica del componente la RSU, con conseguente sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito:
a) il cambiamento di appartenenza sindacale secondo una delle seguenti modalità: • - revoca della delega di iscrizione all’Organizzazione Sindacale nella cui lista è stato eletto; • - iscrizione ad un’Organizzazione Sindacale diversa da quella nella cui lista è stato eletto;
b) l’assunzione degli incarichi incompatibili di cui al punto 4.7., terzo capoverso, del presente comma 4;
c) il trasferimento in una azienda/unità produttiva, ovvero, se previsto, collegio elettorale, diversi da quelli in cui è stato eletto;
d) cessazione del rapporto di lavoro.
4.6 Le decisioni della RSU eletta ai sensi del presente comma 4, ovvero della RSU eletta in data antecedente al presente accordo, con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, dell’accordo medesimo, sono assunte dalla stessa a maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni della predetta RSU relative a materie di competenza oggetto di contrattazione con l’azienda ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondo capoverso, del presente accordo, sono assunte secondo quanto previsto dalla Parte Terza, 11° capoverso, degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4.7 Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda/unità produttiva, esclusi i dirigenti e compresi i lavoratori con contratto di apprendistato e contratto a termine, in forza alla data delle elezioni. Sono candidabili, in quanto eleggibili, i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato aventi diritto al voto, con esclusione: • - dei componenti la Commissione Elettorale; • - degli scrutatori di ciascun seggio elettorale; • - dei lavoratori che abbiano firmato per la presentazione della lista elettorale ai sensi del punto 4.8, secondo capoverso, lett. b), ovvero, se il relativo requisito è esteso, ultimo capoverso del medesimo punto 4.8. In considerazione del servizio di pubblica utilità espletato dalle aziende che applicano il presente CCNL e del conseguente rapporto contrattuale con l’Ente pubblico affidante, non sono candidabili né eleggibili e comunque incompatibili, i lavoratori aventi diritto al voto che ricoprono uno dei seguenti incarichi: • - incarico esecutivo in partiti politici ed altre formazioni politiche o comunque incarico di formale rappresentanza degli stessi; • - incarico in organismi elettivi o esecutivi di amministrazioni pubbliche; • - incarico attribuito da organismi elettivi o esecutivi dei vari livelli istituzionali.
4.8 All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono concorrere le liste elettorali presentate dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi rispettivamente titolo di cui al punto 4.2 del presente comma 4. All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono inoltre concorrere le liste presentate da Organizzazioni Sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
a) accettino espressamente, integralmente e formalmente, anche in nome e per conto dei propri candidati, i contenuti degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, lo specifico Regolamento attuativo aziendale per l’elezione ed il funzionamento della RSU di cui al punto 4.1 del presente comma 4, nonché le disposizioni attuative in materia di esercizio del diritto di sciopero vigenti in azienda, mediante la sottoscrizione, contestuale alla presentazione della lista elettorale, di due copie di identico verbale appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale, una copia del quale deve essere inviata dalla Commissione stessa all’azienda prima della pubblica affissione delle liste ammesse all’elezione;
b) siano corredate da un numero di firme di lavoratori dell’azienda/unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto, qualora l’azienda/unità produttiva medesima occupi oltre 60 dipendenti, ovvero di almeno 3 lavoratori qualora l’azienda/unità produttiva occupi tra 16 e fino a 60 dipendenti.
4.9 Ferme restando le modalità per la valida espressione del voto di lista e per la conseguente attribuzione dei seggi alle liste tra loro concorrenti, l’apposito Regolamento attuativo aziendale di cui al punto 4.1. del presente comma 4 può prevedere particolari condizioni e modalità di espressione del voto di preferenza ai candidati di una stessa lista finalizzate a favorire un’adeguata rappresentanza di genere e/o un’adeguata rappresentanza professionale/territoriale nella composizione della RSU.
4.10 Per le aziende plurilocalizzate su più ambiti provinciali, ai fini dell’individuazione del Comitato dei Garanti si fa riferimento per competenza alla Direzione Territoriale del Lavoro nella cui giurisdizione si colloca la sede principale dell’azienda/unità produttiva ove si elegge la RSU.
4.11 La RSU è operativa dal momento in cui, definiti gli adempimenti successivi alle votazioni e gli eventuali ricorsi, vengono validamente comunicati all’azienda da parte delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo i nominativi di un numero pari al 50%+1 dei componenti la RSU da eleggere.
4.12 Per quanto non espressamente integrato dal presente comma 4 si fa riferimento in materia di RSU alla Parte Seconda e alla Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1., del presente accordo.
4.13 Per le RSU elette in data antecedente alla stipula del presente accordo resta in vigore, fino al loro rinnovo: • - qualora elette con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, quanto previsto dal relativo Regolamento attuativo aziendale e dagli eventuali ulteriori accordi in materia in atto a livello aziendale; • - per le altre RSU, quanto previsto dall’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto” qualora l’azienda rientri nel campo di applicazione del predetto AN, nonché quanto di ulteriore per le medesime RSU eventualmente definito tra le parti a livello aziendale.
5. La disciplina del comma 3 del presente articolo integra, per quanto riguarda le RSA, l’art.29 del CCNL 23 luglio 1976 e l’art. 29 dell’AN 25 luglio 1980, e abroga e sostituisce, per quanto riguarda le RSU, l’art. 19 dell’AN 11 aprile 1995 di rinnovo del CCNL e l’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto”, fatto transitoriamente salvo per quest’ultimo quanto previsto dal punto 4.13, secondo xxxxxx, del medesimo comma 4.
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Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori. 1. Ai sensi degli Accordi Interconfederali in materia le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda istituiscono nelle aziende, con la partecipazione esclusiva dei lavoratori da esse dipendenti e con durata triennale, le RSU ovvero le RSA.
2. Fermo restando che il passaggio dalle RSA alle RSU potrà avvenire esclusivamente secondo quanto previsto dalla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’articolo 2, comma 1, del presente accordo, le strutture sindacali territorialmente competenti aventi titolo alla presentazione di liste ai sensi del comma 4, punto 4.8, del presente articolo si impegnano a: • adottare una sola forma di rappresentanza in ogni singola azienda/unità produttiva con più di quindici dipendenti; • non costituire RSA nelle realtà in cui siano state o vengano costituite RSU; • rinunciare alla costituzione di RSA avendo partecipato alle procedure di elezione della RSU.
3. La costituzione, il funzionamento e le prerogative delle rappresentanze sindacali dei lavoratori nelle aziende sono disciplinati: - per le RSU, ai sensi del comma 4 del presente articolo; - per le RSA, ai sensi dell’art. 29, dell’art. 30 e dell’art. 31 del CCNL 23 luglio 19761976 nonché dei medesimi articoli dell’AN 25 luglio 1980, confermati con il presente accordo in attuazione, per quanto di competenza del CCNL, della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) e della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale), degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4. La disciplina del presente articolo dà attuazione, per quanto di competenza del CCNL e relativamente alle RSU, alle previsioni in materia contenute nella Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda), e nella Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4.1 Con apposito Regolamento aziendale sottoscritto dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo ai sensi del punto 4.2, notificato all’azienda entro 10 giorni dalla sottoscrizione, le medesime strutture sindacali possono prevedere disposizioni di attuazione della Parte Seconda, Sezioni Seconda e Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo. Tale Regolamento può integrare le disposizione degli Accordi Interconfederali in conformità a quanto previsto dal presente articolo e, in ogni caso, non possono essere previsti oneri ulteriori a carico delle aziende rispetto a quanto stabilito dagli Accordi Interconfederali e dal presente accordo.
4.2 Xxxxx titolo all’iniziativa per indire le elezioni della RSU:
a) in caso di costituzione, le strutture sindacali territorialmente competenti delle : − Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo; − altre Organizzazioni Sindacali eventualmente riconosciute in azienda ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo;
b) in caso di rinnovo, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, congiuntamente o disgiuntamente, le strutture sindacali territorialmente competenti delle : − Organizzazioni Sindacali di cui alla lett. a) del presente punto 4.2; − Organizzazioni Sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi e alle condizioni previste dal punto 4.8., secondo capoverso, del presente comma 4. In caso di rinnovo, ha altresì titolo all’iniziativa per indire le elezioni la RSU uscente, ove validamente esistente, qualora, decorsi tre mesi dalla sua scadenza triennale e fermo restando quanto previsto dal punto 4.1. del presente comma 4, le strutture sindacali aventi titolo ai sensi del primo capoverso, lett. b), del presente punto 4.2 non abbiano attivato detta iniziativa.
4.3 Fatto salvo quanto previsto al secondo capoverso del presente punto 4.3, il numero massimo dei componenti la RSU è così individuato : • - 3 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 70 dipendenti; • - 7 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 150 dipendenti; • - 9 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti; • - 13 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 500 dipendenti; • - 17 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1000 dipendenti; • - 27 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1500 dipendenti; • - 33 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2000 dipendenti; • - 39 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2500 dipendenti; • - 53 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti; • - 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti eccedenti i 3000 dipendenti, nelle aziende/unità produttive che occupano oltre 3000 dipendenti, in aggiunta al numero di componenti di cui all’ultimo alinea precedente. Il precedente capoverso non si applica alle aziende associate ANAV per le quali continua a farsi riferimento al numero di componenti RSU previsto dalla Parte Seconda, Sezione Seconda, punto 3, degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil,Cisl,Uil;Confindustria-Ugl) e 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal). Fatto salvo quanto previsto da accordi tra le parti di livello aziendale relativi ad eventuali specificità organizzative, produttive ed operative dell’azienda, il numero dei componenti la RSU da eleggere e i corrispondenti scaglioni occupazionali di cui al primo, ovvero al secondo, capoverso del presente punto 4.3 è riferito all’insieme dei dipendenti dell’azienda considerata. Per le aziende/unità produttive che, successivamente alla data di stipula del presente accordo, siano interessate, anche a seguito dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., da rilevanti mutamenti del loro assetto organizzativo e produttivo e della loro composizione occupazionale, ferma restando la validità della RSU in carica fino alla costituzione della nuova RSU, si procederà a nuove elezioni entro 3 mesi dalla data di adozione da parte dell’azienda del nuovo assetto, fatto salvo il caso in cui nelle aziende/unità produttive, o parte di esse, oggetto del mutamento tutte le RSU eventualmente in carica alla predetta data completino il loro normale mandato triennale entro il semestre successivo. Nei casi in cui il nuovo assetto dell’azienda sia originato da aziende/unità produttive, o parte di esse, provenienti da entrambe le casistiche di cui al primo e al secondo capoverso del presente punto 4.3, ai fini dell’individuazione del numero dei componenti delle RSU da eleggere, si fa riferimento all’uno o all’altro dei predetti capoversi secondo quanto sarà convenuto in materia a livello aziendale dal relativo accordo tra le parti. In carenza di detto accordo, l’individuazione del numero dei componenti la RSU da eleggere fa riferimento alla casistica relativa all’azienda/unità produttiva incorporante. Nel caso in cui si determinino a livello aziendale interpretazioni difformi, le parti possono attivare la procedura di cui all’articolo 1, comma 3, lettera B), secondo alinea, del presente accordo, con conseguente sospensione del decorso del termine di tre mesi per l’elezione della nuova RSU.
4.4 In materia di diritti, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio, le prerogative della RSU sono disciplinate, per quanto di competenza del CCNL, dagli articoli 4, 5, 7, 11, 12, 13 e 15 del presente accordo. In materia di permessi sindacali, ferme restando le modalità di richiesta, fruizione e computo disciplinate dall’art. 8, commi 3 e 4 del presente accordo e fatte salve ulteriori agibilità eventualmente definite tra le parti a livello aziendale, per l’espletamento del proprio mandato l’azienda riconosce alla RSU costituita ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente accordo, permessi sindacali retribuiti in ragione di: - nove ore mensili per ognuno dei componenti la RSU nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti; - un’ora all’anno per quanti sono i dipendenti nelle aziende che ne occupano fino a 200, ripartite pariteticamente tra i componenti la RSU. Nel caso in cui nella medesima azienda coesistano la RSU e una o più RSA, l’azienda può procedere, a far data dal 1° gennaio 2016 e per effetto del presente accordo, al riproporzionamento del monte ore di permessi attribuiti complessivamente alle diverse forme di rappresentanza sindacale, effettuando prioritariamente l’allineamento alle previsioni dell’art. 23 della legge 300/70 dei permessi spettanti ad ogni RSA e, in secondo luogo, ove reso ancora necessario con riferimento al principio dell’invarianza dei costi previsto dagli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, riproporzionando sino a concorrenza i permessi spettanti alla RSU, limitatamente alla casistica di cui al primo alinea del capoverso precedente e fermo restando, comunque, il limite minimo di otto ore.
4.5 Ai fini del presente accordo, sono motivo di decadenza dalla carica del componente la RSU, con conseguente sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito:
a) il cambiamento di appartenenza sindacale secondo una delle seguenti modalità: • - revoca della delega di iscrizione all’Organizzazione Sindacale nella cui lista è stato eletto; • - iscrizione ad un’Organizzazione Sindacale diversa da quella nella cui lista è stato eletto;
b) l’assunzione degli incarichi incompatibili di cui al punto 4.7., terzo capoverso, del presente comma 4;
c) il trasferimento in una azienda/unità produttiva, ovvero, se previsto, collegio elettorale, diversi da quelli in cui è stato eletto;
d) cessazione del rapporto di lavoro.
4.6 Le decisioni della RSU eletta ai sensi del presente comma 4, ovvero della RSU eletta in data antecedente al presente accordo, con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, dell’accordo medesimo, sono assunte dalla stessa a maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni della predetta RSU relative a materie di competenza oggetto di contrattazione con l’azienda ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondo capoverso, del presente accordo, sono assunte secondo quanto previsto dalla Parte Terza, 11° capoverso, degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4.7 Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda/unità produttiva, esclusi i dirigenti e compresi i lavoratori con contratto di apprendistato e contratto a termine, in forza alla data delle elezioni. Sono candidabili, in quanto eleggibili, i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato aventi diritto al voto, con esclusione: • - dei componenti la Commissione Elettorale; • - degli scrutatori di ciascun seggio elettorale; • - dei lavoratori che abbiano firmato per la presentazione della lista elettorale ai sensi del punto 4.8, secondo capoverso, lett. b), ovvero, se il relativo requisito è esteso, ultimo capoverso del medesimo punto 4.8. In considerazione del servizio di pubblica utilità espletato dalle aziende che applicano il presente CCNL e del conseguente rapporto contrattuale con l’Ente pubblico affidante, non sono candidabili né eleggibili e comunque incompatibili, i lavoratori aventi diritto al voto che ricoprono uno dei seguenti incarichi: • - incarico esecutivo in partiti politici ed altre formazioni politiche o comunque incarico di formale rappresentanza degli stessi; • - incarico in organismi elettivi o esecutivi di amministrazioni pubbliche; • - incarico attribuito da organismi elettivi o esecutivi dei vari livelli istituzionali.
4.8 All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono concorrere le liste elettorali presentate dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi rispettivamente titolo di cui al punto 4.2 del presente comma 4. All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono inoltre concorrere le liste presentate da Organizzazioni Sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
a) accettino espressamente, integralmente e formalmente, anche in nome e per conto dei propri candidati, i contenuti degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, lo specifico Regolamento attuativo aziendale per l’elezione ed il funzionamento della RSU di cui al punto 4.1 del presente comma 4, nonché le disposizioni attuative in materia di esercizio del diritto di sciopero vigenti in azienda, mediante la sottoscrizione, contestuale alla presentazione della lista elettorale, di due copie di identico verbale appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale, una copia del quale deve essere inviata dalla Commissione stessa all’azienda prima della pubblica affissione delle liste ammesse all’elezione;
b) siano corredate da un numero di firme di lavoratori dell’azienda/unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto, qualora l’azienda/unità produttiva medesima occupi oltre 60 dipendenti, ovvero di almeno 3 lavoratori qualora l’azienda/unità produttiva occupi tra 16 e fino a 60 dipendenti.
4.9 Ferme restando le modalità per la valida espressione del voto di lista e per la conseguente attribuzione dei seggi alle liste tra loro concorrenti, l’apposito Regolamento attuativo aziendale di cui al punto 4.1. del presente comma 4 può prevedere particolari condizioni e modalità di espressione del voto di preferenza ai candidati di una stessa lista finalizzate a favorire un’adeguata rappresentanza di genere e/o un’adeguata rappresentanza professionale/territoriale nella composizione della RSU.
4.10 Per le aziende plurilocalizzate su più ambiti provinciali, ai fini dell’individuazione del Comitato dei Garanti si fa riferimento per competenza alla Direzione Territoriale del Lavoro nella cui giurisdizione si colloca la sede principale dell’azienda/unità produttiva ove si elegge la RSU.
4.11 La RSU è operativa dal momento in cui, definiti gli adempimenti successivi alle votazioni e gli eventuali ricorsi, vengono validamente comunicati all’azienda da parte delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo i nominativi di un numero pari al 50%+1 dei componenti la RSU da eleggere.
4.12 Per quanto non espressamente integrato dal presente comma 4 si fa riferimento in materia di RSU alla Parte Seconda e alla Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1., del presente accordo.
4.13 Per le RSU elette in data antecedente alla stipula del presente accordo resta in vigore, fino al loro rinnovo: • - qualora elette con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, quanto previsto dal relativo Regolamento attuativo aziendale e dagli eventuali ulteriori accordi in materia in atto a livello aziendale; • - per le altre RSU, quanto previsto dall’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto” qualora l’azienda rientri nel campo di applicazione del predetto AN, nonché quanto di ulteriore per le medesime RSU eventualmente definito tra le parti a livello aziendale.
5. La disciplina del comma 3 del presente articolo integra, per quanto riguarda le RSA, l’art.29 del CCNL 23 luglio 1976 e l’art. 29 dell’AN 25 luglio 1980, e abroga e sostituisce, per quanto riguarda le RSU, l’art. 19 dell’AN 11 aprile 1995 di rinnovo del CCNL e l’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto”, fatto transitoriamente salvo per quest’ultimo quanto previsto dal punto 4.13, secondo xxxxxx, del medesimo comma 4.
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Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori. 1. Ai sensi degli Accordi Interconfederali in materia le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda istituiscono nelle aziende, con la partecipazione esclusiva dei lavoratori da esse dipendenti e con durata triennale, le RSU ovvero le RSA.
2. Fermo restando che il passaggio dalle RSA alle RSU potrà avvenire esclusivamente secondo quanto previsto dalla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’articolo 2, comma 1, del presente accordo, le strutture sindacali territorialmente competenti aventi titolo alla presentazione di liste ai sensi del comma 4, punto 4.8, del presente articolo si impegnano a: • adottare una sola forma di rappresentanza in ogni singola azienda/unità produttiva con più di quindici dipendenti; • non costituire RSA nelle realtà in cui siano state o vengano costituite RSU; • rinunciare alla costituzione di RSA avendo partecipato alle procedure di elezione della RSU.
3. La costituzione, il funzionamento e le prerogative delle rappresentanze sindacali dei lavoratori nelle aziende sono disciplinati: - per le RSU, ai sensi del comma 4 del presente articolo; - per le RSA, ai sensi dell’art. 29, dell’art. 30 e dell’art. 31 del CCNL 23 luglio 1976, confermati con il presente accordo in attuazione, per quanto di competenza del CCNL, della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) e della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale), degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4. La disciplina del presente articolo dà attuazione, per quanto di competenza del CCNL e relativamente alle RSU, alle previsioni in materia contenute nella Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda), e nella Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4.1 Con apposito Regolamento aziendale sottoscritto dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo ai sensi del punto 4.2, notificato all’azienda entro 10 giorni dalla sottoscrizione, le medesime strutture sindacali possono prevedere disposizioni di attuazione della Parte Seconda, Sezioni Seconda e Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo. Tale Regolamento può integrare le disposizione degli Accordi Interconfederali in conformità a quanto previsto dal presente articolo e, in ogni caso, non possono essere previsti oneri ulteriori a carico delle aziende rispetto a quanto stabilito dagli Accordi Interconfederali e dal presente accordo.
4.2 Xxxxx titolo all’iniziativa per indire le elezioni della RSU:
a) in caso di costituzione, le strutture sindacali territorialmente competenti delle : − Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo; − altre Organizzazioni Sindacali eventualmente riconosciute in azienda ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo;
b) in caso di rinnovo, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, congiuntamente o disgiuntamente, le strutture sindacali territorialmente competenti delle : − Organizzazioni Sindacali di cui alla lett. a) del presente punto 4.2; − Organizzazioni Sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi e alle condizioni previste dal punto 4.8., secondo capoverso, del presente comma 4. In caso di rinnovo, ha altresì titolo all’iniziativa per indire le elezioni la RSU uscente, ove validamente esistente, qualora, decorsi tre mesi dalla sua scadenza triennale e fermo restando quanto previsto dal punto 4.1. del presente comma 4, le strutture sindacali aventi titolo ai sensi del primo capoverso, lett. b), del presente punto 4.2 non abbiano attivato detta iniziativa.
4.3 Fatto salvo quanto previsto al secondo capoverso del presente punto 4.3, il numero massimo dei componenti la RSU è così individuato : • - 3 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 70 dipendenti; • - 7 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 150 dipendenti; • - 9 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti; • - 13 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 500 dipendenti; • - 17 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1000 dipendenti; • - 27 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1500 dipendenti; • - 33 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2000 dipendenti; • - 39 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2500 dipendenti; • - 53 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti; • - 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti eccedenti i 3000 dipendenti, nelle aziende/unità produttive che occupano oltre 3000 dipendenti, in aggiunta al numero di componenti di cui all’ultimo alinea precedente. Il precedente capoverso non si applica alle aziende associate ANAV per le quali continua a farsi riferimento al numero di componenti RSU previsto dalla Parte Seconda, Sezione Seconda, punto 3, degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil,Cisl,Uil;Confindustria-Uil;Confindustria- Ugl) e 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal). Fatto salvo quanto previsto da accordi tra le parti di livello aziendale relativi ad eventuali specificità organizzative, produttive ed operative dell’azienda, il numero dei componenti la RSU da eleggere e i corrispondenti scaglioni occupazionali di cui al primo, ovvero al secondo, capoverso del presente punto 4.3 è riferito all’insieme dei dipendenti dell’azienda considerata. Per le aziende/unità produttive che, successivamente alla data di stipula del presente accordo, siano interessate, anche a seguito dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., da rilevanti mutamenti del loro assetto organizzativo e produttivo e della loro composizione occupazionale, ferma restando la validità della RSU in carica fino alla costituzione della nuova RSU, si procederà a nuove elezioni entro 3 mesi dalla data di adozione da parte dell’azienda del nuovo assetto, fatto salvo il caso in cui nelle aziende/unità produttive, o parte di esse, oggetto del mutamento tutte le RSU eventualmente in carica alla predetta data completino il loro normale mandato triennale entro il semestre successivo. Nei casi in cui il nuovo assetto dell’azienda sia originato da aziende/unità produttive, o parte di esse, provenienti da entrambe le casistiche di cui al primo e al secondo capoverso del presente punto 4.3, ai fini dell’individuazione del numero dei componenti delle RSU da eleggere, si fa riferimento all’uno o all’altro dei predetti capoversi secondo quanto sarà convenuto in materia a livello aziendale dal relativo accordo tra le parti. In carenza di detto accordo, l’individuazione del numero dei componenti la RSU da eleggere fa riferimento alla casistica relativa all’azienda/unità produttiva incorporante. Nel caso in cui si determinino a livello aziendale interpretazioni difformi, le parti possono attivare la procedura di cui all’articolo 1, comma 3, lettera B), secondo alinea, del presente accordo, con conseguente sospensione del decorso del termine di tre mesi per l’elezione della nuova RSU.
4.4 In materia di diritti, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio, le prerogative della RSU sono disciplinate, per quanto di competenza del CCNL, dagli articoli 4, 5, 7, 11, 12, 13 e 15 del presente accordo. In materia di permessi sindacali, ferme restando le modalità di richiesta, fruizione e computo disciplinate dall’art. 8, commi 3 e 4 del presente accordo e fatte salve ulteriori agibilità eventualmente definite tra le parti a livello aziendale, per l’espletamento del proprio mandato l’azienda riconosce alla RSU costituita ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente accordo, permessi sindacali retribuiti in ragione di: - nove ore mensili per ognuno dei componenti la RSU nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti; - un’ora all’anno per quanti sono i dipendenti nelle aziende che ne occupano fino a 200, ripartite pariteticamente tra i componenti la RSU. Nel caso in cui nella medesima azienda coesistano la RSU e una o più RSA, l’azienda può procedere, a far data dal 1° gennaio 2016 e per effetto del presente accordo, al riproporzionamento del monte ore di permessi attribuiti complessivamente alle diverse forme di rappresentanza sindacale, effettuando prioritariamente l’allineamento alle previsioni dell’art. 23 della legge 300/70 dei permessi spettanti ad ogni RSA e, in secondo luogo, ove reso ancora necessario con riferimento al principio dell’invarianza dei costi previsto dagli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, riproporzionando sino a concorrenza i permessi spettanti alla RSU, limitatamente alla casistica di cui al primo alinea del capoverso precedente e fermo restando, comunque, il limite minimo di otto ore.
4.5 Ai fini del presente accordo, sono motivo di decadenza dalla carica del componente la RSU, con conseguente sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito:
a) il cambiamento di appartenenza sindacale secondo una delle seguenti modalità: • - revoca della delega di iscrizione all’Organizzazione Sindacale nella cui lista è stato eletto; • - iscrizione ad un’Organizzazione Sindacale diversa da quella nella cui lista è stato eletto;
b) l’assunzione degli incarichi incompatibili di cui al punto 4.7., terzo capoverso, del presente comma 4;
c) il trasferimento in una azienda/unità produttiva, ovvero, se previsto, collegio elettorale, diversi da quelli in cui è stato eletto;
d) cessazione del rapporto di lavoro.
4.6 Le decisioni della RSU eletta ai sensi del presente comma 4, ovvero della RSU eletta in data antecedente al presente accordo, con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, dell’accordo medesimo, sono assunte dalla stessa a maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni della predetta RSU relative a materie di competenza oggetto di contrattazione con l’azienda ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondo capoverso, del presente accordo, sono assunte secondo quanto previsto dalla Parte Terza, 11° capoverso, degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4.7 Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda/unità produttiva, esclusi i dirigenti e compresi i lavoratori con contratto di apprendistato e contratto a termine, in forza alla data delle elezioni. Sono candidabili, in quanto eleggibili, i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato aventi diritto al voto, con esclusione: • - dei componenti la Commissione Elettorale; • - degli scrutatori di ciascun seggio elettorale; • - dei lavoratori che abbiano firmato per la presentazione della lista elettorale ai sensi del punto 4.8, secondo capoverso, lett. b), ovvero, se il relativo requisito è esteso, ultimo capoverso del medesimo punto 4.8. In considerazione del servizio di pubblica utilità espletato dalle aziende che applicano il presente CCNL e del conseguente rapporto contrattuale con l’Ente pubblico affidante, non sono candidabili né eleggibili e comunque incompatibili, i lavoratori aventi diritto al voto che ricoprono uno dei seguenti incarichi: • - incarico esecutivo in partiti politici ed altre formazioni politiche o comunque incarico di formale rappresentanza degli stessi; • - incarico in organismi elettivi o esecutivi di amministrazioni pubbliche; • - incarico attribuito da organismi elettivi o esecutivi dei vari livelli istituzionali.
4.8 All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono concorrere le liste elettorali presentate dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi rispettivamente titolo di cui al punto 4.2 del presente comma 4. All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono inoltre concorrere le liste presentate da Organizzazioni Sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
a) accettino espressamente, integralmente e formalmente, anche in nome e per conto dei propri candidati, i contenuti degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, lo specifico Regolamento attuativo aziendale per l’elezione ed il funzionamento della RSU di cui al punto 4.1 del presente comma 4, nonché le disposizioni attuative in materia di esercizio del diritto di sciopero vigenti in azienda, mediante la sottoscrizione, contestuale alla presentazione della lista elettorale, di due copie di identico verbale appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale, una copia del quale deve essere inviata dalla Commissione stessa all’azienda prima della pubblica affissione delle liste ammesse all’elezione;
b) siano corredate da un numero di firme di lavoratori dell’azienda/unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto, qualora l’azienda/unità produttiva medesima occupi oltre 60 dipendenti, ovvero di almeno 3 lavoratori qualora l’azienda/unità produttiva occupi tra 16 e fino a 60 dipendenti.
4.9 Ferme restando le modalità per la valida espressione del voto di lista e per la conseguente attribuzione dei seggi alle liste tra loro concorrenti, l’apposito Regolamento attuativo aziendale di cui al punto 4.1. del presente comma 4 può prevedere particolari condizioni e modalità di espressione del voto di preferenza ai candidati di una stessa lista finalizzate a favorire un’adeguata rappresentanza di genere e/o un’adeguata rappresentanza professionale/territoriale nella composizione della RSU.
4.10 Per le aziende plurilocalizzate su più ambiti provinciali, ai fini dell’individuazione del Comitato dei Garanti si fa riferimento per competenza alla Direzione Territoriale del Lavoro nella cui giurisdizione si colloca la sede principale dell’azienda/unità produttiva ove si elegge la RSU.
4.11 La RSU è operativa dal momento in cui, definiti gli adempimenti successivi alle votazioni e gli eventuali ricorsi, vengono validamente comunicati all’azienda da parte delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo i nominativi di un numero pari al 50%+1 dei componenti la RSU da eleggere.
4.12 Per quanto non espressamente integrato dal presente comma 4 si fa riferimento in materia di RSU alla Parte Seconda e alla Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1., del presente accordo.
4.13 Per le RSU elette in data antecedente alla stipula del presente accordo resta in vigore, fino al loro rinnovo: • - qualora elette con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, quanto previsto dal relativo Regolamento attuativo aziendale e dagli eventuali ulteriori accordi in materia in atto a livello aziendale; • - per le altre RSU, quanto previsto dall’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto” qualora l’azienda rientri nel campo di applicazione del predetto AN, nonché quanto di ulteriore per le medesime RSU eventualmente definito tra le parti a livello aziendale.
5. La disciplina del comma 3 del presente articolo integra, per quanto riguarda le RSA, l’art.29 del CCNL 23 luglio 1976 e l’art. 29 dell’AN 25 luglio 1980, e abroga e sostituisce, per quanto riguarda le RSU, l’art. 19 dell’AN 11 aprile 1995 di rinnovo del CCNL e l’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto”, fatto transitoriamente salvo per quest’ultimo quanto previsto dal punto 4.13, secondo xxxxxx, del medesimo comma 4.
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Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori. 1. Ai sensi degli Accordi Interconfederali in materia le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda istituiscono nelle aziende, con la partecipazione esclusiva dei lavoratori da esse dipendenti e con durata triennale, le RSU ovvero le RSA.
2. Fermo restando che il passaggio dalle RSA alle RSU potrà avvenire esclusivamente secondo quanto previsto dalla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’articolo 2, comma 1, del presente accordo, le strutture sindacali territorialmente competenti aventi titolo alla presentazione di liste ai sensi del comma 4, punto 4.8, del presente articolo si impegnano a: • adottare una sola forma di rappresentanza in ogni singola azienda/unità produttiva con più di quindici dipendenti; • non costituire RSA nelle realtà in cui siano state o vengano costituite RSU; • rinunciare alla costituzione di RSA avendo partecipato alle procedure di elezione della RSU.
3. La costituzione, il funzionamento e le prerogative delle rappresentanze sindacali dei lavoratori nelle aziende sono disciplinati: - per le RSU, ai sensi del comma 4 del presente articolo; - per le RSA, ai sensi dell’art. 29, dell’art. 30 e dell’art. 31 del CCNL 23 luglio 19761976 nonché del medesimo articolo dell’AN 25 luglio 1980, confermati con il presente accordo in attuazione, per quanto di competenza del CCNL, della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) e della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale), degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4. La disciplina del presente articolo dà attuazione, per quanto di competenza del CCNL e relativamente alle RSU, alle previsioni in materia contenute nella Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda), e nella Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4.1 Con apposito Regolamento aziendale sottoscritto dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo ai sensi del punto 4.2, notificato all’azienda entro 10 giorni dalla sottoscrizione, le medesime strutture sindacali possono prevedere disposizioni di attuazione della Parte Seconda, Sezioni Seconda e Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo. Tale Regolamento può integrare le disposizione degli Accordi Interconfederali in conformità a quanto previsto dal presente articolo e, in ogni caso, non possono essere previsti oneri ulteriori a carico delle aziende rispetto a quanto stabilito dagli Accordi Interconfederali e dal presente accordo.
4.2 Xxxxx titolo all’iniziativa per indire le elezioni della RSU:
a) in caso di costituzione, le strutture sindacali territorialmente competenti delle : – Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo; – altre Organizzazioni Sindacali eventualmente riconosciute in azienda ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo;
b) in caso di rinnovo, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, congiuntamente o disgiuntamente, le strutture sindacali territorialmente competenti delle : – Organizzazioni Sindacali di cui alla lett. a) del presente punto 4.2; – Organizzazioni Sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi e alle condizioni previste dal punto 4.8., secondo capoverso, del presente comma 4. In caso di rinnovo, ha altresì titolo all’iniziativa per indire le elezioni la RSU uscente, ove validamente esistente, qualora, decorsi tre mesi dalla sua scadenza triennale e fermo restando quanto previsto dal punto 4.1. del presente comma 4, le strutture sindacali aventi titolo ai sensi del primo capoverso, lett. b), del presente punto 4.2 non abbiano attivato detta iniziativa.
4.3 Fatto salvo quanto previsto al secondo capoverso del presente punto 4.3, il numero massimo dei componenti la RSU è così individuato : • - 3 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 70 dipendenti; • - 7 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 150 dipendenti; • - 9 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti; • - 13 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 500 dipendenti; • - 17 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1000 dipendenti; • - 27 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1500 dipendenti; • - 33 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2000 dipendenti; • - 39 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2500 dipendenti; • - 53 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti; • - 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti eccedenti i 3000 dipendenti, nelle aziende/unità produttive che occupano oltre 3000 dipendenti, in aggiunta al numero di componenti di cui all’ultimo alinea precedente. Il precedente capoverso non si applica alle aziende associate ANAV per le quali continua a farsi riferimento al numero di componenti RSU previsto dalla Parte Seconda, Sezione Seconda, punto 3, degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil,Cisl,Uil;Confindustria-Ugl) e 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal). Fatto salvo quanto previsto da accordi tra le parti di livello aziendale relativi ad eventuali specificità organizzative, produttive ed operative dell’azienda, il numero dei componenti la RSU da eleggere e i corrispondenti scaglioni occupazionali di cui al primo, ovvero al secondo, capoverso del presente punto 4.3 è riferito all’insieme dei dipendenti dell’azienda considerata. Per le aziende/unità produttive che, successivamente alla data di stipula del presente accordo, siano interessate, anche a seguito dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., da rilevanti mutamenti del loro assetto organizzativo e produttivo e della loro composizione occupazionale, ferma restando la validità della RSU in carica fino alla costituzione della nuova RSU, si procederà a nuove elezioni entro 3 mesi dalla data di adozione da parte dell’azienda del nuovo assetto, fatto salvo il caso in cui nelle aziende/unità produttive, o parte di esse, oggetto del mutamento tutte le RSU eventualmente in carica alla predetta data completino il loro normale mandato triennale entro il semestre successivo. Nei casi in cui il nuovo assetto dell’azienda sia originato da aziende/unità produttive, o parte di esse, provenienti da entrambe le casistiche di cui al primo e al secondo capoverso del presente punto 4.3, ai fini dell’individuazione del numero dei componenti delle RSU da eleggere, si fa riferimento all’uno o all’altro dei predetti capoversi secondo quanto sarà convenuto in materia a livello aziendale dal relativo accordo tra le parti. In carenza di detto accordo, l’individuazione del numero dei componenti la RSU da eleggere fa riferimento alla casistica relativa all’azienda/unità produttiva incorporante. Nel caso in cui si determinino a livello aziendale interpretazioni difformi, le parti possono attivare la procedura di cui all’articolo 1, comma 3, lettera B), secondo alinea, del presente accordo, con conseguente sospensione del decorso del termine di tre mesi per l’elezione della nuova RSU.
4.4 In materia di diritti, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio, le prerogative della RSU sono disciplinate, per quanto di competenza del CCNL, dagli articoli 4, 5, 7, 11, 12, 13 e 15 del presente accordo. In materia di permessi sindacali, ferme restando le modalità di richiesta, fruizione e computo disciplinate dall’art. 8, commi 3 e 4 del presente accordo e fatte salve ulteriori agibilità eventualmente definite tra le parti a livello aziendale, per l’espletamento del proprio mandato l’azienda riconosce alla RSU costituita ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente accordo, permessi sindacali retribuiti in ragione di: - nove ore mensili per ognuno dei componenti la RSU nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti; - un’ora all’anno per quanti sono i dipendenti nelle aziende che ne occupano fino a 200, ripartite pariteticamente tra i componenti la RSU. Nel caso in cui nella medesima azienda coesistano la RSU e una o più RSA, l’azienda può procedere, a far data dal 1° gennaio 2016 e per effetto del presente accordo, al riproporzionamento del monte ore di permessi attribuiti complessivamente alle diverse forme di rappresentanza sindacale, effettuando prioritariamente l’allineamento alle previsioni dell’art. 23 della legge 300/70 dei permessi spettanti ad ogni RSA e, in secondo luogo, ove reso ancora necessario con riferimento al principio dell’invarianza dei costi previsto dagli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, riproporzionando sino a concorrenza i permessi spettanti alla RSU, limitatamente alla casistica di cui al primo alinea del capoverso precedente e fermo restando, comunque, il limite minimo di otto ore.
4.5 Ai fini del presente accordo, sono motivo di decadenza dalla carica del componente la RSU, con conseguente sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito:
a) il cambiamento di appartenenza sindacale secondo una delle seguenti modalità: • - revoca della delega di iscrizione all’Organizzazione Sindacale nella cui lista è stato eletto; • - iscrizione ad un’Organizzazione Sindacale diversa da quella nella cui lista è stato eletto;
b) l’assunzione degli incarichi incompatibili di cui al punto 4.7., terzo capoverso, del presente comma 4;
c) il trasferimento in una azienda/unità produttiva, ovvero, se previsto, collegio elettorale, diversi da quelli in cui è stato eletto;
d) cessazione del rapporto di lavoro.
4.6 Le decisioni della RSU eletta ai sensi del presente comma 4, ovvero della RSU eletta in data antecedente al presente accordo, con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, dell’accordo medesimo, sono assunte dalla stessa a maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni della predetta RSU relative a materie di competenza oggetto di contrattazione con l’azienda ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondo capoverso, del presente accordo, sono assunte secondo quanto previsto dalla Parte Terza, 11° capoverso, degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4.7 Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda/unità produttiva, esclusi i dirigenti e compresi i lavoratori con contratto di apprendistato e contratto a termine, in forza alla data delle elezioni. Sono candidabili, in quanto eleggibili, i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato aventi diritto al voto, con esclusione: • - dei componenti la Commissione Elettorale; • - degli scrutatori di ciascun seggio elettorale; • - dei lavoratori che abbiano firmato per la presentazione della lista elettorale ai sensi del punto 4.8, secondo capoverso, lett. b), ovvero, se il relativo requisito è esteso, ultimo capoverso del medesimo punto 4.8. In considerazione del servizio di pubblica utilità espletato dalle aziende che applicano il presente CCNL e del conseguente rapporto contrattuale con l’Ente pubblico affidante, non sono candidabili né eleggibili e comunque incompatibili, i lavoratori aventi diritto al voto che ricoprono uno dei seguenti incarichi: • - incarico esecutivo in partiti politici ed altre formazioni politiche o comunque incarico di formale rappresentanza degli stessi; • - incarico in organismi elettivi o esecutivi di amministrazioni pubbliche; • - incarico attribuito da organismi elettivi o esecutivi dei vari livelli istituzionali.
4.8 All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono concorrere le liste elettorali presentate dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi rispettivamente titolo di cui al punto 4.2 del presente comma 4. All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono inoltre concorrere le liste presentate da Organizzazioni Sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
a) accettino espressamente, integralmente e formalmente, anche in nome e per conto dei propri candidati, i contenuti degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, lo specifico Regolamento attuativo aziendale per l’elezione ed il funzionamento della RSU di cui al punto 4.1 del presente comma 4, nonché le disposizioni attuative in materia di esercizio del diritto di sciopero vigenti in azienda, mediante la sottoscrizione, contestuale alla presentazione della lista elettorale, di due copie di identico verbale appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale, una copia del quale deve essere inviata dalla Commissione stessa all’azienda prima della pubblica affissione delle liste ammesse all’elezione;
b) siano corredate da un numero di firme di lavoratori dell’azienda/unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto, qualora l’azienda/unità produttiva medesima occupi oltre 60 dipendenti, ovvero di almeno 3 lavoratori qualora l’azienda/unità produttiva occupi tra 16 e fino a 60 dipendenti.
4.9 Ferme restando le modalità per la valida espressione del voto di lista e per la conseguente attribuzione dei seggi alle liste tra loro concorrenti, l’apposito Regolamento attuativo aziendale di cui al punto 4.1. del presente comma 4 può prevedere particolari condizioni e modalità di espressione del voto di preferenza ai candidati di una stessa lista finalizzate a favorire un’adeguata rappresentanza di genere e/o un’adeguata rappresentanza professionale/territoriale nella composizione della RSU.
4.10 Per le aziende plurilocalizzate su più ambiti provinciali, ai fini dell’individuazione del Comitato dei Garanti si fa riferimento per competenza alla Direzione Territoriale del Lavoro nella cui giurisdizione si colloca la sede principale dell’azienda/unità produttiva ove si elegge la RSU.
4.11 La RSU è operativa dal momento in cui, definiti gli adempimenti successivi alle votazioni e gli eventuali ricorsi, vengono validamente comunicati all’azienda da parte delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo i nominativi di un numero pari al 50%+1 dei componenti la RSU da eleggere.
4.12 Per quanto non espressamente integrato dal presente comma 4 si fa riferimento in materia di RSU alla Parte Seconda e alla Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1., del presente accordo.
4.13 Per le RSU elette in data antecedente alla stipula del presente accordo resta in vigore, fino al loro rinnovo: • - qualora elette con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, quanto previsto dal relativo Regolamento attuativo aziendale e dagli eventuali ulteriori accordi in materia in atto a livello aziendale; • - per le altre RSU, quanto previsto dall’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto” qualora l’azienda rientri nel campo di applicazione del predetto AN, nonché quanto di ulteriore per le medesime RSU eventualmente definito tra le parti a livello aziendale.
5. La disciplina del comma 3 del presente articolo integra, per quanto riguarda le RSA, l’art.29 del CCNL 23 luglio 1976 e l’art. 29 dell’AN 25 luglio 1980, e abroga e sostituisce, per quanto riguarda le RSU, l’art. 19 dell’AN 11 aprile 1995 di rinnovo del CCNL e l’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto”, fatto transitoriamente salvo per quest’ultimo quanto previsto dal punto 4.13, secondo xxxxxx, del medesimo comma 4.
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Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori. 1. Ai sensi degli Accordi Interconfederali in materia le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda istituiscono nelle aziende, con la partecipazione esclusiva dei lavoratori da esse dipendenti e con durata triennale, le RSU ovvero le RSA.
2. Fermo restando che il passaggio dalle RSA alle RSU potrà avvenire esclusivamente secondo quanto previsto dalla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’articolo 2, comma 1, del presente accordo, le strutture sindacali territorialmente competenti aventi titolo alla presentazione di liste ai sensi del comma 4, punto 4.8, del presente articolo si impegnano a: adottare una sola forma di rappresentanza in ogni singola azienda/unità produttiva con più di quindici dipendenti; non costituire RSA nelle realtà in cui siano state o vengano costituite RSU; rinunciare alla costituzione di RSA avendo partecipato alle procedure di elezione della RSU.
3. La costituzione, il funzionamento e le prerogative delle rappresentanze sindacali dei lavoratori nelle aziende sono disciplinati: - per le RSU, ai sensi del comma 4 del presente articolo; - per le RSA, ai sensi dell’art. 29, dell’art. 30 e dell’art. 31 del CCNL 23 luglio 1976, confermati con il presente accordo in attuazione, per quanto di competenza del CCNL, della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) e della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale), degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4. La disciplina del presente articolo dà attuazione, per quanto di competenza del CCNL e relativamente alle RSU, alle previsioni in materia contenute nella Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda), e nella Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4.1 Con apposito Regolamento aziendale sottoscritto dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo ai sensi del punto 4.2, notificato all’azienda entro 10 giorni dalla sottoscrizione, le medesime strutture sindacali possono prevedere disposizioni di attuazione della Parte Seconda, Sezioni Seconda e Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo. Tale Regolamento può integrare le disposizione degli Accordi Interconfederali in conformità a quanto previsto dal presente articolo e, in ogni caso, non possono essere previsti oneri ulteriori a carico delle aziende rispetto a quanto stabilito dagli Accordi Interconfederali e dal presente accordo.
4.2 Xxxxx titolo all’iniziativa per indire le elezioni della RSU:
a) in caso di costituzione, le strutture sindacali territorialmente competenti delle : Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo; altre Organizzazioni Sindacali eventualmente riconosciute in azienda ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo;
b) in caso di rinnovo, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, congiuntamente o disgiuntamente, le strutture sindacali territorialmente competenti delle : Organizzazioni Sindacali di cui alla lett. a) del presente punto 4.2; Organizzazioni Sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi e alle condizioni previste dal punto 4.8., secondo capoverso, del presente comma 4. In caso di rinnovo, ha altresì titolo all’iniziativa per indire le elezioni la RSU uscente, ove validamente esistente, qualora, decorsi tre mesi dalla sua scadenza triennale e fermo restando quanto previsto dal punto 4.1. del presente comma 4, le strutture sindacali aventi titolo ai sensi del primo capoverso, lett. b), del presente punto 4.2 non abbiano attivato detta iniziativa.
4.3 Fatto salvo quanto previsto al secondo capoverso del presente punto 4.3, il numero massimo dei componenti la RSU è così individuato : • 3 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 70 dipendenti; • 7 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 150 dipendenti; • 9 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti; • 13 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 500 dipendenti; • 17 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1000 dipendenti; • 27 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1500 dipendenti; • 33 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2000 dipendenti; • 39 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2500 dipendenti; • 53 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti; • 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti eccedenti i 3000 dipendenti, nelle aziende/unità produttive che occupano oltre 3000 dipendenti, in aggiunta al numero di componenti di cui all’ultimo alinea precedente. Il precedente capoverso non si applica alle aziende associate ANAV per le quali continua a farsi riferimento al numero di componenti RSU previsto dalla Parte Seconda, Sezione Seconda, punto 3, degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil,Cisl,Uil;Confindustria-Uil;Confindustria- Ugl) e 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal). Fatto salvo quanto previsto da accordi tra le parti di livello aziendale relativi ad eventuali specificità organizzative, produttive ed operative dell’azienda, il numero dei componenti la RSU da eleggere e i corrispondenti scaglioni occupazionali di cui al primo, ovvero al secondo, capoverso del presente punto 4.3 è riferito all’insieme dei dipendenti dell’azienda considerata. Per le aziende/unità produttive che, successivamente alla data di stipula del presente accordo, siano interessate, anche a seguito dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., da rilevanti mutamenti del loro assetto organizzativo e produttivo e della loro composizione occupazionale, ferma restando la validità della RSU in carica fino alla costituzione della nuova RSU, si procederà a nuove elezioni entro 3 mesi dalla data di adozione da parte dell’azienda del nuovo assetto, fatto salvo il caso in cui nelle aziende/unità produttive, o parte di esse, oggetto del mutamento tutte le RSU eventualmente in carica alla predetta data completino il loro normale mandato triennale entro il semestre successivo. Nei casi in cui il nuovo assetto dell’azienda sia originato da aziende/unità produttive, o parte di esse, provenienti da entrambe le casistiche di cui al primo e al secondo capoverso del presente punto 4.3, ai fini dell’individuazione del numero dei componenti delle RSU da eleggere, si fa riferimento all’uno o all’altro dei predetti capoversi secondo quanto sarà convenuto in materia a livello aziendale dal relativo accordo tra le parti. In carenza di detto accordo, l’individuazione del numero dei componenti la RSU da eleggere fa riferimento alla casistica relativa all’azienda/unità produttiva incorporante. Nel caso in cui si determinino a livello aziendale interpretazioni difformi, le parti possono attivare la procedura di cui all’articolo 1, comma 3, lettera B), secondo alinea, del presente accordo, con conseguente sospensione del decorso del termine di tre mesi per l’elezione della nuova RSU.
4.4 In materia di diritti, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio, le prerogative della RSU sono disciplinate, per quanto di competenza del CCNL, dagli articoli 4, 5, 7, 11, 12, 13 e 15 del presente accordo. In materia di permessi sindacali, ferme restando le modalità di richiesta, fruizione e computo disciplinate dall’art. 8, commi 3 e 4 del presente accordo e fatte salve ulteriori agibilità eventualmente definite tra le parti a livello aziendale, per l’espletamento del proprio mandato l’azienda riconosce alla RSU costituita ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente accordo, permessi sindacali retribuiti in ragione di: - nove ore mensili per ognuno dei componenti la RSU nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti; - un’ora all’anno per quanti sono i dipendenti nelle aziende che ne occupano fino a 200, ripartite pariteticamente tra i componenti la RSU. Nel caso in cui nella medesima azienda coesistano la RSU e una o più RSA, l’azienda può procedere, a far data dal 1° gennaio 2016 e per effetto del presente accordo, al riproporzionamento del monte ore di permessi attribuiti complessivamente alle diverse forme di rappresentanza sindacale, effettuando prioritariamente l’allineamento alle previsioni dell’art. 23 della legge 300/70 dei permessi spettanti ad ogni RSA e, in secondo luogo, ove reso ancora necessario con riferimento al principio dell’invarianza dei costi previsto dagli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, riproporzionando sino a concorrenza i permessi spettanti alla RSU, limitatamente alla casistica di cui al primo alinea del capoverso precedente e fermo restando, comunque, il limite minimo di otto ore.
4.5 Ai fini del presente accordo, sono motivo di decadenza dalla carica del componente la RSU, con conseguente sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito:
a) il cambiamento di appartenenza sindacale secondo una delle seguenti modalità: • revoca della delega di iscrizione all’Organizzazione Sindacale nella cui lista è stato eletto; • iscrizione ad un’Organizzazione Sindacale diversa da quella nella cui lista è stato eletto;
b) l’assunzione degli incarichi incompatibili di cui al punto 4.7., terzo capoverso, del presente comma 4;
c) il trasferimento in una azienda/unità produttiva, ovvero, se previsto, collegio elettorale, diversi da quelli in cui è stato eletto;
d) cessazione del rapporto di lavoro.
4.6 Le decisioni della RSU eletta ai sensi del presente comma 4, ovvero della RSU eletta in data antecedente al presente accordo, con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, dell’accordo medesimo, sono assunte dalla stessa a maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni della predetta RSU relative a materie di competenza oggetto di contrattazione con l’azienda ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondo capoverso, del presente accordo, sono assunte secondo quanto previsto dalla Parte Terza, 11° capoverso, degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4.7 Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda/unità produttiva, esclusi i dirigenti e compresi i lavoratori con contratto di apprendistato e contratto a termine, in forza alla data delle elezioni. Sono candidabili, in quanto eleggibili, i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato aventi diritto al voto, con esclusione: • dei componenti la Commissione Elettorale; • degli scrutatori di ciascun seggio elettorale; • dei lavoratori che abbiano firmato per la presentazione della lista elettorale ai sensi del punto 4.8, secondo capoverso, lett. b), ovvero, se il relativo requisito è esteso, ultimo capoverso del medesimo punto 4.8. In considerazione del servizio di pubblica utilità espletato dalle aziende che applicano il presente CCNL e del conseguente rapporto contrattuale con l’Ente pubblico affidante, non sono candidabili né eleggibili e comunque incompatibili, i lavoratori aventi diritto al voto che ricoprono uno dei seguenti incarichi: • incarico esecutivo in partiti politici ed altre formazioni politiche o comunque incarico di formale rappresentanza degli stessi; • incarico in organismi elettivi o esecutivi di amministrazioni pubbliche; • incarico attribuito da organismi elettivi o esecutivi dei vari livelli istituzionali.
4.8 All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono concorrere le liste elettorali presentate dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi rispettivamente titolo di cui al punto 4.2 del presente comma 4. All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono inoltre concorrere le liste presentate da Organizzazioni Sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
a) accettino espressamente, integralmente e formalmente, anche in nome e per conto dei propri candidati, i contenuti degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, lo specifico Regolamento attuativo aziendale per l’elezione ed il funzionamento della RSU di cui al punto 4.1 del presente comma 4, nonché le disposizioni attuative in materia di esercizio del diritto di sciopero vigenti in azienda, mediante la sottoscrizione, contestuale alla presentazione della lista elettorale, di due copie di identico verbale appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale, una copia del quale deve essere inviata dalla Commissione stessa all’azienda prima della pubblica affissione delle liste ammesse all’elezione;
b) siano corredate da un numero di firme di lavoratori dell’azienda/unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto, qualora l’azienda/unità produttiva medesima occupi oltre 60 dipendenti, ovvero di almeno 3 lavoratori qualora l’azienda/unità produttiva occupi tra 16 e fino a 60 dipendenti.
4.9 Ferme restando le modalità per la valida espressione del voto di lista e per la conseguente attribuzione dei seggi alle liste tra loro concorrenti, l’apposito Regolamento attuativo aziendale di cui al punto 4.1. del presente comma 4 può prevedere particolari condizioni e modalità di espressione del voto di preferenza ai candidati di una stessa lista finalizzate a favorire un’adeguata rappresentanza di genere e/o un’adeguata rappresentanza professionale/territoriale nella composizione della RSU.
4.10 Per le aziende plurilocalizzate su più ambiti provinciali, ai fini dell’individuazione del Comitato dei Garanti si fa riferimento per competenza alla Direzione Territoriale del Lavoro nella cui giurisdizione si colloca la sede principale dell’azienda/unità produttiva ove si elegge la RSU.
4.11 La RSU è operativa dal momento in cui, definiti gli adempimenti successivi alle votazioni e gli eventuali ricorsi, vengono validamente comunicati all’azienda da parte delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo i nominativi di un numero pari al 50%+1 dei componenti la RSU da eleggere.
4.12 Per quanto non espressamente integrato dal presente comma 4 si fa riferimento in materia di RSU alla Parte Seconda e alla Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1., del presente accordo.
4.13 Per le RSU elette in data antecedente alla stipula del presente accordo resta in vigore, fino al loro rinnovo: • qualora elette con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, quanto previsto dal relativo Regolamento attuativo aziendale e dagli eventuali ulteriori accordi in materia in atto a livello aziendale; • per le altre RSU, quanto previsto dall’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto” qualora l’azienda rientri nel campo di applicazione del predetto AN, nonché quanto di ulteriore per le medesime RSU eventualmente definito tra le parti a livello aziendale.
5. La disciplina del comma 3 del presente articolo integra, per quanto riguarda le RSA, l’art.29 del CCNL 23 luglio 1976 e l’art. 29 dell’AN 25 luglio 1980, e abroga e sostituisce, per quanto riguarda le RSU, l’art. 19 dell’AN 11 aprile 1995 di rinnovo del CCNL e l’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto”, fatto transitoriamente salvo per quest’ultimo quanto previsto dal punto 4.13, secondo xxxxxx, del medesimo comma 4.
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Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori. 1. Ai sensi degli Accordi Interconfederali in materia le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda istituiscono nelle aziende, con la partecipazione esclusiva dei lavoratori da esse dipendenti e con durata triennale, le RSU ovvero le RSA.
2. Fermo restando che il passaggio dalle RSA alle RSU potrà avvenire esclusivamente secondo quanto previsto dalla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’articolo 2, comma 1, del presente accordo, le strutture sindacali territorialmente competenti aventi titolo alla presentazione di liste ai sensi del comma 4, punto 4.8, del presente articolo si impegnano a: • adottare una sola forma di rappresentanza in ogni singola azienda/unità produttiva con più di quindici dipendenti; • non costituire RSA nelle realtà in cui siano state o vengano costituite RSU; • rinunciare alla costituzione di RSA avendo partecipato alle procedure di elezione della RSU.
3. La costituzione, il funzionamento e le prerogative delle rappresentanze sindacali dei lavoratori nelle aziende sono disciplinati: - per le RSU, ai sensi del comma 4 del presente articolo; - per le RSA, ai sensi dell’art. 29, dell’art. 30 e dell’art. 31 del CCNL 23 luglio 1976, confermati con il presente accordo in attuazione, per quanto di competenza del CCNL, della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) e della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale), degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4. La disciplina del presente articolo dà attuazione, per quanto di competenza del CCNL e relativamente alle RSU, alle previsioni in materia contenute nella Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda), e nella Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4.1 Con apposito Regolamento aziendale sottoscritto dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo ai sensi del punto 4.2, notificato all’azienda entro 10 giorni dalla sottoscrizione, le medesime strutture sindacali possono prevedere disposizioni di attuazione della Parte Seconda, Sezioni Seconda e Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo. Tale Regolamento può integrare le disposizione degli Accordi Interconfederali in conformità a quanto previsto dal presente articolo e, in ogni caso, non possono essere previsti oneri ulteriori a carico delle aziende rispetto a quanto stabilito dagli Accordi Interconfederali e dal presente accordo.
4.2 Xxxxx titolo all’iniziativa per indire le elezioni della RSU:
a) in caso di costituzione, le strutture sindacali territorialmente competenti delle : − Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo; − altre Organizzazioni Sindacali eventualmente riconosciute in azienda ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo;
b) in caso di rinnovo, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, congiuntamente o disgiuntamente, le strutture sindacali territorialmente competenti delle : − Organizzazioni Sindacali di cui alla lett. a) del presente punto 4.2; − Organizzazioni Sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi e alle condizioni previste dal punto 4.8., secondo capoverso, del presente comma 4. In caso di rinnovo, ha altresì titolo all’iniziativa per indire le elezioni la RSU uscente, ove validamente esistente, qualora, decorsi tre mesi dalla sua scadenza triennale e fermo restando quanto previsto dal punto 4.1. del presente comma 4, le strutture sindacali aventi titolo ai sensi del primo capoverso, lett. b), del presente punto 4.2 non abbiano attivato detta iniziativa.
4.3 Fatto salvo quanto previsto al secondo capoverso del presente punto 4.3, il numero massimo dei componenti la RSU è così individuato : • 3 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 70 dipendenti; • 7 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 150 dipendenti; • 9 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti; • 13 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 500 dipendenti; • 17 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1000 dipendenti; • 27 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1500 dipendenti; • 33 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2000 dipendenti; • 39 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2500 dipendenti; • 53 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti; • 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti eccedenti i 3000 dipendenti, nelle aziende/unità produttive che occupano oltre 3000 dipendenti, in aggiunta al numero di componenti di cui all’ultimo alinea precedente. Il precedente capoverso non si applica alle aziende associate ANAV per le quali continua a farsi riferimento al numero di componenti RSU previsto dalla Parte Seconda, Sezione Seconda, punto 3, degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil,Cisl,Uil;Confindustria-Ugl) e 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal). Fatto salvo quanto previsto da accordi tra le parti di livello aziendale relativi ad eventuali specificità organizzative, produttive ed operative dell’azienda, il numero dei componenti la RSU da eleggere e i corrispondenti scaglioni occupazionali di cui al primo, ovvero al secondo, capoverso del presente punto 4.3 è riferito all’insieme dei dipendenti dell’azienda considerata. Per le aziende/unità produttive che, successivamente alla data di stipula del presente accordo, siano interessate, anche a seguito dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., da rilevanti mutamenti del loro assetto organizzativo e produttivo e della loro composizione occupazionale, ferma restando la validità della RSU in carica fino alla costituzione della nuova RSU, si procederà a nuove elezioni entro 3 mesi dalla data di adozione da parte dell’azienda del nuovo assetto, fatto salvo il caso in cui nelle aziende/unità produttive, o parte di esse, oggetto del mutamento tutte le RSU eventualmente in carica alla predetta data completino il loro normale mandato triennale entro il semestre successivo. Nei casi in cui il nuovo assetto dell’azienda sia originato da aziende/unità produttive, o parte di esse, provenienti da entrambe le casistiche di cui al primo e al secondo capoverso del presente punto 4.3, ai fini dell’individuazione del numero dei componenti delle RSU da eleggere, si fa riferimento all’uno o all’altro dei predetti capoversi secondo quanto sarà convenuto in materia a livello aziendale dal relativo accordo tra le parti. In carenza di detto accordo, l’individuazione del numero dei componenti la RSU da eleggere fa riferimento alla casistica relativa all’azienda/unità produttiva incorporante. Nel caso in cui si determinino a livello aziendale interpretazioni difformi, le parti possono attivare la procedura di cui all’articolo 1, comma 3, lettera B), secondo alinea, del presente accordo, con conseguente sospensione del decorso del termine di tre mesi per l’elezione della nuova RSU.
4.4 In materia di diritti, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio, le prerogative della RSU sono disciplinate, per quanto di competenza del CCNL, dagli articoli 4, 5, 7, 11, 12, 13 e 15 del presente accordo. In materia di permessi sindacali, ferme restando le modalità di richiesta, fruizione e computo disciplinate dall’art. 8, commi 3 e 4 del presente accordo e fatte salve ulteriori agibilità eventualmente definite tra le parti a livello aziendale, per l’espletamento del proprio mandato l’azienda riconosce alla RSU costituita ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente accordo, permessi sindacali retribuiti in ragione di: - nove ore mensili per ognuno dei componenti la RSU nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti; - un’ora all’anno per quanti sono i dipendenti nelle aziende che ne occupano fino a 200, ripartite pariteticamente tra i componenti la RSU. Nel caso in cui nella medesima azienda coesistano la RSU e una o più RSA, l’azienda può procedere, a far data dal 1° gennaio 2016 e per effetto del presente accordo, al riproporzionamento del monte ore di permessi attribuiti complessivamente alle diverse forme di rappresentanza sindacale, effettuando prioritariamente l’allineamento alle previsioni dell’art. 23 della legge 300/70 dei permessi spettanti ad ogni RSA e, in secondo luogo, ove reso ancora necessario con riferimento al principio dell’invarianza dei costi previsto dagli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, riproporzionando sino a concorrenza i permessi spettanti alla RSU, limitatamente alla casistica di cui al primo alinea del capoverso precedente e fermo restando, comunque, il limite minimo di otto ore.
4.5 Ai fini del presente accordo, sono motivo di decadenza dalla carica del componente la RSU, con conseguente sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito:
a) il cambiamento di appartenenza sindacale secondo una delle seguenti modalità: • revoca della delega di iscrizione all’Organizzazione Sindacale nella cui lista è stato eletto; • iscrizione ad un’Organizzazione Sindacale diversa da quella nella cui lista è stato eletto;
b) l’assunzione degli incarichi incompatibili di cui al punto 4.7., terzo capoverso, del presente comma 4;
c) il trasferimento in una azienda/unità produttiva, ovvero, se previsto, collegio elettorale, diversi da quelli in cui è stato eletto;
d) cessazione del rapporto di lavoro.
4.6 Le decisioni della RSU eletta ai sensi del presente comma 4, ovvero della RSU eletta in data antecedente al presente accordo, con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, dell’accordo medesimo, sono assunte dalla stessa a maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni della predetta RSU relative a materie di competenza oggetto di contrattazione con l’azienda ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondo capoverso, del presente accordo, sono assunte secondo quanto previsto dalla Parte Terza, 11° capoverso, degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4.7 Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda/unità produttiva, esclusi i dirigenti e compresi i lavoratori con contratto di apprendistato e contratto a termine, in forza alla data delle elezioni. Sono candidabili, in quanto eleggibili, i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato aventi diritto al voto, con esclusione: • dei componenti la Commissione Elettorale; • degli scrutatori di ciascun seggio elettorale; • dei lavoratori che abbiano firmato per la presentazione della lista elettorale ai sensi del punto 4.8, secondo capoverso, lett. b), ovvero, se il relativo requisito è esteso, ultimo capoverso del medesimo punto 4.8. In considerazione del servizio di pubblica utilità espletato dalle aziende che applicano il presente CCNL e del conseguente rapporto contrattuale con l’Ente pubblico affidante, non sono candidabili né eleggibili e comunque incompatibili, i lavoratori aventi diritto al voto che ricoprono uno dei seguenti incarichi: • incarico esecutivo in partiti politici ed altre formazioni politiche o comunque incarico di formale rappresentanza degli stessi; • incarico in organismi elettivi o esecutivi di amministrazioni pubbliche; • incarico attribuito da organismi elettivi o esecutivi dei vari livelli istituzionali.
4.8 All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono concorrere le liste elettorali presentate dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi rispettivamente titolo di cui al punto 4.2 del presente comma 4. All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono inoltre concorrere le liste presentate da Organizzazioni Sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
a) accettino espressamente, integralmente e formalmente, anche in nome e per conto dei propri candidati, i contenuti degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, lo specifico Regolamento attuativo aziendale per l’elezione ed il funzionamento della RSU di cui al punto 4.1 del presente comma 4, nonché le disposizioni attuative in materia di esercizio del diritto di sciopero vigenti in azienda, mediante la sottoscrizione, contestuale alla presentazione della lista elettorale, di due copie di identico verbale appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale, una copia del quale deve essere inviata dalla Commissione stessa all’azienda prima della pubblica affissione delle liste ammesse all’elezione;
b) siano corredate da un numero di firme di lavoratori dell’azienda/unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto, qualora l’azienda/unità produttiva medesima occupi oltre 60 dipendenti, ovvero di almeno 3 lavoratori qualora l’azienda/unità produttiva occupi tra 16 e fino a 60 dipendenti.
4.9 Ferme restando le modalità per la valida espressione del voto di lista e per la conseguente attribuzione dei seggi alle liste tra loro concorrenti, l’apposito Regolamento attuativo aziendale di cui al punto 4.1. del presente comma 4 può prevedere particolari condizioni e modalità di espressione del voto di preferenza ai candidati di una stessa lista finalizzate a favorire un’adeguata rappresentanza di genere e/o un’adeguata rappresentanza professionale/territoriale nella composizione della RSU.
4.10 Per le aziende plurilocalizzate su più ambiti provinciali, ai fini dell’individuazione del Comitato dei Garanti si fa riferimento per competenza alla Direzione Territoriale del Lavoro nella cui giurisdizione si colloca la sede principale dell’azienda/unità produttiva ove si elegge la RSU.
4.11 La RSU è operativa dal momento in cui, definiti gli adempimenti successivi alle votazioni e gli eventuali ricorsi, vengono validamente comunicati all’azienda da parte delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo i nominativi di un numero pari al 50%+1 dei componenti la RSU da eleggere.
4.12 Per quanto non espressamente integrato dal presente comma 4 si fa riferimento in materia di RSU alla Parte Seconda e alla Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1., del presente accordo.
4.13 Per le RSU elette in data antecedente alla stipula del presente accordo resta in vigore, fino al loro rinnovo: • qualora elette con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, quanto previsto dal relativo Regolamento attuativo aziendale e dagli eventuali ulteriori accordi in materia in atto a livello aziendale; • per le altre RSU, quanto previsto dall’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto” qualora l’azienda rientri nel campo di applicazione del predetto AN, nonché quanto di ulteriore per le medesime RSU eventualmente definito tra le parti a livello aziendale.
5. La disciplina del comma 3 del presente articolo integra, per quanto riguarda le RSA, l’art.29 del CCNL 23 luglio 1976 e l’art. 29 dell’AN 25 luglio 1980, e abroga e sostituisce, per quanto riguarda le RSU, l’art. 19 dell’AN 11 aprile 1995 di rinnovo del CCNL e l’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto”, fatto transitoriamente salvo per quest’ultimo quanto previsto dal punto 4.13, secondo xxxxxx, del medesimo comma 4.
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Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori. 1. Ai sensi degli Accordi Interconfederali dell'Accordo Interconfederale in materia materia, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda istituiscono nelle aziende, con la partecipazione esclusiva dei lavoratori da esse dipendenti e con durata triennale, le RSU ovvero le RSA.
2. Fermo restando che il passaggio dalle RSA alle RSU potrà avvenire esclusivamente secondo quanto previsto dalla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali dell'Accordo Interconfederale 10 gennaio 0000 (Xxxxxxxxxxxxx-Xxxx, Xxxx, Xxx) di cui all’articolo 2, comma 1, del presente accordo, le strutture sindacali territorialmente competenti aventi titolo alla presentazione di liste ai sensi del comma 4, punto 4.8, del presente articolo si impegnano a: • adottare una sola forma di rappresentanza in ogni singola azienda/unità produttiva con più di quindici dipendenti; • non costituire RSA nelle realtà in cui siano state o vengano costituite RSU; • rinunciare alla costituzione di RSA avendo partecipato alle procedure di elezione della RSURSU ai sensi del comma 4 del presente articolo.
3. La costituzione, il funzionamento e le prerogative delle rappresentanze sindacali dei lavoratori nelle aziende sono disciplinati: - per le RSU, ai sensi del comma 4 del presente articolodella Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) dell’Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil); - per le RSA, ai sensi dell’art. 2919, dell’art. 30 22, 23 e dell’art. 31 del CCNL 23 luglio 197624 della legge 20 maggio 1970, confermati con il presente accordo in attuazione, per quanto di competenza del CCNL, della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) e della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale), degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordon. 300.
4. La disciplina del presente articolo dà attuazione, per quanto di competenza del CCNL e relativamente alle RSU, alle previsioni in materia contenute nella Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze della rappresentanza in azienda), ) e nella della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di lavoro di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali dell'Accordo interconfederale di cui all’art. all'articolo 2, comma 1, del presente accordo.
4.1 Con apposito Regolamento aziendale sottoscritto dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo ai sensi del punto 4.2, notificato all’azienda entro 10 giorni dalla sottoscrizione, le medesime strutture sindacali possono prevedere disposizioni di attuazione della Parte Seconda, Sezioni Seconda e Terza degli Accordi Interconfederali dell’Accordo Interconfederale di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordoCCNL. Tale Regolamento può integrare le disposizione degli Accordi Interconfederali disposizioni dell’Accordo Interconfederale in conformità a quanto previsto dal presente articolo e, in ogni caso, non possono essere previsti oneri ulteriori a carico delle aziende rispetto a quanto stabilito dagli Accordi Interconfederali dall’Accordo Interconfederale e dal presente accordo.
4.2 Xxxxx titolo Hannx xxxolo all’iniziativa per indire le elezioni della RSU:
a) in caso di costituzione, le strutture sindacali territorialmente competenti delle delle: - Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali dell’Accordo Interconfederale di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo; - altre Organizzazioni Sindacali eventualmente riconosciute in azienda ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali dell’Accordo Interconfederale di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo;
b) in caso di rinnovo, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, congiuntamente o disgiuntamente, le strutture sindacali territorialmente competenti delle delle: - Organizzazioni Sindacali di cui alla lett. a) del presente punto 4.2; - Organizzazioni Sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi e alle condizioni previste dal punto 4.8., secondo capoverso, del presente comma 4. In caso di rinnovo, ha altresì titolo all’iniziativa per indire le elezioni la RSU uscente, ove validamente esistente, qualora, decorsi tre mesi dalla sua scadenza triennale e fermo restando quanto previsto dal punto 4.1. 4.1 del presente comma 4, le strutture sindacali aventi titolo ai sensi del primo capoverso, lett. b), del presente punto 4.2 non abbiano attivato detta iniziativa.
4.3 Fatto salvo quanto previsto al secondo capoverso del presente punto 4.3, il numero massimo dei componenti la RSU è così individuato le r.s.u. sarà pari almeno a: • a) 3 componenti per la r.s.u. costituita nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 70 200 dipendenti; • 7 b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 150 dipendenti; • 9 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti; • 13 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 500 dipendenti; • 17 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1000 dipendenti; • 27 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1500 dipendenti; • 33 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2000 dipendenti; • 39 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2500 dipendenti; • 53 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti; • c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti eccedenti i 3000 dipendenti, nelle aziende/unità produttive che occupano oltre 3000 dipendentidi maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di componenti di cui all’ultimo alinea precedentealla precedente lett. Il precedente capoverso non si applica alle aziende associate ANAV per le quali continua a farsi riferimento al numero di componenti RSU previsto dalla Parte Seconda, Sezione Seconda, punto 3, degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil,Cisl,Uil;Confindustria-Ugl) e 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisalb). Fatto salvo quanto previsto da accordi tra le parti di livello aziendale relativi ad eventuali specificità organizzative, produttive ed operative dell’azienda, il numero dei componenti la RSU da eleggere e i corrispondenti scaglioni occupazionali di cui al primo, ovvero al secondo, secondo capoverso del presente punto 4.3 è riferito all’insieme dei dipendenti dell’azienda considerata. Per le aziende/unità produttive che, successivamente alla data di stipula del presente accordo, siano interessate, anche a seguito dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., da rilevanti mutamenti del loro assetto organizzativo e produttivo e della loro composizione occupazionale, ferma restando la validità della RSU in carica fino alla costituzione della nuova RSU, si procederà a nuove elezioni entro 3 mesi dalla data di adozione da parte dell’azienda del nuovo assetto, fatto salvo il caso in cui nelle aziende/unità produttive, o parte di esse, oggetto del mutamento mutamento, tutte le RSU eventualmente in carica alla predetta data completino il loro normale mandato triennale entro il semestre successivo. Nei casi in cui il nuovo assetto dell’azienda sia originato da aziende/unità produttive, o parte di esse, provenienti da entrambe le casistiche di cui al primo e al secondo capoverso del presente punto 4.3, ai fini dell’individuazione del numero dei componenti delle RSU da eleggere, si fa riferimento all’uno o all’altro dei predetti capoversi secondo quanto sarà convenuto in materia a livello aziendale dal relativo accordo tra le parti. In carenza di detto accordo, l’individuazione del numero dei componenti la RSU da eleggere fa riferimento alla casistica relativa all’azienda/unità produttiva incorporante. Nel caso in cui si determinino a livello aziendale interpretazioni difformi, le parti possono attivare la procedura di cui all’articolo 1, comma 3, lettera B), secondo alinea, del presente accordoCCNL, con conseguente sospensione del decorso del termine di tre mesi per l’elezione della nuova RSU.
4.4 In materia di diritti, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio, le prerogative della RSU sono disciplinate, per quanto di competenza del CCNL, dagli articoli 4, 5, 7, 11, 12, 13 e 15 del presente accordo. In materia di permessi sindacali, ferme restando le modalità di richiesta, fruizione e computo disciplinate dall’art. 8, commi 3 e 4 8 del presente accordo e fatte salve ulteriori agibilità eventualmente definite tra le parti a livello aziendale, per l’espletamento del proprio mandato l’azienda riconosce alla RSU costituita ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali dell’Accordo Interconfederale di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente accordo, permessi sindacali retribuiti in ragione di: - nove ore mensili per ognuno dei componenti la RSU nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti; - un’ora all’anno per quanti sono i dipendenti nelle aziende che ne occupano fino a 200, ripartite pariteticamente tra i componenti la RSU. Nel caso in cui nella medesima azienda coesistano la RSU e una o più RSA, l’azienda può procedere, a far data dal 1° gennaio 2016 2019 e per effetto del presente accordoacordo, al riproporzionamento del monte ore di permessi attribuiti complessivamente alle diverse forme di rappresentanza sindacale, effettuando prioritariamente l’allineamento alle previsioni dell’art. 23 della legge 300/70 dei permessi spettanti ad ogni RSA e, in secondo luogo, ove reso ancora necessario con riferimento al principio dell’invarianza dei costi previsto dagli Accordi Interconfederali dall’Accordo Interconfederale di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, riproporzionando sino a concorrenza i permessi spettanti alla RSU, limitatamente alla casistica di cui al primo alinea del capoverso precedente e fermo restando, comunque, il limite minimo di otto ore.
4.5 Ai fini del presente accordo, sono motivo di decadenza dalla carica del di componente la RSU, con conseguente sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito:
a) il cambiamento di appartenenza sindacale secondo una delle seguenti modalità: • - revoca della delega di iscrizione all’Organizzazione Sindacale nella cui lista è stato eletto; • - iscrizione ad un’Organizzazione Sindacale diversa da quella nella cui lista è stato eletto;
b) l’assunzione degli incarichi incompatibili di cui al punto 4.7., terzo capoverso, del presente comma 4;
c) il trasferimento in una azienda/unità produttiva, ovvero, se previsto, collegio elettorale, diversi da quelli in cui è stato eletto;
d) cessazione del rapporto di lavoro.
4.6 Le decisioni della RSU eletta ai sensi del presente comma 4, ovvero della RSU eletta in data antecedente al presente accordo, con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali dall’Accordo Interconfederale di cui all’art. 2, comma 1, dell’accordo medesimodel presente accordo, sono assunte dalla stessa a maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni della predetta RSU relative a materie di competenza oggetto di contrattazione con l’azienda ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondo capoverso, del presente accordo, sono assunte secondo quanto previsto dalla Parte Terza, 11° capoverso, degli Accordi Interconfederali dell’Accordo Interconfederale10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil) di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4.7 Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda/unità produttiva, esclusi i dirigenti e compresi i lavoratori con contratto di apprendistato e contratto a termine, in forza alla data delle elezioni. Sono candidabili, in quanto eleggibili, i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato aventi diritto al voto, con esclusione: • - dei componenti la Commissione Elettorale; • - degli scrutatori di ciascun seggio elettorale; • - dei lavoratori che abbiano firmato per la presentazione della lista elettorale ai sensi del punto 4.8, secondo capoverso, lett. blett.b), ovvero, se il relativo requisito è esteso, ultimo capoverso del medesimo punto 4.8. In considerazione del servizio di pubblica utilità espletato dalle aziende che applicano il presente CCNL e del conseguente rapporto contrattuale con l’Ente pubblico affidante, non Non sono candidabili né eleggibili e comunque incompatibili, i lavoratori aventi diritto al voto che ricoprono uno dei seguenti incarichi: • - incarico esecutivo in partiti politici ed altre formazioni politiche o comunque incarico di formale rappresentanza degli stessi; • - incarico in organismi elettivi o esecutivi di amministrazioni pubbliche; • - incarico attribuito da organismi elettivi o esecutivi dei vari livelli istituzionali.
4.8 All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono concorrere le liste elettorali presentate dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi rispettivamente titolo di cui al punto 4.2 del presente comma 4. All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono inoltre concorrere le liste presentate da Organizzazioni Sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
a) accettino espressamente, integralmente e formalmente, anche in nome e per conto dei propri candidati, i contenuti degli Accordi Interconfederali dell’Accordo Interconfederale di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, lo specifico Regolamento attuativo aziendale per l’elezione ed il funzionamento della RSU di cui al punto 4.1 del presente comma 4, nonché le disposizioni attuative in materia di esercizio del diritto di sciopero vigenti in azienda, mediante la sottoscrizione, contestuale alla presentazione della lista elettorale, di due copie di identico verbale appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale, una copia del quale deve essere inviata dalla Commissione stessa all’azienda prima della pubblica affissione delle liste ammesse all’elezione;
b) siano corredate da un numero di firme di lavoratori dell’azienda/unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto, qualora l’azienda/unità produttiva medesima occupi oltre 60 dipendenti, ovvero di almeno 3 lavoratori qualora l’azienda/unità produttiva occupi tra 16 e fino a 60 dipendenti.
4.9 Ferme restando le modalità per la valida espressione del voto di lista e per la conseguente attribuzione dei seggi alle liste tra loro concorrenti, l’apposito Regolamento attuativo aziendale di cui al punto 4.1. del presente comma 4 può prevedere particolari condizioni e modalità di espressione del voto di preferenza ai candidati di una stessa lista finalizzate a favorire un’adeguata rappresentanza di genere e/o un’adeguata rappresentanza professionale/territoriale nella composizione della RSU.
4.10 Per le aziende plurilocalizzate su più ambiti provinciali, ai fini dell’individuazione del Comitato dei Garanti si fa riferimento per competenza alla Direzione Territoriale del Lavoro nella cui giurisdizione si colloca la sede principale dell’azienda/unità produttiva ove si elegge la RSU.
4.11 La RSU è operativa dal momento in cui, definiti gli adempimenti successivi alle votazioni e gli eventuali ricorsi, vengono validamente comunicati all’azienda da parte delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo i nominativi di un numero pari al 50%+1 dei componenti la RSU da eleggere.
4.12 Per quanto non espressamente integrato dal presente comma 4 si fa riferimento in materia di RSU alla Parte Seconda e alla Parte Terza degli Accordi Interconfederali dell'Accordo Interconfederale10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil) di cui all’art. 2, comma 1., del presente accordo.
4.13 Per le RSU elette in data antecedente alla stipula di sottoscrizione del presente accordo contratto resta in vigore, fino al loro rinnovo: • rinnovo qualora elette con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali dall' Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil) di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, quanto previsto dal relativo Regolamento attuativo aziendale e dagli eventuali ulteriori accordi in materia in atto a livello aziendale; • .
4.14 I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per le altre RSUl'espletamento del loro mandato, quanto previsto dall’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU a permessi retribuiti. Detti permessi competono:
a) nelle aziende esercenti pubblici servizi che occupino fino a 200 dipendenti: ad un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale;
b) nelle aziende che occupino più di trasporto” qualora l’azienda rientri nel campo 200 e fino a 3.000 dipendenti: ad un dirigente ogni 300 o frazione di applicazione 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale;
c) nelle aziende che occupino più di 3.000 dipendenti: ad un dirigente per ogni 300 fino a 3.000 e ad un dirigente per ogni 500 o frazione di 500 dipendenti per il numero dei dipendenti superiore a 3.000.
4.15 I permessi retribuiti sono fissati, per i dirigenti di cui sopra, in ragione di otto ore mensili ciascuno nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del predetto ANcomma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) sono fissati invece nella misura complessiva di 1 h e 30’ all'anno per quanti sono i dipendenti e vanno ripartiti in quote uguali fra le rappresentanze sindacali esistenti nelle aziende stesse.
4.16 Il dirigente che intende beneficiare del permesso retribuito deve darne comunicazione scritta all'azienda di regola 24 ore prima, nonché quanto di ulteriore per le medesime RSU eventualmente definito tra le parti a livello tramite la propria rappresentanza sindacale aziendale.
5. La disciplina del comma 3 4.17 I dirigenti di cui al presente articolo che partecipino a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale hanno diritto, oltre che ai permessi retribuiti innanzi previsti, a permessi non retribuiti nel limite di otto giorni all'anno, a meno che non rientrino tra i dipendenti a cui si riferisce l'articolo 8 del presente articolo integra, per quanto riguarda le RSA, l’art.29 del CCNL 23 luglio 1976 e l’art. 29 dell’AN 25 luglio 1980, e abroga e sostituisce, per quanto riguarda le RSU, l’art. 19 dell’AN 11 aprile 1995 di rinnovo del CCNL e l’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto”, fatto transitoriamente salvo per quest’ultimo quanto previsto dal punto 4.13, secondo xxxxxx, del medesimo comma 4CCNL.
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Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori. 1. Ai sensi degli Accordi Interconfederali in materia le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda istituiscono nelle aziende, con la partecipazione esclusiva dei lavoratori da esse dipendenti e con durata triennale, le RSU ovvero le RSA.
2. Fermo restando che il passaggio dalle RSA alle RSU potrà avvenire esclusivamente secondo quanto previsto dalla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’articolo 2, comma 1, del presente accordo, le strutture sindacali territorialmente competenti aventi titolo alla presentazione di liste ai sensi del comma 4, punto 4.8, del presente articolo si impegnano a: • adottare una sola forma di rappresentanza in ogni singola azienda/unità produttiva con più di quindici dipendenti; • non costituire RSA nelle realtà in cui siano state o vengano costituite RSU; • rinunciare alla costituzione di RSA avendo partecipato alle procedure di elezione della RSU.
3. La costituzione, il funzionamento e le prerogative delle rappresentanze sindacali dei lavoratori nelle aziende sono disciplinati: - per le RSU, ai sensi del comma 4 del presente articolo; - per le RSA, ai sensi dell’art. 29, dell’art. 30 e dell’art. 31 del CCNL 23 luglio 19761976 nonché del medesimo articolo dell’AN 25 luglio 1980, confermati con il presente accordo in attuazione, per quanto di competenza del CCNL, della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) e della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale), degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4. La disciplina del presente articolo dà attuazione, per quanto di competenza del CCNL e relativamente alle RSU, alle previsioni in materia contenute nella Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda), e nella Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4.1 Con apposito Regolamento aziendale sottoscritto dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo ai sensi del punto 4.2, notificato all’azienda entro 10 giorni dalla sottoscrizione, le medesime strutture sindacali possono prevedere disposizioni di attuazione della Parte Seconda, Sezioni Seconda e Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo. Tale Regolamento può integrare le disposizione degli Accordi Interconfederali in conformità a quanto previsto dal presente articolo e, in ogni caso, non possono essere previsti oneri ulteriori a carico delle aziende rispetto a quanto stabilito dagli Accordi Interconfederali e dal presente accordo.
4.2 Xxxxx titolo all’iniziativa per indire le elezioni della RSU:
a) in caso di costituzione, le strutture sindacali territorialmente competenti delle : − Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo; − altre Organizzazioni Sindacali eventualmente riconosciute in azienda ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo;
b) in caso di rinnovo, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, congiuntamente o disgiuntamente, le strutture sindacali territorialmente competenti delle : − Organizzazioni Sindacali di cui alla lett. a) del presente punto 4.2; − Organizzazioni Sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi e alle condizioni previste dal punto 4.8., secondo capoverso, del presente comma 4. In caso di rinnovo, ha altresì titolo all’iniziativa per indire le elezioni la RSU uscente, ove validamente esistente, qualora, decorsi tre mesi dalla sua scadenza triennale e fermo restando quanto previsto dal punto 4.1. del presente comma 4, le strutture sindacali aventi titolo ai sensi del primo capoverso, lett. b), del presente punto 4.2 non abbiano attivato detta iniziativa.
4.3 Fatto salvo quanto previsto al secondo capoverso del presente punto 4.3, il numero massimo dei componenti la RSU è così individuato : • - 3 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 70 dipendenti; • - 7 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 150 dipendenti; • - 9 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti; • - 13 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 500 dipendenti; • - 17 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1000 dipendenti; • - 27 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1500 dipendenti; • - 33 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2000 dipendenti; • - 39 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2500 dipendenti; • - 53 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti; • - 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti eccedenti i 3000 dipendenti, nelle aziende/unità produttive che occupano oltre 3000 dipendenti, in aggiunta al numero di componenti di cui all’ultimo alinea precedente. Il precedente capoverso non si applica alle aziende associate ANAV per le quali continua a farsi riferimento al numero di componenti RSU previsto dalla Parte Seconda, Sezione Seconda, punto 3, degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil,Cisl,Uil;Confindustria-Ugl) e 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal). Fatto salvo quanto previsto da accordi tra le parti di livello aziendale relativi ad eventuali specificità organizzative, produttive ed operative dell’azienda, il numero dei componenti la RSU da eleggere e i corrispondenti scaglioni occupazionali di cui al primo, ovvero al secondo, capoverso del presente punto 4.3 è riferito all’insieme dei dipendenti dell’azienda considerata. Per le aziende/unità produttive che, successivamente alla data di stipula del presente accordo, siano interessate, anche a seguito dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., da rilevanti mutamenti del loro assetto organizzativo e produttivo e della loro composizione occupazionale, ferma restando la validità della RSU in carica fino alla costituzione della nuova RSU, si procederà a nuove elezioni entro 3 mesi dalla data di adozione da parte dell’azienda del nuovo assetto, fatto salvo il caso in cui nelle aziende/unità produttive, o parte di esse, oggetto del mutamento tutte le RSU eventualmente in carica alla predetta data completino il loro normale mandato triennale entro il semestre successivo. Nei casi in cui il nuovo assetto dell’azienda sia originato da aziende/unità produttive, o parte di esse, provenienti da entrambe le casistiche di cui al primo e al secondo capoverso del presente punto 4.3, ai fini dell’individuazione del numero dei componenti delle RSU da eleggere, si fa riferimento all’uno o all’altro dei predetti capoversi secondo quanto sarà convenuto in materia a livello aziendale dal relativo accordo tra le parti. In carenza di detto accordo, l’individuazione del numero dei componenti la RSU da eleggere fa riferimento alla casistica relativa all’azienda/unità produttiva incorporante. Nel caso in cui si determinino a livello aziendale interpretazioni difformi, le parti possono attivare la procedura di cui all’articolo 1, comma 3, lettera B), secondo alinea, del presente accordo, con conseguente sospensione del decorso del termine di tre mesi per l’elezione della nuova RSU.
4.4 In materia di diritti, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio, le prerogative della RSU sono disciplinate, per quanto di competenza del CCNL, dagli articoli 4, 5, 7, 11, 12, 13 e 15 del presente accordo. In materia di permessi sindacali, ferme restando le modalità di richiesta, fruizione e computo disciplinate dall’art. 8, commi 3 e 4 del presente accordo e fatte salve ulteriori agibilità eventualmente definite tra le parti a livello aziendale, per l’espletamento del proprio mandato l’azienda riconosce alla RSU costituita ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente accordo, permessi sindacali retribuiti in ragione di: - nove ore mensili per ognuno dei componenti la RSU nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti; - un’ora all’anno per quanti sono i dipendenti nelle aziende che ne occupano fino a 200, ripartite pariteticamente tra i componenti la RSU. Nel caso in cui nella medesima azienda coesistano la RSU e una o più RSA, l’azienda può procedere, a far data dal 1° gennaio 2016 e per effetto del presente accordo, al riproporzionamento del monte ore di permessi attribuiti complessivamente alle diverse forme di rappresentanza sindacale, effettuando prioritariamente l’allineamento alle previsioni dell’art. 23 della legge 300/70 dei permessi spettanti ad ogni RSA e, in secondo luogo, ove reso ancora necessario con riferimento al principio dell’invarianza dei costi previsto dagli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, riproporzionando sino a concorrenza i permessi spettanti alla RSU, limitatamente alla casistica di cui al primo alinea del capoverso precedente e fermo restando, comunque, il limite minimo di otto ore.
4.5 Ai fini del presente accordo, sono motivo di decadenza dalla carica del componente la RSU, con conseguente sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito:
a) il cambiamento di appartenenza sindacale secondo una delle seguenti modalità: • - revoca della delega di iscrizione all’Organizzazione Sindacale nella cui lista è stato eletto; • - iscrizione ad un’Organizzazione Sindacale diversa da quella nella cui lista è stato eletto;
b) l’assunzione degli incarichi incompatibili di cui al punto 4.7., terzo capoverso, del presente comma 4;
c) il trasferimento in una azienda/unità produttiva, ovvero, se previsto, collegio elettorale, diversi da quelli in cui è stato eletto;
d) cessazione del rapporto di lavoro.
4.6 Le decisioni della RSU eletta ai sensi del presente comma 4, ovvero della RSU eletta in data antecedente al presente accordo, con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, dell’accordo medesimo, sono assunte dalla stessa a maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni della predetta RSU relative a materie di competenza oggetto di contrattazione con l’azienda ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondo capoverso, del presente accordo, sono assunte secondo quanto previsto dalla Parte Terza, 11° capoverso, degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4.7 Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda/unità produttiva, esclusi i dirigenti e compresi i lavoratori con contratto di apprendistato e contratto a termine, in forza alla data delle elezioni. Sono candidabili, in quanto eleggibili, i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato aventi diritto al voto, con esclusione: • - dei componenti la Commissione Elettorale; • - degli scrutatori di ciascun seggio elettorale; • - dei lavoratori che abbiano firmato per la presentazione della lista elettorale ai sensi del punto 4.8, secondo capoverso, lett. b), ovvero, se il relativo requisito è esteso, ultimo capoverso del medesimo punto 4.8. In considerazione del servizio di pubblica utilità espletato dalle aziende che applicano il presente CCNL e del conseguente rapporto contrattuale con l’Ente pubblico affidante, non sono candidabili né eleggibili e comunque incompatibili, i lavoratori aventi diritto al voto che ricoprono uno dei seguenti incarichi: • - incarico esecutivo in partiti politici ed altre formazioni politiche o comunque incarico di formale rappresentanza degli stessi; • - incarico in organismi elettivi o esecutivi di amministrazioni pubbliche; • - incarico attribuito da organismi elettivi o esecutivi dei vari livelli istituzionali.
4.8 All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono concorrere le liste elettorali presentate dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi rispettivamente titolo di cui al punto 4.2 del presente comma 4. All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono inoltre concorrere le liste presentate da Organizzazioni Sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
a) accettino espressamente, integralmente e formalmente, anche in nome e per conto dei propri candidati, i contenuti degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, lo specifico Regolamento attuativo aziendale per l’elezione ed il funzionamento della RSU di cui al punto 4.1 del presente comma 4, nonché le disposizioni attuative in materia di esercizio del diritto di sciopero vigenti in azienda, mediante la sottoscrizione, contestuale alla presentazione della lista elettorale, di due copie di identico verbale appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale, una copia del quale deve essere inviata dalla Commissione stessa all’azienda prima della pubblica affissione delle liste ammesse all’elezione;
b) siano corredate da un numero di firme di lavoratori dell’azienda/unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto, qualora l’azienda/unità produttiva medesima occupi oltre 60 dipendenti, ovvero di almeno 3 lavoratori qualora l’azienda/unità produttiva occupi tra 16 e fino a 60 dipendenti.
4.9 Ferme restando le modalità per la valida espressione del voto di lista e per la conseguente attribuzione dei seggi alle liste tra loro concorrenti, l’apposito Regolamento attuativo aziendale di cui al punto 4.1. del presente comma 4 può prevedere particolari condizioni e modalità di espressione del voto di preferenza ai candidati di una stessa lista finalizzate a favorire un’adeguata rappresentanza di genere e/o un’adeguata rappresentanza professionale/territoriale nella composizione della RSU.
4.10 Per le aziende plurilocalizzate su più ambiti provinciali, ai fini dell’individuazione del Comitato dei Garanti si fa riferimento per competenza alla Direzione Territoriale del Lavoro nella cui giurisdizione si colloca la sede principale dell’azienda/unità produttiva ove si elegge la RSU.
4.11 La RSU è operativa dal momento in cui, definiti gli adempimenti successivi alle votazioni e gli eventuali ricorsi, vengono validamente comunicati all’azienda da parte delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo i nominativi di un numero pari al 50%+1 dei componenti la RSU da eleggere.
4.12 Per quanto non espressamente integrato dal presente comma 4 si fa riferimento in materia di RSU alla Parte Seconda e alla Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1., del presente accordo.
4.13 Per le RSU elette in data antecedente alla stipula del presente accordo resta in vigore, fino al loro rinnovo: • - qualora elette con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, quanto previsto dal relativo Regolamento attuativo aziendale e dagli eventuali ulteriori accordi in materia in atto a livello aziendale; • - per le altre RSU, quanto previsto dall’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto” qualora l’azienda rientri nel campo di applicazione del predetto AN, nonché quanto di ulteriore per le medesime RSU eventualmente definito tra le parti a livello aziendale.
5. La disciplina del comma 3 del presente articolo integra, per quanto riguarda le RSA, l’art.29 del CCNL 23 luglio 1976 e l’art. 29 dell’AN 25 luglio 1980, e abroga e sostituisce, per quanto riguarda le RSU, l’art. 19 dell’AN 11 aprile 1995 di rinnovo del CCNL e l’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto”, fatto transitoriamente salvo per quest’ultimo quanto previsto dal punto 4.13, secondo xxxxxx, del medesimo comma 4.
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Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori. 1. Ai sensi degli Accordi Interconfederali in materia le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda istituiscono nelle aziende, con la partecipazione esclusiva dei lavoratori da esse dipendenti e con durata triennale, le RSU ovvero le RSA.
2. Fermo restando che il passaggio dalle RSA alle RSU potrà avvenire esclusivamente secondo quanto previsto dalla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’articolo 2, comma 1, del presente accordo, le strutture sindacali territorialmente competenti aventi titolo alla presentazione di liste ai sensi del comma 4, punto 4.8, del presente articolo si impegnano a: adottare una sola forma di rappresentanza in ogni singola azienda/unità produttiva con più di quindici dipendenti; non costituire RSA nelle realtà in cui siano state o vengano costituite RSU; rinunciare alla costituzione di RSA avendo partecipato alle procedure di elezione della RSU.
3. La costituzione, il funzionamento e le prerogative delle rappresentanze sindacali dei lavoratori nelle aziende sono disciplinati: - per le RSU, ai sensi del comma 4 del presente articolo; - per le RSA, ai sensi dell’art. 29, dell’art. 30 e dell’art. 31 del CCNL 23 luglio 1976, confermati con il presente accordo in attuazione, per quanto di competenza del CCNL, della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) e della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale), degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4. La disciplina del presente articolo dà attuazione, per quanto di competenza del CCNL e relativamente alle RSU, alle previsioni in materia contenute nella Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda), e nella Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4.1 Con apposito Regolamento aziendale sottoscritto dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo ai sensi del punto 4.2, notificato all’azienda entro 10 giorni dalla sottoscrizione, le medesime strutture sindacali possono prevedere disposizioni di attuazione della Parte Seconda, Sezioni Seconda e Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo. Tale Regolamento può integrare le disposizione degli Accordi Interconfederali in conformità a quanto previsto dal presente articolo e, in ogni caso, non possono essere previsti oneri ulteriori a carico delle aziende rispetto a quanto stabilito dagli Accordi Interconfederali e dal presente accordo.
4.2 Xxxxx titolo all’iniziativa per indire le elezioni della RSU:
a) in caso di costituzione, le strutture sindacali territorialmente competenti delle : Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo; altre Organizzazioni Sindacali eventualmente riconosciute in azienda ed aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo;
b) in caso di rinnovo, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, congiuntamente o disgiuntamente, le strutture sindacali territorialmente competenti delle : Organizzazioni Sindacali di cui alla lett. a) del presente punto 4.2; Organizzazioni Sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi e alle condizioni previste dal punto 4.8., secondo capoverso, del presente comma 4. In caso di rinnovo, ha altresì titolo all’iniziativa per indire le elezioni la RSU uscente, ove validamente esistente, qualora, decorsi tre mesi dalla sua scadenza triennale e fermo restando quanto previsto dal punto 4.1. 4.1 del presente comma 4, le strutture sindacali aventi titolo ai sensi del primo capoverso, lett. b), del presente punto 4.2 non abbiano attivato detta iniziativa.
4.3 Fatto salvo quanto previsto al secondo capoverso del presente punto 4.3, il numero massimo dei componenti la RSU è così individuato individuato: • 3 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 70 dipendenti; • 7 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 150 dipendenti; • 9 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti; • 13 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 500 dipendenti; • 17 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1000 dipendenti; • 27 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 1500 dipendenti; • 33 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2000 dipendenti; • 39 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 2500 dipendenti; • 53 componenti nelle aziende/unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti; • 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti eccedenti i 3000 dipendenti, nelle aziende/unità produttive che occupano oltre 3000 dipendenti, in aggiunta al numero di componenti di cui all’ultimo alinea precedente. Il precedente capoverso non si applica alle aziende associate ANAV per le quali continua a farsi riferimento al numero di componenti RSU previsto dalla Parte Seconda, Sezione Seconda, punto 3, degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil,, Cisl,Uil;Confindustria, Uil; Confindustria-Ugl) e 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal). Fatto salvo quanto previsto da accordi tra le parti di livello aziendale relativi ad eventuali specificità organizzative, produttive ed operative dell’azienda, il numero dei componenti la RSU da eleggere e i corrispondenti scaglioni occupazionali di cui al primo, ovvero al secondo, capoverso del presente punto 4.3 è riferito all’insieme dei dipendenti dell’azienda considerata. Per le aziende/unità produttive che, successivamente alla data di stipula del presente accordo, siano interessate, anche a seguito dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., da rilevanti mutamenti del loro assetto organizzativo e produttivo e della loro composizione occupazionale, ferma restando la validità della RSU in carica fino alla costituzione della nuova RSU, si procederà a nuove elezioni entro 3 mesi dalla data di adozione da parte dell’azienda del nuovo assetto, fatto salvo il caso in cui nelle aziende/unità produttive, o parte di esse, oggetto del mutamento tutte le RSU eventualmente in carica alla predetta data completino il loro normale mandato triennale entro il semestre successivo. Nei casi in cui il nuovo assetto dell’azienda sia originato da aziende/unità produttive, o parte di esse, provenienti da entrambe le casistiche di cui al primo e al secondo capoverso del presente punto 4.3, ai fini dell’individuazione del numero dei componenti delle RSU da eleggere, si fa riferimento all’uno o all’altro dei predetti capoversi secondo quanto sarà convenuto in materia a livello aziendale dal relativo accordo tra le parti. In carenza di detto accordo, l’individuazione del numero dei componenti la RSU da eleggere fa riferimento alla casistica relativa all’azienda/unità produttiva incorporante. Nel caso in cui si determinino a livello aziendale interpretazioni difformi, le parti possono attivare la procedura di cui all’articolo 1, comma 3, lettera B), secondo alinea, del presente accordo, con conseguente sospensione del decorso del termine di tre mesi per l’elezione della nuova RSU.
4.4 In materia di diritti, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio, le prerogative della RSU sono disciplinate, per quanto di competenza del CCNL, dagli articoli 4, 5, 7, 11, 12, 13 e 15 del presente accordo. In materia di permessi sindacali, ferme restando le modalità di richiesta, fruizione e computo disciplinate dall’art. 8, commi 3 e 4 del 4del presente accordo e fatte salve ulteriori agibilità eventualmente definite tra le parti a livello aziendale, per l’espletamento del proprio mandato l’azienda riconosce alla RSU costituita ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente accordo, permessi sindacali retribuiti in ragione di: - nove ore mensili per ognuno dei componenti la RSU nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti; - un’ora all’anno per quanti sono i dipendenti nelle aziende che ne occupano fino a 200, ripartite pariteticamente tra i componenti la RSU. Nel caso in cui nella medesima azienda coesistano la RSU e una o più RSA, l’azienda può procedere, a far data dal 1° gennaio 2016 e per effetto del presente accordo, al riproporzionamento del monte ore di permessi attribuiti complessivamente alle diverse forme di rappresentanza sindacale, effettuando prioritariamente l’allineamento alle previsioni dell’art. 23 della legge 300/70 dei permessi spettanti ad ogni RSA e, in secondo luogo, ove reso ancora necessario con riferimento al principio dell’invarianza dei costi previsto dagli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, riproporzionando sino a concorrenza i permessi spettanti alla RSU, limitatamente alla casistica di cui al primo alinea del capoverso precedente e fermo restando, comunque, il limite minimo di otto ore.
4.5 Ai fini del presente accordo, sono motivo di decadenza dalla carica del componente la RSU, con conseguente sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito:
a) il cambiamento di appartenenza sindacale secondo una delle seguenti modalità: • revoca della delega di iscrizione all’Organizzazione Sindacale nella cui lista è stato eletto; • iscrizione ad un’Organizzazione Sindacale diversa da quella nella cui lista è stato eletto;
b) l’assunzione degli incarichi incompatibili di cui al punto 4.7., terzo capoverso, del presente comma 4;
c) il trasferimento in una azienda/unità produttiva, ovvero, se previsto, collegio elettorale, diversi da quelli in cui è stato eletto;
d) cessazione del rapporto di lavoro.
4.6 Le decisioni della RSU eletta ai sensi del presente comma 4, ovvero della RSU eletta in data antecedente al presente accordo, con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, dell’accordo medesimo, sono assunte dalla stessa a maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni della predetta RSU relative a materie di competenza oggetto di contrattazione con l’azienda ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondo capoverso, del presente accordo, sono assunte secondo quanto previsto dalla Parte Terza, 11° capoverso, degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo.
4.7 Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda/unità produttiva, esclusi i dirigenti e compresi i lavoratori con contratto di apprendistato e contratto a termine, in forza alla data delle elezioni. Sono candidabili, in quanto eleggibili, i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato aventi diritto al voto, con esclusione: • dei componenti la Commissione Elettorale; • degli scrutatori di ciascun seggio elettorale; • dei lavoratori che abbiano firmato per la presentazione della lista elettorale ai sensi del punto 4.8, secondo capoverso, lett. b), ovvero, se il relativo requisito è esteso, ultimo capoverso del medesimo punto 4.8. In considerazione del servizio di pubblica utilità espletato dalle aziende che applicano il presente CCNL e del conseguente rapporto contrattuale con l’Ente pubblico affidante, non sono candidabili né eleggibili e comunque incompatibili, i lavoratori aventi diritto al voto che ricoprono uno dei seguenti incarichi: • incarico esecutivo in partiti politici ed altre formazioni politiche o comunque incarico di formale rappresentanza degli stessi; • incarico in organismi elettivi o esecutivi di amministrazioni pubbliche; • incarico attribuito da organismi elettivi o esecutivi dei vari livelli istituzionali.
4.8 All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono concorrere le liste elettorali presentate dalle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali aventi rispettivamente titolo di cui al punto 4.2 del presente comma 4. All’elezione per la costituzione o il rinnovo della RSU possono inoltre concorrere le liste presentate da Organizzazioni Sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
a) accettino espressamente, integralmente e formalmente, anche in nome e per conto dei propri candidati, i contenuti degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, lo specifico Regolamento attuativo aziendale per l’elezione ed il funzionamento della RSU di cui al punto 4.1 del presente comma 4, nonché le disposizioni attuative in materia di esercizio del diritto di sciopero vigenti in azienda, mediante la sottoscrizione, contestuale alla presentazione della lista elettorale, di due copie di identico verbale appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale, una copia del quale deve essere inviata dalla Commissione stessa all’azienda prima della pubblica affissione delle liste ammesse all’elezione;
b) siano corredate da un numero di firme di lavoratori dell’azienda/unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto, qualora l’azienda/unità produttiva medesima occupi oltre 60 dipendenti, ovvero di almeno 3 lavoratori qualora l’azienda/unità produttiva occupi tra 16 e fino a 60 dipendenti.
4.9 Ferme restando le modalità per la valida espressione del voto di lista e per la conseguente attribuzione dei seggi alle liste tra loro concorrenti, l’apposito Regolamento attuativo aziendale di cui al punto 4.1. del presente comma 4 può prevedere particolari condizioni e modalità di espressione del voto di preferenza ai candidati di una stessa lista finalizzate a favorire un’adeguata rappresentanza di genere e/o un’adeguata rappresentanza professionale/territoriale nella composizione della RSU.
4.10 Per le aziende plurilocalizzate su più ambiti provinciali, ai fini dell’individuazione del Comitato dei Garanti si fa riferimento per competenza alla Direzione Territoriale del Lavoro nella cui giurisdizione si colloca la sede principale dell’azienda/unità produttiva ove si elegge la RSU.
4.11 La RSU è operativa dal momento in cui, definiti gli adempimenti successivi alle votazioni e gli eventuali ricorsi, vengono validamente comunicati all’azienda da parte delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo i nominativi di un numero pari al 50%+1 dei componenti la RSU da eleggere.
4.12 Per quanto non espressamente integrato dal presente comma 4 si fa riferimento in materia di RSU alla Parte Seconda e alla Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1., del presente accordo.
4.13 Per le RSU elette in data antecedente alla stipula del presente accordo resta in vigore, fino al loro rinnovo: • qualora elette con modalità attuativa per via aziendale degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente accordo, quanto previsto dal relativo Regolamento attuativo aziendale e dagli eventuali ulteriori accordi in materia in atto a livello aziendale; • per le altre RSU, quanto previsto dall’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto” qualora l’azienda rientri nel campo di applicazione del predetto AN, nonché quanto di ulteriore per le medesime RSU eventualmente definito tra le parti a livello aziendale.
5. La disciplina del comma 3 del presente articolo integra, per quanto riguarda le RSA, l’art.29 del CCNL 23 luglio 1976 e l’art. 29 dell’AN 25 luglio 1980, e abroga e sostituisce, per quanto riguarda le RSU, l’art. 19 dell’AN 11 aprile 1995 di rinnovo del CCNL e l’AN 28 marzo 1996 relativo alla “Costituzione delle RSU nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto”, fatto transitoriamente salvo per quest’ultimo quanto previsto dal punto 4.13, secondo xxxxxx, del medesimo comma 4.
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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl)