La questione Clausole campione
La questione. Il titolare di un prestito personale stipulato il 24 febbraio 2010 per l’importo di 31.350,00 euro, con un T.A.N. dell’8%, un T.A.E.G. dell’8,493%, con obbligo di rimborso della somma mediante il pagamento di n. 72 rate da 549,67 euro, lamenta l’erronea indicazione del T.A.E.G. a causa della mancata inclu- sione nel parametro dei costi per imposta sostitutiva (€ 78,38) e per spese di assicurazione (1.410,75 euro). Attesa “la nullità della clausola per violazione di norme imperative inderogabili”, il ricorrente richiede l’applicazione del tasso sostitutivo ex art. 125 bis, commi 6 e 7, T.U.B. e la restituzione delle somme indebitamente versate. L’intermediario si costituisce ecce- pendo che il premio assicurativo è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facol- tativo della copertura assicurativa, che risulterebbe con chia- rezza dalla documentazione precontrattuale e contrattuale rilevante nel caso di specie. Eccepisce, comunque, l’inappli- cabilità al caso di specie delle conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 125 bis T.U.B., poiché tale disposizione sarebbe entrata in vigore in epoca successiva alla stipula del contratto de quo. Investito del ricorso, il Collegio di Napoli accerta che il T.A.E.G. riportato agli atti non includeva effettivamente né i costi assi- curativi né l’imposta sostitutiva. Applicando le indicazioni di principiogiàelaborate dal Collegio dicoordinamentodell’Arbitro (v. I precedenti), viene chiarito che sebbene la copertura assi- curativa fosse stata formalmente indicata come facoltativa, la sua analisi in concreto ne metteva in luce la natura sostanzial- mente obbligatoria, dovendo pertanto essere inclusa nel com- puto del T.A.E.G. indicato in contratto. Il Collegio territoriale considerava tuttavia applicabile, ratione temporis, non l’attuale art. 125 bis, ma la precedente disposizione dell’art. 124 T.U.B. (aisensidiquestanorma: “1. Aicontrattidicreditoalconsumosi applical’art. 117, commi 1 e 3. 2. I contratti dicredito al consumo indicano: a) l’ammontare e le modalità del finanziamento; b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate; c) il TAEG; d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essereeventualmentemodificato; e) l’importoelacausaledegli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consu- matore; f) le eventuali ...
La questione. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 14, paragrafo 2, lett. b), della Direttiva IVA 2006/112/UEe, in particolare, sull'esatto significato da attribuire al periodo “ un contratto (…) accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata”, e su quali siano i criteri adottabili al fine di qualificare un contratto di leasing con opzione d'acquisto, come “cessione di beni”, anziché “prestazioni di servizio”. Secondo la Corte UE, un contratto di leasing (finanziario) rientra tra le “cessioni di beni” di cui sopra, nell'ipotesi in cui, dal momento della stipula dello stesso emerga “ ” che la proprietà del bene interessato, venga trasferita automaticamente al locatario “qualora l'esecuzione del contratto segua il suo corso normale fino al suo termine”. All'uopo, la Corte afferma che tale “ragionevole certezza”, è desumibile dalla circostanza per cui ilcontratto di leasing contiene un'opzione di acquisto del bene, e che tale acquisto rappresenti per il locatario,l'unica soluzione economicamente razionale, esperibile al termine del periodo di locazione.
La questione. L’ordinanza in esame, nell’affrontare il problema spe- cifico della destituzione automatica del notaio, quale conseguenza in caso di infrazioni reiterate, di per se´ * Contributo pubblicato in base a referee. sufficienti a determinare l’irrogazione della sanzione della sospensione, si occupa di questioni che attengono alla regolamentazione della responsabilita` notarile.
La questione. La decisione in esame costituisce senza dubbio una preziosa occasione per operare una attenta disamina in tema di prestito vitalizio ipotecario, ossia quel particolare contratto di finanziamento a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di inte- ressi e spese, subordinato alla concessione di un’ipo- teca di primo grado su immobili residenziali, nonché all’obbligo del rimborso integrale - in un’unica solu- zione al momento della scadenza - delle somme dovute. In particolare, con l’ordinanza in commento il Tribu- nale ordinario di Roma ha rigettato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dal soggetto finanziato nei confronti dell’istituto di credito, con il quale veniva dedotta la nullità parziale del contratto di prestito vitalizio ipotecario (1) contestando il superamento del tasso soglia - prendendo come riferimento la categoria dei mutui ipotecari a tasso fisso (2)-, sia in relazione a quello corrispettivo che a quello morato- rio. Veniva altresì respinta anche l’eccezione di nullità della clausola contrattuale (3) che prevedeva la capi- talizzazione annuale degli interessi, da ritenersi, (*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
La questione. Un’impresa che commercializza all’ingrosso listel- li di legno, mattonelle e scale di legno si obbliga nei confronti del cliente a mettere in opera i materiali for- niti: è vendita di cosa futura o appalto? Nel caso deci- so dalla Corte Suprema (con esposizione troppo sinte- tica del fatto per capire con precisione le particolarità della fattispecie in discussione) la questione assumeva rilievo ai fini fiscali (aliquota Iva applicabile), ma im- portanti sono soprattutto i risvolti civilistici di essa (1). La sentenza in commento, risolvendo la contro- versia nel senso della vendita, dà rilievo primario al cri- terio della prevalenza del valore economico della forni- tura del materiale rispetto al valore economico dell’ob- bligo di fare, e aggiunge che «il riferimento alla comu- ne intenzione delle parti costituisce criterio suppletivo sultato a cui si perviene sulla base del criterio della pre- valenza. La questione non è nuova, e neppure è nuova, in dottrina e in giurisprudenza, la rilevanza decisiva data al criterio della prevalenza della prestazione di dare rispet- to a quella di fare o viceversa. Non è invece univoco il modo in cui intendere ed applicare questo criterio della prevalenza (2). L’operazione economica che solleva il dubbio circa la sua qualificazione come appalto ovvero come vendita di cosa futura può presentarsi con numerose varianti, ta- li da indurre un Autore ad affermare che «non si posso- no preordinare criteri generali tassativi; un buon margi-
La questione. Quale sorte spetta ad un preliminare di compravendita qualora uno dei due contraenti sia dichiarato fallito? In quale modo il contraente in bonis può tutelare la propria posizione creditoria? Quali diversi effetti si producono nel caso in cui il preliminare sia stato trascritto? Come si coordina la disciplina fallimentare con il processo di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. ? In particolare, quale tutela fornisce l'ordinamento al promissario acquirente dinanzi al fallimento del promittente venditore, in funzione dell'ottenimento del bene immobile o della restituzione di quanto già pagato?
La questione. Questi i lineamenti del caso concreto: i ricorrenti, tra di loro coeredi, agiscono per ottenere il rimborso delle somme facenti parte del compendio ereditario sottratte fraudolentemente da terzi ignoti per mezzo di prelievi effettuati mediante carta Ban- comatintestataal decuius; l’intermediario resistente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della controparte, riscontrando esservi altri successori a titolo universale estranei alla pretesa avanzata dinanzi al Collegio, oltre che, nel merito, la colpa grave dell’utilizzatore nella custodia del Bancomat e delle relative credenziali, in violazione delle previsioni del D.Lgs. n. 11 del 2010 e di puntuali obblighi contrattuali. L’argomentazione difensiva della parte resistente, pur fondan- dosi precipuamente su contestazioni di carattere processuale, intercetta, a giudizio del Collegio, il tema sostanziale e logica- mente antecedente delle modalità - congiunte ovvero disgiunte - di attuazione del credito facente parte della comunione ereditaria e, dunque, l’interrogativo se la pretesa di cui esso consta possa essere fatta valere anche dal singolo coerede per l’intero e non già necessariamente da tutti i coeredi ovvero da ciascuno ma limitatamente alla quota ereditaria di sua spettanza. Intorno alla questione si agita un vivace dibattito giurispruden- ziale e dottrinale, il quale individua nella sentenza delle Sezioni Unite della Cass. 20 novembre 2017, n. 27417 uno snodo di imprescindibile importanza. Con tale pronuncia, le Sezioni Unite precisano anzitutto che, a differenza dei debiti, i crediti del de cuius non si ripartiscono tra i coeredi in modo auto- matico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (artt. 727, 757, 760 c.c.). Muovendo da tali premesse, ritengono dunque applicabile il principio generale secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a van- taggio della cosa comune senza l’esigenza di integrare il con- traddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, in ragione della circostanza per cui il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza. Ne consegue che ciascuno dei coeredi può agire singolar- mente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza che vi sia la necessità di ottenere il consenso di tutti gli altri coeredi (e ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in...
