La questione Clausole campione

La questione. Il titolare di un prestito personale stipulato il 24 febbraio 2010 per l’importo di 31.350,00 euro, con un T.A.N. dell’8%, un T.A.E.G. dell’8,493%, con obbligo di rimborso della somma mediante il pagamento di n. 72 rate da 549,67 euro, lamenta l’erronea indicazione del T.A.E.G. a causa della mancata inclu- sione nel parametro dei costi per imposta sostitutiva (€ 78,38) e per spese di assicurazione (1.410,75 euro). Attesa “la nullità della clausola per violazione di norme imperative inderogabili”, il ricorrente richiede l’applicazione del tasso sostitutivo ex art. 125 bis, commi 6 e 7, T.U.B. e la restituzione delle somme indebitamente versate. L’intermediario si costituisce ecce- pendo che il premio assicurativo è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facol- tativo della copertura assicurativa, che risulterebbe con chia- rezza dalla documentazione precontrattuale e contrattuale rilevante nel caso di specie. Eccepisce, comunque, l’inappli- cabilità al caso di specie delle conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 125 bis T.U.B., poiché tale disposizione sarebbe entrata in vigore in epoca successiva alla stipula del contratto de quo. Investito del ricorso, il Collegio di Napoli accerta che il T.A.E.G. riportato agli atti non includeva effettivamente né i costi assi- curativi né l’imposta sostitutiva. Applicando le indicazioni di principiogiàelaborate dal Collegio dicoordinamentodell’Arbitro (v. I precedenti), viene chiarito che sebbene la copertura assi- curativa fosse stata formalmente indicata come facoltativa, la sua analisi in concreto ne metteva in luce la natura sostanzial- mente obbligatoria, dovendo pertanto essere inclusa nel com- puto del T.A.E.G. indicato in contratto. Il Collegio territoriale considerava tuttavia applicabile, ratione temporis, non l’attuale art. 125 bis, ma la precedente disposizione dell’art. 124 T.U.B. (aisensidiquestanorma: “1. Aicontrattidicreditoalconsumosi applical’art. 117, commi 1 e 3. 2. I contratti dicredito al consumo indicano: a) l’ammontare e le modalità del finanziamento; b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate; c) il TAEG; d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essereeventualmentemodificato; e) l’importoelacausaledegli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consu- matore; f) le eventuali ...
La questione. Un’impresa che commercializza all’ingrosso listel- li di legno, mattonelle e scale di legno si obbliga nei confronti del cliente a mettere in opera i materiali for- niti: è vendita di cosa futura o appalto? Nel caso deci- so dalla Corte Suprema (con esposizione troppo sinte- tica del fatto per capire con precisione le particolarità della fattispecie in discussione) la questione assumeva rilievo ai fini fiscali (aliquota Iva applicabile), ma im- portanti sono soprattutto i risvolti civilistici di essa (1). La sentenza in commento, risolvendo la contro- versia nel senso della vendita, dà rilievo primario al cri- terio della prevalenza del valore economico della forni- tura del materiale rispetto al valore economico dell’ob- bligo di fare, e aggiunge che «il riferimento alla comu- ne intenzione delle parti costituisce criterio suppletivo sultato a cui si perviene sulla base del criterio della pre- valenza. La questione non è nuova, e neppure è nuova, in dottrina e in giurisprudenza, la rilevanza decisiva data al criterio della prevalenza della prestazione di dare rispet- to a quella di fare o viceversa. Non è invece univoco il modo in cui intendere ed applicare questo criterio della prevalenza (2). L’operazione economica che solleva il dubbio circa la sua qualificazione come appalto ovvero come vendita di cosa futura può presentarsi con numerose varianti, ta- li da indurre un Autore ad affermare che «non si posso- no preordinare criteri generali tassativi; un buon margi-
La questione. Quale sorte spetta ad un preliminare di compravendita qualora uno dei due contraenti sia dichiarato fallito? In quale modo il contraente in bonis può tutelare la propria posizione creditoria? Quali diversi effetti si producono nel caso in cui il preliminare sia stato trascritto? Come si coordina la disciplina fallimentare con il processo di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. ? In particolare, quale tutela fornisce l'ordinamento al promissario acquirente dinanzi al fallimento del promittente venditore, in funzione dell'ottenimento del bene immobile o della restituzione di quanto già pagato?
La questione. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 14, paragrafo 2, lett. b), della Direttiva IVA 2006/112/UEe, in particolare, sull'esatto significato da attribuire al periodo “ un contratto (…) accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata”, e su quali siano i criteri adottabili al fine di qualificare un contratto di leasing con opzione d'acquisto, come “cessione di beni”, anziché “prestazioni di servizio”. Secondo la Corte UE, un contratto di leasing (finanziario) rientra tra le “cessioni di beni” di cui sopra, nell'ipotesi in cui, dal momento della stipula dello stesso emerga “ ” che la proprietà del bene interessato, venga trasferita automaticamente al locatario “qualora l'esecuzione del contratto segua il suo corso normale fino al suo termine”. All'uopo, la Corte afferma che tale “ragionevole certezza”, è desumibile dalla circostanza per cui ilcontratto di leasing contiene un'opzione di acquisto del bene, e che tale acquisto rappresenti per il locatario,l'unica soluzione economicamente razionale, esperibile al termine del periodo di locazione.
La questione. L’ordinanza in esame, nell’affrontare il problema spe- cifico della destituzione automatica del notaio, quale conseguenza in caso di infrazioni reiterate, di per se´ * Contributo pubblicato in base a referee. sufficienti a determinare l’irrogazione della sanzione della sospensione, si occupa di questioni che attengono alla regolamentazione della responsabilita` notarile.
La questione. La decisione in esame costituisce senza dubbio una preziosa occasione per operare una attenta disamina in tema di prestito vitalizio ipotecario, ossia quel particolare contratto di finanziamento a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di inte- ressi e spese, subordinato alla concessione di un’ipo- teca di primo grado su immobili residenziali, nonché all’obbligo del rimborso integrale - in un’unica solu- zione al momento della scadenza - delle somme dovute. In particolare, con l’ordinanza in commento il Tribu- nale ordinario di Roma ha rigettato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dal soggetto finanziato nei confronti dell’istituto di credito, con il quale veniva dedotta la nullità parziale del contratto di prestito vitalizio ipotecario (1) contestando il superamento del tasso soglia - prendendo come riferimento la categoria dei mutui ipotecari a tasso fisso (2)-, sia in relazione a quello corrispettivo che a quello morato- rio. Veniva altresì respinta anche l’eccezione di nullità della clausola contrattuale (3) che prevedeva la capi- talizzazione annuale degli interessi, da ritenersi, (*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

Related to La questione

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: