Lavoratori discontinui. La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono: 1) custodi anche di magazzino; 2) guardiani diurni o notturni; 3) portieri; 4) personale addetto alla estinzione degli incendi; 5) uscieri e inservienti; 6) personale addetto al carico e allo scarico; 7) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro; 8) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento; è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale
Lavoratori discontinui. La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) custodi anche di magazzino;magazzino;
2) guardiani diurni o notturni;notturni;
3) portieri;portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;incendi;
5) uscieri e inservienti;inservienti;
6) personale addetto al carico e allo scarico;scarico;
7) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro;lavoro;
8) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento; inumidimento; è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro.
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Lavoratori discontinui. La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) custodi anche di magazzino;
2) guardiani diurni o notturni;
3) portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
5) uscieri e inservienti;
6) personale addetto al carico e allo scarico;
7) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro;
8) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento; è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché purchè nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro.
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