Lavoratori con profili professionali B). 1. Per l’anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con profili professionali B), dell’art. 18 avranno diritto a n. 8 scatti triennali di anzianità. Dal 1° gennaio 2004 il numero degli scatti triennali di anzianità maturabili è elevato a 12. 2. L’anzianità per la maturazione degli scatti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’assunzione, se questa sia avvenuta dopo l’inizio del mese, ovvero dall’inizio del mese stesso, se coincidente con l’assunzione. Restano ferme le date delle decorrenze della maturazione degli scatti indicate al successivo art. 116, nulla importando l’anzianità pregressa. 3. L’eventuale periodo di apprendistato non sarà considerato utile agli effetti degli scatti di anzianità. 4. La misura mensile degli scatti di anzianità è la seguente: ➢Per gli scatti maturati al 31 dicembre 2003: B2 e B3 € 12,11 B4 € 10,38 B5 € 18,65 ➢Per gli scatti maturati dal 1° gennaio 2004 in poi: B2 e B3 € 15,57 B4 € 13,84 B5 € 10,38 Si applica il comma 2 dell’art. 109. 5. ll valore complessivo degli scatti già maturati fino al 31 dicembre 2003 verrà congelato in cifra non rivalutabile. Gli scatti che matureranno dal 1° gennaio 2004 in poi saranno della misura indicata al precedente comma 4. 6. L’anzianità di triennio in corso al 1° gennaio 2004 proseguirà senza soluzione di continuità.
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Lavoratori con profili professionali B). 1. Per l’anzianità l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con profili professionali B), dell’artdell'art. 18 17 avranno diritto a n. 8 scatti triennali di anzianità. Dal 1° gennaio 2004 il numero degli scatti triennali di anzianità maturabili è elevato a 12.
2. L’anzianità per la maturazione degli scatti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’assunzione, se questa sia avvenuta dopo l’inizio del mese, ovvero dall’inizio del mese stesso, se coincidente con l’assunzione. Restano ferme le date delle decorrenze della maturazione degli scatti indicate al successivo art. 116111, nulla importando l’anzianità pregressa.
3. L’eventuale L'eventuale periodo di apprendistato non sarà considerato utile agli effetti degli scatti di anzianità.
4. La misura mensile degli scatti di anzianità è la seguente: ➢Per gli scatti maturati al 31 dicembre 2003: B1 € 13,84 B2 e B3 € 12,11 B4 € 10,38 B5 € 18,65 ➢8,65 Per gli scatti maturati dal 1° gennaio 2004 in poi: B1 € 17,30 B2 e B3 € 15,57 B4 € 13,84 B5 € 10,38 Si applica il comma 2 dell’art. 109.10,38
5. ll valore complessivo degli scatti già maturati fino al 31 dicembre 2003 verrà congelato in cifra non rivalutabile. Gli scatti che matureranno dal 1° gennaio 2004 in poi saranno della misura indicata al precedente comma 4.
6. L’anzianità di triennio in corso al 1° gennaio 2004 proseguirà senza soluzione di continuità.
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Lavoratori con profili professionali B). 1. Per l’anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori lavo- ratori con profili professionali B), dell’art. 18 avranno diritto a n. 8 scatti triennali di anzianità. Dal 1° gennaio 2004 il numero degli scatti triennali di anzianità maturabili è elevato a 12.
2. L’anzianità per la maturazione degli scatti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’assunzione, se questa sia avvenuta dopo l’inizio del mese, ovvero dall’inizio del mese stesso, se coincidente con l’assunzione. Restano ferme le date delle decorrenze della maturazione degli scatti indicate indi- cate al successivo art. 116115, nulla importando l’anzianità pregressa.
3. L’eventuale periodo di apprendistato non sarà considerato utile agli effetti degli scatti di anzianità.
4. La misura mensile degli scatti di anzianità è la seguente: ➢➢ Per gli scatti maturati al 31 dicembre 2003: B1 € 13,84 B2 e B3 € 12,11 B4 € 10,38 B5 € 18,65 ➢8,65 ➢ Per gli scatti maturati dal 1° gennaio 2004 in poi: B1 € 17,30 B2 e B3 € 15,57 B4 € 13,84 B5 € 10,38 Si applica il comma 2 dell’art. 109108.
5. ll valore complessivo degli scatti già maturati fino al 31 dicembre 2003 verrà ver- rà congelato in cifra non rivalutabile. Gli scatti che matureranno dal 1° gennaio gen- naio 2004 in poi saranno della misura indicata al precedente comma 4.
6. L’anzianità di triennio in corso al 1° gennaio 2004 proseguirà senza soluzione soluzio- ne di continuità.
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Lavoratori con profili professionali B). 1. Per l’anzianità l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con profili professionali B), dell’artdell'art. 18 avranno diritto a n. 8 scatti triennali di anzianità. Dal 1° gennaio 2004 il numero degli scatti triennali di anzianità maturabili è elevato a 12.
2. L’anzianità per la maturazione degli scatti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’assunzione, se questa sia avvenuta dopo l’inizio del mese, ovvero dall’inizio del mese stesso, se coincidente con l’assunzione. Restano ferme le date delle decorrenze della maturazione degli scatti indicate al successivo art. 116115, nulla importando l’anzianità pregressa.
3. L’eventuale L'eventuale periodo di apprendistato non sarà considerato utile agli effetti degli scatti di anzianità.
4. La misura mensile degli scatti di anzianità è la seguente: ➢⮚ Per gli scatti maturati al 31 dicembre 2003: B1 € 13,84 B2 e B3 € 12,11 B4 € 10,38 B5 € 18,65 ➢8,65 ⮚ Per gli scatti maturati dal 1° gennaio 2004 in poi: B1 € 17,30 B2 e B3 € 15,57 B4 € 13,84 B5 € 10,38 Si applica il comma 2 dell’art. 109dell’art.108.
5. ll valore complessivo degli scatti già maturati fino al 31 dicembre 2003 verrà congelato in cifra non rivalutabile. Gli scatti che matureranno dal 1° gennaio 2004 in poi saranno della misura indicata al precedente comma 4.
6. L’anzianità di triennio in corso al 1° gennaio 2004 proseguirà senza soluzione di continuità.
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Lavoratori con profili professionali B). 1. Per l’anzianità l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con profili professionali B), dell’artdell'art. 18 17 avranno diritto a n. 8 scatti triennali di anzianità. Dal 1° gennaio 2004 il numero degli scatti triennali di anzianità maturabili è elevato a 12.
2. L’anzianità per la maturazione degli scatti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’assunzione, se questa sia avvenuta dopo l’inizio del mese, ovvero dall’inizio del mese stesso, se coincidente con l’assunzione. Restano ferme le date delle decorrenze della maturazione degli scatti indicate al successivo art. 116111, nulla importando l’anzianità pregressa.
3. L’eventuale L'eventuale periodo di apprendistato non sarà considerato utile agli effetti degli scatti di anzianità.
4. La misura mensile degli scatti di anzianità è la seguente: ➢Per gli scatti maturati al 31 dicembre 2003: B1 € 13,84 B2 e B3 € 12,11 B4 € 10,38 B5 € 18,65 ➢8,65 Per gli scatti maturati dal 1° gennaio 2004 in poi: B1 € 17,30 B2 e B3 € 15,57 B4 € 13,84 B5 € 10,38 Si applica il comma 2 dell’art. 109.10,38
5. ll l valore complessivo degli scatti già maturati fino al 31 dicembre 2003 verrà congelato in cifra non rivalutabile. Gli scatti che matureranno dal 1° gennaio 2004 in poi saranno della misura indicata al precedente comma 4.
6. L’anzianità di triennio in corso al 1° gennaio 2004 proseguirà senza soluzione di continuità.
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