Lavoratori diversamente abili. Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema delle persone disabili e diversamente abili, nell’intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, anche nell’ambito delle Convenzioni per l’inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico organizzative delle aziende. In occasione di avviamenti di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, direzione aziendale e R. S.U. verificheranno le opportunità per agevolare l’integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative. Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché sia realizzato l’avviamento in altra unità produttiva. A livello territoriale, nell’ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all’art. 24, punto 4.3, del presente contratto, si studieranno le opportune iniziative perchè gli Enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti disabili allo scopo di favorirne l’utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive. Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono opportuna l’individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato dall’azienda. Le parti in sede nazionale provvederanno a definirne i compiti e le linee guida di comportamento. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili ed i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabili, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992. Al fine di agevolare la conciliazione tra le esigenze di tutela dei lavoratori e le esigenze organizzative delle imprese, l’azienda potrà richiedere, ove possibile, ai lavoratori stessi una programmazione almeno mensile dei suddetti permessi. Eventuali necessità di variazione della collocazione temporale di tali permessi, rispetto al programma già presentato all’impresa, dovrà essere tempestivamente comunicata all’azienda.
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Lavoratori diversamente abili. Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema fine di promuovere l’integrazione e l’inserimento lavorativo delle persone disabili e diversamente abili, nell’intento di facilitare il loro inserimento abili in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli rientranti nella sfera di applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, anche nell’ambito nell'ambito delle Convenzioni per l’inserimentol'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico organizzative delle aziende. In occasione di avviamenti di lavoratori disabili diversamente abili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, direzione Direzione aziendale e R. S.U. e, qualora presenti, RSU, verificheranno le opportunità per agevolare l’integrazione l'integrazione dei soggetti ed e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative. Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento le strutture pubbliche preposte affinché sia realizzato l’avviamento l'avviamento in altra unità produttiva. A livello territoriale, nell’ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all’art. 24, punto 4.3, del presente contratto, si studieranno le opportune iniziative perchè gli Enti preposti alla perché le strutture che operano nella formazione professionale organizzino corsi corsi/percorsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti disabili diversamente abili allo scopo di favorirne l’utile l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive. Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono opportuna l’individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato dall’azienda. Le parti in sede nazionale provvederanno a definirne i compiti e le linee guida di comportamento. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili ed persone diversamente abili e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabilidiversamente abili, le aziende daranno applicazione si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 33, comma 3 della in materia dalla legge n. 104/1992. Al fine di agevolare la conciliazione tra le esigenze di tutela dei lavoratori e le esigenze organizzative delle imprese, l’azienda potrà richiedere, ove possibile, ai lavoratori stessi una programmazione almeno mensile dei suddetti permessi. Eventuali necessità di variazione della collocazione temporale di tali permessi, rispetto al programma già presentato all’impresa, dovrà essere tempestivamente comunicata all’azienda104/92.
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Lavoratori diversamente abili. Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema delle persone disabili e convengono sull'obiettivo di ricercare tutte le opportunità per un attivo inserimento dei lavoratori diversamente abili, nell’intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione abili riconosciuti tali ed operanti nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, anche nell’ambito delle Convenzioni per l’inserimentoaziende. Pertanto le aziende attiveranno adeguati strumenti, compatibilmente con le possibilità tecnico organizzative delle aziendeproprie esigenze tecnico-organizzative, anche mediante la partecipazione di detti lavoratori a corsi di formazione e riqualificazione professionale per agevolarne la migliore integrazione. In occasione di avviamenti di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, direzione aziendale e R. S.U. verificheranno le opportunità per agevolare l’integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative. Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché sia realizzato l’avviamento in altra unità produttiva. A livello territoriale, nell’ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all’art. 24, punto 4.3, del presente contratto, si studieranno le opportune iniziative perchè gli Enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti disabili allo scopo di favorirne l’utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive. Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono opportuna l’individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato dall’azienda. Le parti in sede nazionale provvederanno a definirne i compiti e le linee guida di comportamento. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili ed i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabili, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992104/92 la lavoratrice madre o, in alternativa, previa presentazione di apposita documentazione, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore diversamente abile possono usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del 3° anno di vita del bambino. Al fine Successivamente al compimento del 3° anno, i soggetti precedentemente elencati nonché colui che assiste una persona diversamente abile in situazione di agevolare gravità, parente o affine entro il 3° grado e convivente, hanno diri tto a 3 giorni di permesso mensile, fruibili in maniera continuativa o frazionata, a condizione che la conciliazione tra le esigenze persona diversamente abile non sia ricoverata a tempo pieno e previa la presentazione della relativa documentazione attestante lo stato di tutela dei lavoratori e le esigenze organizzative delle impresegravità suindicato, l’azienda potrà richiedere, ove possibile, ai lavoratori stessi una programmazione almeno mensile dei suddetti permessi. Eventuali necessità di variazione della collocazione temporale di tali permessi, rispetto al programma già presentato all’impresa, dovrà essere tempestivamente comunicata all’aziendaredatta dalle strutture pubbliche a ciò preposte.
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Lavoratori diversamente abili. Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema delle persone disabili e diversamente abili, nell’intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, anche nell’ambito delle Convenzioni per l’inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico organizzative delle aziende. In occasione di avviamenti di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, direzione aziendale e R. S.U. R.S.U. verificheranno le opportunità per agevolare l’integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative. Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché sia realizzato l’avviamento in altra unità produttiva. A livello territoriale, nell’ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all’art. 24, punto 4.3, 9 del presente contratto, si studieranno le opportune iniziative perchè perché gli Enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti disabili allo scopo di favorirne l’utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive. Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono opportuna l’individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato dall’azienda. Le , di cui le parti in sede nazionale provvederanno a definirne i compiti e definire le linee guida di comportamento. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili ed i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabili, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dall’art. 33dall’art.33, comma 3 della legge n. 104/1992. Al fine di agevolare la conciliazione tra le esigenze di tutela dei lavoratori e le esigenze organizzative delle imprese, l’azienda potrà richiedere, ove possibile, ai lavoratori stessi una programmazione almeno mensile dei suddetti permessi. Eventuali necessità di variazione della collocazione temporale di tali permessi, rispetto al programma già presentato all’impresa, dovrà essere tempestivamente comunicata all’azienda.
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Lavoratori diversamente abili. Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema fine di promuovere l'integrazione e l'inserimento lavorativo delle persone disabili e diversamente abili, nell’intento di facilitare il loro inserimento abili in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli rientranti nella sfera di applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, anche nell’ambito nell'ambito delle Convenzioni convenzioni per l’inserimentol'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico organizzative tecnicoorganizzative delle aziende. In occasione di avviamenti di lavoratori disabili diversamente abili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, direzione Direzione aziendale e R. S.U. e, qualora presenti, R.S.U., verificheranno le opportunità per agevolare l’integrazione l'integrazione dei soggetti ed e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative. Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento le strutture pubbliche preposte affinché sia realizzato l’avviamento l'avviamento in altra unità produttiva. A livello territoriale, nell’ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all’art. 24, punto 4.3, del presente contratto, si studieranno le opportune iniziative perchè gli Enti preposti alla perché le strutture che operano nella formazione professionale organizzino corsi corsi/percorsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti disabili diversamente abili allo scopo di favorirne l’utile l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative tecnicoorganizzative delle unità produttive. Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono opportuna l’individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato dall’azienda. Le parti in sede nazionale provvederanno a definirne i compiti e le linee guida di comportamento. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili ed persone diversamente abili e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabilidiversamente abili, le aziende daranno applicazione si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 33, comma 3 della in materia dalla legge n. 104/1992. Al fine di agevolare la conciliazione tra le esigenze di tutela dei lavoratori e le esigenze organizzative delle imprese, l’azienda potrà richiedere, ove possibile, ai lavoratori stessi una programmazione almeno mensile dei suddetti permessi. Eventuali necessità di variazione della collocazione temporale di tali permessi, rispetto al programma già presentato all’impresa, dovrà essere tempestivamente comunicata all’azienda.
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Lavoratori diversamente abili. Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema fine di promuovere l’integrazione e l’inserimento lavorativo delle persone disabili e diversamente abili, nell’intento di facilitare il loro inserimento abili in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla rien- tranti nella sfera di applicazione della legge 12 marzo 1999 1999, n. 68, avvalendosi degli stru- menti agevolativi previsti anche nell’ambito nell'ambito delle Convenzioni per l’inserimentol'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico organizzative delle aziende. In occasione di avviamenti di lavoratori disabili diversamente abili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, direzione Direzione aziendale e R. S.U. e, qualora presenti, RSU, verificheranno le opportunità per agevolare l’integrazione l'integrazione dei soggetti ed e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative. Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento le strutture pubbliche preposte affinché sia realizzato l’avviamento l'avviamento in altra unità produttiva. A livello territoriale, nell’ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all’art. 24, punto 4.3, del presente contratto, si studieranno le opportune iniziative perchè gli Enti preposti alla perché le strutture che operano nella formazione professionale organizzino corsi corsi/percorsi specifici di formazione professionale profes- sionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti disabili diversamente abili allo scopo di favorirne l’utile l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive. Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono opportuna l’individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato dall’azienda. Le parti in sede nazionale provvederanno a definirne i compiti e le linee guida di comportamento. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili ed persone diversamente abili e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabilidiversamente abili, le aziende daranno applicazione si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 33, comma 3 della in materia dalla legge n. 104/1992. Al fine di agevolare la conciliazione tra le esigenze di tutela dei lavoratori e le esigenze organizzative delle imprese, l’azienda potrà richiedere, ove possibile, ai lavoratori stessi una programmazione almeno mensile dei suddetti permessi. Eventuali necessità di variazione della collocazione temporale di tali permessi, rispetto al programma già presentato all’impresa, dovrà essere tempestivamente comunicata all’azienda104/92.
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Lavoratori diversamente abili. Le parti Parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema delle persone disabili e diversamente abili, nell’intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, anche nell’ambito delle Convenzioni convenzioni per l’inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico organizzative delle aziende. aziende In tale contesto, in occasione di avviamenti di lavoratori disabili effettuati operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, direzione a livello aziendale, tra la Direzione aziendale e R. S.U. verificheranno la R.S.U., saranno verificate le opportunità per agevolare l’integrazione dei soggetti ed utilizzarne attivi inserimenti, al meglio le attitudini lavorativefine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la frequenza ai corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi o autorizzati dalla Regione. Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli organi Organi di collocamento affinché sia realizzato l’avviamento in altra unità produttiva. A livello territoriale, nell’ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all’art. 24, punto 4.3, del presente contratto, si studieranno le opportune iniziative perchè gli Enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti disabili allo scopo di favorirne l’utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive. Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono opportuna l’individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato dall’azienda. Le parti in sede nazionale provvederanno a definirne i compiti e le linee guida di comportamento. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili portatori di handicap ed i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabiliportatori di handicap, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 3 della dalle norme di legge n. 104/1992vigenti. Al fine di agevolare la conciliazione tra rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le esigenze Parti, in sede nazionale, provvederanno a definire le linee guida di tutela dei lavoratori e le esigenze organizzative delle imprese, l’azienda potrà richiedere, ove possibile, ai lavoratori stessi una programmazione almeno mensile dei suddetti permessi. Eventuali necessità di variazione della collocazione temporale di tali permessi, rispetto al programma già presentato all’impresa, dovrà essere tempestivamente comunicata all’aziendacomportamento del tutor delegato dall’azienda.
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